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Assolto nel penale, ammissibile miura di prevenzione? (Cass. 11846/18)

15 marzo 2018, Cassazione penale

Il giudice della prevenzione, in assenza di giudicato penale, può ricostruire in via autonoma la rilevanza penale di condotte emerse durante l'istruttoria: ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, i fatti sui quali deve basarsi il giudizio di pericolosità comune non possono essere fatti per i quali sia intervenuta una sentenza di assoluzione, ma è consentito al giudice della prevenzione valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale che non abbiano dato luogo a sentenza di condanna, in presenza di sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione (limite esterno alla punibilità del fatto), lì dove il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti.

In definitiva è stato confermato il principio in base al quale l'unico limite autonomia del giudizio di prevenzione è quello della negazione in sede penale, con pronunce irrevocabili di determinati fatti: ciò in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di ritenerlo esistente e quindi di assumerlo come elemento iniziale del giudizio di pericolosità sociale.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del sistema normativo previsto in materia di misure di prevenzione, poichè il giudizio di pericolosità, in un'ottica costituzionalmente orientata, si fonda sull'oggettiva valutazione di fatti sintomatici collegati ad elementi certi e non su meri sospetti, senza alcuna inversione dell'onere della prova a carico del proposto, essendo incentrati sul meccanismo delle presunzioni in presenza di indizi, i quali devono essere comunque provati dalla pubblica accusa, rimanendo a carico dell'interessato soltanto un onere di allegazione per smentirne l'efficacia probatoria.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

(ud. 19/01/2018) 15-03-2018, n. 11846

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano - Presidente -

Dott. CIANFROCCA Pierluigi - Consigliere -

Dott. AIELLI Lucia - rel. Consigliere -

Dott. COSCIONI Giuseppe - Consigliere -

Dott. DI PISA Fabio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.D.R.M., nata il (OMISSIS);

O.M.G., nato il (OMISSIS);

O.G., nato il (OMISSIS);

avverso il decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria del 28/4/1917;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Lucia Aielli;

lette le conclusioni del P.G. in persona dell'Avvocato generale il quale ha chiesto la rimessione della causa alle Sezioni Unite ovvero in subordine l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;

letta la memoria dell'avv. G in data 22/12/2017.

Svolgimento del processo


1. Con decreto in data 29/1/ - 19/5/2016 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti di O.V. e disponeva confisca di prevenzione dei beni già in sequestro, in danno anche dei terzi interessati tra i quali gli attuali ricorrenti (figli esconiuge del proposto).

1.1. Avverso tale provvedimento proponevano appello O.V., nelle more deceduto ed i terzi interessati O.G., O.M.G. e C.D.R.M., censurando sia le statuizioni in rito (quanto alla ritenuta competenza territoriale), sia di merito (quanto alla ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale).

1.2. La Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava gli appelli proposti confermando il decreto impugnato.

2. Ricorrono per cassazione C.D.R.M., O.M.G. e O.G. per mezzo dei rispettivi difensori muniti di procura speciale, i quali, in via preliminare e con argomenti comuni, deducono il vizio di violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 17, come interpretabile alla luce dell'art. 25 Cost., comma 1 e art. 6, par. 1 Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, avendo la Corte d'appello respinto l'eccezione difensiva ed affermato la propria competenza territoriale, ritenendo il concetto di dimora del proposto, non correlato al luogo in cui le condotte di maggiore spessore criminale contestate ad O.V. erano state poste in essere, ovvero in (OMISSIS) ove risultava consumato il reato associativo contestato e come aveva ritenuto il Tribunale di Palmi che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale nel procedimento 4023/2009, ma in Gioia Tauro ove risultava fissata la residenza del proposto e collocate le società a lui riconducibili.

Discostandosi dall'insegnamento della giurisprudenza di legittimità e valorizzando argomenti di derivazione civilistica quale quello della collocazione del luogo ove il proposto ha il centro dei propri affari ed interessi, la Corte d'appello, avrebbe violato anche l'art. 25 Cost. avendo distolto i ricorrenti dal proprio giudice naturale.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso, C.D. contesta il provvedimento di prevenzione patrimoniale per mancanza del presupposto principale ovvero la pericolosità sociale di O.V., invero esclusa dalla Corte di appello in punto di attualità, ma ritenuta quanto alla sua risalente sussistenza.

Ad avviso della difesa tale conclusione sarebbe errata non potendosi richiamare ai fini della necessaria correlazione temporale tra pericolosità sociale e prevenzione patrimoniale, la mera esistenza di procedimenti penali, invero terminati con sentenza di assoluzione o di non doversi procedere per prescrizione, senza perimetrare gli ambiti temporali di manifestazione della pericolosità in relazione agli acquisti del beni; in particolare si evidenzia che la motivazione sulla pericolosità del proposto si limita a richiamare una pluralità di vicende giudiziarie e risulta carente in punto di (necessaria) contestualità o almeno contiguità assai prossima, tra le condotte criminose poste a fondamento del giudizio di pericolosità e l'acquisizione al patrimonio del proposto dei beni ritenuti di provenienza illecita.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso C.D. deduce la violazione del principio del ne bis idem, questione che dovrebbe essere pregiudizialmente portata all'attenzione della Corte di Giustizia Europea, atteso che la doppia valutazione dei medesimi fatti, naturalisticamente intesi, in sede di processo penale e in sede di procedimento di prevenzione, costituirebbe un "bis in idem", violativo della Carta dei Diritti Fondamentali che assicura una generale garanzia contro qualsiasi forma di "bis in idem".

2.4. Aggiunge la ricorrente con il quarto motivo di ricorso, che la Corte d'appello avrebbe illegalmente applicato la misura di prevenzione patrimoniale avendo appreso, indistintamente, tutti i beni del soggetto proposto, valorizzando, a giustificazione di tale indebita totale acquisizione, criteri non applicabili al caso di specie ovvero quello dell'impresa mafiosa e dell'accessione invertita e trasformando così la confisca di prevenzione in una pena illegale (per contrasto con gli artt. 41 e 42 Cost.), dal momento che il sequestro e la confisca di prevenzione non consentono di colpire indiscriminatamente tutti i beni dei soggetti appartenenti alle categorie alle quali sono applicabili le misure patrimoniali, bensì solo quelli di valore sproporzionato al reddito dichiarato o alla attività economica svolta ovvero che siano frutto di attività illecite o che ne costituiscano reimpiego non potendosi trascurare l'esigenza costituzionalmente riconosciuta, di limitare l'operatività dell'effetto ablativo all'entità dell'illecito arricchimento.

