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Arresti domciliari e rinvio per legittimo imedimento (Cass. 18455/14)

5 maggio 2014, Cassazione penale

Contumacia dell'imputato per arresti domiciliari impone rinvio anche se manca richeista di allontanamento: giudizio contumaciale ha carattere eccezionale, il che determina la necessità di una stretta interpretazione delle relative norme e le indicazioni che provengono dal diritto sovranazionale (norme pattizie e giurisprudenza europea) prevedono che

a) la conoscenza di un legittimo impedimento preclude la dichiarazione di contumacia, e solo ove l'imputato impedito esplicitamente consenta che l'udienza avvenga in sua assenza, o, se detenuto, rifiuti di assistervi, trova applicazione l'istituto dell'assenza, ai sensi dell'art. 420 quinquies c.p.p.;

b) costituisce legittimo impedimento la detenzione dell'imputato per altra causa anche nel caso in cui questi avrebbe potuto comunicare al giudice la sua condizione in tempo utile per consentirne la traduzione.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

(ud. 30/01/2014) 05-05-2014, n. 18455

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -

Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere -

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 167/2011 CORTE APP.SEZ.MINORENNI di ROMA, del 09/01/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

udito il difensore avv. Cinquegrana Marco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, sezione per i minorenni, ha confermato la sentenza di primo grado emessa nei confronti, tra gli altri, di P.A., con la quale il medesimo è stato ritenuto colpevole del reato di furto aggravato e condannato alla pena ritenuta equa.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Marco Cinquegrana.

Con un unico motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 178, lett. c) e art. 599 c.p. Rileva l'esponente che la Corte di appello ha disatteso la richiesta difensiva di rinvio dell'udienza del 9 gennaio 2013, provvedendo alla deliberazione della sentenza, nonostante il difensore avesse depositato l'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari emessa in altro procedimento a carico del P., in forza della quale l'imputato si trovava in quella data ristretto presso il proprio domicilio ed impossibilitato a presenziare. Tanto determina, per l'esponente, una nullità assoluta ed insanabile dell'impugnata sentenza della quale si chiede quindi l'annullamento.

Motivi della decisione
3. Il ricorso è fondato.

3.1. In primo luogo va dato atto che la Corte di appello, nel corpo della motivazione della sentenza impugnata, afferma che l'imputato P. all'udienza del 9 gennaio 2013 è presente deve ritenersi che si tratti di un errore materiale, posto che si afferma anche che per il coimputato C. era stato documentato che il medesimo si trovava agli arresti domiciliari, il quale non aveva richiesto di poter presenziare.

Dal verbale dell'udienza del 9.1.2013 risulta che il difensore del P. depositò ordinanza di adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari, asserendo che essa risaliva al 23.12.2012.

In realtà la copia dell'atto che risulta depositata all'udienza reca quale data di emissione il 27.10.2012. In ogni caso, quel che risulta è che il verbale redatto dall'ausiliario del giudice (il quale fa piena prova fino a querela di falso di quanto in attestato, perchè è atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, il cui regime di efficacia è sancito dalla norma generale dell'art. 2700 c.c.: Sez. 3, n. 13117 del 27/01/2011 - dep. 30/03/2011, A., Rv. 249918) attesta l'assenza del P., senza che da parte del suo difensore fosse enunciata esplicita istanza di rinvio della trattazione del procedimento per impedimento a presenziare dell'imputato.

Questo Collegio non ignora che in tema di incidenza nel giudizio degli arresti domiciliari dell'imputato, determinati da provvedimento emesso in altro procedimento, sussiste una diversità di orientamenti, non composta neppure dall'intervento delle Sezioni Unite.

Il principio affermato dal S.C. importa che la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006 - dep. 14/11/2006, Arena, Rv. 234600).

