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Coltivazione di marijuana è sempre reato (Cass.pen., n. 51497/13)

7 gennaio 2014, Coltivazione di marijuana è sempre reato (Cass.pen. e n. 51497/13)

La coltivazione di piante, da cui sono estraibili sostanze stupefacenti è penalmente rilevante a prescindere dalla distinzione tra coltivazione tecnico-agraria e coltivazione domestica, posto che l'attività in sé, in difetto delle prescritte autorizzazioni, è da ritenere potenzialmente diffusiva della droga, tanto più se si tratta di una pluralità di piantine (pur con principio attivo minimo), coltivate in una serra.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 - 19 dicembre 2013, n. 51497
Presidente Garribba ? Relatore Gramendola

Fatto e diritto

Z.M. ricorre per cassazione contro la sentenza in data 10/1/2011. Con la quale la Corte di Appello dell'Aquila aveva confermato la sentenza del G.I.P. in sede, che lo aveva condannato alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione e Euro 1.400,00 di multa, siccome ritenuto colpevole del reato ex art. 73/5 DPR 309/90, per avere realizzata una rudimentale serra di cannabis indica.
A sostegno della richiesta di annullamento dell'impugnata decisione il ricorrente denuncia violazione o erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla efficacia stupefacente del prodotto della coltivazione e del principio attivo in esso contenuto, stimato nell'indagine tossicologica in mg.9, e quindi alla offensività penalmente rilevante della condotta posta in essere.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Ed invero in materia di coltivazione di piante, da cui sono estraibili sostanze stupefacenti, questa Corte ha più volte affermato il principio, qui ampiamente condiviso e applicato, a mente del quale la coltivazione di piante, da cui sono estraibili sostanze stupefacenti è penalmente rilevante ai sensi degli artt. 26 e 28 DPR 309/90, a prescindere dalla distinzione tra coltivazione tecnico-agraria e coltivazione domestica, posto che l'attività in sé, in difetto delle prescritte autorizzazioni, è da ritenere potenzialmente diffusiva della droga (Cass.Sez. 6, 9/12-23/12/2009 n.49523 Rv.245661).
Nel caso in esame il richiamo che la difesa ha fatto al valore minimo del principio attivo è irrilevante, tenuto conto che non di una piantina di cannabis indica si tratta, ma di una pluralità di piantine, coltivate in una serra, sia pure rudimentale, apprestata dall'imputato su di un terreno di proprietà della madre.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende