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Avvocato truffa cliente e investe in un ristorante: autoriciclaggio (Cass. 36522/19)

28 agosto 2019, Cassazione penale

Le legge limita la non punibilità dei casi di autoriciclaggio ai soli casi in cui i beni proventi del delitto restino cristallizzati, attraverso la mera utilizzazione o il godimento personale, nella disponibilità dell'agente del reato presupposto, perchè solo in tale modo si può realizzare quell'effetto di "sterilizzazione" che impedisce, pena la sanzione penale, la re-immissione nel legale circuito economico.

La non punibilità in caso di mera utilizzazione e godimento personale dei beni provento del delitto presupposto nel il reato di autoriciclaggio trova una sua logica e coerente spiegazione nel divieto del ne bis in idem sostanziale (punizione di due volte per lo stesso fatto) ma solo e solamente a condizione che l'agente si limiti al mero utilizzo o godimento dei beni provento del delitto presupposto senza che ponga in essere alcuna attività decettiva al fine di ostacolarne l'identificazione quand'anche la suddetta condotta fosse finalizzata ad utilizzare o meglio godere dei suddetti beni.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

(ud. 16/07/2019) 28-08-2019, n. 36522

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI G. - Presidente -

Dott. MESSINI D’AGOSTINI P. - rel. Consigliere -

Dott. ALMA M. M. - Consigliere -

Dott. SGADARI G. - Consigliere -

Dott. TUTINELLI V. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.A., nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 05/04/2019 del TRIBUNALE DI BRESCIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Piero MESSINI D'AGOSTINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LORI Perla, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore del ricorrente avv. GC, in sostituzione dell'avv. GS, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 5/4/2019 il Tribunale di Brescia, in sede di riesame, confermava il provvedimento in data 14/2/2019 con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato ad G.A. la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al reato di autoriciclaggio commesso a mezzo dell'investimento in attività imprenditoriali e speculative della somma di 204.007,00 Euro, costituente parte dei profitti della truffa continuata consumata dall'indagato, avvocato, in danno di T.L., reato che gli aveva procurato un profitto di oltre 700.000 Euro.

2. Ha proposto ricorso G.A., a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine a tre distinti profili.

2.1. Il Tribunale ha illegittimamente escluso la sussistenza nel caso di specie della causa di non punibilità prevista dall'art. 648 ter.1 c.p., comma 4, in relazione alla mera utilizzazione ed al godimento personale dei beni provento del delitto presupposto.

Il ricorrente, infatti, ha utilizzato il denaro provento della truffa, in modo trasparente, per avviare un'attività di ristorazione in Polonia, effettuando bonifici su conti correnti agevolmente individuabili, subito dopo avere incassato le somme, come riconosciuto anche nell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale ha erroneamente interpretato la suddetta norma, ritenendo che la destinazione del denaro ad un'attività economica non rientri nell'utilizzo personale. Anche i trasferimenti in favore della società Global K.A. e di K.J.Z., legale rappresentante, avevano il medesimo scopo, mentre quelli dei quali fu beneficiaria la terza moglie M.E. furono sempre "proiezione di un uso personale".

2.2. L'ordinanza non ha valutato la doglianza relativa all'applicabilità del disposto dell'art. 275 c.p.p., comma 2-bis, che preclude l'applicazione di una misura di tipo custodiale qualora il giudice ritenga che con la condanna possa essere concesso il beneficio della sospensione condizionale.

Ha ritenuto il Tribunale di non esaminare il punto, rilevando la sussistenza del pericolo di recidiva, non adeguatamente motivato, in quanto non sono state ben valutate la personalità dell'indagato, la concretezza ed attualità del pericolo nonchè l'epoca dei fatti, commessi peraltro in luoghi distanti da quello della sua residenza.

2.3. L'epoca ed il luogo di commissione del reato hanno rilievo anche ai fini della valutazione sulla adeguatezza e proporzionalità della misura in atto, sulle quali l'ordinanza impugnata è priva di motivazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

2. L'unica doglianza proposta con il ricorso in tema di gravità indiziaria attiene alla- ritenuta operatività -della clausola di esclusione della punibilità prevista dall'art. 648 ter.1 c.p., comma 4.

Sulla destinazione alla terza moglie della somma di 15.000 Euro come "godimento personale" l'impugnazione è del tutto generica, a fronte del rilievo del Tribunale che la stessa era stata presidente del consiglio di amministrazione dell'impresa "Famiglia G.".

Il ricorrente, invece, in questa sede non sostiene più la destinazione della somma di 99.000, versata alla ex convivente e madre dei suoi due figli, al mantenimento della famiglia e riconosce che - come ritenuto dal Tribunale anche le somme bonificate alla stessa erano destinate all'attività d'impresa.

Il Tribunale, dunque, ha ricondotto tutti i versamenti alla "funzione di investimento presso l'impresa sopra menzionata" e quindi a quelle "attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative" richiamate dall'art. 648 ter.1 c.p., comma 1.

Non vi è dubbio che si tratti di attività imprenditoriali: occorre valutare se quell'attività possa essere ricondotta alla "mera utilizzazione o al godimento personale", come sostenuto dalla difesa: la risposta è senz'altro negativa, considerato che nel ricorso - diversamente dalla richiesta di riesame - non si contesta più specificamente l'idoneità ingannatoria dei trasferimenti di denaro, sulla quale vi è stata ampia motivazione del Tribunale.

Questa Corte ha già evidenziato la immediata differenza che si coglie fra la destinazione del denaro, bene od altra utilità alla "mera utilizzazione o al godimento personale" e la condotta prevista dell'art. 648 ter.1 c.p., comma 1, che sanziona, invece, l'impiego, la sostituzione o il trasferimento dei proventi illeciti nelle quattro ampie categorie di attività di cui si è detto, laddove connotati da concreta idoneità di camuffamento.

La non punibilità trova "una sua logica e coerente spiegazione nel divieto del ne bis in idem sostanziale (punizione di due volte per lo stesso fatto) ma solo e solamente a condizione che l'agente si limiti al mero utilizzo o godimento dei beni provento del delitto presupposto senza che ponga in essere alcuna attività decettiva al fine di ostacolarne l'identificazione quand'anche la suddetta condotta fosse finalizzata ad utilizzare o meglio godere dei suddetti beni. La norma, quindi, è chiara nella sua ratio: limitare la non punibilità ai soli casi in cui i beni proventi del delitto restino cristallizzati - attraverso la mera utilizzazione o il godimento personale - nella disponibilità dell'agente del reato presupposto, perchè solo in tale modo si può realizzare quell'effetto di "sterilizzazione" che impedisce - pena la sanzione penale - la reimmissione nel legale circuito economico" (così, da ultimo, Sez., 2, n. 13795 del 07/03/2019, Sanna, Rv. 275528; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 30399 del 07/06/2018, Barbieri, non mass.).

3. Con adeguata motivazione il Tribunale ha effettuato un giudizio prognostico sfavorevole, agli effetti di quanto previsto dall'art. 275 c.p.p., comma 2-bis, in ragione del ritenuto pericolo di recidiva, desumibile dalle particolari e specifiche modalità del fatto, oltre che dalla personalità dell'indagato, comunque negativamente valutata nell'ordinanza impugnata, avuto riguardo anche alla spregiudicatezza dimostrata da G. ed alla sua "totale mancanza di revisione critica del reato".

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'ultimo periodo dell'art. 274 c.p.p., lett. c), così come modificato dalla L. n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522, Silvestrin; Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Semilia, Rv. 269944, in motivazione; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez, 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168).

Inoltre, condivide il Collegio il principio ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale "il requisito dell'attualità, pur non costituendo una mera ripetizione di quello di concretezza, richiama necessariamente l'esigenza di elevata probabilità di suo verificarsi rispetto tuttavia non già all'occasione del delinquere, ma alla sua occasionalità; in questo senso dunque deve ritenersi che il pericolo non è attuale se la condotta criminosa si appalesa del tutto sporadica ed occasionale, mentre sussiste laddove l'illecito possa ripetersi in ragione delle modalità del suo estrinsecarsi, della personalità del soggetto, indipendentemente dalla imminenza di sua verificazione (Sez. 6, 9894/2016, rv. 266421). Deve dunque affermarsi che il requisito dell'attualità del periculum libertatis può individuarsi a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive ed immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'inquisito, essendo necessario e sufficiente formulare un giudizio prognostico che sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., sì riconnetta alla realtà emergente dagli atti del procedimento ed alle valutazioni della persistente pericolosità che è dato trarne, dovendosi effettuare una previsione correlata alla situazione esistenziale e socio ambientale in cui verrà a trovarsi l'indagato, nell'ipotesi in cui venga meno lo stato di detenzione" (così Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Verga, dep. 2017, Rv. 269684; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Foti, Rv. 266421; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv, 267264).

4. L'ordinanza, infine, ha logicamente motivato anche in ordine all'adeguatezza e proporzionalità della misura in atto, indispensabile per "interrompere i molteplici legami del G., che gli hanno consentito, prima, di porre in essere ampia attività decettiva e, poi, di trasferire i profitti illeciti reinvestendoli in attività imprenditoriali, anche all'estero".

L'epoca ed il luogo di commissione dei fatti non sono circostanze idonee a superare detta valutazione, relativa al pericolo di reiterazione di reati "della stessa specie di quello per cui si procede", rientrando nella locuzione contenuta nell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), non solo quelli che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche le fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Petroni, Rv. 268444).

5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 2.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2019