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Cambia l'accusa ma non necessariamente il mandato al difensore (Cass. 39926/18)

4 settembre 2018, Cassazione penale

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L’eventuale modifica dell’imputazione non toglie efficacia al mandato originariamente conferito, ove la procura speciale non contenga espliciti limiti o condizioni ai poteri conferiti al procuratore speciale, sicché in questa ipotesi spetta al difensore la valutazione della coerenza del negozio processuale con gli interessi dell’imputato.

La eventuale modifica dell’imputazione nel corso dell’udienza preliminare non toglie efficacia al mandato conferito ai fini della richiesta di rito abbreviato, ove questo non contenga una esplicita limitazione e che, ogni volta che la procura speciale a concludere il processo con un rito a prova contratta non preveda limiti e condizioni, spetta al difensore la valutazione della coerenza del negozio processuale con gli interessi dell’imputato che gli ha conferito il mandato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 luglio – 4 settembre 2018, n. 39926

Presidente Paoloni – Relatore Giordano

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rideterminato la pena inflitta a S.V. in quella di anni uno e mesi quattro di reclusione ed ha riformato le statuizioni civili, riducendo l’importo della somma liquidata, a titolo di risarcimento del danno, in favore delle parti civili costituite, in Euro cinquemila ciascuna. L’imputata, all’esito di giudizio tenutosi con rito abbreviato, è stata ritenuta responsabile del reato di calunnia (art. 368 cod. pen.), commesso il (omissis), dopo che, già in primo grado, era stata prosciolta per mancanza di querela dai reati di cui all’art. 571 cod. pen. ascrittile, previa riqualificazione dei fatti nella fattispecie di cui all’art. 581 cod. pen..
2. Con unico motivo di ricorso S.V. denuncia vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 423, 441, comma 2, 122 e 178, lett. c) cod. proc. pen. e chiede dichiarare la nullità della sentenza impugnata. Assume che l’imputata, contumace all’udienza preliminare tenutasi il 14 febbraio 2013, aveva diritto alla notifica del verbale di udienza atteso che il Pubblico Ministero aveva provveduto alla sostanziale modifica del capo di imputazione e che la richiesta di definizione del procedimento con rito abbreviato, formalizzata alla medesima udienza dal procuratore speciale, era avvenuta sulla scorta di una procura speciale rilasciata in riferimento alle originarie imputazioni, con conseguente inefficacia della stessa che, a pena di nullità, deve contenere la indicazione dell’oggetto e dei fatti ai quali si riferisce, nullità che doveva essere rilevata dal giudice dell’udienza preliminare e che oggi travolge la sentenza, per effetto della violazione del diritto di difesa dell’imputata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile perché le ragioni che ne sono a fondamento sono manifestamente infondate.
2.Rileva il Collegio che non è ravvisabile alcuna contestazione di fatto nuovo nella modifica del capo di imputazione intervenuta all’udienza preliminare del 14 febbraio 2013 dal momento che, come si evince al confronto tra la contestazione posta a base della richiesta di rinvio a giudizio e quella illustrata nella sentenza impugnata, il pubblico ministero si è limitato ad enunciare alcune precisazioni di dettaglio su aspetti materiali della condotta, rimasta immutata nei suoi elementi strutturali, con riguardo alla falsa denuncia ed ai connotati essenziali dei fatti oggetto della denuncia dell’imputata.
Va rammentato che plurime pronunzie di questa Corte hanno asserito che, all’udienza preliminare, il pubblico ministero può modificare liberamente l’imputazione senza alcuna particolare limitazione o condizione (Sez. 3, 4.12.97, Pasqualetti, Rv. 209791, con vari precedenti conformi) dal momento che l’art. 423 cod. proc. pen. non prevede che l’elemento posto a base della modifica debba essere venuto a conoscenza dell’inquirente solo nel corso dell’udienza preliminare, dovendosi comprendere anche l’eventualità che esso sia stato già acquisito nel corso delle indagini preliminari "ma non sia stato ancora valutato nelle sue implicazioni sulla formulazione dell’imputazione". Inoltre, nessuna autorizzazione del giudice è necessaria per l’ulteriore contestazione (ed ancor meno, consenso dell’imputato), trattandosi di adempimenti non previsti poiché, se l’imputato non è presente la modificazione dell’imputazione è comunicata al difensore che rappresenta l’imputato ai fini della contestazione, comunicazione che è stata ritenuta dal legislatore garanzia sufficiente all’assente nel corso dell’udienza preliminare e che neppure comporta la concessione di un termine a difesa, sia nel caso in cui l’imputato sia presente sia nel caso in cui questi risulti assente o contumace (Sez. 3, n. 15927 del 05/03/2009, Sampech, Rv. 243409).
3. Nel caso in esame all’udienza preliminare del 14 febbraio 2013, il difensore dell’imputata contumace, già munito di procura speciale, dopo la modifica dell’imputazione, nel senso innanzi chiarito, ha avanzato richiesta di giudizio abbreviato poi ammesso dal giudice.
4. Ritiene il Collegio che debba essere ribadito, nella fattispecie in esame, il principio già affermato da questa Corte in materia di giudizio di applicazione pena, secondo il quale l’eventuale modifica dell’imputazione non toglie efficacia al mandato conferito, ove la procura speciale non contenga espliciti limiti o condizioni ai poteri conferiti al procuratore speciale, sicché in questa ipotesi spetta al difensore la valutazione della coerenza del negozio processuale con gli interessi dell’imputato. (Sez. 2, n. 4261 del 17/12/2014, dep. 2015, Piroli, Rv. 262382).
È invero sufficiente a garantire il diritto di difesa la comunicazione al difensore, il quale, essendo munito di procura speciale, presenta una legittimazione rafforzata a rappresentare l’imputato ai fini delle valutazioni sull’accesso al rito a prova contratta, ovvero le uniche effettuabili nella fase incidentale in cui si verifica la modifica dell’imputazione. Se è vero che la procura speciale per la definizione del procedimento con il rito abbreviato, come quella per definizione a pena concordata, è atto personalissimo, fondamentale per la legittimità del negozio e che può presentarsi in forma specifica, con la fissazione di limiti e condizioni, ovvero generica ne consegue che quando la procura speciale assume una configurazione generica, e non presenta limiti o condizioni, essa deve intendersi segnatamente finalizzata alla conclusione del processo con il rito speciale. Con tale atto l’imputato affida al difensore il mandato di esprimere per suo conto la volontà di accesso al rito a prova contratta, sicché deve ritenersi che tale mandato comprenda anche quello di valutare le fisiologiche vicende del procedimento e del processo successive al conferimento della procura, in coerenza con gli interessi dell’imputato.
5.Deve, pertanto affermarsi che la eventuale modifica dell’imputazione nel corso dell’udienza preliminare, non toglie efficacia al mandato conferito ai fini della richiesta di rito abbreviato, ove questo non contenga una esplicita limitazione e che, ogni volta che la procura speciale a concludere il processo con un rito a prova contratta non preveda limiti e condizioni, spetta al difensore la valutazione della coerenza del negozio processuale con gli interessi dell’imputato che gli ha conferito il mandato.
E, la procura speciale rilasciata dalla S. , non contiene alcuna specificazione o limitazione oltre a quella relativa alla vicenda processuale nella quale l’imputata era coinvolta sicché deve intendersi che la ricorrente abbia conferito al difensore un ampio mandato esteso alla valutazione delle fisiologiche evenienze del procedimento come la modifica dell’imputazione, situazione del tutto diversa da quella della contestazione del fatto nuovo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, legittima la diversa conclusione proposta nel ricorso (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, P.G. in proc. Pesce e altri, Rv. 269044).
6. Manifestamente infondata è anche la richiesta di dichiarare la intervenuta prescrizione del reato, successiva alla decisione in appello, poiché l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (S.U., n.32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
7. Il ricorso, per quanto detto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.