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L'assicurazione per le spese legali (cd. tutela giudiziaria)

23 febbraio 2013, Nicola Canestrini

L'assicurazione che copre le spese legali di una lite può costituire un buon mezzo per superare un indiscutibile fattore di diseguaglianza anche di fronte alla legge, cioè la capacità economica.

L'assicurazione è tenuta ad intervenire solo in base a quanto stabilito nelle clausole del contratto, che andrà letto attentamente: ciò che non è scritto non vincola le parti (anche se viene "garantito" a voce).

Andrà prestata particolare attenzione (prendendosi tempo per la lettura delle clausole, operando un confronto tra diverse compagnie)

  • alle modalità ed ai termini temporali di comunicazione alla compagnia della possibile controversia (normalmente 3 giorni);
  • alla copertura sin dalla fase stragiudiziale;
  • alle spese peritali anche in fase stragiudiziale;
  • la libera scelta del legale e del consulente tecnico;
  • al massimale per ogni tipo di controversia o per anno;
  • alla copertura delle spese giudiziali, comprese le spese di soccombenza;
  • alla copertura delle spese in caso di procedimento penale anche in caso di archiviazione dell'accusa;
  • al rinnovo (automatico, tacito,..) ed alle possibilità di recesso / disdetta della compagnia;
  • ad eventuali limitazioni al valore del contenzioso.

 

I punti critici riguardano generalmente esclusioni e coperture.  Secondo una ricerca Altroconsumo del 2013, frequentemente vengono esclusi acquisto o la vendita di immobili o la loro costruzione e ristrutturazione; poco coperte sono le spese legate al diritto di famiglia, quindi separazioni, divorzi, successioni e donazioni. Attenzione al periodo della cd. carenza, cioè del periodo che intercorre tra la firma del contratto e l’effettiva entrata in vigore della copertura. Tabella raffronto tutela giudiziaria

In caso di controversia legale anche solo potenziale, se esiste una assicurazione conviene portare copia del contratto (comprese le cd. clausole generali) dal proprio avvocato, dato che saprà valutare il rischio assicurato; normalmente peraltro ogni passo importante della controversia va comunicata in anticipo all'assicurazione, pena la perdita della copertura.

La storia

Le prime forme di assistenza legale vengono fate risalire alle iniziative attuate in Francia tra il XIX e XX secolo, a beneficio dei medici per la riscossione degli onorari e per la loro difesa quando fossero chiamati in giudizio per responsabilità professionali.

Dopo altri tentativi di breve durata nacque in Germania il "Versicherungsverein der Haus und Grundbesitzer", associazione a difesa dei diritti dei proprietari immobiliari a fronte dei danni provocati dalle attività minerarie.

Nel 1917, ad opera della società mutua "Defénse Automobile et Sportive", viene elaborata la prima forma di assistenza assicurativa delle spese legali per tutelare i soci coinvolti nei primi incidenti dovuti all'uso dell'automobile nelle attività sportive.

Oggi questo tipo di assicurazione si estende alle esigenze di protezione legale connesse alle vicende della vita familiare, professionale ed imprenditoriale.

 

L'assicurazione per le spese legali (tutela giudiziaria) in Italia

L'assicurazione delle spese legali, presente sul mercato italiano dal 1935 circa, viene ufficializzata nell'ordinamento con la legge 295/78 che istituisce il ramo 17 (Tutela Giudiziaria), trovando la sua fonte normativa agli art. 44 e ss. del decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995.

Oggi è disciplinata dal Codice delle assicurazioni (D.lgs. 209/2005), che al capo III (ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA) all'art. 173 (assicurazione di tutela legale) stabilisce che

"l?assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all?assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti".

Esistono alcune compagnie molto serie anche nel ramo tutela giudiziaria: ma sui rapporti fra assicurato e compagnia di assicurazione in tema di circolazione stradale, è stato efficacemente statuito che l'intervento di un professionista, sia esso un legale o un perito di fiducia, è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire già in questa prima fase il diritto alla difesa, laddove si osservi che l'istituto assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia (Corte di cassazione, sentenza 11606/05 del 31 maggio 2005).

Cave canem!

Nota Bene: nell'ambito del diritto penale, (ovviamente) nessuna assicurazione copre fatti dolosi,cioè commessi volontariamente (rapina, spaccio, lesioni volontarie, ingiurie, minacce, ..) per i quali vi sia stata condanna (mentre è possibile essere rimborsati dall'assicurazione in caso di assoluzione o derubricazione in fattispcie colposa), assicurando invece le assicurazioni solo fatti colposi, cioè commessi per imprudenza, imperizia o negligenza (lesioni colpose ad es. da incidente stradale, ...).

Per saperne di più su come si determina la parcella dell'avvocato? Ci si può accordare sul compenso? Cosa sono i parametri? C'è un minimo ed un massimo che l'avvocato può richiedere? Il cliente ha diritto al preventivo?  Quando si ha diritto al rimborso? Chi perde, paga? A chi spetta la somma che il  giudice liquida in sentenza? E' vero che paga lo stato in caso di assoluzione in un processo penale?