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Bici al lavoro, incidente va risarcito (Cass. 21516/18)

31 agosto 2018, Cassazione civile

L'uso della bicicletta privata per il tragitto luogo di lavoro- abitazione può essere consentito secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione al costume sociale, anche per assicurare un più intenso rapporto con la comunità familiare, e per tutelare l'esigenza di raggiungere in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro in funzione di una maggiore gratificazione dell'attività ivi svolta, restando invece escluso il cd. rischio elettivo, inteso come quello che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria dei dipendente.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE


SEZIONE LAVORO


Sentenza 20 aprile - 31 agosto 2018, n. 21516

...OMISSIS...

Rilevato che:

la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 1046/2012, riformando la sentenza del giudice del lavoro di Forlì, ha respinto la domanda con cui M.C. aveva chiesto la condanna dell'I.N.A.I.L. a riconoscere le tutele di legge, già attribuite dal giudice di prime cure sub specie di indennizzo in ragione di una menomazione del 8 %, rispetto all'infortunio occorso al ricorrente in data 12 marzo 2008, nel corso del tragitto in bicicletta per raggiungere il posto di lavoro; la Corte territoriale riteneva che l'uso del mezzo privato, pur a fronte delle condizioni fisiche che rendevano la deambulazione faticosa, disagevole e scarsamente tollerata, non fosse necessitato, ma «risultava solo ed esclusivamente corrispondente ad aspettative che (...) non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento di carattere solidaristico a carico della collettività»;

il M.C. ha proposto ricorso per cassazione sulle base di due motivi, poi illustrati da memoria e resistiti dall'I.N.A.I.L. con controricorso;

Considerato che:

con il primo motivo di ricorso si afferma, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c, la violazione dell'art. 2 d.p.r. 1124/1965 e 12 del d. lgs. 38/2000, per non avere ritenuto la sussistenza dei presupposti di necessità dell'uso del mezzo privato previsti dall'art. 12 cit.;

con il secondo motivo si sostiene, ai sensi del n. 5 del medesimo art. 360 c.p.c., l'omesso esame della Corte rispetto ad un fatto decisivo consistente nelle condizioni fisiche del ricorrente, anche in relazione all'esigenza di tutela della salute rispetto all'attività lavorativa da svolgere; i motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati;

secondo l'art. 210, u.c., t.u. 1124/1965, nel testo integrato dall'art. 12 d. lgs. 38/2000, rispetto al c.d. infortunio in itinere «l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato»; premesso che risulta pacifica l'insussistenza di mezzi pubblici per la percorrenza del tratto di strada tra l'abitazione del M.C. ed il luogo di lavoro, la sentenza impugnata, pur menzionando le valutazioni del c.t.u. secondo cui la deambulazione del ricorrente sarebbe «faticosa, disagevole e scarsamente tollerata» esclude però che vi fosse necessità dell'uso del mezzo privato (bicicletta), sulla base di una qualificazione, neppure del tutto chiara, in termini di mera aspettativa, inidonea ad assumere uno "spessore sociale utile tale da giustificare un intervento di carattere solidaristico a carico della collettività"; così facendo si manifesta un'inadeguata interpretazione della nozione di "utilizzo necessitato" di cui all'art. 210 t.u. cit., in quanto tale è senza dubbio l'uso che sia determinato da ragioni di impedimento per la percorrenza a piedi del tragitto da casa al lavoro, per tali non intendendosi soltanto le situazioni in cui l'impossibilità sia assoluta, ma, evidentemente, alla luce dei principi di tutela della dignità della persona (art. 2 Cost.) e della salute (art. 32), anche quelle in cui la deambulazione sia motivo di pena ed eccesso di fatica, oltre che di rischio («scarsamente tollerata» si legge appunto nella stessa sentenza ove si riportano le valutazioni del c.t.u.) per l'integrità psicofisica;

d'altra parte e più in generale si è recentemente ritenuto, con affermazioni qui condivise, che «l'uso della bicicletta privata per il tragitto "luogo di lavoro- abitazione" può essere consentito secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione al costume sociale, anche per assicurare un più intenso rapporto con la comunità familiare, e per tutelare l'esigenza di raggiungere in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro in funzione di una maggiore gratificazione dell'attività ivi svolta, restando invece escluso il cd. rischio elettivo, inteso come quello che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria dei dipendente, che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente» (Cass. 13 aprile 2016, n. 7313), interpretazione che poi coincide con quanto stabilito dalla normativa integrativa dell'art. 210, u.c., cit., entrata in vigore successivamente alle vicende oggetto di causa, secondo cui «l'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato» (art. 5, co. 5, L. 221/2015); che la sentenza impugnata si è palesemente discostata dai canoni interpretativi di cui sopra;

infine appare arbitraria, dal punto di vista giuridico, la riduzione, operata in sentenza, ad una generica aspettativa, poi valutata come non meritevole di tutela, di quello che palesemente è costruito dalle norme, allorquando ricorrano i relativi presupposti fattuali, come un diritto pieno, addirittura attuativo - art. 38, co. 2, Cost. - di norme costituzionali, che il giudice è pertanto tenuto a garantire;

è dunque palese sia il verificarsi della violazione dell'art. 210 d.p.r. 1124/1965 cit., sia l'inadeguata valutazione delle conseguenze che derivano, rispetto alle modalità di percorrenza del tragitto casa-lavoro, dalle condizioni personali proprie del ricorrente pur menzionate in sentenza;

la pronuncia va dunque cassata, con rinvio alla medesima Corte d'Appello, in altra composizione, affinché valuti le circostanza di causa alla luce dei principi di cui sopra;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione.Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 20.4.2018.