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Copia di un HD non può costare più di copia di un DVD (Tar Calabria, 195/16)

17 febbraio 2016, TAR Calabria

I costi del servizio di copia e certificazione dei dati utili alla difesa in giudizio non possono certamente essere riferiti alla insindacabile scelta dell'Amministrazione giudiziaria circa il tipo ed il numero di supporti da utilizzare: gli Uffici giudiziari possono dnque chiedere, ai fini della copia della documentazione in atti utile alla difesa mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici diversi da floppy e CD (secondo la scelta del supporto su cui riversare i dati da parte del richiedente, e non secondo la scelta dell'Amministrazione circa le loro modalità di archiviazione), esclusivamente e per una sola volta l'importo forfettario di Euro 295,16.

 

T.A.R. Reggio Calabria

sez. I, 17/02/2016, (ud. 10/02/2016, dep. 17/02/2016), n.195
 



Fatto

Il ricorrente - imputato nel procedimento penale recante n. 2338/14 R.G.N.R. in atto pendente dinanzi alla Corte d'Assise di Palmi - espone di aver chiesto, in data 26 maggio 2015, al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi l'acquisizione di copia del contenuto dell'hard-disk agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero, ritenuta necessaria per scopi difensivi.

I difensori del sig. Po. chiedevano, quindi, che venisse autorizzato il rilascio di una copia "MIRRORING", consistente nella clonazione dell'intero contenuto degli hard disk con modalità forensi e firma digitale effettuata mediante calcolo di algoritmo di Hash e/o MD5.

Il Pubblico Ministero autorizzava ad estrarre copia degli atti richiesti "secondo tempi, modi e costi di legge".

Il competente Ufficio amministrativo della Procura di Palmi, in data 3 giugno 2015, comunicava di poter "rilasciare copia su dvd del contenuto dell'hard disk agli atti del fascicolo del pubblico ministero", previa corresponsione dei diritti di copia per ciascun DVD che sarebbe stato necessario utilizzare, secondo le modalità previste dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 115 del 30 maggio 2002 e nella Circolare del Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015.

Nel caso di specie, in ottemperanza alle modalità indicate dall'Ufficio di Procura, si rendeva necessaria l'estrazione copia a mezzo numero indefinito di DVD, per ognuno dei quali si rendeva necessaria la corresponsione dei relativi diritti di copia per un importo pari ad € 306,97 per ciascun DVD utilizzato; conseguentemente quantificandosi l'onere complessivo:

- inizialmente in € 9.209,10 (corrispondente a n. 30 DVD);

- e, quindi, in € 3.060,97 (corrispondente a 10 DVD).

Avverso le sopra indicate modalità di estrazione copia deduce parte ricorrente i seguenti argomenti di censura:

1) Violazione di legge. Violazione degli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per errore sui presupposti.

Il provvedimento sarebbe illegittimo, in quanto determinante una lesione del diritto di difesa del ricorrente nel suindicato procedimento penale; il quale, al fine di entrare in possesso della copia del suddetto materiale informatico, sarebbe tenuto a corrispondere ingenti diritti di copia.

2) Violazione di legge. Violazione degli articoli 40, 269 e dell'allegato n. 8 del T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per errore sui presupposti

Il Legislatore ha espresso una chiara volontà orientata a consentire l'estrazione copia di qualsiasi documento, all'uopo facendo riferimento esplicito alle nuove tecnologie, rinviando la disciplina dei diritti di copia ad apposito Regolamento del Governo, ad oggi mai emanato.

Per il rilascio di copia di documenti presenti su supporti informatici per i quali non sia possibile calcolare le pagine, l'art. 269 del DPR 115/2002 testualmente dispone: "Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico."

Non sono disciplinati dal suddetto allegato, cui rinvia l'art. 269 del predetto DPR, gli hard disk esterni, né le chiavette USB, aventi una capacità di memoria variabile che consentano, ad ogni buon conto, l'utilizzazione di procedure di estrazione copia in un'unica soluzione.

Sicché il riferimento al parametro di n. 13 DVD, contenuto nel provvedimento prot. num. 2050/2015, finalizzato alla quantificazione dei diritti di copia, appare del tutto inconferente, frutto di una non consentita applicazione analogica dell'allegato n. 8.

Nel caso di specie, l'art. 269 del D.P.R. 115/2002 e il relativo allegato andrebbero interpretati congiuntamente con l'art. 40 del medesimo D.P.R., che si fonda su una chiara voluntas legis orientata ad una piena e completa apertura alle tecnologie moderne, nel senso di consentire ai richiedenti l'esercizio del diritto di estrazione copia con qualsiasi strumento la nuova tecnologia metta a disposizione.

In tale contesto, vengono a porsi le procedure di estrazione copia più veloci su un unico supporto (MIRRORING), in luogo della duplicazione su un numero indeterminato di DVD.

Laddove, per come peraltro nel caso di specie espressamente autorizzato, la duplicazione documentale avvenga in unica soluzione, il relativo costo non può allora parametrarsi, secondo quanto dal ricorrente sostenuto, all'estrazione copia a mezzo di n. 13 DVD, atteso che tale determinazione si rivelerebbe contraria alle disposizioni di legge.

3) Eccesso di potere. Erronea valutazione e travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e illogicità della motivazione.

L'Ufficio giudiziario avrebbe dovuto individuare e valutare le modalità che arrechino il minore sacrificio possibile degli interessi del privato, attenendosi a un'interpretazione delle norme (il DPR 115 del 2002) in senso costituzionalmente orientato.

Nel caso di specie, diversamente, la P.A. ha impiegato, quale parametro di riferimento per l'estrazione copia, l'utilizzo dei DVD (in numero indefinito), con riveniente incremento dei diritti di copia, senza valutare la possibilità (richiesta dalla difesa) di potere riversare il singolo contenuto su un tipo di strumento identico ma con diversa e più ampia memoria (supporto MIRRORING).

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 10 febbraio 2016, fissata con ordinanza n. 184 del 23 luglio 2015 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
DirittoGiova procedere ad una succinta ricostruzione, per quanto di interesse, del quadro normativo con riferimento alla peculiare fattispecie dedotta in giudizio.

L'art. 40 del T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, sulle spese di giustizia, prevede al comma 1 che "Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti".

L'art. 269 del medesimo T.U. prevede poi che, per il momento, "per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico".

L'Allegato n. 8, richiamato dal sopra citato art. 269, contiene una tabella che elenca i diversi tipi di supporto (cassetta fonografica e video fonografica, dischetto informatico da 1,44 MB e compact-disk) ed il corrispondente diritto di copia forfetizzato, ed in particolare:

- per ogni dischetto informatico da 1,44 MB, un diritto di copia forfettizzato pari ad € 3,62;

- per ogni compact-disk un diritto di copia forfettizzato pari ad € 258,23 (poi elevato con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, in relazione alla variazione ISTAT ex art. 274 T.U.) ad € 295,16.

Non sono, diversamente, disciplinati gli hard disk esterni (HD) e le chiavette USB, aventi capacità di memoria variabile ma tendenzialmente pressoché illimitata in relazione alle finalità cui assolvere in ambito giudiziario, né i DVD, aventi capacità di memoria compresa tra i 4,7 e i 18,8 GB (da 7 a 27 volte superiore al CD), né i Blu-ray (BR), aventi capacità di memoria pari a 25, 50 o 100 GB (da 35 a 140 volte superiore al CD).

Né, tanto meno, trova disciplina nella normativa di riferimento il c.d. "MIRRORING", che nel linguaggio informatico designa la realizzazione di una copia esatta di un insieme di dati, conseguita attraverso una procedura di duplicazione di un disco, ovvero di un sito.

Nel caso di specie, come descritto in narrativa, parte ricorrente ha chiesto di poter utilizzare, al fine della duplicazione del contenuto dell'hard disk agli atti del fascicolo del P.M. contenente le riprese video ed altri file, una procedura di estrazione copia più veloce su un unico supporto (MIRRORING), in luogo della duplicazione su un numero indeterminato di DVD (con riveniente contrazione dei costi di duplicazione); contestando che, nel caso in cui (per come peraltro nel caso di specie espressamente autorizzato) la duplicazione documentale avvenga in unica soluzione, il relativo costo venga a parametrarsi all'estrazione copia a mezzo di un determinato numero di DVD (nella fattispecie: 13), atteso che tale determinazione si rivelerebbe contraria alle disposizioni di legge.

Come sopra puntualizzati i termini della controversia, non può esimersi il Collegio dall'aderire ai principi fissati da Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2015 n. 4408, secondo cui "i "costi" del servizio di copia e certificazione dei dati utili alla difesa in giudizio non possono certamente essere riferiti alla insindacabile scelta dell'Amministrazione giudiziaria circa il tipo ed il numero di supporti da utilizzare".

La stessa pronunzia, "alla luce delle precedenti considerazioni circa la "virtualizzazione" della memorizzazione dei dati (mediante supporti di capacità superiore alle esigenze) e del loro trasferimento (anche telematico e tendenzialmente istantaneo), ed alla luce della possibilità, allo stato della tecnica, di procedere in via contestuale ed automatica alla loro "certificazione" di conformità" ha ulteriormente precisato, alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, che: "il "costo" non può neppure essere parametrato al numero degli accessi effettuati o alla quantità dei dati effettivamente estratti (fattori, come si è detto, tendenzialmente irrilevanti nella quantificazione del costo), mentre costituisce certamente un "costo" l'approntamento ed il presidio delle strumentazioni informatiche e telematiche (hardware e software) necessarie per garantire l'attuazione delle norme di legge sul nuovo processo telematico, ma anche sia per consentire lo svolgimento del "servizio" in favore degli utenti del servizio giustizia che si avvalgono di tale possibilità, costo che il medesimo T.U. approvato con DPR n. 115 del 2002, sulle spese di giustizia già quantifica, sia pure con riferimento al solo strumento all'epoca utilizzabile, cioè il CD, che al contrario dei nuovi supporti aveva una capacità limitata e richiedeva uno specifico intervento meccanico (e quindi un costo) ai fini della duplicazione di ciascun supporto, in Euro 295,16".

Nell'escludere che, alla luce della legislazione vigente, "sarebbe il criterio di "capienza" ad essere discretivo e non quello di "costo" (con conseguente corrispondenza ad una maggiore capacità di memorizzazione del supporto di un maggior prelievo economico), il Giudice d'appello ha avuto modo di osservare come l'art. 40 del D.P.R. 115 del 2002 disciplini l'attività di necessario adeguamento legislativo del diritto di copia (anche) con riferimento all'evoluzione dei mezzi tecnologici, mantenendo fermo il riferimento al paramento dei "costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti".

Dunque, dinanzi ad una lacuna determinata dal mancato allineamento tra norma e tecnologia di comune diffusione, ed escluso che possa vietarsene od anche semplicemente disincentivarne l'utilizzo, occorre fare ricorso all'analogia utilizzando il criterio guida del "costo".

Alle medesime conclusioni è pervenuto anche il T.A.R. Lazio, sez. I, 12 maggio 2014 n. 4871 (sentenza confermata dalla pronunzia d'appello precedentemente citata), laddove:

- sul presupposto che (similmente a quanto riscontrabile a proposito del presente contenzioso) "la fattispecie oggetto del giudizio non è specificamente disciplinata da alcuna norma, in quanto l'allegato 8 - richiamato dall'art. 269 del T.U. disciplina solo il rilascio di copie di documenti su supporto informatico (diverso da quello effettivamente utilizzato in questo caso) costituito da dischetto informatico da 1,44 MB o compact-disk, prevedendo per quest'ultimo un diritto di copia oggi fissato in € 295,16";

