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Condizioni detentive degradante se oltre a cella piccola .. (Corte EDU, Mursic, 2015)

12 marzo 2015, Corte Europea per i diritti dell'Uomo

Condizioni detentive non adeguate non costituiscono automaticamente trattamento inumano o degradante, come nel caso in cui si tratti di brevi periodi non consecutivi o comunque con una sufficiente possibilità di movimento fuori della cella.

La violazione dell'art. 3 CEDU non dipende unicamente dai metri quadrati della cella, assumendo rilievo la durata della detenzione, la possibilità di fare esercizio fuori dalla cella, le condizioni fisiche e mentali del detenuto.

Nel richiamare la propria giurisprudenza, la stessa Corte ha ricordato che in alcuni casi (tra cui il caso Torreggiani c. Italia) in cui il ricorrente aveva a disposizione meno di tre metri quadrati di superficie, la condizione di sovraffollamento è stata considerata così grave da giustificare di per sé una valutazione di violazione dell'articolo 3 della Convenzione: la libertà di movimento, l’accesso alla luce naturale e all’aria e il tempo trascorso fuori dalla cella hanno rappresentato una compensazione sufficiente alla allocazione in spazio insufficiente.

Quando lo spazio a disposizione è tra i 3 e i 4 mq, vi è violazione dell'articolo 3 solo se al fattore spazio si aggiungono altri aspetti delle inappropriate condizioni fisiche di detenzione relativi, in particolare, l'accesso all’esercizio all'aria aperta, la luce naturale o l’aria, la disponibilità di ventilazione, di adeguatezza dei mezzi di riscaldamento, la possibilità di utilizzare la toilette in privato, e il rispetto sanitario di base oltre ai requisiti igienici.

Rilevanti profili di interesse presenta anche la “dissenting opinion” espressa dal giudice Sicilianos, che evidenzia come la Corte segua diversi filoni interpretativi che riassume in: 1) pronunce secondo cui meno di tre mq di spazio detentivo creano una “forte presunzione” di violazione dell’art. 3 CEDU; 2)pronunce secondo cui meno di tre mq di spazio detentivo costituiscono una violazione in sé dell’art. 3 CEDU; 3) pronunce secondo cui meno di quattro mq di spazio costituiscono una violazione in sé dell’art. 3 CEDU; 4) pronunce secondo cui quattro mq di spazio creano una “forte presunzione” di violazione dell’art. 3 CEDU.

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE CAUSA MURŠIC C. CROAZIA (Ricorso n. 7334/13)

SENTENZA

STRASBURGO
12 MARZO 2015

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.


Nella causa Muršic c. Croatia,
La Corte Europea dei diritti dell’uomo (prima sezione) riunita in una camera composta da:
Isabelle Berro, Presidente,
Khanlar Hajiyev,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse,
Ksenija Turkovic, Dmitry Dedov, giudici, e Søren Nielsen, Cancelliere di Sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 3 febbraio 2015, Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:


PROCEDURA

1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 7334/13) proposto contro la Repubblica di Croazia con il quale un cittadino croato, Mr Kristijan Muršic (il ricorrente) ha adito la Corte il 17 dicembre 2012 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).

2. Il ricorrente è stato rappresentato da Mr Z. Vidovic, un avvocato che esercita la sua professione a Varaždin. Il governo croato (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo Agente, Ms S. Stažnik.

3. Il ricorrente lamenta le cattive condizioni di detenzione in carcere, in particolare la mancanza di spazio personale e di opportunità di lavoro, e l’assenza di rimedi efficaci in tal senso, incompatibili con gli articoli 3 e 13 della Convenzione.

4. L’8 ottobre 2013 il ricorso è stato notificato al Governo.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5. Il ricorrente è nato nel 1987 e vive a Kursanec.

A. Origini della causa

6.Con sentenza della Corte della Contea di Cakovec (Županijski sud u Cakovcu) del 19 giugno 2008, confermata dalla Corte Suprema (Vrhonvi sud Republike Hrvatske) il 3 febbraio 2009, il ricorrente è stato condannato a due anni di reclusione per rapina.

7.Il 2 luglio 2010 la Corte municipale di Cakovec (Opcinski sud u Cakovcu) lo ha condannato ad un anno di reclusione per furto, che è stato confermato dalla Corte della Contea di Cakovec il 3 novembre 2010.

8.A seguito di una richiesta del ricorrente, il 26 agosto 2011 un collegio di 3 giudici della Corte della Contea di Cakovec ha preso in considerazione le suddette due condanne e lo ha condannato ad un’unica pena di due anni ed 11 mesi di reclusione.

 
B. Condizioni di detenzione del ricorrente nel carcere di Bjelovar

9.Il 16 ottobre 2009 il ricorrente è stato trasferito dal carcere di stato di Turopolje (Kaznionica u Turopolju) al carcere di Bjelovar per scontare una pena originariamente inflitta dalla Corte della Contea di Cakovec il 19 giugno 2008 ( vedi comma 6 precedente).

10.Egli è rimasto nel carcere di Bjelovar fino al 16 marzo 2011, quando fu trasferito nel carcere di Varaždin (Zatvor u Varaždinu) a seguito di una decisione dell’Amministrazione penitenziaria (Ministero Giustizia) (Ministarstvo pravosuda, Uprava za zatvorski sustav) l’11 marzo 2011.

11.Secondo il ricorrente, egli ha trascorso 11 mesi con altri 7 detenuti in una cella di 18 metri quadri inclusi i servizi sanitari. La cella era in cattive condizioni, sporca e non adeguatamente attrezzata con sufficienti armadietti e sedie per tutti i detenuti. Inoltre, non gli era stata data alcuna opportunità di essere impiegato in attività lavorative in carcere, ed in generale non aveva avuto sufficiente accesso alle attività educative e ricreative.

12.Secondo il Governo, nel carcere di Bjelovar il richiedente aveva a sua disposizione una media di 3.59 metri quadri di spazio personale. Egli era stato detenuto in 4 celle diverse, le cui condizioni sono dettagliate nella tabella che segue:

 

 
Cella No. Periodo di detenzione Numero totale di detenuti Grandezza della cella in metri quadri Spazio personale in metri quadri
I/O 16.10-15.11.2009 6 19.07 3.28
I/O 16.11-19.11.2009 5 19.07 3.94
I/O 20.11.2009- 6 19.07 3,28
05.02.2010
I/O 06.02-08.02.2010 5 19.07 3,94
I/O 09.02-10.04.2010 6 19.07 3,28
I/O 11.04-20.042010 5 19.07 3,94
8/0 21.04.2010 8 22.88 2,86
8/0 22.04-29.04.2010 7 22.88 3,27
8/0 30.04-02.05.2010 6 22.88 3,81
8/0 03.05-05.05.2010 5 22.88 4,58
8/0 06.05-07.05.2010 6 22.88 3,81
8/0 08.05-09.05.2010 5 22.88 4,58
8/0 10.05-25.05.2010 6 22.88 3,81
8/0 26.05.2010 5 22.88 4,58
8/0 27.05-02.06.2010 6 22.88 3,81
8/0 03.06-04.06.2010 5 22.88 4,58
8/0 05.06-16.06.2010 6 22.88 3,81
8/0 17.06-19.06.2010 5 22.88 4,58
8/0 20.06-30.06.2010 6 22.88 3,81
8/O 01.07-02.07.2010 7 22.88 3,27
8/0 03.07-05.07.2010 8 22.88 2,86
8/0 06.07.17.07.2010 7 22.88 3,27
8/0 18.07-13.08.2010 8 22.88 2,86
14.08-17.08.2010 Periodo trascorso nell’ospedale penitenziario
8/0 18.08-26.08.2010 7 22.88 3,27
8/0 27.08-30.08.2010 5 22.88 4,58
4/O 31.08-02.09.2010 8 22.36 2,8
4/O 03.09.2010 7 22.36 3,19
8/0 04.09-06.09.2010 6 22.88 3,81
8/0 07.09.2010 4 22.88 5,72
8/0 08.09-16.09.2010 5 22.88 4,58
8/0 17.09.2010 6 22.88 3,81
8/0 18.09.2010 5 22.88 4,58
8/0 19.09-01.10.2010 6 22.88 3,81
8/0 02.10-05.10.2010 5 22.88 4,58
8/I 06.10-07.10.2010 5 22.18 4,44
8/I 08.10-19.10.2010 4 22.18 5,55
8/I 20.10-21.10.2010 3 22.18 7,39
8/I 22.10-23.10.2010 4 22.18 5,55
8/I 24.10-25.10.2010 5 22.18 4,44
8/I 26.10-28-10-2010 6 22.18 3,7
8/I 29.10-30.10.2010 5 22.18 4,44
8/I 31.10-04.11.2010 6 22.18 3,7
4/O 05.11.2010 6 22.36 3,73
4/O 01.11-09.11.2010 5 22.36 4,47
4/O 10.11-13.11.2010 6 22.36 3,73
4/O 14.11-18.11.2010 7 22.36 3,19
4/O 19.11-26.11.2010 8 22.36 2,8
4/O 27.11-30.11.2010 7 22.36 3,19
8/0 01.12-03.12.2010 6 22.88 3,81
8/0 04.12-09.12.2010 7 22.88 3,27
8/0 10.12-12.12.2010 8 22.88 2,86
8/0 13.12-21.12.2010 7 22.88 3,27
8/0 22.12-24.12.2010 8 22.88 2,86
8/0 25.12-31.12.2010 7 22.88 3,27
8/0 01.01-16.01.2011 6 22.88 3,81
8/0 17.01-25.01.2011 7 22.88 3,27
8/0 26.01-27.01.2011 6 22.88 3,81
8/0 28.01-23.02.2011 7 22.88 3,27
8/0 24.02-25.02.2011 8 22.88 2,86
8/0 26.02-28.02.2011 7 22.88 3,27
8/0 01.03-15.03.2011 5 22.88 4,58
8/0 16.03.2011 6 22.88 3,81

 

 

13.Il Governo ha anche affermato che ogni cella aveva un servizio sanitario completamente separato dallo spazio vitale, ciascuno con un proprio sistema di ventilazione. Tutte le celle avevano accesso all’acqua potabile, ed avevano finestre che consentivano l’entrata della luce naturale e di aria fresca. Durante l’inverno, le celle erano riscaldate da un sistema di riscaldamento centrale. Erano costantemente in manutenzione ed alcuni lavori di ripristino e miglioramenti alle strutture sono stati apportati nel 2007, 2009 e 2010, che il governo ha dimostrato con fotografie, planimetrie, ed altra documentazione significativa. Inoltre, ai detenuti sono stati forniti tutti i necessari servizi igienici e sanitari. L’alimentazione era basata sulla valutazione degli esperti e la qualità del cibo era costantemente monitorata dalle autorità statali competenti, che il Governo dimostrò con la relativa documentazione.

14.Il Governo spiegò anche che per tre ore al giorno, tra le 4 e le 7 pomeridiane, al ricorrente era stato consentito di muoversi liberamente fuori dalla cella. Inoltre gli era stato consentito di utilizzare la palestra, che era stata aperta dalle 8 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00, ed il campo da basket, che era stato aperto i giorni lavorativi dalle 15.00 alle 18.00 e nei weekend sia di mattina che di pomeriggio. Il carcere era anche stato attrezzato con un campo da badminton, tavoli da ping-pong e scacchi, tutti a disposizione del ricorrente. Egli avrebbe potuto prendere in prestito libri dalla biblioteca di Bjelovar, che forniva i propri servizi al carcere, e gli era stato consentito di guardare la TV e prendere in prestito film.


C. Lamentele del ricorrente sulle condizioni di detenzione
 

15.Il 24 marzo 2010 il ricorrente ha inoltrato una richiesta all’Amministrazione penitenziaria di Bjelovar per il tramite di un avvocato, di essere trasferito al carcere di Varaždin per motivi personali e familiari.

16.Il 26 aprile 2010 egli si lamentava presso il Ministero della GiustiziaAmministrazione penitenziaria in termini generali della condotta dell’amministrazione penitenziaria di Bjelovar, dichiarando che non gli era mai stata offerta l’opportunità di avere un incontro con i funzionari competenti, che la sua richiesta di trasferimento era stata ignorata, e che il cibo del carcere era stato inadeguato.

17.Il ricorrente ha nuovamente reiterato la sua richiesta di trasferimento al carcere di Varaždin il 6 maggio 2010, adducendo motivi personali e familiari.

18.Il 4 luglio 2010 l’Amministrazione penitenziaria (Ministero Giustizia) ha risposto alle lamentele del ricorrente, trovandole infondate da tutti i punti di vista. Essa ha sottolineato che gli era stata data una sufficiente opportunità di avere contatti con la sua famiglia, che non gli era stata offerta alcuna attività lavorativa a causa del numero insufficiente di posizioni lavorative nel carcere di Bjelovar, che egli aveva avuto sette incontri con il direttore del carcere e 25 incontri con vari altri operatori del carcere di Bjelovar, e che il cibo era stato preparato in collaborazione con gli esperti, essendo stato il regime alimentare in carcere continuamente controllato dal medico del carcere.

19.Il 24 agosto 2010 il ricorrente si è lamentato delle condizioni della sua detenzione con il giudice dell’esecuzione penale della Corte della Contea di Bjelovar. Egli ha sottolineato che la sua principale lamentela consisteva nel suo desiderio di essere trasferito in un altro carcere più vicino alla sua famiglia. Si è anche lamentato, tra le altre cose, che non era stato dato riscontro alla sua richiesta di essere occupato nel lavoro penitenziario, e che egli era detenuto con altri 7 detenuti nella cella n.8, che misurava 18 metri quadri in totale ed era inadeguatamente attrezzata e mantenuta.

20.A seguito della lamentela del ricorrente, il giudice dell’esecuzione penale ha chiesto un rapporto dettagliato del carcere di Bjelovar relativamente alle condizioni della sua detenzione.

21.Dopo aver ottenuto il relativo rapporto ed aver ascoltato personalmente il ricorrente, il 7 ottobre 2010 il giudice dell’esecuzione penale ha respinto le sue lagnanze come infondate. Egli ha ritenuto, in particolare, che il ricorrente non era detenuto in condizioni di detenzione inadeguate, che egli era fornito di sufficienti servizi sanitari ed igienici, e che non era stato impiegato nel lavoro penitenziario dato che tali opportunità non esistevano per tutti i detenuti nel carcere di Bjelovar.

22.Il 15 ottobre 2010 il ricorrente ha presentato un ricorso contro la decisione del giudice dell’esecuzione penale ad un collegio di 3 giudici della Corte della Contea di Bjelovar, asserendo che le sue conclusioni erano errate, dato che la cella n. 8 alloggiava di fatto 8 detenuti.

23.Il 21 ottobre 2010 un collegio di 3 giudici della Corte della Contea di Bjelovar ha rigettato il ricorso del ricorrente come infondato, sottoscrivendo i motivi del giudice dell’esecuzione penale. Esso spiegava anche che gli standard richiesti per lo spazio personale ai sensi della Legge sull’esecuzione penale, cioè 4 metri quadri, dovrebbero in principio essere rispettati, ma non poteva esserci una violazione automatica dei diritti del detenuto se un tale standard non fosse temporaneamente osservato.

24.L’8 novembre 2010 il ricorrente ha contestato alla Corte della Contea di Bjelovar la decisione del collegio dei tre giudici. Egli ha sostenuto che per i primi sei mesi dal suo arrivo nel carcere di Bjelovar, egli era stato detenuto nella cella n. 1, che misurava 17,13 metri quadri, dove vi erano stati in totale sei detenuti. Egli aveva quindi trascorso un mese nella cella n.8 al primo piano con sei detenuti, che misurava 17,13 metri quadri. Era stato poi collocato in un’altra cella, contrassegnata come cella n. 8, che misurava di nuovo 17,13 metri quadri, dove egli aveva trascorso 6 mesi con 8 detenuti. A quel tempo egli si trovava nella cella n. 4 con 6 detenuti.

25.Il 20 novembre 2010 il ricorrente ha presentato un reclamo costituzionale alla Corte Costituzionale (Ustavni sud Republike Hrvatske), in base agli articoli 14 § 2 (parità di fronte alla legge), 26 (parità di fronte alle autorità dello Stato) e 29 (diritto ad un giusto processo) della Costituzione, lamentandosi in termini generali della mancanza di uno spazio personale e di opportunità di lavoro nel carcere di Bjelovar.

26.Il 26 novembre 2010 il ricorrente ha contestato all’Ombudsman (Garante dei diritti dei detenuti) (Pucki pravobranitelj) che non gli era stato concesso il trasferimento al carcere più vicino alla sua famiglia, e sosteneva in termini generali che le condizioni della sua detenzione erano state inadeguate.

27.Con lettera del 7 dicembre 2010 l’ Ombudsman ha invitato il ricorrente a dimostrare ulteriormente le sue lamentele.

28.Il ricorrente ha risposto a quella richiesta del 21 dicembre 2010, indicando che il giudice dell’esecuzione penale ed il collegio dei tre giudici della Corte della Contea di Bjelovar non avevano mai esaminato le sue lamentele correttamente, e che non gli erano stati concessi 4 metri quadri di spazio personale detentivo ai sensi della Legge sull’esecuzione penale.

29.Il 12 aprile 2011 l’ Ombudsman ha risposto alla lettera del ricorrente che, secondo le informazioni disponibili, nel suo alloggio nel carcere di Bjelovar erano venuti meno i requisiti di spazio personale adeguato ai sensi Legge sull’esecuzione penale. L’Ombudsman ha anche sottolineato che la cella dove il ricorrente era detenuto era stata ristrutturata nel 2010 ed era conforme agli standard sanitari ed igienici. L’Ombudsman ha anche rilevato che come altri 92 detenuti il ricorrente non era stato impegnato nel lavoro penitenziario, a causa del numero insufficiente di posizioni lavorative per tutti i detenuti.

30.Il 5 giugno 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il reclamo del ricorrente (vedi precedente comma 25) come manifestamente infondato. La parte rilevante della decisione recita:

“Nel suo reclamo costituzionale, il ricorrente non era in grado di mostrare che la Corte della Contea di Bjelovar avesse agito contrariamente alle disposizioni costituzionali che riguardano i diritti umani e le libertà fondamentali o avesse arbitrariamente interpretato le rilevanti disposizioni statutarie. La Corte Costituzionale perciò ritiene che il caso in specie non solleva una questione di diritti costituzionali del reclamante. Quindi, non c’è alcuna questione di diritto costituzionale affinché la Corte Costituzionale decida su….”

31.La decisione della Corte Costituzionale è stata notificata al rappresentante del ricorrente il 18 giugno 2012.

II. DIRITTO INTERNO RILEVANTE

A. Costituzione
32. Le disposizioni rilevanti della Costituzione della Repubblica di Croazia (Ustav Republike Hrvatske, Gazzette Ufficiali n. 56/1990, 135/1997, 8/1998, 113/2000, 124/2000, 28/2001, 41/2001, 55/2001, 76/2010 e 85/2010) recitano:

Articolo 14

Ad ogni individuo nella Repubblica di Croazia spettano i diritti e le libertà indipendentemente dalla razza, colore,sesso, religione, o altri credi politici, origini nazionali o sociali, beni, nascita, istruzione, status sociale o altre caratteristiche.
Tutti devono essere uguali di fronte alla legge.
….”

Articolo 23

Nessuno deve essere sottoposto ad alcuna forma di maltrattamento….

Articolo 25

Tutti i detenuti ed i condannati devono essere trattati in modo umano e nel rispetto della loro dignità.

Articolo 26

Tutti i cittadini della Repubblica di Croazia e gli stranieri devono essere uguali davanti alle corti e ad altri Stati o autorità pubbliche.

Articolo 29

Nella determinazione dei propri diritti ed obblighi o di accuse penali contro di lui, ognuno ha il diritto ad un equo processo entro un ragionevole periodo di tempo da parte di una corte indipendente ed imparziale stabilita dalla legge.

33. La parte rilevante della sezione 62 dell’Atto della Corte Costituzionale (Ustavni zakon o Ustavnom su du Republike Hrvatske, Gazzette Ufficiali n. 99/1999, 29/2002, 49/2002) recita:

1. Chiunque può presentare un reclamo costituzionale alla Corte Costituzionale se egli/essa ritiene che una decisione (pojedinacni akt) di un ente statale, di un ente di autogoverno regionale e locale, o di una persona giuridica con autorità pubblica, che ha deciso dei suoi diritti e obblighi, o di un sospetto o accusa di atto criminale, abbia violato i suoi diritti umani o libertà fondamentali, o il suo diritto ad un autogoverno locale e regionale garantito dalla Costituzione (di seguito “diritto costituzionale”) ….”

B. Legge sull’esecuzione penale

34. Le disposizioni rilevanti della legge sull’esecuzione penale (Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Gazzette Ufficiali n. 128/1999, 190/2003, 76/2007, 27/2008, 83/2009), recitano:

Reclami

Sezione 15
 

"(1) Ogni detenuto ha il diritto di fare reclamo avverso un atto o una decisione di un funzionario penitenziario.
(2) I reclami devono essere presentati verbalmente o per iscritto al direttore del carcere, o al capo dell’Amministrazione penitenziaria [del Ministero della Giustizia]. I reclami scritti indirizzati al capo dell’Amministrazione penitenziaria [ del Ministero della Giustizia devono essere presentati in una busta, che le autorità penitenziarie non possono aprire….
(5) Se un detenuto presenta un reclamo al giudice dell’esecuzione penale, sarà considerato una richiesta di tutela giudiziaria ai sensi della sezione 17 del presente Atto."
 


Tutela giudiziaria contro atti e decisioni dell’amministrazione penitenziaria

 Sezione 17

“(1) Ogni detenuto può presentare una richiesta di tutela giudiziaria contro atti o decisioni che illegittimamente gli negano, o lo limitano in qualsiasi diritto garantito dal presente Atto.
(2)Il giudice dell’esecuzione penale deve rifiutare la richiesta di tutela giudiziaria se ritiene che sia infondata. Se la richiesta è fondata, il giudice dell’esecuzione penale deve disporre che sia posto rimedio alle privazioni o limitazioni illegittime dei diritti. Se ciò non fosse possibile, il giudice dell’esecuzione penale deve riscontrare la violazione e vietare la sua ripetizione.
(3)Il detenuto e la struttura penitenziaria possono presentare un ricorso contro la decisione del giudice dell’esecuzione….”

 

Alloggio dei detenuti

Sezione 74

“…….
(3) I locali dove sono alloggiati i detenuti devono essere puliti, asciutti e sufficientemente spaziosi. Deve esserci uno spazio minimo di 4 metri quadri e 10 metri cubi per ogni detenuto in ogni cella.

Lavoro per i detenuti
“(1) Ogni detenuto deve avere il diritto al lavoro, secondo il suo stato di salute, livello di conoscenza ed opportunità disponibili nel carcere di Stato o nel carcere.

III. DOCUMENTAZIONE INTERNAZIONALE RILEVANTE

35. Il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene inumani o degradanti (“il CPT”) ha visitato la Croazia dal 19 al 27 settembre 2012. Nel suo rapporto CPT/inf (2014) 9 del 18 marzo 2014, il CPT ha rilevato il problema del sovraffollamento in Croazia. Le relative raccomandazioni a tal riguardo (Appendice I) recitano:

“Condizioni di detenzione della popolazione detenuta generale”
Raccomandazioni

…..

-Che le autorità croate adottino misure per ridurre i livelli di occupazione delle celle in tutti gli istituti penitenziari visitati (ed in altri istituti della Croazia), al fine di prevedere almeno 4 metri quadri di spazio vitale per detenuto nelle celle multiple; a tale scopo, l’area occupata dai servizi sanitari non dovrebbe essere computata (paragrafo 36);
    …..

-Che le autorità croate migliorino il programma delle attività, incluse le opportunità di lavoro e professionali, per i detenuti nel carcere di Stato di Glina, Zagreb e negli istituti penitenziari della Contea di Sisak e, se opportuno, in altri istituti penitenziari della Croazia (paragrafo 40);
   ….” 

IN DIRITTO

I.SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

36. Il ricorrente denuncia le condizioni inadeguate di detenzione nel carcere di Bjelovar. In particolare, la mancanza di spazio personale, le scarse condizioni sanitarie ed igieniche e di alimentazione, la mancanza di opportunità lavorative, l’insufficiente accesso alle attività ricreative ed educative. Egli invoca l’articolo 3 della Convenzione, che recita:

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”

A. Ammissibilità

1. Argomentazioni delle parti

37.Il Governo ha affermato che nel suo reclamo costituzionale davanti alla Corte Costituzionale, che era stato un rimedio interno efficace riguardante le condizioni della sua detenzione, il ricorrente aveva solo denunciato discriminazioni a seguito delle decisioni della Corte della Contea di Bjelovar relative al fatto che egli non era stato impiegato nell’attività lavorativa in carcere. Tuttavia, egli non era riuscito a sollevare nessun altra argomentazione o a dimostrare le sue lamentele sul sovraffollamento. Inoltre, egli non aveva invocato alcuna delle disposizioni della Costituzione che garantivano la tutela dal maltrattamento ed il rispetto per la dignità umana, in particolare gli artt. 23 e 25 (vedi precedente paragrafo 32), né, per quella questione, l’Articolo 3 della Convenzione. Il Governo ha anche sottolineato che il ricorrente era stato legalmente rappresentato, e che era obbligatorio che il suo avvocato opportunamente ricorresse al reclamo costituzionale davanti alla Corte Costituzionale. Se egli avesse fatto ciò adeguatamente, sarebbe stato anche possibile per il ricorrente intraprendere un’azione civile per i danni, nel caso in cui la Corte Costituzionale avesse ritenuto che i suoi diritti fossero stati violati.

38.Il ricorrente ha affermato che egli aveva completamente esaurito i rimedi interni.

2. La valutazione della Corte

39.La Corte ribadisce che ai sensi dell’Articolo 35 § 1 della Convenzione, essa può trattare un ricorso solo dopo che tutte le vie di ricorso interne siano esaurite. Lo scopo dell’Articolo 35 è di offrire agli Stati Contraenti l’opportunità di prevenire o di rimediare alle violazioni denunciate contro di essi prima che tali denunce siano presentate alla Corte (vedi per es, Mifsud c. Francia (decisione) [Grande Camera], n. 57220/00, 15, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 2002VIII). L’obbligo di esaurire le vie di ricorso interne richiede al ricorrente di fare un uso normale dei rimedi che sono efficaci, sufficienti ed accessibili relativamente ai motivi di lagnanza della Convenzione. Per essere efficace, un rimedio deve essere in grado di risolvere direttamente la situazione contestata (vedi Balogh c. Ungheria, n. 47940/99 30, 20 luglio 2004).
40.La regola dell’esaurimento dei rimedi interni normalmente richiede che le lamentele che verranno fatte successivamente a livello internazionale dovrebbero essere sollevate davanti alle Corti interne, almeno nella sostanza ed in conformità ai requisiti formali ed ai limiti di tempo stabiliti dal diritto interno. Lo scopo della norma che stabilisce che siano esauriti i rimedi interni deve consentire alle autorità nazionali (in primo luogo la magistratura) di far fronte ad una denuncia che un diritto della Convenzione sia stato violato e, se possibile, porre rimedio prima che tale denuncia sia presentata alla Corte. Nella misura in cui esiste a livello nazionale un rimedio che consente alla corti nazionali di affrontare, almeno nella sostanza, un’argomentazione relativa ad una dedotta violazione di un diritto della Convenzione, è quel rimedio che dovrebbe essere utilizzato (vedi Azinas c. Cipro [Grande Camera], n. 56679/00, § 38, Corte Europea dei diritti dell’Uomo 2004 –III).
41.Per quanto riguarda i rimedi relativi alle condizioni di detenzione in Croazia, la Corte ha ritenuto che una lamentela presentata alla competente autorità giudiziaria o all’amministrazione penitenziaria è un rimedio efficace, poiché può portare a rimuovere le condizioni detentive inadeguate del ricorrente. Inoltre, in caso di risultati sfavorevoli, il ricorrente può ancora dar seguito alle denunce davanti alla Corte Costituzionale (vedi Štitic c. Croazia decisione n. 29660/03, 9 novembre 2006, e Dolonec c. Croazia, n. 25282/06, § 113, 26 novembre 2009), che ha anche la competenza di disporre la scarcerazione o la rimozione delle condizioni detentive inadeguate (vedi, inter alia, Peša c. Croazia, n. 40523/08, § 80, 8 aprile 2010). In realtà, al fine di conformarsi ai principi di sussidiarietà, ai ricorrenti è richiesto, prima di presentare le loro lagnanze alla Corte, di offrire alla Corte Costituzionale croata l’opportunità di rimediare alla loro situazione e di affrontare le problematiche che intendono portare davanti alla Corte (vedi Buckal c. Croazia (decisione), n. 29597/10, § 20, 3 aprile 2012, e Longin c. Croazia, n. 49268/10, § 36, 6 novembre 2012).
42.La Corte rileva che è vero che nel suo reclamo costituzionale, il ricorrente in realtà non si è basato sugli articoli 23 e 25 della Costituzione, disposizioni che si può dire corrispondono all’articolo 3 della Convenzione. Né si è basato direttamente sull’articolo 3 della Convenzione. Invece, egli ha fatto riferimento agli articoli 14 § 2, 26 e 29 della Costituzione, disposizioni che corrispondono agli articoli 6 e 14 della Convenzione ed all’articolo 1 del Protocollo N. 12 annesso (vedi precedente paragrafo 32 e vedi come termine di paragone Merot d.o.o. e Storitve Tir d.o.o. c. Croazia (decisione), n. 29426/08 e 29737/08, § 35, 10 dicembre 2013).
43.Tuttavia, il ricorrente si è lamentato presso la Corte Costituzionale nella sostanza che i suoi diritti erano stati violati a causa della mancanza di spazio personale e di opportunità di lavoro nel carcere di Bjelovar (vedi precedente paragrafo 25). Quindi, la Corte ritiene che il ricorrente, presentando nella sostanza i suoi reclami davanti alla Corte Costituzionale, ha correttamente esaurito le vie di ricorso interne (vedi come termine di paragone Jacimovic c. Croazia, n. 22688/09, §§ 40-41, 31 ottobre 2013; e, per contrasto, Merot d.o.o. e Storitve Tir d.o.o. c., citato prima, § 36). La Corte perciò rigetta l’obiezione del Governo.
44.La Corte rileva ulteriormente che la lamentela del ricorrente sulle condizioni della sua detenzione nel carcere di Bjelovar non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 (a) della Convenzione. Non è inammissibile per altri motivi. Deve perciò essere dichiarata ammissibile.