2.5. Il quinto motivo di ricorso riguarda la carenza dei presupposti fondanti il giudizio di pericolosità generica, posto che la stessa non può essere ricavata da vicende giudiziarie conclusesi con esiti assolutori e che il dato principale valorizzato dalla Corte d'appello, ovvero la condotta di evasione fiscale sarebbe limitata ad un unico atto, affatto dimostrativo della sistematicità della condotta evasiva posto che, tra l'altro, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, l'evasione per assumere rilevanza in sede di prevenzione, deve anche presentare una certa gravità e consistenza, non dimostrabile attraverso la semplice constatazione della sproporzione tra il reddito dichiarato ed il patrimonio.

2.6. Il sesto motivo di ricorso si concentra sulla illegittima apprensione dei beni dei terzi interessati (coniuge e figli del proposto), avendo la Corte errato nell'applicare il concetto di presunzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26 e gravando sull'accusa l'onere dimostrativo in ordine alla riconducibilità dei beni al proposto.

La Corte di merito avrebbe omesso di motivare in ordine agli specifici rilievi difensivi che attestavano la capacità di reddito autonoma dei terzi i quali sì vengono individuati dal legislatore quali soggetti suscettibili di investigazione patrimoniale, ma essi, nella specie, avrebbero dimostrato la propria capacità reddituale, totalmente sganciata da quella del proposto.

2.7. In ultimo la ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione della Direttiva UE n. 42/14 (art. 8 p. 4) in materia di garanzie procedurali per il proposto, avuto riguardo alla tipologia del procedimento di prevenzione e in relazione all'art. 1 Direttiva UE 343/2016 secondo cui gli Stati membri adottano misure necessarie per garantire che fino a quando la colpevolezza di un indagato o un imputato non sia legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole.

2.8. Con memoria depositata il 22/12/2017 l'avv. G per C.D., approfondisce i temi della omessa motivazione e della violazione di legge del provvedimento di confisca patrimoniale, avuto riguardo alla ritenuta pericolosità sociale di O.V., a suo avviso illegittimamente ricavata da pronunce assolutorie ovvero da sentenze di proscioglimento per prescrizione che, alla luce degli arresti di questa Corte di legittimità (Sez. 1 20/1/2017, Fei), della sentenza della Corte EDU De Tommaso c/ Italia del 232/2/2017, della pronunzia delle Sezioni Unite del 27/4/2017, Paternò e dell'ordinanza di questa stessa Sezione del 11/10/2017 Sorresso, con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2, non giustificherebbero la misura ablatoria.

In aggiunta evidenzia, quanto alla figura dell'"evasore fiscale" che tale condotta per assumere connotazione di pericolosità, deve risultare abituale, ed assumere una certa consistenza mentre per l' O. non vi sarebbe stato accertamento in ordine alla ripetitività delle condotte elusive.

3. O.M. oltre a proporre con il primo motivo di ricorso la questione della incompetenza territoriale della Corte d'appello reggina, per come sopra illustrata, pone, con il secondo motivo, una questione di legittimità costituzionale, del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. a) e b) per violazione dell'art. 2 prot. 4 CEDU alla luce dell'art. 117 Cost., dal momento che la misura di prevenzione di carattere patrimoniale, applicabile in quanto sia stata accertata la pericolosità sociale del proposto, soffrirebbe della vaghezza della norma relativa alla individuazione dei presupposti della misura, in tal senso richiama l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha sollevato la questione di legittimità recependo le indicazioni della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 23/2/2017 De Tommaso c/ Italia che, ad avviso del ricorrente, ha inciso su tutto il sistema delle misure di prevenzione.

3.1. Con il terzo motivo denuncia il vizio di violazione di legge per omessa motivazione avendo la Corte d'appello recepito acriticamente la decisione del primo giudice senza procedere ad una autonoma valutazione dei dati fattuali e senza tener conto dei motivi di appello, così con riguardo alla vicenda F. o alla ritenuta riconducibilità dei beni dei terzi interessati al proposto per effetto di presunzioni legali, invero superate dalle allegazioni difensive avendo la Corte d'appello aderito immotivatamente alle conclusioni dell'amministratore giudiziario piuttosto che tener conto del giudizio di soggetti terzi, dotati di più elevate competenze scientifiche.

3.2. Il quarto motivo di ricorso riproduce doglianze in merito alla carenza di indicatori della pericolosità sociale del proposto quale presupposto per l'applicazione della misura patrimoniale, mentre con il quinto motivo si duole della indiscriminata apprensione dell'intero patrimonio del proposto e ripercorre le stesse censure di cui al punto n. 4 del ricorso C., specificando che non vi sarebbe connessione temporale tra l'attività di accumulo dei beni, risalente agli anni 1978-1981 e la ritenuta pericolosità sociale dell' O. risalente all'anno 1984 e che solo per effetto dell'attitudine del patrimonio a rivalutarsi ed a produrre, mediante l'esercizio di attività imprenditoriale, reddito lecito, si sarebbe incrementata la disponibilità economica e patrimoniale dell' O., sicchè l'apprensione globale dei beni, come disposta, risulterebbe violativa degli artt. 41 e 42 della Cost. e art. 1 Prot. 1 CEDU. 3.3. Con l'ultimo motivo di ricorso O.M. denuncia vizi di violazione di legge (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26, comma 2 e artt. 19 e 24) quanto alla riconducibilità dei beni del terzo, al proposto e con riguardo al requisito della sproporzione tra la capacità reddituale del terzo e la disponibilità economica con la conseguenza di acquisire tutti i beni dei terzi per i quali non esiste un giudizio di pericolosità sociale, assimilando illegittimamente la confisca di prevenzione con quella prevista dall'art. 240 c.p..

4. Quanto al ricorso di O.G. questi, oltre a dedurre come gli altri ricorrenti, il vizio di violazione di legge per la ritenuta incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, come sopra illustrato, avanza, con il secondo motivo, censure sull'apparato argomentativo dell'ordinanza applicativa, recepito dalla Corte d'appello e che risulterebbe illegittimo (al pari di quanto denunziato da O.M. al punto 3.1.), perchè fondato, a suo avviso, sull'acritico recepimento della relazione dell'amministratore giudiziario, mosso da grave inimicizia verso il proposto e per questo denunziato dal proposto e dai suoi familiari; analogamente agli altri ricorrenti si duole dell'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale pur in mancanza del requisito della pericolosità sociale del proposto, le cui vicende giudiziarie si sono concluse con assoluzioni ovvero con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ovvero con condanne a pene condizionalmente sospese, non rilevanti ai fini del giudizio di pericolosità sociale; articola poi censure di omessa ed erronea motivazione in ordine al requisito di pertinenzialità tra pericolosità sociale e acquisizione patrimoniale, propone, infine, motivi di censura analoghi a quelli avanzati dagli altri ricorrenti circa la violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26 non sussistendo alcuna presunzione in ordine alla riferibilità dei beni del terzo, al proposto, posto che in origine il ricorrente beneficiò del supporto del nonno e dello zio, quest'ultimo mai dichiarato socialmente pericoloso, ed il primo non coinvolto nelle presenti vicende giudiziarie.

