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Autovelox è apparecchio tecnico soggetto ad usura: senza taratura accertamento nullo (Cass. 22889/18)

29 settembre 2018, Cassazione civile

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La taratura dell'apparecchiatura risulta necessaria e il rilevamento è affidabile solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell'avvenuto adempimento, con conseguente onere dell'opponente di contestare la cattiva fabbricazione, installazione e/o funzionamento del dispositivo.

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante "autovelox" non sia indicato se la presenza dell'apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l'esistenza, ma si è altresì precisato che l'onere di provare siffatta circostanza, ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell'infrazione, incombe sull'amministrazione.

L'assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l'affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità.

Qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione e quindi deve essere verificato periodicamente. 

I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale.

Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all'intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poichè la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura.

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE SECONDA CIVILE

Ordinanza 26 aprile - 26 settembre 2018, n. 22889

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio - Presidente -

Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -

Dott. SABATO Raffaele - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA


sul ricorso 26811/2015 proposto da:

COMUNE CASACANDITELLA, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA PETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI MANIERI giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente;

- ricorrente -

contro

B.V.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 468/2015 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 30/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/04/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


1. B.V. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Guardiagrele avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS) elevato dal Comando di Polizia Municipale di Casacanditella, in quanto alla guida della propria autovettura era transitato in data (OMISSIS), alle ore 12,32, alla velocità di kmh (OMISSIS) su di in tratto della strada provinciale per la quale era prescritto il limite di velocità di 50 kmh.

Lamentava che la segnaletica di preavviso non era stata correttamente collocata, come fatto rilevare anche all'operatore della polizia municipale presente sul posto, il quale aveva immediatamente provveduto a ricollocarla in maniera visibile. Inoltre lamentava la mancata attestazione delle operazioni di taratura dell'apparecchiatura elettronica utilizzata per il rilievo della velocità di marcia, l'incompetenza della Polizia Municipale ad effettuare controlli sulla strada provinciale e la mancanza della contestazione immediata.

Nella resistenza dell'ente locale, il giudice adito accoglieva il ricorso sostenendo che nel tratto di strada in esame vigesse il limite di 70 kmh.

A seguito di appello del Comune, il Tribunale di Chieti, con la sentenza n. 468 del 30/7/2015, dopo avere dato atto che effettivamente nel tratto di strada interessato dal controllo vigeva il limite di velocità di 70 kmh, come emergeva dalla nota inviata dalla Provincia di Chieti, ente proprietario della strada, reputava che tuttavia era fondato il motivo di opposizione con il quale si contestava l'assenza e/o inidoneità della segnaletica stradale di preavviso del controllo elettronico della velocità, in quanto il verbale di contestazione nulla diceva sul punto, mentre le fotografie versate in atti non consentivano di ricostruire con esattezza la collocazione della segnaletica, soprattutto con riferimento ai margini di intervallo spaziale previsti dalla legge.

Risultava anche fondata la censura in ordine alla mancata attestazione delle operazioni di revisione e taratura delle apparecchiature elettroniche, e ciò alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2015, atteso che il verbale dava atto della omologazione e non anche delle revisioni periodiche.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Casacanditella sulla base di cinque motivi.

B.V. non ha svolto difese in questa fase.

2. Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c..

Si assume che il Comune nell'appellare la sentenza di primo grado aveva chiesto al Tribunale di accertare che in realtà, difformemente da quanto opinato dal giudice di prime cure, nel tratto di strada teatro della vicenda, vigeva il limite orario di velocità di 70 km, e non anche di 50.

A fronte di tale doglianza il contravventore non proponeva alcun motivo di appello incidentale con la conseguenza che la sentenza di appello, nel rigettare il gravame ritenendo che non fosse stata indicata nel verbale la presenza dei cartelli di preavviso del controllo elettronico e che le apparecchiature utilizzate per la rilevazione non fossero state sottoposte a revisione periodica è evidentemente incorsa nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il motivo è infondato.

Dalla lettura della sentenza gravata emerge che dinanzi al giudice di pace il B. aveva impugnato il verbale di contestazione adducendo come motivi di opposizione, oltre quello accolto in prime cure, circa l'effettivo limite di velocità vigente, anche quello concernente la non corretta collocazione della segnaletica di preavviso e quello relativo alla mancata attestazione delle operazioni di taratura dell'apparecchiatura di rilevazione automatica della velocità.

Tali motivi devono però reputarsi che fossero stati ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado il quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, la fondatezza del rilievo circa il maggior limite di velocità vigente. Sempre dalla lettura della sentenza gravata, e senza che tali affermazioni siano state in alcun modo contestate con il mezzo di gravame da parte del Comune, si ricava che mentre l'appellante dinanzi al Tribunale aveva contestato la correttezza della soluzione del giudice di primo grado, l'appellato aveva chiesto la conferma della decisione gravata, chiedendo in subordine l'accoglimento del ricorso per gli ulteriori motivi a suo tempo dedotti e riproposti in appello.