B. Merito

1. Le argomentazioni delle parti

(a) Il ricorrente

45. Il ricorrente ha asserito che le celle in cui era stato assegnato nel corso della sua permanenza nel carcere di Bjelovar non avevano fornito un adeguato spazio personale per ogni detenuto e non avevano sufficiente numero di sedie e armadi. Inoltre, il cibo era scarso e anche le condizioni igieniche erano inadeguate, considerato in particolare che la zona del gabinetto non era adeguatamente separata dal resto della cella. Inoltre, le attività ricreative ed educative arano insufficienti ed egli non era stato impegnato in nessuna attività lavorativa. Il ricorrente ha sottolineato che le informazioni fornite dal Governo relative allo spazio personale che egli ha avuto a disposizione nel carcere di Bjelovar riguardavano una superficie personale media di 3,59 metri quadri, che avrebbe potuto essere tale soltanto se il Governo avesse tenuto conto dei brevi periodi in cui uno dei suoi compagni di cella era stato trasferito in un’altra cella, e se avessero compreso anche la superficie della toilette nel calcolo dello spazio totale. Il Governo pertanto aveva svolto dei calcoli sbagliati per quanto riguarda le celle cui egli era stato detenuto nel carcere di Bjelovar. Il ricorrente asseriva che, in ogni caso, sia che la Corte accettasse sia che non accettasse le osservazioni del Governo a tal riguardo, rimaneva il fatto che egli era stato assegnato a celle sovraffollate, tenendo conto in particolare dello spazio personale necessario di 4 metri quadri per ogni detenuto.

(b) Il Governo

46.Il Governo ha sostenuto che quando era nel carcere di Bjelovar, il ricorrente aveva avuto a disposizione uno spazio medio personale di 3,59 metri quadri, superficie solo leggermente al di sotto dello standard minimo di 4 metri quadri previsti dalla Legge sull’esecuzione delle condanne alla reclusione. Il Governo ha portato l’esempio della cella 8/O, in cui il ricorrente era stato collocato per solo un giorno (21 aprile 2010) con altri sette detenuti. Fra il 30 aprile ed il 30 giugno 2010, egli aveva disposto di uno spazio personale o di 3,81 o di 4,58 metri quadri. Similmente, nella cella n. 1/O, fra l’11 aprile ed il 20 aprile 2010, il ricorrente aveva disposto di 3,94 metri quadri di spazio personale. Fra il 7 settembre ed il 13 novembre 2010, nelle celle 8/O, 8/1 e 4/O, il ricorrente aveva avuto a disposizione uno spazio personale al di sopra dello standard necessario. Soltanto fra il 31 ottobre ed il 5 novembre 2010 egli aveva avuto uno spazio personale fra i 3,7 ed i 3,73 metri quadri. Il Governo ha messo in evidenza che ciò era stato confermato dal giudice dell’esecuzione penale il 7 ottobre 2010, il quale non aveva riscontrato che il ricorrente fosse stato posto in condizioni detentive inadeguate (v. paragrafo 21). Il giudice aveva inoltre riscontrato che al ricorrente erano state fornite adeguate attrezzature igienico-sanitarie. Inoltre, il carcere di Bjelovar era stato ristrutturato continuamente, e questa era una delle ragioni per cui i detenuti erano stati trasferiti da una cella ad un’altra, con conseguente temporanea riduzione dello spazio personale a loro disposizione.
47.Ad ogni modo, a parere del Governo, qualunque riduzione dello spazio personale era stata compensata dalle altre strutture del carcere di Bjelovar. Così, tutte le celle in cui il ricorrente era stato detenuto, avevano avuto accesso alla luce naturale ed all’aria, ed anche al riscaldamento ed alla ventilazione. Erano state regolarmente mantenute e rinnovate ed al ricorrente era stato permesso di muoversi liberamente e di impegnarsi in varie attività sportive e ricreative. Per quanto riguarda i suoi reclami inerenti al lavoro in carcere, il Governo ha evidenziato che era stato impossibile garantire un lavoro a tutti i detenuti. Quindi, a causa di una generale mancanza di lavoro, al ricorrente, proprio come ad altri novantadue detenuti, non era stato concesso nessun lavoro nel corso della condanna che egli ha scontato nel carcere di Bjelovar.


