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Aspirati avvocati che copiano? Annullati entrambi gli elaborati (TAR Campania, 2151/20)

3 giugno 2020, TAR Campania

Per potersi ritenere sussistente un plagio non è neppure necessaria l’assoluta identità dei due elaborati, avendo ritenuto la giurisprudenza sussistente tale fattispecie anche in caso di “un'impostazione del tema o di parte di esso che costituisca un'imitazione con carattere pedissequo e fraudolento, del testo o di altro lavoro assunto a parametro di confronto, purchè basata su elementi oggettivi e non su meri sospetti.

Nessuna discrezionalità circa l’annullamento del compito può attribuirsi alla Commissione giudicatrice con riferimento ad agli elaborati presi in considerazione: una volta ritenuto dalla Commissione che i due testi risultino sovrapponibili sostanzialmente nella loro interezza, la Commissione non è tenuta ad indicare specificamente le parti copiate.

 La Commissione esaminatrice non è tenuta ad accertare la responsabilità della copiatura individuandone l’autore, poiché una volta verificata senza ombra di dubbio l’identità tra le prove di due candidati, ne consegue necessariamente l’annullamento dei compiti di entrambi.

 

 

 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Sezione IIX

Pubblicato il 03/06/2020

 N. 02151/2020 REG.PROV.COLL. N. 04792/2015 REG.RIC.

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 4792 del 2015, proposto da R.C., rappresentata e difeso dall'avvocato FV, con domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. eletto presso il suo studio in Napoli, via Monte di Dio, 66;

contro Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato Sessione 2014, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11; per l'annullamento

 1) del provvedimento, di data e numero sconosciuti, con cui la Commissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Napoli - Sessione 2014 ha disposto la non ammissione della ricorrente alle prove orali, e dell'elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato dalla medesima Commissione, nella parte in cui non include la ricorrente tra gli ammessi;

 2) del verbale n. 5 del 13/2/2015 della Sottocommissione X della Corte di Appello di Roma nominata con D.M. 18/11/2014, D.M. 27/11/2014 e ss., esaminatrice delle prove scritte per l'abilitazione alla professione forense per gli appartenenti alla Corte di Appello di Napoli, nella parte in cui - in sede di autotutela ha "revocato" le precedenti valutazioni di idoneità degli elaborati della ricorrente e ha disposto l'annullamento delle sue prove.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Commissione Esami Avvocato Sessione 2014;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 maggio 2020 il Cons. Ines Simona Immacolata Pisano e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d. l. 17.3.2020 n. 18, conv. in l. 24.4.2020 n. 27 e dell’art. 5 del Decreto del Presidente del Tribunale n. 14/2020/SEDE;

 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 FATTO e DIRITTO

 Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, la dott.ssa R.C. impugna gli atti, in epigrafe meglio specificati, con i quali la sottocommissione n. IV dell’esame di avvocato sessione 2014 della Corte di Appello di Roma ha “revocato" le precedenti valutazioni di idoneità degli elaborati della ricorrente e ha disposto l'annullamento delle sue prove.

 Espone la ricorrente che nella seduta del 13/2/2015 la Sottocommissione X di tale Corte di Appello, nominata con D.M. 18/11/2014, D.M. 27/11/2014 e s.s., ha proceduto alla correzione delle 3 prove scritte della ricorrente, valutandole pienamente sufficienti, con l'attribuzione dei voti di: 32 al parere di diritto civile; 30 al parere di diritto penale; 30 all'atto giudiziario, per un totale di 92.

 E tuttavia, nella medesima seduta, la Sottocommissione ha successivamente annullato in autotutela le prove della dott.ssa C. con la seguente motivazione: "La Commissione rileva la pressoché identità degli elaborati relativi al parere motivato in diritto civile dei candidati di cui alle buste n. 2736 - che identifica l'odierna ricorrente- e n. 2738 e poiché non è possibile individuare chi sia il plagiante e chi il plagiato, annulla tutte le prove dei candidati di cui alle buste n. 2736 e 2738 , previa revoca delle valutazioni espresse per gli elaborati”.  

Pertanto, la ricorrente non è risultata inclusa nell'elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato dalla Commissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Napoli — Sessione 2014.

