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Intollerabile la violazione diritti fondamentali: MAE rifiutato (Cass. 28721/16)

13 luglio 2016, Cassazione penale

La circostanza che lo Stato di emissione sia membro dell?Unione europea se da un lato giustifica l?introduzione di regole per la semplificazione delle procedure di cooperazione giudiziaria in materia penale, basate sulla reciproca fiducia e quindi sulla presunzione dell?osservanza dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell?Unione, necessaria al funzionamento dell?Unione stessa, dall?altro non puo? far tollerare situazioni in cui sia dimostrato che il medesimo Stato, attraverso le sue autorita? nazionali, non garantisca l?effettiva protezione di tali diritti (qui: condizioni si detenzione in Romania).


Cassazione penale

Sez. VI, sentenza 13.7.2016 (udinza 8.7.2016), n. 29721

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

U.S.A., nato in (OMISSIS);

avverso la sentenza del 09/06/2016 della Corte di appello di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Marinelli Felicetta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avv. Nicola Fusaro, che ha concluso insistendo nell?accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia disponeva la consegna di U.S.A. all?autorita? giudiziaria rumena, a seguito di mandato di arresto europeo, emesso per l?esecuzione della pena detentiva inflittagli con sentenza "passata in giudicato ed esecutoria" di condanna del Tribunale di Timis del 7 ottobre 2015.

La Corte territoriale respingeva l?eccezione difensiva in ordine al carattere non definitivo della sentenza di condanna, in quanto il consegnando non aveva fornito alcuna prova in merito alla pendenza di ricorsi con effetto sospensivo.

La stessa Corte accoglieva invece il rilievo sollevato dalla difesa in relazione ai reati per i quali era stata chiesta la consegna, che annoverano fatti per i quali l? U. era stato assolto.

La Corte territoriale riteneva infine che non ricorresse la condizione ostativa di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. h), in considerazione delle condizioni inumane del sovraffollamento delle carceri rumene, trattandosi di situazione non generalizzata.

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione la persona richiesta in consegna, enunciando tre motivi di annullamento.

Si deduce la mancanza di irrevocabilita? della sentenza posta a fondamento della richiesta di consegna, in quanto oggetto di ricorso davanti all?Alta Corte di cassazione di Bucarest, presentato il 4 maggio 2016, ai sensi dell?art. 435 del codice di rito rumeno.

Si denunciano inoltre le carenze del mandato di arresto europeo, in quanto privo dei requisiti minimi richiesti dalla L. n. 69 del 2005 in ordine alla relazione sui fatti addebitati e alla descrizione delle circostanze del reato (compresi, data, luogo e data di partecipazione).

Infine si lamenta la mancata richiesta alle autorita? rumene di garanzie sul trattamento penitenziario a cui dovra? essere sottoposto il consegnando, alla luce dei criteri fissati da ultimo dalla Corte di giustizia U.E. il 5 aprile 2016 in caso di consegna verso Stato membro nel quale sia documentato il rischio concreto di trattamento inumano e degradante.
Motivi della decisione

1. Il ricorso e? fondato nei limiti di seguito indicati.

2. Infondato e? il primo motivo di annullamento.

Il codice di procedura penale romeno (L. 1 luglio 2010, n. 135), entrato in vigore il 7 febbraio 2014, annovera il ricorso per "revisione", previsto dall?art. 435, tra i c.d. rimedi straordinari (Capitolo 5^), soggetto ad un vaglio preventivo di ammissibilita?, all?esito del quale la Corte di cassazione "puo?" decidere di sospendere l?esecuzione della sentenza impugnata (art. 441 "Suspendarea executarii").

Allo stato il ricorrente ha soltanto provato di aver attivato tale rimedio straordinario, senza tuttavia nulla documentare in ordine alla sospensione dell?esecuzione della sentenza di condanna.

Cio? premesso, va ribadito il principio di diritto che, in presenza di rimedi straordinari proposti dal consegnando avverso la sentenza per la cui esecuzione e? stato emesso il mandato di arresto europeo, la natura esecutiva della sentenza emessa dalle autorita? dello Stato di emissione (come, nel caso in esame, espressamente indicato nello stesso m.a.e.) rende irrilevante che la stessa sia ancora impugnabile, posto che l?art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, conferisce rilevanza alla sola esecutivita?, non certo alla "irrevocabilita?" della sentenza, quale condizione essenziale del nuovo sistema di cooperazione giudiziaria finalizzato alla consegna delle persone ricercate tra gli Stati membri dell?U.E. (Sez. 6, n. 2745 del 19/01/2012, Cinque, Rv. 251787).