2. La valutazione della Corte

(a) Principi generali

48.La Corte ribadisce che l’Articolo 3 della Convenzione racchiude e custodisce uno dei valori più importanti di una società democratica. Esso proibisce in termini assoluti la tortura o i trattamenti e le pene inumani o degradanti, indipendentemente dalle circostanze e dal comportamento della vittima (vedi, ad es. Labita c. Italia [Grande Camera] n. 26772/95, § 119, CEDU 2000-IV). Il maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità per ricadere nell’ambito dell’Articolo 3. La valutazione di questo minimo è relativa: dipende da tutte le circostanze del caso, quali la durata del trattamento, gli effetti fisici e mentali di questo e, in alcuni casi, il sesso, l’età e lo stato di salute della vittima (vedasi, fra le altre decisioni, Irlanda c. Regno Unito, 18 gennaio 1978, § 162, Serie A n. 25; e Orchowski c. Polonia, n. 17885/04, § 119, 22 ottobre 2009).
49.Il maltrattamento che raggiunge un tale minimo livello di gravità solitamente comporta reali lesioni corporali o un’intensa sofferenza fisica o mentale. Tuttavia, anche in assenza di queste ultime, laddove il trattamento umilia o svilisce un individuo, dimostrando una mancanza di rispetto per la sua dignità di persona o sminuendola, o fa insorgere sentimenti di paura, di angoscia o di inferiorità in grado di spezzare la resistenza morale e fisica di un individuo, esso può essere definito come degradante e può anche rientrare nella proibizione dell’Articolo 3 (v. Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, § 52, CEDU 2002-III, con ulteriori riferimenti).
50.Nel contesto della privazione della libertà la Corte ha coerentemente evidenziato che, per rientrare nell’ambito dell’Articolo 3, la sofferenza e l’umiliazione coinvolte devono in ogni caso andare oltre quell’inevitabile elemento di sofferenza ed umiliazione connesso alla detenzione. Lo Stato deve fare in modo che una persona sia detenuta in condizioni che siano compatibili col rispetto della dignità umana, che la maniera ed il metodo dell’esecuzione della misura non la sottoponga ad angoscia o privazione di un’intensità che eccede il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione e fare in modo che, date le esigenze pratiche della detenzione, la salute ed il benessere della persona siano adeguatamente garantiti (v. Kudla c. Polonia [GC], n. 30210/96, §§ 92-94, CEDU 2000-XI, e Popov c. Russia, n. 26853/04, § 208, 13 luglio 2006).
51.Quando si valutano le condizioni detentive, si deve tenere conto degli effetti cumulativi di queste condizioni, nonché delle specifiche denunce [di presunte violazioni] presentate dal ricorrente (v. Dugoz c. Grecia, n. 40907/98, § 46, CEDU 2001-II; Idalov c. Russia [Grande Camera], n. 5826/03, § 94, 22 maggio 2012). Deve altresì considerarsi anche la durata temporale della detenzione nelle particolari condizioni (vedi, fra le altre decisioni, Alver c. Estonia, n. 64812/01, 8 novembre 2005).
52.L’estrema mancanza di spazio in una cella di un carcere ha un grosso peso fra gli aspetti da prendere in considerazione allo scopo di stabilire se le condizioni detentive impugnate fossero “degradanti” dal punto di vista dell’Articolo 3 (v. Karalevicius c. Lituania, n. 53254/99, § 36, 7 aprile 2005). Tuttavia, la Corte ha sempre rifiutato di determinare, una volta per tutte, quanti metri quadrati devono essere assegnati ad un detenuto ai sensi della Convenzione, avendo ritenuto che numerosi altri fattori, quali la durata della detenzione, le possibilità di attività all’aperto, le condizioni fisiche e mentali del detenuto e così via, hanno un ruolo importante nel decidere se le condizioni di detenzione rispettano o meno le garanzie dell’Articolo 3 della Convenzione (v., ad esempio, Trepashkin c. Russia, n. 36898/03, § 92, 19 luglio 2007; Sergey Babushkin c. Russia, n. 5993/08, § 50, 28 novembre 2013; Semikhvostov c. Russia, n. 2689/12, § 79, 6 febbraio 2014; Logothetis ed Altri c. Grecia, n. 740/13, § 40, 25 settembre 2014; e Suldin c. Russia, n. 20077/04, § 43, 16 ottobre 2014).
53.Nel caso Ananyev la Corte ha stabilito i relativi standard per decidere se via sia stata o meno violazione dell’Articolo 3 in considerazione della mancanza di spazio personale. In particolare, la Corte deve considerare i tre elementi seguenti: (a) ogni detenuto deve avere un posto individuale per dormire nella cella; (b) ognuno deve disporre di almeno 3 metri quadri di superficie; e (c) la superficie totale della cella deve essere tale da permettere ai detenuti di muoversi liberamente fra gli elementi di arredo. L’assenza di uno fra i suddetti elementi crea di per sé una forte presunzione che le condizioni detentive risultino in un trattamento degradante e costituiscano un’infrazione all’Articolo 3 (v. Ananyev ed altri c. Russia, nn. 42525/07 e 60800/08, § 148, 10 gennaio 2012; v. inoltre Olszewski c. Polonia, n. 21880/03, § 98, 2 aprile 2013).
54.Così, sulla base di tale presupposto, la Corte ha ritenuto in numerosi casi che laddove i ricorrenti hanno a loro disposizione meno di tre metri quadri di superficie, il sovraffollamento deve essere considerato tanto grave da giustificare da sé il riscontro di una violazione dell’Articolo 3 della Convenzione (vedi, ad es. Dmitriy Sazonov c. Russia, n. 30268/03, §§ 31-32, 1 marzo 2012; Nieciecki c. Grecia, n. 11677/11, §§ 49-51, 4 dicembre 2012; Torreggiani ed Altri c. Italia, nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, § 77, 8 gennaio 2013; Kanakis c. Grecia (n. 2), n. 40146/11, §§ 106-107, 12 dicembre 2013; Tatishvili c Grecia, n. 26452/11, § 43, 31 luglio 2014; Tereshchenko c. Russia, n. 33761/05, §§ 83-84, 5 giugno 2014; Bulatovic c. Montenegro, n. 67320/10, §§ 123-127, 22 luglio 2014; e T. ed A. c. Turchia, n. 47146/11, § 96, 21 ottobre 2014).
55.Tuttavia, nel valutare in particolare le condizioni detentive in strutture per condannati, la Corte ha sempre tenuto conto dell’effetto cumulativo delle condizioni di detenzione (v., ad esempio, Dmitriy Rozhin c. Russia, n. 4265/06, § 53, 23 ottobre 2012; Kulikov c. Russia, n. 48562/06, § 37, 27 novembre 2012; Yepishin c. Russia, n. 591/07, § 65, 27 giugno 2013; Sergey Babushkin c. Russia, cit., §§ 52-58). Di conseguenza, la questione dello spazio personale deve essere considerata nel contesto del regime applicabile, che permette ai detenuti di beneficiare di una più ampia libertà di movimento durante la giornata rispetto a coloro che sono sottoposti ad altri tipi di regime detentivo, e della loro conseguente possibilità di avere libero accesso alla luce naturale ed all’aria. Così, la Corte ha già stabilito che la libertà di movimento concessa ai detenuti in una struttura e il libero accesso alla luce naturale ed all’aria hanno costituito una compensazione sufficiente alla scarsa assegnazione di spazio per condannato (v. ad esempio, Shkurenko c. Russia (decisione), n. 15010/04, 10 settembre 2009; Norbert Sikorski c. Polonia, n. 17599/05, § 129, 22 ottobre 2009; Vladimir Belyayev c. Russia, n. 9967/06, §§ 32-36, 17 ottobre 2013; e Semikhvostov, cit., § 79).
56.Ne consegue che una forte presunzione che le condizioni di detenzione configurino un trattamento degradante infrangendo l’Articolo 3 in considerazione della mancanza di spazio personale, stabilita nel caso Ananyev (v. paragrafo 54), può, in determinate circostanze, essere confutata dall’effetto cumulativo delle condizioni detentive (v., ad esempio, Fetisov ed altri c. Russia, nn. 43710/07, 6023/08, 11248/08, 27668/08, 31242/08 e 52133/08, §§ 134-138, 17 gennaio 2012; Dmitriy Rozhin, cit., §§ 53-53 [sic]; e Sergey Babushkin, cit., § 57). Ciò difficilmente accadrà, tuttavia, nel contesto di una evidente mancanza di spazio personale (v., ad esempio, Dmitriy Sazonov c. Russia, cit., §§ 31-32; Logothetis ed Altri c. Grecia, n. 740/13, § 41, 25 settembre 2014; e Nikolaos Athanasiou ed Altri c. Grecia, n. 36546/10, § 77, 23 ottobre 2014), dell’assegnazione ad una struttura detentiva del tutto inadeguata (v., ad esempio, A. F. c. Grecia, n. 53709/11, §§ 7180, 13 giugno 2013; Horshill c. Grecia, n. 70427/11, §§ 47-52, 1 agosto 2013; e T. ed A., cit., § 96) o nel caso di accertati problemi strutturali nelle carceri (v., ad esempio, Khuroshvili c. Grecia, n. 58165/10, §§ 84-89, 12 dicembre 2013; Gorbulya c. Russia, n. 31535/09, §§64-65, 6 marzo 2014; e Slusarczyk c. Polonia, n. 23463/04, §§ 136-140, 28 ottobre 2014). Tuttavia, non può essere esclusa, ad esempio, nel caso di brevi e occasionali piccole restrizioni dello spazio personale necessario, unite alla sufficiente libertà di movimento ed a sufficienti attività svolte al di fuori delle celle ed all’assegnazione ad una struttura detentiva adeguata (v., ad esempio, Vladimir Belyayev, cit., §§ 33-36).
57.Infine, la Corte sottolinea che una questione piuttosto diversa da quella ora osservata sorge in casi in cui è in questione una cella detentiva più grande – che misura da tre a quattro metri quadri per detenuto. In tali casi, si rileverà una violazione dell’Articolo 3 soltanto se il fattore spazio sarà associato ad altri aspetti di inadeguate condizioni fisiche della detenzione relative in particolare all’accesso alle attività all’aperto, alla luce naturale o all’aria, alla disponibilità di ventilazione, all’adeguatezza degli elementi per il riscaldamento, la possibilità di usare la toilette nella riservatezza ed il rispetto delle basilari esigenze sanitarie ed igieniche (v. Ananyev ed altri, cit., § 149; Jirsák c. Repubblica Ceca, n. 8968/08, §§ 64-73, 5 aprile 2012; Culev c. Moldova, n. 60179/09, §§ 35-39, 17 aprile 2012; Longin, cit., §§ 59-61; Torreggiani ed Altri, cit., § 69; e Barilo c. Ucraina, n. 9607/06, §§ 8083, 16 maggio 2013).

(b)Applicazione di tali principi al presente caso

58.La Corte osserva che il ricorrente fu detenuto nel carcere di Bjelovar per un anno e cinque mesi, fra il 16 ottobre 2009 ed il 16 marzo 2011, dove fu collocato in quattro diverse celle (v. §§ 9 e 10). Se da un lato non vi è discussione fra le parti sul fatto che tali celle differivano per dimensioni e per numero di detenuti in esse collocati con il ricorrente, d’altra parte vi sono comunque discrepanze nei documenti presentati quanto alle dimensioni effettive ed alla portata del presunto sovraffollamento.
59.Così, il richiedente ha sostenuto, invero in termini molto generali, che durante tutta la sua permanenza nel carcere di Bjelovar egli aveva avuto 2,25 metri quadri di spazio personale (v. paragrafi 11 e 27), mentre il Governo ha presentato un resoconto dettagliato della dimensione delle celle e del numero dei detenuti in esse collocati col ricorrente mentre era nel carcere di Bjelovar (v. paragrafo 12).
60.Secondo le informazioni fornite dal Governo, nelle quattro celle in cui il ricorrente fu detenuto, egli aveva avuto fra 3 e 7,39 metri quadri di spazio personale. Solo occasionalmente, in particolare il 21 aprile 2010 (un giorno – 2,86 metri quadri) e dal 3 al 5 luglio 2010 (tre giorni - 2,86 metri quadri); dal 18 luglio al 13 agosto 2010 (ventisette giorni – 2,86 metri quadri); dal 31 agosto al 2 settembre 2010 (tre giorni – 2,80 metri quadri); dal 19 al 26 novembre 2010 (otto giorni – 2,80 metri quadri); dal 10 al 12 dicembre 2010 (tre giorni – 2,86 metri quadri); dal 22 al 24 dicembre 2010 (tre giorni – 2,86 metri quadri); e dal 24 al 25 febbraio 2011 (due giorni – 2,86 metri quadri) egli ha avuto appena meno di 3 metri quadri di spazio personale nella misura di 0,14 e 0,20 metri quadri, come indicato in relazione ad ognuno dei periodi annotati (v. paragrafo 12).
61.La Corte osserva che le informazioni fornite dal Governo appaiono plausibili, dato che corrispondono al materiale a disposizione della Corte, in particolare alla documentazione pertinente relativa al carcere di Bjelovar (v. paragrafo 13) e sono state confermate dal giudice dell’esecuzione penale nei suoi riscontri (v. paragrafo 24). Inoltre, la Corte osserva che il ricorrente non ha dimostrato quanto sosteneva, e cioè di avere avuto a disposizione solo 2,25 metri quadri di spazio personale durante tutta la sua permanenza presso il carcere di Bjelovar. Non soltanto ciò non era possibile, dato che la dimensione delle quattro celle in cui il ricorrente era stato detenuto ed il numero di detenuti collocati in quelle celle erano diversi, ma appare contrario a quanto emerge dal materiale presentato alla Corte, che il ricorrente ha tentato di mettere in discussione soltanto in termini generici. Inoltre, la Corte osserva che nei suoi iniziali reclami a livello nazionale, riguardanti il rifiuto delle autorità penitenziarie di trasferirlo in un altro istituto più vicino alla sua famiglia, il ricorrente non ha sollevato la questione del sovraffollamento, appoggiandosi su questa soltanto dopo che non era riuscito ad ottenere il trasferimento (v. paragrafi 15, 16, 17 e 19).
62.In ogni caso, se da un lato è vero che lo spazio personale concesso al ricorrente non ha rispettato le raccomandazioni del CPT (v. paragrafo 35) e le disposizioni della Legge sull’Esecuzione delle Condanne (v. paragrafo 34), la Corte non ritiene che ciò sia stato così estremo da configurare in sé il riscontro di una violazione dell’Articolo 3 della Convenzione (v. paragrafo 51; Dolenc, cit. §§ 133 e 136; e Vladimir Belyayev, cit., §§ 33-34).
63.In particolare, la Corte notale osservazioni del Governo che al ricorrente erano concesse tre ore al giorno, fra le16 e le 19, per muoversi liberamente al di fuori della cella, fatto che non è stato contestato dal ricorrente.
64.Inoltre, ogni cella in cui il ricorrente è stato alloggiato consentiva libero accesso alla luce naturale ed all’aria, nonché all’acqua potabile (v. paragrafo 15). Al ricorrente era stato fornito un letto singolo ed egli non ha mai sostenuto che la disposizione delle celle, a causa delle loro installazioni fisse quali i tavoli, i letti e le toilette, gli impediva di muoversi liberamente all’interno della cella (confrontare Vladimir Belyayev, cit., § 34; e, al contrario, Yevgeniy Alekseyenko c. Russia, n. 41833/04, § 87, 27 gennaio 2011; e Manulin c. Russia, n. 26676/06, § 46, 11 aprile 2013).
65.Ancora, il Governo ha osservato che i detenuti potevano usare la palestra, che era aperta dalle 8 del mattino alle 12:30 e dalle 14 alle 18, ed il campo da pallacanestro, che era aperto nei giorni feriali fra le 15 e le 18 e nei fine settimana sia al mattino che al pomeriggio. Il carcere aveva anche un campo da badminton, tavoli da ping-pong e scacchiere, tutto a disposizione dei detenuti. Essi potevano inoltre prendere libri in prestito dalla biblioteca di Bjelovar, che offriva i propri servizi al carcere, e potevano guardare la TV e prendere film in prestito (v. paragrafo 14). La Corte osserva, a tale proposito, che il ricorrente non ha fornito alcun argomento pertinente che potrebbe permettere alla Corte di concludere che egli non è stato messo in grado di usare le attrezzature e le strutture descritte dal Governo.
66.Per quanto riguarda il resto delle osservazioni del ricorrente riguardanti presunte condizioni poco igieniche nelle celle, scarso cibo e attività ricreative ed istruttive inadeguate, la Corte non è in grado, in considerazione della mancanza di prove, di accogliere come credibili le accuse del ricorrente (v. Vladimir Belyayev, cit., § 35). Tanto più che il ricorrente, a parte avere genericamente denunciato una presunta mancanza di possibilità di essere assegnato ad un’attività lavorativa, non ha sollevato, e tanto meno specificato, tali accuse nel suo ricorso davanti alla Corte Costituzionale (v. paragrafo 25) e le sue osservazioni contraddicono il materiale a disposizione della Corte (v. paragrafi 13, 21 e 29). La Corte ha anche preso nota delle fotografie che mostrano l’interno del carcere di Bjelovar, il cortile dei passeggi, le celle dormitorio ed i relativi impianti sanitari, che non appaiono essere in spaventoso stato di conservazione o di pulizia.
67.Infine, per quanto riguarda i reclami del ricorrente sul fatto di non essere stato assegnato ad attività lavorative in carcere, la Corte riscontra che ciò, nelle attuali circostanze, non può sollevare una questione ai sensi dell’Articolo 3 della Convenzione.
68.In considerazione di quanto sopra, la Corte ha ben presente che la dimensione delle celle in cui fu assegnato il ricorrente non è stata sempre adeguata, per il fatto che durante sporadici periodi brevi non consecutivi egli ha sofferto una limitazione di poco meno di tre metri quadri di spazio personale (v. paragrafo 60). A tal riguardo, la Corte osserva con preoccupazione un periodo di ventisette giorni durante il quale il ricorrente ha avuto a disposizione meno di tre metri quadri di spazio personale. Tuttavia, ciò è stato accompagnato allo stesso tempo da libertà sufficiente di spazio e dall’assegnazione ad una struttura adeguata. Quindi, la Corte conclude che, nelle circostanze del caso, non si può stabilire che le condizioni detentive del ricorrente, sebbene non sempre adeguate, abbiano raggiunto la soglia di gravità necessaria per caratterizzare il trattamento come inumano e degradante ai sensi dell’Articolo 3 della Convenzione (confrontare Vladimir Belyayev, cit., § 36).
69.Pertanto, non vi è stata violazione dell’Articolo 3 della Convenzione.


II. PRESUNTE VIOLAZIONI DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE

70. Il ricorrente sostiene che non ha ottenuto un rimedio efficace per i suoi reclami relativi alle condizioni della sua detenzione nel carcere di Bjelovar. Egli si basa sull’articolo 13 della Convenzione, che recita:
 

Articolo 13

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.


A. Gli argomenti delle parti

71.Il ricorrente ha sostenuto che gli è stata negata tutela giudiziaria riguardo le sue condizioni detentive nel carcere di Bjelovar, poiché il competente giudice dell’esecuzione penale ed il collegio composto da tre giudici del Tribunale di Bjelovar avevano sbagliato nelle loro conclusioni sui fatti e sull’interpretazione della legge, allorché avevano esaminato i suoi reclami. Inoltre, la Corte Costituzionale non aveva esaminato adeguatamente i suoi reclami, e li aveva dichiarati inammissibili senza prove adeguate.
72.Il Governo ha osservato che i reclami del ricorrente erano stati esaminati in dettaglioda parte del competente giudice dell’esecuzione penale del Tribunale della Contea di Bjelovar, che aveva preso in considerazione tutte le sue denunce ed aveva adottato una decisione nel merito, giudicando i suoi reclami infondati. Inoltre, la Corte Costituzionale, limitandosi agli specifici reclami del ricorrente, aveva dichiarato il suo reclamo costituzionale inammissibile poiché non aveva sollevato nessuna questione di violazione dei suoi diritti.

B. La valutazione della Corte

73.La Corte osserva che i reclami del ricorrente riguardanti le sue condizioni detentive nel carcere di Bjelovar sono state esaminate nel merito da parte del competente giudice dell’esecuzione penale del Tribunale della Contea di Bjelovar, che aveva tenuto conto di tutte le circostanze della sua detenzione e dei suoi reclami specifici. Il giudice aveva richiesto ed ottenuto un rapporto dall’amministrazione del carcere di Bjelovar ed aveva ascoltato di persona il ricorrente (v. paragrafo 21).
74.Inoltre, il ricorrente aveva potuto presentare un appello contro la sentenza del giudice dell’esecuzione penale presso un collegio di tre giudici del Tribunale della Contea di Bjelovar, che lo aveva esaminato nel merito e lo aveva respinto come infondato, approvando il ragionamento del giudice dell’esecuzione penale. Il ricorrente aveva anche potuto presentare un ricorso alla corte costituzionale che fu respinto come manifestamente infondato, in ragione di come era dimostrato ed in considerazione delle decisioni del Tribunale della Contea di Bjelovar.
75.In tali circostanze, tenuto conto del fatto che il ricorrente non ha impugnato l’efficacia dei rimedi interni in quanto tali, e che l’Articolo 13 non garantisce il successo in relazione ad un rimedio utilizzato (v., ad esempio, Vanjak c. Croazia, n. 29889/04, § 77, 14 gennaio 2010), la Corte non riscontra alcun segno di violazione di quella disposizione.
76.Considerato quanto sopra, la Corte ritiene che questa parte del ricorso è manifestamente infondata e deve essere respinta ai sensi dell’Articolo 35 §§ 3 (a) e 4 della Convenzione.

III. ALTRE PRESUNTE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE

77.Il ricorrente fa riferimento anche agli Articoli 6 e 14 della Convenzione, ribadendo i propri reclami sopra citati.
78.Alla luce di tutto il materiale in suo possesso, e nella misura in cui le materie oggetto dei reclami sono di propria competenza, la Corte ritiene che questa parte del reclamo non rivela alcun segnale di violazione della Convenzione. Ne consegue che questa è inammissibile ai sensi dell’Articolo 35 § 3 (a) come manifestamente infondata e deve essere respinta ai sensi dell’Articolo 35 § 4 della Convenzione.

PER TALI RAGIONI, LA CORTE

1.Dichiara, unanimemente, il reclamo ai sensi dell’Articolo 3 della Convenzione ammissibile ed il resto del reclamo inammissibile;

2.Ritiene, con sei voti contro uno, che non vi sia stata violazione dell’Articolo 3 della Convenzione.

Fatto in inglese e notificato per iscritto il 12 marzo 2015, ai sensi della Regola 77, §§ 2 e 3 delle Regole della Corte.

 

 

Soren Nielsen                                             Isabelle Berro
Cancelliere                                                Presidente



 

Ai sensi dell’Articolo 45 § 2 della Convenzione e della Regola 74, § 2 delle Regole della Corte, si allega alla presente sentenza l’opinione dissenziente del Giudice Sicilianos.



OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE SICILIANOS

1. Con mio rammarico, non ho potuto seguire la maggioranza nel riscontrare che non vi è stata violazione dell’Articolo 3 della Convenzione nel presente caso, specialmente in considerazione del fatto che il ricorrente è stato collocato in una cella in cui gli è stato concesso uno spazio personale inferiore ai 3 metri quadri per diversi giorni. Inoltre, io ritengo che il caso sollevi questioni più generali riguardanti sia i principi generali applicabili che la metodologia della Corte nell’applicare tali principi.

