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Agente provocatore e processo equo (Corte EDU, 55546/09)

15 giugno 2015, Corte europea per i diritti dell'Uomo

L’intervento di agenti infiltrati (cd. agenti provocatori) può essere tollerabile nella misura in cui esso è chiaramente circoscritto e unito a garanzie: l’interesse pubblico non può giustificare l’utilizzo di elementi raccolti a seguito di una provocazione della polizia.

La prpvpocazione della polizia può privare ab initio e definitivamente l’accusato di un processo equo.

Si ha provocazione della polizia quando gli agenti coinvolti – appartenenti alle forze dell’ordine o altre persone che intervengono su loro richiesta – non si limitano a esaminare passivamente l’attività delittuosa, ma esercitano sulla persona che ne è l’oggetto una influenza tale da indurla a commettere un reato che altrimenti essa non avrebbe commesso, per renderne possibile l’accertamento, ossia apportarne la prova e perseguirla.

Quando un accusato sostiene di essere stato provocato a commettere un reato, i giudici penali devono esaminare attentamente il fascicolo, dal momento che, perché un processo sia equo ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, ogni prova ottenuta tramite una provocazione della polizia deve essere scartata. Ciò è ancor più vero quando l’operazione della polizia si è svolta in assenza di un quadro legale e di garanzie sufficienti.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

QUARTA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 55546/09

Giorgio SAMPECH

 19 maggio 2015- 11 giugno 2015

 contro l’Italia

La Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), riunita il 19 maggio 2015 in una camera composta da:

Päivi Hirvelä, presidente,
Guido Raimondi,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek,
Yonko Grozev, giudici,
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere di sezione,
Visto il ricorso sopra menzionato presentato il 5 ottobre 2009,
Dopo aver deliberato, rende la seguente decisione:

IN FATTO

1. Il ricorrente, sig. Giorgio Sampech, è un cittadino italiano nato nel 1950 attualmente detenuto nel penitenziario di Milano. Dinanzi alla Corte è rappresentato dagli avvocati D. Adami e A. Mascia, del foro di Verona.

A. Le circostanze del caso di specie

2. I fatti di causa, così come sono stati esposti dal ricorrente si possono riassumere come segue.

1. Le indagini preliminari

3. Nel giugno 2004 il ricorrente incontrò in Thailandia un altro cittadino italiano, Y.

4. Al suo rientro in Italia, Y si presentò alla polizia per denunciare alcuni comportamenti del ricorrente. Egli produsse la registrazione di una conversazione nella quale il ricorrente manifestava le sue pulsioni sessuali nei confronti dei minori. La polizia chiese a Y di mantenere i contatti con il ricorrente al fine di raccogliere delle prove. Inoltre, invitò Y a presentare al ricorrente Z, un agente della polizia sotto copertura che mostrava di essere interessato ai rapporti sessuali con dei minori. Questa operazione sotto copertura fu autorizzata dalla procura della Repubblica.

5. Il ricorrente soggiornò per qualche giorno presso Y. Il 10 settembre 2004 la polizia si recò nell'abitazione di quest'ultimo e trovò un computer e un CD-ROM che gli inquirenti ritennero appartenere al ricorrente. Una ispezione del computer e del CD-ROM rivelò che questi ultimi contenevano materiale pedopornografico, che fu copiato dalla polizia su un DVD. Questo DVD fu dato a Y, il quale lo consegnò alla polizia soltanto circa due mesi dopo, l'8 novembre 2004.
Su questo punto, il ricorrente indica che la detenzione di materiale pedopornografico costituisce un reato ma che nei confronti di Y non è stata elevata alcuna accusa al riguardo.

6. Nell'intervallo che va dal 23 agosto al 2 ottobre 2004, il ricorrente, il cui nome ancora non era stato iscritto nel registro degli indagati, era stato sottoposto a intercettazioni telefoniche e ambientali. Nell'ottobre 2004 si era recato nuovamente in Thailandia.

7. Nell'aprile 2005 una troupe della trasmissione televisiva «Le Iene» realizzò un servizio sul fenomeno del turismo sessuale in Thailandia. La troupe riprese a sua insaputa il ricorrente mentre dava precisazioni sul mercato della pedofilia per quanto riguarda i luoghi, le modalità e i prezzi e confessava di aver avuto rapporti sessuali con minori e di avere l'intenzione di creare un business per sfruttare le sue conoscenze nel settore della prostituzione minorile. Secondo la testimonianza del giornalista W, il ricorrente si era offerto di procurargli una ragazza vergine di dodici anni.

8. Il servizio realizzato dalla troupe de «Le Iene» non venne trasmesso immediatamente, in quanto la polizia si era opposta.

9. Il 21 giugno 2005 il nome del ricorrente fu iscritto nel registro degli indagati per fatti legati alla pedofilia e alla pedopornografia.

10. Il 24 giugno 2005 il ricorrente rientrò in Italia. Fu nuovamente sottoposto a intercettazioni. Da una delle conversazioni intercettate risulta che il ricorrente ha mostrato a Z le immagini contenute in una chiave USB. Z copiò queste immagini.

11. Il 14 settembre 2005 il ricorrente fu arrestato perché vi era un pericolo di fuga. In particolare, dalle indagini risultava che l'interessato aveva l'intenzione di lasciare il territorio italiano. Gli indizi della colpevolezza del ricorrente risultavano soprattutto dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, da documenti audiovisivi dal contenuto pedopornografico e dalle indagini condotte da Z, agente sotto copertura.

12. L'interessato fu accusato di violenza sessuale su minori (articoli 600 bis, comma 2, e 609 bis, ter e quater del codice penale – il «CP») e di detenzione di materiale pedopornografico (articolo 600 quater CP). Secondo la tesi della procura, il ricorrente si recava regolarmente in Thailandia e in Cambogia per avere rapporti sessuali con persone di età inferiore a quattordici anni o di età compresa fra quattordici e sedici anni. Ai sensi dell'articolo 604 CP, tali comportamenti erano puniti dalla legge italiana se erano stati commessi all'estero da un cittadino italiano.

13. Il ricorrente fu interrogato. Negò di aver avuto rapporti sessuali con minori e spiegò che le sue affermazioni nel corso delle conversazioni intercettate erano state fatte per «vantarsi».

14. Dopo l'arresto del ricorrente, il servizio nel quale egli appariva fu trasmesso alla televisione.

15. Al termine di una commissione rogatoria, il 2 marzo 2006, la polizia thailandese, assistita dalla polizia italiana, perquisì un appartamento situato a Pattaya (Thailandia). Fu sequestrato del materiale pedopornografico che venne consegnato alle autorità italiane. L’appartamento in questione apparteneva a terzi e, secondo una fonte rimasta segreta, il materiale sequestrato era di proprietà del ricorrente.

16. Nel corso delle indagini, furono sequestrati dei filmati che mostravano il ricorrente mentre aveva rapporti sessuali con giovani ragazze.

17. I periti nominati dalla procura e un perito della difesa esaminarono il materiale sequestrato per stabilire, tra l'altro, se le persone che vi apparivano fossero minorenni e quale fosse la loro età approssimativa.

2. Il processo di primo grado

18. In seguito, il ricorrente fu rinviato a giudizio dinanzi al tribunale di Milano.

19. Nei suoi confronti si procedeva per cinque capi d'imputazione che, nelle loro parti pertinenti al caso di specie, erano così formulati:
«Imputato:
1. Del reato previsto dall’articolo 600 bis, comma 2, CP in relazione all’articolo 604 CP per aver compiuto atti sessuali con una persona minore di età compresa tra quattordici e sedici anni in cambio di denaro e di altra utilità economica. In particolare, egli ha convissuto in Thailandia per tre mesi con una minore di circa quattordici/quindici anni, non ancora identificata, ed ha avuto con quest'ultima numerosi rapporti sessuali consistiti sia in penetrazioni vaginali che in rapporti orali, fornendole al tempo stesso ospitalità e modeste remunerazioni economiche (…). In Thailandia, in epoca anteriore e prossima al settembre 2004;
2. Del reato previsto dagli articoli 81, comma 2, 600 ter, comma 3 [CP] perché (...), in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ha distribuito e divulgato materiale pornografico da lui prodotto con minori degli anni diciotto. Inoltre, in altre circostanze logistiche e temporali, ha divulgato informazioni destinate all'adescamento di minori. In particolare, ha mostrato e divulgato a Z, agente sotto copertura, una chiave USB contenente delle immagini di natura pornografica di minori fotografati da lui stesso (allegato «A» nota del 14 settembre 2005). Inoltre, nel corso di una conversazione con W (componente della troupe de «Le Iene»), ha fornito numerose informazioni sulla prostituzione locale dei minori, sui luoghi in cui recarsi per avere dei rapporti con i minori, sulle modalità per adescare minori di quattordici anni nei centri commerciali o alle fermate degli autobus, degli amici ai quali rivolgersi per soddisfare i propri desideri sessuali, invitando anche [W] a incontrare la sorella infraquattordicenne della fidanzata di uno dei suoi amici italiani. Ha inoltre divulgato informazioni e ragguagli sull’adescamento di minori anche a Y (relativamente all'adescamento di minori nel centro commerciale «Marriot Royal Garden de Pattaya» e nei dintorni …) e all'agente sotto copertura Z (si veda l'intercettazione ambientale del 26.08.2005 sulla possibilità di attirare dei minori. (…). A Milano (consegna della chiave USB) e in Thailandia in data precedente al giugno 2005.
3. Del reato previsto dagli articoli 81, comma 2, 609 quater [e] 604 CP per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in diverse circostanze temporali e logistiche, compiuto atti sessuali con persone minori di anni quattordici. In particolare, risiedendo per circa dieci mesi all'anno in Thailandia e in Cambogia, attirando numerosi minori (fra i quali si segnala la minore indicata nella perizia firmata dal dottor B. sotto il codice «mod 5») o recandosi volontariamente nei luoghi in cui veniva esercitata la prostituzione dei minori, istigando [questi ultimi] a compiere e subire degli atti sessuali consistenti in penetrazioni vaginali e rapporti orali (…). In Thailandia e in Cambogia tra il 2001 e settembre 2005;
4. [Del reato previsto] dall’articolo 600 quater [CP] perché, al di fuori delle ipotesi [descritte] nell'articolo 600 ter, ha detenuto materiale pedopornografico. In particolare ha detenuto all'interno del suo pc numerose immagini di minori in pose pedopornografiche. A Castano Primo, [reato] accertato il 10 settembre 2004;
5. Del reato previsto dagli articoli 81, comma 2, 600 ter, comma 1, 600 sexies , comma 1, CP per avere, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, anche in circostanze temporali diverse, sfruttato giovani ragazze thailandesi di età inferiore a diciotto anni, nonché, in un caso, una ragazza di età inferiore a quattordici anni, al fine di realizzare e produrre per la vendita a terzi del materiale pedopornografico. Le giovani minori [sono] mostrate in dettaglio nel video [che è stato] oggetto di sequestro [nell'ambito] della commissione rogatoria e [che] deve essere considerato parte integrante del capo d'imputazione. In particolare, durante il suo soggiorno in Thailandia, egli ha realizzato sia filmati pedopornografici che lo mostravano mentre obbligava le minori a subire delle penetrazioni vaginali e dei rapporti orali, e [ha ripreso] con il suo cellulare, delle fotografie degli organi genitali delle minori, realizzando in tal modo del materiale pedopornogradico da cedere a terzi in cambio di una remunerazione in denaro. Con la [circostanza] aggravante di aver commesso i fatti nei confronti di persona minore di quattordici anni, In Thailandia tra il 2001 e il 2004»

20. La prima udienza, tenutasi il 21 settembre 2006, fu pubblica. Furono dibattute alcune questioni preliminari, soprattutto quelle relative a una dedotta mancanza di precisione dei capi d'imputazione. Con ordinanza emessa lo stesso giorno, il tribunale rigettò tutte le eccezioni sollevate dalla difesa. Il dibattimento fu rinviato al 28 settembre 2006. Durante l'udienza che si svolse in tale giorno, il presidente del tribunale dispose di procedere a porte chiuse, tenuto conto del fatto che le vittime dei reati erano delle persone minorenni.

21. Nel corso del dibattimento svoltosi dinanzi al tribunale di Milano furono interrogati Y, Z e W. Furono visionate le registrazioni realizzate dalla troupe de «Le Iene» e un video che mostrano il ricorrente mentre compie atti sessuali con giovani ragazze. Il tribunale dispose una perizia per stabilire l'età delle minori che figuravano nei filmati e nelle foto sequestrati. In merito a tale questione l'accusa e la difesa avevano precedentemente depositato le loro perizie.

22. Con sentenza dell'8 marzo 2007, depositata il 19 luglio 2007, il tribunale di Milano condannò il ricorrente alla pena di quattrodici anni di reclusione e a 65.000 euro (EUR) di multa.

23. Questa decisione si basava sulle testimonianze di Y, Z e W, ritenuti credibili, coerenti e dettagliati, nonché sul contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali e del servizio giornalistico della trasmissione «Le Iene». Da tutti questi elementi risultava che il ricorrente si vantava delle sue relazioni sessuali con minorenni e che mostrava una conoscenza approfondita delle reti di pedofili thailandesi e cambogiane. Come pure appariva che l'interessato aveva anche manifestato la sua intenzione di organizzare una rete per pedofili, con cataloghi che avrebbero riportato le immagini dei minori di cui aveva proposto le «prestazioni sessuali» e dei film pedopornografici. A tale proposito, il tribunale osservò che, anche se Z aveva incoraggiato il ricorrente, quest'ultimo in prima persona aveva concepito e pianificato questo progetto.

24. Inoltre, il tribunale rilevò che la polizia aveva copiato gli schedari pedopornografici contenuti nel computer del ricorrente e in una chiave USB. Il tribunale osservò che, secondo il perito nominato d'ufficio, era certo che le registrazioni video e le foto sequestrate – ad eccezione di una immagine – riguardavano giovani ragazze di età probabilmente non inferiore a quattordici anni. Il tribunale sottolineò che ciò risultava anche dalle varie conversazioni intercettate in cui il ricorrente stesso aveva dichiarato che con le ragazze più giovani praticava soltanto il sesso orale. Peraltro dalle verifiche compiute risultava che il ricorrente aveva effettivamente l'abitudine di recarsi per lunghi periodi in Thailandia e in Cambogia. Infine, il materiale pedopornografico sequestrato in Thailandia contribuiva a chiarire la personalità e i gusti sessuali dell'accusato.

25. Il tribunale sottolineò che tutto il materiale sequestrato poteva essere utilizzato contro il ricorrente perché, durante l'udienza preliminare, la difesa aveva acconsentito a tale utilizzo.

26. Sulla base degli elementi raccolti, il tribunale ritenne che la tesi della difesa, secondo la quale le affermazioni fatte dal ricorrente durante le conversazioni intercettate erano soltanto una maniera per «vantarsi», era priva di fondamento e non poteva essere accolta.

3. L’appello

27. Il ricorrente interpose appello.
A sostegno del suo ricorso, egli tra l'altro indicò:

che il dibattimento di primo grado si era svolto a porte chiuse senza che fossero state consultate le parti e senza che nella sala d'udienza fossero presenti le persone minorenni di cui sarebbe stato necessario proteggere gli interessi;
che i capi d'imputazione non erano chiari né sufficientemente precisi;
che, secondo il verbale dell'udienza preliminare, la difesa aveva acconsentito all'inserimento nel fascicolo per il dibattimento delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali nonché dei verbali relativi alle perquisizioni e ai sequestri. Tale assenso avrebbe permesso al tribunale di rigettare le eccezioni della difesa sulla ammissibilità di queste prove. Ora, l'udienza preliminare sarebbe durata soltanto dieci minuti e, di conseguenza, sarebbe mancato un contraddittorio effettivo su un punto essenziale, e quindi vi sarebbe stata violazione dei diritti della difesa.
Il ricorrente sosteneva anche:

che Y avrebbe dovuto essere sentito in qualità di coimputato e con l'assistenza di un legale;
che, in applicazione dell'articolo 62 del codice di procedura penale (il «CPP») (paragrafo 44 infra), le dichiarazioni rese da lui a terzi in Thailandia e in Italia non potevano formare oggetto di testimonianza;
che la testimonianza di Y non era credibile e che le sue affermazioni sui rapporti sessuali con persone minorenni erano state provocate dai suoi interlocutori e rappresentavano dei tentativi di «vantarsi» agli occhi degli altri.
28. All'udienza del 5 maggio 2008, la corte d'appello di Milano, dopo aver consultato le parti, dispose di procedere a porte chiuse. In particolare osservò che, secondo l'articolo 472, comma 3 bis, CPP, l'udienza doveva tenersi obbligatoriamente a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne.

29. Con sentenza del 28 maggio 2008, depositata il 23 giugno 2008, la corte d'appello di Milano confermò la sentenza di primo grado.

30. In primo luogo essa rammentò che, secondo l'articolo 472, comma 3 bis CPP, i procedimenti relativi, tra altri, ai reati previsti dagli articoli 600 bis e 600 ter CP si svolgevano «sempre» a porte chiuse se la vittima dei reati era minorenne. La corte d'appello indicò che, tenuto conto di quanto formulato dalla legge, che applicava i principi enunciati dalla Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti dei minori firmata a New York il 20 novembre 1989, la circostanza che nel caso di specie le persone minorenni non fossero state identificate era priva di importanza. Rilevò peraltro che il fatto che il tribunale avesse ordinato l’udienza a porte chiuse senza aver preventivamente sentito le parti non dava luogo ad alcuna nullità.

31. Per di più la corte d’appello ritenne che i capi di imputazione fossero sufficientemente chiari e permettessero al ricorrente di difendersi dalle accuse elevate contro di lui. Ciò, tra l'altro risultava dal fatto che, durante il suo interrogatorio in primo grado, il ricorrente aveva mostrato di aver ben compreso le imputazioni e aveva sostenuto che le sue dichiarazioni erano state fatte per «vantarsi». La corte d'appello ritenne che la circostanza per la quale il pubblico ministero aveva modificato il terzo capo d’imputazione e aggiunto il quinto capo nel corso dell'udienza preliminare, alla presenza dell'imputato e del suo legale, non avesse leso i diritti della difesa. Sottolineò che il giudice dell'udienza preliminare aveva peraltro concesso un rinvio (dal 9 al 25 maggio 2006) alla difesa per permetterle di esaminare adeguatamente questi cambiamenti.

32. La corte d’appello notò che dalla lettura del verbale dell’udienza preliminare del 25 maggio 2006, alla quale avevano partecipato il ricorrente e il suo legale, la difesa aveva acconsentito che nel fascicolo venisse inserito il materiale presentato dal pubblico ministero. Indicò che l’imputato, che precedentemente aveva beneficiato di un rinvio dell’udienza, aveva avuto a disposizione il tempo necessario per esaminare il materiale in questione, che poteva dunque essere utilizzato dai giudici per statuire sulla fondatezza delle accuse. Essa aggiunse che ciò si applicava anche alle conversazioni telefoniche intercettate sulla linea del ricorrente dal 23 agosto al 2 ottobre 2004 (paragrafo 6 supra), in quanto il nome dell’interessato all’epoca non era stato ancora iscritto nel «registro degli indagati». La corte d’appello rilevò che, trattandosi del periodo in questione, le intercettazioni erano indispensabili per stabilire meglio i fatti e identificare un soggetto (il ricorrente) che si recava spesso in Thailandia e il cui nome non figurava negli schedari dello stato civile italiano.

33. Peraltro la corte d’appello notò che l’articolo 62 CPP vietava di testimoniare sulle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso del procedimento. Essa ritenne quindi che era ammissibile una testimonianza che aveva ad oggetto le dichiarazioni rese dall’imputato prima dell’apertura formale delle indagini e non aventi alcun nesso funzionale con un atto della procedura.

34. Dal momento che il ricorrente lamentava la nullità della testimonianza di Y in quanto costui avrebbe dovuto essere considerato come persona imputata in un procedimento connesso e dunque essere assistito da un difensore, la corte d’appello notò che l’interessato aveva sporto denuncia contro Y per la sparizione di alcuni oggetti. Tuttavia, essa rilevò che tale denuncia riguardava l’affermazione del ricorrente secondo la quale, al momento del suo arresto, egli aveva consegnato a Y un cellulare nuovo e un hard disk vergine, oggetti di cui Y si sarebbe in seguito illegalmente appropriato: il procedimento relativo a questa denuncia non aveva dunque alcun nesso con le accuse a carico del ricorrente, e non era necessario interrogare Y con l’assistenza di un difensore. È vero che un verbale redatto durante le indagini preliminari si riferiva all’«interrogatorio» di Y, persona nei cui confronti venivano svolte le indagini. Tuttavia, secondo la corte d’appello, si trattava di un semplice errore materiale, come dimostrato dal fatto che Y era stato avvisato delle sanzioni cui sarebbe andato incontro in caso di falsa testimonianza.

35. Del resto la corte d’appello condivise l’analisi del tribunale di primo grado che considerò logica e corretta da un punto di vista giuridico. In particolare, essa rigettò le affermazioni della difesa volte a denigrare la credibilità di Y secondo le quali quest’ultimo praticava del turismo sessuale in Thailandia e aveva accusato il ricorrente per evitare di essere indagato. A tale proposito la corte d’appello sottolineò che, durante il suo interrogatorio del 24 ottobre 2006 dinanzi al tribunale, Y aveva spiegato le ragioni che lo avevano indotto a presentarsi alla polizia, ossia la sua intenzione di evitare che venissero realizzati nuovi abusi sessuali nei confronti di minorenni di età vicina a quella di sua figlia. Di conseguenza, essa giudicò che la tesi di un «complotto» organizzato contro il ricorrente non si basava su alcun elemento oggettivo ed era inverosimile.

36. Peraltro, la corte d’appello sottolineò che anche l’ospitalità e il cibo potevano costituire una remunerazione per la prostituzione di una persona di età inferiore a sedici anni. Essa notò che, comunque, il ricorrente aveva anche dichiarato che dava alla sua convivente minorenne delle modeste somme di denaro. Infine, il perito d’ufficio aveva affermato che almeno una delle minori rappresentate nelle fotografie (indicata sotto il codice «mod. 5») contenute nella chiave USB del ricorrente, molto probabilmente aveva meno di quattordici anni.

4. Il ricorso per cassazione

37. Il ricorrente propose ricorso per cassazione. Essenzialmente reiterò le doglianze formulate nell’appello, sostenendo nuovamente, tra l’altro, che l’assenso prestato nel corso dell’udienza preliminare ad utilizzare gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero non era valido vista la durata di questa udienza che, secondo lui, era stata eccessivamente breve. Il ricorrente indicò che, dinanzi al tribunale di primo grado e alla corte d’appello, aveva eccepito, tra l’altro, l’impossibilità di utilizzare le intercettazioni eseguite dal 23 agosto al 2 ottobre 2004, ossia prima che il suo nome venisse iscritto nel registro degli indagati: Egli sostenne che il suo argomento era stato rigettato a causa dell’assenso prestato nel corso dell’udienza preliminare. Secondo il ricorrente, grazie ad un sotterfugio che era consistito nel ritardare l’iscrizione nel registro sopra citato, le autorità avevano impedito l’applicazione delle garanzie previste dal CPP.

38. Con sentenza del 5 marzo 2009, depositata il 16 aprile 2009, la Corte di cassazione, ritenendo che la corte d’appello avesse motivato in maniera logica e corretta tutti i punti controversi, respinse il ricorso del ricorrente.

39. La Corte di cassazione notò in particolare quanto segue.
Il legale del ricorrente era presente nella sala d’udienza quando il tribunale aveva disposto di procedere a porte chiuse; egli aveva quindi avuto la possibilità di prendere la parola e di presentare le sue osservazioni in merito a ciò. Inoltre, la difesa aveva eccepito tardivamente la mancanza di pubblicità del dibattimento e il legislatore aveva chiaramente imposto un procedimento a porte chiuse quando le parti offese da taluni reati, come quelli di cui il ricorrente era accusato, erano minorenni. Peraltro, una delle specificità di questi reati era la circostanza che molto spesso le vittime non potevano essere identificate in maniera precisa. Era comunque opportuno tenere le udienze a porte chiuse al fine di proteggere queste vittime, perché vi era comunque la possibilità che queste fossero identificate in una fase successiva del procedimento e perché le loro immagini e l’esposizione dei trattamenti ai quali erano state sottoposte dovevano essere «sottratte all’ignominia di una ulteriore pubblicità».

40. La Corte di cassazione osservò anche che un capo di imputazione doveva essere redatto in modo da permettere all’imputato di difendersi rispetto a tutti gli elementi dei reati che gli venivano ascritti. Questo scopo poteva essere raggiunto anche se il luogo e la data del commesso reato imputato non erano indicati, a condizione che le informazioni riportate nel capo d’accusa e in altri atti del procedimento consentissero di chiarire gli elementi fondamentali dei fatti che erano l’oggetto del procedimento. La Corte di cassazione si dedicò poi ad un’analisi dei capi di imputazione ritenuti a carico del ricorrente e giunse alla conclusione che nel caso di specie le esigenze succitate erano state soddisfatte. Osservò anche che imporre una identificazione precisa e completa di tutte le vittime di reati simili a quelli commessi dal ricorrente avrebbe portato a non perseguire alcuni abusi sessuali commessi in paesi in cui una parte della popolazione viveva in condizioni di povertà e di precarietà: in presenza di prove oggettive, la mancata identificazione delle vittime non escludeva l’esistenza di queste ultime né quella dei comportamenti criminali.

41. Del resto, la Corte di cassazione sottolineò che il ricorrente non aveva dedotto che il verbale dell’udienza preliminare – nel corso della quale la difesa aveva accettato l’inserimento di alcuni atti nel fascicolo del dibattimento – fosse stato falsificato e che, inoltre, la costituzione del suddetto fascicolo fosse un’attività relativamente semplice che, nella maggior parte dei casi, durava soltanto pochi minuti. La Corte di cassazione notò anche che, quando aveva tenuto i suoi discorsi con i quali manifestava i suoi gusti sessuali e affermava di avere dei rapporti sessuali con minorenni, il ricorrente era totalmente libero di esprimersi come voleva: in particolare l’interessato non era stato coartato da alcuno, al massimo era stato «stimolato» da Z. Infine, la Corte di cassazione rilevò che il divieto di testimoniare previsto dall’articolo 62 CPP si applicava unicamente alle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso del procedimento penale.

5. La condanna di Z

42. Il ricorrente ha prodotto una sentenza emessa il 6 ottobre 2009 dal tribunale di Milano con la quale Z veniva condannato a tre anni di reclusione a all’interdizione perpetua dai pubblici uffici. In particolare Z era accusato di peculato, falsità in atti, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Secondo la tesi della procura, ritenuta dal tribunale di Milano, il 6 maggio 2008, Z e altri due agenti di polizia si erano appropriati di una «quantità non inferiore a 4-5 grammi di cocaina», che era stata trovata nel corso di una perquisizione domiciliare, e avevano poi falsificato il verbale di perquisizione e ceduto una parte di stupefacente a terze persone.

43. Il ricorrente non ha indicato se avverso la summenzionata sentenza del tribunale di Milano sia stato presentato appello e se sia divenuta definitiva. Egli sostiene che, benché relativo a una causa diversa dalla sua, questa decisione giudiziaria costituisce un elemento a sostegno della sua tesi secondo la quale il comportamento di Z era sistematicamente illegittimo e incompatibile con i principi della Convenzione.

B. Il diritto interno pertinente

1. Il codice di procedura penale

44. L’articolo 62, comma 1, del CPP dispone:
« Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall’imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza.»

45. Le disposizioni interne in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni sono descritte nella sentenza Panarisi c. Italia (n. 46794/99, §§ 36-39, 10 aprile 2007). Nelle sue parti pertinenti al caso di specie, l’articolo 268 CPP è così formulato:
«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.
(...).
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione (…).
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parte, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensore hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.
(...).
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati (…).»

46. L’articolo 472 comma 3 bis CPP dispone:
«Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter e 609 octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti nono sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.»
2. Il codice penale

47. L’articolo 600 bis, commi 2 e 3, CP in vigore all’epoca in cui il ricorrente ha commesso i reati era così formulato:
«2. (...) Chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.»

48. L’articolo 600 ter, commi 1 e 3, CP in vigore all’epoca in cui il ricorrente ha commesso i reati era così formulato:
«1. Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.
(...).
3. Chiunque (…), con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da una a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.»

49. L’articolo 600 quater, comma 1, CP è così formulato:
«Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.»
50. L’articolo 600 sexies, comma 1, CP in vigore all’epoca in cui il ricorrente ha commesso i reati disponeva quanto segue (questo articolo è stato abrogato dalla legge n. 172 del 1° ottobre 2012):
« Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo comma, e 600 quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.»

51. L’articolo 609 quater CP recita:
«Soggiace alle pena stabilita dall’articolo 609 bis [reclusione da cinque a dieci anni] chiunque (...) compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest’ultimo, una relazione di convivenza.»

MOTIVI DI RICORSO

52. Sul terreno dell’articolo 8 della Convenzione, il ricorrente lamenta una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e della sua corrispondenza.

53. Dal punto di vista dell’articolo 6 della Convenzione, il ricorrente denuncia, sotto diversi aspetti, una mancanza di equità del procedimento penale a suo carico.

54. Invocando l’articolo 7 della Convenzione, il ricorrente lamenta di essere stato condannato per fatti che la legge non considerava come reati.

IN DIRITTO

A. Sul motivo di ricorso relativo all’articolo 8 della Convenzione

55. Il ricorrente lamenta una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e della sua corrispondenza.
Egli invoca l’articolo 8 della Convenzione, così formulato:
«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

56. Il ricorrente sostiene che le autorità conoscevano la sua identità almeno dal 30 giugno 2004 e che, tuttavia, il procedimento penale per gli abusi sui minori commessi in Thailandia è stato aperto contro ignoti, fatto che avrebbe permesso alle autorità di eseguire alcuni atti investigativi senza osservare le garanzie previste dall’articolo 268 CPP, ossia l’obbligo di informare l’accusato del deposito in cancelleria dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni. In particolare sarebbero interessati i seguenti atti:

le intercettazioni ambientali eseguite dal 9 all’11 settembre 2004, mentre il ricorrente si sarebbe trovato in compagnia di Y e di Z;
il memorandum di una conversazione telefonica tra il ricorrente e Y;
una nota della polizia postale inviata alla procura, datata 20 settembre 2004, in cui viene menzionato che, il 10 settembre 2004, la polizia aveva trovato presso Y un computer e un CD-ROM presumibilmente appartenenti al ricorrente e contenenti materiale pedopornografico.
57. Il ricorrente indica di non essere stato informato del deposito delle copie in formato elettronico dell’hard disk del computer e del CD-ROM, e sostiene che i supporti contenenti tali copie non sono stati chiaramente identificati.

58. La Corte osserva innanzitutto che potrebbero sorgere dubbi in merito alla questione di stabilire se questa doglianza sia stata chiaramente sollevata dinanzi alla Corte di cassazione. In effetti, nel suo ricorso per cassazione, il ricorrente si è limitato a contestare la validità del consenso dato all’udienza preliminare ad utilizzare alcuni atti investigativi, lamentando che questo assenso ha portato al rigetto, in primo e secondo grado, della sua eccezione riguardante l’utilizzo delle intercettazioni eseguite dal 23 agosto al 2 ottobre 2004, quando il suo nome non era ancora stato iscritto nel registro degli indagati (paragrafo 37 supra). In tali circostanze, si potrebbe sostenere che l’interessato non abbia esplicitamente invocato i suoi diritti riconosciutigli dall’articolo 8 della Convenzione dinanzi all’alta giurisdizione italiana.

59. La Corte ritiene tuttavia che non sia necessario esaminare se il ricorrente abbia esaurito le vie di ricorso a lui disponibili nel diritto italiano, in quanto il motivo relativo all’articolo 8 della Convenzione è comunque irricevibile per le ragioni esposte qui di seguito.

60. La Corte sottolinea che, poiché le comunicazioni telefoniche sono ricomprese nelle nozioni di «vita privata» e di «corrispondenza» nel senso dell’articolo 8 della Convenzione, la loro intercettazione, la memorizzazione dei dati così ottenuti e il loro eventuale utilizzo nell’ambito delle azioni penali costituiscono «una ingerenza di un’autorità pubblica» nel godimento di un diritto che il paragrafo 1 di tale disposizione garantisce al ricorrente (si vedano, fra molte altre, Malone c. Regno Unito, 2 agosto 1984, § 64, serie A n, 82, e Valenzuela Contreras c. Spagna, 30 luglio 1998, § 47, Recueil des arrêts et décisions 1998-V).

61. In questo caso, la Corte nota che il ricorrente non contesta il fatto che le intercettazioni in causa fossero state autorizzate da un giudice e che avessero una base legale nel diritto interno. A tale riguardo, essa rammenta di aver ritenuto che le disposizioni del CPP italiano in materia di intercettazioni sono per principio accessibili e prevedibili (si vedano, in particolare, Panarisi, sopra citata, § 68, Cariello e altri c. Italia (dec.), n. 14064/07, § 53, 30 aprile 2013, e D’Auria e Balsamo c. Italia (dec.), n. 11625/07, §§ 30-31, 11 giugno 2013).

62. Nel presente caso, la Corte osserva che il ricorrente lamenta il fatto che alcune intercettazioni sono state effettuate prima che il suo nome fosse iscritto nel registro degli indagati. Tuttavia l’interessato non ha sostenuto che l’intercettazione di una persona non ancora iscritta nel suddetto registro fosse contraria a una qualche norma di diritto interno. Peraltro, nella causa D’Auria e Balsamo (decisione sopra citata, §§ 16 e 34), la Corte ha notato che, secondo una giurisprudenza della Corte di cassazione, in Italia le intercettazioni possono anche essere disposte nei confronti di persone per le quali non sussiste alcun indizio di colpevolezza.

63. In queste circostanze, la Corte ritiene che l’ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto delle sue comunicazione fosse «prevista dalla legge» ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.

64. Del resto, la Corte osserva nella fattispecie che questa ingerenza aveva lo scopo di permettere la manifestazione della verità nell’ambito di un procedimento penale e che dunque era volta alla difesa dell’ordine (si vedano, mutatis mutandis, Coban c. Spagna (dec.), n. 17060/02, 25 settembre 2006, Panarisi, sopra citata, § 73, e Graviano c. Italia (dec.), n. 24320/03, 6 ottobre 2007).

65. Resta da stabilire se l’ingerenza fosse «necessaria in una società democratica» per raggiungere questi obiettivi. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento per giudicare sulla sussistenza e sull’ampiezza di tale necessità, ma questo margine va di pari passo con un controllo europeo che verte sulla legge e al tempo stesso sulle decisioni che la applicano, anche quando queste ultime sono emanate da una autorità giudiziaria indipendente (D’Auria e Balsamo, decisione sopra citata, § 37; si vedano anche, mutatis mutandis, Silver e altri c. Regno Unito, 25 marzo 1983, § 97, serie A n, 61, e Barfod c. Danimarca, 22 febbraio 1989, § 28, serie A n. 149). Nell’ambito dell’esame sulla necessità dell’ingerenza, la Corte deve soprattutto convincersi che esistano garanzie adeguate e sufficienti contro gli abusi (Klass e altri c. Germania, 6 settembre 1978, §§ 50, 54 e 55, serie A n, 28).

66. In questo caso la Corte rileva che il ricorso a delle intercettazioni costituiva uno dei principali mezzi di indagine di natura tale da permettere di verificare se, durante i suoi soggiorni in Thailandia e in Cambogia, il ricorrente avesse compiuto atti di pedofilia (si vedano, mutatis mutandis, Panarisi, sopra citata, § 75, Cariello e altri, decisione sopra citata, § 60, e D’Auria e Balsamo, decisione sopra citata, § 38).

67. La Corte nota che nulla indica che la durata delle intercettazioni sia stata eccessiva ed osserva che il ricorrente ha avuto la possibilità di contestare la legalità delle suddette intercettazioni nei tre gradi di giudizio. Infine, per quanto riguarda la dedotta violazione dell’articolo 268 CPP (paragrafo 45 supra), e soprattutto l’obbligo di informare il difensore dell’accusato del deposito in cancelleria dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni, la Corte osserva che una formalità di questo tipo può essere compiuta soltanto quando, essendo formalmente sospettata di aver commesso un reato, una persona è rappresentata da un legale nell’ambito di un procedimento penale. Nel caso di specie, il ricorrente non contesta che, una volta che il suo nome è stato iscritto nel registro previsto a tale riguardo, il suo avvocato è stato informato – conformemente all’articolo 268, comma 6 CPP – che gli veniva offerta la possibilità di esaminare le trascrizioni delle intercettazioni e di sentire le relative registrazioni. Nel corso del processo, l’interessato ha peraltro presentato delle argomentazioni giuridiche e fattuali per contestare il valore probatorio delle conversazioni intercettate, di cui è evidente che egli aveva preso cognizione.

68. In queste circostanze la Corte non può riscontrare alcuna apparenza di violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

69. Ne consegue che questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione.

B. Sui motivi di ricorso relativi all’articolo 6 della Convenzione

70. Il ricorrente considera che il procedimento penale di cui è stato oggetto non è stato equo. Egli invoca l’articolo 6 della Convenzione che, nelle sue parti pertinenti al caso di specie, è così formulato:
« 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata [e] pubblicamente (…), da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia
(...).
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;
b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
(...) ;
d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico ;
(...).»

71. La Corte rammenta che le esigenze del paragrafo 3 dell’articolo 6 della Convenzione rappresentano degli aspetti particolari del diritto a un processo equo garantito dal paragrafo 1 di tale disposizione. Pertanto, essa esaminerà i motivi di ricorso del ricorrente dal punto di vista di questi testi combinati (si veda, fra molte altre, Van Geyseghem c. Belgio [GC], n. 26103/95, § 27, CEDU 1999-I).

72. La Corte rammenta anche che, quando esamina un ricorso relativo all’articolo 6 della Convenzione, essa deve essenzialmente stabilire se il procedimento penale sia stato equo (Taxquet c. Belgio [GC], n. 926/05, § 84, CEDU 2010). Per far ciò, essa esamina la procedura nel suo complesso e verifica non soltanto il rispetto dei diritti della difesa, ma anche l’interesse del pubblico e delle vittime che gli autori del reato siano debitamente perseguiti (Gäfgen c. Germania [GC], n. 22978/05, § 175, CEDU 2010), e, se necessario, dei diritti dei testimoni (Doorson c. Paesi Bassi, 26 marzo 1996, § 70, Recueil 1996-II).

73. Nella presente causa, la Corte ritiene necessario esaminare dapprima le diverse doglianze del ricorrente separatamente e procedere poi ad una valutazione della procedura nel suo complesso.
1. L’asserita provocazione da parte della polizia

74. In particolare il ricorrente afferma che Y e Z hanno agito come agenti provocatori, sostenendo che questi ultimi lo avevano forzato a commettere dei reati o ad ammettere di averli commessi. Egli indica in particolare che Y gli aveva chiesto di procurargli del materiale pedopornografico e lo aveva invitato a comunicargli le sue preferenze sessuali. Aggiunge anche che Z si era procurato fraudolentemente e a sua insaputa del materiale considerato successivamente appartenergli e che questo materiale aveva poi costituito la base per la sua condanna. Il ricorrente precisa che all’epoca in cui afferma di essere stato provocato aveva un casellario giudiziale vergine e che nei suoi confronti non vi erano procedimenti penali pendenti.

75. La Corte rammenta che se l’intervento di agenti infiltrati può essere tollerabile nella misura in cui esso è chiaramente circoscritto e unito a garanzie, l’interesse pubblico non può giustificare l’utilizzo di elementi raccolti a seguito di una provocazione della polizia. Un procedimento di questo tipo può privare ab initio e definitivamente l’accusato di un processo equo (Ramanauskas c. Lituania [GC], n. 74420/01, § 54, CEDU 2008; si vedano anche Teixeira de Castro c. Portogallo, 9 giugno 1998, §§ 35-36 e 39, Recueil 1998-IV, Vaniane c. Russia, n. 53203/99, §§ 46-47, 15 dicembre 2005, e Sepil c. Turchia, n. 17711/07, § 32, 12 novembre 2013).

76. Si ha provocazione della polizia quando gli agenti coinvolti – appartenenti alle forze dell’ordine o altre persone che intervengono su loro richiesta – non si limitano a esaminare passivamente l’attività delittuosa, ma esercitano sulla persona che ne è l’oggetto una influenza tale da indurla a commettere un reato che altrimenti essa non avrebbe commesso, per renderne possibile l’accertamento, ossia apportarne la prova e perseguirla (Ramanauskas, sopra citata, § 55, Teixeira de Castro, sopra citata, § 38, e Sepil, sopra citata, § 33; si vedano, a contrario, Calabrò c. Italia e Germania (dec.), n. 59895/00, 21 marzo 2002, e Eurofinacom c. Francia (dec.), n. 58753/00, CEDU 2004-VII).

77. Inoltre, la Corte ha ritenuto che, quando un accusato sostiene di essere stato provocato a commettere un reato, i giudici penali devono esaminare attentamente il fascicolo, dal momento che, perché un processo sia equo ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, ogni prova ottenuta tramite una provocazione della polizia deve essere scartata. Ciò è ancor più vero quando l’operazione della polizia si è svolta in assenza di un quadro legale e di garanzie sufficienti (Ramanauskas, sopra citata, § 60, Khoudobine c. Russia, n. 59696/00, §§ 133-135, CEDU 2006-XII, e Sepil, sopra citata, § 36).

78. La prova dell’assenza di provocazione spetta alla parte procedente a condizione che le affermazioni dell’imputato non siano assolutamente inverosimili. In assenza di tale prova contraria, è compito delle autorità giudiziarie procedere ad un esame dei fatti della causa e adottare le misure necessarie alla manifestazione della verità al fine di stabilire se vi sia stata o meno provocazione. In caso affermativo, spetta a loro trarne delle conseguenze conformi alla Convenzione (Ramanauskas, sopra citata, § 70, e Sepil, sopra citata, § 37).

79. Nell’applicare questi principi al presente caso, la Corte nota innanzitutto che le autorità non hanno avvicinato il ricorrente prima di raccogliere la testimonianza spontanea di Y, che aveva riferito dei comportamenti pedofili e aveva prodotto la registrazione di una conversazione nella quale l’interessato manifesta le sue pulsioni nei confronti di persone minorenni. Questi elementi inducevano a credere che, nonostante il suo casellario giudiziale vergine, il ricorrente, che si recava regolarmente in Thailandia e in Cambogia, stesse già compiendo l’attività delittuosa in causa. Pertanto non si può concludere che l’agente sotto copertura Z abbia spinto il ricorrente a compiere una attività criminosa. Z non può dunque essere qualificato come un agente provocatore, in quanto la sua attività non è andata oltre quella di un agente infiltrato (si vedano, mutatis mutandis, Lüdi c. Svizzera, 15 giugno 1992, serie A n. 238, Calabrò, decisione sopra citata, e Sequeira c. Portugallo (dec.), n. 73557/01, CEDU 2003-VI; si vedano anche, a contrario, Teixeira de Castro, sopra citata, Ramanauskas, sopra citata, Sepil, sopra citata; e si veda anche, per una causa nella quale è stato impossibile per la Corte verificare se vi fosse stata provocazione della polizia, Lagutin e altri c. Russia, nn. 6228/09, 19123/09, 19678/07, 52340/08 e 7451/09, §§ 103-111, 24 aprile 2014). In effetti, secondo la Corte, raccogliendo le confidenze del ricorrente e copiando il materiale pedopornografico in questione, Z e Y si sono limitati a un semplice esame passivo di una attività delittuosa esistente, che essi hanno debitamente documentato.

80. La Corte sottolinea a tale riguardo che la maggior parte dei fatti di cui il ricorrente è stato accusato si sono prodotti in Thailandia e in Cambogia, e dunque al di fuori del territorio italiano. In tali circostanze, uno dei deboli mezzi a disposizione delle autorità per appurare i comportamenti dell’interessato era quello di indurre quest’ultimo a parlarne con persone che manifestavano un interesse per la pedopornografia e a condividere con queste ultime il materiale audiovisivo e fotografico di cui era in possesso. La decisione di ricorrere a un agente infiltrato, che avrebbe agito in collaborazione con Y, era dunque giustificata nel presente caso. Per di più, le affermazioni del ricorrente secondo le quali il comportamento di Z era sistematicamente illegittimo e incompatibile con i principi della Convenzione (paragrafo 43 supra) non si basano su alcun elemento relativo all’esame del suo fascicolo, ma su una condanna pronunciata in primo grado nell’ambito di un procedimento separato che non ha alcun rapporto con la sua causa (paragrafo 42 supra). Tali affermazioni non possono dunque essere prese in considerazione dalla Corte.

81. La Corte ritiene anche che il ricorrente abbia beneficiato di sufficienti garanzie procedurali. Innanzitutto essa nota che l’operazione sotto copertura è stata autorizzata dal pubblico ministero (paragrafo 4 supra). Inoltre, Z e Y sono stati interrogati nel corso del dibattimento (paragrafo 21 supra), e la difesa, che conosceva l’identità dell’agente infiltrato, ha potuto porre loro tutte le domande che ha ritenuto utili per chiarire il loro ruolo e il loro coinvolgimento nella causa. Inoltre, il ricorrente ha potuto lamentare la provocazione da parte della polizia, e i giudici nazionali hanno esaminato le sue doglianze su questo punto. In particolare, avendo preso cognizione di tutti gli elementi del fascicolo, la Corte di cassazione ha osservato che, quando egli aveva tenuto i discorsi con i quali rendeva manifesti i suoi gusti sessuali e affermava di aver avuto dei rapporti sessuali con persone minorenni, il ricorrente non era oggetto di alcun tipo di coercizione, essendo stato, tutt’al più, «stimolato» da Z (paragrafo 41 supra). Infine, la condanna del ricorrente non era unicamente basata sugli elementi raccolti nell’ambito dell’operazione sotto copertura; in effetti, vi si erano aggiunti le dichiarazioni spontanee dell’interessato a W, il servizio giornalistico di «Le Iene» e il materiale sequestrato in Thailandia.

82. In queste circostanze, la Corte non può concludere che le affermazioni del ricorrente non siano state esaminate seriamente o che le autorità interne non abbiano tentato di chiarire il ruolo svolto dai vari protagonisti nel caso di specie (si veda, a contrario, Ramanauskas, sopra citata, §§ 69 72, Sepil, sopra citata, §§ 37-39, e Lagutin e altri, sopra citata, §§ 114-123).
83. Ne consegue che questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione.
2. L’assenza di pubblicità del dibattimento

84. Il ricorrente indica che il processo si è svolto a porte chiuse a partire dall’udienza del 28 settembre 2006 (paragrafo 20 supra) ai fini della tutela dei minori coinvolti nella causa. Ora, dal momento che le persone minorenni in questione non erano state identificate, non sarebbe stato possibile rilevare alcun danno per la loro integrità o per la loro vita privata. Inoltre, tenuto conto della campagna di stampa di cui il ricorrente era stato oggetto (soprattutto tramite la trasmissione televisiva «Le Iene»), sarebbe stata necessaria un’udienza pubblica.

85. La Corte rammenta che la pubblicità della procedura giudiziaria costituisce un principio fondamentale sancito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione. Questa pubblicità tutela le persone sottoposte a procedimento da una giustizia segreta che sfugge al controllo del pubblico e costituisce così uno dei mezzi che contribuiscono a preservare la fiducia nei tribunali. Con la trasparenza che conferisce all’amministrazione della giustizia, essa contribuisce a raggiungere lo scopo dell’articolo 6 § 1 sopra citato, ossia il processo equo, la cui garanzia fa parte dei principi fondamentali di ogni società democratica (Martinie c. Francia [GC], n. 58675/00, § 39, CEDU 2006-VI; si vedano anche Diennet c. Francia, 26 settembre 1995, § 33, serie A n. 325-A, B. e P. c. Regno Unito, nn. 36337/97 e 35974/97, § 36, CEDU 2001-III, e Olujić c. Croazia, n. 22330/05, § 70, 5 febbraio 2009).

86. L’articolo 6 § 1 della Convenzione non costituisce un ostacolo al fatto che i giudici decidano, viste le particolarità della causa sottoposta al loro esame, di derogare a tale principio: ai termini di questa stessa disposizione, «(...) l’accesso alla sala di udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia»; le porte chiuse, totalmente o parzialmente, devono dunque essere rigorosamente ordinate dalle circostanze della causa (Martinie, sopra citata, § 40, e Nikolova e Vandova c. Bulgaria, n. 20688/04, § 68, 17 dicembre 2013).

87. In questo caso, la causa del ricorrente è stata esaminata a porte chiuse a partire dall’udienza del 28 settembre 2006 (paragrafo 20 supra). In tale circostanza, come notato dalla Corte di cassazione (paragrafo 39 supra), il legale del ricorrente non si è opposto a tale decisione. La difesa ha contestato lo svolgimento del dibattimento a porte chiuse soltanto nei suoi mezzi d’appello (paragrafo 27 supra), e dunque tardivamente. La Corte deve comunque esaminare se l’esclusione del pubblico poteva essere giustificata rispetto alle circostanze del caso di specie.

88. Essa osserva innanzitutto che la mancanza di pubblicità del dibattimento dipendeva in questo caso da una regola generale e assoluta relativa ad una categoria di cause (si vedano, mutatis mutandis, Martinie, sopra citata, § 42, Diennet, sopra citata, § 34, e Bocellari e Rizza c. Italia, n. 399/02, § 41, 13 novembre 2007, sentenze nelle quali la Corte ha tenuto conto dell’impossibilità assoluta per i ricorrenti, di richiedere una udienza pubblica per constatare una violazione dell’articolo 6 della Convenzione; si veda anche, a contrario, Nikolova e Vandova, sopra citata, § 72, sentenza nella quale l’assenza di pubblicità era dovuta ad una decisione adottata in concreto dal tribunale su richiesta di una delle parti). In effetti, la legislazione interna pertinente al caso di specie – ossia l’articolo 472, comma 3 bis, CPP – prevede che il dibattimento relativo ad alcuni reati ascritti al ricorrente si svolga «sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne» (paragrafo 46 supra). Ora, nell’ambito dei procedimenti civili, la Corte ha ritenuto nella sua sentenza Martinie (sopra citata, § 42) che un procedimento che si svolge per principio a porte chiuse non può essere considerato conforme all’articolo 6 § 1 della Convenzione (si vedano, ad esempio, le sentenze Diennet, sopra citata, e Göç c. Turchia [GC], n. 36590/97, CEDU 2002-V), e che, salvo circostanze del tutto eccezionali, la persona sottoposta a giudizio deve almeno avere la possibilità di chiedere lo svolgimento di un dibattimento pubblico, potendo opporgli tuttavia le porte chiuse qualora le circostanze della causa lo esigano e per i motivi sopra esposti (motivi menzionati al paragrafo 87 supra).

89. Poiché dei principi analoghi si applicano in materia penale, è opportuno stabilire se, nella presente causa, alcune «circostanze eccezionali» giustificassero l’impossibilità, per il ricorrente, di richiedere un’udienza pubblica.

90. A tale proposito, la Corte rammenta di aver preso in considerazione gli aspetti specifici delle azioni in materia penale che attengono a reati di natura sessuale in quanto questo tipo di procedimento era spesso considerato come una esperienza dolorosa per la vittima. Questi aspetti sono ancora più importanti quando si tratta di una causa che coinvolge un minore. La questione di sapere se un accusato ha beneficiato di un processo equo nel corso di una procedura di questo tipo deve essere esaminata tenendo conto del diritto della vittima al rispetto della sua vita privata. Di conseguenza, la Corte ammette che, nell’ambito di procedimenti che si riferiscono ad abusi sessuali, alcune misure siano prese al fine di proteggere la vittima, purché queste misure possano essere conciliate con un esercizio adeguato ed effettivo dei diritti della difesa (S.N. c. Svezia, n. 34209/96, § 47 CEDU 2002-V, Lemasson e Achat c. Francia (dec.), n. 49849/99, 14 gennaio 2003, e Accardi e altri c. Italia (dec.), n. 30598/02, 20 gennaio 2005). Per garantire questi ultimi, le autorità giudiziarie possono essere chiamate a prendere delle misure che compensano gli ostacoli contro i quali si scontra la difesa (Doorson, sopra citata, § 72, P.S. c. Germania, n. 33900/96, § 23, 20 dicembre 2001, e V.D. c. Romania, n. 7078/02, § 112, 16 febbraio 2010).

91. Nel caso di specie, la Corte condivide gli argomenti della Corte di cassazione, che ha giustamente osservato che la decisione del legislatore di imporre un procedimento a porte chiuse aveva lo scopo legittimo di proteggere gli interessi dei minori vittime di abusi sessuali, al fine di evitare di sottoporli alla «ignominia di una ulteriore pubblicità». È vero che nel caso di specie i minori in questione non avevano potuto essere identificati; tuttavia, nulla permetteva di escludere che i loro dati personali potessero essere almeno in parte scoperti in una fase successiva del procedimento (paragrafo 39 supra).

92. Del resto, la Corte osserva che nel corso del dibattimento di primo grado, il tribunale di Milano ha preso visione di un video che mostrava il ricorrente mentre compie atti sessuali con giovani ragazze e delle registrazioni effettuate dalla troupe de «Le Iene» (paragrafo 21 supra). Questi documenti audiovisivi fornivano indicazioni in merito all’aspetto fisico delle vittime dei reati e ai luoghi che queste ultime frequentavano. Si trattava dunque di immagini che potevano inquietare e turbare il pubblico, rendere identificabili le minori vittime dei comportamenti del ricorrente ed esporre in dettaglio i trattamenti ai quali queste ultime venivano sottoposte. Secondo la Corte, l’esposizione di queste immagini nel corso di un processo pubblico, con il rischio che fossero ulteriormente riprodotte e divulgate, era altamente sconsigliato. Inoltre, il ricorrente non ha indicato che nel suo fascicolo esistessero elementi, distinti da quelli appena menzionati, per i quali non era giustificato procedere a porte chiuse.

93. Per quanto sopra esposto, la Corte ritiene di non dover esaminare la questione della compatibilità con l’articolo 6 § 1 di una regola generale che vieta la pubblicità del dibattimento per tutta una categoria di cause (si veda, per un esempio a tale proposito, K.S. c. Regno Unito (dec.), n. 45035/98, 25 settembre 2001), perché comunque nel caso di specie la decisione di procedere a porte chiuse era giustificata da circostanze eccezionali legate alla necessità di proteggere «gli interessi dei minori» vittime di abusi sessuali.

94. Pertanto, la Corte non può concludere che la decisione con la quale veniva disposto di procedere a porte chiuse abbia leso l’equità del procedimento al punto di infrangere l’articolo 6 della Convenzione. A tale riguardo non può essere rilevata alcuna apparenza di violazione di questa disposizione.

95. Ne consegue che questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione.
3. L’utilizzo, a carico del ricorrente, della testimonianza di Y e dei supporti informatici

96. Il ricorrente fa anche osservare che la testimonianza di Y è stata utilizzata nei suoi confronti, mentre, secondo lui, quest’ultimo avrebbe dovuto essere sentito in qualità di «coimputato», e non in qualità di «testimone». Il ricorrente indica al riguardo che le prime dichiarazioni rese da Y alla polizia erano contenute in un documento intitolato «interrogatorio» (paragrafo 34 supra). Da ciò deduce che a un dato momento Y è stato formalmente accusato e che al fine di far cadere i sospetti a suo carico, ha dovuto fare un accordo con gli inquirenti per intrappolarlo. Secondo il ricorrente, ciò spiegherebbe perché Y ha potuto detenere del materiale pedopornografico senza essere accusato (paragrafo 5 supra).

97. Il ricorrente rimprovera anche ai giudici di merito di aver preso in considerazione una nota alla quale sarebbero stati allegati dei supporti informatici. Sostiene che non aveva acconsentito a tale utilizzo.

98. La Corte rammenta subito che l’ammissibilità delle prove è disciplinata dal diritto interno e compete ai giudici nazionali (Gäfgen, sopra citata, § 162, e i riferimenti ivi citati). Inoltre, non è compito suo esaminare gli errori di fatto o di diritto che si presume possano essere stati commessi da un giudice interno, salvo che e nella misura in cui questi potrebbero aver violato i diritti e le libertà salvaguardati dalla Convenzione (Khan c. Regno Unito, n. 35394/97, § 34, CEDU 2000-V), e per principio spetta ai giudici nazionali valutare i fatti e interpretare e applicare il diritto interno (Pacifico c. Italia (dec.), n. 17995/08, § 62, 20 novembre 2012, e Plesic c. Italia (dec.), n. 16065/09, § 33, 2 luglio 2013). Il compito della Corte non consiste nello stabilire se alcuni elementi di prova siano stati ottenuti illegalmente ma nell’esaminare se tale «illegalità» abbia comportato la violazione di un diritto tutelato dalla Convenzione (Ramanauskas, sopra citata § 52, e Sepil, sopra citata, § 30).

99. Nella presente causa, la Corte non deve quindi stabilire se Y dovesse essere interrogato in quanto persona accusata in un procedimento connesso o se la nota sopra menzionata potesse essere ammessa come prova. Essa si limita a osservare che nei confronti di Y non è stata avviata nessuna azione giudiziaria per abusi sessuali su minori e che la corte d’appello ha ritenuto che la denuncia per furto sporta dal ricorrente non fosse connessa con il procedimento principale (paragrafo 34 supra). Essa rammenta anche che il diritto di far perseguire o condannare penalmente terze persone non può essere ammesso di per sé (Perez c. Francia [GC], n. 47287/99, § 70, CEDU 2004-I)

100. Peraltro la Corte osserva che le affermazioni del ricorrente in merito ad un eventuale accordo tra Y e gli inquirenti sono pura speculazione e che nulla prova che l’assenso dato dalla difesa nel corso dell’udienza preliminare ad utilizzare alcune prove contenute nel fascicolo della procura sia stato irregolare o diversamente contrario alla Convenzione (si vedano le considerazioni sviluppate su questo punto dalla corte d’appello e dalla Corte di cassazione – paragrafi 32 e 41 supra). In effetti, né il testo né l’intento dell’articolo 6 della Convenzione impediscono ad una persona di rinunciare spontaneamente alle garanzie di un processo equo in maniera espressa o tacita (Kwiatkowska c. Italia (dec.), n. 52868/99, 30 novembre 2000), a condizione che una tale rinuncia sia prevista in maniera non equivoca, sia associata ad un minimo di garanzie corrispondenti alla sua gravità e non confligga con alcun interesse pubblico importante (Sejdovic c. Italia [GC], n. 56581/00, § 86, CEDU 2006-II; si vedano anche Håkansson e Sturesson c. Svezia, 21 febbraio 1990, § 66, serie A n. 171-A, e Poitrimol c. Francia, 23 novembre 1993, § 31, serie A n. 277-A).

101. Del resto, la Corte rammenta che in linea generale, i diritti della difesa prescrivono di dare all’accusato una possibilità adeguata e sufficiente per contestare le testimonianze a carico e interrogarne gli autori, al momento della loro deposizione o in una fase successiva (Al Khawaja e Tahery c. Regno Unito [GC], nn. 26766/05 e 22228/06, § 118, CEDU 2011; si veda anche Solakov c. «l’ex-Repubblica jugoslava di Macedonia», n. 47023/99, § 57, CEDU 2001-X, e Bracci c. Italia, n. 36822/02, § 54, 13 ottobre 2005). Ora, la presente causa non riguarda un testimone «assente» (si veda, a contrario, Al-Khawaja e Tahery, sopra citata) o un testimone che, benché presente al dibattimento, si sia avvalso del diritto di mantenere il silenzio e si sia rifiutato di rispondere alle domande poste dalle parti (si veda, a contrario, Lucà c. Italia, n. 33354/96, CEDU 2001-II). Al contrario, nel caso di specie, Y ha partecipato al dibattimento e la difesa ha potuto interrogarlo e sviluppare gli argomenti volti a dimostrare la non credibilità delle sue dichiarazioni. Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l’accusato ha avuto una possibilità adeguata e sufficiente per contestare la testimonianza in causa e per interrogarne l’autore (si veda, mutatis mutandis, Bosti c. Italia (dec.), n. 43952/09, §§ 43-44, 13 novembre 2014).

102. Infine ad abundantiam, la Corte nota che le dichiarazioni di Y non erano l’unica prova a carico del ricorrente. Al contrario, i giudici interni disponevano di numerosi altri elementi, in particolare le dichiarazioni di Z e W, il servizio giornalistico realizzato dalla troupe de «Le Iene», le intercettazioni telefoniche e ambientali e il materiale audiovisivo sequestrato nel corso del procedimento (si veda, mutatis mutandis, ibidem, § 45).

103. In queste circostanze, la Corte non può concludere che il procedimento penale a carico del ricorrente sia stato contrario alle disposizioni dei paragrafi 1 e 3 d) dell’articolo 6 della Convenzione.
104. Ne consegue che questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione.

4. L’informazione sulle accuse

105. Secondo il ricorrente, le accuse elevate a suo carico erano vaghe e indeterminate. L’interessato afferma che le parole utilizzate non erano appropriate e che i capi di imputazione non indicavano l’identità delle vittime né i periodi e i luoghi esatti in cui erano stati commessi i reati ascrittigli. In effetti il procuratore si sarebbe riferito in maniera generale a dei «minori», al periodo compreso tra «2001 e settembre 2005» e a fatti commessi «in Thailandia e in Cambogia».

106. La Corte rammenta che l’atto di accusa svolge un ruolo determinante nelle azioni penali: a decorrere dalla sua notificazione, la persona indagata è ufficialmente avvisata della base giuridica e fattuale di quanto gli viene addebitato (Kamasinski c. Austria, 19 dicembre 1989, § 79, serie A n. 168). Peraltro, l’articolo 6 § 3 a) della Convenzione garantisce all’accusato il diritto di essere informato non soltanto del motivo dell’accusa, ossia dei fatti materiali che sono posti a suo carico e sui quali si basa l’accusa, ma anche, in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a questi fatti (Pélissier e Sassi c. Francia [GC], n. 25444/94, § 51, CEDU 1999-II).

107. Certamente l’ampiezza dell’informazione «dettagliata» prevista da questa disposizione varia a seconda delle circostanze particolari della causa; tuttavia, l’accusato deve in ogni caso disporre di elementi sufficienti per comprendere pienamente quanto formulato a suo carico per poter preparare convenientemente la sua difesa. A tale proposito, l’adeguatezza delle informazioni deve essere valutata in relazione al comma b) del paragrafo 3 dell’articolo 6 della Convenzione, che garantisce a ogni persona il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per la preparazione della sua difesa (Mattoccia c. Italia, n. 23969/94, § 60, CEDU 2000-IX). La Corte rammenta anche che l’informazione prevista dall’articolo 6 § 3 a) della Convenzione non deve necessariamente menzionare gli elementi di prova sui quali è fondata l’accusa (Previti c. Italia (dec.), n. 45291/06, § 204, 8 dicembre 2009).

108. Del resto, la Corte ha esaminato i capi di imputazione sulla base dei quali il pubblico ministero ha richiesto e ottenuto il rinvio a giudizio del ricorrente (paragrafo 19 supra). Il pubblico ministero specificava che i comportamenti ascritti al ricorrente erano: - di aver avuto rapporti sessuali con persona di età inferiore a sedici anni in cambio di vantaggi economici; di aver divulgato a Y, Z e W, nelle circostanze fattuali e temporali indicate nel capo di imputazione, del materiale pedopornografico e delle informazioni destinate all’adescamento di minori; - di aver compiuto atti sessuali con persone di età inferiore a quattordici anni; - di aver detenuto nel suo computer del materiale pedopornografico; - di aver sfruttato dei minori thailandesi al fine di realizzare e produrre del materiale pedopornografico per la vendita. I capi di imputazione indicavano inoltre chiaramente gli articoli del CP che punivano ciascuno dei reati ascrittigli.

109. Secondo la Corte, gli elementi sopra menzionati costituiscono una informazione sufficiente ai sensi dell’articolo 6 § 3 a) della Convenzione in quanto erano di natura tale da permettere al ricorrente di comprendere pienamente quanto formulato a suo carico e di preparare adeguatamente la sua difesa (si vedano, mutatis mutandis, Dallos c. Ungheria, n. 29082/95, §§ 49 53, CEDU 2001-II, e Feldman c. Francia (dec.) n. 53426/99, 6 giugno 2002; per delle cause contro l’Italia, si vedano anche D.C. c. Italia (dec.), n. 55990/00, 28 febbraio 2002, De Lorenzo c. Italia (dec.), n. 69264/01, 12 febbraio 2004, e Previti, decisione sopra citata, §§ 205-210).

110. Certamente, i capi di accusa non indicavano tutti gli elementi di prova a carico, e non precisavano esattamente i luoghi e le date in cui erano stati commessi i reati ascritti né i nomi e gli indirizzi delle parti offese. Tuttavia, per loro stessa natura, i capi di imputazione erano redatti in maniera sintetica e le precisazioni relative ai comportamenti imputati al ricorrente risultavano normalmente dagli altri documenti del processo, quali l’ordinanza di rinvio a giudizio e i documenti contenuti nel fascicolo della procura messo a disposizione della difesa. La Convenzione non vieta ai giudici interni di precisare, sulla base degli elementi prodotti in dibattimento e portati a conoscenza dell’accusato, le modalità con cui sono stati commessi i reati ascritti a quest’ultimo. Inoltre, non si può escludere che alcuni dettagli - quali, ad esempio, il luogo e la data di realizzazione di un film pedopornografico o l’identità di un minore che appare in questo film o su delle fotografie – rimangano oscuri anche al termine del procedimento giudiziario interno (si veda, mutatis mutandis, Previti, decisione sopra citata, §§ 208 209). Peraltro è opportuno osservare che i reati di cui il ricorrente è stato accusato pongono degli ostacoli spesso insormontabili alla chiarificazione di questi dettagli. Come ha giustamente sottolineato la Corte di cassazione, esigere una identificazione precisa e completa di tutte le vittime dei reati in questione avrebbe portato a non perseguire per abusi sessuali commessi in paesi in cui una parte della popolazione viveva in condizioni di povertà e di precarietà (paragrafo 40 supra).

111. In queste circostanze, nel caso di specie non può essere rilevata alcuna apparenza di violazione del diritto del ricorrente ad essere informato della natura e del motivo delle accuse elevate contro di lui.

112. Ne consegue che questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

5. Conclusione

113. La Corte ha esaminato le varie affermazioni del ricorrente relative ad una mancanze di equità del suo processo senza trovare alcuna apparenza di violazione dei diritti garantiti dall’articolo 6 della Convenzione. In particolare, i giudici interni hanno debitamente tenuto conto degli interessi delle vittime, avuto riguardo, tra l’altro, alla loro giovane età, e hanno mantenuto un equilibrio tra questi interessi e le esigenze del rispetto dei diritti fondamentali dell’accusato. La Corte non può che giungere alla conclusione che, considerato nel suo insieme, il procedimento penale in causa è stato equo.

114. Ne consegue che tutti i motivi di ricorso relativi all’articolo 6 della Convenzione sono manifestamente infondati e devono essere rigettati, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione.

C. Sul motivo di ricorso relativo all’articolo 7 della Convenzione

115. Il ricorrente ritiene di essere stato condannato per fatti non previsti dalla legge come reato. Invoca l’articolo 7 della Convenzione, che è così formulato:
«1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, nel momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al tempo in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.»

1. Le doglianze del ricorrente

116. Il ricorrente fa osservare che era accusato, tra l’altro, di aver compiuto, «in epoca anteriore e prossima al settembre 2004», degli atti sessuali con una minore non identificata, che conviveva con lui in Thailandia e che aveva una età compresa tra quattordici e sedici anni (reato previsto dall’articolo 600 bis, comma 2 CP, così come era in vigore all’epoca dei fatti –paragrafi 19 e 47 supra). Questi atti sarebbero stati remunerati dall’ospitalità offerta dal ricorrente e da modeste somme di denaro.

117. Il ricorrente indica che il pubblico ministero aveva ammesso che l’età della minore avrebbe potuto essere di quindici anni. A tale proposito fa notare che una persona ha «quindici anni» anche quando la sua età è di quindici anni, undici mesi e ventinove giorni. Ora, egli aggiunge che la data esatta dei rapporti sessuali non era indicata e che il pubblico ministero si era limitato a dire che erano stati compiuti intorno al mese di settembre 2004. In tali circostanze, il ricorrente ritiene che non si poteva escludere che la minore in questione avesse già compiuto il suo sedicesimo compleanno, fatto che avrebbe collocato i comportamenti in causa al di fuori del campo di applicazione dell’articolo 600 bis, comma 2 sopra citato.

118. Inoltre, il ricorrente indica che tale disposizione mira a reprimere la prostituzione dei minori. Ora, secondo lui, una convivenza è incompatibile con l’idea stessa di «prostituzione».

119. Inoltre il ricorrente fa osservare di essere stato condannato per aver mostrato a Z una chiave USB contenente delle immagini pornografiche di minori. Su questo punto si riferisce all’articolo 600 ter, comma 3, CP (paragrafo 48 supra), che punisce la «distribuzione», la «divulgazione» e il fatto di «rendere pubbliche» tali immagini, e sostiene che «mostrare» delle foto a una sola persona non costituisce «divulgazione».

120. Infine, il ricorrente indica di essere stato condannato sulla base dell’articolo 600 ter, comma 3, CP per aver fornito informazioni a Y, Z e W su come mettersi in contatto con delle prostitute minorenni. A tale riguardo egli sostiene che «fornire» delle informazioni a una sola persona non è un comportamento previsto dalla legge come reato, perché sarebbe punita soltanto la «divulgazione» di tali informazioni. Inoltre, riferendosi al servizio giornalistico di cui è stato oggetto, egli considera che quest’ultimo non aveva un contenuto criminale visto che è stato trasmetto per televisione.

2. La valutazione della Corte

a) Principi generali

121. La Corte rammenta che la garanzia sancita dall’articolo 7, elemento essenziale della preminenza del diritto, occupa un posto fondamentale nel sistema di tutela della Convenzione, come prova il fatto che l’articolo 15 non autorizza alcuna deroga anche in tempo di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione. Come discende dal suo oggetto e dal suo scopo, tale articolo deve essere interpretato e applicato in modo da assicurare una tutela effettiva contro le azioni penali, le condanne e le sanzioni arbitrarie (Del Rio Prada c. Spagna [GC], n. 42750/09, § 77, CEDU 2013).

122. L’articolo 7 della Convenzione non si limita a proibire l’applicazione retroattiva del diritto penale a sfavore dell’accusato (si vedano, per quanto concerne l’applicazione retroattiva di una pena Welch c. Regno Unito, 9 febbraio 1995, § 36, serie A n. 307-A, Jamil c. Francia, 8 giugno 1995, § 35, serie A n. 317-B, Ecer e Zeyrek c. Turchia, nn. 29295/95 e 29363/95, § 36, CEDU 2001-II, e Mihai Toma c. Romania, n. 1051/06, §§ 26-31, 24 gennaio 2012). In maniera più generale esso sancisce anche il principio della legalità dei delitti e delle pene– «nullum crimen, nulla poena sine lege» – (Kokkinakis c. Grecia, 25 maggio 1993, § 52, serie A n. 260-A). Se vieta in particolare di estendere il campo di applicazione dei reati esistenti a fatti che, in precedenza, non costituivano reato, esso impone anche di non applicare la legge penale in modo estensivo a svantaggio dell’imputato, ad esempio per analogia (Coëme e altri c. Belgio, nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96, § 145, CEDU 2000-VII, e Del Rio Prada, sopra citata, § 78).

123. Di conseguenza la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questo requisito è soddisfatto se la persona sottoposta a giudizio può sapere, a partire dal testo della disposizione pertinente, se necessario mediante l’interpretazione che ne viene data dai tribunali e, se del caso, dopo aver fatto ricorso a consulenti illuminati, per quali atti e omissioni deve rispondere penalmente e di quale pena è passibile per gli stessi (Cantoni c. Francia, 15 novembre 1996, § 29, Recueil 1996-V, e Del Rio Prada, sopra citata, § 79).

124. Pertanto, il compito della Corte è, in particolare, quello di verificare che, nel momento in cui un imputato ha commesso l’atto che ha comportato l’esercizio dell’azione penale e la condanna, esistesse una disposizione di legge che rendeva l’atto punibile, e che la pena inflitta non eccedesse i limiti fissati da tale disposizione (Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], n. 10249/03, § 95, 17 settembre 2009, e Del Rio Prada, sopra citata, § 80).

125. Inoltre, la Corte rammenta che la nozione di «diritto» («law») utilizzata nell’articolo 7 corrisponde a quella di «legge» che compare in altri articoli della Convenzione; essa include il diritto di derivazione sia legislativa che giurisprudenziale, e implica delle condizioni qualitative, tra cui quelle dell’accessibilità e della prevedibilità (E.K. c. Turchia, n. 28496/95, § 51, 7 febbraio 2002). ). Queste condizioni qualitative devono essere soddisfatte sia per quanto riguarda la definizione di un reato che per quanto riguarda la pena che quest’ultimo implica (Del Rio Prada, sopra citata, § 91).

126. Anche a causa del carattere generico delle leggi, il contenuto delle stesse non può presentare una precisione assoluta. Una delle tecniche tipiche di regolamentazione consiste nel ricorrere a categorie generiche piuttosto che a liste esaustive. Pertanto molte leggi utilizzano, per forza di cose, formule più o meno vaghe la cui interpretazione e applicazione dipendono dalla prassi (Kokkinakis, sopra citata, § 40, e Cantoni, sopra citata, § 31). Di conseguenza, in qualsiasi sistema giuridico, per quanto chiaro possa essere il contenuto di una disposizione di legge, ivi compresa una disposizione di diritto penale, esiste inevitabilmente un elemento di interpretazione giudiziaria. Bisognerà sempre chiarire i punti ambigui e adattarsi ai cambiamenti di situazione. Inoltre la certezza, benché altamente auspicabile, è accompagnata a volte da una eccessiva rigidità; ora, il diritto deve sapersi adattare ai cambiamenti di situazione (Scoppola (n.2), sopra citata, § 100, e Del Rio Prada, sopra citata, § 92).

127. Infine la Corte rammenta che la portata della nozione di prevedibilità dipende in larga misura dal contenuto del testo di cui si tratta, dall’ambito che copre e dal numero e dalla qualità dei suoi destinatari. La prevedibilità di una legge non si oppone a che la persona interessata sia indotta ricorrere a consulenti illuminati per valutare, ad un livello ragionevole nelle circostanze della causa, le conseguenze che possono derivare da un determinato atto (Scoppola (n. 2), sopra citata, § 102, e Soros c. Francia, n. 50425/06, § 53, 6 ottobre 2011).

b) Applicazione di questi principi al caso di specie

128. Nel caso di specie, la Corte nota che il ricorrente è stato accusato di vari episodi di abusi sessuali su minori e di divulgazione di materiale pedopornografico, reati previsti dagli articoli 600 bis, comma 2, 600 ter, commi 1 e 3, 600 quater, 600 sexies, comma 1 e 609 quater CP (paragrafi 47–51 supra). A suo parere, le disposizioni in questione costituivano una base giuridica accessibile e prevedibile, ai sensi della sua giurisprudenza in materia, per la condanna del ricorrente. La Corte rammenta peraltro a tale proposito la sua conclusione secondo la quale i capi di imputazione descrivevano in maniera sufficientemente chiara i comportamenti contestati (paragrafi 108-111 supra). Inoltre essa nota che i giudici nazionali hanno pronunciato la condanna dell’interessato ritenendo provati i fatti enunciati nei capi di accusa (si veda, mutatis mutandis, Vianello c. Italia (dec.), n. 27516/09, § 37, 9 settembre 2014).

129. In particolare, la Corte rileva che, nell’esercizio della loro funzione di accertamento dei fatti (si vedano, ad esempio Grande Stevens e altri c. Italia (dec.), nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10, § 78, 15 gennaio 2013, e Vianello, decisione sopra citata, § 38), i giudici italiani in questo caso hanno ritenuto che la giovane che aveva convissuto con il ricorrente in Thailandia avesse una età compresa tra quattordici e sedici anni, fatto che rendeva i comportamenti ascritti all’interessato punibili in base all’articolo 600 bis, comma 2, CP così come era in vigore all’epoca dei fatti (paragrafo 47 supra).

130. Inoltre, la Corte sottolinea che i giudici nazionali sono stati chiamati a interpretare alcune espressioni contenute nel CP. In particolare, i giudici interni hanno considerato che la «divulgazione» di materiale pornografico o di informazioni destinate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori, menzionata nell’articolo 600 ter, comma 3, CP (paragrafo 48 supra), poteva essere realizzata anche mostrando delle fotografie pedopornografiche o fornendo delle informazioni proibite ad una sola persona. Secondo la Corte, si tratta di una interpretazione che non va oltre la formulazione della legge e che, non essendo né estensiva né analogica, non è vietata dall’articolo 7 della Convenzione. Lo stesso vale per il ragionamento che consiste nel considerare la convivenza come una forma di «vantaggio economico» ai sensi dell’articolo 600 bis CP.

131. In queste circostanze, la Corte non può concludere che il ricorrente sia stato sanzionato per fatti non previsti come reato dal diritto nazionale. Pertanto, nel caso di specie non può essere rilevata alcuna apparenza di violazione dell’articolo 7 della Convenzione.

132. Ne consegue che questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,

Dichiara il ricorso irricevibile.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto l’11 giugno 2015.

Françoise Elens-Passos
Cancelliere

Presidente
Päivi Hirvelä