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Spacciarsi come fotografo per adescare è reato (Cass. 55481/17)

13 dicembre 2017, Cassazione penale

E' reato la falsa attribuzione di una qualifica professionale, laddove la nozione di professione va considerata in senso ampio, cioè come qualità personale cui la legge attribuisce effetti giuridici in quanto individua un soggetto nella collettività sociale.

In tema di violenza sessuale aggravata,  tra le condizioni di "inferiorità psichica" rientrano anche quelle conseguenti all’ingestione di alcolici o all’assunzione di stupefacenti; anche in tal caso, infatti, si realizza quel doloso sfruttamento, da parte dell’autore del reato, delle condizioni di menomazione della vittima, la quale viene così strumentalizzata con l’obiettivo di accedere alla sua sfera intima a fini di soddisfacimento degli impulsi sessuali, che rappresenta la ratio della fattispecie in oggetto. 

La somministrazione di sostanze stupefacenti o alcoliche alla vittima al fine di agevolare o rendere possibile la commissione del reato determina che la persona offesa risulta non in grado o meno in grado di opporsi alla proposta sessuale dell’agente, in quanto l’assunzione indotta della sostanza alcolica incide sulla capacità di autodeterminazione e, quindi, sul processo di libera formazione (e mantenimento durante l’atto) del consenso all’atto sessuale.


Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 giugno – 13 dicembre 2017, n. 55481
Presidente Savani – Relatore Di Stasi

