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Convenzione europa di estradizione e c calcolo della prescrizione (Cass. 29359/14)

4 luglio 2014, Cassazione penale

Nei procedimenti retti dalla Convenzione europea di estradizione, il riferimento alternativo della norma convenzionale alla legge dello Stato richiedente ed a quella dello Stato richiesto implica che la decorrenza del termine prescrizionale debba essere verificata, su ciascuno dei due versanti, facendo applicazione esclusiva della disciplina dell'uno o dell'altro ordinamento.

Nel computo dei termini "nazionali" di prescrizione assumono rilievo anche gli atti processuali dell'Autorità richiedente, semprechè tale rilievo sia previsto dalla normativa italiana in materia di sospensione o interruzione del termine prescrizionale.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Sent., (ud. 10/06/2014) 04-07-2014, n. 29359

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovann - Presidente -

Dott. LEO G. - rel. Consigliere -

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere -

Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -

Dott. PATERNO' RADDUSA Benedet - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

J.S., nata in (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 19/09/2013;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Guglielmo Leo;

udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Dr. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

udito il Difensore della ricorrente, avv. DG, che si associa alla richiesta del Procuratore generale e insiste per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. E' impugnata la sentenza n. 18/13E con la quale la Corte d'appello di Bologna, in data 19/09/2013, ha dichiarato sussistere le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dalla Repubblica di Moldavia nei confronti di J. S., relativamente ai delitti di truffa previsti dal codice penale moldavo all'art. 190, comma 4, commessi in (OMISSIS).

Dalla relazione sui fatti acclusa alla domanda di estradizione si apprende che la J., in concorso con altre persone ed in più occasioni, mediante l'utilizzo di false procure, avrebbe riscosso in luogo degli aventi diritto somme dovute a titolo di prestazione previdenziale.

Innanzi alla Corte territoriale, la Difesa dell'estradanda ha eccepito l'omessa specificazione, da parte dello Stato richiedente, delle fonti di prova che sosterrebbero le accuse, in difformità dalle prescrizioni dell'art. 705 c.p.p.. Inoltre, quasi tutti i reati sarebbero estinti per prescrizione secondo la disciplina italiana (termine quantificato in sei anni), mentre per quello restante sarebbe necessario accertare l'eventuale prescrizione secondo la legge moldava.

La Corte bolognese ha disatteso tali argomenti, rilevando che nelle fattispecie regolate dalla Convenzione europea di estradizione, come quella in esame, il vaglio del titolo straniero potrebbe essere solo formale, e comunque dovrebbe limitarsi alla verifica dell'esistenza di un'accusa concretamente fondata su elementi probatori, senza sindacato sulla relativa attendibilità. Nella specie la condizione sarebbe assolta dal riferimento, negli atti moldavi, all'assunzione di testimonianze ed all'acquisizione di documenti pertinenti ai fatti. Quanto alla pretesa estinzione dei reati, il termine prescrizionale sarebbe stato utilmente interrotto, anche per i più risalenti, dall'adozione in data 16/03/2012 del provvedimento restrittivo emesso dall'Autorità giudiziaria moldava, successivamente eseguito in Italia nell'ambito della procedura estradizionale. L'ipotesi poi che tutti i reati possano essere prescritti secondo le leggi dello Stato richiedente sarebbe priva di ogni sostegno.

Ravvisata la sussistenza di tutte le ulteriori condizioni per l'accoglimento della domanda, la Corte di appello ha provveduto nel senso indicato in apertura.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso il Difensore dell'interessata, articolando diversi motivi a sostegno dell'impugnazione.

2.1. Con un primo motivo si denuncia, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), l'asserita violazione dell'art. 705 c.p.p., nonchè dell'art. 12 della Convenzione europea di estradizione e dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e si denuncia altresì un vizio di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

La Corte territoriale avrebbe trascurato, a proposito dei criteri di sindacato circa il fondamento dell'accusa rivolta all'estradando, la giurisprudenza ritenuta preferibile, secondo cui il giudice nazionale dovrebbe comunque verificare che, nella documentazione trasmessa, siano evocate le ragioni per le quali possa ritenersi probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato in considerazione. Sarebbe insomma necessaria, pur senza una diretta valutazione delle prove, una verifica di consistenza del quadro probatorio così come rappresentato dalla Parte richiedente.

Nella specie, tra gli atti trasmessi dalla Repubblica di Moldavia, quelli riferibili al pubblico ministero enunciano solo i capi d'accusa, mentre il provvedimento restrittivo emesso dall'Autorità giudiziaria è privo di qualsiasi motivazione circa gli elementi di prova. Ed infatti la Corte territoriale avrebbe potuto fare esclusivo riferimento alla menzione di "testimonianze" e "materiali allegati al procedimento", che si rinviene negli atti moldavi.

In tal modo, la stessa Corte avrebbe eluso il precetto di cui all'art. 5 della Convenzione edu, il quale, nella ricostruzione offertane dalla Corte di Strasburgo, esigerebbe, a fini di legittima restrizione della libertà delle persone, la sussistenza di "fatti o informazioni idonei a persuadere un osservatore obiettivo che l'individuo in causa possa aver commesso un illecito".

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), si deduce violazione degli artt. 157 e 160 c.p., nonchè dell'art. 10 della Convenzione europea di estradizione.

Il difensore della J. ricorda che, secondo la giurisprudenza, la prescrizione del reato deve essere apprezzata, per ciascuno degli ordinamenti coinvolti, mediante applicazione integrale ed esclusiva delle relative discipline. Di conseguenza l'interruzione del termine prescrizionale, rispetto all'ordinamento italiano, non potrebbe essere collegata se non ad atti dell'Autorità giudiziaria italiana, riconducibili all'elenco dell'art. 160 c.p., che del resto non ammette estensioni analogiche.

Nel caso di specie il primo atto interruttivo rilevante sarebbe costituito dalla convalida dell'arresto a fini estradizionali, operata dal Giudice nazionale il 20/03/2013, e dunque oltre la scadenza del termine prescrizionale per i primi cinque dei sei reati in contestazione.

2.3. All'eventuale maturazione dei termini prescrizionali secondo l'ordinamento moldavo si riferisce il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia - a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), - l'asserita violazione dell'art. 696 c.p.p. e degli artt. 10 e 13 della Convenzione europea di estradizione, nonchè la mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

La Corte territoriale si sarebbe sottratta all'obbligo di positiva verifica sul punto, omettendo di richiedere all'Autorità moldava le imprescindibili indicazioni sulla disciplina della prescrizione e dei relativi termini secondo l'ordinamento dello Stato richiedente.

3. In esito alla valutazione del ricorso, nella camera di consiglio del 10/12/2013, questa Corte ha disposto acquisirsi informazioni, presso l'Autorità richiedente, in merito al termine prescrizionale previsto dall'ordinamento moldavo per il reato contestato alla J.. In risposta alla sollecitazione, l'Autorità in questione ha comunicato che il reato di truffa in considerazione si prescrive nel termine di quindici anni.

4. In data 30/05/2014 il Difensore dell'interessata ha depositato memoria, con la quale essenzialmente ribadisce gli argomenti posti a fondamento del ricorso.

Dovrebbe quindi aderirsi all'orientamento "più garantista" della giurisprudenza in materia, secondo il quale la verifica del quadro indiziario sotteso al provvedimento cautelare da eseguirsi mediante estradizione non potrebbe essere solo formale, ma estendersi al controllo sulla corretta esposizione degli elementi a carico dell'accusato, in guisa che risultino "significative probabilità" della sua colpevolezza. Nella specie la Corte territoriale avrebbe omesso o mal condotto il controllo in questione, visto che l'Autorità moldava ha fatto generico riferimento solo a testimonianze e ad ulteriore materiale probatorio.

E' ribadito poi l'assunto che la corsa del termine prescrizionale italiano non potrebbe considerarsi interrotta dall'emissione in Moldavia del provvedimento restrittivo, ma tutt'al più dall'esecuzione dell'arresto a fini estradizionali, con la conseguenza che tutti i reati de quibus, tranne l'ultimo, dovrebbero considerarsi prescritti.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto, anche alla luce degli accertamenti integrativi disposti dalla Corte, i motivi posti a sostegno dell'impugnazione risultano infondati. Dal rigetto discende la necessaria condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2. La questione di rilievo forse maggiore, e comunque a carattere preliminare, è quella concernente l'eventuale maturazione del termine prescrizionale per i reati ascritti alla J.. Ove fosse intervenuta prescrizione, "secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta", la domanda della Repubblica di Moldavia dovrebbe essere respinta, stante il disposto dell'art. 10 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13/12/1957, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300.

2.1. Le informazioni recentemente pervenute dallo Stato richiedente, secondo cui l'ordinamento di quel Paese prevede per la prescrizione dei reati ascritti alla J. un termine di quindici anni, chiudono il discorso sulla pretesa (solo genericamente prospettata dal ricorrente) che detti reati debbano considerarsi estinti secondo la legge nazionale moldava.

2.2. Risulta infondata, nel contempo, anche la tesi che i delitti in questione siano prescritti, per la gran parte almeno, alla luce delle norme italiane in materia.

La giurisprudenza ha già chiarito come il riferimento alternativo della norma convenzionale alla legge dello Stato richiedente ed a quella dello Stato richiesto implichi che la decorrenza del termine prescrizionale debba essere verificata, su ciascuno dei due versanti, facendo applicazione esclusiva della disciplina dell'uno o dell'altro ordinamento. In altre parole, non può costruirsi una "terza" disciplina, che sia il frutto dell'interazione tra norme dei diversi Paesi interessati (Sez. 6, Sentenza n. 43871 del 05/11/2008, rv.241527).

Il Difensore correttamente richiama il principio, ma ne trae una implicazione ulteriore, che il Collegio non ritiene di poter condividere.

Altro infatti è stabilire che non possano essere effettuati "collage" normativi, così per esempio da misurare la prescrizione "italiana" tenendo conto dell'effetto interruttivo o sospensivo che l'ordinamento del Paese richiedente assegna ad un determinato adempimento processuale, quando tale effetto non sia previsto dalla legge nazionale. Altro sarebbe affermare, invece, che gli atti compiuti nell'ambito del procedimento celebrato all'estero siano privi dell'effetto che la legge italiana assegna ad atti di quel genere.

Pare alla Corte che sia vero il contrario, e cioè che, facendo stretta applicazione della sola disciplina nazionale, occorra verificare se, nel procedimento condotto all'estero, siano stati adottati provvedimenti capaci di produrre gli effetti previsti dalla legge italiana, ad esempio in tema di sospensione od interruzione della corsa del termine prescrizionale.

Nel senso indicato militano ragioni logiche e letterali. Quanto a queste ultime, si è visto che la norma convenzionale allude alla "legislazione" dei due Stati coinvolti nel rapporto estradizionale, ma non evoca una distinzione di effetti tra gli atti giurisdizionali degli Stati medesimi.

Se tale distinzione fosse stata introdotta, ne sortirebbe la conseguenza che il termine prescrizionale nel Paese richiesto correrebbe sempre e liberamente, fino appunto alla domanda di estradizione o, anzi, fino all'arresto per fini estradizionali, che può costituire (e nel caso di specie costituisce) il primo atto "nazionale" del Paese richiesto. Un ostacolo di tale portata alla collaborazione internazionale per la repressione del crimine avrebbe dovuto essere configurato con ben altra chiarezza.

Si tratterebbe, d'altra parte, di una soluzione priva di logica.

La norma in esame costituisce espressione del criterio di "doppia punibilità", e tende ad evitare che gli Stati parte della Convenzione siano costretti a consegnare un estradando quando, secondo la loro legislazione nazionale, vi sia stata la lesione degli interessi presidiati dall'istituto della prescrizione, e pregiudicati dall'inerzia o dalla lentezza del potere pubblico: la ragionevole durata, l'efficienza del procedimento probatorio, l'attualità del bisogno punitivo, ecc..

Sarebbe paradossale se, per quanto in ipotesi efficacemente progredito presso lo Stato interessato alla consegna, il processo fosse "sanzionato" dall'effetto estintivo in forza di una congenita ininfluenza di tale progressione rispetto alla corsa del termine prescrizionale in ogni altro Stato aderente alla Convenzione. Ogni Stato, in sostanza, vedrebbe "soverchiata" la propria disciplina dei termini, e delle relative cause di sospensione o interruzione, da quella dello Stato di rifugio dell'estradando, senza alcuna possibilità di attivarsi efficacemente per attivare le correzioni pure previste dalla legislazione di tale ultimo Stato.

 La Corte dunque ritiene che, nel computo dei termini "nazionali" di prescrizione, assumano rilievo anche gli atti processuali dell'Autorità richiedente, semprechè tale rilievo sia previsto dalla normativa italiana in materia di sospensione o interruzione del termine prescrizionale.

La soluzione non contrasta con il precedente richiamato dalla Difesa della J., che anzi è perfettamente compatibile. Nel caso di specie, infatti, era stata esclusa la rilevanza di una causa di sospensione del termine sconosciuta dall'ordinamento italiano, e prevista dall'ordinamento dello Stato richiedente per il caso di omessa comparizione dell'imputato nel processo. Il problema consisteva nel difetto di corrispondenza della fattispecie concreta ad una delle ipotesi di sospensione delineate all'art. 159 c.p., e non nel principio di irrilevanza generalizzata degli atti interni al procedimento condotto dall'Autorità richiedente, siano o non corrispondenti alle ipotesi indicate.

2.3. Così fissato il principio di diritto, non resta che constatare come, prima della scadenza del termine (nazionale) di sei anni dall'epoca di commissione del reato, nel procedimento condotto in Moldavia fosse stato adottato un provvedimento, cioè l'ordine di catturare l'imputata, che assume valore interruttivo del termine prescrizionale secondo la legge italiana, a norma dell'art. 160 c.p.p., comma 2, prima parte.

E' quindi corretta la decisione in proposito assunta dalla Corte territoriale.

3. Sono infondate anche le ulteriori doglianze proposte nell'interesse della ricorrente.

E' certo vero che, sebbene in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione (tra le molte, Sez. 6, Sentenza n. 8609 del 22/01/2010, rv. 246173).

Ma, nel caso di specie, la condizione indicata è stata correttamente verificata dalla Corte territoriale.

V'è da dire, anzitutto, che la descrizione delle accuse è molto circostanziata, ed evoca chiaramente l'acquisizione di supporti documentali per l'imputazione, che concerne singole operazioni di appropriazione delle somme destinate ai veterani di guerra.

D'altra parte il Tribunale di Chisinau ha deliberato una vera e propria ordinanza di cattura - in esito, si noti, ad un procedimento in camera di consiglio condotto nel contraddittorio tra le parti, ed alla presenza di un difensore dell'imputata - dalla cui motivazione emerge, sia pure attraverso formule relativamente generiche, una valutazione ponderata "delle testimonianze e dei materiali" esibiti dalla pubblica accusa, anche in specifico rapporto alle prospettazioni difensive, giudicate inidonee a legittimare una reiezione della richiesta di cattura.

In queste condizioni possono ritenersi acquisite la "giurisdizionalità" della decisione di limitare la libertà personale dell'interessata, e la dimostrazione che sono state apprezzate, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, le ragioni che rendono probabile che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione. Un sindacato ulteriore si risolverebbe nel diretto apprezzamento del quadro indiziario, e nell'applicazione del modello nazionale di motivazione dei provvedimenti restrittivi, ciò che pacificamente non compete all'Autorità giudiziaria italiana.

A tale ultimo proposito, è appena il caso di notare come altro sia la responsabilità diretta che ogni Stato assume nel disporre la compressione della libertà personale di un individuo, anche nella prospettiva della Convenzione edu, altro sia il bilanciamento che devono realizzare le norme destinate a disciplinare la cooperazione internazionale in materia penale, ispirate, specie in ambito europeo, ad una crescente fiducia tra ordinamenti. Il Difensore, attraverso i richiami alla giurisprudenza di Strasburgo sul diritto alla libertà (art. 5 della Convenzione edu), sembra prospettare un annullamento della distinzione indicata, e la necessità d'una piena "ripetizione" del procedimento de liberiate nello Stato richiesto. Il che, naturalmente, non è richiesto dalla legge e neppure dalla Convenzione invocata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2014