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Coltivazione di marijuana è reato a prescindere (CA Cagliari, 16.12.2013)

16 dicembre 2013, Corte di Appello

Essendo la coltivazione di marijuana reato di pericolo presunto, a consumazione anticipata, la condotta di coltivazione è punibile fino dal momento di messa a dimora dei semi e a prescindere dall'accertamento di un qualsiasi principio attivo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dai Signori
1) Dott. Grazia Corredini - Presidente (...)
2) Dott Giovanni Lavena - Consigliere
3) Dott. Maria Angioni - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA in Camera di Consiglio
nella causa contro
P.A. nato I. (...),ivi res.te in via T. 7, (domicilio dichiarato)
libero, citato 1.10.2013 con ritiro del plico raccomandato presso l'ufficio postale da parte dello stesso imputato (...)
Difeso di fiducia dall'avv. Massimo Pacini del Foro di Cagliari (...)
APPELLANTE
avverso la sentenza in data 22.1.2010 del (...) Tribunale Cagliari, con la quale fu condannato alla pena (...)
SICCOME COLPEVOLE
(...)
(...)
(...)
Udita in Camera di Consiglio redazione della causa fatta dal (...)
Presidente Dott. Corradini, (...) il Pubblico
Ministero ed il difensori nelle loro rispettive richieste.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza in data 22 gennaio 2010 il GUP del tribunale di Cagliari, a seguito di rito abbreviato, ha dichiarato P.A. colpevole del reato di cui all' art. 73 comma 1 del D.P.R. n. 309 del 1990 per avere, senza la autorizzazione di cui all'art. 17, coltivato n. 30 piantine di cannabis indica, alte circa 10/15 cm. sostanza stupefacente di cui alla tabella 1 dell'art. 14 dello stesso D.P.R. n. 309 del 1990 in Iglesias il 21 maggio 2007.
Il tribunale ha ritenuto il fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma V, D.P.R. n. 0309 del 1990, in considerazione dell'assenza di una seppure rudimentale organizzazione volta alla commercializzazione della sostanza stupefacente ricavabile, della piccola taglia delle piante con una capacità produttiva modesta al momento del sequestro (anche se potenzialmente apprezzabile, ma non di rilevanza assoluta).
Ha ritenuto altresì di non dover applicare, nel caso di specie, alcun aumento di pena per la recidiva reiterata, contestata al P., poiché aveva sei precedenti peraltro risalenti nel tempo e non specifici (si trattava di reati contro il patrimonio commessi tra il 1982 ed il 2000 e una falsa testimonianza del 2000) che non consentivano di esprimere un giudizio di pericolosità e proclività al crimine del recidivo.
Sulla base dei criteri guida di cui all'art. 133 c.p. , il tribunale ha quindi determinato la pena in un anno di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa sulla base del seguente calcolo: p.b. un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 4.500,00 di multa - 442 c.p.p. un arino di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa.
Ha infine disposto la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro.
Come risulta dalla CNR del Commissariato di P.S. di Iglesias, in data 21 maggio 2007, alle ore 12,15, a seguito di un controllo effettuato nella via Maddalena di Iglesias, sulla persona di A.P. erano state rinvenute 11 piantine di cannabis indica (che egli portava in una busta di plastica). La perquisizione era stata estesa alla sua abitazione dove erano state rinvenute altre 19 piantine che, come le altre, erano alte 10/15 cm e contenute in un bicchiere di plastica bianco utilizzato come vaso all'interno del quale erano germogliate e cresciute fino a quella taglia.
Le analisi presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica avevano confermato la natura stupefacente delle piantine in sequestro dalle quali era stata estratta marijuana per con un principio attivo pari a 0,021 grammi di THC, corrispondenti a 0,84 dosi medie singole (inferiore al limite massimo previsto dalla L. n. 49 del 2006 ).
Il fatto integrava, ad avviso del tribunale, l'ipotesi di coltivazione punita dall' art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990. Invero il numero delle piantine rinvenute nella disponibilità del P., pari a 30, era idoneo di per sé a creare un concreto pericolo per la salute pubblica derivante dalla diffusione nel mercato della sostanza stupefacente ricavabile dalle piante adulte. Inoltre l'imputato, al momento del controllo, stava portando una parte delle piantine in altro luogo, verosimilmente per consentirne l'ulteriore sviluppo e diffusione in ambiente più idoneo.
Contro la sentenza ha proposto appello la difesa dell'imputato chiedendone la assoluzione perché il fatto non sussite o non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ed in subordine la riduzione della pena.
Ha dedotto che il P. coltivava delle piantine di cannabis in modo amatoriale ma non in senso tecnico. Non vi erano elementi che consentissero di ritenere che avrebbe destinato parte del raccolto allo spaccio. Non sussisteva alcun pericolo poiché la coltivazione era ancora in corso.
La polizia scientifica ha eseguito un esame sulle piantine - i cui risultati non risultano contestati con l'atto di appello - accertando che si trattava di marijuana per grammi 3,637. Di questi, grammi 0,021 erano di delta 9 THC cui corrispondevano circa, 0,84 dosi medie singole giornaliere. Le piantine erano 30 in tutte alcune all'interno di grossi vasi di cemento nella casa dell'imputato ed altre in via trasporto in luogo che non è stato possibile identificare. Erano piantine idonee alla crescita e che comunque già avevano prodotto il principio attivo.
Ciò posto, è del tutto incomprensibile la doglianza dell'appellante in ordine alla pretesa inoffensività della condotta per assenza di prova di efficacia drogante della sostanza stupefacente, posto che le piante avevano già prodotto la sostanza attiva, in quantità modesta, ma pur sempre utilizzabile, trattandosi di una (quasi) dose singola giornaliera.
La efficacia drogante è stabilita dalla legge ed ora dal D.M. 11 aprile 2006 e su tale base la polizia scientifica ha stabilito la quantità di stupefacente ricavabile al momento, fermo restando che ben superiore sarebbe stata se le piante non fossero state sequestrate.
La giurisprudenza ormai consolidata ha ritenuto che, al fine di stabilire l'effettiva natura stupefacente di una sostanza, non è necessario ricorrere ad una perizia tossicologica, essendo del tutto sufficienti altri mezzi di prova, quali, ad esempio, le dichiarazioni testimoniali, gli accertamenti di polizia, le intercettazioni telefoniche (Sez. 5, n.5130, 11 febbraio 2011) i pareri di consulenti tecnici delle parti che abbiano esaminato il corpo del reato (Sez. 4, n.4278, 29 gennaio 2009), il narcotest (Sez. 6, n.44789, 20 novembre 2003; Sez. 4, n.2782, 7 novembre 1997; Sez. 4, n.2259, 23 febbraio 1994) o le ammissioni degli imputati (Sez. 5, n.849, 23 settembre 1991) poiché tale necessità non deriva né dalla legge né dalla esperienza (Sez. 6, n. 11564, 4 dicembre 1992) ed è richiesta, a tale proposito, soltanto un'adeguata motivazione da parte del giudice (Sez. 6, n.8169, 22 luglio 1992).
Nella fattispecie in esame neppure l'imputato ha negato la natura stupefacente della sostanza, ma la sostanza è stata comunque esaminata dalla polizia scientifica e non vi è ombra di dubbio sulla specie botanica, per cui è di tutta evidenza che, se per i principi innanzi richiamati, la natura stupefacente di una determinata sostanza può ricavarsi da elementi probatori che prescindono addirittura da un'analisi tecnica o da qualsiasi altro elemento di significato univoco, la cui rilevanza è rimessa all'apprezzamento del giudice, a maggior ragione possono ritenersi degni di significativo rilievo i rilievi fotografici, il numero delle piante, il loro sviluppo che le rendeva pronte per il trapianto ed infine il dirimente accertamento sulla natura drogante delle piantine (v. Cass. sez 3 n. 28556 del 2012, rv. 253149).
L'appellante affaccia la tesi del reato impossibile e pare richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 1995 che però non si attaglia assolutamente al caso in esame.
Infatti, anche con riguardo alle piante non ancora giunte a maturazione (cioè quelle così piccole da non avere ancora prodotto THC in quantità apprezzabile), non può dubitarsi della concreta idoneità a produrre sostanza stupefacente quando si abbia a che fare con un numero di esemplari elevato, tale dunque da rendere nella sostanza pari a zero la possibilità che per nessuno di essi si raggiunga un livello minimo di efficacia drogante.

La necessità in concreto di un accertamento tecnico sul contenuto di principio attivo si verifica soltanto nel caso in cui, per il numero ridottissimo di esemplari rinvenuti, non possa farsi ricorso al criterio statistico sopra enunciato e sia invece rilevante il dubbio (p vi sia addirittura la certezza analitica) che proprio quelle pochissime piante siano del tutto prive di principio attivo. In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità è condivisibile quando fa riferimento a casi-limite di coltivazione di piantine singole o in numero assai ridotto e sia certa (o possa seriamente ipotizzarsi) la produzione di THC in misura davvero irrilevante (così la sent. n. 25674/2011).


Va ricordato in proposito che la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 24.4.2008 n. 28605) non dice assolutamente quello che sostiene l'appellante, bensì sottolinea con forza la natura di reato di pericolo presunto, a consumazione anticipata, del delitto in esame, tanto da ritenere la condotta di coltivazione "punibile fino dal momento di messa a dimora dei semi' (v. paragrafo 4, lett. a), S.U. 28605/2008).
Nel caso in esame si tratta comunque di trenta piante da cui era ricavabile sostanza stupefacente, per cui poco importa che le piante fossero giunte a maturazione, posto che se fossero giunte a maturazione la quantità di THC sarebbe stata ben superiore.
Quanto alla offensività specifica della singola condotta in concreto accertata, anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 360 del 1995 ha ritenuto che la condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti integra un tipico reato di pericolo presunto, connotato dalla necessaria offensività della fattispecie criminosa astratta.
In ossequio al principio di offensività inteso nella sua accezione concreta, spetta infatti al giudice verificare se la condotta, di volta in volta contestata all'agente ed accertata, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto, risultando in concreto inoffensiva.
La condotta è però "inoffensiva" soltanto se il bene tutelato non è stato leso o messo in pericolo anche in grado minimo (irrilevante, infatti, è a tal fine il grado dell'offesa), sicché, con riferimento allo specifico caso in esame, la "offensività" non ricorre soltanto se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea in alcun caso a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile; il che si deve escludere nel caso in esame stante il numero, lo stato di maturazione delle piante e l'accertamento peritale eseguito.
Non interessa poi che la coltivazione fosse amatoriale o agraria e neppure che la destinazione fosse, in ipotesi, per uso personale, poiché tali tematiche sono irrilevanti in caso di coltivazione sulla base di una giurisprudenza ormai granitica della Corte Suprema.
Quanto, infine, alla dosimetria della pena, l'appellante si è limitato a chiederne la riduzione senza spendere neppure una parola a sostegno della suddetta conclusione, come tale, quindi, inammissibile. In ogni caso la pena base è stata applicata quasi nel minimo edittale per il fatto di lieve entità ed è stata molto benevolmente esclusa la recidiva pur avendo l'imputato diversi precedenti penali, anche se non specifici, ed avendo anche successivamente continuato a riportare altre condanne, come risulta dalle ulteriori due condanne divenute definitive iscritte nel 2011 nel certificato penale. Non vi è quindi spazio per una ulteriore riduzione della pena.
La sentenza deve essere in conseguenza totalmente confermata con le conseguenze di legge in punto di spese.
P.Q.M.

LA CORTE
Visti gli artt. 592 e 599 c.p.p. conferma la sentenza impugnata e condanna A.P. alle spese di questo grado del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 2 dicembre 2013.
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2013.