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Chiude a chiave l'ufficio, tentativo di violenza privata (Cass. 18533/20)

18 giugno 2020, Cassazione penale

L’elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata; ne deriva che il delitto di cui all’art. 610 c.p. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l’evento naturalistico del reato, vale a dire il "pati" cui la persona offesa sia costretta.

Ai fini del delitto di violenza privata, non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento od atteggiamento, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, finalizzato ad ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa.

L’elemento della violenza nel reato di cui all’art. 610 c.p. si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione.

La condotta di chiusura della porta a chiave si inserisca a pieno titolo nel novero degli atti prodromici e funzionali alla produzione dell’evento lesivo tipizzato dalla fattispecie incriminatrice, seppur in concreto non inveratosi: ai fini della configurabilità del tentativo di violenza privata non è necessario che la minaccia abbia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, ancorché improduttiva del risultato perseguito, ma è sufficiente che essa sia idonea ad incutere timore e sia diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall’agente.


Corte di Cassazione

sez. V Penale

sentenza 21 febbraio – 18 giugno 2020, n. 18522
Presidente Pezzullo – Relatore Sessa

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa il 10 luglio 2018 la Corte d’Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di R.M. , P.G. e B.M.T. (oltre che di Re.Ro. non impugnante) in ordine ai reati di cui all’art. 610, anche nella forma tentata, art. 611 c.p., art. 61 c.p., n. 11 e art. 593 c.p. loro ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione e confermato nel resto in punto di statuizioni civili.
2. Con atto a firma dell’Avv. StR è proposto ricorso per Cassazione nell’interesse della R. , con motivi articolati in base ai vari capi di imputazione contestati.
2.1 Con riferimento al capo d) si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.
L’imputazione non descrive l’elemento oggettivo del reato tentato contestato (minaccia) al capo d) limitandosi ad individuarne l’effetto (c.d. pati) che ne sarebbe scaturito, ovvero la costrizione di L.P. e Z.S. a sottoscrivere un determinato documento. Tale vulnus è stato colmato ex abrupto dalla Corte d’Appello di Trieste, che afferma essersi trattato di "implicite rappresentazioni di contestazioni di addebiti " (così a pagina 14); in particolare secondo la Corte territoriale l’espressione utilizzata dall’imputata "sarebbe meglio se tu scrivessi, perché non si sa mai un domani" implica che la parte civile si possa essere prefigurata quale evento negativo nei suoi confronti l’elevazione di una contestazione di addebito disciplinare. La sentenza impugnata si palesa perciò ingiusta in quanto basata su una ratio decidendi irrazionale e contraddittoria: la Corte territoriale ha motivato la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato (la minaccia) attribuendo ad una espressione, seppur allusiva, un significato distonico rispetto al senso comune nel contesto di riferimento, non legato da alcun criterio di inferenza e per il quale non è stato indicato alcun elemento dal quale il medesimo, in ipotesi, avrebbe potuto essere tratto.
Si rimarca che la condotta consistita nella chiusura a chiave della porta dell’ufficio dell’imputata resta estranea alla sequenza causale che avrebbe portato alla integrazione del delitto in contestazione nella forma tentata. Infine, stante la natura istantanea del delitto di cui all’art. 610 c.p., il giudice del merito avrebbe dovuto, in relazione a ciascuno degli incontri avvenuti tra l’imputata e la parte civile presso l’ufficio della prima, contestualizzare la ipotetica minaccia prospettata in modo tale da riferirla, con certezza, proprio allo specifico episodio in contestazione.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce l’omessa motivazione della sentenza in relazione alla idoneità e non equivocità degli atti ritenuti idonei a configurare l’ipotesi di delitto tentato. I giudici del merito non si sono posti il problema che l’ipotesi di reato contestata al capo d), essendo ascritta nella forma tentata, richiedeva un adeguato esame dei requisiti strutturali della relativa fattispecie, che non coincidono affatto con quelli dell’ipotesi consumata del delitto di violenza privata. La lacuna motivazionale denunciata non appare colmata nemmeno in maniera implicita dalla decisione impugnata, in cui, se ancora si può cogliere indirettamente un giudizio di idoneità degli atti posti in essere dall’imputata, nulla si rinviene in ordine al profilo attinente alla univocità della condotta.
Sarebbe stato necessario in quest’ottica che la Corte d’Appello, una volta acquisita la prova del dolo del delitto in contestazione, effettuasse una seconda verifica tesa a stabilire se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività in relazione al contesto in cui si inseriscono, fossero idonei a denotare precipuamente il fine ascritto all’agente e non taluno diverso.
Tuttavia, il giudice del merito si limita ad argomentare in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, omettendo di occuparsi del giudizio di univocità degli atti.
2.3 Con riferimento ai capi f) e g) dell’imputazione, con il primo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 605 e 610 c.p. e artt. 521 e 597 c.p.p..
Le imputazioni in questione sono costruite addebitando all’imputata l’esercizio di violenza (chiusura a chiave della porta del proprio ufficio) quale mezzo per limitare la libertà di locomozione della parte civile costretta a non allontanarsi fin tanto che la medesima non avesse voluto. L’atto di violenza contestato, dunque, già in ipotesi non risulta preordinato a comprimere la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo (art. 610 c.p.), bensì quella di movimento, il che configura pacificamente un fatto sussumibile sotto l’egida dell’art. 605 c.p..
Tra le due fattispecie esiste un pacifico rapporto di sussidiarietà, nel senso che, quando la violenza usata per porre in essere la coazione determina privazione della libertà di locomozione del soggetto passivo, è configurabile sempre e solo il più grave reato di sequestro di persona. Non essendo più in contestazione in tale sede il fatto storico, il ricorrente chiede a questa Corte l’attivazione del potere di riqualificazione, immanente al sistema processuale e teso a fornire l’esatto inquadramento giuridico della fattispecie.
Il potere di riqualificazione del fatto, tuttavia, incontra dei limiti, da un lato, nell’art. 521 c.p.p., il quale richiede che il reato non ecceda la competenza del giudice e non risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica; dall’altro, nell’art. 521 bis c.p.p., il quale prevede che, se a seguito di una diversa qualificazione giuridica il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l’udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al Pubblico MInistero. Il ricorrente ritiene i suddetti limiti operanti nel caso di specie e censura il passaggio motivazionale della sentenza gravata che ammette il concorso tra sequestro di persona e violenza privata, atteso che il precedente ivi richiamato non afferma affatto tale generica possibilità, ma postula soltanto un rapporto di genere a specie tra l’art. 605 c.p. e il 610 c.p., o tutt’al più un’ipotesi di concorso solo allorché l’autore persegua "un fine ulteriore, rispetto alla mera privazione della libertà personale, volto a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa".
Nel caso di specie, risulta per tabulas che nessun elemento ulteriore alla privazione della libertà era, nella prospettazione accusatoria, perseguito dall’imputata.
2.4. Con il secondo motivo si censura l’omessa motivazione in relazione all’elemento oggettivo e all’offensività della condotta contestata.
Con specifico riferimento al capo f) occorre ricordare come costituisca ius receptum il principio per cui ai fini dell’integrazione del delitto di violenza privata sia necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitare la libertà di movimento, o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà.
Già l’apparato motivazionale della sentenza di primo grado si configura assolutamente carente, atteso che, di là della censurabilità sul piano deontologico della prassi seguita dall’imputata di chiudere a chiave la porta del proprio ufficio, non solo non dà conto della significativa compromissione della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, ma addirittura la esclude atteso che ammette che la porta a richiesta veniva aperta.
Il denunciato deficit non è colmato nemmeno dal secondo giudice, il quale liquida l’intera trattazione inerente la ritenuta responsabilità con una motivazione assolutamente apparente, tanto più che il richiamo per relationem alla motivazione di cui al capo d) dell’imputazione non è pertinente per vari motivi: perché si tratta di un’ipotesi per reato tentato a fronte di altra di reato consumato; perché la condotta descritta al capo d) è costruita in funzione di un elemento diverso (la sottoscrizione di un documento) rispetto alla mera chiusura a chiave della porta; perché nell’episodio di cui al capo d) non si parla di tentennamenti nel riaprire la porta ed anzi la parte civile afferma di non essersi nemmeno accorta che la porta fosse stata chiusa a chiave.
2.5. Con il terzo motivo ci si duole dell’omessa motivazione della sentenza in relazione all’elemento oggettivo e all’offensività della condotta contestata.
Al capo g) dell’imputazione viene elevata un’incolpazione nella quale l’azione coercitiva ascritta all’imputata è diretta alla mera limitazione della libertà di locomozione della parte offesa. La stessa ricostruzione del fatto accolta dalla sentenza gravata lo testimonia: lo stato di panico in cui era piombata la T. fu legato alla chiusura della porta a chiave e al clima che si respirava a scuola, nessuna coartazione nè effetto costrittivo, diversi ed ulteriori rispetto al disagio di stazionare nell’ufficio, è stato contestato o individuato nel provvedimento in esame.
Ad avviso del ricorrente nel caso di specie il giudice di merito non solo si è limitato ad omettere la motivazione sul profilo della condotta, ma ha addirittura omesso di individuare lo stesso elemento oggettivo del reato. Il processo ci restituisce un episodio nel quale la parte civile (in un clima di grande tensione dovuto a tensioni sindacali nella scuola) viene convocata dall’imputata nel proprio ufficio, prova disagio nel sentirsi chiusa a chiave nell’ufficio, ma non protesta; affronta l’argomento oggetto di discussione e se ne va senza nemmeno il bisogno di chiedere che la porta venisse aperta perché è l’imputata stessa a farlo una volta esaurita la discussione. A fronte di ciò non è dato sapere in che modo sia stata coartata la libertà di movimento della parte offesa e men che meno apprezzare il profilo di offensività della condotta che, per quanto sconveniente, manca delle coordinate necessarie perché se ne possa apprezzare la penale rilevanza.
2.6. Con riferimento al capo h) dell’imputazione - rispetto al quale l’imputata è stata condannata per il delitto di violenza privata commesso in danno di D.D. in epoca successiva e prossima al 19 marzo 2010 - con il primo motivo si deduce omessa motivazione della sentenza in relazione all’elemento oggettivo e all’offensività della condotta contestata. L’illecito è contestato quale produttivo di una coartazione della libertà di autodeterminazione della parte civile, costretta a non rivolgersi a F.M.R. . Sotto questo profilo si ravvisa il primo vuoto motivazionale poiché la sentenza impugnata, da un lato, prende atto che l’evento del reato non si era verificato, atteso che il D. aveva continuato a rivolgersi alla F. , dall’altro, ha ritenuto consumato il reato pur in assenza del quid pluris necessario per l’integrazione del reato di cui all’art. 610 c.p., consistente nel c.d. pati imposto alla vittima. Il giudice del merito non si è neppure preoccupato di chiarire in che modo nell’unica volta in cui la persona offesa fu costretta a telefonare dal bagno alla F. si sarebbe, in ipotesi, verificata una significativa coartazione della libertà di autodeterminazione. La motivazione è altresì carente perché non evidenzia nemmeno la correlazione tra le asserite minacce e l’asserito intento coercitivo perseguito dall’imputata. Il capo d’imputazione richiama un asserito rifiuto di ferie e di permessi, che è accaduto mesi dopo ((OMISSIS) ) rispetto al reato d’evento già consumato ((OMISSIS) ), il che lo rende distonico rispetto alla catena causale che lo ha determinato.
Lo stesso vale anche in relazione alle minacce di contestazioni disciplinari, in cui è palese lo iato tra la minaccia e l’evento che avrebbe dovuto produrre, atteso che il medesimo si sarebbe prodotto mesi prima della condotta che lo avrebbe dovuto generare.
Si censura, infine, l’assoluto silenzio motivazionale in ordine alla stessa idoneità della condotta a raggiungere l’effetto lesivo in ipotesi avuto di mira dall’imputata e che si sostanzierebbe in una semplice richiesta di non parlare con la F. , che per antonomasia non può implicare alcuna coercizione della volontà altrui.
2.7. Si eccepisce, altresì, l’omessa motivazione della sentenza in relazione alla ritenuta attendibilità della parte civile costituita D.D. .
Costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il vaglio positivo dell’attendibilità del dichiarante che sia anche persona offesa debba essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità soggettiva ed oggettiva.
Non è dato rinvenire a tal proposito alcun iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all’esame delle singole emergenze processuali, di talché le dichiarazioni della persona offesa sono state da sole poste a fondamento della sentenza senza dar conto del vaglio cui avrebbero dovute essere sottoposte e che avrebbe potuto farle ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili, nonché dotate di univoci e significativi elementi di convergenza. L’apparato motivazionale non si sofferma sul clima estremamente conflittuale esistente con la persona offesa che avrebbe potuto incidere sulla sua credibilità soggettiva, così come non si pone mente al fatto che nessuno ha assistito all’asserita minaccia, il che non consente di rinvenire riscontri esterni di tipo dichiarativo: anche per questo si insiste per l’intervento censorio della Suprema Corte.
2.8. Con riferimento alle statuizioni civili, si censurano perché immotivate e cedevoli alla luce della fondatezza di tutti i sopra dedotti motivi di diritto.
3. Con atto a firma dell’Avv. SR è proposto ricorso per Cassazione nell’interesse della B. , articolato in tre motivi.
3.1 Con riferimento al capo h) dell’imputazione, con il primo motivo si deduce omessa motivazione in relazione all’elemento oggettivo e all’offensività della condotta contestata reiterandosi gli argomenti già posti a sostegno dello speculare motivo articolato nell’interesse della R. .
3.2 Con il secondo motivo si eccepisce omessa motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità della parte civile costituita D.D. reiterandosi gli argomenti già posti a sostegno dello speculare motivo articolato nell’interesse della R. .
3.3 Con riferimento alle statuizione civili, esse sono censurate perché immotivate e cedevoli alla luce della fondatezza di tutti i sopra dedotti motivi di diritto.
4. Con atto a firma degli avv.ti Alessandra Falagiani e Carlo Falagiani è proposto ricorso per Cassazione nell’interesse della P. , articolato in un unico motivo.
Con esso si lamenta la mancanza ed illogicità della motivazione relativa alle risultanze istruttorie e conseguente illegittimità delle statuizioni civili inerenti al risarcimento del danno liquidato alla parte civile.
Ai fini dell’accertamento dei fatti costitutivi dell’illecito civile ex art. 2043 c.c., la Corte d’Appello ha del tutto omesso di tenere nella dovuta considerazione che la denuncia presentata dal D. è rimasta priva di riscontri documentali e testimoniali in quanto: la lettera contenente le asserite espressioni offensive verso la M. non è stata prodotta e di tale documento non v’è traccia; non è stata fornita dal denunciante alcuna prova nè alcun dettaglio circa le asserite "minacce" se non avesse sottoscritto quella fantomatica lettera; non è stata fornita alcuna prova relativa alla violazione, da parte della P. , dell’art. 593 c.p. non essendo emerso affatto un suo disinteresse per le condizioni di salute della M. .
La Corte di Appello trae dal contenuto della denuncia elementi di convincimento ai fini della responsabilità dell’imputata, ignorando l’aspetto fondamentale che delle apodittiche accuse proferite dal D. non esiste alcuna prova nell’odierno procedimento. Su tale punto qualificante dell’intera vicenda la motivazione si rivela oltremodo carente.
L’addebito di mancanza di motivazione della sentenza si estende anche al capo relativo alla parte civilistica. Si parla in sentenza di un "pretium doloris" e di una "condotta che (...) ha esorbitato dai reciproci compiti istituzionali", senza specificare in cosa sia consistita e quali conseguenze abbia avuto la pretesa "costrizione psichica" e quali "contestazioni disciplinari" avrebbe potuto mettere in atto la P. .
È stato disposto un risarcimento di 6.000 Euro a favore della parte civile ricorrendo ad una prematura valutazione equitativa, ma senza fornire alcuna giustificazione circa l’effettiva sussistenza del danno, con conseguente violazione di precise norme di legge, ovvero degli artt. 1223 e 2043 c.c..

Considerato in diritto

1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto in larga parte generici e privi di adeguato e penetrante confronto con l’iter motivazionale della sentenza gravata.
Data l’identità di accenti che connota le doglianze articolate in ordine alle posizioni processuali di R. e B. , si ritiene opportuno, per soddisfare esigenze di economia argomentativa e chiarezza espositiva, trattarle congiuntamente.

1.2. Con riferimento alle censure relative al capo d) dell’imputazione (riguardanti la sola R. ) è senz’altro utile richiamare la granitica giurisprudenza di legittimità a mente della quale l’elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata; ne deriva che il delitto di cui all’art. 610 c.p. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l’evento naturalistico del reato, vale a dire il "pati" cui la persona offesa sia costretta (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 26840501, in senso conforme, cfr. Cass. n. 1215/2014; Cass., n. 10132/2018).

Nel caso di specie, l’atteggiamento minaccioso della dirigente scolastica non si risolve certamente nell’evento naturalistico del reato, ma acquisisce un significato ben preciso e circostanziato, consistente nelle "implicite rappresentazioni di contestazioni di addebiti", teleologicamente orientate a determinare l’effetto costrittivo genericamente previsto dall’art. 610 c.p., da ravvisarsi nell’invito a sottoscrivere una dichiarazione sfavorevole nei confronti di altre due insegnanti sindacaliste.

In quest’ottica, la scarsa perspicuità del messaggio intimidatorio in sé non è censurabile in termini di distonia con il senso comunemente attribuito alle espressioni allusive proferite, dal momento che allo scopo di valutarne la reale portata offensiva bisogna tenere in considerazione il contesto conflittuale in cui traggono origine, le modalità di estrinsecazione del fatto, nonché la peculiare qualifica rivestita dalla imputata.

Ad ulteriore riprova di tale considerazione, si segnala che questa Corte ha contribuito a delineare la fisionomia della minaccia penalmente rilevante ai sensi dell’art. 610 c.p. con la pronuncia n. 29261/2017 secondo cui ai fini del delitto di violenza privata, non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento od atteggiamento, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, finalizzato ad ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa (così, Sez. 5, n. 29261 del 24/02/2017 - dep. 13/06/2017, P.C. in proc. S, Rv. 27086901, cfr. anche Sez. 5, n. 4284 del 29/09/2015, dep. 02/02/2016, Rv. 266020 - 01, che ha affermato che l’elemento della violenza nel reato di cui all’art. 610 c.p. si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione ed in applicazione del principio, ha stabilito che integra il reato di violenza privata la condotta di chi - il marito nei confronti della moglie, nella specie - impedisce l’esercizio dell’altrui diritto di accedere ad un locale o ad una delle stanze di un’abitazione, chiudendone a chiave la serratura).
Non pare, inoltre, revocabile in dubbio che la condotta di chiusura della porta a chiave si inserisca a pieno titolo nel novero degli atti prodromici e funzionali alla produzione dell’evento lesivo tipizzato dalla fattispecie incriminatrice, seppur in concreto non inveratosi. In secondo luogo, per quanto concerne l’asserito vizio motivazionale circa il requisito della univocità degli atti rilevanti a titolo di tentativo, è solo il caso di rammentare che ai fini della configurabilità del tentativo di violenza privata non è necessario che la minaccia abbia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, ancorché improduttiva del risultato perseguito, ma è sufficiente che essa sia idonea ad incutere timore e sia diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall’agente (cfr. da ultimo, Sez. 5, n. 34124 del 06/05/2019, Rv. 27690301).
In tal senso, la prospettazione del reato tentato non risulta preclusa nel caso di specie, avendo la Corte di Appello ravvisato l’inequivoca direzione lesiva della condotta complessiva nella esplicitazione del motivo della convocazione da parte della diretta interessata e nelle singolari cautele che la stessa dirigente aveva approntato per rafforzare la forza persuasiva (pronunciando frasi del tipo “...sarebbe meglio che tu scrivessi perché non si sa mai un domani...").

1.3. Con riferimento ai capi f) e g) dell’imputazione, le censure prospettate nell’interesse della R. sono parimenti manifestamente infondate.
Innanzitutto, la prima deduzione deriva da una sorta di travisamento del percorso argomentativo sviluppato dalla sentenza impugnata, lamentando l’erronea qualificazione giuridica di un fatto che, in verità, non corrisponde a quello tratteggiato nella ricostruzione difensiva; essa non si confronta in definitiva con quanto invece argomentato dalla Corte di Appello.
Non è corretto asserire che la condotta violenta e/o minacciosa ab origine contestata all’imputata fosse esclusivamente orientata a comprimere la sola libertà di movimento (che integrerebbe senza tema di smentite la diversa fattispecie del sequestro di persona ex art. 605 c.p.), laddove lo stesso giudice di appello indulge nel descrivere come l’intera dinamica coercitiva mirasse ad incidere sulla libertà di autodeterminazione delle insegnanti nei termini chiaramente indicati nell’imputazione.
Infatti, la stessa limitazione della libertà di movimento ottenuta attraverso la chiusura a chiave della porta si configura come servente e strettamente necessaria a determinare il vero effetto costrittivo avuto di mira dall’agente, afferente, con riferimento alla L. , la sottoscrizione di una dichiarazione in difesa della F. , e inducente, rispetto alla T. , ad ammettere che il verbale di precedenti assemblee sindacali cui aveva preso parte fossero state firmate contro la sua volontà; di talché manifestamente infondato si appalesa anche il profilo della diversa qualificazione giuridica del fatto.
La linea di demarcazione esistente tra gli illeciti di cui agli artt. 605 e 610 c.p., come già specificata da questa Corte non consente dubbi al riguardo (cfr. Sez. 5, n. 44548 del 08/05/2015, Rv. 264685 - 01, secondo cui il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l’elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento; ne consegue che, per il principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento; laddove nel caso di specie nella ricostruzione contenuta nelle pronunce di merito si coglie ben diversa strumentalità).
In relazione, poi, al secondo rilievo, giova precisare che il precedente autorevole richiamato nel ricorso (Sez. 5, n. 1786 del 20/09/2016, dep. 16/01/2017, Rv. 268751) individua l’offensività della condotta nella perdita (o comunque significativa riduzione) della libertà di movimento oppure della libertà di autodeterminazione, riconducendola all’effettiva e apprezzabile capacità di compressione dei due beni giuridici asseritamente equivalenti nella prospettiva di tutela delineata dalla stessa norma incriminatrice, ed afferma che sono, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i soli comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitare la libertà di movimento, o ad influenzare significativamente il processo di formazione della volontà. Alla stregua del medesimo criterio si è altresì affermato che sono irrilevanti quelli che, pur astrattamente condizionanti, si rivelino in concreto inidonei a limitare la libertà di movimento o a condizionare il processo di formazione della volontà altrui (cfr. Sez. 5, n. 40485 del 01/07/2019, Rv. 277748 - 01, fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato nella condotta dell’imputato che, avendo avvicinato il figlio, che si trovava su uno scooter, per esprimergli rimostranze, aveva posizionato la propria bicicletta in modo da impedire allo stesso di allontanarsi, in considerazione della facile amovibilità del mezzo e per la possibilità della vittima di allontanarsi in una diversa direzione).
Di conseguenza, risulta arduo riscontrare nella costrizione a stazionare nello stesso ufficio per un tempo potenzialmente indeterminato (dipendente dalla volontà della detentrice della chiave) e a subire le pressioni intimidatrici della dirigente una mera violazione di regole deontologiche, come invece sembra adombrare la ricostruzione difensiva.
L’intento complessivo avuto di mira dal soggetto agente, nelle ripetute azioni "dissuasive", è teso infatti ad alimentare la contrapposizione coi referenti sindacali dell’istituto scolastico, nel cui ambito si collocano le singole vicende di violenza privata contestate; questi aspetti sono tutti puntualmente sviscerati nella parte motiva della sentenza gravata (che - si rammenta - è confermativa di quella di primo grado) rispetto alla quale i rilievi mossi si connotano di evidente aspecificità oltre che per inconferenza sotto il profilo giuridico.
1.4. Anche il terzo motivo si limita a reiterare il supposto difetto di motivazione in ordine alla descrizione del profilo oggettivo del reato di violenza privata di cui al capo g) d’imputazione. Sul punto si rinvia a quanto già esposto in precedenza, dovendosi riconoscere nel caso di specie l’evento costrittivo della complessiva azione intimidatrice nella dichiarazione di estraneità al verbale sottoscritto dalla insegnante T. , alla cui “estorsione” risultava preordinata la stessa menomazione della libertà di locomozione posta in essere dalla R. .
Di conseguenza, anche qui è destinato, irrimediabilmente, a naufragare il callido tentativo esperito dalla difesa di equiparare l’elemento oggettivo del reato contestato al mero pati ingenerato nella vittima della costrizione, suscettibile di privarla di concreta offensività e di escluderne ogni rilevanza penale, a condizione però di alterare gli esiti accertativi della motivazione censurata.
1.4. Anche con riferimento al capo h) della imputazione, i motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili.
Il giudice di appello tratteggia invero una ben precisa correlazione tra le minacce indirizzate al D. e l’obiettivo coercitivo ad esse sotteso, rappresentato dall’inibizione di ogni comunicazione con la F. , insegnante sindacalista.
Tale effetto indubbiamente costrittivo (c.d. peti), in quanto idoneo a pervertire ed alterare la autodeterminazione del soggetto minacciato nella gestione dei propri rapporti interpersonali sul luogo di lavoro, pare inoltre pienamente raggiunto, data la perdurante difficoltà incontrata dal predetto nel mettersi utilmente in contatto con la F. , di cui si dà pienamente conto nella parte motiva del provvedimento impugnato.
Per quanto attiene alla sfasatura temporale tra la prefigurazione di conseguenze pregiudizievoli ai danni del D. e il successivo rifiuto di ferie e permessi da parte della dirigenza, non si rileva alcuna distonia sul piano causale, essendo anzi un dato estrinseco al piano della tipicità che assevera la credibilità e serietà della minaccia previamente prospettata.
1.5. Il secondo motivo dedotto censura la mancanza di motivazione in ordine alla attendibilità soggettiva ed oggettiva del D. , le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento del giudizio di responsabilità delle ricorrenti. Così facendo, però, oltre a trascurare il passaggio motivazionale relativo al riscontro esterno (rappresentato dalle dichiarazioni della teste F. , non contestate), involge inevitabilmente profili fattuali di competenza del giudice del merito e non sottoponibili al vaglio del giudice di legittimità.
1.6. Le medesime cadenze motivazionali fin qui sviluppate vanno estese anche alla situazione processuale della coimputata B. , le cui doglianze sono perfettamente congruenti con quelle avanzate dalla R. in questa sede, e valgono, ovviamente, anche con riferimento alle perplessità genericamente avanzate rispetto alle statuizioni civili.
2. Per quanto riguarda, poi, il ricorso articolato nell’interesse della P. , esso non si confronta minimamente con il congruo iter motivazionale volto all’accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati alla medesima contestati e dei correlati riflessi civilistici: infatti, a tal riguardo si osserva nella pronuncia impugnata che ad integrare il reato di violenza privata non è tanto la presenza o meno di espressioni offensive nei confronti della M. nella dichiarazione da sottoscrivere - che si indica come prodotta agli atti di causa all’art. 9, doc. n. 125 - quanto piuttosto il fatto che la richiesta di sottoscrizione della lettera era accompagnata da contestazioni disciplinari volte a superare la contraria volontà del D. (circostanza che nella sentenza si dà per non contestata); e si è anche precisato che la P. in via civilistica risponde solo del reato di violenza privata nei confronti del D. e che la quantificazione del danno determinata dal Tribunale nell’importo complessivo di Euro 6000 è da intendere nella misura di Euro 2000 per ciascuna imputata in relazione al reato a lei ascritto ai danni del D. (R. e B. , Euro 2000 ciascuna per il reato sub h e P. Euro 2000 per il reato sub I); nonché evidenziato che la quantificazione operata col criterio equitativo è congrua in relazione al patema d’animo subito dalle rispettive persone offese e quanto al D. esso è acuito dal fatto che si trattava di lavoratore giovane rispetto al quale il metus derivante dalle minacce avrebbe avuto maggiore efficacia persuasiva.
Tale valutazione è da ritenersi, quindi, esente da vizio, sia argomentativo che di violazione di legge, essendo pacifico, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria. (ex multis, Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013 - dep. 14/08/2013, R.C. Istituto Città Studi, Baidini e altri, Rv. 25712301).
In altri termini non solo è legittima la determinazione equitativa del danno ma essa non è neppure sindacabile in sede di legittimità ove sia giustificata in base ai dati di comune esperienza e non sia radicalmente contraddittoria, e tale deve certamente ritenersi quella operata dai giudici di merito nel caso di specie.
3. Dalle argomentazioni svolte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.