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Condanna agli effetti civili in appello viola presunzione di innocenza? (Corte Edu, Marinoni vs. Italia, 2021)

19 novembre 2021, Corte europea per i diritti dell'Uomo

Non viola la presunzione di innocenza la condanna ai soli effetti civili su assoluzione in primo grado.

Nel 2007, a seguito di giudizio abbreviato, il giudice di primo italiano aveva assolto il ricorrente, ritenendo che il reato di diffamazione – in relazione a espressioni contenute in un libro - non fosse punibile. Il giudice aveva ritenuto che le osservazioni lamentate, sebbene “oggettivamente diffamatorie”, non erano punibili in quanto poste in essere dal ricorrente nell'esercizio del suo diritto di riferire e commentare eventi storici, circostanza che lo esentava da responsabilità ai sensi del codice penale. 

Le parti civili hanno presentato appello. Nel 2010 la Corte d'Appello ha condannato la parte ricorrente ai soli fini civili (al pagamento di complessivi euro 16.000 a titolo di risarcimento alle parti civili). La corte d’appello ha ritenuto che le due serie di osservazioni utilizzate nel libro fossero diffamatorie.

La Corte di Strasburgo, adito dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, ha rilevato che il procedimento penale non si era concluso allorché vi era stata l'assoluzione ai fini penali del ricorrente in un primo grado, poiché le parti civili avevano presentato appello innanzi alla Corte d’appello penale, seppure ai soli fini civili, chiedendo il risarcimento dei danni. Secondo il diritto interno, la decisione non era diventata definitiva né vincolante tra le parti civili e l'imputato in relazione agli aspetti civilistici dell’illecito.

La Corte di Strasburgo ha aggiunto che la Corte d'appello aveva limitato la sua valutazione agli elementi costitutivi del reato, che erano inevitabilmente gli stessi di quelli esaminati in primo grado, prima di constatare, secondo le norme sulla responsabilità civile, che il ricorrente era civilmente responsabile ed era quindi tenuto a risarcire le parti civili del danno subito. La stessa osservazione vale per il procedimento della Corte di Cassazione.

La Corte ha rilevato che i tribunali nazionali non avevano utilizzato un linguaggio tale da mettere in dubbio la assoluzione in sede penale del ricorrente. Di conseguenza, ha ritenuto che le sentenze rese dalla Corte d'Appello e dalla Corte di Cassazione non avevano posto in essere alcuna violazione del diritto del ricorrente a essere presunto innocente a seguito della sua assoluzione nel procedimento penale. 

Non vi era quindi stata alcuna violazione dell'articolo 6 § 2 della Convenzione.

(traduzione non ufficiale canestrinilex.com)

Corte europea per i diritti dell'Uomo

PRIMA SEZIONE

CASO DI MARINONI contro ITALIA

(Applicazione n. 27801/12)

  STRASBURGO

18 novembre 2021

 

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni previste dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetto a modifiche formali.

Nel caso Marinoni contro l'Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da :

Ksenija Turković, presidente,

Péter Paczolay,

Krzysztof Wojtyczek,

Alena Poláčková,

Raffaele Sabato,

Lorena Schembri Orland,

Ioannis Ktistakis, giudici,

e Liv Tigerstedt, vice cancelliere di sezione,

Visto :

il ricorso (n. 27801/12) contro la Repubblica italiana presentato alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da un cittadino di tale Stato, il sig. Nazareno Marinoni ("il ricorrente") il 20 aprile 2012

La decisione di portare la domanda all'attenzione del governo italiano ("il governo"),

le osservazioni delle parti,

Avendo deliberato in camera di consiglio il 12 ottobre 2021

Emette la seguente sentenza, che è stata adottata in tale data:

INTRODUZIONE

1. Nel suo ricorso, il ricorrente lamentava che i tribunali nazionali avevano ritenuto diffamatorie le espressioni utilizzate nel suo libro. Ha invocato gli articoli 6 § 2 e 10 della Convenzione.

I FATTI

2. Il richiedente è nato nel 1938 e vive ad Albinea. Era rappresentato davanti alla Corte da M. Angarano, avvocato di Bergamo.

3. Il governo era rappresentato dal suo ex agente, sig.ra E. Spatafora, e dal suo ex co-agente, sig.ra P. Accardo, della Rappresentanza permanente italiana presso il Consiglio d'Europa.

Le circostanze del caso

4. Nel dicembre 2005 il ricorrente ha pubblicato le sue memorie intitolate "Terrazza sul cortile". I fatti di Rovetta del 28 aprile 1945: ricordi di un bambino", pubblicato dall'Istituto bergamasco di storia della Resistenza e dell'età contemporanea.

5. In questo libro il ricorrente, che aveva sei anni all'epoca dei fatti, raccontava la sua infanzia e gli eventi che avevano avuto luogo nelle settimane precedenti la caduta della Repubblica Sociale Italiana ("la PVR"), lo Stato creato dai fascisti italiani nell'Italia centrale e settentrionale tra il settembre 1943 e l'aprile 1945. In particolare, ha ricostruito gli eventi che portarono all'esecuzione sommaria di quarantatré prigionieri della RSI che, secondo la sua tesi storica, si erano arresi alle forze della Resistenza (episodio noto come "strage di Rovetta"). Ha sovrapposto il racconto storico a ricordi intimi e personali legati alla sua vita familiare. In particolare, dedica alcune pagine alle tensioni tra i suoi parenti e la famiglia M., che occupava parte della casa di famiglia. Le ragioni del conflitto derivavano dalla differenza di convinzioni politiche tra la famiglia del ricorrente, che era antifascista, e la famiglia M., sostenitrice del regime fascista.

6. Alcune delle espressioni usate dal ricorrente in relazione al signor S.M. e alla signora G.G. sono state percepite come diffamatorie dai loro eredi, che hanno presentato una denuncia (cfr. paragrafo 14 qui di seguito) presso la procura di Bergamo. Il ricorrente è stato perseguito, tra l'altro, per aver scritto che la signora G.G., la moglie, aveva "convinto le autorità a inserire il nome del nonno nella lista dei dieci ostaggi da fucilare in caso di rappresaglie" e che, a seguito di uno scambio teso tra il nonno e la signora G.G., quest'ultima "si era infastidita e aveva rimandato il marito fantoccio [marito fantoccio] in casa e si era ritirata...".

7. 7. Il 15 ottobre 2007, al termine del procedimento abbreviato richiesto dal ricorrente, il giudice dell'udienza preliminare (di seguito "GUP") di Bergamo ha assolto il ricorrente, dichiarando il reato non punibile. Pur riconoscendo che le espressioni in questione erano "oggettivamente diffamatorie", il GUP ha tuttavia ritenuto che il ricorrente potesse invocare il diritto di cronaca e di critica storica, sulla base dell'articolo 51 del codice penale, che escludeva la responsabilità dell'autore del reato (cfr. paragrafo 13 qui di seguito). Il GUP ha sottolineato che il libro del ricorrente aveva il merito di presentare una versione alternativa delle "strage di Rovetta" del 28 aprile 1945, chiarendo il ruolo dei servizi militari britannici. Ha concluso che i fatti presentati nei passaggi denunciati rispondevano a un interesse generale e reale del pubblico a conoscere la ricostruzione storica proposta dalla ricorrente, che erano esposti correttamente, senza l'uso di un linguaggio offensivo e, infine, che erano veri, vale a dire che corrispondevano a fatti verificati. In particolare, il GUP ha ritenuto che il fatto che la ricorrente avesse attribuito alla signora G.G. la responsabilità dell'inserimento del nome di suo nonno nella lista degli ostaggi da fucilare poteva essere giustificato dal fatto che era stata nominata dal capo dell'amministrazione comunale (il podestà) come persona di fiducia a causa della sua "fede fascista" e poi nominata capo dell'ufficio comunale delle informazioni militari.

8. Le parti civili hanno impugnato la decisione per far dichiarare la responsabilità civile del ricorrente per il reato di diffamazione. Sostenevano che il GUP aveva applicato la causa di esonero in modo superficiale, senza basare la sua valutazione sugli elementi di fatto della controversia. In particolare, le parti civili hanno affermato che la ricorrente non aveva fornito prove credibili che la signora G.G. fosse stata l'autrice della lista degli ostaggi da eliminare. Infine, hanno sostenuto che il GUP non aveva tenuto conto, nella sua valutazione dei passaggi in questione, della corrispondenza indirizzata alla signora G.G., compresa una lettera scritta da un rispettabile antifascista che confutava la descrizione fortemente negativa del libro. Il ricorrente ha presentato la sua difesa.

9. Il 23 marzo 2010 la Corte d'Appello di Brescia ha condannato il ricorrente al risarcimento dei danni alle parti civili, il cui importo complessivo è stato fissato in 16.000 euro (EUR).

