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Atti preparatori bastano per reato tentato? (Cass. 27323/08)

4 luglio 2008, Cassazoine penale

Anche atti preparatori possono dar luogo alla figura del tentativo, quando, con valutazione ex ante, essi rivelino l'adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto, indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei: in altri termini è necesario che gli atti abbiano l'oggettiva attitudine a inserirsi, quale condizione necessaria, nella sequenza causale e operativa che conduce alla consumazione del delitto.

In materia di inequivocità, poi, la giurisprudenza di legittimità  ha affermato che gli atti stessi devono ritenersi tali quando oggettivamente e in sè medesimi, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro essenza e la loro natura, rivelino l'intenzione, cioè il fine dell'agente: a fini dimostrativi della intenzione possono essere considerate anche le dichiarazioni degli agenti o altri elementi sintomatici desumibili da qualsiasi elemento di prova.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

(ud. 20/05/2008) 04-07-2008, n. 27323

Composta dagli Ill.mi Magistrati:

Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente

Dott. AGRO' Antonio - Consigliere

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere

Dott. COLLA Giorgio - Consigliere

Dott. MATERA Lina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M., n. a (OMISSIS);

nei confronti della sentenza in data 20 aprile 2005 della Corte d'appello di Lecce - sezione per i minorenni;

udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Colla Giorgio;

udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce - sezione per i minorenni - in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione, confermava integralmente quella del Tribunale per i minorenni di Bari in data 30 settembre 2002, appellata dal P.m. e del P., con la quale a quest'ultimo era stata irrogata la pena di anni quattro e mesi due di reclusione per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa pluriaggravata, di tentato omicidio in danno di F. B., e dei connessi reati in materia di armi, nonchè del reato di minaccia in danno di B.M. e di P. P..

Il P. era stato assolto una prima volta dalla Corte d'appello di Bari dai reati di tentato omicidio del F. e del connesso reato relativo alle armi; ma a seguito di impugnazione del P.m. e di sentenza di questa Corte del 5 maggio 2004 - che aveva annullato con rinvio la pronuncia della Corte d'appello di Bari solo relativamente a tali delitti - la Corte di appello di Lecce pronunciava la sentenza ora impugnata, ritenendo responsabile il P. anche per tali reati, oggetto del presente procedimento davanti a questa sezione.

La ricostruzione dell'avvenimento operata dalla Corte corrisponde alla descrizione dei fatti analiticamente e precisamente contenuta nei capi di imputazione. Tali fatti, poi ricostruiti conformemente dalla Corte di merito, non sono contestati nel ricorso. Era dunque contestato al P. "Il delitto di cui al D.L. n. 203 del 1991, art. 112, n. 1, artt. 56, 575, art. 577, n. 3 ed art. 7, perchè, in concorso con C.D., C.F., C.R., M.G., U.L., A.M., A.F. e M.L., tutti maggiorenni, agendo con premeditazione ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui si è detto innanzi, dopo avere formato un "commando punitivo", costituito da almeno 9 persone, a bordo di cinque ciclomotori, fungendo egli da "battistrada" e precedendo il gruppo, alla guida del proprio ciclomotore, di circa 10 metri, con A. armato di una pistola subito prima consegnatagli dall' U. e riposta nella cintola dei pantaloni, occultata sotto la maglietta, si portava insieme agli altri in piazza (OMISSIS), con l'intento non equivoco di uccidere F.B., ritenuto vicino al clan avversario Strisciuglio, ivi presente unitamente al nipote P.N., evento non verificatosi solo grazie alla contestuale presenza in loco di una pattuglia di agenti di P.S., segnalata da taluno dei membri del commando agli altri, si da determinare il precipitoso allontanamento del gruppo di fuoco, da cui promanavano tuttavia inequivoche frasi ingiuriose e minacciose all'indirizzo del F., che alla vista del gruppo si era repentinamente rifugiato all'interno di un bar". Era, altresì, contestato al P. il "delitto di cui all'art. 112 c.p., n. 1, art. 61 c.p., n. 2, L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 12, D.L. n. 203 del 1991, art. 7 ", perchè, in concorso con le persone in precedenza indicate e al fine di commettere il tentato omicidio, nonchè agendo con le finalità ed i mezzi di cui si è detto, illecitamente deteneva e portava fuori dalla propria abitazione un'arma da fuoco di marca e tipo non precisati". (Fatti entrambi commessi in (OMISSIS)).

La Corte d'appello confermava la sicura partecipazione dell'imputato a tutte le fasi dell'episodio criminoso; ricostruiva le vicende della guerra tra i clan mafiosi Strisciuglio e Capriati; spiegava come si era giunti a ricostruire il delitto, grazie anche alla installazione di una microspia e di una telecamera nella zona dove erano soliti riunirsi i componenti del clan Capriati (via (OMISSIS)), punto dal quale il gruppo criminoso (tra i quali sicuramente A. armato di pistola e pronto a sparare) era partito verso la piazza (OMISSIS) (dove si trovava la vittima), e grazie anche alla deposizione di numerosi operanti che avevano seguito, non visti, le fasi della vicenda, sino al momento in cui il commando aveva raggiunto detta piazza e aveva fatto ritorno nel luogo di partenza dopo il fallito attentato.

Riteneva, altresì, la Corte la sicura presenza del P. in testa al gruppo con il suo ciclomotore nel momento della partenza (evidentemente con ruolo di battistrada con il compito di segnalare la presenza di ostacoli). Affermava poi che il P. era presente anche nella citata Piazza (OMISSIS) (ove aveva anche notato il F.), e che ciò risultava dalle sue stesse dichiarazioni, con le quali aveva solo negato di avere svolto la funzione di battistrada in base a un accordo intercorso con i complici, e con le quali aveva anche precisato che quando il gruppo dei ciclomotori aveva raggiunto la piazza egli era nella parte retrostante, gruppo che si era scompaginato una volta che i componenti si erano accorti della presenza della polizia.

Risultava poi che il P., dopo il fallito attentato, aveva raggiunto i complici nello stesso punto dal quale erano tutti partiti.

Il momento culminante della azione delittuosa era ricostruito in base alle stesse dichiarazioni di A.F., C.F. e M.G., componenti del commando, i quali avevano affermato di avere visto A. (che era il complice armato di pistola), avvicinarsi verso " B." il quale, tentando di fuggire, si era diretto -inopinatamente - proprio verso A..

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione per l'imputato tramite l'avvocato AB che deduce i seguenti motivi.

1) Erronea applicazione dell'art. 56 c.p., a) Nel caso, mancherebbe il connotato della inequivocità degli atti nel comportamento del P., comportamento che si era risolto in una mera presenza.

Peraltro si era rimasti, nella specie, nella fase degli atti preparatori. Solo l'uso dell'arma poteva configurare un tentativo.

Gli atti preparatori possono rivelare solamente l'intenzione ma non la materialità della condotta. Inoltre, nei confronti del P. doveva configurarsi una desistenza volontaria, perchè costui si era allontanato dal gruppo, e l'azione era stata proseguita da altri soggetti prima che i correi raggiungessero il luogo dell'agguato (si doveva scindere il concorso).

2) Mancanza e illogicità della motivazione. La teatralità della operazione lasciava capire come si fosse trattato di un atto fortemente intimidatorio e dimostrativo. Mancava nella sentenza una qualsiasi parola sulla eventualità che si volesse compiere un reato di lesioni (ad esempio "gambizzazione"). La conversazione tra G. e M.L. del 28 luglio 2001, che la Corte utilizza a conferma della volontà omicida, nel corso della quale si affermava: "la prossima volta ci spariamo con due pistole", non dimostrava la volontà omicida ma solo la volontà di aggredire il F.. Non era poi chiarito in base a quali motivi la Corte avesse riconosciuto il ruolo di battistrada del P., che si era allontanato dal gruppo prima di raggiungere il luogo della esecuzione; ciò che avrebbe dimostrato che non aveva affatto assunto tale ruolo. Quindi la sua responsabilità avrebbe dovuto essere esclusa anche sotto il profilo del contributo causale.

Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.

Sul primo motivo, vanno richiamati alcuni principi in tema di reato tentato, affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, i quali possono ormai ritenersi ius receptum in tema di tale tipo di crimine e di desistenza.

Sulla idoneità degli atti, questa Corte ha ripetutamente affermato che anche atti preparatori possono dar luogo alla figura del tentativo, quando, con valutazione ex ante, essi rivelino l'adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto, indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei (Cass. sez. 6^, n. 23706, dep. 21 maggio 2004), ovvero, in altri termini, quando gli atti abbiano l'oggettiva attitudine a inserirsi, quale condizione necessaria, nella sequenza causale e operativa che conduce alla consumazione del delitto (Cass. sez. 3^, n. 40343, dep. 23 ottobre 2003).

In materia di inequivocità, poi, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che gli atti stessi devono ritenersi tali quando oggettivamente e in sè medesimi, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro essenza e la loro natura, rivelino l'intenzione, cioè il fine dell'agente (Cass. sez. 1^, n. 4161, dep. 4 aprile 1987, in Cass. Pen. 1988, 822): a fini dimostrativi della intenzione possono essere considerate anche le dichiarazioni degli agenti o altri elementi sintomatici desumibili da qualsiasi elemento di prova (fra le tante, v. Cass. sez. 3^, n. 7250, dep. 19 giugno 1976, in Cass. Pen. Mass. annot, 1977, 308).

