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Copia incolla cautelare: legittima se .. (Cass. 43302/18)

1 ottobre 2018, Cassazione penale

E' legittima l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che, benchè redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del Pubblico ministero solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa gradazione delle misure costituiscono, di per sè, indice di una autonoma valutazione critica e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

(ud. 05/07/2018) 01-10-2018, n. 43302

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -

Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere -

Dott. VIGNA Maria S. - rel. Consigliere -

Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.F., nato ad (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 19/02/2018 del Tribunale del riesame di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa VIGNA Maria Sabina;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANIELLO Roberto che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udito il difensore avvocato VIANELLO ACCORETTI Valerio il quale si è riportato al ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. in data 11 gennaio 2018 nei confronti di F.F., con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per avere fatto parte dell'associazione per delinquere denominata "(OMISSIS)" quale rappresentante del mandamento di (OMISSIS), e al reato di estorsione aggravata dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 - di cui al capo D) di incolpazione - ai danni della società NA. SA. Costruzioni S.r.l., costretta a versare la somma di Euro cinquemila a titolo di "messa a posto".

Più precisamente F., insieme ad altri sodali, acquisiva informazioni preliminari sull'impresa in questione e concordava le modalità di gestione di intervento, dopodichè riceveva il denaro oggetto dell'estorsione.

1.1. Si contesta, in particolare, all'indagato di avere diretto tale organizzazione mandamentale coordinando le attività illecite degli altri affiliati e capi famiglia, gestendo la riscossione delle somme provenienti dalle varie attività estorsive e dalle altre attività illecite, promuovendo e organizzando personalmente atti intimidatori di carattere estorsivo. Fatti commessi a partire dal (OMISSIS), data dell'ultima pronuncia con cui F. è stato definitivamente condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.alla pena di dieci anni di reclusione.

1.2. Uscito dal carcere il 25 aprile 2015, il predetto faceva ritorno a (OMISSIS) e riusciva a riprendere il comando del mandamento avvalendosi della collaborazione di S.G.L. come referente esterno.

1.3. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha ritenuto che sussistessero nel caso in esame quelle stabilite in via presuntiva dall'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, tenuto conto della datazione di alcune condotte (2015) della collocazione temporale della contestazione di accusa (dal 2011 ad oggi) e della concreta gravità dei fatti.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ricorre per cassazione F.F., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge laddove il Tribunale del riesame non ha accolto l'eccezione formulata dalla difesa in relazione alla mancanza di un'autonoma valutazione da parte del G.i.p. sia in relazione all'incolpazione di associazione a delinquere di stampo mafioso, sia relazione all'incolpazione di estorsione aggravata.

2.2. Violazione di legge in relazione al difetto di gravità degli indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione della misura cautelare personale.

L'indagato è stato detenuto ininterrottamente dal 14 marzo 2011 al 25 aprile 2015 - se si eccettua l'arco temporale compreso tra il novembre 2012 e l'ottobre 2013 - e non è emerso nell'indicato periodo di libertà alcun elemento, anche solo indiziante, indicativo della sua persistente mafiosità.

Il compendio indiziario ha consentito di documentare unicamente incontri tra coindagati. Le conversazioni telefoniche non hanno mai come diretto interlocutore l'odierno indagato e la partecipazione dell'indagato ad incontri con causale mafiosa, in difetto di intercettazioni precedenti e successive, non può ritenersi provata.

2.3. Violazione di legge nella parte in cui l'ordinanza ha ritenuto la sussistenza nei confronti dell'odierno indagato di gravi indizi di colpevolezza in ordine all'imputazione provvisoria di estorsione aggravata. Il riferimento al nome " F." nel corso delle conversazioni telefoniche valorizzate in relazione al capo D) di incolpazione non può certamente rappresentare elemento individualizzante della persona dell'odierno indagato.

Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni per i motivi che saranno di seguito esposti.

2. Il primo motivo di ricorso afferente l'omessa autonoma valutazione da parte del G.i.p. è manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno evidenziato come "il legislatore del 2015 ha chiaramente mostrato, anche con interventi paralleli su più norme (l'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c-bis)), di considerare fra gli obiettivi connotanti la riforma quello di sanzionare qualsiasi prassi di automatico recepimento, ad opera del giudice, delle tesi dell'ufficio richiedente, cosi da rendere effettivo il doveroso controllo giurisdizionale preteso dalla Costituzione prima che dalla legge ordinaria, e da rendere altresì forte la dimostrazione della specifica valutazione dell'organo giudiziario di prima istanza sui requisiti fondanti la misura, precludendone la sanatoria che potrebbe derivare dall'intervento surrogatorio pieno del giudice della impugnazione, pure rimasto previsto nello stesso comma 9" (così, Sez. U., n. 18954 del 31/03/ 2016, Capasso, Rv. 266789).

Il tratto innovativo della riforma introdotta non riguarda tanto la previsione del rafforzamento dell'obbligo di motivazionedel giudice nella parte in cui si richiede l'idoneità del provvedimento impositivo a soddisfare la necessità di una chiara intelligibilità dell'iter logico-argomentativo posto a fondamento del provvedimento coercitivo al fine di evitare motivazioni apparenti non sostanzialmente riferibili ad un giudice terzo, quanto, piuttosto, nella modifica dei poteri attribuiti, in fase decisoria, al Tribunale del riesame, con la previsione di cui all'art. 309 cod. proc. pen., comma 9.

Al Tribunale è, infatti, attribuito il potere di annullamento dell'ordinanza che non contenga l'autonoma valutazione, a norma dell'art. 292 cod. proc. pen., delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.

La riforma impedisce dunque al giudice del riesame di riformare i provvedimenti cautelari afflitti dalle più gravi carenze motivazionali (motivazione "radicalmente assente o meramente apparente", o "mancante in senso grafico" o consistente in mere "clausole di stile" di consistenza argomentativa nulla), mentre permane il potere di correggere le argomentazioni insufficienti, parzialmente carenti o contraddittorie.

La questione attiene alla verifica delle condizioni minime in presenza delle quali è possibile affermare che il giudice della cautela abbia compiuto un effettivo e autonomo giudizio valutativo.

2.1. Questa Corte di legittimità ha spiegato che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292 c.p.p., comma 1, lett. c), come modificato dalla L. 16 aprile 2015, n. 47 è osservata quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 6, n. 1430 del 03/10/2017, dep. 15/01/2018, Palazzo, Rv. 272179; Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350).

2.2. In particolare, è stato puntualizzato che, ai fini dell'autonoma valutazione non rileva un'analisi puramente strutturale delle proposizioni che compongono la trama motivazionale, la lunghezza dei periodi sintattici o l'uso, peraltro imposto dal contenuto motivazionale del provvedimento giurisdizionale, di comuni e ricorrenti incisi stilistici, ma è necessario e sufficiente verificare che siano stati esplicitati, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati dal giudice della decisione, ossia le ragioni che giustificano l'emanazione del titolo cautelare (così, Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648; nello stesso senso, tra le altre, Sez. 5, n. 11912 del 2/12/2015, dep. 21/03/2016, Belsito, Rv. 266428).

2.3. Si è, inoltre, osservato che "in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292 c.p.p., comma 1, lett. c), dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Rv. 269648).

Di qui la particolare attenzione che è stata dedicata, segnatamente a due ricorrenti tipologie di provvedimenti, l'una costituita dalla motivazione per relationem e l'altra - pure coincidente con il caso di specie - dalla incorporazione nell'ordinanza del giudice della richiesta presentata dal Pubblico ministero.

In linea generale, è stata ribadita, pur dopo l'entrata in vigore della L. n. 47 del 2015, la legittimità del ricorso a tali forme di motivazione, sempre che sia possibile affermare che il giudice abbia fatto luogo ad "un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto" (in tal senso, Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Rv. 267350): il che non può che valere, in forza dell'autonomia che connota i singoli rapporti che s'instaurano in seno al procedimento, per ciascun indagato e in relazione ai distinti fatti oggetto di incolpazione (cfr., in parte motiva, la già citata Sez. 6, sent. n. 13864/ 2017), in tal senso ribadendo quindi il Collegio la propria adesione all'indirizzo giurisprudenziale più rigoroso, a fronte di quello che ritiene sufficiente, onde integrare il requisito dell'autonoma valutazione, il fatto che l'ordinanza, "benchè redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del Pubblico ministero solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa gradazione delle misure costituiscono, di per sè, indice di una autonoma valutazione critica e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne" (così, da ultimo, Sez. 2, n. 2575 del 4/05/2017, Rv. 270662).

2.4. Alla luce dei principi sopra esposti, ritiene il Collegio che, mentre gli elementi fattuali possono essere trascritti dal G.i.p. così come indicati nella richiesta del Pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituendo il dato oggettivo posto alla base della richiesta, per ciò che concerne il profilo prettamente valutativo, è essenziale che lo stesso sia esplicitato, trattandosi del dato realmente qualificante della decisione assunta.

La sussistenza dello stesso va, ovviamente, analizzata, alla luce della totalità dell'impianto motivazionale del provvedimento in esame (cfr. Sez. 6, n. 30777 del 20/06/2018; Sez. 6, n. 3067 del 03.10.2017, dep. 23.01.2018, Rv. 272135).

2.5. Il Tribunale del riesame di Palermo ha fatto corretta applicazione di tali principi evidenziando che l'ordinanza impugnata contiene alcuni passaggi valutativi che, sebbene non particolarmente esaustivi, integrano tuttavia quelle condizioni minime che escludono la sussistenza della denunciata nullità.

Correttamente il Collegio della cautela ha richiamato le pagine 68, 94 e 95, dell'ordinanza genetica quanto all'imputazione di cui all'art. 416-bis c.p. e la pagina 619 quanto all'imputazione di estorsione.