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 12.11.2015, il Tribunale di Roma, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava A.G. responsabile del reato di cui artt. 600 ter comma 1 n 1 cp (capo 1)- perché utilizzava la minore degli anni diciotto B.G. (n. (omissis)) il per la produzione di materiale pornografico costituito da numerosi scatti fotografici ed un filmato video nei quali la minore era rappresentata e ripresa in attività sessuali esplicite - e artt. 609 bis comma 2 n 1 e 2 nonché 61 n. 11 quinquies e 609 ter comma 1 n. 2 (capo 2)- perché dopo aver contattato via facebook la predetta minore ed averla tratta in inganno falsamente attribuendosi la qualifica professionale di fotografo, nell’occasione di cui al capo 1) le somministrava sostanze alcoliche fino a farle raggiungere lo stato di ubriachezza e, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della p.o. la induceva ad intrattenere con lui i rapporti sessuali competi ripresi nel filmato di cui al capo a, in (omissis) )- e lo condannava alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000 di multa.
Con sentenza 19.9.2016, la Corte di appello di Roma, in riforma della predetta sentenza, applicava la circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 cp e riduceva la pena ad anni quattro, mesi dieci di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.G. , per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico complesso motivo e deducendo l’illegittimità della sentenza per vizio di violazione di legge e vizio di motivazione.
Argomenta, con riferimento al reato contestato al capo 2) che la Corte territoriale avrebbe affrontato, in maniera erronea e con motivazione sbrigativa, la questione della sostituzione fraudolenta di persona integrante il reato di violenza sessuale contestato; la sostituzione personale andrebbe intesa con rimando all’art. 494 cod.pen. con una lettura restrittiva, in senso formale, avuto riguardo a qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici e, cioè, riferita ad attività professionali il cui esercizio è sottoposto a disciplina legale attraverso l’iscrizione ad apposito albo.
Inoltre, neppure sussisterebbe la circostanza aggravante speciale di cui all’art. 609 ter comma 1 n. 2 cod.pen., risultando sul punto contraddittoria ed insufficiente la motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine all’uso di sostanze alcoliche ed allo stato di ubriachezza della minore; inoltre, sarebbe stata omessa la valutazione della circostanza, emergente dalle risultanze probatorie, del previo accordo alla consumazione del rapporto sessuale, circostanza che smentirebbe la versione della coartazione della volontà della minore.
Infine, viene censurata la motivazione espressa in ordine al trattamento sanzionatorio con riferimento alla diminuzione di pena effettuata in applicazione della riconosciuta circostanza attenuante di cui all’art. 62 comma 1 n. 6 cp, in quanto, pur ritenendo sussistente tale circostanza attenuante basata sulla riparazione del danno integrale e volontaria, la Corte territoriale riteneva limitata l’entità dell’esborso effettuato rispetto alla oggettiva gravità dei fatti; inoltre, alcun rilievo veniva attribuito ai fini della dosimetria della pena alla condizione lavorativa dell’imputato, alla sua vita antecedente ed alle sue condizioni familiari; infine, alcuna motivazione veniva espressa circa il criterio di determinazione della ingente pena pecuniaria.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1.Le censure relative alla affermazione di responsabilità sono infondate.
1.1. La Corte territoriale, con argomentazioni congrue e logiche che si sottraggono al sindacato di legittimità, ha ritenuto configurabile il reato di violenza sessuale per induzione contestato (art. 609 bis comma 2 nn 1 e 2 cod.pen.) ritenendo comprovata una duplice attività induttiva da parte dell’imputato: quella di indurre in inganno la persona offesa spacciandosi come fotografo professionista e quella di far ingerire alla minore dell’alcool in modo da renderla più disinibita e così invogliarla a soddisfare i propri impulsi sessuali.
Quanto al primo profilo della condotta induttiva, va rammentato che secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, l’ipotesi di violenza sessuale per induzione contemplata dall’art. 609 bis secondo comma n. 2 cod. pen. (che punisce chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali "traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona") è integrata non solo dallo scambio fisico fra persone ma anche dall’ipotesi in cui l’agente si sia attribuito un falso stato o false qualità, interpretandosi il concetto di sostituzione di persona conformemente alla nozione fornita dall’art 494 cod. pen. ("sostituzione della propria all’altrui persona ovvero attribuzione a sé o ad altri di un falso nome o di un falso stato ovvero di una falsa qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici").
In particolare, questa Corte ha ritenuto integrato il reato in questione anche dalla falsa attribuzione di uno status professionale: Sez.3, n.20578 del 06/05/2010, Rv.247492 - in una fattispecie nella quale l’imputato aveva convinto la vittima a sottoporsi ad una visita ginecologica "tantrica" qualificandosi come medico ginecologo, qualifica di cui non era in possesso - ha affermato che il reato di induzione a compiere o subire atti sessuali con l’inganno per essersi il reo sostituito ad altra persona è integrato anche dalla falsa attribuzione di una qualifica professionale, rientrando quest’ultima nella nozione di sostituzione di persona di cui all’art. 609 bis cod. pen.; in caso sovrapponibile a quello in esame, Sez 3, 15 gennaio 2001 n. 250, non mass, ha ritenuto integrato il reato in questione in una fattispecie nella quale la condotta induttiva mediante inganno era consistita nel presentarsi in qualità di fotografo con il pretesto di procurare alle persone offese occasioni di lavoro nel mondo dello spettacolo, così inducendole a compiere e subire atti sessuali.
Il ricorrente invoca una lettura restrittiva dell’art. 494 cod.pen. in relazione alla nozione di "qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici", che dovrebbe limitarsi alle sole attività professionali il cui esercizio è sottoposto a disciplina legale attraverso l’iscrizione ad apposito albo.
Tale deduzione è destituita di fondamento.
Questa Corte Suprema ha già chiarito, infatti, in relazione alla configurabilità del reato di cui all’art. 494 cod.pen., che la professione va considerata in senso ampio come qualità personale cui la legge attribuisce effetti giuridici in quanto individua un soggetto nella collettività sociale (Sez. 2, n. 674 del 25 settembre 1986, dep. 22 gennaio 1987, Rv 174910; Sez. 5, n. 3645 del 21 gennaio 1999, Rv 212950; Sez.2, n.30229 del 05/06/2014, Rv. 260034).
1.2. Quanto al secondo profilo della condotta, giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è pacifico che tra le condizioni di "inferiorità psichica" rientrino anche quelle conseguenti all’ingestione di alcolici o all’assunzione di stupefacenti (cfr Sez.3, n.39800 del 21/06/2016, Rv.267757; Sez.3, n.38059 del 11/07/2013, Rv.257374; Sez.3, n. 40565 del 19/04/2012, D., non mass.; Sez. 3, n. 30547 del 15/07/2011, F.D., non mass.; Sez. 3, n. 1183 dei 23/11/2011, E. Rv. 251803; Sez. 3, n. 2646 del 27/01/2004, Laffy, Rv. 227029); anche in tal caso, infatti, si realizza quel doloso sfruttamento, da parte dell’autore del reato, delle condizioni di menomazione della vittima, la quale viene così strumentalizzata con l’obiettivo di accedere alla sua sfera intima a fini di soddisfacimento degli impulsi sessuali, che rappresenta la ratio della fattispecie in oggetto.
1.3. Del pari infondata è la doglianza relativa alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 609 ter comma 1 n. cod.pen.
Giova ricordare che la ratio della disposizione in esame è quella di reprimere più severamente quei comportamenti che sono finalizzati ad attenuare o sopprimere le capacità di resistenza fisico-psichiche della vittima, attraverso l’uso di strumenti potenzialmente idonei a compromettere la salute e le capacità mentali della vittima.
L’aggravante di cui all’art.609 ter comma 1 n 2 cod.pen. si caratterizza, infatti, per la particolare offensività della condotta attiva derivante dall’uso di mezzi tipici (armi, sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti) o atipici (altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa).
L’uso dei mezzi tipici o atipici indicati dalla norma deve connotare la condotta del soggetto agente e, nel caso di utilizzo di sostanze alcoliche, quindi, attesa la ratio della circostanza aggravante, assume rilievo la somministrazione di tali sostanze alla vittima al fine di agevolare o rendere possibile la commissione del reato: la persona offesa risulta non in grado o meno in grado di opporsi alla proposta sessuale dell’agente, in quanto l’assunzione indotta della sostanza alcolica incide sulla capacità di autodeterminazione e, quindi, sul processo di libera formazione (e mantenimento durante l’atto) del consenso all’atto sessuale.
L’uso di sostanze alcoliche, al pari di quelle narcotiche e stupefacenti, secondo la previsione legislativa, è, infatti idoneo ad alterare la capacità di autoderminazione della vittima creando uno stato di inferiorità, che, per integrare l’ipotesi aggravata in oggetto, non preesiste alla condotta dell’agente ma che è indotto dallo stesso proprio con l’uso di dette sostanze, come avvenuto nella specie.
L’accertamento di tale stato di compromissione della libertà di autodeterminazione costituisce un giudizio di fatto, sottratto al controllo di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.
Nella specie, la sentenza impugnata argomenta ampiamente in ordine allo stato di alterazione psichica, indotto nella vittima dallo stesso imputato, stato che viene desunto dall’analisi complessiva del comportamento tenuto dalla stessa durante i rapporti sessuali, come cristallizzato dal video in atti (pag 6 della sentenza impugnata).
La motivazione è congrua e priva di vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.
Il ricorrente, peraltro, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.
2. La censura relativa al trattamento sanzionatorio è, invece, fondata, nei limiti appresso precisati.
Va ricordato che costituisce principio consolidato che la misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l’oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (Sez.3,n.6877 del 26/10/2016, dep.14/02/2017; Rv.269196; Sez.3,n.40762 del 30/04/2015, Rv.265166).
Nella specie, la Corte di merito ha riconosciuto la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6, prima ipotesi, cod.pen.
Va rammentato che l’art. 62 n. 6 cod. pen. prevede due circostanze attenuanti, di cui la prima, che qui rileva, configura una attenuante condizionata al fatto che il colpevole prima del giudizio abbia riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni. Trattasi di una attenuante di natura squisitamente soggettiva, che trova la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che l’avvenuto risarcimento del danno anteriormente al giudizio assume quale prova tangibile dell’avvenuto ravvedimento del reo e quindi della sua minore pericolosità sociale.
Ma perché il ravvedimento del reo possa essere ritenuto, e, quindi, perché l’attenuante possa trovare applicazione, occorre che il risarcimento del danno sia totale ed effettivo (Sez. 5, n. 44562 del 28/05/2015, Rv 265092; Sez. 2, n. 1096 del 07/01/1993, Rv. 193505).
E di tanto hanno dato atto i Giudici di appello, che hanno valutato la somma versata dall’imputato come integralmente satisfattiva del pregiudizio economico e morale sofferto dalle p.o.
Nondimeno, nella quantificazione del trattamento sanzionatorio, i Giudici di merito, valutando di non applicare la relativa riduzione di pena nella massima estensione, hanno motivato in maniera contraddittoria e illogica rispetto alla rilevata congruità e integralità del risarcimento del danno, rimarcando, invece, la limitata entità dell’esborso rispetto alla gravità dei fatti ("avuto riguardo alla limitata entità dell’esborso effettuato rispetto alla oggettiva gravità dei fatti").
3. Tale contraddittorietà della motivazione vizia l’atto decisorio e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, assorbite le relative ulteriori doglianze. Il ricorso va, poi, rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.