10. In particolare, la Corte d'appello ha ricordato che la sentenza di primo grado aveva ritenuto che due delle espressioni in questione (riferendosi al signor S.M. come "il marito fantoccio" e alla signora G.G. come la persona che aveva "convinto le autorità a includere il nome di suo nonno nella lista dei dieci ostaggi da fucilare in caso di rappresaglie") erano state diffamatorie, ma che la ricorrente aveva diritto a beneficiare del motivo di esonero relativo all'esercizio del diritto di critica. La Corte d'appello ha ritenuto che, mentre la portata diffamatoria delle espressioni utilizzate in relazione a fatti direttamente percepiti o vissuti dal ricorrente poteva essere stabilita solo quando fosse stata prodotta la prova della loro non veridicità, l'attribuzione di un fatto specifico, come quello che indicava che la signora G.G. aveva incluso il nome del nonno del ricorrente nella lista degli ostaggi da fucilare, richiedeva che il ricorrente fornisse prove orali o materiali a sostegno di tale affermazione. Secondo la Corte d'appello, il semplice fatto che la signora G.G. fosse stata all'epoca a capo dell'ufficio comunale per le informazioni militari non era di per sé una prova sufficiente. Ha anche sottolineato che era un fatto noto che il "proclama Kesserling" del 1944, dal nome del comandante in capo delle forze di occupazione tedesche, aveva stabilito che in caso di attacco all'esercito tedesco, tutti i residenti maschi di età superiore ai 18 anni nella zona interessata dovevano essere fucilati, senza menzionare alcuna lista di ostaggi. Ha osservato a questo proposito che la ricorrente non era stata in grado di provare l'esistenza di una tale lista. Ha poi considerato che la seconda frase utilizzata, riferendosi al signor S.M. come "burattino" di sua moglie, la signora G.G., era di per sé diffamatoria e superflua al racconto storico.

Ha affermato che:

"In conclusione, il signor N.M. [il ricorrente] deve essere condannato a risarcire i danni alle parti civili nella loro qualità di eredi dei signori M.

Tenendo conto della limitata diffusione del libro e del tempo trascorso tra i fatti descritti [1945] e la pubblicazione delle memorie [2005] (...), il danno, esclusivamente non patrimoniale, è stato fissato equamente in 8.000 euro per ciascuna parte civile.

11. Il ricorrente ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione, criticando in particolare la contraddittorietà del ragionamento della sentenza per quanto riguarda il livello di prova richiesto. A questo proposito, ha fornito documenti che provano l'esistenza di liste di ostaggi redatte dalle forze di occupazione durante eventi simili.

12. Il 24 ottobre 2011 la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'appello. Nei suoi passaggi rilevanti, ha dichiarato che:

"la gravità [delle espressioni usate dal ricorrente] rendeva necessaria una base probatoria indiscutibile della verità dei fatti e la [Corte d'appello] ha razionalmente ritenuto, con una valutazione che non poteva essere criticata dal giudice di legittimità, che il potere di decidere [sulla sorte del nonno del ricorrente] non rientrava nelle mansioni della [signora G.G.], che era incaricata di tenere informate le famiglie dei soldati inviati al fronte".

Inoltre, ha notato che :

"il ricorrente non era stato in grado di confutare l'affermazione della Corte d'appello che il "proclama Kesserling" non prevedeva liste di individui da uccidere ma l'esecuzione generale di tutta la popolazione maschile di età superiore ai 18 anni".

Per quanto riguarda l'esistenza di un danno e la definizione del suo ammontare, la Corte di Cassazione ha confermato la valutazione della Corte d'Appello, che aveva determinato il danno ritenendo che l'attribuzione della redazione della "lista degli ostaggi" costituisse :

"un'accusa gratuita e indubbiamente offensiva della memoria della persona (...), ritratta come complice consenziente di un piano omicida barbaro, crudele e disumano".

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRATICA NAZIONALE PERTINENTE

Legge nazionale
Le disposizioni pertinenti

13. L'articolo 51, paragrafo 1, del codice penale (Esercizio di un diritto o adempimento di un obbligo) prevede che:

"L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un obbligo imposto da un provvedimento giuridico o da un ordine legittimo dell'autorità pubblica non è punibile (...)"

14. Nelle sue parti rilevanti per il presente caso, l'articolo 595 del codice penale recita come segue

" (...)

3. Se il reato è commesso a mezzo stampa ..., la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa non inferiore a euro 516 ...".

15. Per quanto riguarda la relazione tra il processo civile e quello penale, il sistema interno si basa sul principio di autonomia dell'azione di responsabilità civile davanti al giudice civile e sul principio di accessorietà dell'azione civile nel processo penale. Una persona che si considera vittima di un reato penale può scegliere tra intentare un'azione di risarcimento danni davanti al tribunale civile o presentare un'azione civile nel procedimento penale. Nel primo caso, l'articolo 75 del codice di procedura penale (qui di seguito "CCP") stabilisce che il processo civile prosegue parallelamente al processo penale (comma 2), a meno che l'azione di risarcimento sia stata proposta dopo la costituzione della parte civile o dopo che il giudice penale abbia emesso una decisione in primo grado. In questi casi, il procedimento civile è sospeso fino alla decisione penale definitiva (paragrafo 3), tranne nel caso di morte dell'imputato (articolo 69 del CPC); sospensione del processo penale per incapacità fisica o mentale temporanea dell'imputato (articolo 71 del CPC); esclusione della parte civile dal processo penale (articoli 80 e 88 del CPC); revoca della costituzione della parte civile (articolo 82 del CPC); rifiuto della parte civile di accettare il procedimento abbreviato (articolo 441 del CPC); procedura di comparizione su riconoscimento preventivo della colpevolezza (patteggiamento - articolo 444 del CPC). Inoltre, l'articolo 652 del CPC prevede che la decisione penale di assoluzione non è passata in giudicato nel processo civile se la vittima (il danneggiato) ha intentato l'azione davanti al giudice civile ai sensi dell'articolo 75(2) del CPC. Nel procedimento penale, l'azione civile è accessoria agli interessi pubblici inerenti all'azione penale, che mira a stabilire la responsabilità del reato e a concludere rapidamente il procedimento. Così, il carattere accessorio dell'azione civile fa sì che in prima istanza il giudice penale decida sulla richiesta della parte civile solo quando condanna la persona sotto inchiesta (articolo 538 del CPC). Al contrario, in caso di assoluzione (articoli 529-531 del CPC), il giudice non deve considerare gli effetti civili del reato.

16. Per quanto riguarda l'appello della parte civile contro una sentenza di assoluzione, quest'ultima può chiedere al pubblico ministero di presentare un ricorso (articolo 572 del CPP) o presentare essa stessa un ricorso (dalla sentenza delle sezioni unite n. 27614 del 2007 della Corte di Cassazione), possibilità prevista anche contro la decisione emessa al termine del procedimento abbreviato al quale la parte civile ha acconsentito. In questo secondo caso, il ricorso si limita a stabilire la responsabilità civile derivante dal reato (articolo 576 del CPC).

17. L'articolo 578 del CPC prevede che in caso di appello o di cassazione contro una condanna, l'autorità giudiziaria che deve dichiarare il reato prescritto (o l'amnistia) può allo stesso tempo pronunciarsi sugli aspetti civili del ricorso.

18. Infine, l'articolo 622 del CPC prevede, per quanto riguarda il rinvio dopo la cassazione della decisione, che "Senza conseguenze per la parte penale della decisione [impugnata], quando la Corte di cassazione annulla soltanto la parte della decisione relativa all'azione civile o se accoglie il ricorso della parte civile contro la decisione di assoluzione, rinvia la causa, se necessario, alla corte d'appello civile competente (...)".

Giurisprudenza nazionale
La Corte costituzionale

19. La sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 2019 ha confermato la costituzionalità dell'art. 576 del CPC, stabilendo che il ricorso ai soli effetti civili che la parte civile può introdurre davanti al giudice penale è coerente con il sistema normativo che disciplina l'esercizio dell'azione civile nel processo penale. Prima di tutto, la Corte Costituzionale ha ricordato che:

"l'azione civile nel processo penale ha natura accessoria e subordinata all'azione pubblica, sicché essa è destinata a subire tutte le conseguenze e ad adattarsi alla funzione e alla struttura del processo penale, cioè alle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida conclusione dei processi (ex plurimis, sentenza n. 12 del 2016) (...).

L'autonomia e la natura accessoria dell'azione civile emergono dalla lettura del sistema normativo che regola il suo esercizio (...)".

Dopo aver sottolineato che ogni azione, compreso il ricorso della parte civile, deve rispondere ad un interesse individuale volto ad ottenere un risultato utile o ad evitare un danno derivante dalla decisione impugnata (per la mancanza di interesse, sentenze delle sezioni unite, nn. 35599/2012 e 46688/2016, sentenze nn. 1359/2017 e 4610/2015, per la sussistenza dell'interesse, sentenze delle sezioni unite, nn. 25083/2006 e 28911/2019), la Corte ha affermato:

"(...) che è coerente con la descrizione del sistema menzionato, la scelta del legislatore di non derogare alla regola che, se la decisione di primo grado è stata presa dal giudice penale nel rispetto delle regole del processo penale, l'appello è assegnato al giudice penale (di appello) secondo le regole dello stesso codice di procedura.

E infatti il giudice d'appello, lungi dall'essere distolto dalla finalità tipica del processo penale, è chiamato a riesaminare la responsabilità penale dell'imputato, anche se solo per gli effetti civili del reato (...)

L'eccezione a questo paradigma, nel caso della cassazione con rinvio al giudice d'appello civile previsto dall'articolo 622 del CPC, è giustificata dalla particolarità della fase del procedimento che segue la cassazione della decisione di merito (...)".

20. Nella sua recente sentenza n. 182 del 2021, la Corte costituzionale ha confermato la costituzionalità dell'articolo 578 del CPC, analizzando la norma contestata e, più in generale, le norme applicabili all'azione civile nel processo penale, alla luce dell'articolo 6 § 2 della Convenzione e del diritto dell'Unione europea in materia. In particolare, ha ricordato che l'applicazione della seconda parte dell'articolo 6 § 2 della Convenzione implica dei limiti al potere (limiti cognitivi) del giudice chiamato a rivedere o confermare la decisione di assoluzione in appello. Nella sua motivazione, la Corte Costituzionale ha affermato, a proposito dell'articolo 576 del CPC, che l'appello della parte civile conferisce al giudice d'appello, nei limiti della richiesta di quest'ultimo (accertamento della responsabilità civile del reo), il potere di confermare o riformare la decisione di assoluzione solo per quanto riguarda gli effetti civili del reato. Ha anche detto, in relazione all'articolo 578 del CPC, che "il giudice d'appello, dopo aver dichiarato il reato prescritto, non è chiamato a formulare, anche incidenter tantum, un verdetto di colpevolezza penale come condizione preliminare per una decisione, confermativa o meno, su quelle parti della sentenza di primo grado che riguardano interessi civili". Al contrario, ha affermato che il giudice "deve stabilire (...) se sono presenti gli elementi fondamentali della responsabilità civile (illecito aquiliano)". (...)" chiedendosi se il "fatto", come accertato come fatto storico nell'imputazione di un reato, rappresenti una condotta idonea a produrre un danno (danno ingiusto) ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, cioè se, nei suoi effetti lesivi, abbia determinato la lesione di una situazione giuridica soggettiva fonte di un obbligo risarcitorio. Allo stesso modo, ha indicato che la valutazione del nesso causale e dell'elemento soggettivo si fa secondo le regole della procedura civile. La Corte Costituzionale ha riconosciuto che il sistema interno assicura così un equilibrio tra il carattere accessorio dell'azione civile e le esigenze di protezione dell'interesse della vittima che ha intentato l'azione civile.

La Corte di Cassazione

a) Sul ricorso della parte civile

21. 21. La Corte di Cassazione, pronunciandosi a sezioni unite (sentenza n. 6509 dell'8 febbraio 2013, vedi anche sentenza n. 27614/2007) ha affermato che:

"in presenza di una specifica richiesta della parte civile, la pronuncia sulle domande di restituzione o di risarcimento non può essere omessa per il solo fatto che l'assoluzione dell'imputato non sia stata impugnata dal pubblico ministero, poiché, in questo caso, il giudice deve compiere, in via accessoria [incidentale] e ai soli fini civili, il suo accertamento di responsabilità; ma la decisione su tali domande non può che rimanere legata (e subordinata) all'accertamento (accessorio) della responsabilità penale. (...) Come si è detto, la parte civile, nonostante la modifica dell'articolo 576 del [CPC] (...), conserva il potere di impugnare le decisioni di assoluzione e il giudice d'appello ha, nei limiti e agli effetti della devoluzione, il potere di accertare la responsabilità civile dell'imputato e di condannarlo al risarcimento o alle restituzioni (...)".

22. Qualche tempo dopo, la Corte di Cassazione ha perfezionato questi principi (sentenza n. 10638 del 30 gennaio 2020), stabilendo che la parte civile è legittimata ad impugnare una sentenza di assoluzione di primo grado, fermo restando, in tal caso, il principio dell'autorità di cosa giudicata (vedi anche sentenza n. 22170/2019). Basandosi, tra l'altro, sul parere del Primo Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione del 10 maggio 2019, ha dichiarato che:

"l'interesse della parte civile a ricorrere in appello contro la decisione di assoluzione (...) esiste, in quanto le limitazioni all'efficacia dell'autorità giudiziaria previste dall'articolo 652 del [CPP] non pregiudicano l'estensione del diritto di appello riconosciuto in termini generali (... ) dall'articolo 576 del [CPC], imponendo, altrimenti, [alla parte civile] di rinunciare ai risultati dell'indagine svolta nel procedimento penale e di riaprire 'ab initio' l'esame [della causa controversa davanti al giudice civile], con la conseguenza di allungare i termini".

23. Con la sentenza delle sezioni unite n. 6141/2019 (7 febbraio 2019), la Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità di chiedere, sia agli effetti penali che civili, la revisione (art. 630, comma 1, let. c, del CPC) della sentenza d'appello che ha assolto l'imputato per prescrizione e contestualmente confermato la sua condanna al risarcimento dei danni alla parte civile.

24. Infine, con la sentenza delle sezioni unite n. 22065 del 4 giugno 2021, la Corte di Cassazione ha affermato, in relazione all'articolo 622 del CPC, il principio di diritto secondo cui, in caso di annullamento della sentenza di appello, pronunciata a seguito del ricorso della parte civile, contro l'assoluzione in primo grado, e che ha condannato l'imputato senza valutazione diretta dei testimoni a carico, la causa deve essere rimessa al giudice civile competente. Ciò è giustificato dal fatto che i requisiti per mantenere l'azione civile nel processo penale scompaiono in cassazione, dove non si tratta più di stabilire se il reato è stato commesso ma solo di stabilire la restituzione o la riparazione civile.

b) Sull'esercizio del diritto di appello

25. 25. Nella sentenza n. 34821 dell'11 maggio 2005, la Corte di Cassazione ha affermato che "in materia di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di cronaca e di critica storica richiede l'uso del metodo scientifico di indagine, la ricerca esaustiva di materiale utilizzabile, lo studio di varie fonti consultabili e di sicura provenienza, e richiede inoltre che il fenomeno oggetto di studio sia di ampio respiro e considerato da più punti di vista, perché la ricerca dello storico implica la necessità di un'indagine complessa in cui persone, fatti, eventi, dichiarazioni e relazioni sociali diventano oggetto di un esame articolato che porta alla formulazione di tesi e/o ipotesi che non possono essere documentate oggettivamente, ma che devono basarsi su fonti certe ed essere plausibili e sostenibili".

Diritto dell'Unione Europea

26. Il considerando 16 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che rafforza taluni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di essere presente al processo nei procedimenti penali, recita come segue:

" 16. La presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche fatte da autorità pubbliche, o decisioni giudiziarie diverse dalle decisioni sulla colpevolezza, ritraggono un sospettato o un imputato come colpevole, finché la colpevolezza di quella persona non è stata legalmente stabilita. Tali dichiarazioni e decisioni giudiziarie non dovrebbero riflettere la convinzione che la persona sia colpevole (" ). (...). "

L'articolo 3 (Presunzione di innocenza) della direttiva prevede:

"Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e gli imputati siano presunti innocenti fino a prova contraria secondo la legge".

L'articolo 4 (Riferimenti pubblici alla colpa) della stessa direttiva prevede:

" 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le dichiarazioni pubbliche delle autorità pubbliche, nonché le decisioni giudiziarie, diverse da quelle che decidono sulla colpevolezza, non presentino un indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita. Questa disposizione non pregiudica gli atti dell'accusa volti a provare la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato e non pregiudica le decisioni preliminari di natura procedurale prese dalle autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e basate su sospetti o prove incriminanti".

IN LEGGE

SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 2 DELLA CONVENZIONE

27. Il ricorrente ha lamentato una violazione del suo diritto alla presunzione di innocenza. Egli ha invocato l'articolo 6 § 2 della Convenzione, che recita

" (...) 2. Ogni persona accusata di un reato penale è presunta innocente fino a quando non sia stata provata la sua colpevolezza secondo la legge. (...) "

Sull'ammissibilità
Le osservazioni delle parti

28. Il governo ha sostenuto che l'articolo 6 § 2 non era applicabile in questo caso in quanto il ricorrente non era stato condannato per il reato di diffamazione. Ha sottolineato che il ricorrente era stato assolto dal GUP e che questa decisione non era stata impugnata dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 572 del CPC. Ha indicato che il ricorso presentato dalle parti civili poteva riguardare solo la responsabilità civile del ricorrente.