A tale arresto sono seguite pronunce adesive (Sez. 6, n. 44421 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Apice, Rv. 241605; ma anche Sez. 6, n. 841 del 14/12/2011 - dep. 12/01/2012, Mihai, Rv. 251572, che rimarca, nel rigettare il ricorso, il fatto che il giudice non era stato portato a conoscenza dello stato cautelare dell'imputata), ma anche decisioni schiettamente contrastanti, accomunate dal fatto di ritenere che l'imputato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, qualora intenda comparire in udienza, ha l'onere di chiedere tempestivamente al giudice competente l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione (Sez. 5, n. 44922 del 14/11/2007 - dep. 03/12/2007, Gentile, Rv. 238505; Sez. 2, n. 21529 del 24/04/2008 - dep. 28/05/2008, Rosato, Rv. 240107).

In una posizione intermedia si pone poi l'indirizzo per il quale, ove l'imputato sia stato citato in giudizio in stato di libertà e successivamente sia stato detenuto per altra causa, può ritenersi che egli versi in stato di legittimo impedimento solo se tale nuova condizione sia stata tempestivamente comunicata; in concreto, si è sostenuto che solo nel caso in cui la detenzione sopravvenga a ridosso immediato dell'udienza si può ammettere che la relativa comunicazione avvenga in udienza anche attraverso il difensore, purchè risulti circostanziata ed esprima la volontà dell'imputato di essere presente al dibattimento (Sez. 4, n. 14416 del 01/02/2012 - dep. 16/04/2012, Rega, Rv. 253301).

Tuttavia tali pronunce operano una differenziazione tra detenzione carceraria ed detenzione domiciliare (in senso ampio) che non pare trovare conferma nella menzionata decisione delle Sezioni unite, la quale pone in evidenza il carattere eccezionale del giudizio contumaciale (il che determina la necessità di una stretta interpretazione delle relative norme) e le indicazioni che provengono dal diritto sovranazionale (norme pattizie e giurisprudenza europea), dal quale ha ritenuto di dover inferire che il sistema è improntato al principio che:

a) la conoscenza di un legittimo impedimento preclude la dichiarazione di contumacia, e solo ove l'imputato impedito esplicitamente consenta che l'udienza avvenga in sua assenza, o, se detenuto, rifiuti di assistervi, trova applicazione l'istituto dell'assenza, ai sensi dell'art. 420 quinquies c.p.p.;

b) costituisce legittimo impedimento la detenzione dell'imputato per altra causa anche nel caso in cui questi avrebbe potuto comunicare al giudice la sua condizione in tempo utile per consentirne la traduzione.

Questo Collegio ritiene di dover aderire al principio posto dalle Sezioni Unite, non apparendo decisive le argomentazioni utilizzate dal diverso orientamento.

In particolare, l'assunto secondo il quale l'assoluta impossibilità di comparire di cui all'art. 420 ter c.p.p., non sussiste in caso di arresti domiciliari per altra causa, "perchè l'imputato, ricevuta la citazione, può chiedere all'autorità giudiziaria per questo valido motivo l'autorizzazione a recarsi in udienza o ad esservi tradotto.

Se formula tale richiesta e gli viene negata per un qualsiasi motivo, ciò costituisce sicuramente per lui "assoluta impossibilità a comparire", ma se non la formula non può dirsi che ricorra tale situazione di impossibilità assoluta" (Sez. 2, n. 21529 del 24/04/2008 - dep. 28/05/2008, Rosato, Rv. 240107), enfatizza una circostanza che varrebbe anche in caso di detenzione carceraria, che tuttavia lo stesso orientamento in esame esclude possa venire in rilievo (espressamente, Sez. 5, n. 44922 del 14/11/2007 - dep. 03/12/2007, Gentile, Rv. 238505).

Ne deriva la nullità della sentenza impugnata, che va annullata; gli atti vanno trasmessi alla Corte di Appello di Roma per l'ulteriore corso.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma per la celebrazione del giudizio di secondo grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2014