5. Il Procuratore Generale nelle sue conclusioni depositate il 3/1/2018, pur ritenendo inammissibili le eccezioni in tema di incompetenza territoriale sollevate dai ricorrenti, a suo avviso carenti di specificità sul punto, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata evidenziando la carenza del presupposto di pericolosità generica del proposto O.V., il quale non avendo mai subito una condanna definitiva, non potrebbe essere annoverato tra i soggetti a pericolosità generica e, conseguentemente, non potrebbero essere aggrediti i beni a lui riconducibili.

Motivi della decisione


1. I ricorsi sono tutti infondati e vanno respinti non condividendosi, peraltro, le conclusioni del P.G. che ha chiesto la rimessione della questione in ordine alla individuazione dei presupposti della misura di prevenzione alle Sezioni Unite ovvero, in subordine, l'annullamento del provvedimento impugnato.

1.1. Innanzi tutto si deve ricordare che, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3, e art. 27, comma 2 (e, in precedenza, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 4 e L. n. 575 del 1965, art. 3 ter), avverso il decreto della Corte d'appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, regime che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost. sent. n. 106 del 2015).

Il regime è stato riaffermato dalle S.U. di questa Corte, che hanno statuito che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poichè qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dalla predetta L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 9, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246).

2. Ebbene i ricorsi in esame, per alcuni versi, presentano, sotto forma di vizi di violazioni di legge, anche censure di merito, in ordine alla lettura dei dati fattuali per come interpretati dai giudici di merito ed in tal caso si appalesano inammissibili, non confrontandosi con l'ampia motivazione resa dalla Corte di territoriale che ha adeguatamente valutato i motivi di appello.

Per altro verso sono infondati e vanno rigettati.

2.1. Così con riferimento all'eccezione di incompetenza funzionale/territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, sollevata da tutti i ricorrenti e che il Procuratore generale ritiene inammissibile (anche) in ragione dell'aspecificità dei ricorsi per difetto di allegazione, deve osservarsi che per costante orientamento espresso da questa Corte di legittimità ai fini dell'individuazione della competenza territoriale nel procedimento di prevenzione occorre aver riguardo non tanto alla residenza anagrafica o alla dimora del proposto, ma ai luoghi in cui sono state poste in essere, le manifestazioni di pericolosità assunte come rilevanti agli effetti della formulazione della proposta (Sez. Unite 18/1996; Rv. 205259; Sez. 6, n. 21710/2003, rv n. 225687; Sez. 1 51076/2014, rv. 261601). Ciò deriva dalla stessa connotazione del giudizio di prevenzione non già come tipico giudizio ricostruttivo di "un fatto", quanto come giudizio ricostruttivo di una "condizione soggettiva", rappresentata dalla pericolosità dell'agire di una persona. E' evidente, pertanto, che i luoghi di manifestazione di detta pericolosità tendano a influenzare il criterio regolatore della competenza a proporre e a decidere, posto che l'intera disciplina - specie sul piano personale - risulta finalizzata ad una "inibizione" verso il compimento di ulteriori condotte pericolose, e l'attribuzione decisoria - correlata al luogo di manifestazione della pericolosità - risulta in linea con il principio di ragionevolezza sotteso alla norma costituzionale di cui all'art. 25 Cost..

2.2. Nel caso di specie la Corte d'appello, ha condivisibilmente ritenuto la propria competenza territoriale avuto riguardo al criterio normativo di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 5 (richiamato per la prevenzione patrimoniale dall'art. 23 che riproduce e coordina la L. n. 1423 del 1956, art. 4, L. n. 575 del 1965, art. 2 e L. n. 152 del 1975, art. 19), non già per effetto della sovrapposizione di criteri di natura civilistica o trascurando il profilo della maggiore gravità del reato di associazione a delinquere contestato presso il Tribunale di Teramo, come sostenuto dai ricorrenti, ma per effetto della esatta individuazione del luogo in cui le condotte sintomatiche di pericolosità sociale, tutte correlate allo svolgersi della vita imprenditoriale di O.V., si sono manifestate, posto che la rilevanza attribuita dalla Corte al requisito della continuità della manifestazione della pericolosità, non si pone in conflitto con quanto propugnato dalle difese circa l'identificazione della dimora con il luogo in cui si è verificata la condotta illecita connotata da maggiore gravità o spessore atteso che, come affermato da questa Corte: "Nell'ipotesi in cui la pericolosità sociale del soggetto proposto deve essere valutata in relazione ad una pluralità di condotte non riferibili ad un contesto associativo criminale, ma poste in essere in luoghi diversi, per la determinazione della competenza territoriale si dovrà tenere conto certamente dell'eventuale maggiore spessore e rilevanza di alcune condotte, ma pur sempre al fine di individuare un rapporto con l'ambiente locale, che non sia nè provvisorio nè occasionale ed abbia, quindi, un carattere di continuità con riferimento alla prospettata valutazione della pericolosità sociale del proposto. In ragione, quindi, dei presupposti e delle finalità dell'applicazione della misura di prevenzione personale, ai fini della individuazione della competenza territoriale si deve avere riguardo al luogo nel quale, sulla base degli elementi di fatto prospettati dall'autorità proponente, la pericolosità sociale attuale si manifesti con carattere di continuità in rapporto con l'ambiente locale (Sez. 1; n. 45380 del 07/07/2015; Rv. 265255)`: E ciò in quanto la valutazione del grado di pericolosità è globale ed insuscettibile di frazionamento sicchè il luogo in cui radicare la competenza per territorio deve avere riguardo alla complessiva condotta di vita del predetto, ponendo attenzione altresì all'inquadramento della pericolosità del proposto dedotto nell'atto introduttivo, purchè lo stesso non appaia "ictu oculi" incoerente rispetto alla base fattuale offerta (Sez. 1, n. 42238/2017, Rv. 270972).

2.3. Il presupposto da cui muove il decreto impugnato è quindi, come detto, quello dell'individuazione, nel territorio di Gioia Tauro, del luogo in cui la pericolosità dell' O. si è maggiormente palesata, e si tratta di una osservazione che - specialmente se correlata alla ricostruzione delle attività imprenditoriali a lui facenti capo, ed alla tipologia di pericolosità ritenuta, appare congruamente argomentata. In linea di principio, le ulteriori condotte del proposto, di cui il provvedimento impugnato dà contezza (ovvero l'associazione a delinquere semplice) che si sarebbero verificate in quel di (OMISSIS), non solo non sono state ritenute esplicative di maggiore pericolosità, ma sono state valutate quali occasioni in cui quella pericolosità ha avuto parallelamente modo di manifestarsi, senza tuttavia poter incidere sulla determinazione della A.G. competente trattandosi di condotte, per quanto indicative della pericolosità, di minor spessore e rilevanza rispetto a quanto accaduto in Calabria, luogo in cui l' O. ha fissato il centro organizzativo e decisionale dei propri interessi e da cui promanano le ulteriori condotte illecite tanto più che, come rilevato dai giudici di merito, con valutazione in fatto insindacabile in questa sede, le imputazioni formulate a carico di O.V. nell'ambito del proc. n. 4023/2009, ruotano intorno ad una fattispecie associativa finalizzata alla commissione di truffe perpetrate attraverso società aventi sede legale in Abruzzo, ma di fatto radicate nel Comune di Gioa Tauro.

3. Quanto al giudizio di pericolosità generica, presupposto ineludibile per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, si ritiene corretto il ragionamento seguito dal giudice di merito che, escludendo la sussistenza del requisito dell'attualità, in forza della risalenza nel tempo degli elementi sintomatici di pericolosità, ha rigettato la misura di prevenzione personale ed ha, tuttavia, applicato la misura di prevenzione patrimoniale ritenendo O.V. soggetto rientrante nella categoria di persone pericolose perchè "abitualmente dedito a traffici delittuosi" e comunque "soggetto che vive anche in parte con i proventi di attività delittuose" (art. 4, lett. c) in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. a) e b), ricavando tale giudizio prognostico dal ponderato esame delle numerose vicende giudiziarie pendenti a suo carico dal 1995 al 2010.

3.1. Deve in proposito ricordarsi che la misura di prevenzione patrimoniale, è suscettibile di applicazione disgiunta rispetto alla misura patrimoniale restando comunque ineludibile l'accertamento in ordine alla pericolosità del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene (SU. n. 4880 del 26/06/2014, Rv. 262604).

Orbene prima di affrontare il tema della (necessaria) correlazione temporale tra il momento di manifestazione della pericolosità e l'acquisizione patrimoniale, occorre svolgere alcune considerazioni in materia di pericolosità generica meglio definita "pericolosità comune".

I ricorrenti e lo stesso Procuratore generale, sostengono che l'intero sistema delle misure di prevenzione sia stato messo in crisi dalla sentenza CEDU Grande Camera del 23/2/2017 De Tommaso c/ Italia e che nel caso di specie, data la sostanziale incensuratezza del proposto, egli non possa essere considerato soggetto pericoloso e conseguentemente non possa procedersi all'acquisizione del suo patrimonio per mezzo della confisca di prevenzione.

3.2 Prima di affrontare tale snodo motivazionale, va innanzi tutto ricordato che le misure di prevenzione nascono come istituti diretti a garantire le esigenze di prevenzione dello Stato, si consente il controllo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza limitando la libertà della persona ovvero incidendo pesantemente sul diritto di proprietà. Esse pur se sprovviste di natura sanzionatoria in senso stretto, rientrano in un'accezione lata di provvedimenti con portata afflittiva il che impone di ritenere applicabile il generale principio di tassatività e determinatezza della descrizione normativa dei comportamenti presi in considerazione come fonte giustificatrice di tale limitazione.

3.3. La Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza n. 2 del 1956 (e poi con le sentenze 177/80 e 126/1983) ha riconosciuto la legittimità costituzionale, in via di principio, di un sistema di prevenzione dei fatti illeciti, a garanzia dell'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti subordinatamente, peraltro, al rispetto del principio di legalità e all'esistenza della garanzia giurisdizionale che trova riconoscimento anche nell'art. 2 Cost..

3.4. La stessa Corte EDU ha riconosciuto più volte la compatibilità delle misure di prevenzione con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, trattandosi di misure applicate sulla base di disposizioni legislative da un Tribunale e necessarie in una società democratica per la sicurezza nazionale per la sicurezza pubblica, per il mantenimento dell'ordine pubblico, per la prevenzione dei reati penali (Sent. 1/7/1961 Sul caso Lewless; 18/6/1971 sul caso De Wilde ed altri, 6/1/1980 sul caso Guzzardi, 22/2/1986 sul caso Ciulla, 6/4/2004 sul caso Labita), il sistema è stato ritenuto dalla stessa Corte EDU, compatibile con la normativa comunitaria poichè il presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione è una "condizione" personale di pericolosità, la quale è desumibile da più fatti, anche non costituenti illecito, quali le frequentazioni, le abitudini di vita, i rapporti, mentre il presupposto tipico per l'applicazione di una sanzione penale è un fatto-reato accertato secondo le regole tipiche del processo penale. Nella sentenza del 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia, la Corte ha ricordato che le stesse non hanno natura anche solo sostanzialmente penale, pure alla luce della elaborazione della giurisprudenza della medesima Corte EDU, la quale ne sottolinea la funzione di provvedimenti diretti ad impedire la commissione di atti criminali e non a sanzionare la realizzazione di questi ultimi. (cfr. CEDU sentenza 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia e sentenza 22 febbraio 1989 Ciulla c. Italia).

3.5. La giurisprudenza di legittimità, in diverse pronunce, ha affermato che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del sistema normativo previsto in materia di misure di prevenzione, poichè il giudizio di pericolosità, in un'ottica costituzionalmente orientata, si fonda sull'oggettiva valutazione di fatti sintomatici collegati ad elementi certi e non su meri sospetti, senza alcuna inversione dell'onere della prova a carico del proposto, essendo incentrati sul meccanismo delle presunzioni in presenza di indizi, i quali devono essere comunque provati dalla pubblica accusa, rimanendo a carico dell'interessato soltanto un onere di allegazione per smentirne l'efficacia probatoria" (SS. UU., 25 marzo 2010 n. 13426, Cagnazzo; Sez. 2 26235/2015, rv. 264387; Sez. 6, 44608/2015, rv. 265056).

3.6. Ultimamente questa Corte, proprio al fine di elidere le critiche di genericità ed indeterminatezza ed evitare una pronuncia di incostituzionalità delle norme in materia di prevenzione personale e patrimoniale, ha proceduto, in linea con quanto sollecitato dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 49/2015 di cui appresso si dirà, ad un'interpretazione del diritto interno convenzionalmente e costituzionalmente conforme al dettato dell'art. 2 Protocollo 4 addizionale della Convenzione ed ha sottolineato l'importanza della componente ricostruttiva del giudizio di prevenzione tesa a rappresentare l'apprezzamento di fatti idonei (o meno) a garantire l'iscrizione del soggetto proposto in una delle categorie tipizzate di soggetti a pericolosità generica precisando che il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione non viene ritenuto colpevole o non colpevole in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto pericoloso o non pericoloso in rapporto al suo precedente agire per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza elevate ad indice rivelatore della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale e costituzionale o dell'ordine economico e ciò in ragione delle disposizioni di legge che qualificano le diverse categorie di pericolosità.

