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Banca dati di polizia e rispetto della vita privata (Corte EDU, 19522/09)

18 aprile 2013, Corte europea dei diritti dell'Uomo

In tema di dati immaginavate in uno schedario informatizzato utilizzati per le indagini di polizia, il diritto interno deve garantire in particolare che tali dati siano pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono registrati, e che siano conservati in modo tale da permettere l’identificazione delle persone interessate per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per cui sono registrati. Inoltre, il diritto interno deve contenere garanzie di natura tale da proteggere efficacemente i dati personali registrati contro ogni uso improprio e abusivo.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

QUINTA SEZIONE

CAUSA M. K. c. FRANCIA

(Ricorso n. 19522/09)

SENTENZA

STRASBURGO

18 aprile 2013

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa M. K. c. Francia,

La Corte europea dei diritti dell’Uomo (quinta sezione), riunita in una camera composta da:

Mark Villiger, presidente,
Angelika Nußberger,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, giudici,
e da Claudia Westerdiek, cancelliere di sezione,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 26 marzo 2013,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 19522/09) proposto contro la Repubblica francese con cui un cittadino di quello Stato, il sig. M. K. («il ricorrente»), ha adito la Corte il 28 febbraio 2009 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. Il ricorrente, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, è stato rappresentato dall’Avv. C. Meyer, del foro di Strasburgo. Il governo francese («il Governo») è rappresentato dal suo agente, sig.ra E. Belliard, direttore degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri.

3. Il ricorrente denuncia, in particolare, una violazione dell’articolo 8 della Convenzione, a causa della conservazione di dati che lo riguardano nello schedario automatizzato delle impronte digitali.

4. L’8 marzo 2011 il ricorso è stato comunicato al Governo.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5. Il ricorrente è nato nel 1972 e risiede a Parigi.

6. Il 10 febbraio 2004 egli fu sottoposto a indagini per furto di libri. Gli inquirenti gli prelevarono le impronte digitali.

7. Con sentenza del 15 febbraio 2005, pronunciata su appello di una sentenza emessa il 28 aprile 2004 dal tribunale penale di Parigi, la corte d’appello di Parigi assolse il ricorrente.

8. Il 28 settembre 2005 il ricorrente fu posto in stato di fermo nell’ambito di un’inchiesta in flagranza di reato, sempre per furto di libri. Gli furono prelevate nuovamente le impronte digitali.

9. Il 2 febbraio 2006 il procuratore della Repubblica di Parigi archiviò questo procedimento.

10. Le impronte rilevate in occasione di tali procedimenti furono registrate nello schedario automatizzato delle impronte digitali («FAED»).

11. Con missiva del 21 aprile 2006, il ricorrente chiese al procuratore della Repubblica di Parigi la cancellazione delle sue impronte dal FAED.

12. Il 31 maggio 2006 il procuratore della Repubblica fece procedere unicamente alla cancellazione delle impronte prelevate durante il primo procedimento, facendo notare che la conservazione di un esemplare delle impronte del ricorrente era nell’interesse di questi, in quanto avrebbe consentito di escludere l’implicazione dello stesso in caso di fatti commessi da un terzo con usurpazione della sua identità.

13. Il 26 giugno 2006 il ricorrente propose ricorso dinanzi al giudice delle libertà e della detenzione presso il tribunale di grande istanza di Parigi.

14. Con ordinanza del 25 agosto 2006, il giudice delle libertà e della detenzione rigettò tale istanza, ritenendo che la conservazione delle impronte fosse di interesse degli inquirenti, poiché consentiva loro di disporre di uno schedario contenente il maggior numero possibile di riferimenti. Il giudice aggiunse che la misura non recava alcun pregiudizio al ricorrente; la riservatezza dello schedario escludeva infatti conseguenze sulla vita sociale o personale dell’interessato.

15. Il 21 dicembre 2006 il presidente della sezione istruttoria della corte d’appello di Parigi confermò l’ordinanza.

16. Con sentenza del 1o ottobre 2008, la Corte di cassazione rigettò il ricorso del ricorrente ritenendo che, stante il carattere scritto del procedimento, egli fosse stato posto in condizione di far valere le sue argomentazioni e di prendere visione dell’opposizione motivata del pubblico ministero. Essa aggiunse che gli atti processuali consentivano al ricorrente di accertarsi che la domanda fosse stata trattata conformemente ai testi legali e convenzionali da lui invocati, tra i quali figurava l’articolo 8 della Convenzione.

II.IL DIRITTO INTERNO E INTERNAZIONALE PERTINENTE

A.Il diritto interno pertinente

17. Le disposizioni pertinenti del decreto n. 87-249 dell’8 aprile 1987 relativo allo schedario automatizzato delle impronte digitali gestito dal ministero dell’Interno, nella versione pertinente all’epoca dei fatti, recitano come segue:

Articolo 1

«È autorizzato, alle condizioni previste nel presente decreto, il trattamento automatizzato di tracce e impronte digitali e palmari al fine di facilitare la ricerca e l’identificazione, da parte degli uffici della polizia nazionale e della gendarmeria nazionale, degli autori di crimini e delitti e di facilitare l’avvio, l’istruzione e il giudizio delle cause di cui sia investita l’autorità giudiziaria.»

Articolo 2

«Il trattamento in questione è realizzato dalla direzione centrale della polizia giudiziaria del ministero dell’interno e porta la denominazione di schedario automatizzato delle impronte digitali.»

Articolo 3

«Possono essere registrate:

1o Le tracce rilevate nell’ambito di un’inchiesta in flagranza di reato, di un’indagine preliminare, di una commissione rogatoria, di un’inchiesta o di un’istruttoria per la ricerca delle cause di una scomparsa inquietante o sospetta prevista dagli articoli 74-1 o 80-4 del codice di procedura penale o nell’ambito dell’esecuzione di un mandato di ricerca emesso da un’autorità giudiziaria;

2o Le impronte digitali e palmari rilevate nell’ambito di un’inchiesta in flagranza di reato, di un’indagine preliminare, di una commissione rogatoria o dell’esecuzione di un mandato di ricerca emesso da un’autorità giudiziaria, quando riguardino persone nei cui confronti esistono indizi gravi o concordanti tali da rendere verosimile la partecipazione delle stesse, in qualità di autori o di complici, alla perpetrazione di un reato o persone, chiamate in causa in un procedimento penale, che sia necessario identificare con certezza;

3o Le impronte digitali e palmari rilevate negli istituti penitenziari, in applicazione del codice di procedura penale, al fine di stabilire con certezza l’identità dei detenuti oggetto di un procedimento penale e di accertare i casi di recidiva;

4o Le tracce e le impronte digitali e palmari trasmesse da organismi di cooperazione internazionale in materia di polizia giudiziaria o da uffici di polizia stranieri in applicazione di impegni internazionali.»

Articolo 4

«Le impronte digitali e palmari registrate sono accompagnate dalle seguenti informazioni:

1o Il cognome, i nomi, la data e il luogo di nascita, la filiazione e il sesso;

2o L’ufficio che ha proceduto alla segnalazione;

3o La data e il luogo di compilazione della scheda segnaletica;

4o La natura della causa e il numero di riferimento del procedimento;

5o Le foto antropometriche;

6o Per le impronte trasmesse nel caso previsto nel numero 4o dell’articolo 3, l’origine dell’informazione e la data della registrazione nel trattamento.

Le tracce di impronte registrate sono accompagnate dalle seguenti informazioni:

1o Il luogo in cui sono state rilevate, nonché la data del rilevamento;

2o L’ufficio che ha proceduto al rilevamento delle tracce;

3o La data e il luogo di compilazione della scheda recante la riproduzione delle tracce papillari;

4o La natura della causa e il numero di riferimento del procedimento;

5o L’origine dell’informazione e la data della registrazione nel trattamento.»

Articolo 5

«Le informazioni registrate sono conservate per un periodo massimo di venticinque anni a decorrere dalla compilazione della scheda segnaletica, se non si è proceduto prima alla loro cancellazione alle condizioni previste negli articoli 7 e 7-1 o perché l’ufficio gestore del trattamento è stato informato del decesso della persona in questione o del ritrovamento della stessa, in caso di persona scomparsa.

(...)»

Articolo 7

«Il presente trattamento è sottoposto al controllo del procuratore generale presso la corte d’appello del distretto in cui è situato l’ufficio gestore.

Egli può d’ufficio e fatto salvo il controllo effettuato dalla Commissione nazionale dell’informatica e delle libertà in applicazione della legge del 6 gennaio 1978 di cui sopra, disporre la cancellazione delle informazioni la cui conservazione non fosse palesemente più utile tenuto conto della finalità del trattamento.

L’autorità incaricata della gestione dello schedario trasmette a tale magistrato nonché alla Commissione nazionale dell’informatica e delle libertà un rapporto annuale sull’attività svolta menzionando in particolare l’esito delle operazioni di aggiornamento e di verifica dello schedario.»

Articolo 7-1

«Le impronte rilevate alle condizioni menzionate nel numero 2o dell’articolo 3 possono essere cancellate su richiesta dell’interessato, quando la loro conservazione non sia più necessaria tenuto conto della finalità dello schedario. Competente a disporre la cancellazione è il procuratore della Repubblica dell’organo giurisdizionale nella cui circoscrizione è stato condotto il procedimento all’origine della registrazione.

La richiesta di cancellazione deve, a pena d’inammissibilità, essere trasmessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con dichiarazione in cancelleria. La richiesta è indirizzata direttamente al procuratore della Repubblica competente in virtù delle disposizioni del comma precedente. Essa può anche essere indirizzata al procuratore della Repubblica del luogo di residenza dell’interessato, che la trasmette al procuratore della Repubblica competente.

Il magistrato competente rende nota la sua decisione all’interessato, con lettera raccomandata, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta da parte sua o del procuratore della Repubblica del luogo di residenza dell’interessato.

In mancanza di risposta entro quel termine, o se il magistrato non dispone la cancellazione, l’interessato può adire agli stessi fini il giudice delle libertà e della detenzione entro dieci giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con dichiarazione in cancelleria.

Dopo avere sollecitato le richieste scritte del procuratore della Repubblica, il giudice delle libertà e della detenzione delibera con ordinanza motivata entro due mesi. L’ordinanza è notificata al procuratore della Repubblica e, con lettera raccomandata, all’interessato.

Qualora il giudice delle libertà e della detenzione non deliberi entro due mesi o in caso di ordinanza di diniego della cancellazione, l’interessato può, entro dieci giorni, adire il presidente della sezione istruttoria, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con dichiarazione in cancelleria. A pena d’inammissibilità, la sua contestazione deve essere motivata.

In caso di ordinanza che dispone la cancellazione, anche il procuratore della Repubblica può, entro dieci giorni, contestare la decisione dinanzi al presidente della sezione istruttoria. La contestazione sospende l’esecuzione della decisione.

Il presidente della sezione istruttoria delibera, dopo avere sollecitato le richieste scritte del procuratore generale, con ordinanza motivata, entro tre mesi. L’ordinanza è notificata al procuratore della Repubblica e, con lettera raccomandata, all’interessato. Essa può formare oggetto di ricorso per cassazione solo se non soddisfa, nella forma, le condizioni essenziali della sua esistenza legale.»

Articolo 8

«Soltanto i funzionari debitamente autorizzati degli uffici d’identità giudiziaria del ministero dell’interno e delle unità di ricerca della gendarmeria nazionale potranno avere accesso alle informazioni registrate e procedere alle operazioni di identificazione su richiesta dell’autorità giudiziaria o degli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia nazionale o della gendarmeria nazionale.»

18. L’articolo 55-1 del codice di procedura penale prevede quanto segue:

Articolo 55-1

«L’ufficiale di polizia giudiziaria può procedere, o far procedere sotto il suo controllo, alle operazioni di prelievo esterne necessarie all’effettuazione di analisi tecniche e scientifiche di confronto con le tracce e gli indizi prelevati per le necessità delle indagini, su chiunque possa fornire informazioni sui fatti in questione o su chiunque possa essere plausibilmente sospettato di avere commesso o tentato di commettere il reato.

L’ufficiale di polizia giudiziaria procede, o fa procedere sotto il suo controllo, alle operazioni di rilevamento segnaletico e in particolare di presa di impronte digitali, palmari o di fotografie necessarie all’inserimento ed alla consultazione degli schedari di polizia secondo le norme specifiche di ogni schedario.

E’ punito con una pena detentiva di un anno e con una pena pecuniaria di 15.000 € chiunque rifiuti di sottoporsi alle operazioni di prelievo, di cui al primo e al secondo comma, ordinate dall’ufficiale di polizia giudiziaria, quando esistano uno o più motivi plausibili per sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato.»

B.Il diritto internazionale pertinente

19. Gli elementi di diritto internazionale pertinenti sono esposti nella causa S. e Marper c. Regno Unito [GC] (nn. 30562/04 e 30566/04, §§ 41-42 e 50-53, CEDU 2008-...).

IN DIRITTO

SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

12. Il ricorrente sostiene che vi è stata una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, causata dalla conservazione di dati che lo riguardano nello schedario automatizzato delle impronte digitali. Invoca l’articolo 8 della Convenzione, che recita:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

13. Il Governo contesta questa tesi.

Sulla ricevibilità

14. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 (a) della Convenzione e rileva peraltro che esso non incorre in altri motivi di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.

B.Sul merito

1.Argomenti delle parti

15. Il ricorrente non contesta la legittimità dell’ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita privata, ma la considera ingiustificata. Denuncia anzitutto una mancanza di proporzionalità dei mezzi utilizzati per raggiungere lo scopo perseguito. Egli ritiene che l’articolo 1 del decreto del 1987 contenga disposizioni riguardanti le finalità della misura troppo estese nell’oggetto e vaghe nella definizione. Pertanto le autorità dispongono di un margine di manovra eccessivo, con un potere di conservazione generico e indifferenziato. Denuncia inoltre un rischio concreto di abuso facendo riferimento al trattamento improprio che ha interessato altri schedari.

16. Peraltro, il ricorrente ritiene che la durata di conservazione sia stata fissata arbitrariamente e si traduca nell’assenza di limiti temporali. Secondo lui, la durata di venticinque anni corrisponde in realtà non ad un limite massimo, ma ad una norma, il che è dimostrato dal rigetto lapidario della sua domanda da parte dei giudici nazionali. Quanto alla motivazione del rifiuto di cancellazione, non essendo previsti requisiti specifici, essa potrebbe rispecchiare un pregiudizio nei confronti nel richiedente, come nel caso di specie.

17. Il ricorrente denuncia altresì un’assenza di garanzie procedurali effettive, affermando che i giudici possono non solo rimettere in discussione l’autorità del giudicato in materia penale per negare la cancellazione, come è avvenuto nel suo caso, ma anche che l’esistenza stessa dei dati nello schedario comporta, di per sé, che sia rimessa in discussione la presunzione di innocenza.

18. Il Governo non contesta che la conservazione dei dati relativi al ricorrente nello schedario automatizzato delle impronte digitali («FAED») costituisca una ingerenza nel diritto di quest’ultimo al rispetto della vita privata.

19. Esso ritiene tuttavia, da una parte, che tale ingerenza fosse prevista dalla legge, ossia dall’articolo 55-1 del codice di procedura penale e dal decreto n. 87-249 dell’8 aprile 1987 modificato e, dall’altra, che perseguisse uno scopo legittimo di difesa dell’ordine pubblico, in quanto è volta a individuare gli autori di reati e a perseguirli.

20. Il Governo considera inoltre che l’ingerenza fosse necessaria in una società democratica. Pur rammentando che la giurisprudenza della Corte non vieta agli Stati di raccogliere e memorizzare dati personali, in presenza di garanzie adeguate e sufficienti, esso insiste su tre punti: gli Stati godono di un certo margine di apprezzamento in materia, che dovrebbe essere più ampio quando si tratta di semplici impronte digitali; il FAED contribuisce in buona parte al buon esito delle indagini e all’individuazione delle usurpazioni di identità; la gestione del FAED è accompagnata da numerose garanzie, in merito alle quali il Governo precisa che i dati inseriti sono limitativamente elencati e che lo schedario può essere consultato solo a partire dal confronto tra impronte (e non a partire da un nome o da un indirizzo). Inoltre, esso può essere consultato solo da funzionari di polizia e di gendarmeria autorizzati. Il trattamento dei dati è affidato al controllo sia del procuratore generale presso la corte d’appello che della Commissione nazionale dell’informatica e delle libertà («CNIL»), che è un’autorità amministrativa indipendente. Pur limitando la durata della conservazione dei dati a venticinque anni, il decreto prevede che l’interessato possa chiederne la cancellazione e che un’azione giudiziaria sia disponibile in caso di rifiuto da parte del procuratore della Repubblica. Nel caso di specie, il Governo osserva che il ricorrente si è avvalso di tale ricorso, rivolgendosi prima al giudice delle libertà e della detenzione, e poi al primo presidente della corte d’appello. Esso sostiene peraltro che la Corte di cassazione ha esaminato il ricorso del ricorrente per quanto riguarda i diritti della difesa, dichiarandolo tuttavia inammissibile.

2.Valutazione della Corte

a)L’esistenza di un’ingerenza

21. La Corte rammenta che la conservazione, in uno schedario tenuto dalle autorità nazionali, delle impronte digitali di un individuo identificato o identificabile costituisce un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata (S. e Marper, sopra citata, § 86).

b)Giustificazione dell’ingerenza

i.Base legale

22. Una ingerenza di questo tipo deve dunque essere prevista dalla legge, il che presuppone l’esistenza nel diritto interno di una base compatibile con la preminenza del diritto. La legge deve dunque essere sufficientemente accessibile e prevedibile, ossia enunciata con un grado di precisione tale da permettere all’individuo – avvalendosi, se necessario, di pareri autorevoli – di regolare la propria condotta. Perché possa essere ritenuta conforme a tali esigenze, la legge deve fornire una tutela adeguata contro eventuali arbitri e, di conseguenza, definire in maniera sufficientemente netta la portata e le modalità di esercizio del potere conferito alle autorità competenti (si vedano, tra le altre, Malone c. Regno Unito, 2 agosto 1984, §§ 66-68, serie A n. 82, Rotaru c. Romania [GC], n. 28341/95, § 55, CEDU 2000-V, e S. e Marper, sopra citata, § 95). Il livello di precisione richiesto alla legislazione interna – che non può del resto prevedere ogni possibile eventualità – dipende in larga misura dal contenuto del testo considerato, dall’argomento che quest’ultimo dovrebbe riguardare e dal numero e dalla tipologia dei suoi destinatari (si vedano, tra altre, le sentenze, Hassan e Tchaouch c. Bulgaria [GC], n. 30985/96, § 84, CEDU 2000-XI, e S. e Marper, sopra citata, § 96).

