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Assegno divorzile non dovuto se nuovo rapporto di coppia (Cass. 406/19)

10 gennaio 2019, Cassazione civile

L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto resta definitivamente escluso.

 

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 4 dicembre 2018 – 10 gennaio 2019, n. 406
Presidente Scaldaferri – Relatore Lamorgese

Ritenuto che

la Corte d'appello di Torino, con sentenza dell'11 ottobre 2017, ha accolto il gravame di Fe. Me. avverso la sentenza impugnata che gli aveva imposto di corrispondere alla ex moglie Ma. Bi. l'assegno divorzile, determinato in Euro 400,00 mensili, non più dovuto in considerazione del fatto che la Bi. conviveva con un altro uomo, come si desumeva dalla testimonianza resa da un investigatore privato, il quale aveva riferito fatti che dimostravano la convivenza stabile e duratura;
la Bi. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, deducendo con unico morivo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, contestando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, tra le quali il fatto che beneficiava di un contributo di assistenza dal Comune di residenza, che dimostrava indirettamente l'insussistenza della stabile convivenza con il suo compagno;
il Me. ha presentato controricorso.

Considerato che

il giudice di appello si è uniformato al principio secondo il quale l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto resta definitivamente escluso (Cass. n. 6855/2015, n. 2466/2016);
la ricorrente, dolendosi della mancanza di una «attenta valutazione delle risultanze istruttorie» (in memoria), chiede una impropria rivisitazione di apprezzamenti di fatto censurabili nei ristretti limiti del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c.;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 2.500,00, di cui 100,00 per esborsi.
E' dovuto il raddoppio del contributo a carico della ricorrente come per legge.