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Appostati davanti alla villa: tentativo di rapina (Cass. 47295/18)

17 ottobre 2018, Cassazione penale

Per la configurabilità del tentativo del reato rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come "preparatori", facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo.

 

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 settembre – 17 ottobre 2018, n. 47295
Presidente Diotallevi – Relatore Monaco

Ritenuto in fatto

Il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, con ordinanza in data 26/4/2018, rigettava il riesame e confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Roma del 13/4/2018 che aveva applicato a M.M. la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 628 CP ed altro.
1. Avverso tale ordinanza propone ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi.
1.1. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 564, 628 c.p. e 273 c.p.p. e difetto di motivazione in relazione alla configurazione dei gravi indizi di colpevolezza del reato di tentata rapina aggravata". La difesa rileva che gli atti non avrebbero superato la fase meramente preparatoria e che, in buona sostanza, l’azione non sarebbe giunta ad un punto definito come "di non ritorno".
1.2. Violazione e/o erronea applicazione degli articoli 275 e 292 c.p.p. in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari e vizio di motivazione quanto alla adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.
1. La questione posta nel ricorso dal difensore riguarda la possibilità di configurare come tentativo di rapina l’azione degli imputati che si sarebbe arrestata agli atti preparatori e sarebbe pertanto qualificabile come tentativo c.d. incompiuto.
Tale questione, relativa ai principi di diritto da applicare in tema di tentativo, è stata esaminata più volte da questa Sezione che in numerose sentenze ha enucleato i criteri cui fare riferimento (cfr da ultimo, Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Rv 269963; Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Rv 269930; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Rv 268644; Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016, Rv 267006; Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Rv. 264589; per un inquadramento sistematico di carattere generale si rinvia a Sez. 2, n. 36536 del 21/09/2011 Rv 251145 e Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, Rv 254106).
Per quanto riguarda il profilo specifico dedotto nei motivi di ricorso, in sintesi.
La Suprema Corte ha più volte riconosciuto che "ai fini della punibilità del tentativo, rileva l’idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell’obiettivo delittuoso nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico discrimen tra atti preparatori e atti esecutivi" (Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Rv 262768) ed ancora, che "per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo" (Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, Rv 254106; v. anche, Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Rv 264589).
Anche un c.d. "atto preparatorio", infatti, può integrare gli estremi del tentativo punibile, purché sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione - per l’appunto ex ante - ed in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato programmato ed a tale risultato sia univocamente diretto.
In realtà, la "disputa" sulla rilevanza dei soli atti c.d. esecutivi ovvero anche di quelli c.d. preparatori perde di significato una volta correttamente inteso il requisito della idoneità degli atti, il quale deve essere valutato in termini oggettivi, nel senso che gli atti considerati, esaminati nella loro oggettività e nel contesto in cui si inseriscono, devono possedere l’intrinseca attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito, rivelando la propria attuazione (Sez. 6, n. 25065 del 17/02/2011, Rv 250421).
L’unico criterio di ordine generale, che può essere di valido ausilio nel riconoscimento dell’univocità, d’altro canto, è costituito dall’imprevedibilità della non consumazione, ovvero da quella complessiva situazione di fatto in cui tutto fa supporre che il reato sarà commesso, e non appaiono percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità (cfr. Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Rv 269963).
A tal fine, saranno quindi esclusi solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del soggetto agente, atteso che costui ha solo un modo per dimostrare di avere receduto dal proposito criminoso: ossia la desistenza volontaria (art. 56 c.p., comma 3) o il recesso attivo (art. 56 c.p., comma 4) (cfr. Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Rv 269963; Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, Rv 254106).
Ne consegue, quindi, che il tentativo è punibile non solo quando l’esecuzione è compiuta, ma anche quando l’agente ha compiuto uno o più atti (non necessariamente esecutivi) che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di voler compiere un determinato delitto; ovvero, in tutti quei casi in cui l’agente abbia approntato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo, pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera e propria, ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (sempre Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Rv 269963).
Quanto detto trova, peraltro, conferma nei commi successivi dell’art. 56 c.p. che, nel prevedere il caso di desistenza dell’azione e di impedimento da parte dell’agente dell’evento determinato dagli atti esecutivi veri e propri, confermano i due livelli del tentativo punibile sanzionati in modo differente.
Del pari, riprova della bontà della tesi soggettiva può trarsi dall’art. 49, comma 2, che esclude la punibilità per "l’inidoneità dell’azione" e non degli atti esecutivi, così confermando che bisogna aver riguardo più che alla idoneità dei singoli atti, alla idoneità dell’azione valutata nel suo complesso.
Per tali motivi deve quindi essere ribadito il principio secondo cui per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come "preparatori", facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo; "che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo" (cfr. Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Rv 269963; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Rv 268644; Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016, Rv 267006; Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, Rv 254106).
A tali considerazioni, nel caso concreto, peraltro, deve aggiungersi che gli atti posti in essere dagli indagati erano giunti ad uno stadio che potrebbe comunque già essere ritenuto di esecuzione.
La circostanza che gli stessi fossero appostati all’esterno della villa della vittima e che vi abbiano stazionato per quasi due ore in attesa che la stessa uscisse (peraltro anche predisponendo un piano alternativo che prevedeva l’utilizzo di una scala, portata per tale scopo), infatti, è significativa circa l’inizio della effettiva esecuzione dell’attività criminosa.
La motivazione del Tribunale, che tali principi considera e correttamente applica, è sul punto incensurabile.
2. Gli argomenti contenuti nell’atto di ricorso circa l’idoneità e l’adeguatezza della misura sono coincidenti con quanto già evidenziato nei motivi di riesame al Tribunale.
La motivazione del Tribunale in relazione a tali aspetti (nella quale sono valorizzati i precedenti penali, anche per evasione, e la circostanza che ogni diversa misura non ha avuto alcuna efficacia speciale preventiva) appare congrua e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen..