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Nessuna necessità di accertamenti specialistici per accertare l'effetto di sostanze stupefacenti (Corte di Cassazione, n. 49393/2013)

9 dicembre 2013, Corte di Cassazione, n. 49393), sentenza 16 ottobre – 9 dicembre 2013 e sez. IV Penale

L'effettiva alterazione psicofisica necessaria per poter configurare il reato di guida sotto l'effetto di sostanza stupefacenti (187 C.dS.) che conferma l'attualità dell'effetto stupefacente dei principi attivi riscontrati nei liquidi organici, non necessita affatto di un avvallo medico specialistico, trattandosi di una sintomatologia dai tratti evidenti, percepibili anche da soggetti sforniti di specifica competenza (come ad esempio gli agenti accertatori).

 

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 ottobre ? 9 dicembre 2013, n. 49393

Presidente Romis ? Relatore Grasso 

1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 26/1/2012, dichiarata T.M. colpevole del reato di cui all'art. 187, del cod. della str., per essersi posta alla guida di motociclo in stato d'alterazione psicofisica causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, esclusa l'aggravante di aver cagionato un incidente stradale e applicate le attenuanti generiche, condannò la medesima alla pena stimata di giustizia.
2. La Corte d'appello di Brescia, investita dell'appello dell'imputata, con sentenza dell'11/10/2013, confermò la statuizione di primo grado.
3. Avverso quest'ultima sentenza l'imputata ricorre per cassazione.
3.1. Con il primo motivo posto a corredo dell'impugnazione la ricorrente denunzia vizio motivazionale in ordine all'affermazione della penale responsabilità.
Assume l'impugnante che il perdurare della presenza nel sangue delle tracce di sostanza stupefacente assunta anche a diversi giorni di distanza, quando ormai gli effetti droganti si sono esauriti da tempo, impone la cautela, legislativamente prevista, di verificare che al momento della guida il soggetto si trovi in una condizione di effettiva alterazione causata da tali sostanze. Di conseguenza, gli elementi sintomatici eventualmente riscontrati, non assumono significato di conferma, bensì motivo per dar corso a specifico accertamento presso presidio ospedaliero, al fine di verificare l'effettiva sussistenza dell'alterazione. Accertamento che, nella specie, non era stato effettuato.
Inoltre, priva di concludenza logica doveva reputarsi l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale l'alta concentrazione dei residui di cannabinoidi induceva a ritenere che l'imputata si fosse posta alla guida in condizioni psicofisiche alterate. Invero, la mancanza di evidenze processuali sul punto svelavano l'inconsistenza della deduzione.
3.2. Con il successivo motivo la T. lamenta violazione del citato art. 187, in ordine alla nozione di alterazione, con la quale il legislatore non ha inteso fornire una qualificazione meramente descrittiva, bensì rinviare ad un'effettiva alterazione fisiologica, accertata clinicamente.
3.3. Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente denunzia vizio motivazionale, ?travisamento della dichiarazione dell'imputata in ordine all'assunzione della sostanza stupefacente?, nonché violazione dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen..
Al contrario di quel che si trae dalla motivazione della sentenza gravata la T. si era limitata a dichiarare ?se non quel giorno comunque era un periodo che le usavo?; con la conseguenza che non potevasi da tale affermazione far derivare l'implicita ammissione di aver quel giorno assunto lo stupefacente.

Considerato in diritto

4. Il ricorso è privo di fondamento.
Questa Corte ha più volte condivisamente affermato che ?In presenza di un acclarato quadro sintomatologico di alterazione mentale (...), la cui derivazione dall'assunzione di una delle sostanze previste dalla legge venga conclamata dagli esami di laboratorio, non occorre l'ulteriore conferma derivante dalla visita di medico specialista (cfr. Cass., Sez. 4, 20/4/2010, n. 31966),proprio perché un quadro di tal fatta dimostra inequivocamente che il conducente si era posto alla guida in stato di alterazione (attuale), causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope? (Cass., Sez. 4, n. 9155/013 del 28/11/2012, Donato; nello stesso senso, fra le tante, Cass., Sez. 4, n. 6995 del 9/1/2013, Rv. 254402).
Nel caso in esame la Corte territoriale ha dato conto delle condizioni psichiche alterate della conducente (eloquio accelerato ed occhi lucidi), senza trovar smentita e ciò è bastevole.
Anche a volere ritenere che con l'espressione sopra riportata l'imputata non abbia espressamente confessato di aver, quel giorno, fatto uso di sostanze stupefacenti, la circostanza di non averlo escluso (a questo si limita l'asserto motivazionale ingiustamente censurato), facendo, anzi, ritenere probabile il contrario, correttamente è stata assunta ad elemento corroborante il quadro probatorio.
Nessuna violazione di legge, inoltre, si riscontra nell'operato della Corte territoriale. L'effettiva alterazione psicofisica, che conferma l'attualità dell'effetto stupefacente dei principi attivi riscontrati nei liquidi organici, non necessita affatto, come sopra si è detto, di un'ulteriore avallo medico, trattandosi di una sintomatologia dai tratti evidenti, percepibili anche da soggetti sforniti di specifica competenza.
Infine, come si è chiarito, non sussiste affatto il dedotto travisamento, stante che, in effetti, con la dichiarazione sopra riportata la T. non ha categoricamente escluso che anche quel giorno avesse assunto sostanze stupefacenti.
5. L'epilogo impone condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.