Il Tribunale del riesame ha evidenziato, inoltre, con motivazione incensurabile, che il G.i.p. ha proceduto ad una riorganizzazione del materiale indiziario ed ha effettuato una specifica valutazione della posizione dell'indagato, muovendo specifici rilievi all'impostazione accusatoria e ritenendo non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine a talune estorsioni per le quali il Pubblico ministero aveva richiesto l'applicazione della misura cautelare.

2.6. La medesima conclusione finale, sotto il profilo della manifesta infondatezza, s'impone anche in relazione al preteso difetto di autonoma valutazione in tema di esigenze cautelari.

Nella fattispecie, non può prescindersi dalla doverosa considerazione che i reati oggetto d'indagine sono relativi alla violazione dell'art. 416 bis cod. pen. e degli artt. 56, 629 cod. pen. con l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7; in considerazione di ciò, il pur generalizzato riferimento alla sussistenza dell'oggettivo dato normativo, costituito dalla presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, così come diversamente calibrata per dette tipologie di reati, non consente di ritenere che si sia in presenza del vizio denunciato.

Deve evidenziarsi che il Tribunale del riesame, a prescindere dalla applicabilità e operatività della presunzione di cui sopra, si è, comunque, soffermato sulla negativa personalità dell'indagato e sulla concreta gravità dei fatti dallo stesso posti in essere.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il Collegio della cautela ha puntualmente evidenziato che l'indagato, anche da detenuto, godeva della massima considerazione, che molte decisioni importanti erano state rinviate proprio in attesa della sua scarcerazione e che, dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, si desumeva l'impegno dei consociati a garantirgli, nel periodo di detenzione, adeguata assistenza legale.

In particolare il Collegio della cautela si è soffermato correttamente sulla intercettazione del 12 giugno 2014 dalla quale si desume che noti esponenti mafiosi, quali N., S. e V., decidevano di incontrarsi per discutere della ripartizione territoriale tra le varie "famiglie".

Nel corso della conversazione emergeva chiaramente che dovevano essere rispettate le disposizioni impartite da F.F. e che era fondamentale provvedere a versare i soldi per il mantenimento della moglie dello stesso. A questo proposito il Tribunale del riesame ha sottolineato come, in altra conversazione, gli associati facevano presente che Q.G., poi divenuto collaboratore di giustizia, avrebbe dovuto versare i soldi per il mantenimento alla famiglia di F., ma non lo aveva fatto e che tale circostanza era stata immediatamente comunicata in carcere all'indagato.

Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è la motivazione spesa dal Tribunale in ordine al fatto che l'indagato, anche dal carcere, continuasse a svolgere un ruolo dirigenziale all'interno del clan. Ciò ha trovato, a giudizio del Tribunale, molteplici riscontri nelle conversazioni intercettate, nel corso delle quali diversi indagati in distinte occasioni e con riferimento a vari argomenti invocano la figura di F.F. come quella di un capo a tutti gli effetti.

Il Collegio della cautela ha riportato puntualmente le intercettazioni che si riferiscono all'ordine proveniente da F.F. e fatto trapelare dal carcere di (OMISSIS), secondo il quale Q. non avrebbe più dovuto occuparsi delle questioni relative alla famiglia F.. Dopo la rimozione di Q. dall'incarico di fiducia conferito, l'indagato, sempre da detenuto, riusciva, comunque, a garantire una continuità nel comando della famiglia mafiosa attraverso il cugino F.D. fatto appositamente rientrare del (OMISSIS) per sostituire Q. fino alla scarcerazione dell'indagato.

Sono state correttamente ritenute importanti dai Giudici della cautela le conversazioni fra gli esponenti mafiosi del territorio, in prossimità della scarcerazione di F., finalizzate a riorganizzare il futuro dell'associazione con il rientro all'interno della stessa dell'indagato.

Del pari, il Tribunale del riesame ha, con motivazione incensurabile, ritenuti indicativi del ruolo di vertice del F. all'interno dell'organizzazione i numerosi incontri dello stesso, riacquistata la libertà, con G., con S. e con M..

Con motivazione immune da vizi logici sindacabili in questa sede, il Tribunale del riesame ha, infine, ritenuto di estrema importanza le dichiarazioni di Q.G., le quali hanno corroborato l'accusa di cui all'art. 416-bis cod. pen..

4. Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è poi la motivazione spesa dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di F.F. in relazione all'episodio estorsivo di cui al capo D) di incolpazione.

Il Collegio della cautela ha, infatti, evidenziato che dalla attività di intercettazione emergeva chiaramente che l'indagato aveva dato disposizione a S.G. di consegnare direttamente a lui i soldi provento dell'estorsione ai danni della società NA. SA. Costruzioni S.r.l., senza passare da V.A. referente della famiglia mafiosa competente per territorio.

L'ordinanza impugnata ha motivato, infine, logicamente e congruamente in ordine al fatto che il riferimento al nome " F." nelle conversazioni telefoniche costituiva elemento individualizzante della persona dell'odierno ricorrente.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018