Appare evidente che nella fattispecie il Tribunale abbia proceduto ad una corretta applicazione della previsione di cui all'art. 346 c.p.c., essendo viceversa del tutto erroneo il presupposto da cui parte la difesa del ricorrente secondo cui i diversi motivi di opposizione, poi posti a sostegno della decisione del giudice di appello, dovessero essere veicolati in sede di gravame nelle forme dell'appello incidentale.

Ed, infatti, le diverse ragioni di illegittimità del verbale impugnato, poi valorizzate dal Tribunale, una volta rivelatasi infondata la doglianza concernente la corretta individuazione del limite di velocità, risultavano evidentemente oggetto di assorbimento in prime cure, non avendo parte ricorrente dedotto che fossero state invece espressamente disattese dal Giudice di pace.

Da ciò consegue che, come peraltro ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 11799/2017, a mente della quale solo quando un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale), i motivi assorbiti ben potevano essere riproposti in grado di appello avvalendosi della previsione di cui all'art. 346 c.p.c., del cui esercizio peraltro dà contezza la sentenza gravata, il che esclude che il loro accoglimento, una volta reputato fondato il motivo di appello principale concernente la individuazione del limite di velocità, comporti la lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c..

3. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 177 del 2007, art. 3, conv. nella L. n. 160 del 2007, nonchè del D.M. Trasporti 15 agosto 2007, art. 1.

Si sostiene che nel tratto di strada oggetto di causa esiste ed esisteva adeguata ed idonea segnaletica perfettamente visibile agli utenti della strada, in conformità delle menzionate prescrizioni normative.

Inoltre, non essendo necessario che nel verbale sia indicata in maniera obbligatoria la presenza di apposito cartello di segnalazione preventiva del controllo elettronico della velocità, è erronea la conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale.

Il motivo, che non appare avere effettivamente colto il reale contenuto della decisione impugnata, è infondato.

Non ignora il Collegio che i precedenti di questa Corte siano nel senso che (cfr. Cass. n. 680/2011) in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante "autovelox" non sia indicato se la presenza dell'apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l'esistenza, ma si è altresì precisato che l'onere di provare siffatta circostanza, ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell'infrazione, incombe sull'amministrazione.

Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato in primo luogo che il verbale nulla riferiva circa la presenza dei prescritti segnali di preavviso, ma è pervenuto all'accoglimento dell'opposizione, non già ritenendo che tale omissione determinasse l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, ma piuttosto osservando che dalle fotografie prodotte in atti, non era dato accertare con esattezza quale fosse l'effettiva collocazione dei cartelli, al fine del rispetto degli intervalli spaziali tra i cartelli stessi e lo strumento di rilevazione della velocità.

Trattasi evidentemente di accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, e che come tale non è sindacabile in sede di legittimità, specialmente laddove le censure formulate si risolvano nell'apodittica affermazione di parte ricorrente secondo cui in realtà esisteva adeguata ed idonea segnaletica, senza confrontarsi con quanto invece è stato accertato in fatto dal Tribunale.

4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, nella parte in cui la sentenza gravata ha ritenuto che il Comune non avesse fornito la prova della taratura dell'autovelox utilizzato per rilevare l'infrazione.

Si assume che la lettura del verbale consente di accertare senza equivoci il modello di apparecchiatura utilizzata con l'indicazione delle omologazioni, come peraltro confermato dal documento n. 5 prodotto in primo grado dal Comune, che attesta l'avvenuta verifica e taratura del macchinario.

Anche tale motivo va disatteso.

Ed, invero, in disparte l'evidente carenza di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nella parte in cui, pur richiamando il documento n. 5 versato in atti, omette di riprodurne il contenuto, onde apprezzare l'effettiva idoneità dello stesso a documentare l'avvenuta revisione periodica dell'apparecchio, la stessa succinta descrizione del suo contenuto sembra far riferimento alla originaria verifica e taratura, riferendosi invece, ma senza indicare le fonti di prova di tale affermazione, di una periodica verifica e taratura operata da parte del Comune, senza però chiarire quando ciò sia avvenuto e come sia documentato.

Al riguardo va in ogni caso rilevato che occorre esaminare la vicenda, come peraltro fatto anche dal giudice di appello, alla luce dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45 C.d.S., comma 6, per contrasto con l'art. 3 Cost., della norma così come interpretata nel "diritto vivente", con sent. n. 113/2015. La Corte costituzionale ha rilevato come l'assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l'affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità.

In particolare, la Consulta ha osservato che "quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all'elemento temporale. L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all'intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poichè la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura".

