Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Amministratore di un gruppo Facebook e post diffamatori (Tr. VdL, 2016)

24 febbraio 2016, Tribunale

L'amministratore di un gruppo istituito all?interno del social network Facebook non è in grado di operare un controllo  preventivo sulle affermazioni che gli utenti immettono in rete. L?amministratore può quindi rispondere di diffamazione solo allorché ricorra, sotto  il profilo soggettivo, una responsabilità concorsuale, commissiva ovvero omissiva, di tipo morale, la cui prova deve essere rigorosamente fornita dall?ufficio di Procura.

Difatti, in  sede penale non è possibile ritenere che le offese degli utenti debbano darsi per condivise dal dominus del gruppo solo in quanto da questi approvate, in modo specifico (nel caso in  cui abbia predisposto un sistema di filtri) ovvero in modo generico ed incondizi onato (nel  caso in cui non l?abbia predisposto).

(Fonte e approfondimetno sub http://www.giurisprudenzapenale.com/2016/09/09/la-responsabilita-dellamministratore-di-un-gruppo-facebook-per-i-commenti-offensivi-pubblicati-da-altri-utenti/, settembre 2016)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Vallo della Lucania

Ufficio del Giudice Per le Indagini Preliminari Il Giudice dell?Udienza Preliminare dr Massimiliano De Simone

All?udienza del 24.2.2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nell?udienza preliminare CONTRO

omissis

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Avendo proceduto penalmente a carico degli imputati in epigrafe indicati, all?esito delle  indagini preliminari il P.M. ne richiedeva il rinvio a giudizio in ordine al reato loro ascritto  in rubrica. In data 4.1.2016 il processo perveniva a questo giudicante, il quale, alla prima  udienza utile del 24.3.2016, udita la discussione, si ritirava in camera di consiglio e,  all?esito, dava lettura della presente sentenza, rise rvando la motivazione in trenta giorni.

Ciò premesso, il giudicante rileva, in primo luogo, che, nei confronti di F. P. S., è stata  pronunciata da questo tribunale, per i medesimi fatti, la sentenza di non luogo a procedere  n. 127/2014, divenuta irrevocabi le il 17.3.2015. Pertanto, deve trovare applicazione, in  relazione al predetto imputato, il principio enunciato dall?art. 649 c.p.p. (?La sentenza di  non luogo a procedere emessa ex art. 425 cod. proc. pen., pur se non ricompresa fra quelle  di cui agli art t 648 e 649 cod. proc. pen., formalmente preclusive di un secondo giudizio,  impedisce ugualmente l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la  medesima persona ove in concreto manchino le condizioni per la sua revocabilità.?: Cass.,  Sez. 6, n. 459 del 08/11/1996  - dep. 24/01/1997, Privitera, Rv. 207728).

Pertanto, deve essere disposto non luogo a procedere, nei confronti del predetto imputato,  perché l?azione penale non deve essere proseguita, in applicazione del principio del ne bis  in i dem. Analoga statuizione deve essere adottata in relazione al coimputato G. S., il quale, per i  medesimi fatti, è stato attinto da un decreto che dispone il giudizio emesso da questo  tribunale in data 17.12.2014 (proc. n. 119/2014 GIP). In proposito, difat ti, giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità ritiene che  l?improcedibilità ascrivibile alla violazione del principio del bis in idem operi anche ?in  prevenzione? (C., Sez. VI, 18.11.2004, Fontana, in Gdir, 2005, 6, 90; C., Sez. I, 30.4.2003,  M orteo, in Mass. Uff., 225004; C., Sez. VI, 25.2.2002, Sulsenti, in Mass. Uff., 222736; C., Sez.  VI, 11.2.1999, Siragusa, in CP, 2000, 399, 233; C., Sez. V, 10.7.1995, in Mass. Uff., 202653).

Vale a dire, posto che l?art. 649 c.p.p., al pari delle norme sui conflitti di competenza e  dell?art. 669 c.p.p., costituisce espressione del generale principio nel ne bis in idem, che  tende ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si emettano più  provvedimenti anche non irrevocabili, non è cons entito, in pendenza di un procedimento  penale, che venga iniziato per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona un nuovo  procedimento ed emesso un nuovo decreto di rinvio a giudizio.

A conferma di tale orientamento si sono espresse le Sezioni Unite, ritenendo, estensivamente, che il principio del ne bis in idem sia applicabile anche nel procedimento  di prevenzione, pur se in tale ambito operativo la preclusione del giudicato opera rebus sic  stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione de lla pericolosità ai fini  dell?applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi,  precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di  maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadegua tezza delle misure  precedentemente adottate (C., S.U., 29.10.2009, G.P., in CP, 2010, 6, 2167).

E, invero, il principio del ne bis in idem  - che tende ad evitare che per lo stesso fatto - reato  si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti, an che non irrevocabili ed  uno differente dall'altro  - ha portata generale ed opera in tutto l?ordinamento penale: esso  infatti trova espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 e seguenti  c.p.p.), nel divieto di un secondo giudizio  (art. 649 c.p.p.) e nella disciplina della ipotesi in  cui, per il medesimo fatto, siano state emesse più sentenze nei confronti della stessa  persona (art. 669 c.p.p.) (cfr. Cass., Sez. 6, n. 512 del 11/02/1999  - dep. 12/03/1999, Siragusa  M, Rv. 212864).

Pa ssando agli altri due imputati, è opinione di questo giudice che costoro debbano essere  prosciolti perché il fatto non costituisce reato.

Difatti, è evidente l?insussistenza degli  elementi idonei a sostenere l?accusa in giudizio in relazione all?elemento s oggettivo  dell?illecito. Costoro sono stati tratti in giudizio in quanto, nella loro qualità di amministratori del  gruppo di discussione ?OMISSIS?, aperto sulla piattaforma telematica denominata  facebook, avrebbero omesso di effettuare un controllo adeguat o sui messaggi, di carattere  diffamatorio, postati da F. P. S. e G. S. sulla bacheca del gruppo, in tal modo contribuendo  alla offesa all?onore e alla reputazione consumatasi in danno del destinatario delle  contumelie, D. G..

Orbene, non vi è dubbio che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l?uso di  una bacheca "facebook" integri un?ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell?art. 595,  comma terzo, cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere  un numero inde terminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone (in tal  senso, cfr. Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015  - dep. 08/06/2015, Rv. 264007; da ultimo, Cass.,  sez. V, 1 marzo 2016, n. 8328).

Tuttavia, occorre soffermarsi sulla posizione  dell?amministratore di un gruppo istituito all?interno del social network (quale, nel caso di  specie, il gruppo ?OMISSIS?). Costui, difatti, non è in grado di operare un controllo  preventivo sulle affermazioni che gli utenti immettono in rete. In particolare, l?amminist ratore può rispondere di diffamazione solo allorché ricorra, sotto  il profilo soggettivo, una responsabilità concorsuale, commissiva ovvero omissiva, di tipo  morale, la cui prova deve essere rigorosamente fornita dall?ufficio di Procura. Difatti, in  sede p enale non è possibile ritenere che le offese degli utenti debbano darsi per condivise  dal dominus del gruppo solo in quanto da questi approvate, in modo specifico (nel caso in  cui abbia predisposto un sistema di filtri) ovvero in modo generico ed incondizi onato (nel  caso in cui non l?abbia predisposto).

E? il caso di richiamare, in un contesto di elaborazione giurisprudenziale ancora non  fittissimo, l?orientamento enunciato nella sentenza del Tribunale militare di Padova 1  marzo 2008, n. 5, (in Riv. pen., 2 009, 982 ss.), in materia di responsabilità del c.d.  webmaster, ovverosia del moderatore nei newsgroup, inteso come colui il quale ?analizza  i messaggi in arrivo e cancella gli interventi non in linea per forma o contenuto con i  requisiti essenziali del gr uppo...?, generalmente cristallizzati negli appositi codici di  condotta resi noti a tutti i partecipanti ed in particolare nella c.d. netiquette. (cfr. Trib.  Roma, Sez. I civ., 4 luglio 1998, in Dir. inf. e informatica, 1998, 811).

In particolare, nella  sent enza in questione è stato statuito che, al fine dell?affermazione della responsabilità del  webmaster, non si può prescindere dalla verifica della sua effettiva e consapevole adesione  alla condotta qualificante, e pertanto, tenuto conto dell?elevato numero  di messaggi da  gestire per la pubblicazione nel sito, a questi si può richiedere unicamente un controllo  prima facie circa la presenza di espressioni immediatamente ed oggettivamente valutabili  come diffamatorie. Corollario di tale orientamento è quello ch e, affinché l?elemento  soggettivo del reato ex art. 595 c.p. possa ritenersi sussistente, è necessario che il  moderatore abbia scientemente omesso di cancellare, anche a posteriori, le frasi  diffamatorie.

Ove, invece, egli si sia prontamente attivato in se nso emendativo, allora la  sua condotta non assumerà connotati illeciti.

Al pari di quanto accade in una assemblea di  persone fisiche, allorché il presidente dell?assise, nel dare la parola ad un astante, non è in  grado di avere contezza, a priori, di cosa  dirà quest?ultimo, e, proprio per tale motivo, sarà  in grado di sottrarsi alle conseguenze penali delle locuzioni proferite da tale individuo  ricorrendo ad una immediata e pubblica presa di distanza.

Ciò posto, è evidente che, nel caso che ci occupa, l?ele mento soggettivo non sussiste, in  quanto, come risulta dagli atti di indagine, i due amministratori del gruppo, P. e D., dopo  aver appreso della avvenuta pubblicazione sulla bacheca, in data 14, 15 e 16 gennaio 2012,  di commenti diffamatori da parte dei du e S., provvidero a cancellare l?intera  conversazione già in data 18 gennaio 2012, ossia in tempi adeguatamente celeri, e  accompagnarono il gesto con un lungo post, a firma L. D., con il quale spiegarono le  ragioni dell?intervento e, in sostanza, si dissoci arono dalle affermazioni rese dai due citati  membri. Tale comportamento è idoneo, ad avviso del giudicante, a far ritenere escluso l?elemento  soggettivo del reato.

P.Q.M.

visti gli artt. 416 ss., 649 c.p.p.,

- dichiara non doversi procedere nei confronti d egli imputati P. A. e D. L., in ordine al  reato loro ascritto, perché il fatto non costituisce reato;

- dichiara non doversi procedere nei confronti dell?imputato S. F. P., in ordine al reato a lui  ascritto, per ché l?azione penale non deve essere prosegui ta, essendo stato l?imputato già  prosciolto, con sentenza divenuta irrevocabile, per il medesimo fatto;

- dichiara non doversi procedere nei confronti dell?imputato S. G., in ordine al reato a lui  ascritto, perché l?azione penale non deve essere proseguita , dato che, per lo stesso fatto, è  già pendente, nei confronti dell?imputato, altro processo;

- motivazione in giorni trenta. Così deciso in Vallo della Lucania, il 24.2.2016 Il G.U.P. (Massimiliano De Simone)