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Applaudire è reato (Cass. 48555/19)

28 novembre 2019, Cassazione penale

La legge penale tutela lo Stato nell'esercizio della funzione giudiziaria: il reato di oltraggio sussiste quando tale interesse viene leso con espressioni di scherno o di minaccia nei confronti di chi in quel momento esercita la funzione di magistrato.

L'applicabilità della scriminante dell'esercizio di diritto di difesa presuppone che le espressioni offensive concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia e non siano adoperate contro la persona che rappresenta l'autorità giudiziaria.

Modalità irriguardose e perentorie sono reato, sopratutto se accompagnate dll'eloquente gestualità dell'ironico applauso.

Corte di Cassazione

sez. VI Penale, sentenza 14 marzo – 28 novembre 2019, n. 48555
Presidente Fidelbo - Relatore Agliastro

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 14/12/2017, confermava la pronuncia emessa dal Tribunale monocratico di Caltanissetta in data 16/9/2015 nei confronti di Ci. Vi. imputato del reato di cui all'art. 343 cod. pen., poiché aveva offeso l'onore ed il prestigio del rappresentante della Pubblica Accusa di udienza, nell'ambito di un procedimento che lo vedeva coautore di gravi reati.
In data 23/11/2013, al termine di una udienza penale svolta dinanzi la Quarta Sezione dei Tribunale di Palermo per il delitto di tentato omicidio in danno di due cittadini extracomunitari per il quale veniva emessa pronuncia di condanna alla pena di anni 19 di reclusione a carico di Ci. Vi., si verificava un episodio di insulti e intolleranza nei confronti del P.M. di udienza, per il quale, per la rilevanza penale, si è proceduto a carico del predetto Ci..

Si era verificato, infatti, che alla lettura del dispositivo, i parenti iniziavano ad urlare ed inveire; il Ci., in particolare, rivolgeva espressioni ironiche nei confronti del Pubblico Ministero e, con la sua condotta intemperante, esorbitava i limiti del legittimo dissenso, ponendo in essere modalità offensive del ruolo e del prestigio della funzione esercitata dalla persona offesa ("desso è contento Pubblico Ministero?", accompagnato da un applauso).

2. Ricorre per cassazione Ci. Vi. per il tramite del proprio difensore di fiducia deducendo erronea applicazione dell'art. 343 cod. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Si ritiene che l'imputato avesse voluto manifestare il proprio dissenso circa la prospettazione accusatoria che aveva consentito all'Accusa di vedere affermata la responsabilità penale dell'imputato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. E' stato affermato che ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio ad un magistrato in udienza, rientrano nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica le espressioni o gli apprezzamenti che investono la legittimità o l'opportunità del provvedimento in sé considerato, non invece quelli rivolti alla persona del magistrato. (Sez. 6, n. 20085 del 26/04/2011, Prencipe, Rv. 250070). Tale orientamento è stato citato anche dalla difesa dell'imputato, tuttavia non se ne è tratta la corretta conseguenza in ordine alla fattispecie concreta.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato che l'esercizio del diritto di critica presuppone che le espressioni debbano essere contenute in termini corretti e misurati e non assumano toni lesivi della onorabilità del destinatario (Sez. 6, n. 14201 del 06/02/2009, Dodaro, Rv. 243832-01).
La ratio dell'art. 343 cod. pen. è la tutela dello Stato nell'esercizio della funzione giudiziaria ed il reato sussiste quando tale interesse viene leso con espressioni di scherno o di minaccia nei confronti di chi in quel momento esercita la funzione di magistrato (Sez. 6, n. 37383 del 22/05/2003, Crimi, Rv. 226540).
3. La Corte di appello, nel confermare la sentenza impugnata, ha escluso la ricorrenza della scriminante del libero esercizio del diritto di critica nei confronti del magistrato requirente in occasione della lettura del dispositivo della sentenza che aveva condannato il ricorrente, poiché il dissenso era stato espresso con modalità offensive e non invece realizzando un "mero sfogo difensivo" rivolto a disapprovare l'attività del Pubblico Ministero.
L'applicabilità della scriminante di cui all'art. 598, comma primo, cod. pen., presuppone che le espressioni offensive concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia e non siano adoperate contro la persona che rappresenta l'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 33262 del 03/06/2016, Mongelli, Rv. 267706-01).
4. Nel caso di specie, l'espressione indirizzata al P.M. ha assunto una evidente e obbiettiva natura oltraggiosa per le modalità irriguardose e perentorie con cui è stata proferita, proprio alla stregua del contegno irrispettoso dell'imputato, accompagnato da eloquente gestualità dell'ironico applauso.
Esula dai limiti del legittimo diritto di critica, come sopra delineata, la condotta posta in essere dal Ci. che si è estrinsecata in un insulto secco, proferito fuori da atti procedurali di pertinenza dell'imputato e senza collegamenti a specifiche e concrete argomentazioni difensive.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.