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Tornatene nella giungla: è reato aggravato dalla discriminazione razziale (Cass. 7859/18)

15 marzo 2018, Cassazione penale

"Tornatene nella giungla dalla quale sei uscita", invito che - se pubblicato su Facebook - non è espressione di diritto di critica, ma è diffamazione aggravata dalla finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso. Ciò perchè si rapporta, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente, come nel caso in cui nelle espressioni denigratorie sia contenuta la parola "negro".

Nota personale: Spiace solo che l'imputato all'epoca non avesse aderito all'invito delle parti civili - che erano pronte anche a rinunciare al risarcimento  - di fare un periodo di volontariato nelle associazioni che si occupano di accoglienza.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 2 novembre 2017 – 19 febbraio 2018, n. 7859
Presidente Fumo – Relatore Guardiano

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trento confermava la sentenza con cui il tribunale di Trento, in data 15.5.2014, aveva condannato Se. Pa. alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato, in favore delle parti civili costituite, in relazione al delitto di diffamazione aggravata da finalità di discriminazione razziale, di cui agli artt. 595, commi 1 e 3 c.p., 3, D.L. n. 122 del 1993, commesso in danno di Ky. Ce., in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto l'ammissione della costituzione delle parti civili è stata disposta dal giudice di primo grado, con ordinanza resa, all'udienza del 27.3.2014, senza dare la parola ad alcuna delle parti processuali presenti, a scioglimento di una pregressa riserva, che, in realtà, non era mai stata assunta, posto che le udienze precedenti erano state udienze di mero rinvio, in cui non era stata trattata la questione della ammissione o dell'esclusione delle parti civili, con conseguente violazione del diritto di difesa, sanzionabile, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p.
Rileva, al riguardo, il ricorrente che la motivazione sul punto della corte territoriale, secondo cui all'inizio della celebrazione della prima udienza del 25.7.2013 dinnanzi al tribunale di Trento si costituirono parti civili tutte le associazioni poi risultate ammesse e che, in quell'occasione, non fu formulata alcuna opposizione, né richiesta di esclusione da parte dell'imputato presente o dei suoi difensori e che l'udienza venne poi rinviata senza rinnovazione degli avvisi proprio perché la regolare costituzione delle parti era già stata riscontrata, appare erronea, manifestamente illogica e contraddittoria, non considerando, il giudice di secondo grado, che, come si evince dalla lettura del relativo verbale, il tribunale, nel rinviare la prima udienza, ha esplicitamente "fatti salvi tutti i diritti" e che, in ordine alle parti civili, ha dato solo atto della loro presenza (motivo per cui non si fece luogo alla rinnovazione degli avvisi), con la conseguenza che, non essendo stata trattata alcuna questione preliminare, contrariamente a quanto scritto nell'ordinanza, la difesa del ricorrente non è stata sentita e non ha potuto presentare alcuna istanza di esclusione delle parti civili, né, per la stessa ragione, può ritenersi maturata alcuna decadenza da tale potere; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di diffamazione aggravata, di cui si discute.
Il giudice di appello, rileva il ricorrente, nell'affermare che le espressioni utilizzate dall'imputato sono altamente lesive dell'onore e del prestigio dell'allora ministra dell'integrazione Ce. Kj., ha, infondatamente, dapprima inserito la condotta dell'imputato "nel quadro di un condiviso dileggio", quando invece non sussiste alcun elemento che colleghi la condotta del Se. a quella del senatore Roberto Calderoli, che ebbe a paragonare la persona offesa ad un "orango", per poi affermare che rimarrebbe "in linea con la richiamata oggettivazione animalesca", laddove quanto espresso dall'imputato va valutato a prescindere dal comportamento e dalle opinioni espresse dal senatore Calderoli, senza tacere che, in un generale contesto nazionale, contraddistinto da malumori e malcontento, il Se. ha semplicemente pubblicato un commento sul suo profilo personale "Facebook", con cui ha inteso criticare l'intervento della ministra, sostenendo che le proposte da quest'ultima avanzate (garantire alla popolazione zingara la possibilità di ottenere una casa del patrimonio immobiliare pubblico, la cittadinanza ed un lavoro) non siano per nulla condivise dalla maggioranza degli italiani, concludendo con la frase "Rassegni le dimissioni e se ne torni nella giungla dalla quale è uscita", la cui valenza idiomatica è equiparabile ad altri modi di dire di uso corrente ed utilizzati nel linguaggio comune (come, ad esempio, "torna tra i monti!"), da tutti compresi nel loro significato traslato o figurato ed utilizzati, con tono sarcastico, nei confronti di persone di cui si ritiene, a torto o a ragione, che dovrebbero occuparsi di altro, a prescindere dal colore della loro pelle.
La corte territoriale ha, dunque, frainteso il significato della frase innanzi indicata, applicando erroneamente la norma penale di riferimento che, in tale prospettiva, finisce con l'abbracciare le intenzioni più intime e mai espresse dell'imputato (la volontà di suggerire l'idea della inferiorità originaria della persona offesa), presentandolo, contrariamente al vero, come un sostenitore di ideologie razziste, laddove, quando la critica verte sui comportamenti dei soggetti, come nel caso di specie in cui la frase contestata all'imputato stigmatizzava non l'esclusione o la distinzione per una diversa appartenenza razziale ed etnica, ma, piuttosto, l'incapacità e l'incompetenza del "Ministro dell'Integrazione", tanto da invitarla a rassegnare le dimissioni, non si possono configurare condotte penalmente rilevanti.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non può essere accolto, essendo sorretto da motivi infondati.

2. Con particolare riferimento alla prima censura, premesso che, in definitiva, il ricorrente lamenta una compressione del diritto di difesa, sul presupposto che l'ordinanza di ammissione della costituzione delle parti civili sia stata adottata dal tribunale, in violazione di quanto previsto dall'art. 491, co. 3, c.p.p., senza consentire alla difesa dell'imputato di interloquire al riguardo, si osserva che tale assunto risulta smentito dal contenuto del verbale relativo all'udienza del 27.3.2014, in cui viene dato atto, come rileva la corte territoriale e come riconosciuto dallo stesso ricorrente, che il tribunale adottò la suddetta ordinanza (con cui, giova ricordarlo, vennero estromessi cinque enti esponenziali di interessi diffusi e di altri venne ammessa la costituzione in giudizio), "sentite le parti".
Orbene tale affermazione, dotata di particolare efficacia probatoria, essendo contenuta in un atto, che fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto in esso attestato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 27.1.2011, n. 13117, rv. 249918), non risulta smentita dalle argomentazioni difensive, che, a ben vedere, si pongono ai confini dell'inammissibilità, in quanto con esse si propone una diversa interpretazione di alcune frasi riportate nei verbali delle udienze dibattimentali svoltesi innanzi al giudice di primo grado, senza mettere in discussione la fondatezza di quanto riportato nel verbale del 27.3.2014, attraverso l'unico strumento all'uopo azionabile: la querela di falso.
3. Infondato appare anche il secondo motivo di ricorso. Nessun dubbio sussiste in ordine alla natura diffamatoria dell'espressione utilizzata nei confronti della persona offesa, dall'imputato, la cui condotta non può essere scriminata dall'esercizio del diritto di critica politica, come pretenderebbe il ricorrente. Come affermato da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, infatti, il legittimo esercizio del diritto di critica, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa e presuppone sempre il rispetto del limite della continenza delle espressioni utilizzate, da ritenersi superato nel momento in cui le stesse, per il loro carattere gravemente infamante o inutilmente umiliante, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, la cui persona ne risulti denigrata in quanto tale (cfr. Cass., sez. V, 11/01/2013, n. 9862; Cass., sez. V, 05/07/2012, n. 38437; Cass., sez. V, 17/05/2012, n. 30329)
Può, dunque, affermarsi che sussiste il delitto di diffamazione quando tale limite sia oltrepassato, trasformando il legittimo dissenso contro le iniziative e le idee politiche altrui, in una mera occasione per aggredirne la reputazione, con affermazioni che non si risolvono in critica, anche estrema, delle idee e dei comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi, ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pura contumelia (cfr. Cass., sez. V, 5.7.1974, n. 8225, rv. 128431; Cass., sez. V 5.11.1997, n. 11905, rv. 209647; Cass., sez. V, 19.12.2006, n. 4991, rv. 236321; Cass., sez. V, 3.12.2009, n. 7419, rv. 246096).
Orbene non appare revocabile in dubbio che l'espressione di cui si discute, lungi dal rappresentare una radicale critica all'azione politica della Ky., è trasmodata in un vero e proprio attacco inutilmente umiliante nei confronti di quest'ultima ed inutilmente denigratorio della sua dignità, intesa come percezione, innanzitutto, della propria dimensione umana, e della sua reputazione.
Non di una censura sugli obiettivi politico-amministrativi perseguiti dalla persona offesa si è trattato, dunque, ma di un attacco personale, che, facendo leva sulle origini africane della Ky., le ha attribuito caratteri propri degli esseri che vivono nella giungla (dove il Se. la invitava a fare ritorno).
La corte di merito, poi, ha - non illogicamente - inquadrato il dictum dell'imputato nell'ambito della sguaiata polemica politica, che ha visto quale vittima proprio la Ky., da altri assimilata ad una scimmia antropomorfa e, in continuità con tale contesto, ha valutato le esternazioni del Se..
Affermazioni, pertanto, che, lette nel loro contesto, descrivono la persona offesa come incompatibile con il ruolo che è stata chiamata a svolgere nella nostra società.
Dunque evidente è la concezione sottesa allo sprezzante "invito" , teso ad allontanare la persona offesa dal contesto degli uomini civilizzati. Appare, pertanto, del tutto superfluo stabilire se l'imputato avesse voluto assimilare o meno la Ky. ad una scimmia, come ritenuto dalla corte territoriale, peraltro con logico argomentare, posto che l'affermazione del Se. va collocata nel contesto mediatico, sorto intorno alle dichiarazioni del senatore Calderoli sulla somiglianza della Ministra ad un "orango", non a caso riportate dal Se. nel testo inserito nel suo profilo "Facebook".
Quel che rileva, infatti, è l'evidente e gratuito giudizio di disvalore espresso dal Se., fondato sull'appartenenza della Ky. alla razza degli africani di pelle nera, che, secondo l'imputato, ha nella giungla e non nella società civilizzata, il suo habitat naturale, per ragioni storiche ovvero perché assimilabile agli animali, come le scimmie, che vi vivono.
Va, pertanto, condivisa la decisione della corte territoriale anche sulla sussistenza della circostanza aggravante, in premessa indicata, che risulta assolutamente conforme all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente, come nel caso in cui nelle espressioni denigratorie sia contenuta la parola "negro" (cfr. Cass., sez. V, 8.2.2017, n. 13530, rv. 269712; Cass., sez. V, 28.1.2001, n. 22570, rv. 247495; Cass., sez. V, 23.9.2008, n. 38591, rv. 242219).
Tale circostanza, in altri termini, è configurabile per il solo fatto dell'impiego, come nel caso in esame, di modalità di commissione del reato consapevolmente fondate sul disprezzo razziale, vale a dire quando la condotta posta in essere si manifesta come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, di un sentimento connotato dalla volontà di escludere condizioni di parità per ragioni fondate sulla appartenenza della vittima ad una etnia, razza, nazionalità o religione (cfr. Cass., sez. V, 2.4.2013, n. 30525, rv. 255558; Cass., sez. F. 20.8.2015, n. 38877, rv. 264786).
4. Sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso di cui in premessa va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali