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Confiscabile denaro contante in casa dello spacciatore? (Cass. 69/20)

3 gennaio 2020, Cassazione penale

Va confiscata la somma in contanti di provenienza non documentata se suddivisa in banconote anche di piccolo taglio e se rinvenuta in una busta posizionata vicino allo stupefacente.


Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 11 dicembre 2019 – 3 gennaio 2020, n. 69
Presidente Ciampi – Relatore Menichetti

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 17 novembre 2018 il Tribunale di Tivoli ha applicato, ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. a Va. Ma. (ed alla moglie To. De.) la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art.73, comma 4, D.P.R.n.309/90 avente ad oggetto la illecita detenzione a fini di spaccio all'interno della propria abitazione di circa 945 grammo di hashish e 32 grammi di marijuana, per un totale di 1807 dosi medie singole, ed ha ordinato la confisca anche della somma di Euro 5.000,00 considerata provento o profitto dell'attività illecita, esclusa la credibilità di quanto dichiarato dall'imputato circa il riferimento del denaro ad un recente regalo di nozze.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, limitatamente alla confisca del denaro, deducendo con unico articolato motivo vizio della motivazione.
Osserva che al momento della perquisizione gli operanti non avevano rinvenuto alcuna contabilità in ordine alle somme in oggetto, né materiale atto al confezionamento delle dosi, elementi cioè che potessero far ritenere in atto la cessione a terzi della sostanza, e che il Tribunale non aveva spiegato le ragioni per cui non poteva considerarsi attendibile la tesi difensiva di una donazione nuziale. Deduce ancora, in punto di diritto, con specifici richiami giurisprudenziali, che sussiste l'obbligo di motivazione in caso di confisca disposta ai sensi dell'art.240 cod.pen. anche in merito alle ragioni per cui si ritiene inattendibile la giustificazione eventualmente addotta sulla provenienza dei beni in sequestro, e che la confisca obbligatoria eventualmente disposta ai sensi dell'art. 12-sexies della legge n.356/1992 impone l'enunciazione dei motivi che rendono ingiustificata la provenienza del denaro addotta dall'imputato e l'esistenza di una palese sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato medesimo o la sua effettiva attività economica.

3. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. La trattazione del ricorso, originariamente fissata per l'udienza del 12 settembre 2009, è stata aggiornata in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione se, a seguito dell'introduzione della previsione di cui all'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen., sia ammissibile o meno, nei confronti di sentenza di applicazione di pena, il ricorso per cassazione con cui si deduca vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale.

Considerato in diritto

1. Si premette che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con decisione n.20381 del 26/09/2019 hanno ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza personali e patrimoniali.

2. Ciò posto, prende atto il Collegio che la sentenza, nella parte già divenuta irrevocabile, riconosce sussistente e commesso dall'imputato il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, qualificato come violazione dell'art.73, comma 4, D.P.R.n. 309/90.

Occorre allora rilevare, come da costante insegnamento di questa Corte di legittimità, che "E' illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art.240, comma primo, cod.pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere" (così, ex plurimis, Sez.3, n.7074 del 23/01/2013, Rv.253768).

Nel caso di specie il Tribunale ha fatto riferimento all'art.240, comma 2, n.2) cod.pen. per quanto riguarda la confisca dello stupefacente, ed ha disposto la confisca del denaro ai sensi del comma primo, come si arguisce da quanto letteralmente si legge in sentenza (pag.3), "trattandosi di provento o profitto del reato contestato e non risultando credibile, né documentata o riscontrata da sommari informatori, che tale cospicua somma di denaro sia da riferire ad un recente regalo di nozze ricevuto dagli imputati".

Ed allora va ribadito il principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "E' illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art.240, comma primo, cod.pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere" (Sez.3, n.7074 del 23/01/2013, Rv.253768).

Sotto altro aspetto però, avendo il Tribunale motivato la confisca anche all'esito della valutazione di non credibilità delle dichiarazioni difensive dell'imputato, si osserva che "In tema di patteggiamento, anche dopo l'estensione dell'applicabilità, per effetto dell'art.12-sexies della legge n.356 del 1992 (oggi riprodotto nell'art.240 bis cod.pen. cui fa rinvio l'art.85-bis inserito nel D.P.R.n.309/90 dal d.lgs. 1 marzo 2018, n.21, intitolato alla "riserva di codice") della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art.240 cod.pen., e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale articolo come ipotesi di confisca obbligatoria, il giudice ha l'obbligo di motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, mentre le caratteristiche di sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza" (Sez.2, n.3247 del 18/09/2013, Rv.258546).

Nel caso di specie la motivazione sul punto dell'impugnata sentenza - laddove afferma non documentata o comunque riscontrata la provenienza della somma da un recente regalo di nozze appare sufficiente a motivare la misura di sicurezza, sia per la suddivisione della cospicua somma in banconote anche di piccolo taglio sia per il rinvenimento del denaro in una busta posizionata vicino allo stupefacente, come è dato evincere dalla lettura del capo di imputazione.

3. Alla luce di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.