- ed in considerazione del fatto che, quanto all'"l'interpretazione della norma applicata, ovvero del T.U. approvato con DPR n. 115 del 2002, sulle spese di giustizia ... la mancanza di ogni rapporto con la base impositiva (reddito, ricchezza o utilità sperata dal giudizio) osta, alla stregua della chiara previsione dell'articolo 53 della Costituzione, al riconoscimento di una natura tributaria della disciplina, che deve essere quindi ricondotta ai concetti di "tassa" o "diritto" economico, connessi all'approntamento ed allo svolgimento, da parte dell'Amministrazione, ed al conseguente utilizzo, da parte del cittadino, di un effettivo "servizio" in grado di fornire a quest'ultimo una qualche effettiva utilità";

"il citato T.U. non illegittimamente ... commisura il rilascio di copie su supporto cartaceo al numero di pagine fotocopiate (unità in grado di misurare, sia pure approssimativamente, il costo pubblico e l'utilità privata dell'approntamento e dello svolgimento del servizio di fotocopiatura, comprendente anche la fornitura dei fogli bianchi) e vi equipara poi l'utilizzo dei due nuovi supporti informatici (floppy e CD) resi disponibili dall'evoluzione tecnologica, ugualmente caratterizzati da diversi, ma ben definiti, limiti di capacità di contenimento delle informazioni utili alla difesa in giudizio, ed ugualmente implicanti una specifica attività "meccanica" per la copiatura dei contenuti di ciascun supporto detenuto dall'Amministrazione sul floppy o CD vergini forniti dal richiedente, commisurando quindi il costo del "servizio" al numero dei supporti copiati ed alla diversa capacità dei due possibili supporti".

Il Giudice di prime cure, peraltro, correttamente - quanto condivisibilmente - ha evidenziato che "la disponibilità di apparati, anche portatili, dotati di capacità di elaborazione e di memoria potenzialmente illimitata (e comunque molto superiore alle necessità in esame), la disponibilità di una pluralità di possibili supporti con capacità molto variabili ma comunque altissime (HD, DVD, BR nei vari formati, devices USB...) e, soprattutto, con la possibilità di nuovi collegamenti anche a distanza ad altissima velocità mediante la rete internet a larga banda, ha "smaterializzato" i precedenti supporti cartacei ed informatici, "disancorando" ... la quantità d'informazione disponibile sia dalla tipologia e dal numero dei supporti meccanici, sia dalle operazioni e dai tempi di copiatura e rendendo, quindi, del tutto inapplicabile per analogia legis la precedente disciplina che, al contrario ... ove estesa normativamente, dovrebbe essere sottoposta ad un preventivo vaglio di costituzionalità, quanto alla sua ragionevolezza rispetto alle descritte nuove fattispecie ed alla sua conseguente compatibilità con il diritto costituzionale di difesa in giudizio".

Le predette considerazioni trovano altresì conferma secondo lo stesso tenore letterale delle norme del T.U. sulle spese di giustizia che, all'art. 40, rinvia la disciplina dei nuovi supporti informatici ad un regolamento ad efficacia delegificante (decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400), prevedendo espressamente che per i "nuovi mezzi tecnologici", gli importi del diritto di copia e del diritto di certificato siano individuati (esclusivamente) "sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti".

Alla stregua di quanto precedentemente riportato - con considerazioni, come esplicitato, condivise in sede di appello - è stato in prime cure ritenuto che occorra fare riferimento "ad una diversa analogia juris, alla stregua della ratio legis quale ricostruibile dal vigente ordinamento positivo ed, in particolare, dal citato art. 40": conseguentemente rilevandosi che, "premesso che il costo "per l'incasso dei diritti" costituisce una variabile indipendente, tendenzialmente tendente a zero con l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico e telematico, non appare illegittima la previsione praeter legem di un diritto economico in favore dell'Amministrazione giudiziaria per la copia e certificazione di atti del giudizio, in quanto rispondente alla utilità per l'utente consistente nella possibilità (unitaria, e quindi non quantificabile né parcellizzabile in relazione alla numerosità o quantità dei documenti o degli accessi) di azionare il proprio diritto di difesa anche mediante l'accesso in via informatica o telematica ad ogni documentazione via via utile a tal fine".

Quanto alla commisurazione del diritto esigibile, che la norma di riferimento per identità dei fini individua nei "costi del servizio", deve convenirsi che, in ragione della "disponibilità sul mercato di molteplici diversi supporti informatici, con capacità molto diverse fra loro, alla stregua dei principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento ... i "costi" del servizio di copia e certificazione dei dati utili alla difesa in giudizio non possono certamente essere riferiti alla insindacabile scelta dell'Amministrazione giudiziaria circa il tipo ed il numero di supporti da utilizzare"; né, a fronte di quanto evidenziato in tema di "virtualizzazione" della memorizzazione dei dati (mediante supporti di capacità superiore alle esigenze) e della relativa trasferibilità anche telematica e "tendenzialmente istantanea ed alla luce della possibilità, allo stato della tecnica, di procedere in via contestuale ed automatica alla loro "certificazione" di conformità, alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità il "costo" ... può essere parametrato al numero degli accessi effettuati o alla quantità dei dati effettivamente estratti (fattori, come si è detto, tendenzialmente irrilevanti nella quantificazione del costo), mentre costituisce certamente un "costo" l'approntamento ed il presidio delle strumentazioni informatiche e telematiche (hardware e software) necessarie per garantire l'attuazione delle norme di legge sul nuovo processo telematico, ma anche sia per consentire lo svolgimento del "servizio" in favore degli utenti del servizio giustizia che si avvalgono di tale possibilità, costo che il medesimo T.U. approvato con DPR n. 115 del 2002, sulle spese di giustizia già quantifica, sia pure con riferimento al solo strumento all'epoca utilizzabile, cioè il CD, che al contrario dei nuovi supporti aveva una capacità limitata e richiedeva uno specifico intervento meccanico (e quindi un costo) ai fini della duplicazione di ciascun supporto, in Euro 295,16".

Quanto sopra dettagliatamente riportato inevitabilmente conduce questo Collegio a ritenere che, in attesa del regolamento previsto dal citato articolo 40, gli Uffici giudiziari possano chiedere, ai fini della copia della documentazione in atti utile alla difesa mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici diversi da floppy e CD (secondo la scelta del supporto su cui riversare i dati da parte del richiedente, e non secondo la scelta dell'Amministrazione circa le loro modalità di archiviazione), esclusivamente e per una sola volta l'importo forfettario di Euro 295,16.

Si dimostrano, per l'effetto, fondate le dedotte censure di violazione degli artt. 40 e 269 del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in quanto l'Ufficio giudiziario di Palmi al quale si è rivolto la difesa dell'odierno ricorrente, lungi dal prestare alla disciplina come sopra indicata la necessaria applicazione interpretativa di carattere evolutivo, orientata all'evoluzione tecnologica e conforme agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, ha escluso la possibilità di impiego, quale parametro, di un unico HD: imponendo, di conseguenza, un importo da corrispondere per la copia dei supporti informatici irragionevolmente elevato rispetto al costo del servizio, individuabile secondo analogia, come sopra argomentato, in € 295.16.

In tali termini, il ricorso merita accoglimento, con riveniente annullamento degli atti gravati e condanna della resistente Amministrazione al rilascio delle copie dalla parte ricorrente richieste su unico supporto informatico, al costo precedentemente indicato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, così dispone:

- annulla gli atti impugnati;

- condanna la resistente Amministrazione al rilascio delle copie dalla parte ricorrente richieste, giusta quanto in motivazione precisato.

Condanna la resistente Amministrazione della Giustizia, nella persona del Ministro p.t. al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente sig. Po. Gi., in ragione di € 1.500,00 (Euro mille e cinquecento/00), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove dalla parte versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Donatella Testini, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 FEB. 2016.