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Avvisi difensivi omessi per verifica stato di ebbrezza su incosciente: che fare? (Cass. 18405/18)

7 aprile 2018, Cassazione penale

La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado: se però è il giudizio è stato introdotto da una opposizione a decreto penale, il momento entro il quale far valere la dedotta nullità va individuato nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto penale di condanna.

Gli avvisi difensivi non sono dovuti in caso di prelievo epr finalità terapeutiche / mediche, ad esempio quando i protocolli clinici specifici prevedano il prelievo di sangue, a nulla rilevando che venga fatto richiesta anche di prelievo per finalità di polizia.

Gli avvis difensivi non sono dovuti a un soggetto in stato psicofisico di totale incoscienza, potenzialmente dovuto anche all'abuso di alcol, dato che altrimenti non sarebbe possibile in alcun modo procedere ad accertamento dello stato di ebbrezza.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Sent., (ud. 28/03/2018) 27-04-2018, n. 18405

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente -

Dott. MENICHETTI Carla - Consigliere -

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -

Dott. MICCICHE' Loredana - rel. Consigliere -

Dott. CENCI Daniele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.M., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 08/03/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LOREDANA MICCICHE';

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CASELLA GIUSEPPINA che ha concluso per l'inannmissibilità del ricorso.

E' presente l'avvocato IF del foro di Roma in difesa di S.M. in sostituzione dell'avvocato DAP del foro di PORDENONE che deposita nomina ex art. 102 c.p.p. e si riporta ai motivi del ricorso chiedendo l'accoglimento.

Svolgimento del processo


1. La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza del 6 marzo 2017, riformava la sentenza del Tribunale di Pordenone del 23 settembre 2015, con la quale S.M. veniva assolto perchè il fatto non sussiste, condannandolo, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda per il reato p. e p. dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e commi 2-bis e 2-sexies, perchè, alle ore 3.40 circa, provocava un incidente stradale guidando l'autovettura targata (OMISSIS) in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche con tasso alcolemico accertato in 1,74 g/l come emerso dalle analisi tossicologiche. Venivano concessi i doppi benefici di legge. Veniva disposta la revoca della patente di guida.

2. La Corte territoriale perveniva a ribaltare la sentenza di primo grado avendo ritenuto, al contrario del Tribunale, che non sussistesse la necessità di rendere al S. l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima del compimento delle analisi ospedaliere volte all'accertamento del tasso alcolico, essendo l'imputato stato sottoposto al prelievo ematico nell'ambito di un più articolato protocollo sanitario, ed essendo peraltro giunto in ospedale, nell'immediatezza del fatto, in condizioni comatose che avrebbero impedito di rendere gli avvisi.

3. L'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione, deducendo tre motivi.

4. Con i primi motivi, strettamente connessi, il ricorrente lamenta, ex art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. c), violazione di legge in relazione agli artt. 191, 354 e 356 c.p.p., art. 114 disp. att. c.p.p. e art. 3 Cost., in quanto gli esiti del prelievo emativo eseguiti senza il previo consenso dell'imputato e senza gli avvisi difensivi devono ritenersi viziati da inutilizzabilità patologica assoluta.

Emergeva infatti dall'istruttoria, senza ombra di dubbio, che i prelievi di campioni biologici eseguiti sul S. venivano posti in essere su soggetto sottoposto a cure mediche unicamente per l'intervenuta richiesta della PG, e quindi ad esclusivi fini di indagine penale, e non già di cura.

5. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), violazione di legge in relazione all'art. 114 disp. att. c.p.p. e art. 180 c.p.p. e art. 182 c.p.p., comma 2, in relazione alla illegittimità del rigetto della eccezione di inutilizzabilità dell'accertamento relativo allo stato di ebbrezza.

Il ricorrente infatti censura la decisione della Corte territoriale sul punto, in quanto l'eccezione di inutilizzabilità è stata presentata conformemente all'orientamento delle Sezioni Unite n. 5396/2015 (Bianchi) entro la deliberazione della sentenza di primo grado, e dunque tempestivamente.