 Con i motivi di ricorso articolati, parte ricorrente deduce:

 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 23, ultimo comma, R.D. 2 n. 37/1934, e degli artt. 3, 21 quinquies e 21 nonies L. 7/8/1990 n. 241. Violazione dei principi del giusto procedimento. Eccesso di potere per illogicità manifesta, inesistenza e/o erroneità dei presupposti, contraddittorietà, argomentando che l'impugnato provvedimento sia viziato da un evidente errore di valutazione degli elementi di fatto, poiché i due pareri in materia civile posti a confronto (quello della ricorrente e l'altro inserito nel plico n. 2738) sono in realtà differenti, e non "pressoché identici", come invece superficialmente ed apoditticamente affermato nella motivazione del provvedimento di esclusione. Emergerebbe infatti ictu oculi, già ad una non approfondita lettura dei due elaborati, la loro diversità linguistica, sintattica e strutturale, atteso che i due candidati hanno svolto in modo diverso il tema trattato, e tale diversità ha riguardato sia l'incipit che la scaletta ed il prosieguo degli elaborati. In ogni caso non vi sarebbe riscontro alcuno della "pressoché identità degli elaborati".

 Soprattutto sarebbe mancata, nella specie, una specifica indicazione (sia in motivazione che sugli elaborati) degli elementi accomunanti i due scritti e delle eventuali parti plagiate.

  La motivazione utilizzata per escludere la ricorrente sarebbe, in definitiva, "assolutamente generica e priva di riferimenti atti a ricostruire l'iter logico seguito per pervenirsi alla determinazione conclusiva e — comunque - a dimostrarne la correttezza e quindi la fondatezza delle asserzioni esposte" (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 3252/2014). Inoltre, l'impugnato provvedimento di autotutela sarebbe stato erroneamente qualificato dalla Sottocommissione come "revoca" (ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990) anziché "annullamento d'ufficio" (ex art. 21 nonies L. n. 241/1990), essendo stato adottato sulla base dell'erroneo presupposto che il primo giudizio di idoneità potesse essere inficiato dalla successiva sommaria "valutazione", anziché sul puntuale "accertamento" della identità con altro elaborato, con conseguente violazione anche dell'art. 23, ultimo comma R.D. 22/1/1934 n. 37 che disciplina le ipotesi di "plagio" e commina la sanzione dell'annullamento delle prove nel caso in cui si "accerti"' che il lavoro sia "in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione".  

2. Con un secondo motivo, parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del R.D.L. 27/11/1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/1/1934, n. 36, come modificato dalla L. 18/7/2003 n. 180. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità, carenza dei presupposti, manifesta ingiustizia. Infatti con circolare dell'11/12/2014 della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato - sessione 2014 si è provveduto alla indicazione dei criteri di valutazione per l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, in modo da coordinare tutte le Sottocommissioni ed al fine di garantire una uniformità di valutazione delle prove stesse su tutto il territorio dello Stato.

 Si tratta dunque di "criteri" ai quali l'Amministrazione si è autovincolata, costituendo essi limiti del suo operato concreto, il quale non può esplicarsi in contraddizione con essi. In tali "criteri di valutazione" si dispone che, in caso di accertato plagio, se "la Sottocommissione riuscisse ad individuare il candidato plagiante, dovrà procedere alla esclusione solo di quest'ultimo".

 Alla stregua di tale criterio, la Sottocommissione - ove nel confronto tra i due elaborati avesse rinvenuto delle superficiali coincidenze, o addirittura avesse accertato il plagio — avrebbe dovuto procedere con una distinta seconda fase del giudizio di annullamento delle prove scritte, costituito dall'accertamento, ove possibile, delle rispettive posizioni - plagiante e plagiato - e annullare la sola prova del plagiante. Anche in tale seconda fase di valutazione, l'Autorità procedente avrebbe dovuto utilizzare il criterio di accertamento del nesso di causalità, ciò che invece non è avvenuto nel caso in esame.

 3. Con il terzo e ultimo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione art. 3 L. 241/1990 e R.D.L. 27/11/1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/1/1934, n. 36. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, evidenziando che nel caso di specie è stata omessa qualsivoglia annotazione sull'elaborato, necessaria a dar conto delle valutazioni (positive o negative) effettuate dagli esaminatori in sede di correzione.

 Ha pertanto concluso per l’accertamento del ricorso.

 L’amministrazione si è costituita con atto del 26.10.2015, depositando documentazione. Con ordinanza n.3381/2019 del 19.06.2019, reiterata con ordinanza n.5659/2019 del 2.12.2019, il Collegio - tenuto conto della relazione del Presidente della X Sottocommissione dell’esame avvocato sessione 2014 (in atti prot.39038 del 29.10.2015) nella quale, pur argomentando di essersi attenuto ai criteri di correzione, così come indicati dal Ministero della Giustizia, il predetto evidenziava che “non sono stati trasmessi gli elaborati del candidato n.2736 e n.2738 tale da non permettere una deduzione particolareggiata nel merito” - ha richiesto chiarimenti istruttori all’amministrazione, ai quali il Ministero ha ottemperato in data 13.02.2020. All’esito dell’approfondimento istruttorio disposto dalla Sezione, parte ricorrente ha depositato memoria rassegnando le proprie conclusioni, alla luce delle quali risulterebbe acclarata la fondatezza dei motivi di ricorso, ed in particolare delle censure avverso l’affermata “impossibilità” di “individuare chi sia il plagiante e chi il plagiato”. Tanto premesso, il ricorso non può essere accolto attesa l’infondatezza dei due motivi di censura dedotti, che per motivi di connessione possono essere esaminati congiuntamente.

 Giova, preliminarmente, evidenziare che quanto alla valutazione della Commissione che ha rilevato “la pressoché identità degli elaborati relativi al parere motivato in diritto civile dei candidati di cui alle buste n. 2736 e n.2738”, il primo dei quali identifica l'odierna ricorrente, non è consentito al Collegio alcun sindacato, costituendo espressione di una valutazione tecnico/discrezionale sottratta allo scrutinio da parte del giudice amministrativo allorché, come nella specie, non abbia manifestato evidenti vizi logici (per quanto, ove tale sindacato fosse concesso, il Collegio, letti gli elaborati, non potrebbe che concordare rilevando la sostanziale identità degli elaborati, che si differenziano solo per incipit e chiusure giuridicamente irrilevanti ma oltre a seguire lo stesso iter logico argomentativo, condividono premesse, conclusioni, argomentazioni e citazioni).

 Del resto, diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, per potersi ritenere sussistente un plagio non è neppure necessaria l’assoluta identità dei due elaborati, avendo ritenuto la giurisprudenza sussistente tale fattispecie anche in caso di “un'impostazione del tema o di parte di esso che costituisca un'imitazione con carattere pedissequo e fraudolento, del testo o di altro lavoro assunto a parametro di confronto” (Cons. Stato Sez. IV, 17/01/2018, n. 234), purchè basata su elementi oggettivi e non su meri sospetti.

Ciò posto, ad avviso del Collegio era del tutto superfluo se non addirittura ultroneo l’inserimento di annotazioni negli elaborati, che avrebbero dovuto essere necessariamente annullati, volte a dar conto delle valutazioni (positive o negative) degli stessi; né la Commissione esaminatrice, cui è riservata la valutazione della corrispondenza tra il testo utilizzato (copiato) e la prova scritta del candidato, non è tenuta ad indicare i singoli passaggi del testo che sostengono tale valutazione, cioè l'avvenuta copiatura (T.A.R. Campania Salerno Sez. II Sent., 07/10/2016, n. 2250).

Tanto premesso, la richiamata Circolare dell’11 dicembre 2014 della Commissione Centrale sui criteri di valutazione degli elaborati dispone che “nel caso in cui le Sottocommissioni rilevino, in sede di valutazione degli elaborati scritti, la presenza di elaborati uguali per forma e sostanza si procede all’annullamento delle prove con conseguente giudizio di inidoneità di tutti i candidati per i quali sia rilevata la predetta anomalia; se però la Sottocommissione riuscisse ad individuare il candidato plagiante, dovrà procedere alla esclusione solo di quest’ultimo”.

 Contrariamente, quindi, a quanto argomentato da parte ricorrente, la regola da seguire caso in cui le Sottocommissioni rilevino, in sede di valutazione degli elaborati scritti, la presenza di elaborati “uguali per forma e sostanza” è quella di procedere all’annullamento delle prove di tutti i candidati per i quali sia rilevata la predetta anomalia; l’esclusione del solo candidato “plagiante” costituisce, invece, ipotesi residuale consentita alla Commissione solo nel caso in cui riuscisse ad individuare precisamente il candidato che ha proceduto a copiare il compito (per quanto, per le modalità con cui si svolgono le prove di esame, sia ben difficile ipotizzare che un candidato possa venire in possesso di un elaborato ed avere la possibilità materiale di copiarlo a totale insaputa dell’autore del medesimo).

