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Animale vagante, responsabilità colposa omissiva per il custode (Cass. 52122/18)

20 novembre 2018, Cassazione penale

Il proprietario risponde per la violazione dell'obbligo di custodia di un animale, che sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione dell'animale: la responsabilità penale si configura come omissiva. 

Sul detentore di un animale grava una posizione di garanzia la mancanza di diligenza nel governo dell'animale determina colpa. 

Quando vine invocato un caso fortuito nella produzione dell'evento, è l'imputato che deve sostenere l'esistenza dell'esimente del 'caso fortuito' con idonee allegazioni, non potendo limitarsi all'astratta affermazione di avere dato seguito alla regola cautelare.


CORTE DI CASSAZIONE

SEZ. IV PENALE - SENTENZA 20 novembre 2018, n.52122

 Pres. Fumu – est. Bruno

Ritenuto in fatto

Con sentenza emessa in data 5.4.2017 la Corte d'appello dell'Aquila, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale dell'Aquila nei confronti di De Mi. An., ritenuta responsabile del delitto di omicidio colposo, ha rideterminato la pena alla stessa inflitta in quella di mesi due giorni venti di reclusione. Secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito nelle due sentenza conformi, non avendo la ricorrente adeguatamente custodito gli animali del suo allevamento, cagionava il decesso di Fe. Fa. che, in orario notturno urtava violentemente contro una mucca che vagava incustodita sulla sede viaria.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando come segue le proprie doglianze, contenute in un unico motivo di ricorso.

Vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Secondo la difesa la motivazione offerta dalla Corte d'appello sarebbe incongrua ed inadeguata essendo fondata su una ricostruzione del fatto contraria agli atti acquisiti nel corso della istruttoria. Il fatto che alcuni animali siano scappati dal recinto non può tradursi in un automatico addebito di responsabilità a carico della imputata. L'impianto motivazionale sarebbe inoltre illogico nella parte in cui afferma la sussistenza del reato in ragione anche di precedenti episodi di natura analoga. L'unico episodio narrato dal teste Ca., nel corso della istruttoria compiuta, riguarderebbe un fatto accaduto nell'anno 2011, la cui dinamica non è mai stata accertata. Pertanto, la suggestiva circostanza avrebbe un valore del tutto neutro nell'ambito del presente giudizio.

La penale responsabilità viene altresì riconosciuta sulla scorta dell'affermazione secondo la quale non risulterebbe in atti la prova della esistenza di un evento imprevedibile ed inevitabile.

Sussistendo una regolamentazione in materia, avente la funzione di contenere tutti i pericoli collegati all'esercizio dell'attività dell'allevamento, il proprietario non può ritenersi responsabile dell'evento occorso, qualora egli abbia rispettato in modo preciso le prescrizioni dettate sulla custodia degli animali. In tale ultimo caso, ove si verifichi un qualunque evento, esso dovrebbe essere inquadrato nell'ambito del caso fortuito, dipendendo da fattori imponderabili e imprevedibili. Il Giudice d'appello, mutando l'impostazione di quello di prime cure, non ha argomentato sul rispetto della normativa in materia di allevamenti da parte dell'imputata, ignorando completamente la circostanza. Si sarebbe limitato ad affermare, in modo del tutto apodittico, che le misure predisposte dalla De Mi. per garantire la sicurezza della pubblica incolumità erano del tutto inadeguate, sulla base del solo fatto accertato della fuga del bestiame.

Al contrario, si prospetta nel ricorso, la custodia dell'allevamento era stata garantita dalla De Mi. in maniera ineccepibile, nel rispetto di tutti i parametri regolamentari previsti in materia.

Considerato in diritto

I motivi di doglianza risultano infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.

La Corte territoriale ha sviluppato un ragionamento logico, privo di aporie e contraddizioni, dando conto in maniera adeguata dei motivi posti a fondamento della decisione assunta, la quale, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, risulta immune dai vizi lamentati dalla ricorrente.

La responsabilità della imputata è incentrata sulla constatazione delle caratteristiche della dinamica del fatto - su cui la difesa non muove alcuna contestazione - e sulla considerazione di altro analogo episodio nel corso del quale si verificò un incidente ferroviario, sempre collegato alla omessa custodia di animali dell'allevamento della ricorrente.

Nella notte del 29/9/2012, la giovenca di proprietà di De Mi. An., vagando sulla sede viaria della SS (omissis...), che attraversa la località (omissis...), andò ad impattare contro la vettura di Fe. Fa., cagionandone il decesso.

Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto sussistente un'ipotesi di responsabilità omissiva colposa, ex artt. 40, cpv. e 589 cod.pen., essendosi l'evento verificato a causa dell'omessa vigilanza sul bovino da parte della persona che rivestiva una posizione di garanzia, in quanto proprietaria dell'animale.

Benché la giurisprudenza in materia di posizione di garanzia abbia avuto modo di svilupparsi soprattutto con riferimento all'ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro, nondimeno, in tema di custodia di animali, si afferma che l'obbligo di custodia di un animale sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione dell'animale (così Sez. 4, 51448 del 17 ottobre 2017, Polito, Rv. 271329).

Tanto premesso, la Corte d'Appello ha individuato e ricostruito correttamente la posizione di garanzia gravante sull'imputata - proprietaria dell'allevamento - ed i profili di colpa ravvisabili a suo carico, riconducibili alla mancanza di diligenza nel governo dell'animale che aveva raggiunto la sede viaria.

Quanto alla possibilità che l'evento sia da imputarsi ad un caso fortuito, come è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, è l'imputato che deve sostenere l'esistenza dell'esimente del 'caso fortuito' con idonee allegazioni, non potendo limitarsi all'astratta affermazione di avere dato seguito alla regola cautelare (così Sez. 2, Sentenza n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916).

Sotto questo profilo, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, l'imprevedibilità e la non evitabilità della fuga dell'animale, sono nozioni richiamate in modo generico ed aspecifico, non avendo la difesa in alcun modo chiarito in che cosa sia consistito l'invocato caso fortuito.

Nessuna illogicità o contraddittorietà si coglie, infine, nella motivazione della sentenza impugnata laddove la Corte territoriale ha ritenuto del tutto ininfluente ai fini della decisione, che il recinto nel quale la De Mi. ricoverava i propri animali fosse stato realizzato nel rispetto della normativa disciplinante l'attività degli allevamenti. L'animale si era spostato liberamente fino a raggiungere la strada statale. Da ciò si evince, con deduzione ineccepibile, che l'animale non era stato introdotto nel recinto o mantenuto al suo interno, con chiara violazione dell'obbligo di custodia.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.