Motivi della decisione


1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.

2. In rito, va preliminarmente chiarito come la giurisprudenza abbia avuto più volte modo di chiarire che la sanzione processuale conseguente al mancato avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. è la nullità di ordine generale a regime intermedio (sez. F, n. 34886 del 6 agosto 2015, Cortesi, rv. 264728).

2.1. Quanto al termine entro il quale eccepire tale nullità, a causa di precedente contrasto giurisprudenziale, sono intervenute, come noto, le Sezioni Unite, chiamate a risolvere la specifica questione se la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolemico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., possa ritenersi non più deducibile, a norma dell'art. 182 c.p.p., comma 2, se non eccepita dal diretto interessato prima del compimento dell'atto; ovvero, se di tale eccezione debba considerarsi onerato il solo difensore, quale sia in tale ipotesi il momento oltre il quale si verifica la conseguenza della non deducibilità della nullità.

2.2. Risolvendo tale quesito, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto per cui la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dall'art. 180 c.p.p. e art. 182 c.p.p., comma 2, secondo periodo, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. Un., n. 5396 del 29 gennaio 2015, P.G. in proc. Bianchi, rv. 263023). Ciò in considerazione del fatto che nel caso in cui la nullità dell'atto derivi da un mancato avviso di una garanzia difensiva, alla cui conoscenza l'avviso stesso è preordinato, la sua deducibilità, da parte dell'indagato o dell'imputato che vi abbia assistito, non è soggetta ai limiti previsti dall'art. 182 c.p.p., comma 2, (sez. Un., n. 5396 del 29 gennaio 2015, P.G. in proc. Bianchi, rv. 263026).

Di talchè, la parte su cui grava l'onere di eccepire, ex art. 182 c.p.p., comma 2, la nullità di un atto al quale assiste è solo il difensore - ovvero il Pubblico Ministero - in nessun caso l'indagato o l'imputato nè altra parte privata, in quanto l'ordinamento processuale privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa (Sez. Un., n. 5396 del 29 gennaio 2015, P.G. in proc. Bianchi, rv. 263024).

2.3. Si è comunque chiarito che, se si è proceduto a giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale, il momento entro il quale far valere la dedotta nullità va individuato nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto penale di condanna (sez. Un., n. 5396 del 29 gennaio 2015, cit; sez. 4, n. 22608 del 04.04.2017, rv. 270161).

2.4. Tanto premesso, l'eccezione difensiva sul punto nel caso odierno è stata tardivamente proposta, in quanto non era stata articolata nell'atto di opposizione.

3. Essa, inoltre, risulta infondata anche nel merito, come la Corte di Appello ha avuto modo di evidenziare.

3.1. Pacificamente, la giurisprudenza di legittimità ritiene che in tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria (sez. 4, n. 3340 del 22 dicembre 2016, Tolazzi, rv. 268885; sez. 4, n. 7967 del 6 dicembre 2013, Zanutto, rv. 258614). Ciò in quanto, in tale caso, gli accertamenti vengono compiuti per esclusive esigenze di indagine, e sono dunque atti di PG, ai quali deve essere applicato l'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (sez. 4, n. 51284 del 10 ottobre 2017, Lirussi). Ciò in ragione del fatto che, in tale caso, trova applicazione l'art. 348 c.p.p., comma 4, che permette agli organi di PG di avvalersi di persone dotate di specifiche competenze tecniche laddove debbano essere compiuti accertamenti che le richiedano. In particolare, con la citata recente pronuncia si è precisato che nell'ipotesi in cui la polizia giudiziaria proceda ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 5, sussiste l'obbligo di dare l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p., allorchè il conducente sia già indiziato di reato, al momento in cui la PG ha inviato al personale sanitario la richiesta di procedere ad esami clinici per la verifica del tasso alcolemico, e se l'accertamento non venga espletato a fini di cura della persona, ma sia eccentrico rispetto alle finalità terapeutiche del caso concreto e unicamente finalizzato alla ricerca della prova della colpevolezza del soggetto indiziato.

3.2. Inoltre, è bene ribadire che la prestazione degli avvisi è cosa diversa rispetto al consenso del paziente al trattamento sanitario. I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale, sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza senza che rilevi la "mancanza di un preventivo consenso" dell'interessato (sez. F., n. 52877 del 25 agosto 2016, Ilardi, rv. 268807).

Diversamente, il conducente può, a causa del suo carattere invasivo, opporre un "espresso dissenso" al prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria e finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza di alcol nel sangue, salve le conseguenze penali di tale rifiuto, e salva comunque l'utilizzabilità degli accertamenti compiuti in carenza di consenso (sez. 4, n. 54977 del 17/10/2017, Zago, rv. 271665; sez. 4, n. 1522 del 10 dicembre 2013, Lo Faro, rv. 25849; sez. 4, n. 10605 del 15 novembre 2012, Bazzotti, rv. 254933).

E' del tutto consolidato l'indirizzo per cui i risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza senza che rilevi la mancanza di un preventivo consenso dell'interessato (ex multis, sez. F, n. 52877 del 25.8.2016, rv. 268807; sez. 4, n. 1522 del 10.12.2013 rv. 258490 sez. 4, n. 6755 del 6.11.2012, rv. 254931; sez. 4, n. 26108 del 16.5.2012, rv. 253596). Si è chiarito altresì che il difetto di consenso al prelievo del campione non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica dell'accertamento compiuto, facendo appello a principi di natura costituzionale. In particolare, non appaiono violati i principi affermati con la sentenza della Corte Costituzionale 238/1996, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 224 c.p.p., comma 2, nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nel "casi" e nei "modi" dalla legge. La stessa Corte Costituzionale, infatti, nel censurare la genericità della disciplina penale, ha segnalato che con altra sentenza (precisamente la n. 194 del 1996) in relazione alle disposizioni dal nuovo codice della strada (artt. 186 e 187), era stato escluso ogni contrasto con l'art. 13 Cost., comma 2, atteso che il legislatore, operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale, ha dettato una disciplina specifica e dettagliata dell'accertamento che non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge.

3.3 Ebbene, nel caso odierno si è evidentemente fatta corretta applicazione del suesposti principi. L'imputato, infatti, in stato comatoso, veniva trasportato in ospedale ed ivi sottoposto ai dovuti trattamenti sanitari del caso. Nei protocolli clinici specifici, che prevedevano una serie di esami e prestazioni che avrebbero condotto a ricoverare il paziente in terapia intensiva, era previsto anche il prelievo di sangue, nonostante fosse stata annotata anche la richiesta della PG. Ne consegue la non necessità degli avvisi difensivi, tanto più in quanto rivolti a soggetto in stato psicofisico di totale incoscienza. Nè il consenso deve ritenersi necessario, o in ogni caso di incoscienza, potenzialmente dovuto anche all'abuso di alcol, non sarebbe possibile in alcun modo procedere ad accertamento dello stato di ebbrezza.

Tanto premesso, nel caso in esame la Corte di Appello ha ampiamente ed esaustivamente rilevato che l'imputato era stato trasportato in ambulanza in ospedale e sottoposto a cure mediche, in quanto aveva riportato un "trauma commotivo con ferita lacero contusa sopracciglio sinistro e trauma toracico con iniziale movimento di troponina" con prognosi di giorni 20, che era stato trattenuto nel nosocomio per accertamenti fino al pomeriggio del giorno successivo e che dal referto medico in atti risultava che il prelievo avesse valenza clinica: il prelievo, dunque, doveva ritenersi disposto nell'ambito delle cure mediche del caso, con conseguentemente legittimità e utilizzabilità del prelievo anche in assenza di espresso consenso dell'interessato, secondo il consolidato della giurisprudenza di legittimità di cui è stata fatta corretta applicazione.

4. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente alle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2018