D?altra parte, una volta che l?autorita? di emissione ha affermato che, secondo le norme interne, la sentenza di condanna a carico del soggetto di cui si chiede la consegna e? divenuta esecutiva, non spetta all?autorita? giudiziaria italiana sindacare sulla base di quali presupposti normativi dell?ordinamento dello Stato di emissione sia stata affermata la esecutivita? della sentenza di condanna (Sez. 6, n. 46223 del 24/11/2009, Pintea, Rv. 245449). La nozione di definitivita?, presa in considerazione dalla normativa europea, non puo? che dipendere dal carattere che la sentenza possiede in base all?ordinamento dello Stato di emissione, solo in tal modo potendo assumere un significato declinabile in modo omogeneo nei vari Stati membri, legittimati a riconoscere e a dare esecuzione ad una sentenza che abbia il dichiarato carattere della definitivita? (Sez. 6, n. 15452 del 08/04/2016, Danciu, non mass.).

3. Anche il secondo motivo non puo? essere accolto.

La relazione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. a), ha soltanto la finalita? di fornire allo Stato di esecuzione le informazioni necessarie per esercitare i prescritti controlli sul "fatto" per il quale e? chiesta la consegna (doppia incriminabilita?, locus commissi delicti, prescrizione, ecc.), nella prospettiva della decisione quadro 2002/584/GAI che non prevede la trasmissione del titolo nazionale di arresto.

Questa Corte ha piu? volte stabilito che quel rileva, al di la? di superflui formalismi, e? che lo Stato di emissione abbia trasmesso la documentazione idonea a consentire il suddetto controllo di legalita? (tra tante, Sez. 6, n. 38850 del 20/10/2011, Estrada Ortiz, Rv. 250793).

Nel caso in esame, sono state trasmesse le sentenze di condanna di primo e secondo grado, in base alle quali la Corte di appello ha potuto effettuare le prescritte verifiche.

Anche per la "descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato", richiesta dall?art. 6, comma 1, lett. e) della legge ora citata, valgono le medesime considerazioni.

Quel che rileva e? che la definizione delle condotte per le quali e? intervenuta la condanna e per le quali e? stata chiesta la consegna dell? U. sia stata ben chiarita senza alcuna incertezza con la trasmissione delle sentenze di condanna. D?altra parte, e? la stessa L. n. 69 del 2005 a prevedere all?art. 16 che il contenuto del mandato di arresto europeo possa essere completato con documentazione o informazioni integrative.

4. Fondato e? invece l?ultimo motivo.

4.1. Con recenti arresti (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016; Barbu, non mass.; Sez. 6, n. 25423 del 14/06/2016, Rusu, non mass.) questa Corte, sulla scorta anche dell?interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI, fornita dalla Grande Camera della Corte di Giustizia con sentenza del 5 aprile 2016, proprio in relazione alla situazione carceraria in Romania, ha stabilito i seguenti principi di diritto in relazione al motivo di rifiuto di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. h).

La circostanza che lo Stato di emissione sia membro dell?Unione europea se da un lato giustifica l?introduzione di regole per la semplificazione delle procedure di cooperazione giudiziaria in materia penale, basate sulla reciproca fiducia e quindi sulla presunzione dell?osservanza dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell?Unione, necessaria al funzionamento dell?Unione stessa, dall?altro non puo? far tollerare situazioni in cui sia dimostrato che il medesimo Stato, attraverso le sue autorita? nazionali, non garantisca l?effettiva protezione di tali diritti.

Per poter superare la suddetta presunzione del rispetto dei diritti fondamentali, e? peraltro necessario dimostrare che sussista il pericolo "concreto" che la persona di cui si chiede la consegna sara? sottoposta nello Stato di emissione a trattamenti inumani e degradanti, vietati dall?art. 3 CEDU e dall?art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell?U.E. A tal fine, l?autorita? giudiziaria italiana, quale Stato di esecuzione, qualora stabilisca, sulla base di fonti attendibili, precise e opportunamente aggiornate (quali, ad es. le sentenze della Corte EDU, rapporti ufficiali di organismi internazionali intergovernativi deputati alla tutela dei diritti umani, ecc.), che vi sia il rischio di trattamento inumano o degradante dovuto alle condizioni generali di detenzione nello Stato membro emittente, prima di rifiutare la consegna deve accertare, attraverso informazioni complementari da chiedere allo Stato di emissione, quali saranno "in concreto" le condizioni di detenzione previste nei confronti dell?interessato in tale Stato membro.

La Corte di appello deve pertanto inviare allo Stato di emissione una richiesta di informazioni complementari, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 16, aventi ad oggetto le seguenti informazioni: se la persona richiesta in consegna sara? detenuta presso una struttura carceraria; in caso positivo, le condizioni di detenzione che saranno riservate all?interessato, al fine di escludere in concreto il rischio di un trattamento contrario all?art. 3 CEDU (ovvero il nome della struttura in cui sara? detenuto, lo spazio individuale minimo intramurario allo stesso riservato, le condizioni igieniche e di salubrita? dell?alloggio; i meccanismi nazionali o internazionali per il controllo delle condizioni effettive di detenzione del consegnando).

L?inoltro attraverso l?autorita? centrale garantira? sia una tendenziale omogenea trattazione dei casi simili, sia il presidio delle autorita? politiche, alle quali spetta la competenza sull?effettivo funzionamento dei meccanismi di mutuo riconoscimento (cfr. considerando n. 10 della decisione quadro 2002/584/GAI).

Nell?inoltrare la richiesta di informazioni complementari, la Corte di appello deve fissare un termine adeguato che, ai sensi dell?art. 16 cit., non potra? comunque essere superiore ai trenta giorni.

Ricevute le informazioni richieste, la Corte di appello deve valutare se sulla base delle stesse deve ritenersi escluso il rischio concreto di un trattamento contrario all?art. 3 CEDU e all?art. 4 della Carta.

Al fine di determinare lo spazio individuale intramurario conforme agli standard europei, la Corte di appello deve tener conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimita?, che ha stabilito che lo stesso va individuato in uno spazio pari almeno a tre metri quadrati "calpestabili" (Sez. 1, n. 5728 del 19/12/2013, dep. 2014, Berni, Rv. 257924), richiamando la giurisprudenza della Corte EDU sul punto (Corte EDU, 21/072007, Kantyrev c. Russia, n. 37213/02, 50-51; 29/03/2007, Andrei Frolov c. Russia, n. 205/02, 47-49; 4/12/2012, Torreggiani c. Italia, n. 43517/09, 68).

Laddove pervengano informazioni insufficienti ad escludere il suddetto rischio, la Corte di appello e? tenuta a rifiutare - "allo stato degli atti" in ordine alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. h), - la consegna.

La decisione "allo stato degli atti" si giustifica in conformita? alle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia, nella prospettiva che, entro un tempo ragionevole, lo Stato di emissione possa prevedere per il caso concreto le condizioni essenziali per la consegna, ovvero il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana, sanciti dalla Carta fondamentale dell?Unione europea.

Il che significa che, laddove l?autorita? giudiziaria dello Stato di emissione faccia pervenire, successivamente e comunque entro un termine ragionevole, le informazioni che consentano di ritenere legittima la consegna, alla luce dei parametri sopra indicati, il giudicato allo stato degli atti formatosi sul rifiuto della consegna, se rende irretrattabili le altre questioni gia? decise, non impedisce la pronuncia di una successiva sentenza favorevole alla consegna, in relazione ai nuovi elementi sopravvenuti sulle condizioni di futura detenzione.

4.2. Nel caso in esame, fonti di sicura attendibilita? provenienti dal Consiglio d?Europa e dalla Corte EDU dimostrano come la situazione delle carceri in Romania sia particolarmente allarmante, in relazione al loro sovraffollamento e per le condizioni igieniche e di salubrita? delle strutture: il recente rapporto del 25 aprile 2016 stilato dal Comitato sui problemi criminali del Consiglio d?Europa sul tema del sovraffollamento carcerario ("White paper on prison overcrowding"), nel fornire un aggiornato quadro delle condizioni delle carceri in tale Stato e delle riforme che sono state approntate sin dal 2008 per contrastare le criticita? riscontrate, ha peraltro dato atto che ad aprile di quest?anno il problema del sovraffollamento risultava ancora irrisolto ("Despite these measures the number of prisoners is stili higher than the prison capacity of 18.986 places").

Pertanto, spettava alla Corte di appello di attivare, prima di decidere sulla consegna dell? U., le dovute verifiche per stabilire quali saranno le modalita? di esecuzione della pena per la quale e? stata chiesta la sua consegna e, in caso di detenzione in istituto penitenziario, quali saranno in concreto le condizioni di trattamento carcerario.

5. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio in ordine alla questione relativa alla sussistenza dell?ipotesi di rifiuto di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. h), secondo i principi sopra enunciati.

Il ricorso per il resto va rigettato.

La cancelleria provvedera? agli adempimenti di rito.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Cosi? deciso in Roma, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016