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Acquisizione dei dati informatici dopo la CGUE (Cass. 45275/21)

9 dicembre 2021, Cassazione penale

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Le acquisizioni di dati informatici anteriori alla data del D.L. 132 del 2021 in vigore dal 30 settembre 2021 , in virtù del principio tempus regit actum, restano regolate dal regime normativo e vanno inquadrate nell'esegesi giurisprudenziale antecedente.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

(ud. 26/10/2021) 09-12-2021, n. 45275

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano - Presidente -

Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere -

Dott. TUDINO Alessandrina - Consigliere -

Dott. BORRELLI Paola - Consigliere -

Dott. FRANCOLINI Giovanni - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA;

nei confronti di:

IGNOTI;

avverso il decreto del 25/05/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il decreto impugnato è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, che ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta del pubblico ministero presso quel Tribunale tesa ad ottenere la l'autorizzazione a richiedere l'acquisizione dei file di Log di due account Instagram, nell'ambito del provvedimento a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 494 c.p., che vede come persona offesa V.P..

2. Contro l'anzidetto decreto, ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Catania, deducendo l'abnormità del provvedimento per essere espressione di un potere non più previsto dalla disciplina processuale e per avere determinato una stasi del procedimento, impedendo le determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale.

Il pubblico ministero - si legge nel ricorso - aveva disposto l'acquisizione in via d'urgenza dei dati informatici concernenti gli indirizzi da cui avevano avuto origine le intrusioni informatiche a danno della vittima ed aveva poi domandato la relativa convalida al Giudice per le indagini preliminari; ciò aveva fatto in ossequio alla decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 marzo 2021 nella causa C-746/18, secondo cui l'acquisizione dei dati relativi al traffico, anche telematico, è consentita solo quando si tratti di accertare gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce per la sicurezza pubblica e deve essere attuata con provvedimento di un Giudice o di un'entità amministrativa indipendente.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso, escludendo l'abnormità del provvedimento impugnato, in ragione della coerenza del medesimo con il quadro di competenze anteriore all'entrata in vigore del D.L. 132 del 2021.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato, in quanto il provvedimento impugnato non è abnorme.

1. Per chiarire le ragioni della decisione assunta dal Collegio, occorre effettuare una premessa, che serve a delineare il quadro normativo e giurisprudenziale che faceva da sfondo alla decisione del Giudice per le indagini preliminari che si contesta, onde apprezzarne la denunziata abnormità.

1.1. La sentenza evocata dal pubblico ministero ricorrente, quella della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 marzo 2021, nella causa C-746/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dalla Corte suprema dell'Estonia, ha statuito che:

- l'art. 15, par. 1, della direttiva 2002/58/CE, come successivamente modificata, "letto alla luce degli artt. 7, 8 e 11 nonchè dell'art. 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l'azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico (delle comunicazioni elettroniche) e ai dati relativi all'ubicazione (delle apparecchiature terminali) ai fini di un'istruttoria penale". - identica portata ostativa si profila ove l'accesso al traffico e all'ubicazione non sia circoscritto "a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica".

La portata dell'intervento della Corte di Lussemburgo è stata, tuttavia, ridimensionata da alcune decisioni della Corte di cassazione.

Questa Corte ha, in primo luogo, osservato che, fermo il valore erga omnes delle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'attività interpretativa del significato e dei limiti di applicazione delle norme Eurounitarie, operata nelle sentenze della Corte anzidetta, può avere efficacia immediata e diretta nel nostro ordinamento limitatamente alle ipotesi in cui non residuino, negli istituti giuridici regolati, concreti problemi applicativi e correlati profili di discrezionalità che richiedano l'intervento del legislatore nazionale, tanto più laddove si tratti di interpretazione di norme contenute nelle direttive (Sez 2 n. 33216 del 2.7.21; Sez. 2, n. 28523 del 15/04/2021, Lordi, non mass.).

In secondo luogo, la giurisprudenza ha richiamato l'orientamento già diffuso prima della pronunzia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 marzo 2021, secondo cui la disciplina italiana di conservazione dei dati di traffico di cui al D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132, all'epoca vigente era compatibile con le direttive n. 2002/58/CE e 2006/24/CE in tema di tutela della "privacy", come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 8 aprile 2014, Digital Rights, C-293/12 e C-594/12; CGUE 21 dicembre 2016, Tele 2, C-203/15 e C-698/15), poichè la deroga stabilita dalla norma alla riservatezza delle comunicazioni era prevista per un periodo di tempo limitato, aveva come esclusivo obiettivo l'accertamento e la repressione dei reati ed era subordinata all'emissione di un provvedimento da parte di un'autorità giurisdizionale, quale è il pubblico ministero (Sez. 2, n. 5741 del 10/12/2019, dep. 2020, Dedej, Rv. 278568; nello stesso senso, Sez. 3, n. 48737 del 25/09/2019, R., Rv. 277353).

In conclusione, la Corte di cassazione ha osservato che il decisum della Corte di Lussemburgo appariva del tutto generico nell'individuazione dei casi nei quali i dati di traffico telematico e telefonico potevano essere acquisiti ("lotta contro le forme gravi di criminalità" o "prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica"), essendo evidente che tali aspetti non potevano essere disciplinati da singole (e potenzialmente contrastanti) decisioni giurisprudenziali, dovendosi demandare al legislatore nazionale il compito di trasfondere i principi interpretativi delineati dalla Corte in una legge dello Stato.

1.2. Il quadro è oggi mutato a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 132 del 2021 in vigore dal 30 settembre 2021, che ha individuato sia il catalogo di reati per cui è consentita l'acquisizione dei tabulati, sia la competenza autorizzativa del Giudice su richiesta del pubblico ministero. Tale disciplina, tuttavia, non prevede norma transitoria, sicchè le acquisizioni - ed anche le non acquisizioni, come nel caso al vaglio odierno di questa Corte - anteriori alla data predetta, in virtù del principio tempus regit actum, restano regolate dal regime normativo e vanno inquadrate nell'esegesi giurisprudenziale antecedente.

2. Ne consegue che il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che il pubblico ministero ricorrente contesta era perfettamente coerente con quella cornice, che vedeva prevalere l'esegesi secondo cui doveva ancora trovare applicazione del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132, nonostante le sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Dal che ulteriormente deriva che il provvedimento impugnato non era abnorme.

A quest'ultimo riguardo, giova ricordare che la categoria dell'abnormità consente diverse classificazioni degli atti che vi rientrano: sotto un primo profilo, è abnorme il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste oltre ogni ragionevole limite. Altra teorizzazione ha condotto a distinguere l'abnormità strutturale da quella funzionale, ricorrendo la prima quando l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale e verificandosi la seconda allorchè l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, se non a prezzo di imporre al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo ovvero la violazione di legge nell'esercizio dell'azione penale (tra le altre, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016, dep. 2017, P.M. in proc. Cheptanaru, Rv. 268598), stasi che si accompagni anche all'indebita regressione del procedimento (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239; nonchè, ex multis, Sez. 1, n. 30062 del 29/09/2020, Bianco, Rv. 279729; Sez. 5, n. 10531 del 20/02/2018, Lazzarini, Rv. 272593; Sez. 3, n. 14012 del 14/12/2017, dep. 2018, Castaldi, Rv. 273651).

Ciò posto, il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari è immune dalle critiche che gli ha rivolto il pubblico ministero ricorrente, giacchè appare corretta espressione di quel potere di non liquet che è normalmente riconosciuto all'organo giudicante laddove gli venga indirizzata un'istanza per cui non è competente, incompetenza i cui presupposti erano all'epoca fondati sulla norma in vigore e sulla giurisprudenza di legittimità; nè era funzionalmente abnorme, dal momento che non determinava alcuna stasi del procedimento, in quanto il pubblico ministero avrebbe potuto, in quel quadro, una volta preso atto del diniego del Giudice per le indagini preliminari, acquisire i tabulati con proprio decreto, in applicazione dell'art. 132 D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso del P.M.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021