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Coltello a serramanico: arma propria o impropria? (Cass. 32929/22)

7 settembre 2022, Cassazione penale

Il comune coltello a serramanico (cioè l'utensile dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina) costituisce strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria, il cui porto ingiustificato, fuori della abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato ai termini della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4; mentre è arma propria (bianca), sicché il porto abusivo è punito ai sensi dell'art. 699 c.p., quella particolare specie di coltello a serramanico" detto coltello a molla, o molletta, ovvero, anche, coltello a scatto o coltello a scrocco, dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico (senza la manovra della estrazione manuale) e il successivo bloccaggio della lama stessa in assetto col manico.

Come pure, secondo altro orientamento, costituisce arma propria anche il coltello a serramanico privo di "congegno di scatto" che, tuttavia, assicura il blocco della lama - una volta snudata e in linea con l'impugnatura sicché la "successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio".

La qualificazione del coltello come arma propria dipende dalla attitudine ad "assumere le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto": il discrimen tra l'arma impropria (cioè lo strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere) e l'arma propria è costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, quali, appunto, i pugnali o gli stiletti, e, cioè, la punta acuta e la lama a due tagli.

 salvo che si tratti di una "arma bianca propria" nel senso sopra ricordato, il coltello è di regola una "arma bianca impropria", cioè si tratta di uno strumento da punta e da taglio.

Il porto senza giustificato motivo di uno strumento da punta e/o taglio ("arma bianca impropria") è punito ai sensi del L. n. 110 del 1975 art. 4, con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, salvo che ricorra l'ipotesi lieve, punita con la sola sanzione pecuniaria dell'ammenda.

Corte di Cassazione

sez. I penale, ud. 27 maggio 2022 (dep. 7 settembre 2022), n. 32929
Presidente Mogini – Relatore Cappuccio  

Ritenuto in fatto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli Sezione Penale Minorenni ha confermato la sentenza pronunciata nei confronti di R.C. dal Tribunale per i Minorenni di Napoli in data 2 dicembre 202028 con la quale è stato condannato per la contravvenzione di cui all'art. 699 c.p., con riferimento a un coltello avente lama di 12 centimetri.

2. Ricorre per cassazione R.C., a mezzo del proprio difensore, difensore denunciando due motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualifica di arma propria, tenuto conto che si trattava di un coltello a serramanico privo delle caratteristiche necessarie per qualificarlo alla stregua dell'art. 699 c.p.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, infine al trattamento sanzionatorio, da rimodulare in senso favorevole all'imputato.

3. Il Sostituto Procuratore generale, con conclusioni scritte, ha prospettato l'annullamento senza rinvio e conseguente rideterminazione della pena con riferimento al primo motivo di ricorso e la declaratoria d'inammissibilità del secondo motivo.

4. La difesa ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio sul punto, non potendosi però procedere alla determinazione della pena in sede di legittimità, come richiesto dal Sostituto Procuratore generale.

2. Va, in primo luogo, affrontata la quaestio iuris della definizione giuridica della condotta imputata al ricorrente.

Entrambi i giudici di merito hanno concordemente ritenuto il coltello a scatto di cui all'imputazione rientrante nella previsione dell'art. 699 c.p. (Sez. 1, n. 45548 del 23/09/2015, Marchesi, Rv. 265278).

2.1. Sebbene con qualche oscillazione, pur se a volte meramente terminologica (cfr. Sez. 6, n. 5943 del 21/5/1986, Meneghino, Rv. 173183; Sez. F, n. 33396 del 28/7/2009, Balacco, Rv. 244643; e Sez. 1, n. 33244 del 9/5/2013, Sicuro, Rv. 256988), nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamento secondo il quale il comune coltello a serramanico (cioè l'utensile dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina) costituisce strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria, il cui porto ingiustificato,, fuori della abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato ai termini della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, (Sez. 1, n. 37080 dell'11/10/2011, Scarcella, Rv. 250817; Sez. 1, n. 46264 dell'8/11/2012, Visendi, Rv. 253968; Sez. 1, n. 15945 del 21/3/2013, Cancellieri, Rv. 255640); mentre è arma propria (bianca), sicché il porto abusivo è punito ai sensi dell'art. 699 c.p., quella particolare specie di coltello a serramanico" detto coltello a molla, o molletta, ovvero, anche, coltello a scatto o coltello a scrocco, dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico (senza la manovra della estrazione manuale) e il successivo bloccaggio della lama stessa in assetto col manico (Sez. 1, n. 2208 del 18/1/1995, Mininni, Rv. 200423; Sez. 1", n. 16785 del 7/4/2010, P.G. in proc. Pierantoni, Rv. 246947).207720).

Come pure, secondo altro orientamento, costituisce arma propria anche il coltello a serramanico privo di "congegno di scatto" che, tuttavia, assicura il blocco della lama - una volta snudata e in linea con l'impugnatura sicché la "successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio" (Sez. 1, n. 5213 del 19/4/1996, P.M. in proc. Ben Hassime, Rv. 204670; Sez. 1, n. 16685 del 27/3/2008, Papagni, Rv. 240278; Sez. F, n. 33604 del 30/8/2012, Luciani, Rv. 253427; Sez. 1, n. 29483 dell'11/6/2013, Roso, non massimata).

In tutte le sopra ricordate sentenze, relative alla qualificazione del coltello a scatto o a molla come arma propria, la Corte di legittimità non ha mancato di correlare la qualificazione del coltello come arma propria alla attitudine ad "assumere le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto" (Sez. 1, n. 4514 del 20/3/1995, P.M. e Di Renzo, Rv. 201136; Sez. 1, n. 563 del 30/1/1995 proc. Caruso, Rv. 200927; Sez. 1, r. 4938 del 4/10/1996, P.M. in proc. Giuliani,Rv. 207720).

Sicché, in definitiva, quali che siano le particolari caratteristiche di costruzione del "coltello", alla stregua della varia tipologia, il discrimen tra l'arma impropria (cioè lo strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere) e l'arma propria è costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, quali, appunto, i pugnali o gli stiletti, e, cioè, la punta acuta e la lama a due tagli (Sez. 1, n. 19927 del 9/4/2014, Teti, Rv. 259539).

2.2. Deve, quindi, concludersi che, salvo che si tratti di una "arma bianca propria" nel senso sopra ricordato, il coltello è di regola una "arma bianca impropria", cioè si tratta di uno strumento da punta e da taglio.

Il porto senza giustificato motivo di uno strumento da punta e/o taglio ("arma bianca impropria") è punito ai sensi del L. n. 110 del 1975 art. 4, con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, salvo che ricorra l'ipotesi lieve, punita con la sola sanzione pecuniaria dell'ammenda.

Il relativo accertamento spetta al giudice di merito.

3. Sulla base di quanto sopra esposto, deve concludersi che i giudici di merito hanno errato nel qualificare il fatto alla stregua dell'art. 699 c.p., in ragione della sola presenza del meccanismo di scatto e di blocco della lama, essendo mancato un accertamento sulla esistenza di una lama dotata di due taglienti, caratteristica che consente di ascrivere l'arma, nella categoria delle armi bianche proprie di cui all'art. 699 c.p.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata sul punto poiché, sulla scorta delle caratteristiche del coltello, siccome descritte concordemente dai giudici di merito, non è possibile addivenire alla corretta qualificazione giuridica del fatto, essendo necessario verificare se il coltello oggetto di imputazione sia o meno dotato dei due taglienti.

4. La necessità di tale accertamento per un verso impone di ritenere assorbito il secondo motivo di ricorso e, per altro verso, impedisce la rideterminazione della pena da parte di questa Corte, così come richiesto dal Sostituto procuratore generale.

Ciò in quanto il pur intervenuto ampliamento del contenuto della clausola contenuta nell'art. 620, comma 1, lettera I), cod. proc pen. - che attribuisce al giudice di legittimità, qualora proceda all'annullamento del provvedimento impugnato, di non disporre il giudizio di rinvio - fissa contemporaneamente il limite di tale potere, chiarendo che ciò è possibile "quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o se è possibile rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito ovvero se è possibile adottare i provvedimenti necessari, nonché in ogni altro caso in cui il rinvio risulta superfluo".

Il limite del potere della Corte è, dunque, fissato dal contenuto del provvedimento impugnato, sulla base del quale deve risultare imposta l'adozione di una decisione che si sostituisce a quella assunta dal giudice del merito, senza però che vi sia la necessità di effettuare approiFondimenti in fatto o di compiere nuove valutazioni. Ciò che invece è necessario nel caso che occupa, non potendo il Collegio - come già detto - dirimere la quaestio fatti concernente la qualificazione giuridica sulla scorta della sola descrizione contenuta nelle sentenze di merito.

5. La sentenza dev'essere, dunque, annullata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli - Sezione Minorenni per un nuovo giudizio, ossequiante del principio di diritto suindicato.

In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 art. 52, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto e rinvia per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli - Sezione Minorenni.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 Art. 52, in quanto imposto dalla legge.