23. Nel caso di specie, la Corte constata che l’ingerenza è prevista dalla legge, ossia l’articolo 55-1 del codice di procedura penale e il decreto n. 87-249 dell’8 aprile 1987 come modificato. Quanto alla questione di stabilire se la legislazione in questione sia sufficientemente chiara e precisa per quanto riguarda le condizioni di memorizzazione, utilizzo e cancellazione dei dati personali, la Corte osserva che il ricorrente solleva questi problemi nell’ambito delle argomentazioni sulla proporzionalità dell’ingerenza. In ogni caso, essa ritiene che tali aspetti siano, nella presente causa, strettamente legati alla questione più ampia della necessità dell’ingerenza in una società democratica e che una simile verifica della «qualità» della legge nella presente causa rinvii all’analisi, di seguito riportata, della proporzionalità dell’ingerenza in questione (S. e Marper, sopra citata, § 99).

ii.Scopo legittimo

24. La Corte osserva poi che l’ingerenza persegue uno scopo legittimo: l’individuazione e, di conseguenza, la prevenzione dei reati (S. e Marper, sopra citata, § 100).

iii.Necessità dell’ingerenza

α)Principi generali

25. Resta dunque da determinare se l’ingerenza in questione possa essere considerata «necessaria in una società democratica», il che impone che essa risponda ad un «bisogno sociale imperioso» e, in particolare, che sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito e che i motivi invocati dalle autorità nazionali per giustificarla sembrino «pertinenti e sufficienti» (S. e Marper, sopra citata, § 101).

26. Se sono in primo luogo le autorità nazionali a dover giudicare che tutte le condizioni suddette siano soddisfatte, è tuttavia la Corte che decide in via definitiva sulla questione della necessità dell’ingerenza rispetto alle esigenze della Convenzione (Coster c. Regno Unito [GC], n. 24876/94, § 104, 18 gennaio 2001, e S. e Marper, sopra citata). Un certo margine di apprezzamento, la cui ampiezza varia a seconda di un certo numero di elementi, in particolare la natura delle attività in questione e gli scopi delle restrizioni (si vedano, in particolare, Smith e Grady c. Regno Unito-Uni, nn. 33985/96 e 33986/96, § 88, CEDU 1999-VI; Gardel c. Francia, n. 16428/05, B.B. c. Francia, n. 5335/06, e M.B. c. Francia, n. 22115/06, 17 dicembre 2009, rispettivamente §§ 60, 59 e 51), viene dunque lasciato, in linea di principio, agli Stati in questo ambito (si veda, tra molte altre, Klass e altri c. Germania, 6 settembre 1978, § 49, serie A n. 28). Tale margine è tanto più ristretto quanto più il diritto in questione è essenziale per garantire all’individuo il godimento effettivo dei diritti fondamentali o «privati» che gli sono riconosciuti (Connors c. Regno Unito, n. 66746/01, § 82, 27 maggio 2004, e S. e Marper, sopra citata, § 102). Quando è in gioco un aspetto particolarmente importante dell’esistenza o dell’identità di un individuo, il margine lasciato allo Stato è ristretto (Evans c. Regno Unito [GC], n. 6339/05, § 77, CEDU 2007-I, S. e Marper, sopra citata, e Gardel, B.B. e M.B., sopra citate, rispettivamente §§ 61, 60 e 52). In compenso, quando non vi è un comune accordo tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa, sull’importanza relativa dell’interesse in gioco o su quali siano i mezzi migliori per tutelarlo, il margine di apprezzamento diventa più ampio (Dickson c. Regno Unito [GC], n. 44362/04, § 78, CEDU 2007‑XIII).

27. La tutela dei dati personali svolge un ruolo fondamentale per l’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare sancito dall’articolo 8 della Convenzione. La legislazione interna deve dunque fornire garanzie adeguate per impedire che i dati personali vengano utilizzati in modo non conforme alle garanzie previste in tale articolo (S. e Marper, sopra citata, § 103, e Gardel, B.B. e M.B., sopra citate, §§ 62, 61 e 53 rispettivamente). Con riferimento a quanto affermato nella sentenza S. e Marper (sopra citata), la Corte ritiene che la necessità di disporre di tali garanzie sia maggiore quando si tratta di proteggere dati personali soggetti a un trattamento automatizzato, in particolare quando tali dati sono utilizzati per le indagini di polizia. Il diritto interno deve garantire in particolare che tali dati siano pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono registrati, e che siano conservati in modo tale da permettere l’identificazione delle persone interessate per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per cui sono registrati. Inoltre, il diritto interno deve contenere garanzie di natura tale da proteggere efficacemente i dati personali registrati contro ogni uso improprio e abusivo (ibidem).

28. Infine, la Corte ha il dovere di essere particolarmente attenta al rischio di stigmatizzare persone che, come il ricorrente, non sono state riconosciute colpevoli di alcun reato e hanno il diritto di beneficiare della presunzione di innocenza, e che sono invece state trattate allo stesso modo delle persone condannate. Se, da questo punto di vista, conservare dati privati non equivale ad esprimere sospetti, bisogna comunque che le condizioni in cui i dati vengono conservati non diano a tali persone l’impressione di non essere considerate innocenti (S. e Marper, sopra citata, § 122).

β)L’applicazione dei principi sopra menzionati al caso di specie

29. Nella fattispecie, la misura in contestazione, che di per sé non comporta alcun obbligo per il ricorrente, obbedisce a modalità di consultazione sufficientemente definite, sia per quanto riguarda le persone abilitate a consultare lo schedario che per il regime di autorizzazione a cui sono sottoposte le operazioni di identificazione corrispondenti alla finalità dello schedario (si veda, a contrario, Khelili c. Svizzera, n. 16188/07, § 64, 18 ottobre 2011).

30. La Corte osserva che la situazione è diversa per quanto riguarda il regime di raccolta e conservazione dei dati.

31. Infatti, la Corte osserva anzitutto che la finalità dello schedario, nonostante lo scopo legittimo perseguito, comporta necessariamente che vengano aggiunti e conservati il maggior numero di nomi possibili, il che conferma la motivazione considerata dal giudice delle libertà e della detenzione nella sua ordinanza del 25 agosto 2006 (paragrafo 14 supra).

32. Essa osserva peraltro che il rifiuto del procuratore della Repubblica di disporre la cancellazione delle impronte prelevate in occasione del secondo procedimento era motivato dalla necessità di tutelare gli interessi del ricorrente, permettendo di escludere la sua implicazione dello stesso in caso di fatti commessi da un terzo con usurpazione della sua identità (paragrafo 12 supra). Oltre il fatto che un tale motivo non risulta espressamente dalle disposizioni dell’articolo 1 del decreto in contestazione, a meno che non si voglia fare dello stesso una interpretazione particolarmente estensiva, la Corte ritiene che accogliere l’argomento basato su una pretesa garanzia di tutela contro le manovre di terzi volte a usurpare un’identità equivarrebbe, in pratica, a giustificare la schedatura di tutta la popolazione presente sul territorio francese, il che sarebbe sicuramente eccessivo e non pertinente.

33. Inoltre, alla prima funzione dello schedario, ossia agevolare la ricerca e l’identificazione degli autori di crimini e delitti, il testo ne aggiunge una seconda, ossia «facilitare l’avvio, l’istruzione e il giudizio delle cause di cui sia investita l’autorità giudiziaria», senza indicare chiaramente che tale funzione riguarderebbe solamente i crimini e i delitti. Menzionando anche le «persone, chiamate in causa in un procedimento penale, che sia necessario identificare con certezza» (articolo 3, 2o del decreto), il testo può comprendere de facto tutti i reati, ivi comprese le semplici contravvenzioni qualora ciò permettesse di identificare gli autori di crimini e delitti secondo l’oggetto dell’articolo 1 del decreto (paragrafo 17 supra). In ogni caso le circostanze del caso di specie, relative a episodi di furto di libri archiviati, dimostrano che il testo si applica per reati minori. La presente causa si distingue pertanto chiaramente da quelle che riguardavano specificamente dei reati gravi come la criminalità organizzata (S. e Marper, sopra citata) o delle aggressioni sessuali (Gardel, B.B. e M.B., sopra citate).

34. Inoltre, la Corte osserva che il decreto non opera distinzioni basate sull’esistenza o meno di una condanna da parte di un tribunale se non addirittura di un’azione penale avviata dal pubblico ministero. Nella sentenza S. e Marper la Corte ha sottolineato il rischio di stigmatizzazione, derivante dal fatto che le persone che avevano rispettivamente beneficiato di un’assoluzione e di una decisione di archiviazione – ed avevano dunque il diritto di beneficiare della presunzione di innocenza – venivano trattate allo stesso modo dei condannati (§ 22). La situazione nel caso di specie presenta delle analogie su questo punto, in quanto il ricorrente ha beneficiato di un’assoluzione nell’ambito di un primo procedimento, quando i fatti ascrittigli successivamente non erano ancora archiviati.

35. Agli occhi della Corte, neppure le disposizioni del decreto in contestazione relative alle modalità di conservazione dei dati offrono una tutela sufficiente agli interessati.

36. Per quanto riguarda anzitutto la possibilità di cancellazione dei dati, la Corte ritiene che il diritto di presentare in qualsiasi momento una domanda in tal senso al giudice rischia di scontrarsi, per riprendere i termini dell’ordinanza del 25 agosto 2006, con l’interesse degli uffici incaricati delle indagini che devono disporre di uno schedario avente il maggior numero possibile di riferimenti (paragrafo 14 supra). Pertanto, poiché gli interessi presenti sono – anche se solo in parte – contraddittori, la cancellazione, che del resto non è un diritto, costituisce una garanzia «teorica ed illusoria» e non «concreta ed effettiva».

37. La Corte constata che, se la conservazione delle informazioni inserite nello schedario è limitata nel tempo, il periodo di archiviazione è di venticinque anni. Tenuto conto della sua precedente constatazione secondo la quale le possibilità di esito positivo delle domande di cancellazione sono quantomeno ipotetiche, una tale durata è in pratica assimilabile a una conservazione indefinita o almeno, come sostiene il ricorrente, equivale a una norma piuttosto che a un limite massimo.

38. In conclusione la Corte ritiene che lo Stato convenuto sia andato oltre il margine di apprezzamento di cui dispone in materia, in quanto il regime di conservazione, nello schedario in questione, delle impronte digitali di persone sospettate di avere commesso dei reati ma non condannate, così come applicato al ricorrente nel caso di specie, non garantisce un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati concorrenti. La conservazione contestata si traduce dunque in una lesione sproporzionata del diritto del ricorrente al rispetto della vita privata e non può essere considerata necessaria in una società democratica.

39. Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE

40. Il ricorrente lamenta l’iniquità del procedimento e ne chiede la cancellazione. Invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione, le cui disposizioni pertinenti nel caso di specie recitano:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)»

41. Oltre il fatto che questo motivo di ricorso coincide in parte con quello basato sull’articolo 8 della Convenzione, tenuto conto di tutti gli elementi in suo possesso e nella misura in cui era competente per conoscere delle accuse formulate, la Corte non ha rilevato alcuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli.

42. Ne consegue che questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 (a) e 4 della Convenzione.

III.SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

43. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

44. Il ricorrente, che ha beneficiato del gratuito patrocinio nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte, non ha presentato alcuna domanda di equa soddisfazione. Pertanto, la Corte non ritiene opportuno accordargli somme a questo titolo.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

1.Dichiara il ricorso ricevibile per quanto riguarda il motivo di ricorso basato sull’articolo 8 e irricevibile per il resto;

2.Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 18 aprile 2013 in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Claudia WesterdiekMark Villiger
CancellierePresidente