 In tal senso, si è espressa di recente anche la sentenza di questa Sezione n.04977/2019 del 18 ottobre 2019 secondo cui una volta rilevato il plagio, nessuna discrezionalità circa l’annullamento del compito può attribuirsi alla Commissione giudicatrice con riferimento ad entrambi gli elaborati presi in considerazione. In particolare, una volta ritenuto dalla Commissione che i due testi risultino sovrapponibili sostanzialmente nella loro interezza, la Commissione non è tenuta ad indicare specificamente le parti copiate.

 Inoltre, la Commissione non è tenuta ad accertare la responsabilità della copiatura individuandone l’autore, poiché una volta verificata senza ombra di dubbio l’identità tra le prove di due candidati, ne consegue necessariamente l’annullamento dei compiti di entrambi.

 Nello stesso senso si è di recente espresso anche il T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 13/02/2019, n. 284, secondo cui in tema di esami di abilitazione alla professione di avvocato, la nullità della prova scritta e la conseguente esclusione dalle prove orali per totale o parziale identità degli elaborati, non richiede ulteriori indagini dirette ad individuare l'autore della copiatura atteso che la sanzione dell'esclusione prevista dall'art. 23 del R.D. n. 37/1934 è applicata in tutti i casi di comprovata ed oggettiva violazione, da parte di uno o più candidati, di una norma di comportamento che incida sulla regolarità dell'esame.

 Quanto poi all’utilizzazione dell’espressione “revoca”, in luogo di quella di “annullamento” d’ufficio, per denominare il provvedimento adottato dalla Commissione, lo stesso è assolutamente irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento adottato, del quale sussistono i presupposti previsti dall’art. 23, ultimo comma, R.D. 22/1/1934 n. 37, atteso che l’esatta qualificazione degli atti emessi dalle pubbliche amministrazioni è rimessa al Giudice e deve essere effettuata tenendo conto del suo effettivo contenuto e della sua causa reale, anche a prescindere dal nomen iuris formalmente ad essi attribuito (Cons. Stato Sez. IV Sent., 19/03/2015, n. 1515 Cons. Stato, Sez. IV Sent., 19/03/2015, n. 1515; Cons. Stato Sez. V Sent., 23/10/2014, n. 5240). In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

 Le spese di lite possono, tuttavia, essere interamente compensate tra le parti.

 P.Q.M.

 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa spese.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come mod. dal D.lgs.101/2018, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 24.4.2020 n. 27 e del Decreto del Presidente del Tribunale n. 14/2020/SEDE con l'intervento dei magistrati: Francesco Gaudieri, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore Silvio Giancaspro, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Ines Simona Immacolata PisanoFrancesco GaudieriIL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 03/06/2020

 

N. 02151/2020 REG.PROV.COLL. N. 04792/2015 REG.RIC.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 4792 del 2015, proposto da R.C., rappresentata e difeso dall'avvocato FV, con domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. eletto presso il suo studio in Napoli, via Monte di Dio, 66;

contro Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato Sessione 2014, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11; per l'annullamento

 

1) del provvedimento, di data e numero sconosciuti, con cui la Commissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Napoli - Sessione 2014 ha disposto la non ammissione della ricorrente alle prove orali, e dell'elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato dalla medesima Commissione, nella parte in cui non include la ricorrente tra gli ammessi;

 

2) del verbale n. 5 del 13/2/2015 della Sottocommissione X della Corte di Appello di Roma nominata con D.M. 18/11/2014, D.M. 27/11/2014 e ss., esaminatrice delle prove scritte per l'abilitazione alla professione forense per gli appartenenti alla

Corte di Appello di Napoli, nella parte in cui - in sede di autotutela ha "revocato" le precedenti valutazioni di idoneità degli elaborati della ricorrente e ha disposto l'annullamento delle sue prove. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Commissione Esami Avvocato Sessione 2014; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 maggio 2020 il Cons. Ines Simona Immacolata Pisano e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d. l. 17.3.2020 n. 18, conv. in l. 24.4.2020 n. 27 e dell’art. 5 del Decreto del Presidente del Tribunale n. 14/2020/SEDE;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

 

Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, la dott.ssa R.C. impugna gli atti, in epigrafe meglio specificati, con i quali la sottocommissione n. IV dell’esame di avvocato sessione 2014 della Corte di Appello di Roma ha “revocato" le precedenti valutazioni di idoneità degli elaborati della ricorrente e ha disposto l'annullamento delle sue prove.

 

Espone la ricorrente che nella seduta del 13/2/2015 la Sottocommissione X di tale Corte di Appello, nominata con D.M. 18/11/2014, D.M. 27/11/2014 e s.s., ha proceduto alla correzione delle 3 prove scritte della ricorrente, valutandole pienamente sufficienti, con l'attribuzione dei voti di: 32 al parere di diritto civile; 30 al parere di diritto penale; 30 all'atto giudiziario, per un totale di 92.

 

E tuttavia, nella medesima seduta, la Sottocommissione ha successivamente annullato in autotutela le prove della dott.ssa C. con la seguente motivazione: "La Commissione rileva la pressoché identità degli elaborati relativi al parere motivato in diritto civile dei candidati di cui alle buste n. 2736 -

che identifica l'odierna ricorrente- e n. 2738 e poiché non è possibile individuare chi sia il plagiante e chi il plagiato, annulla tutte le prove dei candidati di cui alle buste n. 2736 e 2738 , previa revoca delle valutazioni espresse per gli elaborati”.  

Pertanto, la ricorrente non è risultata inclusa nell'elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato dalla Commissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Napoli — Sessione 2014.

 

Con i motivi di ricorso articolati, parte ricorrente deduce:

 

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 23, ultimo comma, R.D. 2 n. 37/1934, e degli artt. 3, 21 quinquies e 21 nonies L. 7/8/1990 n. 241. Violazione dei principi del giusto procedimento. Eccesso di potere per illogicità manifesta, inesistenza e/o erroneità dei presupposti, contraddittorietà, argomentando che l'impugnato provvedimento sia viziato da un evidente errore di valutazione degli elementi di fatto, poiché i due pareri in materia civile posti a confronto (quello della ricorrente e l'altro inserito nel plico n. 2738) sono in realtà differenti, e non "pressoché identici", come invece superficialmente ed apoditticamente affermato nella motivazione del provvedimento di esclusione. Emergerebbe infatti ictu oculi, già ad una non approfondita lettura dei due elaborati, la loro diversità linguistica, sintattica e strutturale, atteso che i due candidati hanno svolto in modo diverso il tema trattato, e tale diversità ha riguardato sia l'incipit che la scaletta ed il prosieguo degli elaborati. In ogni caso non vi sarebbe riscontro alcuno della "pressoché identità degli elaborati".

 

Soprattutto sarebbe mancata, nella specie, una specifica indicazione (sia in motivazione che sugli elaborati) degli elementi accomunanti i due scritti e delle eventuali parti plagiate.

 

 La motivazione utilizzata per escludere la ricorrente sarebbe, in definitiva, "assolutamente generica e priva di riferimenti atti a ricostruire l'iter logico seguito per pervenirsi alla determinazione conclusiva e — comunque - a dimostrarne la correttezza e quindi la fondatezza delle asserzioni esposte" (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 3252/2014). Inoltre, l'impugnato provvedimento di autotutela sarebbe stato erroneamente qualificato dalla Sottocommissione come "revoca" (ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990) anziché "annullamento d'ufficio" (ex art. 21 nonies L. n. 241/1990), essendo stato adottato

sulla base dell'erroneo presupposto che il primo giudizio di idoneità potesse essere inficiato dalla successiva sommaria "valutazione", anziché sul puntuale "accertamento" della identità con altro elaborato, con conseguente violazione anche dell'art. 23, ultimo comma R.D. 22/1/1934 n. 37 che disciplina le ipotesi di "plagio" e commina la sanzione dell'annullamento delle prove nel caso in cui si "accerti"' che il lavoro sia "in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione".  

2. Con un secondo motivo, parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del R.D.L. 27/11/1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/1/1934, n. 36, come modificato dalla L. 18/7/2003 n. 180. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità, carenza dei presupposti, manifesta ingiustizia. Infatti con circolare dell'11/12/2014 della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato - sessione 2014 si è provveduto alla indicazione dei criteri di valutazione per l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, in modo da coordinare tutte le Sottocommissioni ed al fine di garantire una uniformità di valutazione delle prove stesse su tutto il territorio dello Stato.

 

Si tratta dunque di "criteri" ai quali l'Amministrazione si è autovincolata, costituendo essi limiti del suo operato concreto, il quale non può esplicarsi in contraddizione con essi. In tali "criteri di valutazione" si dispone che, in caso di accertato plagio, se "la Sottocommissione riuscisse ad individuare il candidato plagiante, dovrà procedere alla esclusione solo di quest'ultimo".

 

Alla stregua di tale criterio, la Sottocommissione - ove nel confronto tra i due elaborati avesse rinvenuto delle superficiali coincidenze, o addirittura avesse accertato il plagio — avrebbe dovuto procedere con una distinta seconda fase del giudizio di annullamento delle prove scritte, costituito dall'accertamento, ove possibile, delle rispettive posizioni - plagiante e plagiato - e annullare la sola prova del plagiante. Anche in tale seconda fase di valutazione, l'Autorità procedente avrebbe dovuto utilizzare il criterio di accertamento del nesso di causalità, ciò che invece non è avvenuto nel caso in esame.

 

3. Con il terzo e ultimo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione art. 3 L. 241/1990 e R.D.L. 27/11/1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/1/1934, n. 36. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, evidenziando che nel caso di specie è stata omessa qualsivoglia annotazione sull'elaborato, necessaria a dar conto delle valutazioni (positive o negative) effettuate dagli esaminatori in sede di correzione.

 

Ha pertanto concluso per l’accertamento del ricorso.

 

L’amministrazione si è costituita con atto del 26.10.2015, depositando documentazione. Con ordinanza n.3381/2019 del 19.06.2019, reiterata con ordinanza n.5659/2019 del 2.12.2019, il Collegio - tenuto conto della relazione del Presidente della X Sottocommissione dell’esame avvocato sessione 2014 (in atti prot.39038 del 29.10.2015) nella quale, pur argomentando di essersi attenuto ai criteri di correzione, così come indicati dal Ministero della Giustizia, il predetto evidenziava che “non sono stati trasmessi gli elaborati del candidato n.2736 e n.2738 tale da non permettere una deduzione particolareggiata nel merito” - ha richiesto chiarimenti istruttori all’amministrazione, ai quali il Ministero ha ottemperato in data 13.02.2020. All’esito dell’approfondimento istruttorio disposto dalla Sezione, parte ricorrente ha depositato memoria rassegnando le proprie conclusioni, alla luce delle quali risulterebbe acclarata la fondatezza dei motivi di ricorso, ed in particolare delle censure avverso l’affermata “impossibilità” di “individuare chi sia il plagiante e chi il plagiato”. Tanto premesso, il ricorso non può essere accolto attesa l’infondatezza dei due motivi di censura dedotti, che per motivi di connessione possono essere esaminati congiuntamente.

 

Giova, preliminarmente, evidenziare che quanto alla valutazione della Commissione che ha rilevato “la pressoché identità degli elaborati relativi al parere motivato in diritto civile dei candidati di cui alle buste n. 2736 e n.2738”, il primo dei quali identifica l'odierna ricorrente, non è consentito al Collegio alcun sindacato,

costituendo espressione di una valutazione tecnico/discrezionale sottratta allo scrutinio da parte del giudice amministrativo allorché, come nella specie, non abbia manifestato evidenti vizi logici (per quanto, ove tale sindacato fosse concesso, il Collegio, letti gli elaborati, non potrebbe che concordare rilevando la sostanziale identità degli elaborati, che si differenziano solo per incipit e chiusure giuridicamente irrilevanti ma oltre a seguire lo stesso iter logico argomentativo, condividono premesse, conclusioni, argomentazioni e citazioni).

 

