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Bastoni nel zaino, è reato? (Cass. 11644/20)

8 aprile 2020, Cassazione penale

Gli oggetti specificamente indicati nel secondo comma dell'art. 4 L. n. 110 del 18 aprile 1975 (quali mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche e simili) sono da ritenere del tutto equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione normativa, occorre anche l'ulteriore condizione che essi appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona".

Il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, L. n. 110/75 ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto.

 

Corte di Cassazione

sez. I Penale, sentenza 10 gennaio – 8 aprile 2020, n. 11644
Presidente Iasillo – Relatore Casa

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 28.11.2018, la Corte di Appello di Trento, in parziale riforma della decisione di primo grado, ritenuta l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, L. n. 110/75, rideterminava la pena inflitta a OS. Gi. in Euro 470,00 di ammenda, confermando nel resto la decisione impugnata.

1.1. Osservava la Corte territoriale che, nel caso di specie, poiché l'imputato era stato trovato in possesso di due bastoni di legno occultati nello zaino, di lunghezza e consistenza tale da poter essere utilizzati per l'offesa alla persona, ed essendo avvenuto pacificamente il porto in luogo pubblico, correttamente il Tribunale di Trento ne aveva riconosciuto la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 110/75, anche con richiamo al principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4355/1979 che, in fattispecie analoga, aveva confermato la qualifica di bastoni di legno come "mazze" il cui porto è vietato ai sensi della prima parte della disposizione citata e ciò a prescindere dalla concreta prospettabilità, per le circostanze di tempo e di luogo, di una sua utilizzazione per l'offesa alla persona.
Condivisibile risultava anche l'esclusione operata dal primo Giudice della plausibilità della giustificazione fornita dall'imputato circa il possesso degli oggetti sequestrati in quanto - pur nel rispetto di tutte le tradizioni e culture - non poteva ritenersi seriamente concepibile che l'azione di impastamento della farina per preparare i pasti (con i due bastoni) avvenisse per strada, mentre risultava certamente possibile nella propria abitazione, come riferito dall'informatore HO. Pa..

1.2. Doveva, infine, escludersi l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., poiché la potenzialità offensiva degli oggetti in questione impediva di ravvisare l'esiguità del pericolo e, quindi, un'offesa di particolare tenuità.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 4, commi 2 e 3, L. n. 110/75.
Tenuto conto di quanto affermato dalla Suprema Corte a proposito del porto di un mattarello, ossia di un oggetto non avente la precipua funzione di offendere e quindi rientrante fra gli oggetti elencati nell'art. 4, comma 2, prima parte, così come le gambe di una sedia, la sentenza impugnata aveva omesso di motivare sul necessario contesto aggressivo e minaccioso, nonostante la difesa avesse sottolineato come dalla stessa annotazione di P.G. del 13.6.2016 fosse emerso che le due persone segnalate stessero aspettando l'autobus.
2.2. Vizio di motivazione quanto all'assenza di giustificato motivo.
La sentenza aveva illogicamente escluso la sussistenza di un giustificato motivo omettendo di considerare che l'imputato stava attendendo l'autobus, cosa che poteva far ritenere logico che le gambe della sedia in questione fossero state ritrovate in un bidone della spazzatura abbandonate e messe nello zaino per essere usate ai fini dichiarati (preparazione dei pasti) nella propria abitazione. In tal modo la sentenza contrastava con l'annotazione di P.G. 13.6.2016 nella quale si dava atto che l'imputato aveva riferito agli operanti di utilizzare gli oggetti per macinare il grano, ma certamente non in strada, come opinato dalla Corte d'appello.
2.3. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 131-bis cod. pen.
Il Collegio, nell'escludere la causa di non punibilità, aveva fatto riferimento esclusivamente alla "quantità" di aggressione al bene giuridico protetto dalla norma (potenzialità offensiva dei due bastoni) senza fornire alcuna motivazione alle ulteriori circostanze concrete illustrate nell'atto di appello ed emergenti dagli atti, ossia: a) la sussistenza di un contesto non aggressivo risultante dall'annotazione di P.G.; b) l'incensuratezza dell'imputato; c) la sua condizione di vulnerabilità, ma di persona socialmente integrata, altruista e lavoratrice, come riferito da colui che lo aveva ospitato HO. Pa..

Considerato in diritto

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato in diritto.

Va ricordato che gli oggetti specificamente indicati nel secondo comma dell'art. 4 L. n. 110 del 18 aprile 1975 (quali mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche e simili) sono da ritenere del tutto equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione normativa, occorre anche l'ulteriore condizione che essi appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona".
In particolare, la giurisprudenza di questa Corte ha ascritto alla categoria delle "mazze", ricompresa nella norma in commento, le mazze da baseball (Sez. 1, n. 13630 del 12/2/2019, Papia, Rv. 275242 - 02; Sez. 7, n. 34774 del 15/1/2015, Cimpoesu, Rv. 264771 - 01; Sez. 1, n. 32269 del 3/7/2003, P.G. in proc. Porcu, Rv. 225116 - 01), i bastoni di legno (Sez. 1, n. 27246 del 21/5/2015, Singh, Rv. 263925 - 01; Sez. 1, n. 4355 del 21/2/1979, La Torre, Rv. 141972 - 01) e lo sfollagente in legno (Sez. 1, n. 10279 del 29/11/2011, dep. 15/3/2012, Croce, Rv. 252253 - 01).
Ne discende che solo con riferimento agli oggetti previsti nell'ultima parte del secondo comma dell'art. 4 è necessario verificare se, pure avendo una destinazione originaria innocua, possano o meno essere utilizzati per l'offesa alle persone.
Tali non erano, indubbiamente, gli oggetti rinvenuti nella disponibilità dell'OS. (due gambe di legno di una sedia utilizzabili come bastoni, lunghi 46 cm e aventi la circonferenza di 13 cm), rientranti nella prima parte della citata disposizione, con la conseguenza che legittimamente il giudice di merito ha fondato il giudizio di responsabilità sull'assenza di un giustificato motivo del loro porto, senza esaminare se essi fossero in concreto utilizzabili per l'offesa alle persone, come erroneamente preteso dal ricorrente (Sez. 1, n. 4355/1979 cit).

3. Meramente confutativo, in fatto e, in ogni caso, manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, concernente la ritenuta sussistenza del giustificato motivo.

Va ribadito, al riguardo, il costante orientamento di questa Corte nel senso che il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, L. n. 110/75 ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878 - 01; Sez. 1, n. 4498 del 14/1/2008, Genepro, Rv. 238946 - 01).

Conforme al richiamato orientamento è stata la motivazione dei Giudici di merito, i quali hanno correttamente escluso che i due bastoni in legno occultati nello zaino del ricorrente potessero servire, mentre l'uomo si trovava in strada alla fermata dell'autobus in una zona centrale della città di Trento, alla preparazione di piatti di tradizione nordafricana, anche perché il controllo cui egli venne sottoposto dalla Polizia di Stato, accorsa sul luogo a seguito di una segnalazione al 113, doveva inquadrarsi in un contesto di precedente aggressione (v. pag. 2 della sentenza di primo grado).

4. Manifestamente infondato, infine, è l'ultimo motivo di ricorso, afferente alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giova rimarcare che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'articolo in commento, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 dell'8/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01).

All'enunciato principio si è attenuta la Corte di Appello, che ha ragionevolmente valorizzato, per escludere l'invocata causa di non punibilità, la pluralità degli oggetti atti a offendere abusivamente portati in luogo pubblico e la loro intrinseca potenzialità offensiva.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare in Euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.