Sotto il profilo della coerenza interna della norma, poi, la Corte Costituzionale ha evidenziato lo stretto legame che sussiste tra le disposizioni sull'uso delle apparecchiature di misurazione ed il valore probatorio delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti alle trasgressioni dei limiti di velocità.

Ciò, prendendo le mosse dalla ratio del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 6, il quale prevede che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, (..) nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".

Detta soluzione normativa si giustifica per via del carattere irripetibile dell'accertamento, realizzando un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle posizioni soggettive dei cittadini e, in definitiva, tra interessi pubblici e posizioni giuridiche dei privati cittadini.

E' vero infatti che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell'onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l'applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare - onere di difficile assolvimento a causa della irripetibilità dell'accertamento il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura.

Tuttavia, detta limitazione trova una ragionevole spiegazione proprio nel carattere di affidabilità che l'omologazione e la taratura dell'autovelox conferiscono alle prestazioni di quest'ultimo. In altri termini, il bilanciamento che si agita dietro l'art. 142 C.d.S., si concreta in una sorta di presunzione, fondata sull'affidabilità dell'omologazione e della taratura dell'autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. Proprio la verifica costante di tale affidabilità rappresenta il fattore di contemperamento tra la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato.

Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono mai effettuate.

Alla luce di tale percorso giustificativo, la Consulta ha ritenuto, così, che, "il bilanciamento dei valori in gioco realizzato in modo non implausibile nel vigente art. 142 C.d.S., comma 6, trasmoda così nella irragionevolezza, nel momento in cui il diritto vivente formatosi sull'art. 45, comma 6, del medesimo codice consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica.

Dunque, del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6 - come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione - è stato dichiarato incostituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Ne deriva che, nel caso di specie, la taratura dell'apparecchiatura risultava necessaria e che solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell'avvenuto adempimento, il rilevamento può presumersi affidabile, con conseguente onere dell'opponente di contestare la cattiva fabbricazione, installazione e/o funzionamento del dispositivo (cfr. da ultimo Cass. n. 5227/2018; Cass. n. 9645/2016).

Nella specie quindi, non emerge dagli atti la prova che l'apparecchiatura con la quale è stata rilevata l'infrazione contestata all'opponente fosse stata effettivamente sottoposta a revisione periodica, ed in ogni caso di tale circostanza non vi è menzione nel verbale di contestazione impugnato, palesandosi in tal modo l'infondatezza delle doglianze del ricorrente.

5. il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2712 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., in relazione alle prove fotografiche e documentali, in quanto si deduce che pur essendo state versate in atti numerose fotografie riproducenti lo stato dei luoghi e la segnaletica ivi collocata, il Tribunale ha inopinatamente ritenuto che non vi fosse prova dell'esatta collocazione dei cartelli.

Inoltre sarebbe stata trascurata la valenza probatoria del già ricordato documento n. 5, attestante la verifica e taratura dell'autovelox.

Il motivo è inammissibile, in quanto pur a fronte della formale denuncia di violazione di legge, mira nella sostanza a contestare il non sindacabile apprezzamento delle risultanze probatorie compiute dal giudice di merito, assumendosi, ed in contrasto con la valutazione chiaramente riservata al giudice di appello, che in realtà le foto comproverebbero quella che è la precisa collocazione dei cartelli, aspirandosi surrettiziamente ad ottenere una diversa ricostruzione del fatto, il che non è consentito in sede di legittimità.

Quanto invece al più volte richiamato documento n. 5, valga il richiamo a quanto esposto al punto che precede, sia in merito al difetto di specificità del motivo, sia soprattutto in ordine all'inidoneità di tale documento, alla luce di quanto affermato dallo stesso ricorrente, a soddisfare quanto imposto in ordine alla verifica delle revisione periodica, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015.

6. Il quinto motivo, infine, denuncia l'omesso ed insufficiente esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in quanto non si sarebbe tenuto conto del fatto che il B. non aveva proposto querela di falso avverso il verbale di contestazione, che in quanto atto pubblico fa fede sino a querela di falso.

Anche tale motivo è palesemente infondato.

Ed, invero, come si ricava in maniera piana dalla lettura della sentenza gravata, entrambe le ragioni che hanno portato all'accoglimento dell'opposizione prescindono dal contenuto del verbale di contestazione, essendosi dato atto, quanto alla collocazione dei cartelli, che il verbale nulla riferiva sul punto, e quanto alla revisione periodica dell'autovelox, osservato che l'illegittimità dell'operato del Comune scaturiva proprio dal fatto che nel verbale non vi era alcuna indicazione in ordine al rispetto dele prescrizioni scaturenti a seguito della sentenza della Consulta.

6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

7. Nulla per le spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato.

8. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2018.