29. Il ricorrente ha osservato che la sua condanna era stata pronunciata dal tribunale penale, nell'ambito di un procedimento penale per diffamazione, che riguardava la dichiarazione di "responsabilità civile per diffamazione", secondo la classificazione giuridica data dal diritto nazionale, e che la natura del reato era penale, dato che era stato condannato con riferimento al reato di diffamazione. Ha considerato che lo stesso vale per la natura e il grado di severità dell'ordine di pagare 16.000 euro alle parti civili. Ha quindi concluso che tutti questi elementi permettevano di affermare che l'articolo 6 § 2 della Convenzione era applicabile nel caso di specie.

La valutazione della Corte

30. L'oggetto e lo scopo della Convenzione, in quanto strumento di protezione degli esseri umani, richiedono che le sue disposizioni siano intese e applicate in modo da rendere le loro esigenze concrete ed efficaci (si veda, in particolare, Soering c. Regno Unito, 7 luglio 1989, § 87, serie A n. 161, e Al-Skeini e altri c. Regno Unito [GC], n. 55721/07, § 162, CEDU 2011). La Corte ha espressamente affermato che questo vale anche per il diritto ai sensi dell'articolo 6 § 2 (si veda, per esempio, Allenet de Ribemont c. Francia, 10 febbraio 1995, § 35, serie A n. 308, e Allen c. Regno Unito [GC], n. 25424/09, § 92, CEDU 2013).

31. L'articolo 6 § 2 protegge il diritto di tutti ad essere "presunti innocenti fino a prova contraria secondo la legge". Considerata come una garanzia procedurale nel contesto del processo penale stesso, la presunzione di innocenza impone condizioni riguardanti, in particolare, l'onere della prova (si veda Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna, 6 dicembre 1988, § 77, serie A n. 146, e Telfner c. Austria, no. 33501/96, § 15, 20 marzo 2001); presunzioni di fatto e di diritto (Salabiaku c. Francia, 7 ottobre 1988, § 28, serie A n. 141-A, e Radio France e altri c. Francia, no. 53984/00, § 24, CEDU 2004-II) Regno Unito, 17 dicembre 1996, § 68, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI, e Heaney e McGuinness c. Irlanda, n. 34720/97, § 40, ECHR 2000-XII); la pubblicità che può essere data al caso prima del processo (Akay c. Turchia (dec.), n. 34501/97, 19 febbraio 2002, e G.C.P. c. Romania, n. 20899/03, § 46, 20 dicembre 2011); e il rilascio di dichiarazioni premature da parte del giudice del processo o di qualsiasi altra autorità pubblica sulla colpevolezza di un imputato (si veda Allenet de Ribemont, sopra citata, §§ 35-36, e Nešťák v. Slovakia, n. 65559/01, § 88, 27 febbraio 2007).

32. 32. Tuttavia, data la necessità di assicurare che il diritto garantito dall'articolo 6 § 2 sia concreto ed effettivo, la presunzione di innocenza ha anche un altro aspetto. Il suo scopo generale, nel contesto di questo secondo aspetto, è quello di evitare che le persone che sono state assolte o ritirate dal procedimento siano trattate dai pubblici ufficiali o dalle autorità come se fossero effettivamente colpevoli del reato di cui sono state accusate (Allen, citato sopra, § 94). In tali situazioni, la presunzione d'innocenza ha già reso possibile - attraverso l'applicazione nel processo delle diverse esigenze inerenti alla garanzia procedurale che offre - evitare una condanna penale ingiusta. Senza una protezione che garantisca il rispetto di un'assoluzione o di una decisione di interruzione del procedimento in qualsiasi procedimento successivo, le garanzie del giusto processo dell'articolo 6 § 2 rischierebbero di diventare teoriche e illusorie. Ciò che è in gioco anche una volta che il procedimento penale è finito è la reputazione della persona interessata e il modo in cui viene percepita dal pubblico. In una certa misura, la protezione offerta dall'articolo 6 § 2 a questo proposito può sovrapporsi a quella offerta dall'articolo 8 (si veda, ad esempio, Zollman c. Regno Unito (dec.), n. 62902/00, CEDU 2003-XII, e Taliadorou e Stylianou c. Cipro, nn. 39627/05 e 39631/05, §§ 27 e 56-59, 16 ottobre 2008).

33. Nel presente caso il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto alla presunzione di innocenza nel procedimento che segue il ricorso delle parti civili. La Corte ritiene opportuno esaminare la denuncia del ricorrente ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 § 2 della Convenzione.

34. La Corte osserva innanzitutto che, nel sistema italiano, una persona che si ritiene lesa da un reato può scegliere, per ottenere una riparazione o una restituzione, tra l'azione di responsabilità civile davanti al giudice civile e l'azione civile nel processo penale. Il rapporto tra le due procedure è regolato dall'articolo 75 del CPC, in termini di autonomia, quando si sceglie la via civile, e in termini di carattere accessorio (accessorietà), quando si sceglie la via della parte civile. Le disposizioni nazionali prevedono possibilità limitate di trasferire l'azione civile al procedimento penale o di sospendere il procedimento civile in caso di procedimenti paralleli (paragrafo 15 sopra).

35. 35. Se la vittima sceglie di partecipare al procedimento penale come parte civile, può, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (si veda il precedente paragrafo 16), ricorrere in appello contro la sentenza di assoluzione in primo grado. Il procedimento continua così in appello davanti al "giudice penale" ma solo per gli effetti civili del reato.

36. 36. In questo caso, secondo la Corte costituzionale (paragrafo 19 sopra), il giudice d'appello è tenuto a stabilire la responsabilità civile riesaminando gli elementi del reato. La Corte osserva che la Corte di Cassazione (paragrafi 21 e 22) ha affermato che il ricorso della parte civile non può avere altro significato che quello di una constatazione incidentale limitata agli effetti civili e che la pretesa della parte civile non pregiudica la parte penale della decisione di assoluzione passata in giudicato (paragrafo 22).

37. 37. Allo stesso modo, la sentenza della Corte costituzionale (paragrafo 20 supra), sebbene relativa all'articolo 578 del CPP, afferma che il potere del giudice d'appello è quello di stabilire se, una volta assolto l'imputato, il fatto giuridico contenuto nell'imputazione costituisce un fatto dannoso (danno ingiusto) che, una volta soddisfatte le altre condizioni, obbliga il responsabile a risarcire il danno subito dalla vittima.

38. Secondo la Corte, la natura del ricorso della parte civile è confermata anche dall'articolo 622 del CPC (paragrafo 18 sopra), che prevede che quando la Corte di Cassazione annulla la parte della decisione relativa all'azione civile, o se accoglie il ricorso della parte civile contro la decisione di assoluzione, rinvia la causa al tribunale civile competente per l'appello. Questo trasferimento al giudice civile è giustificato dalla peculiarità della procedura di cassazione, che annulla la decisione impugnata solo nella sua parte civile, lasciando al giudice civile il compito di stabilire se gli elementi costitutivi della responsabilità civile sono presenti (vedi paragrafo 24 sopra).

39. La Corte osserva che nel caso di specie la Corte d'appello, dopo aver condiviso la conclusione del primo giudice sulla portata diffamatoria delle espressioni denunciate, ha concentrato il suo esame sull'esistenza del motivo di esonero invocato dal GUP (si veda il precedente paragrafo 10). Essa ha basato la sua valutazione, come ha fatto successivamente la Corte di Cassazione, sulle prove raccolte nel corso delle indagini e inserite nel fascicolo del GUP (si veda il precedente paragrafo 7), sul ricorso delle parti civili e sulla difesa del ricorrente (Ilias Papageorgiou c. Grecia, n. 44101/13, § 40, 10 dicembre 2020). In particolare, i giudici d'appello e di cassazione erano tenuti a valutare le prove già raccolte nel procedimento davanti al GUP e a valutare, sulla base del contenuto del libro, l'esercizio del diritto di esonero del ricorrente. A questo proposito, la Corte fa riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale del 2021 (paragrafo 20 sopra), in cui ha ricordato i principi applicabili all'appello della parte civile e quelli applicabili ai poteri del giudice d'appello di pronunciarsi, una volta dichiarata la prescrizione del reato, sui suoi effetti civili. L'accertamento di alcuni elementi costitutivi del reato è preliminare alla determinazione della responsabilità civile dell'autore. Così, non c'è dubbio che c'era un legame tra la decisione di primo grado e le decisioni di appello e di cassazione, che in questo caso sono state pronunciate nello stesso procedimento penale.

40. Nella sentenza Allen (citata sopra, § 103), la Grande Camera ha formulato il principio della presunzione di innocenza nel contesto della seconda parte come segue

"(...) la presunzione di innocenza significa che se un'accusa penale è stata formulata e l'accusa si è conclusa con un'assoluzione, la persona perseguita è considerata innocente dalla legge e deve essere trattata come tale. In questa misura, quindi, la presunzione di innocenza continua dopo la conclusione del procedimento penale, garantendo così il rispetto dell'innocenza della persona interessata in relazione a qualsiasi accusa che non sia stata provata. Questa preoccupazione prioritaria è alla base della comprensione da parte della Corte dell'applicabilità dell'articolo 6 § 2 in questi casi.

41. In conclusione, alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che ci sia stato un legame di diritto e di fatto tra il procedimento penale di primo grado, che si è concluso con l'assoluzione del ricorrente, e il procedimento successivo all'appello delle parti civili, e che l'articolo 6 § 2, nella sua seconda parte, sia quindi applicabile al procedimento in questione.

42. La Corte respinge quindi l'obiezione del governo.

43. Ritenendo che il reclamo non fosse manifestamente infondato o inammissibile per qualsiasi altro motivo ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, la Corte lo ha dichiarato ammissibile.

I meriti
Le osservazioni delle parti

44. Il ricorrente lamentava che il suo diritto alla presunzione di innocenza era stato violato nella misura in cui, dopo la sua assoluzione da parte del GUP, i tribunali nazionali avevano constatato la sua responsabilità civile.

In particolare, lamentava che il motivo di esonero di cui all'articolo 51 del codice penale, ossia il diritto di cronaca storica e di critica, era stato ritenuto inapplicabile sulla base di una presunta mancanza di prove che avrebbe dovuto fornire per giustificare l'espressione che attribuiva alla signora G.G. il fatto di aver incluso il nome di suo nonno nella lista degli ostaggi da fucilare in caso di rappresaglie.

45. Il governo ha sostenuto che il principio di presunzione non era stato violato perché nel caso in questione la ricorrente aveva attribuito alla signora G.G. un fatto specifico e ripugnante che colpisce il suo onore, senza includere, sia nel libro o nel procedimento interno, qualsiasi prova pertinente per dimostrare la verità di questo fatto.

Allo stesso modo, l'espressione offensiva usata in relazione al signor S.M. non era basata su fatti significativi che potessero essere giustificati da un interesse storico rilevante.

La valutazione della Corte

46. L'articolo 6 § 2 protegge il diritto di tutti ad essere "presunti innocenti fino a prova contraria secondo la legge". Vista come una salvaguardia procedurale nel contesto del processo penale stesso, la presunzione di innocenza impone condizioni riguardanti, tra l'altro, l'onere della prova, le presunzioni di fatto e di diritto, il diritto di non contribuire alla propria incriminazione, la pubblicità che può essere data al caso prima del processo e il rilascio di dichiarazioni premature da parte del giudice o di qualsiasi altra autorità pubblica sulla colpevolezza di un imputato (vedi Allen, sopra citato, § 93). Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri del tribunale non devono partire dall'idea preconcetta che l'imputato abbia commesso l'atto di cui è accusato. Inoltre, il dubbio deve andare a beneficio dell'imputato (Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna, 6 dicembre 1988, § 77, serie A n. 146).

47. 47. Tuttavia, data la necessità di assicurare che il diritto garantito dall'articolo 6 § 2 sia concreto ed effettivo, la presunzione di innocenza ha un altro aspetto. Il suo scopo generale, nel contesto di questo secondo aspetto, è quello di evitare che le persone che sono state assolte o ritirate dal procedimento siano trattate dai pubblici ufficiali o dalle autorità come se fossero effettivamente colpevoli del reato di cui sono state accusate. In tali situazioni, la presunzione d'innocenza ha già reso possibile - attraverso l'applicazione nel processo delle diverse esigenze inerenti alla garanzia procedurale che offre - evitare una condanna penale ingiusta. Senza garanzie che assicurino che un'assoluzione o una decisione di interruzione del procedimento sia rispettata in qualsiasi procedimento successivo, le garanzie del giusto processo dell'articolo 6 § 2 rischierebbero di diventare teoriche e illusorie (si veda Allen, sopra citato, § 94). La Corte ha affermato che "la presunzione di innocenza dopo l'interruzione del procedimento penale richiede che si tenga conto, in ogni procedimento successivo di qualsiasi tipo e natura, del fatto che la persona interessata non è stata condannata" (Allen, citato sopra, § 102).

48. La Corte ricorda che, nel definire i criteri in base ai quali valutare il rispetto della presunzione di innocenza, ha operato una distinzione tra i casi in cui era stata pronunciata una sentenza definitiva di assoluzione e quelli in cui il procedimento penale era stato interrotto, affermando che l'espressione di sospetti sull'innocenza di un imputato non era più ammissibile dopo che una sentenza di assoluzione era diventata definitiva (cfr. Sekanina v Austria, 25 agosto 1993, § 30, serie A n. 266-A, in cui si stabiliscono le norme in materia, e Allen, già citato, § 122, con i riferimenti ivi citati). In caso di interruzione del procedimento penale, invece, la presunzione d'innocenza è violata solo se, senza un previo accertamento giuridico della colpevolezza di un imputato e, in particolare, senza che quest'ultimo abbia avuto la possibilità di esercitare i diritti della difesa, una decisione giudiziaria che lo riguarda riflette la convinzione della sua colpevolezza (si veda, in particolare, Minelli c. Svizzera, 25 marzo 1983, § 37, serie A n. 62, e Englert c. Germania, 25 agosto 1987, § 37, serie A n. 123).

49. Ciò può avvenire anche in assenza di una constatazione formale di colpevolezza; è sufficiente indicare le ragioni che suggeriscono che il giudice considera la persona interessata colpevole (Böhmer c. Germania, n. 37568/97, § 54, 3 ottobre 2002; Baars c. Paesi Bassi, n. 44320/98, § 26, 28 ottobre 2003, e Cleve c. Germania, n. 48144/09, § 53, 15 gennaio 2015).

50. La Corte ricorda inoltre che, in materia di rispetto della presunzione di innocenza, i termini utilizzati dall'autorità che decide sono di fondamentale importanza per valutare la compatibilità con l'articolo 6 § 2 della decisione e il ragionamento seguito (si veda, a titolo di confronto, Allen, sopra citata, § 126, e la giurisprudenza ivi citata). A questo proposito, bisogna tener conto della natura e del contesto in cui le dichiarazioni in questione sono state fatte. La Corte deve determinare il reale significato delle dichiarazioni in questione, tenendo conto delle particolari circostanze in cui sono state fatte (vedi, a titolo di confronto, Petyo Petkov v. Bulgaria, no. 32130/03, § 90, 7 gennaio 2010). A seconda delle circostanze, anche l'uso di un linguaggio infelice può non essere ritenuto contrario all'articolo 6 § 2 (si veda, a titolo di confronto, Englert, citata, §§ 39 e 41, Allen, citata, § 126, e Cleve, citata, §§ 54-55).

51. Dalla giurisprudenza della Corte citata sopra risulta che nel determinare se una dichiarazione o una decisione è conforme all'articolo 6 § 2, è essenziale tenere conto della natura e del contesto del procedimento in cui la dichiarazione è stata fatta o la decisione data (si veda Bikas c. Germania, no. 76607/13, § 47, 25 gennaio 2018).

52. La Corte ricorda inoltre che, secondo la sua consolidata giurisprudenza, affinché il diritto a un processo equo sia effettivo, le domande e le osservazioni delle parti devono essere debitamente esaminate e che, secondo la sua costante giurisprudenza che riflette un principio connesso alla corretta amministrazione della giustizia, le decisioni giudiziarie devono indicare sufficientemente le motivazioni su cui si basano (Carmel Saliba c. Malta, n. 24221/13, §§ 65 - 66, 29 novembre 2016, con la giurisprudenza citata). La portata di questo dovere può variare a seconda della natura della decisione e deve essere analizzata alla luce delle circostanze di ciascun caso (si veda, tra le altre autorità, García Ruiz c. Spagna [GC], n. 30544/96, § 26, CEDU 1999-I, e Carmel Saliba, citato, § 66). Così, quando la responsabilità civile è incorsa in un procedimento per il risarcimento dei danni derivanti da atti classificati come penali secondo il diritto interno, la valutazione delle prove è in qualche modo simile, anche se l'onere della prova è diverso. Ne consegue che in tali casi, che comportano un rischio di stigmatizzazione simile ai casi penali (ibid., § 73), è imperativo che le decisioni interne siano basate su una valutazione approfondita delle prove presentate e contengano una motivazione sufficiente a causa delle gravi conseguenze che tali conclusioni possono comportare (si veda, ad esempio, Dombo Beheer B. V. c. Paesi Bassi, 27 ottobre 1993, serie A n. 274, §§ 32-33, Dilipak e Karakaya c. Turchia, nn. 7942/05 e 24838/05, § 80, 4 marzo 2014, e Carmel Saliba, sopra citata, § 67).

53. Nel caso di specie, la Corte osserva che il procedimento penale non si è concluso con l'assoluzione pronunciata dal GUP di Bergamo; contro tale decisione la stessa parte civile si è appellata al giudice penale per ottenere il risarcimento del danno che riteneva di aver subito. Secondo il diritto interno, la decisione non era diventata definitiva tra la parte civile e l'imputato in relazione agli aspetti civili del reato (cfr. paragrafi 16 e 22 sopra).

54. Rileva che la Corte d'appello e la Corte di cassazione, nel rispetto dei principi menzionati (si vedano i paragrafi 46-51 e 52 supra), hanno effettuato un'analisi dettagliata e ben motivata del contesto, del libro in questione e delle espressioni in questione, riflettendo le affermazioni delle parti civili nelle loro domande (si veda Fleischner c. Germania, n. 61985/12, § 67, 3 ottobre 2019, e Ilias Papageorgiou, sopra citato, § 53).

55. In particolare, nota che la Corte d'appello nella sua sentenza ha ricordato innanzitutto le conclusioni della decisione di assoluzione del GUP in primo grado. Aveva constatato che le espressioni denunciate erano "oggettivamente diffamatorie", anche se non punibili perché erano state espresse dal ricorrente nell'esercizio del suo diritto di cronaca storica e di critica (si veda il precedente paragrafo 10), motivo di esenzione dalla responsabilità secondo il codice penale.

56. La Corte d'appello ha poi concentrato il suo esame sull'applicabilità del motivo di esenzione, basato sulla specificità del libro, un'opera di "microstoria" che combina i ricordi del ricorrente e dei suoi parenti con i risultati delle sue ricerche storiche sull'esecuzione dei prigionieri nella Repubblica sociale italiana.

57. Così, ha ritenuto che l'attribuzione alla signora G.G. della decisione di includere il nome del nonno della ricorrente nella lista degli ostaggi da fucilare non era stabilita da alcuna prova orale o materiale in grado di giustificare una tale accusa (cfr. paragrafo 10 sopra), né il contenuto del "proclama Kesserling" o le prove fornite dalla ricorrente in appello potevano suggerire l'esistenza di una tale lista. Ha anche detto che il riferimento al signor S.M. come "marito fantoccio" della signora G.G. non era supportato da nessun altro materiale nel libro ed era di per sé diffamatorio. Infine, la Corte osserva che, nel dispositivo della sentenza, la Corte d'appello ha espressamente indicato la responsabilità civile del ricorrente per il reato di diffamazione (cfr. Ilias Papageorgiou, già citata, § 55, e, al contrario, Pasquini c. San Marino (n. 2), n. 23349/17, § 64, 20 ottobre 2020) e lo ha condannato a risarcire il danno subito dalle parti civili, gli eredi dei signori M. (cfr. paragrafo 10 sopra).

58. La Corte ritiene che la Corte d'appello si sia limitata a valutare gli elementi costitutivi dell'illecito penale, che erano inevitabilmente gli stessi esaminati in primo grado, per poi ritenere, conformemente alle regole della responsabilità civile (si vedano i precedenti paragrafi 21-22), che il ricorrente fosse responsabile ai fini civili e quindi obbligato a risarcire i danni causati alle parti civili (si veda Fleischner, citata, §§ 63-67). Secondo la Corte, questa dichiarazione non può essere viziata da ambiguità. La stessa conclusione vale per la Corte di Cassazione (si veda il precedente paragrafo 12), che non ha ritenuto pertinenti i documenti destinati a provare l'esistenza di liste di ostaggi redatte dalle forze di occupazione durante eventi simili e ha respinto ciascuno dei motivi sollevati dal ricorrente.

59. Essa ritiene quindi, anche in considerazione della natura di questo procedimento, che è stato ampiamente analizzato a livello interno (si vedano i paragrafi 19-24 supra), che i giudici interni non hanno utilizzato un linguaggio che potesse mettere in discussione l'assoluzione del ricorrente (si veda, a contrario, Lagardère c. Francia, no. 18851/07, § 87, 12 aprile 2012, e Pasquini, sopra citato, § 68).

60. La Corte osserva di passaggio che, mentre in primo grado l'interesse della parte civile è subordinato all'interesse pubblico, in appello il legislatore garantisce una maggiore protezione dell'interesse della vittima (vedi paragrafo 20). Rileva che il ricorso della parte civile risponde a un interesse immediato di quest'ultima, ossia il risarcimento del danno lamentato, e, a livello di sistema, a criteri di opportunità, per quanto riguarda l'accertamento dei fatti e la migliore gestione della controversia, evitando che la parte civile sia costretta a trasferire la controversia al tribunale civile, il che avrebbe un impatto sul carico di lavoro dei giudici e conseguenze sul prolungamento dei termini (si veda, a questo proposito, la sentenza della Corte di cassazione, punto 22 supra). Osserva anche che, come conseguenza del mantenimento dell'azione civile davanti al giudice penale, quest'ultimo deve applicare le disposizioni del codice di procedura penale, che rappresenta una garanzia per i diritti della difesa, per esempio per quanto riguarda l'assunzione delle prove. La Corte sottolinea che la Convenzione non impedisce agli Stati parte di accordare ai diritti e alle libertà che essa garantisce una protezione giuridica maggiore di quella che essa attua, sia attraverso il diritto interno, sia attraverso altri trattati internazionali o il diritto dell'Unione europea. Attraverso il suo sistema di garanzia collettiva dei diritti, la Convenzione rafforza, conformemente al principio di sussidiarietà, la protezione offerta a livello nazionale. Nulla impedisce agli Stati contraenti di adottare un'interpretazione più ampia che garantisca una maggiore protezione dei diritti e delle libertà in questione nei rispettivi ordinamenti giuridici interni (articolo 53 della Convenzione) (si veda, mutatis mutandis, Di Martino e Molinari c. Italia, nn. 15931/15 e 16459/15, § 39, 25 marzo 2021, con la giurisprudenza citata).

61. In conclusione, la Corte ritiene che le sentenze della Corte d'appello e della Corte di cassazione, alla luce delle considerazioni che precedono, non rivelano alcuna violazione della presunzione di innocenza di cui gode il ricorrente dopo la sua assoluzione penale (si veda Fleischner, già citata, § 63, e Ilias Papageorgiou, già citata, § 53).

62. Non c'è stata quindi alcuna violazione dell'articolo 6 § 2 della Convenzione.

SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE

63. Il ricorrente ha sostenuto che le decisioni dei tribunali nazionali che lo ritenevano responsabile civilmente hanno violato il suo diritto alla libertà di espressione, compreso l'esercizio del suo diritto di cronaca e di critica storica. Si è basato sull'articolo 10 della Convenzione, che recita come segue:

"Tutti hanno il diritto alla libertà di espressione. Questo diritto include la libertà di avere opinioni e di ricevere e diffondere informazioni e idee senza interferenze da parte dell'autorità pubblica e indipendentemente dalle frontiere. Il presente articolo non impedisce agli Stati di imporre obblighi di licenza alle imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, che porta con sé doveri e responsabilità, può essere soggetto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, dell'integrità territoriale o della pubblica sicurezza, per la prevenzione di disordini o reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni ricevute in via confidenziale, o per mantenere l'autorità e l'imparzialità del sistema giudiziario.

Sull'ammissibilità

64. Ritenendo che questo reclamo non sia manifestamente infondato o inammissibile per qualsiasi altro motivo ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ammissibile.

I meriti
Le osservazioni delle parti

65. 65. Il ricorrente ha sottolineato che il libro era basato sui suoi ricordi d'infanzia e che era strutturato secondo i principi della "microstoria", una tendenza storiografica che si concentra sui racconti dei testimoni diretti di un evento storico.

66. Ha anche sostenuto che il suo resoconto era basato su un'ampia documentazione storica che aveva potuto raccogliere grazie alla sua esperienza professionale come documentarista storico per la RAI. Infine, ha precisato che il libro in questione era stato esaminato prima della pubblicazione dall'Istituto per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea di Bergamo.

67. Il governo ha ritenuto che le due espressioni usate dal ricorrente nel procedimento erano state giustamente ritenute diffamatorie. Ha sostenuto che i tribunali nazionali avevano correttamente bilanciato i diversi interessi in gioco effettuando un attento esame della costruzione dell'opera.

68. Ha affermato che l'aspetto essenziale della decisione interna è che la ricorrente ha attribuito a una persona specifica, la signora G.G., un fatto specifico, grave e odioso, che è stato presentato come una verità storica e non come qualcosa che potrebbe essere accaduto o che potrebbe essere stato sospettato, senza, tuttavia, fornire alcuna prova seria per sostenere tale affermazione.

