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L'istigazione allo stupro non trova copertura costituzionale (Cass. 42727/15)

23 ottobre 2015, Cassazione penale

La libertà di manifestazione del pensiero cessa quando travalica in istigazione alla discriminazione ed alla violenza di tipo razzista.

 

Corte di Cassazione

sentenza 22 maggio ? 23 ottobre 2015

n. 42727

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 17.4.2014 la Corte di appello di Venezia confermava la decisione con la quale il Tribunale di Padova condannava D.V. alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno mesi uno di reclusione, oltre alla pena accessoria ed al risarcimento in favore delle parti civili costituite per il reato di cui all'art. 3 primo comma lett. b) legge n. 654 del 1975, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 10 cod. pen., per avere pubblicato sul proprio profilo del social network Facebook la frase « mai nessuno che se la stupri, così tanto per capire cosa può provare la vittima di questo efferato reato, vergogna!» accompagnata dalla fotografia di C. K., ministro dell'integrazione, in tal modo istigando a commettere violenza per motivi razziali nei confronti della suddetta, commettendo il fatto a causa della pubblica funzione esercitata.
La Corte territoriale rilevava che l'imputata non aveva negato il fatto adducendo a giustificazione del comportamento che si era trattato di un gesto impulsivo, essendo particolarmente scossa dalla notizia di una violenza sessuale commessa da uno straniero poiché la figlia era stata vittima di un fatto simile; aveva negato, comunque, l'intenzione malevola verso il ministro.
2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione la V., a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge relativamente alla configurabilità del reato di cui all'art. 3 primo comma lett. b) legge n. 654 del 1975, con particolare riferimento alla sussistenza dei motivi razziali ed alla istigazione a commettere violenza.
Denuncia, inoltre, il vizio di motivazione per palese contraddittorietà ed illogicità della sentenza impugnata e lamenta la violazione dell'art. 3 Cost..
La ricorrente rileva che il reato in contestazione richiede il dolo specifico e, comunque, i motivi razziali sono elemento costitutivo della fattispecie, mentre nella specie non è stata acquisita la prova certa di tale elemento, atteso che nella frase trasmessa a mezzo social network non vi è alcun riferimento alla razza o etnia o nazionalità dei ministro K., atteso che la fotografia della stessa era già presente. L'imputata in dibattimento ha fornito adeguata spiegazione delle ragioni della frase utilizzata che esclude la finalità razzista, come confermato da tutti testimoni esaminati che hanno dichiarato di avere conferito con l'imputata nelle ore successive al fatto; quindi, è stato ritenuto il pregiudizio razzista sulla base di mera presunzione.
Esclude che si possa ritenere configurabile l'istigazione alla violenza alla luce del significato della espressione usata, pur tenuto conto dei mezzo utilizzato e della sua capillare diffusione, stante l'avvenuta valutazione in astratto secondo lo schema del reato di pericolo presunto. Inoltre, non risulta provato il dolo dell'istigazione, quale volontà di convincere e persuadere il pubblico a commettere atti di violenza, non potendo rilevare a tale fine la circostanza che terzi soggetti avessero commentato la frase incriminata.
Del resto, il messaggio inviato dall'imputata rappresenta espressione della libertà di manifestazione dei pensiero garantita dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 della Convenzione EDU.
Sui medesimi punti la ricorrente lamenta il vizio della motivazione della sentenza impugnata, ritenuta illogica e contraddittoria, traendo la motivazione razziale dal comportamento complessivo dell'imputata senza indicarne il contenuto, in particolare, quanto al riferimento alla intervista radiofonica, quanto meno irrilevante, nella quale l'imputata ha ribadito le reali ragioni del suo intervento ricollegabili al tentativo di stupro subito in passato dalla figlia da parte di cittadini stranieri.
Inoltre, rileva che il sito internet «io sto con Dolores» non rappresenta alcuna concreta conferma dei presunto pericolo di commissione di violenza, avendo raccolto commenti favorevoli all'imputata senza alcun riferimento alla violenza sessuale.
La ricorrente, infine, lamenta la disparità di trattamento con riferimento ad altro procedimento relativo a commenti analoghi, anzi più gravi, nei confronti dello stesso ministro che si è concluso - secondo quanto rappresentato ai giudici di merito - con l'archiviazione.

Considerato in diritto

La sentenza - letta in uno con quella conforme di primo grado, espressamente richiamata - ha correttamente ravvisato nella complessiva condotta posta in essere dalla V., che aveva postato il messaggio descritto nella imputazione commentando un articolo apparso su un sito specializzato nella pubblicazione di «crimini degli immigrati» nel quale si parlava di un tentativo di stupro in danno di donna italiana da parte di un africano, un atto di obiettivo incitamento e di provocazione alla violenza che non può essere limitato alla espressione di rammarico per l'episodio commentato.

La fattispecie che sanziona la istigazione alla violenza commessa per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, delineata all'art. 3 comma 1 lett. b) della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come successivamente modificato, configura un reato di pericolo a dolo specifico, ove l'agente opera con coscienza e volontà di offendere la dignità e la incolumità della vittima in considerazione di fattori etnici, religiosi o razziali e si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che l'istigazione sia raccolta dai destinatari (Sez. 3, n. 7421 dei 10/01/2002, Orrù, rv. 221689).

La concreta ed intrinseca capacità di istigazione alla violenza della condotta può assumere le forme dell'incitamento, dell'inneggiamento, della induzione e deve essere valutata con riferimento al contesto specifico nel quale viene posta in essere.
Nella specie, condividendo le valutazioni del primo giudice, la Corte di appello ha escluso la congruità delle giustificazioni addotte dall'imputata al fine di contraddire la configurabilità della fattispecie contestata.
Il primo giudice, infatti, correttamente ha evidenziato che vi è stata istigazione nel senso previsto dalla norma incriminatrice, laddove per istigare si intende tenere un comportamento volto a fare in modo che altri si possa determinare a compiere un'azione violenta. E che la condotta dell'imputata avesse determinato tale pericolo è stato ritenuto tenendo conto delle espressioni e del mezzo usato per pubblicarle, che assicura una capillare diffusione, e del contesto nel quale ciò è avvenuto, caratterizzato da un acceso dibattito relativo ad un episodio di violenza sessuale in danno di donna italiana da parte di un africano. E' stato valutato, altresì, del tutto ragionevolmente pur essendo irrilevante ai fini della configurabilità dei reatqche l'istigazione venga raccolta dai destinatari, che la frase pubblicata dalla V. non può essere ritenuta priva di possibili effetti anche in considerazione del contenuto dei messaggi successivi, provocati dall'intervento dell'imputata.
Così come, nella specie, la frase diffusa, per il suo stesso tenore (« mai nessuno che se la stupri»), non può oggettivamente rappresentare espressione di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 Cost.; del resto, in più occasioni è stato affermato che la libertà di manifestazione del pensiero cessa quando travalica in istigazione alla discriminazione ed alla violenza di tipo razzista, non avendo valore assoluto dovendo essere coordinata con altri valori costituzionali di pari rango, quali quelli fissati dall'art. 3 e dall'art. 117, comma primo, Cost. (Sez. 3, n. 37581 del 07/05/2008, Mereu, rv. 241071).

Quanto ai motivi razziali, la Corte territoriale ha ritenuto evidente che il commento alla notizia di un'aggressione sessuale ad opera di un somalo in presenza della fotografia del ministro K. rende esplicito il collegamento tra l'autore della violenza ed il ministro; così che, il contenuto del commento pubblicato non può che estrinsecare un pregiudizio razzista in forza del quale è stata auspicata la violenza.

Infatti, i giudici di primo grado hanno dato atto che l'imputata non ha saputo dare altra giustificazione, riconoscendo che a seguito dell'episodio commentato non vi era stato alcun intervento da parte del ministro che potesse giustificare il collegamento. Quindi, con motivazione del tutto logica ed ancorata alle circostanze di fatto accertate nel processo, i giudici di merito hanno escluso qualsivoglia interpretazione alternativa di quell'invito esplicito allo stupro nei confronti del ministro, meritevole di tanto per il solo fatto di condividere con l'autore dei fatto commentato la provenienza geografica e il colore della pelle, ossia la razza, restando del tutto irrilevante la circostanza che la fotografia del ministro fosse stata pubblicata da terzi. E tale sarebbe anche se si volesse ritenere che la frase fosse riferita al ministro in quanto responsabile di avere operato a favore dell'uguaglianza e dell'integrazione degli immigrati.

Pertanto, non essendo revocabile in dubbio - come bene hanno rilevato i giudici di merito - che la condotta della ricorrente esteriorizzi, nel contesto in cui è maturata, un sentimento percepibile con riferimento alla razza, un invito alla azione violenta ricollegabile alla provenienza geografica o all'origine etnica di una persona, correttamente è stata configurata la fattispecie in contestazione.

Infine, è aspecifica, oltre che priva di autosufficienza per carenza di allegazioni, la doglianza della ricorrente in ordine alla presunta disparità di trattamento con riferimento ad altro procedimento relativo a commenti analoghi nei confronti dello stesso ministro che si sarebbe concluso con l'archiviazione.

Si deve concludere per il rigetto del ricorso con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, alla refusione delle spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili che, tenuto conto del numero e della complessità delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive, avuto riguardo ai valori medi dei parametri generali, si liquidano per la parte civile rappresentata dall'Avvocato Federica Panizzo in euro 3.000,00, e per le parti civili rappresentate dall'Avv.to Maria D'Addabbo in complessivi euro 4000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile rappresentata dall'Avv.to F.P. che liquida in euro 3.000 (tremila) e dalle parti civili rappresentate dall'Avv.to M.D. che liquida in complessivi euro 4000, oltre per tutte accessori di legge.