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Aggressione con spray è lesione aggravata (Cass. 10889/17)

6 marzo 2017, Cassazione penale

Aggredire qualcun con uno spray al peperoncino è reato aggravato dall'uso di un arma, dato che l’uso di detto spray è legittimo solo se conforme ai requisiti del DM 193/2001, fra i quali l'utilizzo solo per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumità.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 24 gennaio – 6 marzo 2017, n. 10889
Presidente Carcano – Relatore Villoni

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano ha confermato quella emessa dal Tribunale di Bolzano il 04/06/2014 che aveva affermato la responsabilità di V.F. in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 337 cod. pen.) e lesioni personali aggravate (artt. 582, 585 cod. pen.), commessi spruzzando negli occhi della guardia forestale, M.R. , uno spray urticante e la pena, condizionalmente sospesa, di sette mesi di reclusione.
2. Avverso la sentenza ha proposto personalmente ricorso l’imputato che deduce i seguenti motivi.
2.1 Violazione di legge per erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo al medesimo punto in tema di valutazione della prova, per essere state ritenute attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, M.R. e per contro inattendibili quelle rese dai testimoni a discarico.
Il ricorrente evidenzia, inoltre, che l’intervenuta assoluzione, già in primo grado, dalla concorrente contravvenzione di cui all’art. 651 cod. pen. perché il fatto non sussiste, dimostra come la parte lesa non si fosse in realtà qualificata come pubblico ufficiale, da cui l’insussistenza pure del reato di cui all’art. 337 cod. pen.
2.2 Violazione di legge in relazione agli artt. 521, comma 2 e 522 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione sul punto.
Il ricorrente sostiene che l’unica aggravante contestatagli è quella di cui all’art. 585 cod. pen. connessa all’uso di gas asfissianti e/o accecanti, ma che dall’istruttoria è emerso come lo spray urticante impiegato - contenente l’oleoresin capsicum, principio estratto dalle piante di peperoncino, disciolto in misura non superiore al 10% - rientri nella categoria degli strumenti di autodifesa che non hanno attitudine a recare offesa alle persone ai sensi del d.m. 12 maggio 2011 e che come tali non possono essere considerati armi o ad esse assimilabili per le finalità di cui all’art. 585 cod. pen.
Venendo meno l’aggravante contestata, il reato è divenuto, perciò, perseguibile a querela, dalla cui mancanza avrebbe dovuto conseguirne la declaratoria di estinzione per assenza della condizione di procedibilità.
In subordine, inoltre, ove invece si ritenesse contestata in fatto la diversa aggravante di cui all’art. 576 cod. pen., la stessa avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi dell’art. 59 cod. pen. non potendo il ricorrente conoscere, al di là di ogni ragionevole dubbio, la qualifica di pubblico ufficiale rivestita dal M. .
2.3 Violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen. per avere la Corte d’appello totalmente omesso di motivare in ordine alla invocata concessione delle attenuanti generiche.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Il primo, il terzo e in parte il secondo motivo di ricorso risultano inammissibili.
Il primo si rivela improponibile ai sensi dell’art. 606, comma 3 cod. proc. pen. perché investe in maniera diretta sia il merito dell’accusa e vale a dire la sussistenza o meno del reato di cui all’art. 337 cod. pen. sia la valutazione delle fonti probatorie testimoniali, temi entrambi demandati in via esclusiva ai giudici del merito del giudizio.
Anche la questione della conoscibilità e quindi dell’imputabilità (art. 59 cod. pen.) dell’aggravante di cui all’art. 576 cod. pen. riferita al delitto di lesioni e concernente la qualifica di pubblico ufficiale della persona offesa finisce per riverberarsi in un aspetto che attiene al merito del vicenda processuale e che sia il giudice di primo grado che la corte d’appello hanno considerato e argomentato in maniera congrua (per la sentenza d’appello, v. da rigo 5 in poi della pag. 3).
Il terzo motivo appare, invece, manifestamente infondato, per avere la corte territoriale congruamente argomentato di non poter riconoscere le circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., poichè la relativa richiesta formulata in termini generici e priva di motivi a sostegno della concedibilità.
3. Risulta, inoltre, infondato anche il secondo motivo di ricorso, che nella sua articolazione individua come punto centrale, il tema della non configurabilità della aggravante del reato di lesioni di cui all’art. 585 cod. pen. connessa all’uso del prodotto impiegato (spray urticante), asseritamente rientrante nella categoria degli strumenti di autodifesa che non hanno attitudine a recare offesa alle persone ai sensi del d.m. 12 maggio 2011 e come tale non rientrante nel concetto di arma o di strumento ad essa assimilabile per le finalità di cui all’art. 585 cod. pen.
Le ragioni dell’infondatezza della censura sono diverse.
3.1 Una prima ragione è che la giurisprudenza prevalente di questa Corte di Cassazione ha affermato il principio che il porto in luogo pubblico di tale bomboletta, contenente gas urticante idoneo a provocare irritazione degli occhi, sia pure reversibile in un breve tempo, è idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientra nella definizione di arma comune da sparo da cui all’art. 2 L. n. 110 del 1975 (Sez. 1, sent. n. 11753 del 28/02/2012, Cecchetti, Rv. 252261; Sez. 1, sent. n. 44994 del 14/11/2007, Amantonico, Rv. 238704) o ancora è ricompresa nel novero degli aggressivi chimici (Sez. 1, sent. n. 6106 del 13/01/2009, Stabile, Rv. 243349).
Risulta, perciò, isolata la decisione della stessa Prima Sezione Penale di questa Corte che aveva stabilito che la bomboletta contenente spray urticante a base di peperoncino non è ricompresa né tra le armi da guerra o tipo guerra né tra quelle comuni da sparo (Sez. 1, sent. n. 3116 del 24/10/2011, P.G. in proc. Cantieri, Rv. 251825 riferita a fattispecie di porto accertato prima della entrata in vigore del D.M. Interno, 12 maggio 2011 n. 103, di approvazione del regolamento sulla definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano il principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum).
3.2 Una seconda ragione di infondatezza della censura è che ove, per contro, si ritenesse di aderire alla tesi dell’efficacia scriminante del decreto ministeriale, andrebbero svolte le seguenti considerazioni.
L’art. 3 del d.m. n. 103 del 12 maggio 2011 stabilisce, infatti, che "Le disposizioni del presente decreto si applicano decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. Nel predetto periodo continuano ad applicarsi le norme precedentemente vigenti".
Per quanto d’interesse, il decreto è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 157 dell’8 luglio 2011 ed è entrato in vigore il 9 gennaio 2012, mentre il fatto in contestazione è stato commesso il 23 maggio 2010.
Ciò posto, le norme regolamentari di cui all’art. 1 comma 1 e 2 del Decreto (che definiscono le caratteristiche dei dispositivi contenenti l’oleoresin capsicum e stabiliscono la perdurante soggezione alla normativa in materia di armi di quelli ad esse non conformi) costituiscono all’evidenza norme extrapenali integratrici del precetto, nel senso che finiscono per limitare, attraverso un meccanismo di rinvio ad un generale ambito normativo tematico, la nozione di strumenti atti ad offendere assimilati alle armi e quindi l’ambito di operatività del precetto stesso, ma non incidono sulla struttura essenziale del reato ed è noto che per tali norme non vale il principio di applicazione retroattiva della legge più favorevole di cui all’art. 2, comma 4 cod. pen., come stabilito a più riprese dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
In tema di successione di leggi penali nel tempo, infatti, il principio di retroattività della norma favorevole, affermato dall’art. 2, comma 4 cod. pen., non si applica in caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato e quindi sulla fattispecie tipica, ma ne comportino esclusivamente una variazione del contenuto, delineando la portata del comando (Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, Branchi e altri, Rv. 266474; Sez. 3, sent. n. 40551 del 25/06/2014, Venuti, Rv. 260757 in tema di regolamenti doganali comunitari; Sez. 2, sent. n. 46669 del 23/11/2011, PG in proc. De Masi e altri, Rv. 252194;; Sez. 4, sent. n. 17230 del 22/02/2006, Sepe ed altri, Rv. 234029 nonché Sez. U, sent. n. 2451 del 27/09/2007, PG in proc. Magera, Rv. 238197 riferita all’adesione della Romania all’Unione europea, con il conseguente acquisto da parte dei rumeni della condizione di cittadini europei, vicenda, tuttavia, non comportante la non punibilità del reato di ingiustificata inosservanza dell’ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato commesso dagli stessi prima dell’adesione; Sez. 6, sent. n. 10656 del 15/01/2003, Villani e altro, Rv. 224017 in tema di normativa di settore delle dirigenza medica).
La modifica di un elemento normativo di natura extrapenale assume, invece, effetto retroattivo ove il medesimo integri direttamente la fattispecie penale, in tal modo venendo a partecipare della natura di questa (Sez. 1, sent. n. 4050 del 17/10/2012 Canovari, Rv. 254190 riguardante la detenzione e il porto di caricatori di arma comune da sparo non più previsti come reato a seguito della entrata in vigore dell’art. 1-bis d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, inserito dall’art. 2 d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, che espressamente non li contempla più tra le parti di armi, categoria in cui essi, invece, rientravano in precedenza ai sensi dell’art. 19 legge 18 aprile 1975, n. 110 nonché Sez. 3, sent. n. 15481 del 11/01/2011, Guttà e altro, Rv. 250119 in fattispecie in cui è stato, peraltro, escluso l’effetto abrogativo).
Conclusivamente, l’adozione del decreto ministeriale non esplica concreta incidenza sulla fattispecie considerata in ragione delle regole che presiedono alla applicazione intertemporale delle norme di carattere extrapenale.
3.3 Ultima ma non meno rilevante ragione d’infondatezza della censura risiede, infine, nel fatto che l’art. 2 del citato Decreto stabilisce che "La confezione dei prodotti di cui al comma 1 deve riportare: (...) c) le istruzioni, le precauzioni d’uso e l’indicazione che l’uso dei prodotti è consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumità".
Il tenore di detta previsione evidenzia che la sottrazione del dispositivo alla categoria degli oggetti atti ad offendere di cui all’art. 4 l. n. 110 del 1975 è subordinata non solo alla condizione di conformità alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 1, comma 1, ma anche alle modalità di impiego esclusivamente finalizzate all’autodifesa personale, mentre l’impiego come mezzo d’offesa - quale verificatosi nella fattispecie - comporta la piena e incondizionata applicazione della normativa in tema di armi.
3.4 Privi di reale significato se non frutto di mero refuso appaiono, infine, i riferimenti presenti nel motivo di ricorso ora in esame agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., atteso che l’iter processuale non è stato caratterizzato da alcuna vicenda lontanamente riconducibile al tema della correlazione tra accusa e sentenza.
4. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, a condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.