69. Così, a suo avviso, l'espressione non poteva essere giustificata dall'esistenza di un motivo di esonero ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, e il ricorrente non poteva quindi invocare il suo diritto alla libertà di espressione. Allo stesso modo, l'espressione offensiva rivolta al signor S.M. non poteva essere giustificata. Secondo il governo, la condanna del ricorrente era proporzionata, visto l'importo moderato e non eccessivo del risarcimento.

La valutazione della Corte

70. La Corte osserva innanzitutto che la condanna civile del ricorrente ha costituito un'ingerenza nell'esercizio del suo diritto alla libertà di espressione, cosa che il governo non contesta.

71. Per quanto riguarda il suo fondamento giuridico, i giudici interni hanno riconosciuto la responsabilità civile del ricorrente derivante dal reato di diffamazione (si veda il precedente paragrafo 14) ai sensi dell'articolo 595 del codice penale, a seguito del ricorso della parte civile, ai sensi dell'articolo 576 del codice penale, per stabilire la sua responsabilità civile (si veda il precedente paragrafo 16).

72. Questa interferenza era finalizzata alla "protezione della reputazione o dei diritti altrui", che è uno degli scopi legittimi elencati nel secondo paragrafo dell'articolo 10.

73. Passando infine alla necessità dell'ingerenza "in una società democratica", la Corte richiama innanzitutto i principi generali applicabili enunciati in particolare in Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia ed Erzegovina ([GC], n. 17224/11, §§ 75-77, 27 giugno 2017) e Chauvy e altri c. Francia (n. 64915/01, §§ 63-68, CEDU 2004-VI).

74. In primo luogo, la Corte sottolinea la specificità del libro pubblicato dalla ricorrente.

Il libro in questione, che combina i ricordi personali dell'autore con il materiale risultante dalle sue ricerche d'archivio, fa parte di una specifica tendenza della ricerca storica conosciuta come "microstoria". Lo scopo principale della microstoria è quello di ricostruire un'esperienza altrimenti inaccessibile ad altri approcci storiografici, concentrandosi sulla storia locale e sulla testimonianza diretta degli individui. I tribunali nazionali hanno tenuto conto di questo aspetto nella loro valutazione del libro della ricorrente (vedere i paragrafi 7 e 10 sopra).

Così, la Corte ritiene che il libro può, in larga misura, essere considerato come una trattazione di un dibattito storico. Secondo la sua giurisprudenza consolidata, la ricerca della verità storica è parte integrante della libertà di espressione (ibidem, § 69) e un dibattito sulle cause di atti di particolare gravità che possono costituire crimini di guerra o crimini contro l'umanità deve poter avere luogo liberamente (si veda Fatullayev c. Azerbaigian, n. 40984/07, § 87, 22 aprile 2010, e Dmitriyevskiy c. Russia, n. 42168/06, § 106, 3 ottobre 2017). In particolare, la Corte ritiene che la natura storica del libro si riflette nei passaggi dedicati alla rievocazione della strage di Rovetta, che, secondo la ricorrente, è stata commessa in violazione dei principi del diritto internazionale umanitario, o alle attività dei gruppi di resistenza nelle città e nei villaggi intorno a Rovetta nei mesi precedenti la caduta del regime fascista (vedi paragrafo 5 sopra).

75. Tuttavia, la Corte osserva che il libro ha una natura in qualche modo "ibrida": oltre alla parte puramente storica, che rivela una questione di interesse pubblico che richiede la protezione rafforzata dell'articolo 10 della Convenzione (cfr. Perinçek c. Svizzera [GC], n. 27510/08, §§ 213-220 e 241, CEDU 2015 (estratti)), al libro si sovrappone il racconto personale del ricorrente, costituito dai suoi ricordi della sua infanzia e dalle sue opinioni sulle persone intorno alla sua casa familiare. Tra questi, il libro descrive la coppia M. e la relazione tra loro e la loro famiglia, che era fonte di tensione e di amari scambi verbali.

76. I giudici nazionali hanno ritenuto diffamatorie due espressioni (cfr. paragrafo 10 supra): una che si riferiva al signor M. come "marito fantoccio" della signora G.G. e l'altra che attribuiva alla signora G.G. la responsabilità di aver incluso il nome del nonno della ricorrente nella lista delle persone da arrestare e fucilare come rappresaglia per un eventuale attentato alle forze di occupazione tedesche (cfr. paragrafo 6 supra).

77. Per quanto riguarda la prima espressione, la Corte ritiene che questa espressione, letta nel contesto e inserita nel racconto complessivo, non è giustificata da un interesse pubblico e, al contrario, tocca la sfera privata del signor S.M. (Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue v. Belgio, no. 64772/01, §§ 72, 73 e 77, 9 novembre 2006, si veda anche Khadija Ismayilova c. Azerbaijan (n. 3), no. 35283/14, § 58, 7 maggio 2020). Per il resto, la valutazione delle autorità nazionali è stata fatta secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte. Non vede alcun motivo serio per sostituire il suo parere a quello delle autorità nazionali (si veda, mutatis mutandis, Von Hannover c. Germania (n. 2) [GC], nn. 40660/08 e 60641/08, § 107, CEDU 2012).

78. Per quanto riguarda la seconda espressione, la Corte osserva subito che, nominando la sig.ra G.G. come responsabile della decisione, la ricorrente le ha attribuito un atto specifico particolarmente odioso (vedere i paragrafi 10 e 12 sopra). A parere della Corte, l'affermazione che la signora G.G. ha aiutato a redigere la lista degli ostaggi da fucilare non è una mera speculazione, ma un fatto storico specifico che può essere sostenuto da prove pertinenti (si veda, mutatis mutandis, Petrenco c. Moldova, no. 20928/05, § 65, 30 marzo 2010).

79. La Corte ritiene che, all'interno della struttura della tesi storica del libro, questa affermazione non aggiunge alcun elemento supplementare alla ricostruzione dei fatti relativi alle "strage di Rovetta" ed è, al contrario, disgiunta dai nuovi elementi di natura storica (cfr. punto 25) che la ricorrente ha avuto il merito di identificare e rendere accessibile al pubblico.

80. La Corte ha poi considerato che, nel trovare un equilibrio tra il diritto alla libertà di espressione e la protezione dell'individuo, si deve tener conto del fatto che il bene protetto, cioè la reputazione dell'individuo, deve essere considerato come un riflesso, in termini di posizione sociale, dell'onore o dell'opinione sociale della persona offesa. In altre parole, la reputazione non si identifica con la propria autostima ma con il senso di dignità personale dell'individuo inserito nell'ambiente sociale di appartenenza. Da questo punto di vista, il fatto che alla signora G.G. sia stato dato il "proclama di Kesserling" ha avuto senza dubbio l'effetto di descrivere la sua personalità in termini fortemente negativi ed era suscettibile di metterla in grave discredito (Annen c. Germania (n. 6), no. 73779/11, § 29, 18 ottobre 2018). Secondo la Corte, è in questo contesto, lesivo della reputazione della coppia, che l'espressione che chiama il marito "marito burattino" ("fantoccio"), termine con una connotazione peggiorativa, deve essere letta per riferirsi a una persona senza carattere e volontà.

81. In ogni caso, la Corte osserva che il ricorrente non ha indicato nel libro né ha fornito alcuna prova nel procedimento per stabilire la verità dei fatti addotti, come la Corte d'appello ha affermato nella sua attenta analisi del libro (cfr. paragrafo 10 sopra). La Corte non vede quindi alcuna ragione per discostarsi dall'analisi del caso effettuata dai giudici nazionali (cfr. Chauvy e altri, citata, § 77).

82. Infine, per quanto riguarda le conseguenze della condanna del ricorrente a risarcire le parti civili, la Corte osserva, in primo luogo, che il ricorrente non ha commentato questo punto nelle sue osservazioni. Osserva anche che la Corte d'appello, nel determinare l'importo dei danni, ha tenuto conto della circolazione limitata del libro e del tempo trascorso tra gli eventi descritti (1945) e la pubblicazione delle memorie (2005) (cfr. paragrafo 10 sopra). Così, la Corte ritiene che l'importo da pagare alle parti civili non appare sproporzionato, in particolare tenuto conto della gravità dell'atto attribuito alla signora G.G.

83. 83. In conclusione, alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che l'ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente non era sproporzionata nel caso in questione e che la sua condanna civile non rivela alcun aspetto di violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

84. Di conseguenza, non c'è stata alcuna violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

PER QUESTE RAGIONI LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ, HA DECISO DI NON ACCETTARE LA PROPOSTA DI LEGGE,

Dichiara la domanda ammissibile;
Dichiara che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 6 § 2 della Convenzione;
Dichiara che non c'è stata alcuna violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

Fatto in francese e notificato per iscritto il 18 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Liv Tigerstedt Ksenija Turković
Vice cancelliere presidente

In conformità con l'articolo 45 § 2 della Convenzione e l'articolo 74 § 2 del regolamento della Corte, un parere separato del giudice Wojtyczek è allegato a questa sentenza.

