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CEDU protegge giornalismo responsabile (Corte EDU, 64746/14)

16 febbraio 2017, Corte europea dei diritti dell'Uomo

La stampa gioca un ruolo essenziale in una società democratica, e ha il dovere di comunicare informazioni e idee su qualsiasi questione di interesse pubblico.

I giornalisti sono comunque soggetti a obblighi e responsabilità. La tutela accordata ai giornalisti dall’articolo 10 della Convenzione è infatti subordinata alla condizione che essi agiscano in buona fede, per fornire informazioni accurate e affidabili, in conformità ai principi del giornalismo responsabile.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

DECISIONE

Marco Travaglio c. ITALIA

(Ricorso n. 64746/14)


La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in data 24 gennaio 2017 in una Camera composta da:

  • Mirjana Lazarova Trajkovska, Presidente,
  • Ledi Bianku,
  • Guido Raimondi,
  • Aleš Pejchal,
  • Robert Spano,
  • Pauliine Koskelo,
  • Tim Eicke, giudici,
  • e Abel Campos, cancelliere di sezione,

visto il ricorso sopra menzionato presentato in data 24 settembre 2014,
dopo aver deliberato, pronuncia la seguente decisione:

IN FATTO

1.  Il ricorrente è nato nel 1964 e vive a Torino. È rappresentato dinanzi alla Corte dall’avvocato Caterina Malavenda, del foro di Milano.
2.  I fatti della causa, così come esposti dal ricorrente, si possono riassumere come segue.
1.  La pubblicazione dell’articolo
3.  Il ricorrente è un giornalista. Il 3 ottobre 2002 pubblicò sul settimanale L’Espresso un articolo intitolato “Patto scellerato tra mafia e Forza Italia”.
4.  L’articolo in questione affermava che tra il 1993 e il 1994 un partito politico italiano, Forza Italia, aveva presumibilmente stretto un patto segreto con la mafia siciliana. Il ricorrente sostenne che uno dei più importanti esponenti politici del partito, il Sig. D.U., era sospettato di aver promesso l’adozione di provvedimenti legislativi più miti a favore degli inquisiti per appartenenza ad associazioni criminali di tipo mafioso, nonché l’adozione di altri provvedimenti vantaggiosi per i loro interessi economici, in cambio di voti nelle zone controllate dalla mafia siciliana.
5.  Nell’articolo in questione il ricorrente affermò che l’esistenza di tale patto segreto e illegale era stata rivelata al colonnello dei carabinieri R. dal Sig. I., esponente di spicco della mafia siciliana, che aveva stretti legami con alcuni dei più influenti esponenti dell’organizzazione criminale.
6.  Nell’articolo il ricorrente sostenne che a decorrere dal 1993 il colonnello R. e il Sig. I. si erano incontrati più volte, e che il primo aveva persuaso il secondo a diventare un pentito (ex mafioso che decide di collaborare  con le autorità). Nel marzo 1996, il Sig. I. divenne finalmente un pentito e fu inserito nel programma di protezione dei testimoni. A tale riguardo incontrò un generale dei carabinieri e i procuratori anti-mafia nel quartier generale del Raggruppamento Operativo Speciale di Roma. A seguito di tale incontro i procuratori fissarono il primo interrogatorio formale. Il Sig. I. fu tuttavia assassinato prima che esso potesse aver luogo.
7.  L’articolo proseguiva riferendo che nel dicembre 1998 il colonnello R. fu interrogato dai procuratori del Tribunale di Firenze, nell’ambito di un procedimento connesso. Il colonnello R. fece un resoconto dei fatti di cui sopra e le sue dichiarazioni furono verbalizzate formalmente in data 28 dicembre 1998, nell’ambito di quest’ultimo procedimento. L’articolo della rivista rivelava che, negli anni successivi, il colonnello R. fu interrogato in altre occasioni dai procuratori del Tribunale di Firenze e che le sue dichiarazioni furono verbalizzate. Per redigere l’articolo contestato il ricorrente si era basato prevalentemente su tali dichiarazioni.
8.  Il ricorrente dichiarò che era stato avviato un procedimento penale a carico del Sig. D.U. per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, principalmente in relazione ai fatti descritti sopra.
9.  L’articolo proseguiva fornendo il resoconto di un incontro avvenuto nel marzo 2001 presso lo studio dell’avvocato T. (avvocato e politico attivo in Forza Italia) cui avevano partecipato l’avvocato T., il Sig. D.U., il colonnello R., e un coimputato del Sig. D.U. Nel corso dell’incontro il Sig. D.U. tentò di persuadere il colonnello R. a modificare la sua deposizione nel summenzionato processo (si veda il paragrafo 8 supra) e a omettere il fatto che il Sig. I. aveva parlato al colonnello R. della partecipazione del Sig. D.U. alle trattative tra Forza Italia e la mafia.
10.  Citando parte di una frase estrapolata dal verbale delle dichiarazioni rese dal colonnello R. ai procuratori del Tribunale di Firenze, il ricorrente concluse l’articolo dichiarando che un altro importante esponente di Forza Italia – l’onorevole P. – era fisicamente presente nello studio in cui si era svolto l’incontro. La citazione in questione recita:
“In quell’occasione, come in altre, presso lo studio dell’avv. T. era presente anche l’onorevole P.”.

2.  I procedimenti penali nei confronti del ricorrente

11.  In data imprecisata successivamente alla pubblicazione dell’articolo, l’onorevole P. querelò il ricorrente (nonché il direttore responsabile della rivista) per diffamazione a mezzo stampa. Sostenne che, citando la summenzionata dichiarazione, il ricorrente aveva insinuato che l’onorevole P. aveva partecipato attivamente all’incontro descritto (si veda il paragrafo 9 supra). L’onorevole P. argomentò inoltre, che tale accusa, che egli dichiarava falsa, aveva danneggiato la sua reputazione, a causa della finalità illegale dell’incontro in questione.
12.  In data 15 ottobre 2008, il Tribunale di Roma emise la sentenza. Il tribunale osservò in primo luogo che, mettendo la frase tra virgolette, il ricorrente aveva generato nel lettore l’impressione che si trattasse di un’accurata riproduzione del verbale della dichiarazione del colonnello R. Il Tribunale osservò tuttavia anche che la dichiarazione non era stata citata nella sua interezza. La dichiarazione completa, riprodotta dal Tribunale nella sentenza, recita:
“In quell’occasione, come in altre, presso lo studio dell’avv. T. era presente anche l’onorevole P., il P. era però convenuto per altri motivi legati alla comune attività politica con il T. e non era presente al momento dei discorsi inerenti la posizione giudiziaria del D.U.”
13.  Il Tribunale concluse che, letta unitamente al resto dell’articolo, la citazione incompleta acquisiva una evidente connotazione diffamatoria. Il Tribunale osservò inoltre che tale modalità di citare la presenza dell’onorevole P. nello studio era “indubbiamente insinuante”, e generava in tal modo nel lettore sospetti sul ruolo svolto dall’onorevole P. e lasciava intendere che fosse coinvolto nella summenzionata vicenda.
14.  Il Tribunale ritenne che il ricorrente non potesse invocare il suo diritto di comunicare informazioni (diritto di cronaca) per giustificare la sua condotta. Il Tribunale ribadì che l’esercizio di tale diritto è subordinato alla pre-condizione che le informazioni comunicate siano accurate. Sulla base dei rilievi di cui sopra, il Tribunale concluse che le informazioni trasmesse non erano corrette e che conseguentemente difettavano del requisito della veridicità.
15.  Il Tribunale osservò inoltre che la condotta del ricorrente aveva violato l’obbligo cui era tenuto, in quanto giornalista, di divulgare informazioni accurate e imparziali, e che lo aveva fatto pur essendo consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato all’onorevole P.
16.  Il Tribunale dichiarò il ricorrente colpevole del reato di diffamazione a mezzo stampa e lo condannò alla pena di otto mesi di reclusione (con la sospensione dell’esecuzione), al pagamento di una multa di 100 euro (EUR), al pagamento della somma di 20.000 euro (EUR) a titolo di risarcimento (in solido con il direttore responsabile della rivista), e al pagamento delle spese legali sostenute dall’onorevole P. Il Tribunale ordinò che non fosse fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
17.  In data imprecisata il ricorrente ricorse in appello avverso la condanna. Sostenne che l’articolo contestato non era diffamatorio nei confronti dell’onorevole P., e che non era necessario citare per intero la dichiarazione del colonnello R.. Contestò anche la pena inflitta.
18. Con sentenza dell’8 gennaio 2010, la Corte di appello di Roma confermò le motivazioni del Tribunale. In particolare, ribadì la portata diffamatoria del passo dell’articolo contestato, e la dolosità della condotta del ricorrente. Aggiunse che il  ricorrente avrebbe dovuto astenersi del tutto dal menzionare l’onorevole P., o avrebbe dovuto citare per intero la dichiarazione del colonnello R., al fine di riportare accuratamente i fatti riferiti dalla fonte originaria. Il fatto che il ricorrente avesse scelto di fare riferimento alla presenza dell’onorevole P., senza citare la dichiarazione nella sua interezza, provava il dolo da parte sua.
19.  La Corte di appello confermò pertanto la responsabilità penale del ricorrente. Ritenne tuttavia che la pena inflitta dal Tribunale fosse eccessiva, in relazione alla pena detentiva sospesa, e la sostituì pertanto con il pagamento di una multa di 1.000 euro (EUR). Confermò la condanna inflitta dalla Corte di appello di Roma in ordine a tutti gli altri aspetti.
20.  Il ricorrente propose ricorso per cassazione in punto di diritto, sostenendo che la motivazione della sentenza della Corte di appello era inadeguata e illogica.
21.  Con sentenza del 28 marzo 2014 la Corte di cassazione dichiarò il ricorso irricevibile, ritenendo che le motivazioni indicate sia dal Tribunale che dalla Corte di appello fossero complete e sufficienti.

DOGLIANZA

22.  Il ricorrente ha lamentato che la sua condanna per diffamazione costituiva violazione della sua libertà di espressione, tutelata dall’articolo 10 della Convenzione.

IN DIRITTO

23.  Il ricorrente ha sostenuto che era stato violato il suo diritto alla libertà di espressione. Ha invocato l’articolo 10 della Convenzione, che, per quanto pertinente, prevede:
“ 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza di pubbliche autorità pubbliche e senza riguardo alla nazionalità. (…)
2. L’esercizio di queste libertà, che comporta dei doveri e  delle responsabilità, può essere subordinato alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge, che costituiscono misure necessarie, in una società democratica (…) per la protezione della reputazione o dei diritti di altri (…)
24.  Il ricorrente ha sostenuto l’esistenza di un interesse pubblico alla divulgazione di informazioni concernenti la presenza dell’onorevole P. nello studio il giorno in cui si era svolto l’incontro in questione. Ha inoltre affermato che, in quanto giornalista, aveva esercitato il suo diritto di comunicare informazioni, e che la sua condotta professionale era sempre stata irreprensibile. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che, in ogni caso, l’articolo aveva avuto conseguenze limitate per la reputazione dell’onorevole P., in quanto all’epoca della pubblicazione egli era già percepito dal pubblico  come “un soggetto non certo limpido”.
25.  La Corte rileva, innanzitutto, che la condanna del ricorrente costituisce un’ingerenza nella sua libertà di espressione di cui all’articolo 10 e che essa si basava sull’articolo 595 del Codice penale, e sull’articolo 13 della Legge sulla stampa (Legge 8 febbraio 1948, n. 47). Osserva inoltre che la condanna era finalizzata a proteggere la “reputazione o i diritti di altri”.
26.  Resta da determinare se l’ingerenza fosse “necessaria in una società democratica”. A tale riguardo, il compito della Corte è accertare se le autorità interne abbiano trovato un giusto equilibrio tra gli interessi contrapposti in gioco, che nel caso di specie erano la tutela della libertà di espressione, sancita dall’articolo 10, e la tutela della reputazione e dell’onore dell’onorevole P., diritto tutelato dall’articolo 8 della Convenzione nell’ambito del diritto al rispetto della vita privata (si veda, tra molti precedenti, Chauvy e altri c. Francia, n. 64915/01, § 70, in fine, CEDU 2004 VI). Perché entri in gioco l’articolo 8, tuttavia, l’attacco alla reputazione di una persona deve raggiungere un certo livello di gravità, e deve essere effettuato in modo tale da arrecare pregiudizio al godimento personale del diritto al rispetto della vita privata (si veda A. c. Norvegia, n. 28070/06, § 64, 9 aprile 2009).
27. La Corte ha frequentemente  ribadito i principi generali concernenti la necessità di ingerenze nella libertà di espressione in una società democratica (si vedano, tra molti precedenti, Baka c. Ungheria [GC], n. 20261/12, § 158, CEDU 2016, e Bédat c. Svizzera [GC], n. 56925/08, § 48, CEDU 2016). La Corte ritiene comunque utile esporre nuovamente alcuni principi pertinenti.
28.  La Corte ribadisce in particolare che, come indicato all’articolo 10, la libertà di espressione è soggetta a diverse eccezioni, che devono essere interpretate con molta precisione, e che la necessità di  restrizioni deve essere accertata in modo convincente. Gli Stati contraenti dispongono di un certo margine di apprezzamento nel valutare se sussista tale necessità, ma esso va di pari passo con il controllo europeo, che comprende sia la legislazione che le decisioni che la applicano, anche quando sono pronunciate da un tribunale indipendente.
29.  Nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza, la Corte non deve sostituirsi alle competenti autorità nazionali, ma piuttosto riesaminare le decisioni che hanno pronunciato in conformità al loro potere di apprezzamento. In particolare, la Corte deve accertare se, alla luce della causa nel suo complesso, l’ingerenza lamentata rispondesse a una pressante esigenza sociale, e, più in particolare, se fosse proporzionata al fine legittimo perseguito e se i motivi addotti dalle autorità nazionali per giustificarla fossero pertinenti e sufficienti. Nel fare ciò, la Corte deve accertare che le autorità nazionali abbiano applicato norme conformi ai principi contenuti nell’articolo 10 e, inoltre, che si siano basate su un’accettabile valutazione dei fatti pertinenti.
30.  La Corte deve inoltre accertare che le autorità interne abbiano raggiunto un giusto equilibrio tra gli interessi contrapposti in gioco, che nel caso di specie erano entrambi diritti tutelati dalla Convenzione. Se le autorità nazionali hanno intrapreso tale esercizio di bilanciamento in conformità ai criteri stabiliti nella giurisprudenza della Corte, quest’ultima esige motivi validi per sostituire l’opinione dei tribunali interni con la propria (si veda MGN Limited c. Regno Unito, n. 39401/04, §§ 150 e 155, 18 gennaio 2011).
31.  Nella sua giurisprudenza la Corte ha individuato diversi criteri pertinenti nel caso in cui si deve conciliare il diritto alla libertà di espressione con il diritto al rispetto della vita privata (si vedano Axel Springer AG c. Germania [GC], n. 39954/08, §§ 82-95, 7 febbraio 2012, e Von Hannover c. Germania (n. 2) [GC], nn. 40660/08 e 60641/08, §§ 101-113, CEDU 2012).
32.  Passando ai fatti del caso di specie, la Corte osserva innanzitutto che l’articolo in questione concerneva l’asserito rapporto tra un partito politico italiano di primaria importanza e la mafia siciliana, il ruolo svolto in tale vicenda da alcuni esponenti di spicco del partito, e il coinvolgimento di ufficiali dei carabinieri. È incontestabile che l’articolo trattasse un argomento relativo alla politica italiana e al recente passato dell’Italia, e costituisse quindi un’informazione di interesse pubblico. L’articolo beneficia conseguentemente di un elevato livello di tutela ai sensi dell’articolo 10, e le autorità hanno un margine di apprezzamento particolarmente esiguo (si veda, tra molti precedenti, Morice c. Francia [GC], n. 29369/10, § 125, CEDU 2015). Tuttavia il carattere dell’accusa, che concerneva la sua possibile partecipazione all’incontro descritto nell’articolo, ha chiaramente raggiunto il livello di gravità richiesto per arrecare pregiudizio ai diritti dell’onorevole P. di cui all’articolo 8 della Convenzione.
33.  Quanto all’onorevole P., la Corte osserva che era un uomo politico di primo piano, membro del Parlamento ed ex senatore della Repubblica. La Corte osserva anche che, all’epoca, era indagato nell’ambito di un procedimento penale per reati commessi asseritamente nel corso della sua carriera di avvocato. La Corte accetta pertanto che l’onorevole P. fosse una “figura pubblica” ai sensi della giurisprudenza della Corte (si veda Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia [GC], n. 40454/07, §§ 117-123, CEDU 2015 (estratti)), e che, conseguentemente, dovesse dimostrare maggiore tolleranza alla critica e all’esame pubblico (si veda Lingens c. Austria, 8 luglio 1986, § 42, Serie A n. 103).

34.  La Corte osserva tuttavia che i tribunali interni avevano concluso che, citando soltanto parte delle dichiarazioni del colonnello R., il ricorrente aveva generato nel lettore l’impressione che l’onorevole P. fosse presente e avesse partecipato all’incontro descritto nell’articolo (si veda il paragrafo 13 supra). Secondo quanto accertato dai tribunali interni, tale allusione era essenzialmente fuorviante e smentita dal resto della dichiarazione, che il ricorrente non aveva inserito nell’articolo. I tribunali interni hanno ritenuto anche che la condotta del ricorrente fosse dolosa (si veda il paragrafo 18 supra) e che avesse danneggiato gravemente la reputazione e l’onore dell’onorevole P.

35.  Conseguentemente, la Corte non vede motivo per dissentire dalle conclusioni dei tribunali interni.

36.  La Corte sottolinea che, benché la stampa giochi un ruolo essenziale in una società democratica, e abbia il dovere di comunicare informazioni e idee su qualsiasi questione di interesse pubblico (si veda, tra molti precedenti, Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia [GC], n. 21980/93, § 62, CEDU 1999 III), i giornalisti sono comunque soggetti a obblighi e responsabilità. La tutela accordata ai giornalisti dall’articolo 10 della Convenzione è infatti subordinata alla condizione che essi agiscano in buona fede, per fornire informazioni accurate e affidabili, in conformità ai principi del giornalismo responsabile, che rinvia principalmente al contenuto raccolto e/o divulgato mediante mezzi giornalistici (Pentikäinen c. Finlandia [GC], n. 11882/10, § 90, CEDU 2015 e i ricorsi ivi citati).

37.  Quanto al carattere e alla gravità della pena inflitta, la Corte osserva che la Corte di appello di Roma ha condannato il ricorrente al pagamento di una multa di 1.000 euro (EU), della somma di 20.000 euro di risarcimento alla parte offesa, in solido con il direttore responsabile della rivista, e delle spese processuali. La Corte sottolinea che la pena detentiva sospesa, che era stata inflitta inizialmente dal Tribunale di Roma, è stata successivamente ritenuta eccessiva dalla Corte di appello di Roma e, pertanto, non è stata confermata. Anche se, come la Corte ha riconosciuto in precedenti occasioni (si veda, tra molti altri precedenti, Stoll c. Svizzera [GC], n. 69698/01, § 160, CEDU 2007 V), una sanzione penale può avere effetti spaventosi sulla persona alla quale è inflitta, nel caso di specie l’importo della multa comminata dalla Corte di appello di Roma era modesto. La stessa conclusione può essere ribadita in ordine al risarcimento che gli è stato ordinato di pagare (si veda, mutatis mutandis, Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c. Francia [GC], nn. 21279/02 e 36448/02, §§ 59-60, CEDU 2007 IV).
38. In conclusione, la Corte ritiene che a livello nazionale sia stato raggiunto un giusto equilibrio tra i diritti contrapposti, e che i tribunali nazionali abbiano fornito motivi sufficienti e pertinenti per giustificare la necessità dell’ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente.
39.  Ne consegue che il ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato  in applicazione dell’articolo 35 §§ 3, lettera a) e 4 della Convenzione.
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
dichiara il ricorso irricevibile.

Fatta in inglese, e poi notificata per iscritto in data 16 febbraio 2017.

Abel Campos    
Cancelliere

Presidente
Mirjana Lazarova Trajkovska