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Coltivazione di sostanza stupefacente e offensività

18 marzo 2013, Nicola Canestrini

Non c'è il reato di colitvazione senza principio attivo: ai fini della configurabilità del reato di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti,è necessario accertare la concreta offensività della condotta e cioè l'effettiva capacità della stessa di ledere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, verificando in concreto l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

Sentenza 18 marzo 2013, n. 12612

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni - Presidente -

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere -

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -

Dott. DI SALVO Emanuel - rel. Consigliere -

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) F.G. N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 1357/2012 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 17/09/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Alfredo Pompeo Viola, rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. F.G. ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania in data 17-9-12, che, in riforma dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Siracusa in data 31-8-12, ha applicato all'indagato la misura dell'obbligo di presentazione per tre volte alla settimana, in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere coltivato, nel terrazzo e nel cortile della propria abitazione, 2 piante di canapa indiana ed aver detenuto kg 1, 90 di foglie di canapa indiana già essiccate nonchè gr 1,50 di mariuana. In (OMISSIS).

2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, mancanza dei gravi indizi e insussistenza della fattispecie di reato. La sostanza era infatti destinata ad uso personale, come si evince dalla esiguità del dato ponderale, emerso dalle analisi tossicologiche espletate, da cui è risultato un quantum di principio attivo pari a gr 7,102, e dal mancato rinvenimento dei materiali normalmente utilizzati per l'attività di spaccio ( bilancino, bustine ed altro) o di rilevanti somme di danaro. L'involucro rinvenuto dalla p.g. si trovava non nell'abitazione ma in auto: ciò che ne dimostra l'acquisto da terzi e la destinazione al consumo personale da parte dell'indagato. Del resto, il superamento dei limiti tabellari non vale ad invertire l'onere della prova, dovendo comunque essere l'accusa a dimostrare la finalità di spaccio, e il Tribunale non indica alcun elemento al riguardo.

2.1. Con il secondo motivo, si deduce difetto di offensività della condotta di coltivazione, che, qualora venga effettuata per ricavarne sostanza per uso personale, rientra nell'ampio genus della detenzione. Del resto, la fattispecie concreta in disamina, inerendo alla coltivazione di solo due piante, appare veramente minimale e tale da non porre a repentaglio il bene o interesse tutelato dalla norma.

2.2. Con il terzo motivo, si rappresenta che l'incensuratezza dell'indagato e l'esatta valutazione dei fatti incriminati riconducono comunque la fattispecie nei limiti di pena per cui è concedibile la sospensione condizionale.

Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

3. L'analisi prenderà le mosse dal secondo motivo di ricorso, che è fondato. Ai fini della configurabilità del reato di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti,è infatti necessario accertare la concreta offensività della condotta e cioè l'effettiva capacità della stessa di ledere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (Sez. 4^, 28-10- 2008, n. 1222). Spetta quindi al giudice verificare, di volta in volta, se la condotta contestata risulti o meno, in concreto, inoffensiva, tale dovendo ritenersi solo quella che non leda o metta in pericolo, anche in minimo grado, il bene protetto (Sez. 6^, 1-4- 2009, n. 17266, rv 243581). Occorre dunque verificare in concreto l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile. In quest'ottica, ciò che assume importanza non è che, al momento dell'accertamento del reato, le piante non siano ancora giunte a maturazione, atteso che la coltivazione ha inizio con la posa dei semi, ma che esse siano idonee a produrre una germinazione ad effetti stupefacenti (Sez. 4^ 8-10-2008 n. 44287, rv 241991). In quest'ordine di idee si colloca la pronuncia, richiamata anche dal giudice a quo, che ha ritenuto che la coltivazione domestica di una piantina di canapa indiana contenente principio attivo pari a mg 16, posta in un piccolo vaso sul terrazzo di casa, costituisca condotta inoffensiva ex art. 49 c.p., che non integra il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (Sez. 4^, 17-2-2011, n. 25674, rv n. 250721).

4. I principi appena indicati si collocano nell'alveo dell'ampia elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale in tema di offensività.

Come è noto, il principio di offensività ha trovato espresso riconoscimento sia nella giurisprudenza della Corte Costituzionale che in quella della Corte di cassazione. Il giudice delle leggi ha infatti più volte affermato la rilevanza di questo principio e, pur non esprimendosi in ordine al suo fondamento costituzionale, ha asserito che esso costituisce un canone ermeneutico di fondamentale importanza (cfr., in tal senso, C. cost. 19-26 marzo 1986, n. 62, Von Delleman, in Cass. pen. 1986, p. 1053, in materia di armi ed esplosivi; C. cost. 26 settembre - 6 ottobre 1988, n. 957, Leombruni, ivi, 1989, p. 186, n.162, in tema di sottrazione di minorenni; C. cost. 24-7-95 n. 360, Leocata, in Foro it, 1995, 1^, c. 3086 s.; C. cost. 27-3-92 n 133, Bizzarri, ivi, 1992, 1^, c. 2914 s., entrambe in materia di sostanze stupefacenti).

L'applicazione di questo criterio interpretativo importa, secondo il giudice costituzionale, in primo luogo, l'individuazione del bene tutelato, argomentando "dal sistema tutto e dalla norma particolare (così, letteralmente, C. cost., 19-26 marzo 1986 n. 62 cit., p. 1057); e, in secondo luogo, la valutazione della effettiva lesività del fatto, anche alla luce di elementi successivi alla commissione del reato.

Anche le Sezioni unite (Sez. Un 2- 4-98, Kremi, in Foro it., 1998, 2^, 758), pur esprimendosi nel senso che integra il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, la cessione a terzi di sostanza stupefacente contenente un principio attivo così modesto da escluderne l'efficacia drogante, in quanto i beni oggetto della tutela penale, individuabili in quelli della salute pubblica, della sicurezza e dell'ordine pubblico, sono messi in pericolo anche dallo spaccio di dosi contenenti un principio attivo al di sotto della soglia drogante, si sono richiamate al principio, affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale, ove la singola condotta sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio i beni giuridici tutelati, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta. Le indispensabili connotazioni di offensività di quest'ultima, implicano, infatti, di riflesso, la necessità che anche in concreto l'offensività sia rawisabile, almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente. In difetto di ciò, la fattispecie verrebbe a refluire nella figura del reato impossibile.

In questa prospettiva si collocano anche varie pronunce di legittimità, ad esempio, in materia di reati di falso (Cfr. ex plurimis, Cass. 4-11-93, Buraccini, in Cass. pen. 1995, 561, che ha statuito che la falsità non è punibile allorchè si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, vale a dire quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico ed appaia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio; conf. Cass. 13-11- 1997, Gargiulo, Foro it, 1998, 2^, 318, secondo la quale non è punibile, per inidoneità dell'azione a produrre l'evento dannoso, la falsità che si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato) ; o di alimenti (cfr, ad esempio, Cass. 12-3-98, Piazza, in Cass. pen., 1999, p. 3209, n. 1676, secondo cui, una volta che la USL abbia rilasciato il parere favorevole, essendo già stata accertata la sussistenza dei prescritti requisiti igienico sanitari, l'esercizio dell'attività dopo tale parere non configura una reale violazione della L. n. 283 del 1962, art. 2, dal momento che il difetto del provvedimento formale di abilitazione, ormai dovuto, non configura alcuna offesa all'interesse tutelato dalla norma).

A quest'ordine di idee possono essere ricondotte svariate pronunce di questa Corte nella materia oggetto della presente disamina, concernente la normativa in tema di sostanze stupefacenti (cfr., ex plurimis, Cass. 1-2-89, Bellinger, in Cass. pen., 1990,1594, secondo la quale, per la sussistenza del reato, occorre che il materiale oggetto della condotta abbia percentuali di tetraidrocannabinolo sufficienti a rendere effettivamente psicoattivo il contenuto della sostanza; conf. Cass. 2-10-89, Biscardi, ivi 1991, 310 nonchè Cass. 1-10-93, El Mehirsi, ivi, 1994, 1659).

5. In un orizzonte concettuale affine a quello in disamina si colloca l'indirizzo ermeneutico volto a valorizzare la ratio dell'incriminazione. Anche questo orientamento muove dall'esigenza di sottrarre all'area della punibilità i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo. Ed è stato rilevato, in dottrina, come le ipotesi di sfasatura tra tipicità ed offesa non siano conseguenza di un'imperfetta formulazione tecnico-legislativa della fattispecie bensì della tensione tra astrattezza normativa e concretezza fattuale. Si ritiene però che non possa essere tanto il concetto di bene giuridico a risolvere i problemi applicativi posti dalle ipotesi di sfasatura quanto lo scopo della norma. Le ipotesi fattuali di discrasia fra tipicità ed offesa non rientrano infatti, secondo questa tesi, negli scopi di tutela della disposizione incriminatrice, per cui la non punibilità del soggetto può essere affermata mediante un'interpretazione teleologica della norma. Si è in tale prospettiva affermato, nella giurisprudenza di merito (Pret. Dolo 10- 2-98, Baratto, in Cass. pen. 1998, p. 2737, n. 1559, concernente una fattispecie in cui un soggetto era imputato del reato di cui alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies, per avere effettuato lavori consistiti nel solo innalzamento per pochi centimetri dell'ingresso di un garage), che l'interpretazione teleologica della norma incriminatrice rivela che il legislatore ha voluto difendere l'ambiente non da qualsiasi attacco ma solo da quegli attacchi in grado di incidere in misura rilevante sull'oggetto della tutela, onde la condotta in disamina non può integrare gli estremi del reato de quo. L'interpretazione teleologica della fattispecie incriminatrice, incentrata sulla considerazione degli scopi di tutela perseguiti dal legislatore, è infatti espressamente prevista dall'art. 12 preleggi, ed impone di fare riferimento all'intenzione del legislatore. Tale interpretazione induce, nei casi in disamina, ad escludere la tipicità del fatto, in quanto il fatto inoffensivo in realtà non è conforme al modello legale finalisticamente interpretato. Si tratta, come si vede, di un diverso percorso interpretativo che conduce però agli stessi risultati.

6. La tematizzazione di tale profilo è del tutto estranea al tessuto motivazionale del provvedimento impugnato, che si limita a riportare le risultanze degli accertamenti di polizia giudiziaria, i quali hanno condotto al rinvenimento delle 2 piante di canapa indiana, delle foglie già essiccate nonchè della mariuana; nonchè gli esiti della consulenza tossicologica, con l'indicazione del quantum di principio attivo. L'apparato giustificativo del decisum non può però ridursi alla semplice esposizione delle risultanze acquisite, dovendo comunque il giudice a quo trarre una sintesi logica dal materiale probatorio disponibile e dare puntuale risposta alle argomentazioni difensive (Sez. 6^, 11-2-08, n. 34042/07, Napolitano), che, nel caso sub iudice, avevano espressamente posto il problema dell'offensività. Manca, in particolare, l'indicazione del numero di dosi ricavabili ed ogni altro riferimento da cui possa desumersi una pregnante valutazione, da parte del giudice, del profilo inerente alla concreta ed effettiva offensività della condotta.

7. L'accoglimento del secondo motivo rende ultronea la disamina degli altri due motivi di ricorso, dovendosi comunque ribadire l'irrilevanza, ai fini della sussistenza del reato di illecita coltivazione di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, della finalità di uso personale, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice di merito.

8. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Catania, che si atterrà ai principi di diritto di cui al par. 3.

P.Q.M.

La Corte ANNULLA L'ORDINANZA IMPUGNATA E RINVIA PER NUOVO ESAME AL TRIBUNALE DI CATANIA. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2013