K.T.U.
L.T.

OPINIONE CONCORRENTE DEL GIUDICE WOJTYCZEK

Anche se concordo con le conclusioni della Corte espresse nel dispositivo della sentenza, vorrei esprimere alcune importanti riserve sul suo ragionamento in relazione all'articolo 10 della Convenzione.

1. I principi stabiliti nella giurisprudenza della Corte

1.1. Nei casi riguardanti la libertà di espressione, la recente giurisprudenza della Corte ha messo in discussione l'obbligo di provare la verità delle affermazioni fattuali fatte nel contesto di un dibattito su una questione di interesse pubblico. La Corte ha espresso il seguente punto di vista su questa questione:

"Di conseguenza, i tribunali nazionali hanno applicato la cosiddetta "presunzione di falsità" (a volte indicata come "difesa della giustificazione" o "difesa della verità"), in base alla quale gli imputati sono tenuti a dimostrare in modo ragionevole che le affermazioni fattuali sono vere. La Corte ha ritenuto che tale approccio non contravviene, in quanto tale, alla Convenzione (si veda Rumyana Ivanova c. Bulgaria, no. 36207/03, §§ 39 e 68, 14 febbraio 2008; Makarenko c. Russia, no. 5962/03, § 156, 22 dicembre 2009; e Rukaj c. Grecia (dec.), no. 2179/08, 21 gennaio 2010), e ha ritenuto che vi sia una mancanza di sforzo per far valere tale difesa contro i ricorrenti (si veda Mahmudov e Agazade c. Azerbaigian, no. 35877/04, § 44, 18 dicembre 2008). Tuttavia, ha anche sostenuto che se un richiedente è chiaramente coinvolto in un dibattito pubblico su una questione importante non dovrebbe essere richiesto di soddisfare uno standard più esigente di quello della dovuta diligenza. In tali circostanze, l'obbligo di provare le dichiarazioni di fatto può privare il richiedente della protezione offerta dall'articolo 10 (si veda Kurski c. Polonia, n. 26115/10, § 56, 5 luglio 2016, Braun c. Polonia, n. 30162/10, § 50, 4 novembre 2014) (Makraduli c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nn. 64659/11 e 24133/13, § 75, 19 luglio 2018; corsivo aggiunto)."

Un'opinione simile è stata espressa anche in altri casi:

"Nell'esercizio della sua giurisdizione di controllo, la Corte deve esaminare l'interferenza impugnata alla luce del caso nel suo insieme, compreso lo status del ricorrente e quello del ricorrente nel procedimento interno, il contenuto dei commenti critici tenuti contro il ricorrente, nonché il contesto e il modo in cui sono stati resi pubblici (cfr. Lykin c. Ucraina, no. 19382/08, § 25, 12 gennaio 2017; e Makraduli, sopra citata, § 62), tenendo presente che le affermazioni su questioni di interesse pubblico possono, su tale base, costituire giudizi di valore piuttosto che dichiarazioni di fatto (vedi Makraduli, sopra citata, § 62) e che un richiedente chiaramente coinvolto in un dibattito pubblico su una questione importante è tenuto a soddisfare uno standard non più esigente di quello della dovuta diligenza, poiché in tali circostanze un obbligo di provare le dichiarazioni di fatto può privarlo della protezione offerta dall'articolo 10 (si veda Makraduli, sopra citata, § 75, con ulteriori riferimenti). Romania, 53028/14, 28/07/2020, par. 75; corsivo aggiunto; vedi anche: Kurski c. Polonia, n. 26115/10, § 56, 5 luglio 2016 e Braun c. Polonia, n. 30162/10, § 50, 4 novembre 2014; Staniszewski c. Polonia, 20422/15, § 45)."

1.2. Inoltre, nell'analizzare le dichiarazioni denunciate ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione, la Corte si basa solitamente sulla dicotomia tra affermazioni fattuali e giudizi di valore. Mentre la metodologia sviluppata dalla Corte in questo settore sembra ormai obsoleta e dovrebbe essere sostituita da un'analisi più approfondita dello status semantico delle dichiarazioni in questione (vedi la mia opinione concurring in Dimitriou v. Greece, no. 62639/12, 11 marzo 2021; confronta anche para 9 dell'opinione dissenziente congiunta dei giudici Elósegui e Serghides allegata alla sentenza, Benitez Moriana e Iñigo Fernandez c. Spagna, nn. 36537/15 e 36539/15, 9 marzo 2021), la questione se una dichiarazione sia una proposizione nel senso della logica (un'affermazione di fatto) o una dichiarazione valutativa ("giudizio di valore") o entrambe, rimane rilevante e non può essere liquidata. Lo statuto semantico di una dichiarazione e le sue funzioni pragmatiche sono elementi importanti nell'applicazione dell'articolo 10 della Convenzione.

2. L'approccio seguito nel presente caso

2.1. Noto che nel presente caso la Corte non cerca di stabilire lo status semantico delle dichiarazioni in questione e non esamina se i giudici nazionali hanno stabilito correttamente tale status. In particolare, non viene sollevata la questione se le espressioni in questione siano affermazioni di fatto o giudizi di valore.

Inoltre, nel paragrafo 81, la Corte spiega il suo approccio come segue: In ogni caso, la Corte osserva che il ricorrente non ha indicato nel libro né ha fornito nel corso del procedimento alcuna prova per stabilire la verità dei fatti addotti, come del resto ha affermato la Corte d'appello nella sua meticolosa analisi del libro (cfr. paragrafo 10). Anche se almeno una delle espressioni impugnate è stata usata nel contesto di un dibattito su questioni di interesse pubblico, la Corte non applica lo standard della diligenza, ma quello della verità.

Il ragionamento della presente sentenza si allontana dalla giurisprudenza consolidata della Corte su entrambi i punti.

2.2 Come spiega la Corte:

"... le espressioni ritenute diffamatorie dai giudici interni sono due in numero [...]: l'una che si riferisce al signor M. come al "marito fantoccio" della signora G.G.; l'altra che attribuisce alla signora G.G. la responsabilità di aver inserito il nome del nonno della ricorrente nella lista delle persone da arrestare e fucilare, come rappresaglia per un eventuale attentato alle forze di occupazione tedesche [...]".

La prima questione che si pone è lo stato semantico delle affermazioni in esame. Noto in questo contesto che la prima espressione è soprattutto un giudizio di valore. Anche se ha una connotazione peggiorativa, non sembra giustificare di per sé, nel contesto del presente caso, una sanzione, anche civile (confrontare Milosavljević v. Serbia (n. 2), n. 47274/19, § 55, 21 settembre 2021; Kılıçdaroğlu v. Turchia, n. 16558/18, § 44, 27 ottobre 2020; Fedchenko c. Russia (n. 5), n. 17229/13, § 51, 2 ottobre 2018; Axel Springer AG c. Germania [GC], n. 39954/08, § 83, 7 febbraio 2012).

La seconda espressione è un'affermazione di fatto molto grave e richiede quindi una base fattuale particolarmente forte, stabilita con tutta la dovuta diligenza. Un'analisi delle decisioni giudiziarie nazionali mostra che hanno cercato di stabilire se il richiedente avesse una base fattuale sufficientemente solida. In particolare, la Corte d'appello di Brescia ha considerato la questione dell'esistenza di "prove in grado di sostenere la gravità di una tale accusa". Il giudice nazionale ha quindi cercato di applicare lo standard stabilito dalla giurisprudenza della Corte, citata sopra. È chiaro che il richiedente non aveva una base fattuale sufficiente per sostenere la sua affermazione di fatto e che non ha agito con la dovuta diligenza. L'ingerenza nella sua libertà d'espressione ha quindi soddisfatto i requisiti dell'articolo 10 della Convenzione.

2.3. La Corte esprime il seguente giudizio di valore sulla seconda espressione in questione:

"La Corte ritiene che, all'interno della struttura della tesi storica del libro, questa affermazione non aggiunga alcun elemento supplementare alla ricostruzione dei fatti relativi alle "strage di Rovetta" [...]".

Questa affermazione dovrebbe essere qualificata. A mio parere, questa affermazione non aggiunge nulla alla ricostruzione dei fatti perché è priva di qualsiasi base fattuale. Altrimenti, avrebbe fornito un importante elemento aggiuntivo riguardo alla responsabilità individuale per gli eventi delle "Strage di Rovetta".

3. Conclusione

Il ragionamento della presente sentenza dà l'impressione di una svolta di 180 gradi nella giurisprudenza della Corte, con l'abbandono del principio di diligenza a favore dell'esigenza di provare la verità delle affermazioni fattuali, fatte nel contesto di un dibattito pubblico. Inoltre, la Corte qui abbandona completamente l'analisi della natura e delle funzioni pragmatiche delle dichiarazioni in questione.

Questo nuovo approccio mi sembra molto problematico dal punto di vista della protezione della libertà di espressione.