Del resto, diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, per potersi ritenere sussistente un plagio non è neppure necessaria l’assoluta identità dei due elaborati, avendo ritenuto la giurisprudenza sussistente tale fattispecie anche in caso di “un'impostazione del tema o di parte di esso che costituisca un'imitazione con carattere pedissequo e fraudolento, del testo o di altro lavoro assunto a parametro di confronto” (Cons. Stato Sez. IV, 17/01/2018, n. 234), purchè basata su elementi oggettivi e non su meri sospetti. Ciò posto, ad avviso del Collegio era del tutto superfluo se non addirittura ultroneo l’inserimento di annotazioni negli elaborati, che avrebbero dovuto essere necessariamente annullati, volte a dar conto delle valutazioni (positive o negative) degli stessi; né la Commissione esaminatrice, cui è riservata la valutazione della corrispondenza tra il testo utilizzato (copiato) e la prova scritta del candidato, non è tenuta ad indicare i singoli passaggi del testo che sostengono tale valutazione, cioè l'avvenuta copiatura (T.A.R. Campania Salerno Sez. II Sent., 07/10/2016, n. 2250). Tanto premesso, la richiamata Circolare dell’11 dicembre 2014 della Commissione Centrale sui criteri di valutazione degli elaborati dispone che “nel caso in cui le Sottocommissioni rilevino, in sede di valutazione degli elaborati scritti, la presenza di elaborati uguali per forma e sostanza si procede all’annullamento delle prove con conseguente giudizio di inidoneità di tutti i candidati per i quali sia rilevata la predetta anomalia; se però la Sottocommissione riuscisse ad individuare il candidato plagiante, dovrà procedere alla esclusione solo di quest’ultimo”.

 

Contrariamente, quindi, a quanto argomentato da parte ricorrente, la regola da seguire caso in cui le Sottocommissioni rilevino, in sede di valutazione degli elaborati scritti, la presenza di elaborati “uguali per forma e sostanza” è quella di procedere all’annullamento delle prove di tutti i candidati per i quali sia rilevata la predetta anomalia; l’esclusione del solo candidato “plagiante” costituisce, invece, ipotesi residuale consentita alla Commissione solo nel caso in cui riuscisse ad individuare precisamente il candidato che ha proceduto a copiare il compito (per quanto, per le modalità con cui si svolgono le prove di esame, sia ben difficile ipotizzare che un candidato possa venire in possesso di un elaborato ed avere la possibilità materiale di copiarlo a totale insaputa dell’autore del medesimo).

 

In tal senso, si è espressa di recente anche la sentenza di questa Sezione n.04977/2019 del 18 ottobre 2019 secondo cui una volta rilevato il plagio, nessuna discrezionalità circa l’annullamento del compito può attribuirsi alla Commissione giudicatrice con riferimento ad entrambi gli elaborati presi in considerazione. In particolare, una volta ritenuto dalla Commissione che i due testi risultino sovrapponibili sostanzialmente nella loro interezza, la Commissione non è tenuta ad indicare specificamente le parti copiate.

 

Inoltre, la Commissione non è tenuta ad accertare la responsabilità della copiatura individuandone l’autore, poiché una volta verificata senza ombra di dubbio l’identità tra le prove di due candidati, ne consegue necessariamente l’annullamento dei compiti di entrambi.

 

Nello stesso senso si è di recente espresso anche il T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 13/02/2019, n. 284, secondo cui in tema di esami di abilitazione alla professione di avvocato, la nullità della prova scritta e la conseguente esclusione dalle prove orali per totale o parziale identità degli elaborati, non richiede ulteriori indagini dirette ad individuare l'autore della copiatura atteso che la sanzione dell'esclusione prevista dall'art. 23 del R.D. n. 37/1934 è applicata in tutti i casi di comprovata ed oggettiva violazione, da parte di uno o più candidati, di una norma di comportamento che incida sulla regolarità dell'esame.

 

Quanto poi all’utilizzazione dell’espressione “revoca”, in luogo di quella di “annullamento” d’ufficio, per denominare il provvedimento adottato dalla Commissione, lo stesso è assolutamente irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento adottato, del quale sussistono i presupposti previsti dall’art. 23, ultimo comma, R.D. 22/1/1934 n. 37, atteso che l’esatta qualificazione degli atti emessi dalle pubbliche amministrazioni è rimessa al Giudice e deve essere effettuata tenendo conto del suo effettivo contenuto e della sua causa reale, anche a prescindere dal nomen iuris formalmente ad essi attribuito (Cons. Stato Sez. IV Sent., 19/03/2015, n. 1515 Cons. Stato, Sez. IV Sent., 19/03/2015, n. 1515; Cons. Stato Sez. V Sent., 23/10/2014, n. 5240). In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

 

Le spese di lite possono, tuttavia, essere interamente compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa spese.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come mod. dal D.lgs.101/2018, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 24.4.2020 n. 27 e del Decreto del Presidente del Tribunale n. 14/2020/SEDE con l'intervento dei magistrati: Francesco Gaudieri, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore Silvio Giancaspro, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Ines Simona Immacolata PisanoFrancesco GaudieriIL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati