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Condanna in appello richiede esame dell'imputato se .. (Corte EDU, Maestri, luglio 2021)

8 luglio 2021, Corte europea per i diritti dell'Uomo

Viola il diritto ad un preso equo l'omessa citazione ai fini dell'esame  della corte d'appello che rovesci la assoluzione in primo grado; esiste un obbligo per il giudice di sentire personalmente l'imputato su fatti e questioni determinanti per stabilire la sua colpevolezza. La rinuncia al diritto di essere presente all'udienza non equivale a una rinuncia al diritto di essere presente all'udienza. Una rinuncia al diritto di essere presente al procedimento non equivale a una rinuncia dell'imputato al diritto di essere ascoltato dal giudice d'appello. Il diritto dell'imputato di essere l'ultimo a parlare o di fare dichiarazioni spontanee deve essere distinto dal suo diritto di essere ascoltato durante il procedimento, da un giudice.

 (traduzione informale canestriniLex.com, originale qui )

 

CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CASO DI MAESTRI E ALTRI contro ITALIA

(Domande n. 20903/15 e altri)


8 luglio 2021

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni previste dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetto a modifiche formali.

Nel caso Maestri e altri contro l'Italia
La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da :
Ksenija Turković, presidente,
Péter Paczolay,
Alena Poláčková,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Lorena Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, giudici,
e Renata Degener, cancelliere di sezione,
Visto:
Domande (nn. 20903/15, 20973/15, 20980/15 e 24505/15) contro la Repubblica italiana, nelle quali sette cittadini di tale Stato, la sig.ra Cristina Maestri ("la ricorrente") e i sigg. Giovanni Robusti, Denis Maero, Francesco Robastro, Antonino Bedino, Celestino Giletta e Gianfranco Taricco ("i ricorrenti") hanno presentato alla Corte i ricorsi ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") nelle date indicate nella tabella allegata,
la decisione di portare all'attenzione del governo italiano ("il governo") le denunce relative all'equità del procedimento penale e di dichiarare irricevibili le restanti domande
le osservazioni delle parti,
Avendo deliberato in camera di consiglio il 15 giugno 2021
Emette la seguente sentenza, che è stata adottata in tale data:

INTRODUZIONE

  1. In questi ricorsi i ricorrenti lamentavano, ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, che la corte d'appello non aveva ordinato una nuova audizione dei testimoni dell'accusa e non aveva sentito i ricorrenti e il ricorrente in persona prima di ribaltare il verdetto di assoluzione nei loro confronti in primo grado.

IN FATTO

  1. I ricorrenti e la ricorrente erano rappresentati davanti alla Corte dal signor A. Saccucci. Un elenco delle persone interessate, compresi i dettagli personali, è allegato.
  2. Il governo era rappresentato dal suo agente, il signor L. D'Ascia.
  3. I ricorrenti e la ricorrente sono stati coinvolti, insieme ad altre persone, in un procedimento penale relativo ad un abuso del regime delle quote latte introdotto dal regolamento (CEE) n. 856/84.
  4. I ricorrenti Robusti, Maero, Robastro e Bedino erano accusati di aver costituito alcune società cooperative di produzione di latte, denominate Savoia, di cui erano membri degli organi di controllo e di amministrazione, e di averle gestite in modo fraudolento allo scopo di permettere ai soci di superare le quote latte imposte dal regolamento CEE senza pagare allo Stato i contributi dovuti in caso di superamento. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 119 del 1993, che ha modificato le norme contabili del regime delle quote latte, i ricorrenti avevano costituito una società finanziaria intermedia, la FGR spa, con lo stesso scopo fraudolento. I ricorrenti Giletta e Taricco, produttori di latte e soci delle società cooperative, sono stati accusati di aver partecipato allo schema fraudolento come membri dei consigli di amministrazione delle società. La ricorrente, la signora Maestri, aveva svolto il ruolo di contabile per queste società.
  5. I ricorrenti e la ricorrente sono stati accusati dei reati di associazione a delinquere e di truffa aggravata e sono stati rinviati a giudizio davanti al tribunale di Saluzzo il 18 maggio 2007.
  6. Nel corso del procedimento, la corte ha interrogato diversi testimoni, tra cui i funzionari degli enti preposti al controllo del rispetto del regime delle quote latte che avevano indagato sui conti delle società, e un maresciallo dei carabinieri, M., che era stato incaricato delle indagini nel procedimento penale. Sono stati ascoltati, tra gli altri, gli esperti nominati dal pubblico ministero e dagli imputati, che avevano presentato delle perizie. La corte ha anche ascoltato i ricorrenti e la ricorrente, così come gli altri imputati.
  7. In una sentenza del 15 luglio 2009 il tribunale ha assolto i sei ricorrenti dal reato di cospirazione e li ha condannati per il reato di frode aggravata. Il ricorrente è stato assolto per entrambi i capi d'accusa.
  8. La Corte ha ritenuto che tutti gli elementi di prova raccolti dimostravano che i ricorrenti avevano partecipato in vari modi all'attuazione di un complesso sistema fraudolento volto ad aggirare il regolamento delle quote latte e l'obbligo di pagare i contributi allo Stato in caso di superamento. In particolare, ha fatto riferimento alle testimonianze di diversi coimputati e a quelle dei funzionari dell'autorità preposta al controllo del rispetto del regime delle quote latte, i quali avevano riferito che gli organi amministrativi delle cooperative savonesi si erano sempre rifiutati di fornire spiegazioni sui loro conti, ostacolando così qualsiasi attività di controllo. Per quanto riguarda le procedure operative, la Corte ha dichiarato che la relazione presentata dall'esperto nominato dal pubblico ministero, C., aveva chiaramente rivelato i dettagli delle modalità contabili fraudolente adottate dalle cooperative. Questi dettagli erano stati confermati dalle dichiarazioni del suddetto esperto C. e del maresciallo M. La corte ha affermato che tutti gli elementi che costituiscono il reato di frode erano stati provati. Per quanto riguarda l'elemento mentale del reato, in particolare, la Corte ha affermato che esso era implicito nel regime contabile artificioso posto in essere e che poteva essere desunto anche dalle dichiarazioni di Cr. e T., i produttori di latte coimputati nel procedimento, che avevano dichiarato di aver deciso di aderire alle cooperative Savoia per evitare di adempiere agli obblighi fiscali derivanti dal regime delle quote latte.
  9. Per quanto riguarda il reato di cospirazione, la Corte ha affermato innanzitutto, per quanto riguarda l'elemento mentale del reato, che lo scopo di permettere ai membri delle cooperative di produrre quantità di latte superiori alle quote latte non costituiva di per sé un reato e che non poteva quindi costituire l'elemento intenzionale del reato. Inoltre, secondo la Corte, non si poteva ritenere che i ricorrenti avessero un piano generale per commettere una serie di reati, poiché risultava che l'unico scopo perseguito dagli imputati era la frode fiscale. Per quanto riguarda l'elemento materiale, la Corte ha dichiarato che la condotta addebitata agli imputati nell'atto d'accusa, cioè la costituzione delle società, non implicava di per sé la formazione di un'organizzazione criminale con lo scopo di commettere più reati.
  10. Infine, il tribunale ha esaminato la posizione della ricorrente e ha ritenuto che non aveva partecipato attivamente alla gestione delle società cooperative e della società finanziaria, poiché aveva svolto le funzioni di una semplice contabile e aveva semplicemente adempiuto ai suoi obblighi contrattuali tenendo la contabilità secondo le istruzioni dei direttori delle società. La corte ha ritenuto che dovesse quindi essere assolta da tutte le accuse contro di lei.
  11. I ricorrenti e la ricorrente e il pubblico ministero hanno fatto ricorso. Quest'ultimo ha chiesto, tra l'altro, che gli imputati siano condannati anche per il reato di cospirazione. Il ricorrente ha partecipato alle udienze davanti alla Corte d'appello, mentre i ricorrenti, che erano stati convocati ai sensi dell'articolo 601 del codice di procedura penale (cfr. paragrafo 27), non hanno partecipato e sono stati dichiarati contumaci. Gli avvocati dei ricorrenti e della ricorrente sono stati ascoltati dalla Corte d'appello.
  12. Con una sentenza del 30 giugno 2011, la Corte d'appello di Torino ha parzialmente ribaltato la sentenza di primo grado. Pur confermando la condanna dei ricorrenti per il reato di frode aggravata, la Corte d'appello ha accolto il ricorso dell'accusa; ha dichiarato che il tribunale aveva motivato in modo sommario e superficiale l'assoluzione degli imputati per il reato di cospirazione e ha aggiunto di ritenere provati gli elementi costitutivi del reato. In primo luogo, ha affermato che l'imputazione non si limitava ad accusare i ricorrenti di aver costituito le società cooperative Savoia e, successivamente, la società finanziaria FGR spa - come aveva erroneamente ritenuto il tribunale - ma anche di averle utilizzate fin dall'inizio per evadere gli obblighi fiscali derivanti dal regime delle quote latte. Per la Corte d'appello, tuttavia, questo comportamento costituiva precisamente il nucleo della frode di cui i ricorrenti erano accusati e diventava anche l'elemento chiave di un'organizzazione il cui scopo era di commettere, attraverso questo stesso comportamento, una serie indefinita di frodi. A questo proposito, la Corte d'appello ha affermato che il tribunale non aveva preso in considerazione nel suo esame la totalità dei fatti e dei comportamenti addebitati agli imputati nell'atto d'accusa, ma solo una parte di essi.
  13. Inoltre, per quanto riguarda l'elemento mentale del reato, la Corte d'appello ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia e ha affermato che l'intenzione di commettere una serie indefinita di frodi potrebbe costituire l'elemento intenzionale del reato di associazione criminale. Ha aggiunto che a questo proposito, il tribunale aveva sbagliato ad affermare che solo l'intenzione di commettere una serie di reati diversi poteva costituire l'elemento morale del suddetto reato. Tuttavia, la Corte d'appello ha ritenuto che i ricorrenti Robusti, Maero, Robastro e Bedino avessero agito come promotori e organizzatori del sistema di società cooperative e della società finanziaria e fossero quindi indubbiamente responsabili del reato di associazione a delinquere. Per quanto riguarda i ricorrenti Giletta e Taricco, la Corte d'appello ha considerato che avevano partecipato all'organizzazione in quanto erano stati membri dei consigli di amministrazione delle società cooperative. La Corte d'appello ha fatto riferimento alle sue conclusioni relative all'elemento mentale del reato di frode e ha aggiunto che, anche se non erano avvocati, gli imputati non potevano non rendersi conto che se l'attività delle società fosse stata legale, la creazione di un sistema contabile complesso e opaco non sarebbe stata necessaria.
  14. Per quanto riguarda la posizione della ricorrente, signora Maestri, la Corte d'appello ha osservato che diversi testimoni sentiti dal tribunale, tra cui il maresciallo M. e C., il perito nominato dalla procura, avevano descritto dettagliatamente il ruolo attivo da lei svolto nella gestione delle società. Era emerso che il ricorrente era stato direttamente coinvolto nella contabilità delle società cooperative e della società finanziaria, dalla loro creazione e per diversi anni, in modo autonomo e nel quadro di una relazione di fiducia con i promotori di questo sistema illegale. La Corte d'appello ha ritenuto che il ricorrente aveva quindi svolto un ruolo attivo nell'organizzazione illegale e doveva essere condannato sia per il reato di cospirazione che per il reato di frode.
  15. I ricorrenti e la ricorrente hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione. Si lamentavano, tra l'altro, che la Corte d'appello aveva deciso una reformatio in pejus della sentenza del tribunale senza ordinare una nuova audizione dei testimoni dell'accusa. Hanno anche sostenuto che la corte d'appello non li ha ascoltati personalmente prima di decidere di condannarli.
  16. Con una sentenza del 24 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei ricorrenti. Ha dichiarato che il giudice d'appello era obbligato a ordinare una nuova audizione dei testimoni se riteneva necessario rivalutare la loro credibilità e fare una nuova determinazione dei fatti. Nel caso in questione, tuttavia, secondo l'alta corte, la Corte d'appello di Torino non aveva interpretato diversamente le dichiarazioni dei testimoni, il cui racconto dei fatti non era mai stato messo in discussione. Inoltre, per quanto riguarda l'obbligo di sentire personalmente i ricorrenti, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la possibilità per l'imputato di fare dichiarazioni spontanee in qualsiasi momento del procedimento (articolo 494 del codice di procedura penale - CPP) e il diritto di essere l'ultimo a parlare nel procedimento (articolo 523 del CPP) garantiscono sufficientemente i diritti di difesa dell'imputato.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRATICA NAZIONALE PERTINENTE

  1. Il quadro giuridico interno e la prassi in materia di reformatio in pejus delle decisioni di assoluzione pronunciate in primo grado è descritto nella sentenza Lorefice c. Italia, n. 63446/13, §§ 26-28, 29 giugno 2017.
  2. In particolare, la sentenza n. 27620 dell'Adunanza Plenaria (Sezioni Unite) della Corte di Cassazione italiana ("la Corte di Cassazione"), depositata in cancelleria il 6 luglio 2016, ha enunciato il principio secondo cui il giudice d'appello non può annullare una sentenza di assoluzione senza prima disporre, anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 603 § 3 del CPP, l'audizione dei testimoni le cui dichiarazioni erano state decisive (ibidem, § 28). In quella sentenza, l'Alta Corte italiana ha affermato che questo principio si applica anche ai testimoni assistiti, ai coimputati - nello stesso processo o in procedimenti connessi - e all'imputato in persona, che il giudice d'appello dovrebbe ordinare di ascoltare anche se le loro dichiarazioni sono state decisive per l'assoluzione (punto 8.3). Secondo questa sentenza, l'eventuale rifiuto di testimoniare da parte dell'imputato non aveva alcun effetto sull'ammissibilità dell'appello.

(traduzione informale canestriniLex.com, originale qui )

  1. Con la sentenza n. 46210 del 2 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha ulteriormente richiamato il principio secondo cui il giudice d'appello che intenda annullare una sentenza di assoluzione e disponga la riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 603 CPP deve anche ordinare l'audizione personale dell'imputato una volta che le sue dichiarazioni assunte in primo grado siano state considerate decisive.
  2. L'articolo 208 del codice di procedura penale (CPP) riguarda l'audizione (esame) delle parti. Prevede che l'imputato nel processo possa essere ascoltato dal giudice solo se lo richiede o acconsente.
  3. È chiaro dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che l'assenza dell'imputato alla prima udienza non costituisce di per sé una rinuncia dell'interessato ad essere sentito dal giudice d'appello. Infatti, la volontà dell'imputato di non essere ascoltato dal giudice può essere prevista solo dopo che l'udienza è stata disposta ed è valida solo per l'udienza in cui deve svolgersi (sentenza n. 12544 del 16 febbraio 2016).
  4. L'articolo 494 del CPP riguarda le dichiarazioni spontanee dell'imputato durante il processo. Si legge come segue:
    "Una volta terminata l'esposizione introduttiva del caso, il presidente informa l'imputato che ha il diritto, in qualsiasi momento del procedimento, di fare le dichiarazioni che ritiene opportune, a condizione che si riferiscano all'oggetto dell'accusa e che non ostacolino l'indagine in udienza (istruzione dibattimentale)."
  5. La Corte di Cassazione ha affermato, nella sentenza n. 51983 del 6 dicembre 2016, che il giudice d'appello che intendeva ribaltare una sentenza di assoluzione sulla base di una diversa interpretazione delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato ai sensi dell'articolo 494 del CPP non era tenuto a rinnovare l'audizione dell'interessato ai sensi dell'articolo 603, paragrafo 3, del CPP. Secondo la Corte di Cassazione, le suddette dichiarazioni spontanee, a differenza delle dichiarazioni rese dall'imputato durante il dibattimento (esame), erano una questione di libera scelta dell'imputato, non costituivano una prova acquisita secondo il principio del contraddittorio - in assenza della possibilità di porre domande all'interessato - e non potevano quindi essere ottenute d'ufficio senza violare il diritto al silenzio dell'imputato e i suoi diritti di difesa.
  6. L'articolo 523 del CPP stabilisce l'ordine in cui le parti devono parlare all'udienza dopo l'ammissione delle prove, cioè prima il pubblico ministero, poi il difensore della parte civile, poi il difensore della persona civilmente responsabile e infine il difensore dell'imputato. Le parti possono quindi rispondere solo una volta. Secondo l'ultimo paragrafo di questo articolo, "l'imputato e il suo difensore devono in ogni caso avere la parola per ultimi, se lo richiedono, a pena di nullità". In conformità con l'articolo 602 § 4 del CPP, questa disposizione si applica anche ai procedimenti davanti alla corte d'appello.
  7. L'articolo 597(1) del CPP descrive l'ambito della competenza (cognizione) della corte d'appello:
    "1. In secondo grado, il giudice ha il potere di pronunciarsi [la cognizione del procedimento] solo sui punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi d'appello.
  8. Quando l'appello è stato presentato dal pubblico ministero :
  9. a) se l'appello riguarda una condanna, il giudice d'appello può, nei limiti della competenza del giudice di primo grado, dare ai fatti una qualificazione giuridica più grave, modificare la natura o aumentare il quantum della pena, revocare i benefici, applicare se necessario misure di sicurezza, e adottare qualsiasi decisione imposta o prevista dalla legge ;
  10. b) Se l'appello è contro una sentenza di assoluzione, il giudice può pronunciare una condanna e adottare le decisioni di cui alla lettera a) o assolvere l'imputato per un motivo diverso da quello invocato nella sentenza impugnata;
  11. c) Se la sentenza di primo grado è confermata, il giudice d'appello può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.
  12. Quando l'appello è stato presentato dall'imputato, il giudice non può infliggere una pena più severa, applicare una nuova o più pesante misura di sicurezza, assolvere l'imputato per motivi meno favorevoli di quelli invocati in prima istanza o revocare i benefici; egli ha soltanto la facoltà, nei limiti di cui al paragrafo 1), di dare ai fatti una qualificazione giuridica più grave, purché non siano superati i limiti della competenza del giudice di primo grado."
  13. 27. Ai sensi della sezione 601 del CPP, il presidente della Corte d'Appello ordina la convocazione dell'imputato senza indugio, sia che il ricorso sia presentato dall'imputato o dal Dipartimento della Pubblica Accusa. La citazione è considerata nulla e deve essere ripetuta se l'accusato non è identificato correttamente.

IN LEGGE

SULLA RIUNIONE DELLE DOMANDE

  1. Data l'affinità dell'oggetto delle domande, la Corte ritiene opportuno esaminarle insieme in un'unica sentenza.

LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

  1. I ricorrenti e la ricorrente lamentavano che la Corte d'appello di Torino aveva pronunciato le loro condanne senza ascoltarli direttamente e senza esaminare i testimoni a loro carico. Hanno considerato questo come una violazione dell'articolo 6 della Convenzione.
    Hanno invocato l'articolo 6 § 1 della Convenzione, che recita
    "Ogni persona ha diritto a un processo equo ... da parte di un tribunale ... che decida ... nel merito di ogni accusa penale a suo carico".

Ammissibilità

  1. Ritenendo che i ricorsi non siano manifestamente infondati o irricevibili per qualsiasi altro motivo ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, la Corte li dichiara ammissibili.

Il merito
Gli argomenti delle parti


  1. I ricorrenti e la ricorrente hanno sostenuto che la Corte d'appello di Torino li aveva condannati per il reato di associazione a delinquere, per il quale erano stati assolti in primo grado, dopo aver dato una diversa interpretazione delle dichiarazioni dei testimoni che erano stati ascoltati dal tribunale. Hanno aggiunto che la corte ha rovesciato l'intero verdetto del tribunale riguardante la ricorrente, condannandola per la prima volta non solo per il reato di cospirazione ma anche per il reato di frode.
  2. Secondo i ricorrenti e la ricorrente, anche se la credibilità dei testimoni dell'accusa non è stata direttamente messa in discussione nel processo, la Corte d'appello aveva l'obbligo di ascoltarli direttamente prima di reinterpretare le loro dichiarazioni e utilizzare tali dichiarazioni come base per la condanna. Essi sostengono che i testimoni dell'accusa comprendevano anche degli esperti.
  3. I ricorrenti e la ricorrente sostengono inoltre che la Corte d'appello ha esaminato, tra l'altro, l'esistenza dell'elemento intenzionale del reato di cospirazione alla luce delle dichiarazioni dei testimoni e anche delle loro stesse prove in tribunale. Dichiarano che né loro né i testimoni sono stati direttamente interrogati dalla corte d'appello. Essi hanno sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dal governo, l'esame della Corte d'appello era fattuale e riguardava questioni di notevole complessità che avrebbero richiesto una valutazione diretta delle prove contro di loro.
  4. Per quanto riguarda l'argomento del governo di aver rinunciato alla possibilità di chiedere di essere sentiti personalmente dalla Corte d'appello, i ricorrenti hanno affermato che, secondo la giurisprudenza della Corte, gli Stati hanno l'obbligo positivo di ordinare d'ufficio la produzione di prove orali, anche in assenza di una richiesta da parte degli interessati. Inoltre, i ricorrenti ritenevano che la possibilità per un imputato di essere l'ultimo a parlare, di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, non era sufficiente a garantire il rispetto del diritto a un processo equo.
  5. Il governo ha sostenuto che le conclusioni della Corte d'Appello erano basate sull'accertamento dei fatti come redatto dal tribunale alla luce delle dichiarazioni dei testimoni. Ha aggiunto che la credibilità dei testimoni non è mai stata messa in discussione. Egli precisa che il Tribunale aveva condannato i sei ricorrenti per il reato di frode perché riteneva che tutti gli elementi a sua disposizione avessero dimostrato che le persone interessate avevano agito allo scopo di eludere il regime delle quote latte e di sottrarsi agli obblighi fiscali ad esso relativi. Per quanto riguarda la questione se il sistema Savoia e FGR costituisse un'organizzazione criminale, l'unica, secondo il governo, sulla quale il tribunale e la Corte d'appello si erano pronunciati diversamente, le dichiarazioni dei testimoni erano, a suo avviso, manifestamente irrilevanti.
  6. In risposta all'affermazione dei ricorrenti di non essere stati ascoltati personalmente dalla Corte d'appello, il governo ha sostenuto che il procedimento di appello si era svolto in un'udienza orale e pubblica. Ha dichiarato che i ricorrenti avevano quindi avuto ampie possibilità di chiedere alla Corte d'appello l'autorizzazione a parlare e a presentare la loro difesa ai sensi dell'articolo 494 del CPP.

La valutazione della Corte
(a) Principi generali

  1. La Corte ribadisce che il modo in cui l'articolo 6 della Convenzione deve essere applicato ai procedimenti d'appello dipende dalle caratteristiche del procedimento in questione; occorre tener conto del procedimento interno nel suo insieme e del ruolo assegnato alla corte d'appello nel sistema giuridico nazionale (si veda Botten c. Norvegia, 19 febbraio 1996, § 39, Reports of Judgments and Decisions 1996-I).
  2. Quando una corte d'appello è chiamata ad ascoltare un caso sui fatti e sulla legge e a considerare la questione della colpevolezza o dell'innocenza nel suo insieme, non può, per ragioni di equo processo, decidere tali questioni senza una valutazione diretta delle prove, comprese le testimonianze decisive, che si appresta a interpretare per la prima volta in modo sfavorevole all'imputato (Dan v. Moldavia, no. 8999/07, § 30, 5 luglio 2011, Lazu c. Repubblica di Moldavia, no. 46182/08, § 40, 5 luglio 2016, e Lorefice c. Italia, no. 63446/13, § 36, 29 giugno 2017)
  3. La Corte ha inoltre affermato che anche nel caso di una corte d'appello con piena giurisdizione, l'articolo 6 non implica sempre il diritto a un'udienza pubblica o, a fortiori, il diritto a comparire di persona. A questo proposito, si deve tener conto, tra l'altro, delle particolari circostanze del procedimento in questione e del modo in cui gli interessi della difesa sono stati presentati e tutelati dinanzi al giudice d'appello, tenendo conto in particolare delle questioni sottoposte e della loro importanza per il ricorrente (si veda Hermi c. Italia [GC], n. 18114/02, § 62, CEDU 2006-XII). Può anche darsi che l'imputato abbia rinunciato inequivocabilmente al suo diritto di partecipare all'udienza di appello (si veda, tra le altre autorità, Kashlev c. Estonia, n. 22574/08, §§ 48 e 51, 26 aprile 2016). Resta il fatto, tuttavia, che quando il giudice d'appello è tenuto a esaminare un caso in fatto e in diritto e a fare una valutazione globale di colpevolezza o innocenza, non può pronunciarsi sulla questione senza valutare direttamente le prove presentate personalmente dall'imputato che cerca di dimostrare che non ha commesso l'atto che si presume costituisca un reato (vedi, tra le altre autorità, Ekbatani v. Svezia, 26 maggio 1988, § 32, serie A n. 134, Constantinescu c. Romania, n. 28871/95, § 55, CEDU 2000-VIII, Dondarini c. San Marino, n. 50545/99, § 27, 6 luglio 2004, Igual Coll c. Spagna, n. 37496/04, § 27, 10 marzo 2009, Lacadena Calero c. Spagna, n. 23002/07, § 38, 22 novembre 2011 e Ghincea c. Romania, n. 36676/06, §§ 40-41, 9 gennaio 2018).

A questo proposito, esiste uno stretto legame con la giurisprudenza consolidata della Corte, che prevede che un imputato debba, come regola generale, essere sentito dal tribunale che deve decidere sulla sua colpevolezza (Júlíus Þór Sigurþórsson c. Islanda, n. 38797/17, § 33, 16 luglio 2019). Data la posta in gioco per l'imputato, la questione è se la Corte d'appello possa, ai fini di un equo processo, considerare adeguatamente le questioni di cui è investita senza impegnarsi in una valutazione diretta delle prove fornite dall'imputato o dal testimone in persona (ibid., § 35).

  1. Inoltre, la giurisprudenza della Corte su questo tema, presa nel suo insieme e nel suo contesto, distingue tra i casi in cui un giudice d'appello che ha rovesciato un'assoluzione senza sentire direttamente le prove su cui l'assoluzione era basata, ha effettivamente rivalutato i fatti, e situazioni in cui il giudice d'appello era in disaccordo con il giudice inferiore solo sull'interpretazione di una questione di diritto e/o la sua applicazione ai fatti già stabiliti (si veda Júlíus Þór Sigurþórsson, già citato, §§ 36 e 37, e la giurisprudenza citata).
  2. In alcuni casi la Corte non ha quindi riscontrato alcuna violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione dopo aver constatato che il tribunale del riesame aveva condannato i ricorrenti dopo aver rivisto l'interpretazione di una questione puramente giuridica e senza ritornare ai fatti come provati in prima istanza (Bazo González v. Spagna, n. 30643/04, § 36, 16 dicembre 2008, Keskinen e Veljekset Keskinen Oy c. Finlandia, n. 34721/09, § 39, 5 giugno 2012, Leș c. Romania (dec.), n. 28841/09, §§ 18-22, 13 settembre 2016, e Dumitrascu c. Romania, n. 29235/14, 15 settembre 2020).
  3. La Corte ricorda inoltre che quando la valutazione diretta della testimonianza dell'imputato è necessaria alla luce dei principi summenzionati, il giudice d'appello è obbligato a prendere misure positive a tal fine, anche se il richiedente non ha partecipato all'udienza, non ha chiesto l'autorizzazione a parlare dinanzi a tale giudice e non si è opposto, tramite il suo avvocato, al giudizio di merito da parte del giudice (cfr. Botten, già citata, § 53, e Júlíus Þór Sigurþórsson, già citata, § 38).
  4. D'altra parte, un ricorrente non può lamentare una violazione del suo diritto a un processo equo se ha espressamente e inequivocabilmente rinunciato al suo diritto di essere ascoltato dalla Corte d'appello, a condizione che gli sia stata data la possibilità di presentare tutti i suoi argomenti a sua difesa (cfr. Lamatic c. Romania, n. 55859/15, §§ 48 e 62, 1 dicembre 2020). La Corte ricorda a questo proposito il principio secondo cui né la lettera né lo spirito dell'articolo 6 della Convenzione impediscono a una persona di rinunciare volontariamente, espressamente o tacitamente, alle garanzie di un processo equo (cfr. Hermi, sopra citata, § 73, e Murtazaliyeva c. Russia [GC], n. 36658/05, §§ 117 e 118, 18 dicembre 2018).
  5. Infine, gli Stati contraenti godono di una notevole libertà nella scelta dei mezzi con cui i loro sistemi giudiziari possono conformarsi ai requisiti dell'articolo 6 della Convenzione. Il compito della Corte è quello di accertare se la linea di condotta adottata in un caso particolare ha portato a risultati compatibili con la Convenzione, tenendo conto anche delle circostanze specifiche del caso, la sua natura e la sua complessità (Taxquet c. Belgio [GC], no. 926/05, § 84, CEDU 2010). La Corte deve considerare se il procedimento nel suo insieme, compreso il modo in cui le prove sono state presentate, sia stato equo (vedi, tra molti altri, Teixeira de Castro v Portogallo, 9 giugno 1998, § 34, Relazioni 1998-IV, e Kashlev, citato, § 39).
  6. b) Applicazione di questi principi al presente caso

Domande n. 20973/15, 20980/15 e 24505/15

  1. La Corte osserva, in primo luogo, che il tribunale di Saluzzo ha condannato i sei ricorrenti nei ricorsi n. 20973/15, 20980/15 e 24505/15 per frode aggravata dopo aver sentito diversi testimoni. Secondo il giudice di merito, le dichiarazioni testimoniali e le altre prove raccolte avevano dimostrato che i ricorrenti avevano costituito e/o aderito alle società cooperative Savoia e poi FGR per evitare di pagare allo Stato i contributi dovuti in caso di superamento delle quote latte imposte dal regolamento (CEE) n. 856/84. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che il sistema di società in questione non costituisse un'associazione a delinquere punibile ai sensi del codice penale e ha assolto i ricorrenti per questa accusa.
  2. La Corte osserva poi che la Corte d'appello di Torino aveva la possibilità, in quanto giudice d'appello, di emettere una nuova sentenza di merito, cosa che ha fatto il 30 giugno 2011. Questo tribunale potrebbe decidere di confermare o rovesciare il verdetto del tribunale, dopo aver fatto una valutazione della responsabilità delle persone interessate. Per farlo, aveva la possibilità di ordinare la riapertura dell'inchiesta ai sensi dell'articolo 603 del TBC.
  3. La Corte osserva che la Corte d'appello, pur confermando la condanna dei ricorrenti per il reato di frode aggravata, li ha anche riconosciuti colpevoli del reato di associazione a delinquere, ribaltando così la sentenza del tribunale di primo grado su questo punto. La Corte d'Appello ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ha ritenuto che l'elemento mentale di quest'ultimo reato non è solo l'intenzione di commettere una serie di reati di vario tipo - come il tribunale aveva erroneamente ritenuto - ma anche l'intenzione di commettere una pluralità di reati dello stesso tipo, in questo caso una serie indefinita di frodi. Inoltre, l'elemento materiale del reato di associazione a delinquere era, secondo la Corte d'Appello, fondamentalmente legato a quello sanzionato dal giudice come frode, ovvero la costituzione delle società Savoia e FGR e il loro utilizzo a fini di frode fiscale. A questo proposito, la Corte d'appello ha sottolineato una lettura incompleta dell'atto d'accusa da parte del tribunale (cfr. paragrafo 13 sopra).
  4. La Corte ritiene che nel condannare i ricorrenti per la prima volta per il reato di associazione a delinquere, la Corte d'appello non ha né ristabilito i fatti né reinterpretato le dichiarazioni dei testimoni, ma ha fatto una diversa valutazione degli elementi costitutivi del reato. La Corte osserva che l'esistenza dei fatti contestati ai ricorrenti è stata accertata dal giudice sulla base del materiale scritto nel fascicolo e delle dichiarazioni dei testimoni - la cui credibilità non è stata contestata dalle parti - e che ha portato alla condanna dei ricorrenti in primo grado per il reato di frode. Il fatto che la Corte d'appello abbia dato una nuova caratterizzazione giuridica ai fatti già accertati dal giudice di primo grado e sia giunta ad una diversa conclusione circa l'esistenza degli elementi costitutivi del reato di cospirazione, oltre a quello di frode, non può di per sé invalidare tale conclusione (cfr. Dumitrascu, già citata, § 36).
  5. A parere della Corte, non si può quindi ritenere che, omettendo di riascoltare i testimoni dell'accusa, la Corte d'appello abbia limitato i diritti di difesa dei ricorrenti nel presente caso. Inoltre, i ricorrenti non hanno prodotto alcuna prova per suggerire che una nuova audizione dei testimoni sarebbe stata utile per valutare le questioni in questione.
  6. La Corte deve ora determinare se le questioni sottoposte alla Corte d'Appello potrebbero effettivamente essere risolte, ai fini di un equo processo, senza una valutazione diretta della testimonianza personale dei ricorrenti.
  7. Passando in primo luogo al ruolo della Corte d'appello e alla natura delle questioni che le sono state sottoposte, la Corte osserva innanzitutto che, ai sensi dell'articolo 597 del TBC, tale giudice è competente a pronunciare una nuova sentenza di merito dopo aver esaminato la causa in fatto e in diritto e aver effettuato una valutazione globale della colpevolezza o innocenza degli interessati. Nei limiti dei motivi di ricorso presentati dalle parti, può decidere di confermare o di annullare il verdetto del tribunale, se necessario somministrando nuove prove ai sensi della sezione 603 del CPP. Inoltre, può cambiare la caratterizzazione giuridica dei fatti e aumentare la misura o il tipo di punizione imposta. Il procedimento ordinario davanti alla Corte d'Appello è quindi un procedimento disciplinato dalle stesse regole di un processo di merito ed è condotto da un tribunale con piena giurisdizione.
  8. La Corte prosegue osservando che, nel ribaltare il verdetto del tribunale e nel pronunciarsi sulla questione della colpevolezza dei ricorrenti per il reato di associazione a delinquere, la Corte d'appello ha anche esaminato le intenzioni degli interessati e si è pronunciata per la prima volta sulle circostanze soggettive che li riguardano, affermando in particolare che essi non potevano non sapere, nonostante la loro scarsa conoscenza delle questioni giuridiche, che l'attività delle società Savoia e FGR era illegale (cfr. paragrafo 13 sopra). A parere della Corte, un tale esame implica, per sua stessa natura, la presa di posizione su fatti decisivi per la determinazione della colpevolezza dei ricorrenti (cfr. Igual Coll citata, § 35, e Popa e Tănăsescu c. Romania, n. 19946/04, § 52, 10 aprile 2012). La Corte ribadisce che quando l'inferenza di un giudice riguarda elementi soggettivi, non è possibile fare una valutazione giuridica della condotta dell'imputato senza prima tentare di provare la realtà di tale condotta, il che comporta necessariamente la verifica dell'intenzione dell'imputato in relazione agli atti che gli sono imputati (vedi Lacadena Calero, citata, § 47).
  9. In considerazione della portata dell'esame effettuato dalla Corte d'appello e della posta in gioco per i ricorrenti, la Corte ritiene che le questioni da esaminare da parte della Corte d'appello richiedevano una valutazione diretta delle dichiarazioni degli imputati (si veda, a contrario, Kamasinski, §§ 107-108, e Hermi, sopra citata, § 86).
  10. La Corte deve quindi stabilire se le persone interessate nel presente caso hanno avuto un'adeguata opportunità di essere ascoltate e di presentare la propria difesa di persona davanti alla Corte d'appello.
  11. La Corte osserva, in primo luogo, che i ricorrenti, che avevano partecipato al processo ed erano rappresentati da avvocati di loro scelta, hanno deciso di non comparire alle udienze davanti alla Corte d'appello, anche se erano stati citati a comparire come imputati secondo le regole procedurali del diritto italiano (cfr. paragrafi 12 e 27). Ne consegue che gli interessati hanno inequivocabilmente rinunciato al loro diritto di partecipare alle udienze dinanzi alla Corte d'appello (si veda, mutatis mutandis, Hermi, sopra citata, § 98).
  12. Per quanto riguarda la questione se l'assenza degli interessati dalle udienze, oltre a costituire una rinuncia al diritto di partecipare al procedimento, costituisca anche una rinuncia da parte loro al diritto di essere ascoltati dal giudice d'appello, la Corte ha recentemente affermato che il fatto che un imputato abbia rinunciato al suo diritto di partecipare all'udienza non esonera di per sé il giudice d'appello, che sta facendo una valutazione globale di colpevolezza o innocenza, dall'obbligo di valutare direttamente le prove presentate di persona dall'imputato che si proclama innocente e che non ha esplicitamente rinunciato al diritto di parola (cfr. Júlíus Þór Sigurþórsson, sopra citata, § 33, e cfr., a contrario, Lamatic, sopra citata, § 45). In tali circostanze, spetta alle autorità giudiziarie prendere tutte le misure positive per assicurare che la persona interessata sia ascoltata, anche se non ha partecipato all'udienza, non ha chiesto l'autorizzazione a parlare davanti alla corte d'appello e non si è opposta, (vedere, tra le altre autorità, Botten, citato sopra, § 53, Ghincea, citato sopra, § 48, e Júlíus Þór Sigurþórsson, citato sopra, § 38).
  13. A questo proposito, la Corte nota con interesse che la Corte di Cassazione italiana si è espressa in modo coerente con i principi sopra menzionati quando ha ritenuto che il fatto di essere contumace all'udienza non poteva essere interpretato come una rinuncia dell'imputato al diritto di essere ascoltato dal giudice d'appello nella misura in cui il giudice non aveva ordinato un'udienza e un'udienza a tal fine non era stata fissata (vedi paragrafo 21 sopra). Secondo il diritto italiano, la citazione a comparire alla prima udienza disposta ai sensi dell'articolo 601 del codice di procedura penale non equivale a una citazione a comparire davanti al giudice per essere sentito. A questo proposito, la Corte può solo notare che il ricorrente nel ricorso n. 20903/15, pur essendo presente all'udienza, non è stato tuttavia sentito dalla corte d'appello (cfr. paragrafo 12 sopra).
  14. Ne consegue che non si può affermare che i ricorrenti nel presente caso abbiano esplicitamente rinunciato al loro diritto di essere sentiti dalla Corte d'appello, dato che, anche secondo il diritto interno, una tale rinuncia sarebbe stata possibile solo se fosse stata ordinata un'udienza e solo se essi non avessero acconsentito o non fossero comparsi all'udienza fissata per l'udienza.
  15. Inoltre, è chiaro dalle osservazioni del governo che i ricorrenti avrebbero avuto la possibilità di avvalersi dell'articolo 494 del CPP, che è descritto come un'adeguata opportunità per gli imputati presenti all'udienza di essere ascoltati dalla Corte d'appello. A questo proposito, la Corte osserva che le dichiarazioni spontanee disciplinate da tale disposizione sono una questione di libera scelta dell'imputato, che può parlare liberamente in qualsiasi momento senza che il giudice o le altre parti del procedimento possano porgli delle domande, in virtù del diritto dell'imputato di rimanere in silenzio e di non contribuire alla propria incriminazione (vedere i precedenti paragrafi 22 e 23). Tuttavia, la Corte non è convinta che permettere all'imputato di fare tali dichiarazioni soddisferebbe l'obbligo del giudice di sentire personalmente l'imputato su fatti e questioni che sono decisivi per l'accertamento della sua eventuale colpevolezza. Considera irragionevole supporre che, per difendersi, un imputato parli di sua iniziativa e scelga di parlare di fatti per i quali è stato assolto in prima istanza. La Corte ha già avuto modo di osservare che un imputato non ha alcun interesse a chiedere che le prove relative a fatti per i quali è stato assolto in primo grado siano rivalutate dal giudice d'appello (si veda Cipleu c. Romania, no. 36470/08, § 39, 14 gennaio 2014, e Ghincea, sopra citata, § 41). Ribadisce che spetta al giudice d'appello adottare misure positive a questi fini (cfr. paragrafo 56).
  16. Su quest'ultimo punto, la Corte osserva che la Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice d'appello che sta per annullare una sentenza di assoluzione e che, a tal fine, ordina la riapertura delle indagini ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale e l'audizione dei testimoni (nella procedura di "esame") è tenuto a ordinare anche l'audizione dell'imputato in persona se le dichiarazioni di quest'ultimo sono decisive (vedi i paragrafi 19 e 20 sopra). Secondo la Corte, la Corte d'appello aveva tutte le possibilità di riaprire l'inchiesta e di ordinare l'audizione dei ricorrenti per dare loro un'adeguata opportunità di esprimersi, tra l'altro, sull'elemento intenzionale del reato di associazione a delinquere, una questione di importanza cruciale per l'accertamento della loro eventuale colpevolezza rispetto a tale reato.
  17. D'altra parte, per quanto riguarda l'argomento avanzato dalla Corte di cassazione secondo cui il fatto che l'imputato sia stato l'ultimo a parlare sarebbe sufficiente (si veda il precedente paragrafo 17), la Corte ha già affermato in numerose occasioni che, mentre il diritto dell'imputato di essere l'ultimo a parlare è di sicura importanza, esso non può essere confuso con il suo diritto di essere ascoltato da un giudice durante il procedimento (si veda Constantinescu, sopra citato, § 58, e Spînu c. Romania, n. 32030/02, § 58, 29 aprile 2008).
  18. Considerando il procedimento nel suo complesso, il ruolo della Corte d'appello e la natura delle questioni da decidere, la Corte conclude che il fatto che i ricorrenti siano stati condannati per il reato di associazione a delinquere senza avere la possibilità di presentare i loro argomenti relativi ai fatti cruciali per l'accertamento della loro colpevolezza in un'udienza (esame) davanti alla Corte d'appello non è, a meno che non vi rinuncino, compatibile con il principio di un processo equo ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

Per quanto riguarda la domanda n. 20903/15

  1. La Corte osserva che, a differenza dei ricorrenti nei ricorsi nn. 20973/15, 20980/15 e 24505/15, la signora Maestri è stata assolta in primo grado da tutte le accuse che le sono state rivolte. Il tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni dei testimoni e l'altro materiale del fascicolo avevano dimostrato che il ricorrente si era limitato a tenere la contabilità delle società secondo le istruzioni degli amministratori e non aveva quindi svolto un ruolo attivo nell'attività delle società Savoia e FGR.
  2. La Corte nota anche che la Corte d'appello ha invertito la sentenza del tribunale di prova e si è discostata dall'opinione del tribunale sull'interpretazione delle stesse dichiarazioni. La Corte d'appello ha dichiarato la ricorrente colpevole dopo aver constatato che le prove di M. e C. in particolare, che avevano descritto in dettaglio i compiti svolti dalla ricorrente, avevano dimostrato che essa aveva svolto un ruolo proattivo nella gestione delle società (cfr. paragrafo 14 sopra). Secondo la Corte, non c'è dubbio che le questioni che la Corte d'appello di Torino doveva decidere prima di ribaltare l'assoluzione e condannare il ricorrente non potevano, ai fini di un equo processo, essere adeguatamente esaminate senza una valutazione diretta delle prove a carico di M. e C., soprattutto in considerazione del loro valore probatorio.
  3. Ha inoltre osservato che la ricorrente, sebbene presente alle udienze, non era stata sentita dalla Corte d'appello ed era stata quindi privata, come i ricorrenti, della possibilità di presentare le proprie argomentazioni su questioni di fatto decisive per la valutazione della sua colpevolezza (cfr. paragrafi 59-62 sopra).
  4. La Corte ritiene quindi che, non avendo sentito di nuovo i testimoni dell'accusa e la ricorrente in persona prima di rovesciare l'assoluzione che aveva ricevuto in primo grado, la Corte d'appello ha notevolmente limitato i suoi diritti di difesa.
  5. Le considerazioni che precedono sono sufficienti alla Corte per concludere che, nel complesso, il procedimento penale contro il ricorrente è stato ingiusto.

Conclusione

  1. C'è stata quindi una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione nelle presenti domande.

SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:
    "Se la Corte constata che c'è stata una violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette solo una riparazione imperfetta delle conseguenze di tale violazione, la Corte deve, se necessario, dare una giusta soddisfazione alla parte lesa."

Danno

  1. I ricorrenti hanno chiesto la somma di 50.000 euro (EUR) ciascuno per il danno non patrimoniale. Hanno anche chiesto l'annullamento della loro condanna per il reato di associazione a delinquere, considerando che solo l'annullamento costituirebbe una riparazione adeguata per la violazione della Convenzione.
    71. Il governo si è opposto.
    72. Per quanto riguarda la misura generale specifica richiesta dai ricorrenti, la Corte ribadisce che spetta in primo luogo allo Stato interessato, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, scegliere i mezzi da impiegare nel suo ordinamento giuridico interno per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 46 della Convenzione alla luce delle circostanze particolari del caso (si veda, tra le altre autorità, Öcalan c. Turchia [GC], no. 46221/99, § 210, CEDU 2005-IV). In questo contesto, tuttavia, la Corte ricorda che ha già dichiarato che quando un individuo è stato condannato a seguito di un processo che non ha soddisfatto i requisiti dell'articolo 6 della Convenzione, un nuovo processo o una riapertura del procedimento, su richiesta dell'individuo interessato, è in linea di principio un mezzo adeguato per porre rimedio alla violazione riscontrata.
    73. Inoltre, la Corte riconosce a ciascun ricorrente 6.500 euro per i danni non pecuniari.

Costi e spese

  1. I ricorrenti hanno chiesto somme calcolate sulla base della tabella nazionale per il rimborso dei costi e delle spese che hanno dichiarato di aver sostenuto nel procedimento dinanzi al Tribunale.
    75. Il governo ha obiettato.
    76. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi costi e delle sue spese solo nella misura in cui la loro realtà, necessità e ragionevolezza siano stabilite. Nella fattispecie, poiché i ricorrenti non hanno prodotto alcuna fattura o nota spese, la Corte respinge la loro domanda a questo riguardo.

Interesse di default
77. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi di mora sul tasso d'interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea più tre punti percentuali.

(traduzione informale canestriniLex.com, originale qui )

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ

Decide di unirsi alle applicazioni;
Dichiara le domande ammissibili;
Dichiara che c'è stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
Trova

(a) che lo Stato convenuto paghi a ciascun ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, 6.500 euro (seimilacinquecento euro), più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale ;

  1. b) che a partire dalla scadenza di detto termine e fino al pagamento, su tali importi saranno applicati interessi semplici ad un tasso pari alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;

Respinge la richiesta di giusta soddisfazione per quanto riguarda il resto.

Fatto in francese e notificato per iscritto l'8 luglio 2021, a norma dell'articolo 77, paragrafi 2 e 3, del regolamento.

(traduzione informale canestriniLex.com, originale qui )


Renata DegenerKsenija Turković
RegistrarPresidente


ALLEGATO


Elenco dei casi


20903/15
Maestri contro Italia
24/04/2015

20973/15
Bedino e altri
c. Italia
24/04/2015


Celestino GILETTA
1951
Cavallerleone
Francesco ROBASTO
1946


Gianfranco TARICCO
1956
Fossano
20980/15

Robusti contro Italia
24/04/2015
Giovanni ROBUSTI
24505/15

Maero contro Italia
14/04/2015
Denis MAERO

(traduzione informale canestriniLex.com, originale qui )