3.7. Si è specificato che in sede di verifica della pericolosità di soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, comma, 1 lett. a) e b), il giudice della prevenzione, in assenza di giudicato penale, può ricostruire in via autonoma la rilevanza penale di condotte emerse durante l'istruttoria, dovendosi comunque attribuire rilevanza ai fini applicativi della misura, all'abituale dedizione a "traffici delittuosi" per tali intendendosi attività delittuose che comportino illeciti arricchimenti anche senza il ricorso a mezzi negoziali fraudolenti e quindi condotte delittuose caratterizzate da una tipica attività trafficante (esemplificativamente: artt. 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601 e 602 c.p.; L. n. 75 del 1958, art. 3 e segg.; D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74), ma anche tutte quelle che sono caratterizzate dalla finalità patrimoniale o di profitto e che si caratterizzano per la spoliazione (artt. 314, 317, 624, 643, 646, 628 e 629 c.p.), l'approfittamento e in genere per l'alterazione di un meccanismo negoziale o dei rapporti economici, sociali o civili (esemplificativamente: artt. 316-bis, 318, 640, 640-bis e 644 c.p.), ovvero alla condotta di vita di chi "vive anche in parte con i proventi di attività delittuose". (Sez. 1, 31209/2015, rv. 264320; Sez. 1, 51469/2017, Bosco,; Sez. 6 53003/2017, D'Alessandro).

Tale inquadramento, da operarsi sulla base di idonei elementi di fatto (ivi compreso il riferimento alla condotta e al tenore di vita), presuppone come realizzate con esito positivo, quanto alla parte constatativa del giudizio, le seguenti verifiche: la realizzazione di attività delittuose (trattasi di termine inequivoco) non episodica ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto; la realizzazione di attività delittuose che oltre ad avere la caratteristica che precede siano produttive di reddito illecito (il provento); la destinazione, almeno parziale, di tali proventi al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento della persona e del suo eventuale nucleo familiare.

Date queste coordinate, in ordine alla tipologia di condotte rilevanti a fini social preventivi, la stessa giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato anche quali connotati dovrà assumere la pericolosità per poter rilevare a fini dell'applicazione della misura di prevenzione, essendo necessario che le dette condotte illecite siano poste in essere in modo non episodico ma cronologicamente apprezzabile. E' necessario cioè evidenziare una sorta di "iter esistenziale" non avente chiaramente le caratteristiche di cui all'art. 4, lett. a) Legge citata, ma che comunque connoti in modo significativo lo stile di vita del soggetto che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi. Tali attività delittuose devono consentire una produzione di reddito illecito idoneo anche parzialmente a sostentare il proposto ed eventualmente anche il suo nucleo familiare ove esistente. Occorre quindi una continuità nell'illecito e nel reddito prodotto con espulsione dal novero delle valutazioni rilevanti ai fini della pericolosità generica, di tutto ciò che assuma le caratteristiche di sporadicità e occasionalità.

3.8. Occorre ora chiedersi quali siano le fonti di conoscenza del giudice della prevenzione, a quali dati egli debba fare riferimento per esprimere un giudizio valutativo in relazione alla personalità del soggetto e prognostico in relazione al suo agire futuro; ebbene sul punto la giurisprudenza di legittimità con la sentenza citata (Sez. 1 n. 31209/2015, rv. 264320), contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, convalida la pronuncia impugnata affermando che se ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, i fatti sui quali deve basarsi il giudizio di pericolosità comune non possono essere fatti per i quali sia intervenuta una sentenza di assoluzione, è tuttavia consentito al giudice della prevenzione valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale che non abbiano dato luogo a sentenza di condanna, in presenza di sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione (limite esterno alla punibilità del fatto) "lì dove il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti".

In definitiva è stato confermato il principio in base al quale l'unico limite autonomia del giudizio di prevenzione è quello della negazione in sede penale, con pronunce irrevocabili di determinati fatti: ciò in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di ritenerlo esistente e quindi di assumerlo come elemento iniziale del giudizio di pericolosità sociale.

3.9. Il provvedimento impugnato ha, pertanto, legittimamente considerato unitamente alla sentenza di condanna nel proc. n. 214/19955, anche una serie di procedimenti nell'ambito dei quali sono annoverate una serie di contestazioni con adozione di misure cautelari e sentenze di proscioglimento per prescrizione che hanno comunque attestato l'esistenza di fatti aventi caratteristiche di oggettiva pericolosità sociale, dando conto, in motivazione, della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice idonea alla produzione di proventi illeciti.

3.10. Da queste premesse discende che il richiamo operato dai ricorrenti alla sentenza CEDU De Tommaso c/Italia, non solo non appare vincolante posto che la sentenza De Tommaso pur provenendo dalla Grande Camera, nel merito specifico della così ritenuta inadeguatezza della legge per carenza di previsioni sufficientemente dettagliate sul tipo di condotta da considerare espressiva di pericolosità sociale, non integra, allo stato, un precedente consolidato nei termini descritti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 49/2015. Sentenza - quella appena citata - con la quale la Consulta ha affermato che "solo nel caso in cui si trovi in presenza di un "diritto consolidato" generato dalla giurisprudenza Europea o di una "sentenza pilota", il giudice italiano sarà tenuto ad uniformarsi alla giurisprudenza Europea, ma appare inidoneo a vulnerare il sistema delle misure di prevenzione per un rischio di genericità e indeterminatezza, posto che nella sentenza stessa, la Corte EDU dopo avere affermato che una norma è prevedibile allorchè offre una certa garanzia contro le ingerenze arbitrarie del potere pubblico, ha ulteriormente precisato che una legge che attribuisce al giudice un potere discrezionale deve fissarne la portata anche nel caso in cui le norme e le procedure da osservare non necessariamente appaiono in modo specifico nella legislazione stessa e dunque, avuto riguardo ai destinatari delle misure di prevenzione sul presupposto della ricorrenza di una pericolosità generica, esse non possono considerarsi "ex se" vaghe generiche e indeterminate, potendosi affermare sulla base della giurisprudenza di legittimità più sopra citata (Sez. 1, 31209/2015, rv. 264320; Sez. 1, 51469/2017, Bosco; Sez. 6 53003/2017, D'Alessandro), che è assoggettabile a misura di prevenzione esclusivamente chi abbia perpetrato per un significativo lasso di tempo, attività delittuose o comunque criminali potenzialmente produttive di redditi illeciti anche in parte destinati al suo sostentamento o del proprio nucleo familiare.

3.11. Non rileva ai fini della presente decisione, la questione di legittimità costituzionale sollevata da questa stessa Sezione con ordinanza n. 49194/ 2017, Rv. 271248, riguardante, piuttosto, la verifica della legittimità costituzionale del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2, in relazione agli artt. 25 e 117 Cost. e all'art. 7 della Convenzione Europea per la salvaguardia dell'uomo e delle libertà fondamentali e vanno dunque conseguentemente esclusi, nella specie, profili rilevanti e non manifestamente infondati di una antinomia tra le norme del D.Lgs. n. 159 del 2011 applicate e la Costituzione, da superare facendo ricorso all'incidente di legittimità costituzionale.

4. Venendo al caso di specie e superati i dubbi di legittimità costituzionale del sistema social preventivo anche alla luce della sentenza Cedu De Tommaso, ritiene il Collegio che la Corte d'appello, come anticipato, abbia ben recepito l'insegnamento della Corte di legittimità in materia, sottolineando, da un lato, l'autonomia della valutazione del giudice della prevenzione, rispetto l'accertamento svolto in sede penale (Sez. 1 n 7585/2014, rv. 259672), dall'altro la rilevanza ai fini del giudizio di pericolosità, delle sentenze di proscioglimento per estinzione del reato dovuta a prescrizione che possono assumere rilevanza nel giudizio di prevenzione laddove il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia ricavabile in via autonoma dagli atti (Sez. 1, 31209/2015, Scagliarini, rv., 264320); ed ha ritenuto il precedente citato (che la difesa ed il Procuratore generale vorrebbero allineato sulle proprie posizioni), perfettamente sovrapponibile al caso esaminato posto che il proposto O.V., risultava essere stato condannato in primo grado nel proc. n. 214/95, per il reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte dirette e l'IVA e poi prosciolto in appello per intervenuta prescrizione e risultava in molti altri processi, tutti specificamente esaminati, prosciolto in primo grado per estinzione del reato dovuta a prescrizione o archiviato per effetto del decorso del tempo potendosi ricavare da tali vicende, un giudizio prognostico di pericolosità in ragione della sistematicità e serialità del ricorso reiterato alle truffe ed alla falsa fatturazione, sempre ritenuta costituente delitto, che ha comportato risparmi di imposta e proventi notevoli poi reinvestiti nell'attività produttiva che riceveva esponenziale sviluppo dall'attività delittuosa posta in essere.

4.1. Alla luce di tali elementi appaiono superabili le considerazioni svolte dalle parti, circa la carenza del requisito di pericolosità per mancanza di una condanna o di un accertamento definitivo per delitto doloso, atteso che il soggetto proposto non solo risulta essere stato condannato in primo grado nel proc.n. 214/95, e poi prosciolto per prescrizione, ma risulta essersi dedicato al delitto come pratica comune di vita per periodi assai significativi, sicchè il giudizio di pericolosità giustificativo della misura lungi dall'apparire sprovvisto di dati fattuali certi, è risultato ancorato a condotte rivelatrici della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine economico perchè poste in essere abitualmente ed al fine di ricavarne il provento per il proprio sostentamento.

4.2. La pronuncia si pone perfettamente in linea anche con gli arresti giurisprudenziali citati dai ricorrenti (Sez. 5 del 6/12/2016, Malara e Sez. 6 del 21/9/2017, D'Alessandro) posto che nelle sentenze citate non si esclude affatto che condotte di evasione fiscale possano essere incluse nel novero delle condotte sintomatiche di pericolosità generica, quanto piuttosto si sottolinea, in relazione alle diverse fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, che venga effettuato un positivo accertamento di tali condotte fraudolente specificando che esse ben possono far ritenere che il soggetto responsabile viva abitualmente dei relativi proventi, complessivamente considerati, determinandosi quella sorta di tendenziale confusione tra patrimonio di origine lecita e incrementi derivanti da condotte illecite di evasione tributaria che sta alla base del principio affermato da Sez. U, sent. n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260244 nonchè, per l'evasione contributiva, da Sez. 1 sent. n. 32032 del 10/06/2013, De Angelis, Rv. 256450). 4.3. La Corte d'appello nel caso di specie, recependo tale insegnamento, ha evidenziato la sussistenza di reiterate condotte fraudolente e di falsa fatturazione che al di là degli esiti processuali, spesso legati al decorso del tempo, in quanto oggettivamente riscontrate, sono state legittimamente poste a base del giudizio di pericolosità sociale trattandosi proprio di quelle condotte ex art. 640 bis c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 che, in quanto reiterate, sono significative ai fini del giudizio di pericolosità generica ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. a) e b).

4.4. Nè si attaglia al caso di specie il richiamo operato dalla difesa della ricorrente C. alla recente pronunzia delle S.Unite di questa Corte (S.U. del 30/11/2017, Gattuso), sul tema della necessità dell'accertamento della attualità della pericolosità (anche) per l'ipotesi di pericolosità mafiosa, che imporrebbe un aggravamento dello standard probatorio richiesto per i pericolosi generici, atteso che nel caso di specie il giudicante, facendo buon uso dei canoni ermeneutici forniti dalla giurisprudenza di legittimità, ha escluso il requisito dell'attualità (della pericolosità), limitata sino all'anno 2010, ed ha conseguentemente rigettato la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale procedendo, esclusivamente, all'applicazione della confisca di prevenzione avendo riguardo al momento di iniziale e finale di manifestazione della pericolosità.

5. Riguardo alla perimetrazione temporale della pericolosità ai fini della verifica della legittimità dell'apprensione dell'intero patrimonio della famiglia O., nel decreto impugnato vengono esaminate singolarmente le numerose vicende giudiziarie che a partire dal 1985 (proc. n. 214/1995) hanno connotato l'attività imprenditoriale del proposto (false fatturazioni, truffe) che, indipendentemente dalla favorevole conclusione processuale, spesso dovuta a motivazioni tecnico giuridiche, piuttosto che a carenze probatorie in ordine ai fatti, hanno consentito anche di circoscrivere sotto il profilo temporale, la pericolosità del soggetto, posto che le vicende giudiziarie hanno avuto- inizio con il sorgere della vita dell'impresa O.. Si è evidenziato infatti il reiterato, prolungato e seriale coinvolgimento del proposto e dei suoi stretti congiunti che lo coadiuvavano nell'attività imprenditoriale, in numerose indagini che lo vedevano interessato alla medesima tipologia di reati ovvero le false fatturazioni e le truffe per ottenere contributi comunitari, sicchè appaiono infondate le censure mosse dai ricorrenti in ordine alla carenza di correlazione temporale tra pericolosità sociale e accumulazione patrimoniale essendo ben delineata al di là del denunciato automatismo valutativo e decisorio, la serialità e la sistematicità del ricorso alla falsa fatturazione, sempre ritenuta costituente delitto, la quale ha comportato risparmi di imposta e quindi proventi notevoli reinvestiti nell'attività produttiva a far data dal 1980 sino al 2010.

5.1. Ed allora non appaiono pertinenti i richiami difensivi alla sentenza di questa Corte (Sez. 1, n. 19657 del 24/172017, Palermo), sulla necessità di valutare la persistente pericolosità sociale del soggetto, in considerazione sviluppo della personalità del proposto o anche alla sentenza Corte E.D.U. del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, ric. N. 17475/09, sui rapporti tra confisca e prescrizione del reato, dovendosi porre mente quanto al citato precedente della Corte di legittimità, che in esso si è trattato dell'ipotesi, evidentemente diversa, di richiesta di revoca della misura di prevenzione di soggetto che aveva anche scontato un periodo di detenzione rispetto al quale era necessario aggiornare il dato relativo alla pericolosità sociale in conformità secondo quanto prescritto dalla Corte Costituzionale (sent. 291/2013); quanto alla seconda che nella sentenza n. 49 del 2015, la Corte Costituzionale, ha precisato che di per sè, non è escluso che il proscioglimento per prescrizione possa accompagnarsi alla più ampia motivazione sulla responsabilità, ai soli fini della confisca del bene lottizzato, misura, quest'ultima, che il giudice penale è tenuto a disporre con la sentenza definitiva che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma. Deve aggiungersi, ai fini che qui interessano, che nella la citata decisione (par. 83 - 84) la Corte EDU evidenzia in modo espresso che resta possibile per gli Stati membri la previsione di ipotesi diverse di confisca, previste indipendentemente dall'esistenza di un procedimento penale e nel cui ambito venga accertata la presumibile origine illecita del patrimonio, compiendo riferimento a decisioni (Riela contro Italia, Arcuri contro Italia, Raimondo contro Italia) legittimanti il sistema italiano delle misure di prevenzione personali e patrimoniali (dato che in tali ipotesi viene in rilievo il citato art. 1, comma 2, e la previsione convenzionale di possibili previsioni legali tese a "disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale, come di recente ribadito dalla stessa Corte Europea nel caso Bongiorno contro Italia, 2 Sez., sentenza del 5 gennaio 2010).

Ed è significativo che nella medesima decisione (Varvara contro Italia) la Corte Europea abbia sentito il bisogno di realizzare una fondamentale distinzione tra le ipotesi di confisca comunque "correlate" ad un riconoscimento processuale della responsabilità penale (cui viene attribuita, anche in difformità da consistenti orientamenti interpretativi interni tesi a limitarla, natura sanzionatoria, con ritenuta applicabilità dell'art. 7 della Convenzione) ed ipotesi di confisca diversamente correlate non già ad una verifica della sussistenza di un reato e della colpevolezza del suo autore ma ad ipotesi di "pericolosità patrimoniale" oggetto di verifica nell'ambito di procedure non penali in senso proprio (come nel caso delle misure di prevenzione antimafia) nel cui ambito venga constatata la "presumibile origine illecita del patrimonio", posto che in tal caso non vengono in rilievo i corollari dell'art. 7 Convenzione e dell'art. 1, comma 1, Protocollo n. 1 ma il diverso principio di cui all'art. 1, comma 2 del Protocollo (salvaguardia di leggi interne tese a disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale). Tale affermazione - a parere del Collegio - comporta l'attribuzione di preminente rilievo alla tipologia di procedimento legale nel cui ambito si inserisce la previsione di confisca, legittimando le ipotesi di "confisca senza condanna" (per quanto concerne l'ambito di applicazione delle norme convenzionali) lì dove la natura e la funzione della procedura sia - di per sè - quella di accertare la pericolosità soggettiva e la presumibile origine illecita del patrimonio come appunto è il caso delle misure di prevenzione.

5.2. Nè appare pertinente il richiamo alla sentenza della Suprema Corte Sez. 1 del 20/1/Fei, riguardante, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, il diverso caso della "confisca pertinenziale" ex art. 240 c.p., e cioè di confisca che richiede una relazione tra il bene ed il reato, trattandosi di vicenda processuale ben diversa da quella riguardante l' O. ovvero di un caso di estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della sentenza di primo grado.

5.3. Nè è apparso rilevante, per escludere il giudizio di pericolosità sociale del proposto il fatto che questi possa avere beneficiato, in sede di giudizio di primo grado (conclusosi con condanna e definito in appello con prescrizione), della sospensione condizionale della pena, trattandosi di istituto legato a presupposti diversi rispetto alla misura di prevenzione ed, al tempo, concesso essendo l'imputato incensurato.

6. Per quanto sopra detto non è dato nemmeno scorgere profili di contrasto con la direttiva Europea 2016/343 (sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali), come prospettato dalla ricorrente C., atteso che il giudizio contenuto nel provvedimento applicativo della misura di prevenzione non attiene alla responsabilità penale del proposto, ma esprime una valutazione, ancorata a fatti certi, di pericolosità del soggetto al fine di consentirne il controllo e prevenire la commissione di reati ed il sistema deve ritenersi adeguatamente articolato sotto il profilo delle garanzie difensive in quanto progressivamente "giurisdizionalizzato" (S.Unite. n. 13426/2010; Rv. 246272).

7. Venendo ora alle doglianze relative agli aspetti patrimoniali della misura deve osservarsi che le stesse si risolvono in censure che aderiscono il merito della motivazione adottata, senza individuare vizi suscettibili di assurgere a violazione di legge in senso proprio.

7.1. Va detto, in generale, che riguardo alla compatibilità delle misure patrimoniali, la Corte Costituzionale ne ha più volte ritenuto la rispondenza ai principi costituzionali (sent. 465/1993, 487/1995, 335/1996) ed anche la Corte Europea ha affermato la piena compatibilità delle misure di prevenzione patrimoniali con la CEDU non essendo esse assimilabili ad una sanzione penale, perchè non presuppongono un reato e tendono a prevenirne la commissione da parte di soggetti ritenuti pericolosi rientrando in quelle misure necessarie e adeguate alla protezione dell'interesse pubblico.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte Europea "l'ingerenza nel godimento del diritto al rispetto dei beni, garantito dall'art. 1, comma 1 del protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, è consentito dal comma 2, che lascia agli Stati il diritto di adottare "quelle leggi che giudicano necessarie per disciplinare l'uso dei beni in relazione all'interesse generale" (decisione del 22/2/1994 sul caso Raimondo).

7.2. E ancora si è evidenziato in tema di misure patrimoniali come la compressione della garanzia proprietaria, essendo funzionalizzata alla lotta contro il crimine organizzato e alla tutela del mercato e della libera concorrenza, minacciata dall'ingerenza e infiltrazione di capitali illeciti, rientri in quelle privazioni della proprietà privata consentite dall'ordinamento in quanto dirette alla realizzazione di finalità di giustizia sociale. Le misure patrimoniali incidono su di un bene "il patrimonio" che, nella gerarchia dei valori costituzionali, gode di una "più elastica" tutela rispetto ai diritti inviolabili della persona, ben potendo lo stesso tollerare un qualche affievolimento in termini di garanzie.

La difesa della "proprietà", si afferma, si giustifica solo - ove la stessa possa assolvere alla sua funzione sociale, la capacità cioè di favorire e incrementare lo sviluppo di altri valori costituzionalmente protetti. Se ciò non avviene, e se anzi si verifica la mortificazione di quella funzione, il diritto di proprietà diventa "antisociale" e ne viene meno la ragione di tutela. In tal senso la misura reale della confisca di prevenzione non si pone n contrasto con le suddette garanzie, risultando legittimata dagli stessi art. 41 e 42 Cost..

I rimedi patrimoniale preventivo "tendendo a far conseguire ai soggetti privati l'unico possibile corretto significato del diritto di proprietà invocato con riferimento alla norma parametro", diventano mezzi di attuazione della funzione sociale di cui all'art. 42 Cost..

7.3. Esaminando ora le censure mosse dai ricorrenti al decreto impugnato avuto riguardo alla confisca operata nei confronti dei terzi ritenuti intestatari fittizi, va dettorali censure appaiono inammissibili perchè generiche e manifestamente infondate.

I ricorrenti lamentano l'omessa motivazione in ordine al profilo della sproporzione tra il reddito prodotto e le acquisizioni patrimoniali, tenuto conto degli argomenti spesi dalla difesa a dimostrazione della lecita provenienza dei beni e si dolgono della impropria valorizzazione da parte dei giudici di merito, della relazione dell'amministratore giudiziario posta a fondamento della totale apprensione dei beni degli O., complessivamente riconducibili al proposto. Ebbene la Corte d'appello sul punto, ha reso una motivazione completa ed esaustiva con espressi richiami alle capacità reddituali del proposto e degli terzi interessati, fondando la decisione su considerazioni che è fisiologico rimangano non condivise dai ricorrenti, ma non possono in alcun modo dirsi inesistenti e nemmeno apparenti.

In proposito la Corte d'appello ha dapprima evidenziato che l'appartenenza dei terzi ricorrenti (coniuge e figli) alle categorie di soggetti per i quali vige una presunzione di fittizietà di intestazione, determina uno spostamento dell'onere probatorio in capo al soggetto terzo, il quale nella specie non ha fornito specifici elementi giustificativi di tale disponibilità. Infatti in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca prevista dalla L. n. 575 del 1965, art. 2-bis, comma 3, (oggi D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26, comma 2), l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione (Sez. 1, n. 5184/2015; Rv. 266247). Ebbene i giudici di merito oltre a sottolineare l'appartenenza dei terzi alle categorie di soggetti per i quali vige espressamente la suddetta presunzione, hanno richiamato a fondamento della ritenuta assenza di risorse economiche proprie dell'intestatario, da un lato la diretta derivazione delle loro risorse dalle imprese olearie di O.V., caratterizzate come detto da un'intrinseca illiceità, dall'altro l'esigua entità o inesistenza dei redditi prodotti, assolutamente incoerenti con le disponibilità di esborsi.

7.4. Così per C.D. è stato sottolineato che la stessa risultava intestataria di quote societarie e titolare di investimenti immobiliari per centinaia di milioni di vecchie lire ovvero di Euro (nel 2002), pur in presenza di redditi di poche migliaia di Euro, mentre per O.M.G. e O.G. è stato evidenziato come gli stessi non si limitassero ad essere meri intestatari dei beni, ma partecipassero attivamente alla condotta delittuosa fraudolenta attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriale collocata nella più ampia realtà del gruppo O., tanto che G. risultava coinvolto nelle vicende giudiziarie pendenti presso il Tribunale di Teramo ed O.M. risultava avere avviato la sua attività proprio con l'ausilio dei titoli donatigli dal padre che li aveva acquisiti mediante l'attività illecita di cui si è diffusamente parlato.

7.5. Analogamente manifestamente infondate sono le critiche all'apparato argomentativo posto a giustificazione dell'apprensione globale dei beni riconducibili all' O., poichè non si è affatto trasposto il concetto di "impresa mafiosa" al pericoloso generico, nè si è impropriamente utilizzato un fattore moltiplicatore dell'originaria pericolosità del proposto,quanto piuttosto constatata la sussistenza di una pluralità di violazioni caratterizzate tutte dal medesimo modus operandi che a partire dal 1980 e sino al 2010, hanno connotato l'intera vita imprenditoriale di O.V.. Al riguardo, la soluzione della Corte di merito appare giuridicamente ineccepibile nel sostenere - sulla base di insegnamento di legittimità (Sez. 5 n. 17988/2009, Rv 244802; Sez. 2, n. 5640/2007, Schimmenti, non massimata), al quale questo Collegio aderisce pienamente - che, nell'insieme aziendale non fosse possibile operare la reclamata distinzione, stante il carattere unitario dell'azienda, che è il risultato combinato e sinergico di capitali, beni strumentali, forza lavoro ed altre componenti, giuridicamente inglobati ed accomunati nel perseguimento del fine rappresentato dall'esercizio dell'impresa, secondo la definizione civilistica (art. 2555 c.c:). Nell'insieme unitario costituente autonoma realtà economico-sociale, proprio perchè i vari fattori interagiscono finalisticamente e si integrano vicendevolmente, dando luogo ad un'entità autonoma, non è possibile discernere l'apporto di componenti lecite (riferibili a capacità ed iniziativa imprenditoriale) da quello imputabile ad illecite risorse, tanto più ove il consolidamento e l'esponenziale espansione delle aziende del proposto siano stati, sin dall'inizio, come nella specie, connotati dall'illiceità, in un circuito perverso di illecite cointeressenze.

Al riguardo la Corte d'appello ha richiamato non solo l'orientamento di legittimità cui il Collegio intende aderire (Sez. 2 12638/2015; Sez. 5, Sentenza n. 16311 del 23/01/2014, rv. 259871) ma anche l'insegnamento della Suprema Corte espresso nel suo più elevato consesso (S.Unite 33451/2014), mettendo in evidenza il parallelismo esistente tra proventi di evasione fiscale comunque non idonei a giustificare la disponibilità dei beni in valore sproporzionato al proprio reddito, rispetto alle condotte di frode nell'esercizio di impresa, per sottolineare come anche in tal caso, non è consentita una valutazione sulla quota confiscabile attuandosi inevitabilmente un reimpiego delle utilità illecite nel circuito economico dell'impresa sicchè la confisca aveva ragione di estendersi a tutti i beni del proposto nella loro globalità, poichè promante da illecite risorse, che determinate o favorite, nella loro formazione, dalla ritenuta condotta illecita fossero state immesse nel circuito imprenditoriale/finanziario, nella prospettiva non solo del relativo occultamento, ma anche dell'utile e remunerativo reimpiego. Donde, la piena legittimità dell'assunto, fatto proprio dai giudici di appello, secondo cui anche strutture societarie diverse da quelle direttamente riconducibili al proposto avevano tratto beneficio dalla ritenuta contiguità e, dunque, fossero pur esse suscettibili di ablazione.

D'altro canto, nella fattispecie non risultavano, comunque, offerti affidabili elementi dimostrativi atti a consentire una tale indagine selettiva, non essendo state ritenute plausibili e probanti le deduzioni difensive, supportate dalle relazioni tecniche, con apprezzamento squisitamente di merito che, proprio perchè compiutamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

Da quanto sopra premesso discende il rigetto dei ricorsi e ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2018