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Sms con puntini di sospensione: è ingiuria (Cass. 44145/15)

2 novembre 2015, Cassazione penale

Perchè ci sia il reato di inguria non è necesario che il termine offensivo sia compiutamente trascritto o pronunciato, essendo sufficiente che esso sia inequivocamente sottinteso e percepito nel suo contenuto ingiurioso, nel contesto di riferimento: è quindi reato mandar un sms 'stai attenta a quello che fai tu b....' (ladoove b sta per butttana).

CORTE DI CASSAZIONE,

SEZ. V PENALE - SENTENZA 2 novembre 2015, n.44145

 

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza in data 8.10.2013 il Tribunale di Trapani, in parziale riforma della sentenza del 19.3.2013 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, ha assolto M.G.M. dal reato di minaccia contestato al capo B), perché il fatto non sussiste, confermando la condanna dello stesso per il reato di ingiuria di cui al capo A) dell'imputazione, e per l'effetto, concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in euro 200,00 di multa; inoltre, in parziale riforma della sentenza appellata, ha condannato M.G.M. a risarcire i danni in favore della parte civile, V.L., in relazione al solo capo A), rimandando alla separata sede civile per la liquidazione.

1.1. L'ingiuria proferita dall'imputato consiste nell'aver inviato a V.L. dalla sua utenza cellulare un SMS contenente la lettera 'b' seguita dai puntini di sospensione ( 'b....').

2. Avverso tale sentenza il M. , a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con i quali lamenta:

-con il primo motivo, la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b ed e) c.p.p., in relazione all'art. 594, c.p., atteso che a una lettera dell'alfabeto seguita dai puntini di sospensione, ancorché inserita in un contesto letterale intuitivamente non amichevole, non può essere conferita quella valenza obiettivamente ingiuriosa (lesiva dell'onore e del decoro) che la norma incriminatrice di cui all'art. 594 c.p. richiede; il Giudice d'appello è pervenuto, invero ad una pronuncia di condanna nei confronti dell'odierno imputato, ritenendo che al termine, o meglio, alla lettera, 'b...', si possa attribuire, al di là di ogni ragionevole dubbio, quella obiettiva capacità offensiva che l'espressione deve avere perché si traduca in una offesa all'onore o al decoro di una persona, tale da assumere natura penalmente rilevante ai sensi dell'art. 594 c.p.; è vero quanto dedotto dal giudice di primo grado, cioè che 'la frase non era certamente amichevole, ma non è dato sapere, al di là di ogni ragionevole dubbio, cosa si celasse dietro la lettera 'b.... ', se 'bigotta ', 'balena ', 'becera ', 'bandita 'brutta', 'bugiarda', etc. e per ognuna di queste possibili espressioni, nell'immaginaria ipotesi di potere decidere per l'una o per l'altra, sarebbe stato specifico compito del giudice quello di accertare se l'espressione concretamente utilizzata avesse l'obiettiva valenza offensiva richiesta dalla norma incriminatrice; il giudice d'appello ha evidenziato come 'tutti i termini indicati dal difensore quali possibili epiteti alternativi a quello di 'buttana' individuato dal giudice di primo grado, sono chiaramente offensivi, confermando l'intenzione ingiuriosa dell'imputato nei confronti della persona offesa, laddove non si intendevano indicare epiteti alternativi a quello di 'buttana', quanto piuttosto contestare che la lettera 'b' seguita dai puntini di sospensione fosse associabile ad una parola ingiuriosa, senza incorrere in una opinabile ed arbitraria interpretazione delle intenzioni dell'imputato; la portata ingiuriosa della lettera 'U..' è stata ricavata dalla natura contrastata dei rapporti tra i coniugi M.­V. e dal contesto della frase in cui la lettera dell'alfabeto è stata inserita, elementi risultati sufficienti ad indurre i giudici di merito a ritenere che la lettera 'b ' dovesse leggersi inconfondibilmente 'buttana', ma nel caso di specie quantunque vi sia un contesto, manca tuttavia l'espressione;

-con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b ed e) C. p. p., in relazione agli artt. 63,192 e 234, c.p.p., atteso che la sentenza impugnata, nel giustificare la pronuncia di condanna a carico dell'imputato per il reato di cui all'art. 594, c.p., ha ritenuto che non vi è motivo di dubitare che il numero di telefono dal quale provenne il messaggio (339/1845821) fosse all'epoca dei fatti nella materiale disponibilità dell'imputato, in base alle risultanze del documento documento Telecom prodotto dalla parte civile, alle sommarie informazioni testimoniali rese dalla persona offesa ai Carabinieri di Alcamo in data 12.01.2011 ed acquisite ai sensi dell'art. 493, comma 3, c.p.p. nel corso dei giudizio di primo grado, ma soprattutto dalla considerazione per cui dalla stessa utenza provenne anche il messaggio in contestazione al capo 2 il tenore dei quale, contenendo espliciti riferimenti al figlio minore G., non lascia adito a dubbi in ordine alla sua provenienza da un'utenza nella disponibilità dei M.; tuttavia, i giudici di merito hanno attribuito valenza ad un documento prodotto dalla difesa di parte civile che, solo apparentemente, riporta l'esito di un accertamento Telecom, alla cui acquisizione la difesa si è opposta, non potendo accertarsi l'autenticità dei documento, non recando né un timbro, né alcuna sottoscrizione apposta dal soggetto che avrebbe effettuato il relativo accertamento; in ogni caso, una scheda telefonica, corrispondente ad un'utenza di telefonia mobile, può essere intestata ad un soggetto ed utilizzata, sempre o per un periodo di tempo, da altro soggetto, mentre nessun accertamento è stato effettuato in tal senso nel corso dei giudizio; il teste, Maresciallo P., poi, ha dichiarato di sapere a chi fosse intestata l'utenza telefonica n. 339/1845821, ma di essere a conoscenza di tale circostanza solo perché appresa in sede di sommarie informazioni rese dal M. ed il verbale di sommarie informazioni in oggetto del 13 gennaio 2011 è stato interrotto per indizi di reità, ma ai sensi dell'art. 63 c.p.p. le dichiarazioni rese da persona informata sui fatti nei cui confronti emergono indizi di reità, non sono in alcun modo utilizzabili contro la persona che le ha rese; neppure può ricavarsi la disponibilità dell'utenza telefonica di cui sopra in capo al M. dalle sommarie informazioni testimoniali rese dalla persona offesa ai Carabinieri di Alcamo in data 12.01.2011 ed acquisite ai sensi dell'art. 493, comma 3, c.p.p., nel corso del giudizio di primo grado; non è sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato neppure quanto evidenziato dal Maresciallo P., nel corso della sua deposizione testimoniale che non dimostra che l'utenza telefonica corrispondente al predetto numero fosse intestata all'imputato, né tantomeno che fosse all'epoca dei fatti contestati in uso allo stesso.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.

1. Va premesso in linea generale che l'imputato, con entrambi i motivi di ricorso, sollecita il giudice di legittimità a formulare valutazioni in fatto, sostitutive di quelle effettuate dai giudici di merito e sostenute dai medesimi con motivazione non manifestamente illogica e coerente al compendio probatorio disponibile.

1.1.Ed invero, la ricostruzione dei contesto nel quale l'SMS inviato dal M. alla p.o., contenente la lettera seguita dai puntini sospensivi ( 'b....') assume inequivoca valenza ingiuriosa, sottintendendo il riferimento al termine 'buttana' non merita censure. In particolare, il giudice d'appello, nel condividere le valutazioni effettuate dal primo giudice, ha ritenuto che quanto percepito dalla p.o. V.L., secondo cui, con quel messaggio SMS il M. intendeva rivolgerle un'ingiuria (riconducibile al termine 'buttana', quantunque avesse scritto solo la lettera 'b' seguita da puntini)- fosse oggettivamente corretto, considerato che tale lettera si inseriva alla fine di una frase, indubbiamente non amichevole ( 'stai attenta a quello che fai tu b....'), in relazione ai rapporti conflittuali esistenti tra i due, non smentiti dallo stesso imputato.

1.2.Tale valutazione di fatto non appare in alcun modo illogica od altrimenti viziata, tenuto conto della compiuta ricostruzione della vicenda tra il M. e la V., coniugi che vivevano separati, ai quali erano stati affidati congiuntamente i figli minori e, che proprio a causa dell'affidamento, avevano avuto delle divergenze, sfociate appunto nell'inoltro di più sms, non solo quello oggetto del presente giudizio.

1.3.Questa Corte, più volte, ha evidenziato che, nel valutare la portata offensiva di un'espressione verbale, occorre avere riguardo al contesto nel quale essa è inserita (vedansi ex multis Cass. 14 febbraio 2008 n. 11632; Cass. 15 novembre 2007 m 10420; Cass. 5 marzo 2004 a 17664) ed tale principio si sono correttamente attenuti i giudici di merito. Al fine dell'integrazione dell'ingiuria non è indispensabile contrariamente a quanto evidenziato dal ricorrente che il termine offensivo sia compiutamente trascritto o pronunciato, essendo sufficiente che esso sia inequivocamente sottinteso e percepito nel suo contenuto ingiurioso, nel contesto di riferimento.

1.4.Se è vero, infatti, che il criterio principale, cui occorre fare riferimento ai fini della ravvisabilità del reato in questione, è pur sempre il contenuto della frase pronunciata ed il significato che le parole che la compongono hanno nel linguaggio comune- atteso che, qualora si volesse dare incidenza prevalente alle intenzioni inespresse dell'offensore e alle sensazioni che la stessa abbia provocato nell'offeso, oltre che al contesto nel quale l'espressione sia stata pronunciata, si finirebbe con il riconoscere valenza lesiva dell'onore anche a frasi o ad espressioni che in realtà non hanno alcuna portata offensiva nella vita di tutti i giorni (Sez. 1, n. 7157 del 06/12/2006)- tuttavia, quando il termine, maliziosamente non compiutamente espresso, risulti proferito con atteggiamento oppositivo ed intenzione tutt'altro che elogiativa, e, dunque, per il contesto di riferimento sia oggettivamente identificabile come un'offesa, esso integra appunto il delitto di ingiuria.

2. Manifestamente infondato si presenta anche il secondo motivo di ricorso, circa la non idoneità degli elementi considerati dal giudice d'appello ai fini della rìconducibilità al M. del messaggio sms inviato alla V.. Ed invero, rispetto a tutte le deduzioni effettuate dal ricorrente, circa la valenza del tabulato 'Telecom' prodotto dalla parte civile, ovvero delle dichiarazioni rese dalla stessa p.o., appare decisiva la considerazione svolta nella sentenza impugnata, circa il fatto che il messaggio in contestazione è partito dalla medesima utenza cellulare da cui è partito anche il messaggio di cui al capo 2), contenente espliciti riferimenti al figlio minore G., che non lasciano adito a dubbi sul fatto che sia stato l'imputato ad inviarli dall' utenza nella sua disponibilità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ? 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.