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Condanna risalente e riabilitata: possibile il porto d'armi (TAR Trento, 287/17)

24 ottobre 2017, TAR Trento

Il rinnovo della licenza di porto d'arma a causa può essere negato a causa di una condanna per reati ritenuti ostativi, ex art. 43, comma 1, del TULPS, nonostante il lungo lasso di tempo intercorso dalla stessa, ed in presenza del provvedimento di riabilitazione, solo dopo una valutazione discrezionale e non in base ad un mero automatismo.

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

(ud. 12/10/2017) 24-10-2017, n. 287

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 86 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati AA. e A.V., con domicilio eletto in Trento, via Calepina n. 65, presso lo studio dell'avvocato A.V.

contro

il Ministero dell'Interno - Questura della Provincia di Trento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, largo Porta Nuova n. 9, è pure per legge domiciliato;

per l'annullamento

del decreto del Questore della Provincia di Trento prot. n. 5***/P.A.S./CAT.6F/2017 in data 21 febbraio 2017 nella parte in cui è stato disposto il rigetto della domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o infraprocedimentale, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato in data 23 ottobre 2016;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2017 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

1. Il ricorrente, titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia sin dal 2010, in prossimità della scadenza ne ha chiesto il rinnovo.

Tuttavia il Questore di Trento con il provvedimento in epigrafe indicato ha respinto la domanda, ai sensi dell'art. 43, co.1, lett. c, del TULPS ( R.D. 18 giugno 1931 n.773), evidenziando che:

A) l'interessato era stato condannato con sentenza del Tribunale di Trento emessa in data 21 settembre 1979 alla reclusione per giorni 20 ed alla multa di L. 20.000, per il reato di furto ex artt. 624 n. 4 cod. pen. , e con sentenza del Tribunale di Trento emessa in data 4 marzo 1983 alla reclusione per mesi 4, per il reato di procurata infermità al fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare;

B) la Corte d'Appello di Trento in data 7 aprile 1989 ha concesso all'interessato la riabilitazione in ordine alle predette condanne;

C) l'interpretazione dell'art. 43 del TULPS espressa dal Consiglio di Stato nel parere in data 16 luglio 2014 (confermata nel successivo parere in data 6 luglio 2016) "non lascia alcuna alternativa al diniego - o alla revoca - della licenza di porto d'armi in ipotesi di condanna per i reati indicati al primo comma, benché nel vigente quadro ordinamentale, l'automatismo possa apparire irragionevole con riguardo a reati come il furto o la resistenza all'autorità. Né vi sono altre disposizioni - in particolare quelle sugli effetti della riabilitazione - che consentano deroghe".

2. Il ricorrente, premesso di aver sempre ottenuto il rinnovo della licenza successivamente alle risalenti sentenze di condanna, ha impugnato il provvedimento di diniego, deducendo i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del TULPS; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà rispetto alle precedenti valutazioni, ingiustizia e irragionevolezza manifesta, violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e difetto di motivazione, perché - fermo restando il carattere non ostativo della condanna inflitta nel 1983 per il reato di procurata infermità al fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare - in relazione alla condanna per furto inflitta nel lontano 1979 il Questore non ha considerato che, se i fatti fossero stati più recenti, il Giudice penale ben avrebbe potuto provvedere alla sostituzione della pena detentiva (appena 20 giorni di reclusione) con una pena pecuniaria, ai sensi degli articoli 53 e ss. della L. n. 689 del 1981, o comunque valutare la particolare tenuità del fatto (furto di appena due litri di benzina, commesso all'età di diciotto anni) per escluderne la punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. ; pertanto neppure il reato di furto può essere considerato, di per sé, ostativo al rinnovo della licenza, con l'ulteriore conseguenza che il Questore, prima di assumere l'impugnata determinazione, avrebbe dovuto procedere ad una concreta prognosi in ordine all'affidabilità del ricorrente, tenendo conto dell'epoca remota della condanna (1979), della riabilitazione concessa dalla Corte d'Appello di Trento, della condotta tenuta successivamente al reato, del rilascio della licenza dopo la condanna e del legittimo affidamento costituitosi nel tempo.

II) Violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 43 del TULPS; violazione del legittimo affidamento e dell' art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per contraddittorietà rispetto alle precedenti valutazioni, ingiustizia manifesta, e difetto di motivazione, perché il Questore non ha tenuto conto del legittimo affidamento ingenerato nel ricorrente dai precedenti rinnovi della licenza.

3. L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 29 settembre 2017 ha insistito per la reiezione del ricorso:

A) ribadendo che ai soggetti condannati per i reati di cui all'art. 43, comma 1, del TULPS la licenza di porto d'armi non può essere rilasciata, e ove rilasciata, va revocata, senza che possa aver rilievo l'intervenuta riabilitazione;

B) osservando che nei confronti del ricorrente è stata pronunciata una condanna per un reato ostativo al rilascio di licenza di porto d'armi e che "né il giudice penale ha disposto la condanna alla pena pecuniaria ex artt. 53 e 57 L. n. 689 del 1981, né ha escluso la punibilità per tenuità del fatto (d'altra parte era il 1979)".

4. Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2017 il difensore della parte ricorrente ha eccepito la tardività del deposito della memoria dell'Amministrazione. Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione


1. Torna nuovamente all'attenzione di questo Tribunale la questione relativa alla legittimità dei provvedimenti con cui l'autorità di pubblica sicurezza denega il rinnovo della licenza di porto di fucile a causa di una condanna per reati ritenuti ostativi, ex art. 43, comma 1, del TULPS, nonostante il lungo lasso di tempo intercorso dalla stessa, ed in presenza del provvedimento di riabilitazione (nella fattispecie ottenuto dal ricorrente in data anteriore ai precedenti rinnovi della licenza).

2. Con le precedenti sentenze n. 155 e 156, entrambe in data 23 marzo 2016, questo Tribunale ha rilevato che, successivamente al parere espresso dal Consiglio di Stato n. 3257/2014, richiamato nel provvedimento qui impugnato, la terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1072 del 4 marzo 2015 aveva riaffermato un precedente diverso indirizzo interpretativo (ex multis, Sez. III, 10 luglio 2013, n. 3719) in base al quale "l'effetto preclusivo, vincolante ed automatico, proprio delle condanne penali di cui all'art. 43 TULPS, viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione e, più precisamente, viene meno l'automatismo", precisando che "la condanna, per quanto remota e superata dalla riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso assoluto, ma perde l'automatismo preclusivo e può essere semmai posta a base di una valutazione discrezionale, che terrà conto di ulteriori elementi, quali ad esempio ulteriori circostanze (non necessariamente di carattere penale) ovvero la intrinseca gravità del reato, e simili".

In base a tale principio questo Tribunale nelle suddette pronunce aveva affermato che il citato precedente consentiva di "risolvere, in una prospettiva costituzionalmente orientata, i dubbi di costituzionalità che, diversamente opinando, investirebbero la previsione di cui al primo comma dell'art. 43 TULPS e, in particolare la sostanziale differenziazione sussistente, per quello che riguarda la rilevanza della riabilitazione, rispetto alla previsione generale di cui all'art. 11 dello stesso testo unico", ritenendo conclusivamente che l'Amministrazione non può considerare le condanne risalenti a guisa di fatto preclusivo immodificabile, giacché siffatta soggezione perpetua appare, in questo come in altri campi dell'esperienza giuridica, estranea all'ordinamento positivo.

3. Tuttavia la stessa terza Sezione del Consiglio di Stato, dapprima con le pronunce n. 1696 e n. 1698 del 3 maggio 2016, e poi con le pronunce n. 2019 del 18 maggio 2016 e n. 2312 del 31 maggio 2016, nel riesaminare funditus la materia, ha modificato i termini della questione ribadendo espressamente, fra i diversi orientamenti precedentemente formatisi, quello secondo cui la licenza di porto d'armi non può essere rilasciata (e quella già rilasciata va ritirata) nel caso di condanna per un reato ostativo previsto dall'art. 43, comma 1, pur quando l'interessato abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale.

Al riguardo è stato così rimarcato come sia nettamente diverso l'ambito di applicazione dell'art. 11 del TULPS rispetto a quello dell'art. 43 del medesimo testo unico e che tale diversità giustifica pienamente la scelta del legislatore di attribuire rilevanza alla riabilitazione solo quando si applicano le regole generali sulle autorizzazioni di polizia (di cui all'art. 11, e per i casi ivi previsti dal comma 1, lettera a), e non anche quando si applicano le regole speciali sulla licenza di portare armi (art. 43), ove sono coinvolti preminenti valori concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Consiglio di Stato ha, quindi, affermato i seguenti principi di diritto:

A) "L'art. 43, primo comma, del testo unico approvato con il regio decreto n. 773 del 1931 preclude il rilascio di licenze di porto d'armi (e impone la revoca di quelle già rilasciate) nei confronti di chi sia stato condannato per uno dei reati indicati dal medesimo primo comma (in particolare alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, ovvero a una pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico), anche nel caso in cui egli abbia ottenuto la riabilitazione, prevista dall'art. 178 del codice penale ";

B) "L'autorità amministrativa non deve disporre senz'altro la revoca (prevista dal primo comma dell'art. 43, primo comma, del testo unico del 1931) della già rilasciata licenza, ma può valutare le relative circostanze ai fini dell'esercizio del potere discrezionale (previsto dal secondo comma dell'art. 43), qualora il giudice penale abbia disposto la condanna al pagamento della pena pecuniaria - in luogo della reclusione - ai sensi degli articoli 53 e 57 della L. n. 689 del 1981, ovvero abbia escluso la punibilità per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis del codice penale, nel caso di commissione di un reato per sé ostativo al rilascio o al mantenimento di licenze di portare le armi".

4. A tali principi di diritto questo Tribunale si è conformato con le sentenze n. 302 in data 11 luglio 2016, n. 305 in data 21 luglio 2016, n. 341 in data 10 ottobre 2016 e n. 345 in data 11 ottobre 2016.

Nel primo caso il ricorso avverso il diniego del porto d'armi è stato accolto perché l'interessato, pur avendo commesso un reato considerato ostativo (furto), non era stato condannato alla pena della reclusione, ma al pagamento di una pena pecuniaria, ai sensi degli articoli 53 e ss. della L. n. 689 del 1981. Nel secondo caso il ricorso è stato rigettato in ragione del carattere ostativo della condanna alla pena detentiva di cinque mesi di reclusione e alla pena pecuniaria di 200.000 lire di multa per il reato di furto aggravato. Nel terzo caso il ricorso è stato accolto perché l'interessato era stato sorpreso, nell'anno 1960, appena compiuto il diciottesimo anno di età, "in attitudine di caccia", recando con sé un fucile da caccia e sprovvisto della licenza di porto d'armi, e per tale fatto era stato condannato, per la contravvenzione prevista dall'art. 699 c.p. , alla pena di cinque giorni d'arresto, ossia ad una pena rientrante nel limite (sei mesi) fissato, sia pur successivamente, dal legislatore ( art. 53 della L. n. 689 del 1981) per la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, ed il Collegio ha ritenuto le modalità della condotta e l'entità del danno "oggettivamente circoscritte a profili di particolare tenuità, dovendosi altresì considerare, sotto un aspetto soggettivo, la giovane età dell'autore e la non abitualità del comportamento sanzionato, radicandosi dunque le coordinate di poi fissate dal legislatore (art. 131 bis c.p.) per consentire l'esclusione della punibilità". Nel quarto caso il ricorso è stato rigettato in ragione del carattere ostativo della condanna alla pena detentiva (mesi quattro di reclusione e L. 400.000 di multa) per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 del c.p. (furto aggravato), evidenziando in motivazione che: A) l'interessato si era impossessato, al fine di trarre profitto, di 1068 metri cubi di materiale inerte di proprietà del demanio provinciale, con l'aggravante di aver commesso il fatto su cosa esposta per necessità a pubblica fede; B) il Giudice penale non aveva applicato la sanzione sostitutiva prevista dagli articoli 53 e 57 della L. n. 689 del 1981, all'epoca dei fatti già in vigore; C) non avrebbe comunque potuto trovare applicazione l'esimente dell'art. 131-bis cod. pen.(esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), successivamente introdotta, "atteso il rilevante valore della quantità di materiale sottratto, pacificamente quantificato, all'epoca, in L. 6.774.664".

5. Passando alla fattispecie oggetto del presente giudizio, si può prescindere dall'esame dell'eccezione di irricevibilità della memoria depositata dall'Amministrazione resistente perché, tenuto conto dei richiamati precedenti di questo Tribunale, il provvedimento impugnato comunque non sfugge alla censura dedotta con il primo motivo. Innanzi tutto questo Tribunale nelle richiamate sentenze n. 305 del 2016, n. 341 del 2016 e n. 345 del 2016 ha già implicitamente affermato il principio secondo il quale, laddove il giudice penale non abbia provveduto all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 53 e 57 della L. n. 689 del 1981 o dell'art. 131-bis cod. pen. perché i benefici previsti da tali disposizioni non erano ancora stati introdotti nell'ordinamento all'epoca della pronuncia della sentenza di condanna, nulla osta ad una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici stessi da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza prima, ossia in sede di esame della domanda di rinnovo della licenza di porto d'armi, e da parte del Giudice amministrativo poi, ossia in caso di ricorso avverso il provvedimento di diniego del rinnovo della licenza motivato con esclusivo riferimento al carattere ostativo della condanna riportata per uno dei reati di cui all'art. 43, comma 1, del TULPS. Del resto, diversamente opinando, si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno concretamente potuto beneficiare delle predette disposizioni e coloro che invece non hanno potuto giovarsene sol perché esse non erano ancora state introdotte nell'ordinamento. Pertanto, sebbene nel caso di specie la condanna del ricorrente per il reato di furto risalga al 1979, tuttavia ciò non costituiva ostacolo, di per sé, ad una valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per applicare i suddetti benefici.

6. Inoltre, tenuto conto del fatto che il ricorrente ha riportato una condanna alla reclusione per giorni 20 ed alla multa di L. 20.000, per il reato di furto ex artt. 624 n. 4 cod. pen. , per aver rubato due litri di benzina quando aveva solo diciotto anni, vi è motivo di ritenere che il ricorrente ben avrebbe potuto giovarsi non solo del beneficio di cui agli articoli 53 e 57 della L. n. 689 del 1981, ma anche dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.. Ne discende che il Questore non poteva disporre, automaticamente e senz'altro rilievo o osservazione, il diniego di rinnovo della licenza, sul presupposto dell'esistenza di un reato ostativo, ma avrebbe piuttosto dovuto valutare, nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta dall'art. 43, comma 2, del TULPS, se il ricorrente desse o meno "affidamento di non abusare delle armi", tenendo conto di elementi quali l'epoca remota delle due condanne, la riabilitazione nel frattempo intervenuta e la condotta complessiva successivamente tenuta dal ricorrente medesimo.

7. In definitiva il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, si deve disporre l'annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza. L'Amministrazione provvederà, quindi, a rivalutare l'istanza presentata dal ricorrente alla luce delle indicazioni contenute nella presente decisione, verificando se i fatti oggetto delle suddette condanne possano tuttora essere considerati ostativi al rilascio del titolo richiesto.

8. I contrasti giurisprudenziali insorti in materia si configurano quali giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 86 del 2017, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all' art. 52, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Vigotti, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

Antonia Tassinari, Consigliere