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Condanna senza motivazione impedisce consegna MAE (CAss.

9 settembre 2021, Cassazione penale

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La carenza assoluta di motivazione determina un vizio genetico del mandato di arresto Europeo, che pertanto non può trovare esecuzione.

In tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, l'ambito del controllo sul requisito della non contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato non riguarda solo il dispositivo, ma deve investire anche la motivazione della sentenza straniera, attraverso la quale è possibile vagliare la sua conformità ai canoni del giusto processo. 

Ciò che rileva la centralità della motivazione ai fini della decisione di riconoscimento, fondata sulla circostanza che il controllo della non contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano non riguarda solo il dispositivo, e si estende necessariamente alla motivazione: solo essa permette di valutare la coerenza della pronuncia di altro ordinamento coi principi del "giusto processo" propri del sistema italiano. E' peraltro evidente come l'assenza di motivazione precluda all'imputato di articolare la propria difesa nel procedimento teso al riconoscimento della sentenza.

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

(ud. 07/09/2021) 09-09-2021, n. 33558

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico - Presidente -

Dott. MANTOVANO Alfredo - rel. Consigliere -

Dott. PARDO Ignazio - Consigliere -

Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere -

Dott. MONACO Marco Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.M., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

udita la relazione svolta dal Consigliere MANTOVANO ALFREDO;

lette le conclusioni del PG per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 8/06/2021 la CORTE di APPELLO di FIRENZE rifiutava la consegna alla Repubblica di POLONIA di B.M., chiesta con mandato di arresto Europeo emesso dall'Autorità giudiziaria polacca per dare esecuzione alla sentenza di condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione a lui inflitta con la sentenza del TRIBUNALE circondariale di CRACOVIA del 10/05/2013, rep. n. 412/2020, divenuta definitiva il 18/05/2013, in ordine al delitto di truffa - e in particolare per cinque episodi rubricati a tale titolo, commessi fra il (OMISSIS) -, riconosceva in Italia la sentenza menzionata, e disponeva che la pena detentiva irrogata fosse seguita in ITALIA.

La pronuncia della CORTE fiorentina faceva seguito in sede di rinvio a un annullamento disposto dalla 6 sezione penale di questa S.C. con sentenza del 26/10/2020, rispetto a una precedente decisione - in data 28/09/2020 - di altra sezione della medesima CORTE territoriale, che pure aveva rifiutato la consegna di B.M. all'Autorità giudiziaria della POLONIA e aveva stabilito che, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), (attuale art. 18-bis della predetta legge), nei confronti della persona richiesta in consegna venisse eseguita in Italia la pena di cui sopra.

2. La 6 sezione penale della Cassazione ha anzitutto richiamato il mutamento normativo verificatosi per effetto del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, art. 6, (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto Europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui alla L. 4 ottobre 2019, n. 117, art. 6), che ha modificato la L. n. 69 del 2005, art. 18 (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna) e ha inserito un nuovo art. 18-bis (Motivi di rifiuto facoltativo della consegna).

Ha quindi sottolineato come la corte territoriale avrebbe dovuto fare riferimento ai fini delle sue valutazioni a tale nuovo quadro normativo interno, non alla previgente disposizione di cui all'art. 18, lett. r), legge cit. Ha aggiunto che la prima sentenza della corte fiorentina aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni necessarie ai fini della consegna, ma vi aveva opposto l'ostacolo ora previsto dall'art. 18-bis, lett. c), legge cit.; aveva pertanto rifiutato la consegna, ma non aveva disposto nel contempo l'esecuzione in Italia della sentenza definitiva di condanna pronunciata dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, previo riconoscimento della sentenza estera, nè avrebbe potuto provvedervi, per l'impossibilità di vagliare il contenuto della sentenza, della quale aveva ritenuto di fare a meno. Così, però, non aveva potuto congruamente effettuare la verifica richiesta dalla normativa dettata dal D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161.

La medesima 6 sezione penale ha ribadito il principio affermato da questa S.C. (arg. ex Sez. 6, n. 7801 del 09/02/2018, Stinga, Rv. 272388), secondo cui, in tema di mandato d'arresto Europeo cosiddetto "esecutivo", la persona richiesta in consegna, invocando l'applicazione del motivo di rifiuto di cui all'art. 18 bis, lett. c), presta implicitamente il proprio consenso al riconoscimento della sentenza straniera ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 161 del 2010, ma ciò non determina il venir meno dell'interesse a dedurre la sussistenza di eventuali fattori ostativi al recepimento del contenuto e all'esecuzione delle statuizioni della sentenza di condanna pronunciata dallo Stato di emissione (Sez. 6, n. 15245 del 14/05/2020, Ispas Anca, Rv. 278877).

L'annullamento con rinvio era stato pertanto deciso per consentire alla corte d'appello di procedere, alla stregua delle regole di giudizio affermate, alle necessarie verifiche connesse all'applicazione del quadro normativo di riferimento, uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede statuiti.

3. B. propone ricorso per cassazione per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi:

- come primo, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Pur avendo la Corte di Firenze. in sede di rinvio, chiesto all'A.G. polacca di chiarire una serie di incongruenze contenute nella documentazione posta a fondamento del mandato di arresto Europeo - in particolare la trasmissione di copia integrale della sentenza, con riferimento alla sua motivazione, dell'attestazione della presenza in giudizio del ricorrente, e di eventuali provvedimenti di revoca della sospensione condizionale della pena - non aveva avuto sostanziale risposta. L'Autorità polacca aveva menzionato un interrogatorio di garanzia di B., senza tuttavia fornire dimostrazione della sua corretta identificazione; aveva riferito che egli aveva preso parte alle prima udienza del processo a suo carico, senza produrre il relativo verbale; non aveva mandato nemmeno i verbali successivi, che avrebbero potuto provare le ragioni dell'assenza del ricorrente dal giudizio;

- come secondo, l'inosservanza dell'art. 733 c.p.p., comma 1, lett. b), poichè la sentenza di condanna pronunciata in Polonia è priva di motivazione. Contesta sul punto la tesi della Corte territoriale, in virtù della quale anche il nostro ordinamento prevede casi in cui la motivazione non compare in una sentenza, e comunque B. non aveva mai rinunciato in modo espresso alla motivazione medesima. Rileva come l'art. 111 Cost., relativa all'obbligo di motivazione, in correlazione con quanto dispone l'art. 125 c.p.p., rappresenta principio fondamentale e inderogabile del nostro ordinamento, la cui assenza viola altresì l'art. 6 della Convenzione EDU. 

Il PGdi questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.

Sostiene che "in tema di mandato di arresto Europeo, la Corte d'appello che rifiuta la consegna, disponendo l'esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano o di altro paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia è tenuta al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il m.a.e. secondo quanto previsto dal D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161 e, quindi, a verificare la compatibilità della pena irrogata con la legislazione italiana".

E quindi essa "deve preliminarmente verificare a quale fattispecie astratta di reato, prevista dall'ordinamento interno, sia riconducibile il fatto giudicato dalla sentenza da eseguire, per poi accertare che la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza inflitta siano compatibili con quelle previste in Italia per reati similari".

Conclude che "ai fini della esclusione dei presupposti per il riconoscimento della sentenza straniera non rileva nemmeno l'eventuale mancanza di motivazione o l'esistenza di motivazione semplificata, perchè l'ordinamento interno conosce forme di decisione con percorso giustificativo meno articolato (es. patteggiamento) o l'inefficacia della sospensione condizionale della pena originariamente concessa, che può essere sempre revocata in caso di inadempimento degli obblighi imposti dal giudice o della violazione dei presupposti contemplati dalla legge".

Con memoria difensiva, fatta pervenire nei termini, il ricorrente ribadisce quanto già esposto nell'impugnazione, anche in risposta alle conclusioni del P.G..

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, con conseguente annullamento senza rinvio.

1. Va premesso che, ai sensi del menzionato D.Lgs. n. 10 del 2021, art. 28 "i procedimenti relativi alle richieste di esecuzione di mandati di arresto Europeo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti quando a tale data la corte d'appello abbia già ricevuto il mandato d'arresto Europeo (...)": è quanto è accaduto nel caso in esame, sì che per la proposizione del ricorso per Cassazione valgono i termini antecedenti, e la più estesa proponibilità dei motivi del ricorso medesimo.

Il punto qualificante ai fini della decisione attiene però non alla conoscenza del processo da parte di B., poichè la Corte territoriale in sede di rinvio ha acquisito notizia del suo avvenuto interrogatorio per i fatti in ordine ai quali egli ha poi riportato condanna, e non possono porsi questioni riguardanti la sua identificazione, allorchè l'A.G. richiedente ha formalmente attestato che si trattava del ricorrente. E nemmeno la sua partecipazione al giudizio, sulla scorta delle informazioni fornite dalla stessa Autorità di Polonia, in virtù delle quali B. è comparso alla prima udienza, il 27/11/2012, in quella circostanza aveva chiesto un rinvio, e poi era rimasto assente alle udienze successive senza allegare alcuna giustificazione. Il principio di affidamento che regola i rapporti fra giurisdizioni all'interno dell'UE impone di recepire tali indicazioni, soprattutto quando, come è nella specie, esse siano precise nelle date e articolate in dettagli. E neanche, infine, quanto attiene alla revoca della sospensione della pena, poichè essa era stata subordinata alla condotta risarcitoria del condannato, che non vi è stata.

2. Il punto qualificante è l'assenza di motivazione nella sentenza posta a base del mandato di arresto Europeo: questo dato è certo, perchè la Corte fiorentina nella sua seconda pronuncia ha dato atto della completezza della copia della sentenza del Tribunale circondariale di Cracovia del 10/05/2013, e in essa della mancanza di motivazione. La copia della pronuncia dell'A.G. polacca è stata trasmessa alla Corte territoriale con nota del Ministero della Giustizia del 14/12/2020, ed è agli atti: essa contiene le imputazioni riguardanti le varie truffe e il dispositivo, ma non la motivazione. Ad avviso del Collegio di appello, tale carenza non rileverebbe perchè anche il nostro ordinamento processuale prevede "ipotesi di decisioni di condanna prive di una esplicita e approfondita motivazione (ad esempio le sentenze di patteggiamento)". Nella medesima sostanziale direzione si è orientata la conclusione del P.G., come prima sintetizzato.

La tesi non è condivisibile.

Una non recente sentenza di questa S.C. (Sez. 6 n. 2442 del 04/11/2011 dep. 20/01/2012 Rv. 251560 imputato: Mostacciuolo), aveva chiarito che "in tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, l'ambito del controllo sul requisito della non contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato non riguarda solo il dispositivo, ma deve investire anche la motivazione della sentenza straniera, attraverso la quale è possibile vagliare la sua conformità ai canoni del giusto processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto necessaria la traduzione integrale della sentenza straniera, censurando la pronuncia con cui la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente ai fini della prescritta verifica la traduzione "per estratto" della sentenza straniera, contenuta nel bollettino ministeriale)".

Al di là della questione riguardante la traduzione, in tale pronuncia rileva la centralità della motivazione ai fini della decisione di riconoscimento, fondata sulla circostanza che il controllo della non contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano non riguarda solo il dispositivo, e si estende necessariamente alla motivazione: solo essa permette di valutare la coerenza della pronuncia di altro ordinamento coi principi del "giusto processo" propri del sistema italiano. E' peraltro evidente come l'assenza di motivazione precluda all'imputato di articolare la propria difesa nel procedimento teso al riconoscimento della sentenza.

3. Non può indurre a differente conclusione la sentenza di recente pronunciata dalla stessa Sez. 6 n. 14220 del 14/04/2021 dep. 15/04/2021 Rv. 280878 - 02 imputato Z.M., secondo cui "il mandato di arresto Europeo esecutivo può essere emesso sulla base del mero dispositivo della sentenza, ove questo, secondo la normativa dello Stato richiedente, costituisca titolo esecutivo ancor prima del deposito della motivazione e del passaggio in giudicato della decisione. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, art. 3, comma 1, lett. c), alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, non è necessaria l'allegazione della sentenza di condanna, nè è necessario che questa sia irrevocabile)".

Premesso che tale decisione è intervenuta nel pieno vigore delle norme di cui al D.Lgs. n. 10 del 2021, uno dei motivi del ricorso nel giudizio da essa definito riguardava "essenzialmente la possibilità che il mandato di arresto sia emesso sulla base del dispositivo di una sentenza di condanna, evidenziandosi come la mancanza della motivazione e la non definitività della pronuncia ostacolerebbero il controllo del giudice nazionale in ordine ai presupposti della consegna".

La S.C. ha disatteso tale contestazione, per ragioni che sarebbero state sussistenti anche nel vigore della previgente disciplina, con tale argomentazione: "il novellato L. n. 69 del 2006, art. 1, comma 3, (come modificato dal D.Lgs. n. 10 del 2021, art. 1, lett. b) non richiede più che la sentenza, rispetto alla quale è stato formulato il mandato esecutivo, debba essere "irrevocabile", richiedendosi solo che la sentenza sia "esecutiva". Si tratta di un approdo cui la giurisprudenza di legittimità era già giunta nel vigore della previgente normativa, essendosi affermato il principio secondo cui quando l'autorità estera ha richiesto la consegna ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, occorre che la relativa richiesta sia basata su una sentenza di condanna dotata di forza esecutiva, dovendosi ritenere che l'art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 ha inteso dare rilevanza alla sola "esecutività", e non certo alla "irrevocabilità" della sentenza, quale condizione essenziale del nuovo sistema di cooperazione finalizzato alla consegna delle persone ricercate tra gli Stati membri dell'U.E. (Sez. 6, n. 42159 del 16/11/2010, Cinque, Rv. 248689; Sez.6, n. 2745 del 19/01/2012, Pistoia, Rv. 251787)".

4. Nella medesima decisione la S.C. ha osservato "il mandato di arresto Europeo è, per sua natura, tendenzialmente autosufficiente", così rispondendo alla censura secondo cui, poichè "nel caso di specie, la motivazione della sentenza non era stata depositata al momento dell'emissione del m.a.e., richiesto sulla base del solo dispositivo, (...) ove si ritenesse che il m.a.e. può essere validamente emesso prima del deposito della motivazione, risulterebbe impossibile un effettivo controllo giurisdizionale sui presupposti di legittimità dello stesso, risultando violato anche il principio di cui all'art. 13 Cost.".

Per il ricorrente di quel procedimento "l'emissione del mandato sulla base del solo dispositivo della sentenza determinerebbe una violazione della L. n. 69 del 2006, art. 2, in quanto si porrebbe in contrasto con l'art. 13 Cost., secondo cui la privazione della libertà personale presuppone l'adozione di un provvedimento motivato": la S.C. ha ritenuto la relativa "doglianza (...) infondata, atteso che la violazione dei parametri costituzionali indicati dal ricorrente risulterebbe integrata solo nel caso in cui il titolo esecutivo fosse intrinsecamente privo di motivazione, mentre, nel caso di specie, si è in presenza di un dispositivo di sentenza cui necessariamente seguirà il deposito delle motivazioni".

Dunque, l'assenza della motivazione, potendosi fare affidamento sul solo dispositivo, è in questa pronuncia considerata non ostativa a dare esecuzione al m.a.e. non già perchè della motivazione possa farsi a meno, ma perchè viene dato per sicuro che essa sarà in seguito depositata, e quindi permetterà di vagliare gli elementi in fatto e l'iter logico argomentativo della decisione cui l'Autorità di un altro Stato Europeo chiede sia data esecuzione; non è nemmeno ipotizzato un dispositivo che, sia pure a distanza del tempo necessario per depositare la parte motiva, sia privo di quest'ultima.

5. Non consente di pervenire a una differente conclusione quanto la Corte territoriale sostiene richiamando la sentenza di patteggiamento, perchè quest'ultima, diversamente da quel che rileva il Collegio di appello, non è una sentenza di condanna, quindi non è a essa assimilabile, e comunque - se pure in forma sintetica - ai sensi dell'art. 444 c.p.p., comma 2, deve dare conto della corretta qualificazione giuridica del fatto, della sussistenza e della comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e della congruità della pena concordata.

Soccorre invece, come dato di sistema, la previsione di cui al D.Lgs. n. 10 del 2021, art. 3, che alla L. n. 69 del 2005, art. 6, aggiunge il comma 1-bis. In base a esso, "quando è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale applicate all'esito di un processo in cui l'interessato non è comparso personalmente, il mandato di arresto Europeo deve altresì contenere l'indicazione di almeno una delle seguenti condizioni: (...) c) l'interessato, ricevuta la notifica della decisione di cui si chiede l'esecuzione e informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facoltà di dare inizio al giudizio di appello, al quale abbia il diritto di partecipare e che consenta il riesame del merito della decisione, (...) ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione (...)".

Pur non trovando tale norma applicazione al caso in esame, in quanto il m.a.e. è antecedente alla entrata in vigore della riforma, il riferimento a essa è funzionale a ritenere presupposto, allorchè menziona il giudizio di appello e il riesame del merito della decisione, che di quel 'meritò dia conto una motivazione: dà per scontato, cioè, che quest'ultima rappresenti un segmento irrinunciabile dell'iter procedimentale del m.a.e. Tale passaggio è tanto più rilevante, in quanto si inserisce in un testo di riforma che punta a semplificare, e a rendere ancora più rapida la procedura in questione, con la contrazione dei termini di interlocuzione fra le Autorità giudiziarie degli Stati Ue, e dei termini di impugnazione. L'obiettivo di una più veloce collaborazione fra Autorità giudiziarie all'interno della Ue esige comunque il supporto motivazionale per il provvedimento sul quale il m.a.e. si fonda.

6. Gli accertamenti svolti dalla Corte di appello, come si è detto, hanno avuto come esito che la sentenza dal tribnale circondariale di Cracovia del 10/05/2013, posta a base del m.a.e., sia stata a essa inviata nella sua interezza, e nonostante questo sia priva di motivazione; dunque, non è ipotizzabile che l'interessato sia posto in condizione di far valere i propri diritti di difesa, poichè non vi sarà un momento in cui la decisione sarà integrata dal deposito dei motivi (come è stato nel caso di cui a Sez. 6 Rv. 280878 cit.) La carenza assoluta di motivazione determina un vizio genetico del mandato di arresto Europeo, che pertanto non può trovare esecuzione; da ciò deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza oggetto del ricorso in questa sede di legittimità.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 7 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021