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Coltivare è reato solo se c'è offensività in concreto (Cass. 50268/18)

8 novembre 2018, Cassazione penale

E' reato qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando tale attività sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale

Ai fini della punibilità spetta al giudice verificare in concreto l’offensività della condotta riferita all’idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile; pur avendo la fattispecie criminosa natura di reato di pericolo presunto, sussiste l'esigenza di verificare in concreto l’offensività specifica della singola condotta accertata.

Il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, ma può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione.

 

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 settembre – 8 novembre 2018, n. 50268
Presidente Rosi – Relatore Di Stasi

 

RITeNUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27.04.2017, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del 16.12.2016 del Tribunale di Ravenna, con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, B.E. era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 - perché deteneva illecitamente Kg 2,809 di sostanza stupefacente del tipo marjuana (principio attivo gr 63,98 pari a 2430 dosi commerciali per un valore di mercato pari a 17.000 Euro) e coltivava dieci piante di sostanza stupefacente del tipo canapa indiana- e, previa esclusione della recidiva ed applicata la diminuente per il rito, condannato alla pena di anni uno e mesi quattro e giorni dieci di reclusione ed Euro 4.200,00.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.E. , a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, lamentando che la Corte territoriale non aveva correttamente valutato il principio di offensività del delitto di coltivazione di sostanze stupefacenti in presenza di un accertamento tossicologico che escludeva che le piante, peraltro in numero limitato, contenessero una quantità di principio attivo idonea ad indurre l’effetto drogante.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, lamentando che la Corte territoriale non aveva chiarito l’iter logico in base al quale era stato valorizzato il solo dato della futura idoneità delle piante a produrre principio attivo pur in presenza di un dato ponderale netto irrilevante ed inidoneo; inoltre, era stata omessa la motivazione relativa alla condotta detentiva.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’entità della pena irrogata ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, censurando il diniego di configurabilità dell’ipotesi di reato meno lieve in quanto basato sul solo dato ponderale.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente in quanto entrambi afferenti alla affermazione di responsabilità, sono manifestamente infondati.

La Corte territoriale, infatti, nel ritenere comprovata la responsabilità del B. per la detenzione dello stupefacente a fini di spaccio, ha offerto una motivazione logica e coerente, e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità, rilevando come, oltre al dato quantitativo (kg 2.809 di sostanza stupefacente del tipo marijuana pari con principio attivo di g 63,98 pari a 2560 dosi medie singole per un valore complessivo pari a 17.000 Euro), andassero valorizzate anche le condizioni economiche del B. (disoccupato e percettore di pensione di invalidità pari a 735 Euro al mese) circostanze che, complessivamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l’illecita detenzione della sostanza stupefacente.

Del resto costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo il quale, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923).

Con riferimento, poi, alla condotta di coltivazione, va ricordato che l’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 punisce, tra le altre, anche la condotta di chiunque coltiva senza autorizzazione piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti o psicotrope.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez.U, n.28605 del 24/04/2008, Di Salvia Rv.239920-239921) costituisce condotta penalmente rilevante, ai sensi del citato art. 73 d.P.R. n. 309/1990, qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando tale attività sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale; risulta irrilevante la distinzione tra coltivazione "in senso tecnico-agrario" ovvero" imprenditoriale" e coltivazione domestica", in quanto qualsiasi tipo di coltivazione è caratterizzato dal dato essenziale e distintivo- rispetto alla detenzione- di contribuire ad accrescere la quantità di sostanza stupefacente esistente; tuttavia, ai fini della punibilità, spetta al giudice verificare in concreto l’offensività della condotta riferita all’idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile; tale ultima affermazione risulta evidentemente imposta, pur avendo la fattispecie criminosa natura di reato di pericolo presunto, dall’esigenza di verificare in concreto l’offensività specifica della singola condotta accertata, secondo i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza costituzionale sul punto (cfr. Corte Cost. n. 360 del 1995 e n. 296 del 1996 e n. 265 del 2005 e da ultimo n. 190 del 2016).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha verificato il principio di offensività in concreto valorizzando la potenziale idoneità della coltivazione (dieci piante dell’altezza di un metro e mezzo) a produrre sostanze stupefacenti in relazione alla conformità delle piante al tipo botanico previsto e della sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione (all’interno di serra attrezzata con tre lampade, tre pannelli riflettenti con neon aventi funzione di lampade UV e tre trasformatori di energia elettrica), di giungere a maturazione e produrre la sostanza stupefacente.

La motivazione è congrua e priva di vizi logici e conforme al costante orientamento di questo Corte, secondo cui, ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l’offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, attese la formulazione delle norme e la ratio della disciplina della disciplina, anche comunitaria, in materia, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente (Sez.6, n.35654 del 28/04/2017, Rv.270544; Sez.6, n.10931 del 01/02/2017, Rv.270495; Sez.3 n.23881 del 23/02/2016, Rv.267382; Sez 6, n.25057 del 10/05/2016, Rv.266974;Sez.6, n.52547 del 22/11/2016 Rv.268938;Sez.6, n.8058 del 17/02/2016, Rv.266168;Sez.4, n.53337 del 23/11/2016, Rv.268695; Sez.6, n.6753 del 09/01/2014, Rv.258998; Sez.6, n.22459 del 15/03/2013, Rv.255732, Cangemi).

2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardo alla pena ha richiamato le modalità della condotta ed il notevole quantitativo di sostanza stupefacente, così che la pena irrogata in misura assai prossima ai minimi edittali, non è stata ritenuta suscettibile di ulteriore riduzione.
Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, "a fortiori", anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez. 4, 4 luglio 2006, n. 32290).

Con riferimento al diniego della circostanze attenuanti generiche, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’applicazione delle predette circostanze, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610).

Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individuando, tra gli elementi di cui all’art. 133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell’imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691).

L’obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purché congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato.

Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione delle modalità della condotta e dei gravi precedenti penali, elementi ritenuti dimostrativi della personalità negativa dell’imputato (cfr in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell’imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146).

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, quindi, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).

3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, se è vero che ai fini della verifica circa la sussistenza della fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice di merito deve di regola compiere una valutazione complessiva del fatto contestato, condotta sulla base dei parametri di riferimento specificamente indicati nella norma (i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, oltre alla quantità e qualità della sostanza), ove, però, la quantità della sostanza stupefacente sia considerevole, il dato ponderale può essere legittimamente reputato sintomo sicuro di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità dell’attività di spaccio e, perciò, sufficiente a negare l’attenuante della lieve entità del fatto, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi (Sez.6,n.21962 del 02/04/2003, Rv.225414; Sez.4, n.34331 del 03/06/2009, Rv.245199; Sez.U, n.35737 del 24/06/2010,Rv.247911; Sez. 4, n. 22643 del 21/05/2008, Rv. 240854; Sez. 6, n. 39931 del 16/10/2008, Rv. 242247, Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, dep. 31/01/2013, Rv. 254194).
Il principio suesposto è stato affermato anche a seguito della qualificazione della ipotesi del comma 5 art. cit. come reato autonomo (per effetto degli interventi normativi di cui all’art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successivamente modificato dalla legge 16 maggio 2014 n.79) da Sez.6, n.45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv.268293, che, nell’affermare che qualora il dato ponderale sia, in sé, compatibile tanto con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 quanto con quella autonoma, "lieve", di cui al comma quinto del medesimo articolo, il giudice deve in motivazione specificare quali altri elementi consentano di qualificare il fatto nell’una o nell’altra ipotesi di reato, ha ribadito che va "fatta salva ovviamente la situazione in cui ci si trovi di fronte a quantità e/o modalità della condotta che riportino immediatamente il fatto in uno dei due reati, rendendo superflua una motivazione ad hoc".
Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel denegare l’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ha evidenziato, con motivazione congrua e logica, non solo che il dato della quantità della sostanza stupefacente detenuta, era già di per sé indicativo di una notevole potenzialità offensiva del fatto, ma ha rimarcato anche, con riferimento alla condotta di coltivazione, che le caratteristiche strutturate e professionali della produzione impiantata non rendevano certamente minimale né di modesto disvalore sociale il fatto.

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.