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Avviso conclusione delle indagini preliminari: che fare?

31 agosto 2020, Nicola Canestrini

Dopo aver svolto le indagini, iniziate con la notizie di reato (cfr. approfondimento su querela, referto o denuncia), la pubblica accusa chiamato “PM” o “pubblico ministero” o “(sostituto) procuratore della Repubblica” deve decidere se chiedere l’archiviazione oppure se intende esercitare l’azione penale, cioè mandare a processo l’indagata/o.

 In caso sia convinto che l’indagata/o sia colpevole (meglio: ci siano gli elementi per superare il ragionevole dubbio nel processo), deve far notificare all’accusata/o un avviso che le indagini preliminari sono concluse, salvo alcune procedure particoalri (ad es. il decreto penale di condanna).

 Si tratta del cd. “avviso delle conclusioni delle indagini preliminari”, previsto dall’art. 415bis del codice di procedura penale (“avviso 415bis”).

Cosa contiene l'avviso di conclusione di indagini?

 L'avviso contiene un vasto spettro di informazioni.

La prima è che pendevano delle indagini e che ora sono concluse: spesso l'interessata/o nulla sapeva di essere sotto indagini, e pensava (erroneamente) che in caso di indagini debba essere notificato il cd. avviso di garanzia, che spetta invece solo in caso di atti garantiti, cioè perquisizioni, arresti, sequestri.per sapere se c'è una indagine in corso, comunque, si può fare richiesta alla procura interessata (qui la differenza con il certificato del casellario giudiziale).

L'avviso di concusione delle indagini contiene poi le accuseprovvisorie” (nel senso che possono essere cambiate fino al processo; si parla di “imputazione provvisoria”) e contiene principalmente

  • la enunciazione sommaria del fatto per il quale si procede (sommaria, ma comunque in modo da consentire alla difesa la possibilità di conoscere effettivamente gli addebiti per cui si procede e quindi di richiedere il compimento di attività investigativa in modo consapevole e mirato),
  • le norme di legge che si assumono violate,
  •  la data e del luogo del presunto fatto reato.

 Le informazioni, naturalmente, vengon odate per consentire un esercizio consapevole del diritto di difesa, mirando a garantire la tendenziale completezza delle indagini stesse, soddisfacendo non solamente il canone dell'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado di tutti i procedimenti giurisdizionali (24/2 Costituzione), ma anche il diritto dell'accusato di essere informato, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa, nonché di disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa (111/3 Costituzione).  

In pratica: finalmente si possono leggere accuse e fonti di prova 

Particolarmente importante è l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

 In caso la persona interessata non abbia ancora provveduto, verrà invitata a dare le proprio generalità e dovrà nominare un difensore di fiducia: se non ne ha uno, le o gli verrà assegnato provvisoriamente un difensore di ufficio (nell'approfondimento sul patrocinio a spese dello stato la differenza fra difensore di ufficio e patrocinio a spese dello stato).

 A meno che non vi siano stati sequestri o arresti durante le indagini, l’avviso di conclusione indagini costituisce il primo momento utile per avere cognizione dell’autore delle accuse e degli atti di indagini compiute: il difensore quindi potrà chiedere, pagando i diritti di copiala copia (meglio se) integrale del fascicolo, che l’interessata/o farà bene a chiedere al difensore per sé per poter studiare le carte e per averle a disposizione in caso di necessità.

Diffidate di un difensore che non fa copia integrale degli atti e/o non ne consegni copia all'interessata/o (qui come scegliere un avvocato). 

 Solo con la copia del fascicolo il difensore e l’assistita/o decideranno quale sia la strategia processuale più opportuna.

Solo con le carte alla mano si può decidere il da farsi.

Interrogatorio nei 20 giorni: che fare?

 L'avviso contiene comunque l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

 La previsione è in gran parte inutile, salvo per un inciso: se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio nel termine previsto dei 20 giorni il pubblico ministero deve procedervi. Non tuti sanno infatti che l’indagata o l’indagato hanno sempre il diritto di chiedere di essere interrogati a seguito di presentazione spontenea (art 374 c.p.p.), ma – purtroppo – raramente la pubblica accusa la/lo ascolta.

 Dopo l’avviso della conclusione indagini, invece, la richiesta di interrogatorio è assistita da una previsione di nullità degli atti successivi compiuti senza provvedere all’interrogatorio. L’accusa quindi provvede, delegando normalmente la polizia giudiziaria.

Importante: è la richiesta che va fatta nei 20 giorni, mentre l'interrogatorio di norma deve tenersi nei 30 giorni successivi.

All’interrogatorio, che è un atto che ha finalità difensive, parteciperà naturalmente il difensore, che riceverà copia del verbale.

Se durante l'interrogatorio l'indagata/o o il suo difensore chiedono il compimento di atti di indagine (es. sentire testimoni, sequestrare documetni, richiedre tablati telefnici, ..) sarebbe compito del P.M. svolgere obbligatoriamente tutte le attività investigative sollecitate dalla difesa. L'obbligo è solo .. logico, ma non giuridico, nel senso: normalmente l'accusa se ne disinteressa (con qualche lodevole eccezione). 

 Ha senso chiedere l’interrogatorio?

Dipende dal caso concreto, e la cosa andrà valutata con il proprio difensore.

Purtroppo però non basta essere innocenti per essere assolti, e quindi spesso si andrà a processo nonostante un interrogatorio convincente (e magari assistito da documentazione probatoria di supporto, che può essere depositata anche prima, durante o dopo l’interrogatorio).

Naturalmente quanto detto e prodotto durante l’interrogatorio sarà utilizzabile pienamente, anche ad es. per la richiesta di rito abbreviato.  

 Scivoloni a parte, e salvo specificità del caso concreto, ci pare che valga la pena rappresentare fin dall’inizio le ragioni dell’innocenza, anche se tutto ciò che verrà detto o prodotto rischia di essere sezionato solo per trovare un elemento di poca credibilità.