A. Principi generali applicabili nel contesto del sovraffollamento penitenziario

i. Uno spazio personale inferiore a 3 metri quadri crea la “forte presunzione” di una violazione

2.In relazione allo spazio minimo che un detenuto dovrebbe avere a disposizione, la sentenza fa riferimento ad una serie di sentenze precedenti, che stabiliscono che “la Corte ha sempre rifiutato di determinare, una volta per tutte, quanti metri quadri devono essere assegnati ad un detenuto ai sensi della Convenzione” (v. paragrafo 52 della sentenza, con ulteriori riferimenti). Nel paragrafo successivo, tuttavia, la sentenza ribadisce i criteri usati in Ananyev ed altri c. Russia, e in particolare che: (a) ogni detenuto deve avere nella cella un posto individuale per dormire; (b) ogni detenuto deve avere almeno 3 metri quadri di superficie; e (c) la superficie totale della cella deve essere tale da permettere ai detenuti di muoversi liberamente fra gli elementi di arredo. Questi criteri devono essere soddisfatti in maniera cumulativa. Come evidenziato in Ananyev ed altri, l’assenza di uno qualunque di tali aspetti crea di per sé una “forte presunzione” che le condizioni di detenzione risultino in un trattamento degradante e siano in violazione all’Articolo 3 (v. Ananyev ed altri c. Russia, nn. 42525/07 e 60800/08, § 148, 10 gennaio 2012; v. inoltre Olszewski c. Polonia, n. 21880/03, § 98, 2 aprile 2013).

ii. Uno spazio personale inferiore a 3 metri quadri è una violazione di per sé

3.Contrariamente a ciò che la sentenza sottintende chiaramente al paragrafo 54, la giurisprudenza della Corte non è sistematicamente “basata su tale presunzione”. In numerose sentenze la Corte, sebbene riferendosi ad Ananyev ed altri, non cita necessariamente tale “presunzione”, ma sembra suggerire che 3 metri quadri sono un minimo indispensabile da rispettare in tutte le circostanze. Il mancato rispetto di tale minimo è di per sé sufficiente per riscontrare una violazione dell’Articolo 3 della Convenzione. Ad esempio, in Byglyashvili c. Grecia la Corte ha ritenuto:

58. Con riferimento allo spazio assegnato ad ogni detenuto, la Corte ha frequentemente evidenziato che, sebbene una superficie di 4 metri quadri per detenuto costituisca uno standard desiderabile, l’offerta di una superficie inferiore a 3 metri quadri per detenuto porta ad un sovraffollamento tanto grave da giustificare di per sé il riscontro di una violazione dell’Articolo 3 della Convenzione (v. Ananyev ed altri c. Russia, nn. 42525/07 e 60800/08, § 145, 10 gennaio 2012, corsivo mio). Nel caso citato, la Corte ha riscontrato una violazione dell’Articolo 3 perché, fra l’altro, ai ricorrenti era concesso uno spazio personale inferiore ai 3 metri quadri ed era loro chiesto di restare dentro le celle per tutto il tempo, tranne che per un’ora al giorno di attività all’aperto (ibid., § 166).
59. La Corte osserva che nel caso presente la ricorrente ha sostenuto che la sua cella, che ella condivideva con 15 / 20 altre detenute aveva una superficie di 12 metri quadri. Il Governo, da parte sua, affermava che la ricorrente era stata tenuta in una cella da 12 metri quadri con atre quattro detenute. Tuttavia, indipendentemente dalla precisa superficie della cella in cui la ricorrente trascorreva la maggior parte del giorno, lo spazio che le era assegnato secondo il Governo era inferiore alla superficie che, coerentemente con la giurisprudenza citata nella sentenza Ananyev ed altri (cit.), è sufficiente di per sé a giustificare una violazione dell’Articolo 3” (Byglyashvili c. Grecia, §§ 58-59, 25 settembre 2012, corsivo mio; v. anche Nieciecki c. Grecia, § 49, 4 dicembre 2012, ed ulteriori riferimenti)

4.Più di recente, e sulla stessa scia, la sentenza adottata in Tereschenko c. Russia ribadiva quanto segue:

“84. La Corte ha riscontrato in molti casi precedenti che laddove i richiedenti avevano a disposizione una superficie inferiore ai tre metri quadri, il sovraffollamento era considerato così grave da giustificare di per sé una violazione dell’Articolo 3 (v. Lind c. Russia, n. 25664/05, § 59, 6 dicembre 2007; Starokadomskiy c. Russia, n. 42239/02, § 43, 31 luglio 2008; e Dmitriy Rozhin c. Russia, n. 4265/06, §§ 49 e 50, 23 ottobre 2012)” (Tereshchenko c. Russia, 5 giugno 2014, § 84, corsivo mio)

5.Altre carenze possono anche essere state citate nei casi relativi (v. ad esempio, Bygylashvili, cit., §§ 60-61). Ma queste sono enfatizzate semplicemente per corroborare il riscontro di una violazione. Costituiscono circostanze aggravanti. Il riferimento a tali fattori aggiuntivi non è inteso per mettere in dubbio o relativizzare il minimo indispensabile di 3 metri quadri.

iii. Uno spazio personale inferiore a 4 metri quadri è una violazione di per sé

6.Inoltre, vi è un altro gruppo di casi, cui non si fa riferimento nella sentenza, che hanno aderito strettamente alla prassi ed alle raccomandazioni del CPT, secondo le quali 4 metri quadri sarebbe lo spazio personale minimo assegnato ai detenuti, esclusa l’area occupata da qualunque impianto sanitario (v., ad esempio, le raccomandazioni del CPT riguardo alla Croazia, citate nel paragrafo 35 della sentenza). Tuttavia, anche qui le sentenze relative non sono formulate con le stesse parole. In alcune sentenze 4 metri quadri sembrano essere il minimo indispensabile. Meno di ciò basta di per sé per riscontrare una violazione dell’Articolo 3. Nel caso di Apostu c. Romania, ad esempio, la Corte ritenne:

“Nei suoi precedenti casi, laddove i ricorrenti avevano meno di 4 metri quadri di spazio personale a disposizione, la Corte ha stabilito che il sovraffollamento era così grave da giustificare di per sé un riscontro di violazione dell’Articolo 3” (Apostu c. Romania, § 79, 3 febbraio 2015, con ulteriori riferimenti – corsivo mio)

iv.Uno spazio personale inferiore a 4 metri quadri crea la “forte presunzione” di una violazione

7. In altri casi del medesimo gruppo, la Corte sembra avere applicato l’approccio della “forte presunzione”, tenendo conto anche di altri aspetti nel concludere che vi era stata una violazione. Ad esempio, in Tomoiaga c. Romania, la Corte ribadiva:

“ … i detenuti devono avere a disposizione almeno quattro metri quadri di spazio personale per non essere inferiori agli standard imposti dalla sua giurisprudenza (v. Flamînzeanu c. Romania, n. 56664/08, §§ 92 and 98, 12 aprile 2011; e Cotlet c. Romania (n°2), n. 49549/11, § 34, 1 ottobre 2013). Nello stabilire se nelle specifiche circostanze il sovraffollamento fosse o meno abbastanza grave da giustificare di per sé il riscontro di una violazione dell’Articolo 3, si possono prendere in considerazione altri aspetti delle condizioni detentive materiali (v. ad esempio, Lind c. Russia, n. 25664/05, §§ 59 e 61, 6 dicembre 2007; e Kokoshkina c. Russia, n. 2052/08, § 62, 28 maggio 2009). Tali elementi comprendono la disponibilità di ventilazione, l’accesso alla luce naturale o all’aria, l’adeguatezza degli elementi di riscaldamento, il rispetto dei requisiti minimi sanitari e la possibilità di usare la toilette in privato (v. ad esempio, Ostrovar c. Moldova, n. 35207/03, § 89, 13 settembre 2005; Babushkin c. Russia, n. 67253/01, § 44, 18 ottobre 2007; e Novikovc. Russia(dec.), n. 11303/12, § 33, 10 dicembre 2013)” (Tomoiaga c. Romania (dec.), § 22, 20 gennaio 2015).

v.3 o 4 metri quadri? Minimo indispensabile o “forte presunzione

8. Come è evidente dagli esempi ora citati, vi è una serie di approcci alla questione del minimo indispensabile di spazio personale che i detenuti dovrebbero avere a propria disposizione. L’approccio più flessibile o “minimalista” è quello applicato nella presente sentenza, secondo il quale persino i 3 metri quadri non dovrebbero essere considerati come un minimo indispensabile in ogni circostanza. L’approccio più esigente o “massimalista” è quello secondo il quale 4 metri quadri dovrebbero sempre essere visti come il minimo. Nel mezzo, ci sono gli altri due approcci citati poco fa. A prima vista, la differenza fra gli “estremi” (e, a maggior ragione, fra i due approcci “mediani”) può non sembrare così significativa. In realtà, tuttavia, è sufficiente consultare i fatti dei casi sopra citati ed altri casi pertinenti – o, più ampiamente, le statistiche sul sovraffollamento penitenziario messe recentemente a disposizione dal Consiglio d’Europa [1] al fine di comprendere che adottare l’uno o l’altro approccio può avere un impatto decisivo in un’ampia percentuale di casi relativi al sovraffollamento nelle carceri ed in altri centri detentivi d’Europa. Ciò è vero anche in relazione alla metodologia da adottare quando si applica l’approccio della “forte presunzione”.

B. Applicazione dell’approccio della “forte presunzione”

i. Una “forte presunzione” è una presunzione né semplice né inconfutabile

9.Il primo chiarimento da fare rispetto alla metodologia da applicare se si adotta l’approccio della “forte presunzione” (in relazione o ai 3 metri quadri o ai 4 metri quadri) riguarda il significato reale di questo termine. Per quanto posso comprendere, una tale presunzione non è né “semplice” né inconfutabile. Ciò significa non solo che l’onere della prova per confutare la presunzione grava sul Governo, ma anche che lo Stato convenuto deve presentare prove solide per controbilanciare l’estrema mancanza di spazio nelle specifiche circostanze del caso ed in relazione al ricorrente specifico. Inoltre, deve esservi una solida base di fatti rispetto ai principali elementi pertinenti.

ii. Una “forte presunzione” ha bisogno di una solida base di fatti per essere confutata

10.A mio parere, tale base è presente quando: (a) il ricorrente non contesta i fatti rilevanti (tutti o alcuni di essi) – compreso lo spazio a lui assegnato ed i periodi nei quali gli è stato garantito meno del minimo richiesto (sia esso 3 o 4 metri quadri) – o (b) i fatti presentati dal Governo sono stati stabiliti oltre ogni ragionevole dubbio da un tribunale nazionale indipendente ed imparziale o da altra autorità competente, come un Garante, o da un ente esperto internazionale, ed in particolare dal CPT. Se i fatti pertinenti sono contestati con persistenza dal ricorrente e non vi è una valutazione indipendente della situazione, sembra discutibile derogare dalla presunzione. In altre parole, quando la parola del ricorrente è contrapposta alla parola dello Stato, a meno che la prima sia manifestamente non sostanziata o contraddittoria, le presunzione deve permanere.

iii. Una “forte presunzione” ha bisogno di forti fattori di controbilanciamento per essere confutata

11.La presente sentenza riafferma la giurisprudenza della Corte a dimostrazione del fatto che quando lo spazio assegnato al detenuto è leggermente al di sopra del minimo indispensabile – “nell’ordine fra i tre ed i quattro metri quadri per detenuto” – si riscontra una violazione dell’Articolo 3 solo “se il fattore spazio si associa ad altri aspetti di inadeguate condizioni detentive materiali relative, in particolare, all’accesso alle attività all’aria aperta, alla luce naturale o all’aria, alla disponibilità di ventilazione, all’adeguatezza degli elementi per il riscaldamento, alla possibilità di usare la toilette in modo riservato ed al rispetto dei requisiti minimi sanitari ed igienici” (v. paragrafo 57, con ulteriori riferimenti). Come appare chiaro da tale formulazione, tutti gli aspetti sopra descritti sono considerati come un minimo indispensabile quando lo spazio concesso al ricorrente è superiore ai necessari 3 (o 4) metri quadri. Se tali condizioni elementari non sono soddisfatte, vi può essere una violazione dell’Articolo 3 anche se lo spazio assegnato al ricorrente è sufficiente.
12.La questione è cosa succede quando lo spazio è inferiore allo standard stabilito. La presenza degli stessi aspetti è sufficiente a confutare la “forte presunzione” di incompatibilità con l’Articolo 3 O lo Stato deve appoggiarsi su ulteriori fattori di controbilanciamento? Mentre da un lato è vero che la valutazione della soglia dell’Articolo 3 è relativa, io ritengo che almeno un’offerta di cibo adeguato, così come un programma di attività, fra cui opportunità di lavoro e di formazione professionale – come raccomandato alla Croazia dal CPT nel suo ultimo rapporto (cit. nel paragrafo 35 della sentenza) – devono essere altresì necessari perché la Corte accetti che la “forte presunzione” sia stata confutata. Inoltre, gli elementi su cui il Governo si basa devono essere rilevanti per il ricorrente e non meramente opportunità o possibilità astratte.

iv. La mancanza di spazio personale non deve essere evidente o protratta nel tempo

13.La sentenza fa riferimento alla precedente giurisprudenza della Corte a dimostrazione del fatto che la “forte presunzione” della violazione dell’Articolo 3 può “difficilmente” essere confutata “nel contesto di un’evidente mancanza di spazio personale” (v. paragrafo 56, con ulteriori riferimenti). Ciononostante, il termine “difficilmente” non compare in almeno una delle sentenze citate nel paragrafo 56 della presente sentenza (v., ad esempio, Logothetis ed Altri c. Grecia, n. 740/13, § 41, 25 settembre 2014) e mi sembra discutibile perché crea incertezza e lascia la porta aperta ad abusi. Mettiamola più chiaramente: se una “forte presunzione” deve avere un significato reale, una mancanza evidente di spazio personale – cioè significativamente al di sotto del minimo indispensabile – non deve essere accettata in nessuna circostanza.
14.La Sentenza ribadisce ancora che la “forte presunzione” potrebbe eventualmente essere confutata “nel caso di brevi ed occasionali minime riduzioni dello spazio personale necessario” (v. paragrafo56, con riferimento a Vladimir Belyayev c. Russia, n. 9967/06, §§ 33-36, 17 ottobre 2013).

v. Applicazione dei principi suddetti nel caso presente

15.Sono presenti tutti gli elementi suddetti nel presente caso? Non credo. Innanzitutto, e contrariamente al solo altro caso in cui la “forte presunzione” è stata confutata (v. Vladimir Belyayev, cit. §§ 32-33), i fatti rilevanti non sono stabiliti al di là del ragionevole dubbio. Sia lo spazio assegnato al ricorrente sia altri fattori relativi, compresa la durata della sua detenzione in condizioni al di sotto degli standard, sono stati messi in discussione dal ricorrente e non è disponibile nessuna valutazione indipendente.
16.Anche se si presume che le informazioni fornite dal Governo in relazione alla durata della detenzione del ricorrente in celle in cui gli erano assegnati meno di 3 metri quadri siano corrette, tale durata ammonta a cinquanta giorni in totale, compreso un periodo di ventisette giorni consecutivi (v. paragrafo 60 della sentenza). A mio parere, tale durata può difficilmente essere definita come “breve e sporadica”.
17.Inoltre, come si afferma nel paragrafo 66 della sentenza, la Corte ha preso nota delle fotografie che mostrano gli interni del carcere di Bjelovar, il cortile dei passeggi, le celle dormitorio e le relative strutture sanitarie, “che non appaiono essere in spaventoso stato di conservazione o di pulizia”. La mancanza di “spaventose” condizioni sanitarie ed igieniche è lo standard opportuno per accettare che la “forte presunzione” possa essere confutata in un dato caso? Preferirei un riscontro positivo – che a quanto sembra non era possibile nel caso presente – a dimostrazione del fatto che le condizioni igieniche e sanitarie fossero adeguate per tutta la durata della detenzione.
18.Vi sono (solo) due elementi fattuali che non sembrano oggetto di contenzioso fra le parti. Il primo riguarda le osservazioni del Governo sul fatto che al ricorrente erano concesse tre ore al giorno, fra le 16 e le 19, per muoversi liberamente al di fuori della sua cella. Ciò significa che il ricorrente era ristretto in cella per tutto il resto del giorno – cioè per ventuno ore. Ciò è sufficiente per confutare una “forte presunzione”? Si dovrebbe notare, a tal riguardo, che in numerosi rapporti il CPT ha criticato gli Stati per il fatto di tenere i detenuti ristretti nelle celle per più di venti ore (si veda ad esempio l’ultimo rapporto sulla Croazia, cit., § 39, relativamente ai detenuti appellanti e ricorrenti negli istituti di Zagabria e della Contea di Sisak).
19.Il secondo elemento fattuale che sembra non essere in discussione è che il ricorrente non ha potuto impegnarsi in attività lavorative. Tuttavia, la maggioranza ha riscontrato che “ciò non può, nel presente caso, sollevare una questione ai sensi dell’Articolo 3 della Convenzione” (v. il paragrafo 67 della sentenza). Rispettosamente, non concordo con tale affermazione. Come il CPT ha ripetutamente) sottolineato in termini generali:
“un soddisfacente programma di attività (quali il lavoro, la formazione professionale, l’istruzione, le attività ricreative e sportive comuni) è di vitale importanza per il benessere dei detenuti. Ciò è vero sia per i detenuti condannati che per gli imputati. L’obiettivo deve essere di fare in modo che i detenuti in attesa di sentenza definitiva siano in grado di trascorrere una parte ragionevole della giornata al di fuori delle celle, impegnati in attività significative di varia natura. I regimi per i condannati dovrebbero essere ancor più favorevoli allo scopo di prepararli per il reinserimento nella società (v., ad esempio, il rapporto sulla Croazia, cit., § 40).

20.I riscontri ora citati sono ancor più basilari nei casi, come quello presente, in cui la Corte esamina se vi siano sufficienti fattori di controbilanciamento per confutare una “forte presunzione” di una violazione dell’Articolo 3 a causa di una estrema mancanza di spazio nelle celle. È esattamente in tali situazioni che il lavoro ed altre attività al di fuori degli spazi sovraffollati diventano particolarmente importanti. È per questa ragione che in Samaras ed Altri c. Grecia, ad esempio, la Corte – pur rilevando una violazione dell’Articolo 3, specialmente a causa del sovraffollamento – ha preso in considerazione il fatto che alcuni dei ricorrenti lavoravano al di fuori delle celle per parte della giornata, nel determinare l’adeguata somma da concedere per equo indennizzo ai sensi dell’Articolo 41 della Convenzione (Samaras ed Altri c. Grecia, § 71, 28 febbraio 2012; v. anche Tzamalis ed Altri c. Grecia, § 49, 4 dicembre 2012).

Conclusioni

21. Sulla base di tutte le considerazioni ora esposte, la mia conclusione è che anche se si accetta l’approccio della “forte presunzione” in relazione allo spazio minimo di 3 metri quadri per detenuto, non vi sono fattori di controbilanciamento sufficienti nel presente caso per confutare una tale presunzione. Più in generale, tuttavia, dati i diversi approcci delineati poco fa rispetto al minimo spazio da assegnare ai detenuti, ed anche la mancanza di una chiara metodologia per l’applicazione del criterio della “forte presunzione”, occorre forse riflettere ulteriormente sulla giurisprudenza della Corte per fare in modo che vi sia la necessaria coerenza.

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Paragrafi da 1 a 44:
Traduzione a cura della dott.ssa Alessandra Viviano
Funzionario Linguistico area III F2
Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali - DAP


Paragrafi da 45 al termine: Traduzione a cura del dr. Andrea Beccarini
Funzionario linguistico A III F 4
Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali - DAP

 

 

[1]Statistiche Penali Annuali del Consiglio d’Europa, SPACE I (detenzione) e SPACE II (misure e sanzioni alternative), pubblicate l’11 febbraio 2015. Disponibili presso il sito http://wp.unil.ch/space/space-i/annual-reports