Sulla desistenza si è poi affermato nella giurisprudenza di questa Corte che, ove si tratti di reato commesso in concorso, per beneficiare dell'art. 56 c.p.p., comma 3, occorre che l'attività del concorrente conduca al risultato di porre fine alla azione concorsuale, ciò che può verificarsi solo nel caso in cui l'organizzazione strutturale del reato e il ruolo assunto dal concorrente consentano l'effettiva elisione di tutti gli effetti della sua condotta. In altri termini è necessario per configurare la desistenza che il concorrente abbia anzitutto esaurito il suo apporto irreversibilmente, e, al di là del modo e della importanza della sua partecipazione, il suo comportamento abbia arrestato l'azione comune e impedito l'evento (Cass. 22 gennaio 1986, in Cass. Pen. 1987, 1112).

A tutti tali principi la Corte d'appello si è puntualmente adeguata, facendone buon governo.

Ha, infatti, osservato, in tema di idoneità e inequivocità degli atti, anche in base a quanto si è sopra ricordato sulla dinamica dei fatti e in particolare sulla loro fase conclusiva, che anche se l'azione non ha avuto un inizio di esecuzione (nel senso che non si era sparato), per il suo compimento era mancato solo l'uso dell'arma da parte dell' A., che era sceso dal ciclomotore e si era diretto verso la vittima armato di pistola: quest'ultimo non aveva potuto portare a termine l'azione per l'intervento della polizia, azione che non era cessata certamente per volontà degli autori. In una situazione del genere appare almeno incauto affermare che perchè si verificasse il tentativo occorreva che il killer iniziasse a sparare.

Quanto alla desistenza, si osserva che con argomentazioni adeguate - considerata la partenza dell'imputato in testa al gruppo omicida alla guida del suo ciclomotore - la Corte d'appello di Lecce ha attribuito all'imputato il ruolo di battistrada (non importa se assunto di sua iniziativa o previo accordo) affinchè segnalasse, nel percorso sino al raggiungimento di Piazza (OMISSIS) dove si trovava la vittima, la presenza di eventuali ostacoli (per esempio, la presenza di pattuglie di polizia). Non deve meravigliare poi che il P. non sia stato notato dalla polizia nella piazza e che si sia allontanato quando da altri era stato lanciato l'allarme della presenza degli agenti nella piazza stessa. Sono pacifici comunque, per essere stato ammessi dall'imputato, sia il fatto che costui era partito alla testa del gruppo ed era giunto sino alla piazza, sia la circostanza che in tale momento non era più alla testa del gruppo ma in una posizione retrostante, sia, infine, il fatto che, lanciato l'allarme sulla presenza nella piazza della polizia, anche lui si era allontanato, nella confusione generale, da quel luogo. In base a ciò la Corte ha ritenuto, senza forzature logiche, che nel momento in cui il gruppo era giunto nella piazza per compiere l'omicidio, il compito di P., di segnalare ostacoli durante il tragitto, era terminato. Era quindi cessato irreversibilmente il suo apporto causale. Si confermava, per tal verso, ulteriormente, che nessuna desistenza poteva essere riconosciuta in favore del ricorrente, non essendo stato condotto a termine il piano omicidiario esclusivamente a causa della presenza della polizia, come puntualmente osservato nella sentenza impugnata.

Resta da dire sulla volontà omicida dei componenti del commando per esaurire l'esame del secondo motivo. Tale volontà è del tutto adeguatamente ritenuta, ovviamente sulla base della notoria rivalità dei gruppi Capriati e Strisciuglio e delle relative contrapposte appartenenze degli autori del fatto e della vittima, la quale sicuramente si trovava in Piazza (OMISSIS). Sulla scorta di tali premesse, la volontà omicida è desunta dalla Corte di merito da più che consistenti elementi indiziari, ricavabili anzitutto dalla fase di partenza del gruppo, quali: a) il porto della pistola da parte dell' U. che l'aveva consegnata ad A., b) la raccomandazione del primo (insieme con M.G.) al secondo di sollevare il cane prima di sparare per fare fuoco con maggiore facilità con un'arma semiautomatica, c) la frase di M.L.: "quando li vedi spara", seguita alla raccomandazione precedente e a quella di mettere la pistola nella cinta, sotto la maglietta.

Volontà confermata dalla intercettazione ambientale immediatamente successiva all'episodio (ore 12,29 del 28 luglio 2001) nel corso della quale i partecipanti al gruppo, riunitisi dopo il fallito attentato, avevano commentato l'evento con precisi riferimenti ai motivi del fallimento e alla persona della vittima, e nel corso della quale M.L. aveva detto a M.G.: "Ora lo dovevamo prendere" e l'altro rispondeva: "La prossima volta ci spariamo con due pistole". Tutto ciò esclude l'ipotesi difensiva secondo cui il gruppo volesse semplicemente compiere un'azione intimidatrice.

Per tutte le suesposte ragioni il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2008