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Arresto estradizionale, quali requisiti? (Cass. 40402/19)

8 ottobre 2019, Cassazione penale

Ai fini della convalida dell'arresto operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria è sufficiente la diffusione della ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l'indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale.

Non è necessario che dalla motivazione del provvedimento di convaida dell'arresto risulti la descrizione dei fatti posti a base del provvedimento estradizionale, ancora da inviare, dello Stato estero, ma deve ritenersi sufficiente l'indicazione del titolo del reato, unitamente all'attestazione, con riferimento al verbale di arresto, della presenza delle condizioni richieste dall'art. 715, comma secondo, cod. proc. pen.

Cassazione Penale

Sez. VI

Num. 46402 Anno 2019

Data Udienza: 08/10/2019

 

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA

Relatore: COSTANTINI ANTONIO

sul ricorso proposto da: B nato il ** avverso l'ordinanza del 21/08/2019 della Corte di appello di Trento udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto generale Marco Dall'Olio, che ha richiesto l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avvocato PC, che si è riportato ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Presidente della Corte di appello di Trento, ritenute sussistenti le condizioni di cui agli artt. 715, comma 2, e 716 cod. proc. pen., ha convalidato l'arresto effettuato dal Commissariato di P.S. di Riva del Garda ed ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere a B, destinatario del mandato di arresto ai fini estradizionali (art. 716 cod. proc. pen.) emesso il 19 settembre 2009 dalla U.S. District Court Southern District of Florida, USA, per il reato di "concorrenza sleale e manipolazione del mercato" (Title 15, Sec. 1 U.S. Criminal Code) dal dicembre 2000 fino al 31 luglio 2002, reato per il quale è prevista una pena massima di anni dieci di reclusione.

Il verbale di arresto dà atto della sussistenza della accusa di aver preso parte, quale dirigente «P* AG«, società tedesca che aveva acquisito il controllo della «D***», società produttrice di tubi marini, dal gennaio 1999 al 31 luglio 2002, ad una organizzazione di livello internazionale che attraverso accordi fraudolenti (scambio di mail, incontri, contatti telefonici) con altre società del settore, aveva creato un cartello tra le stesse imprese, così cagionando danni per milioni di dollari sul mercato delle transazioni virtuali effettuate con gli Stati ove tali condotte venivano vendute.

2. B, per mezzo del difensore avvocato PC, ricorre avverso detta ordinanza deducendo i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 13 cod. pen. e dell'art. 716 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 4 e 17 dell'Accordo sull'estradizione tra Unione Europea e Stati Uniti d'America del 19 luglio 2003 e con l'art. 2 del Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984 n. 255 e successive modifiche.

Il reato di concorrenza sleale e di manipolazione del mercato, in ordine al quale è stato emanato il mandato di estradizione/ non costituirebbero reati nel c sistema penale italiano, circostanza che fa ritenere insussistente il necessario requisito della «doppia incriminazione».

L'illecita concorrenza ovvero la condotta tesa alla realizzazione di un cartello di mercato teso a pregiudicare la concorrenza assume, invero, nel nostro ordinamento una valenza meramente amministrativa; mentre la tutela dei cittadini e la vigilanza nel settore antitrust affidata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) interviene prevalentemente nei confronti delle imprese e delle società.

Il ricorrente esclude la possibilità che la norma incriminatrice prevista nell'ordinamento penale degli Stati Uniti possa integrare la fattispecie di cui all'art. 353 cod. pen. (turbativa d'asta), norma rivolta alla tutela della pubblica amministrazione o di soggetti che ricoprono cariche pubbliche.

La Commissione Europea, attraverso la decisione del 28 gennaio 2019, ha già avuto modo di valutare i fatti oggetto della provveduto in questione punendo le imprese facenti parte del "cartello di tubi marini" e tra queste la «D***», al contempo escludendo che fossero state coinvolte autorità pubbliche.

2.2. Con il secondo motivo si deduce l'intervenuta prescrizione del reato e la violazione dell'art. 161 cod. pen., del V emendamento della Costituzione Americana e dello Speedy Trial Act del 1974. Il ricorrente rileva la violazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 6 CEDU e dallo Speedy Trial Act del 1974 il quale richiede che il processo abbia inizio entro 70 giorni dalla data del processo.

Principi e norme violate tenuto conto che mentre l'atto di accusa formale (indictment) nei confronti di Brisale al 19 luglio 2007, il fatto risulterebbe commesso dal dicembre 2000 al 31 luglio 2002, venendo, quindi, a cessare diciassette anni fa.

Osserva, inoltre, che la Procura di Amburgo, alla quale B si sarebbe autodenunciato venuto a conoscenza dell'indictment a suo carico, aveva attestato che il reato a lui contestato, secondo la normativa tedesca che prevede un termine di prescrizione di 5 anni, risultava ormai prescritto, non avendo l'indictment risalente al 2007 operato come atto interruttivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato e generico, è inammissibile.

2. Deve premettersi che il ricorso, è inteso a sindacare la legittimità del solo provvedimento presidenziale con cui è stato convalidato l'arresto provvisorio ai fini estradizionali eseguito dalla polizia giudiziaria.

Gli Stati Uniti d'America hanno fatto pervenire la richiesta di arresto a fini estradizionali, fornendo la descrizione dei fatti e degli  elementi per l'identificazione del soggetto che il 20 agosto 2019 è stato arrestato, ricorrendo i motivi di urgenza, ex art. 716 cod. proc. pen. da parte del Commissariato della P.S. di Riva del Garda. Il Presidente della Corte di appello ha convalidato l'arresto disponendo la misura coercitiva della custodia in carcere, che, alla successiva udienza del 23 agosto 2019, come espressamente riportato nello stesso ricorso, è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari.

2.1. Tanto premesso, ineccepibile risulta la motivazione del provvedimento di convalida dell'arresto emesso dal Presidente della Corte di appello di Trento, argomentata sulla base della ritenuta sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 715, comma 2, e 716 cod. proc. pen., tenuto conto della presumibile presentazione della domanda di estradizione da parte dello Stato richiedente, circostanza desumibile dalla diramazione delle ricerche in campo internazionale, essendo state fornite le preliminari indicazioni in ordine al reato ed alla identificazione della persona ed il concreto pericolo di fuga alla luce dell'accertata assenza del radicamento del B sul territorio nazionale, essendo la sua presenza in Italia del tutto occasionale.

3. Ed invero, ai fini della convalida dell'arresto operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dagli articoli 716 e 715, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. la diffusione della ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l'indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. 6, n. 35048 del 27/04/2005, Labella, Rv. 232225).

Non è necessario, quindi, che dalla motivazione del provvedimento risulti la descrizione dei fatti posti a base del provvedimento estradizionale, ancora da inviare, dello Stato estero, ma deve ritenersi sufficiente l'indicazione del titolo del reato, unitamente all'attestazione, con riferimento al verbale di arresto, della presenza delle condizioni richieste dall'art. 715, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10981 del 18/11/2008, dep. 2009, Leka, Rv. 242907).

In applicazione dell'art. 716 cod. proc. pen., inoltre, tale misura è subordinata alla condizione dell'urgenza dell'adempimento, la quale, stante il richiamo operato all'art. 715, comma 2, cod. proc. pen., può ritenersi integrata solo allorché sussista il rischio di fuga dell'estradando (Sez. 6, n. 3889 del 19/12/2011, dep. 2012, Durdevic, Rv. 251655; Sez. 6, n. 25164 del 26/02/2008, Pacaj, Rv. 239936), evenienza ben messa in risalto nel provvedimento nella parte in cui è stato fatto espresso riferimento alla occasionale presenza sul territorio italiano del ricorrente.

4. A fronte, quindi, di specifico richiamo al provvedimento in base al quale lo Stato estero ha dichiarato che nei confronti di B è stato emesso un provvedimento restrittivo e che lo stesso intende richiedere l'estradizione, dando motivatamente atto delle ragioni da cui desumere l'urgenza del provvedimento attraverso lo specifico richiamo alla casuale permanenza del ricorrente sul territorio dello Stato italiano, non risultano pertinenti i motivi proposti dal ricorrente e sopra sintetizzati ex art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

Tali sono, infatti, i riferimenti, da un lato, alla carenza del requisito della «doppia incriminazione» e dall'altro l'intervenuta prescrizione del reato - anche per il paese richiedente - in ordine al quale è stata richiesta l'estradizione; circostanze che attengono propriamente al merito dell'eventuale domanda di estradizione non ancora pervenuta al momento dell'esecuzione dell'arresto della cui convalida si tratta.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 08/10/2019.

Il Consigliere estensore Antonio Costantin Il Presidente iGna Pe zzellis