Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Articoli

Il reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale

16 novembre 2015, GIP Tribunale di Roma (proc. 15661/2012 RG)

Il reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (artt. 270 bis e 270 sexies c.p.)

Una guida per l'interprete nella ricostruzione del reato di cui all'art. 270 bis c.p., quale fattispecie di reato associativo, e quale delitto di pericolo presunto, che anticipa la soglia di punibilità al fatto stesso della costituzione di un?organizzazione di persone e di mezzi idonea a rendere almeno possibile il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo.

 (Tratto dall'Ordinanza di custodia cautelare in tema di fondamentalismo islamico jihadista, GIP V.S. presso il Tibunale di Roma, 18 luglio 2015, RG 15661/2012 reg. gen.)    

 

Il reato ex art. 270 bis c.p. nel ?vecchio? testo.

        (..) Il reato di cui all?art. 270 bis c.p. (è) fattispecie di non usuale applicazione , di complessa struttura, che nei suoi dieci anni di vita nell?attuale configurazione ha visto dottrina e giurisprudenza applicarsi alla sua interpretazione con risultati non sempre sovrapponibili.

             Operazione necessaria (..) è allora la esplicita delimitazione dei confini della fattispecie che si intende fare propria, la determinazione dell?ambito di applicazione del reato, la conseguente individuazione di cosa possa essere preso ad ?indizio? del reato, di quale sia il livello di ?gravità indiziaria? dello stesso, nel senso di cui all?art. 273 c.p.p.

             Per lungo tempo , a far data dal D.L. 625 del 15.12.1979 convertito in legge  6.2.1980 n. 15 il reato di cui all?art. 270 bis c.p. ha avuto una configurazione radicalmente diversa dall?attuale.

            Nata per fronteggiare il terrorismo interno degli ?anni di piombo? italiani, caratterizzati dall?esistenza di organizzazioni clandestine che ideologicamente  facevano uso della violenza con la specifica dichiarata finalità di eversione dell?ordinamento costituzionale della Repubblica ( come le Brigate Rosse, Prima Linea, i NAR , Ordine Nuovo), la norma  richiedeva appunto che l?associazione mirasse in modo diretto ed immediato  all?eversione dell?ordine democratico italiano e si era fuori del suo possibile ambito di applicazione  se la finalità di terrorismo  e di eversione dell?associazione non riguardava direttamente l?ordinamento costituzionale interno ( sul punto la giurisprudenza era assolutamente consolidata nel ritenere che il bene giuridico protetto dal reato di cui all?art. 270 bis c.p. fosse l?ordinamento costituzionale italiano  e che pertanto fosse necessario per la configurabilità del reato che la finalità di terrorismo e di eversione dell?ordinamento costituzionale dello Stato italiano si ponesse in modo diretto sia nella materialità del comportamento associativo che nella intenzione dei partecipi all?organizzazione, in difetto di entrambi o di anche uno  solo di tali elementi, o in presenza di una finalità degli atti violenti connotata dalla loro direzione verso uno Stato estero od un?organizzazione internazionale venendo a mancare la speciale ?qualità? dell?associazione configurata dalla fattispecie, residuando , qualora ne ricorressero i presupposti, la possibile applicazione di altre figure di reato associativo).

             L?organica analisi , ormai in sede storica , della ricchissima elaborazione dottrinale e giurisprudenziale dispiegatasi per un quarto di secolo sulla ormai abrogata prima versione dell?art. 270 bis c.p. e sul concetto di ?terrorismo? ( concetto oltretutto quest?ultimo metagiuridico e la cui definizione è stata sempre influenzata da fattori sociologici, culturali e politico-ideologici storicamente determinati ) esula evidentemente dalla funzione ( empirica, e non di ricognizione storica) della presente ordinanza (peraltro, di tale elaborazione  saranno ripresi argomenti e principi espressi da singole pronunce , quando necessario).

             In questa sede , l?unica analisi da compiersi , l?unica che competa al Giudice penale tanto più della cautela, è quella della ricostruzione della fattispecie di cui si chiede l?applicazione, a partire dal dato normativo vigente.

 L?attuale fattispecie: ricostruzione.

            In questa sede, tralasciata ogni analisi della ?vecchia? e non più vigente fattispecie del reato ex art. 270 bis c.p., appare necessario evidenziare solamente , sul piano della successione delle leggi nel tempo, prima di passare ad analizzare il dato normativo vigente , che la riforma del reato è nata appunto da un lato dall?esigenza di disporre anche in Italia di fattispecie specificamente applicabile  ad organizzazioni che mirino a realizzare atti di terrorismo anche contro Stati esteri ed Istituzioni internazionali e dall?altro nel contesto della reazione internazionale (politica, diplomatica, militare) all?azione terroristica portata contro gli U.S.A. già negli Anni Novanta del secolo scorso e culminata l?11 settembre 2001 nell?attacco operato con gli attentati a Washington , al Pentagono ed alle Twin Towers di New York, e che l?assetto normativo attuale del reato per cui si procede si è definito e stabilizzato solo nell?arco di alcuni anni e solo nel 2005 , dopo ulteriori gravi fatti terroristici di rilevanza internazionale e nell?ambito delle relazioni di solidarietà tra i Paesi che si riconoscono nell?Unione Europea e nell?Alleanza Atlantica.

             L?assetto normativo attuale del reato ora rubricato come di ?associazione con finalità di terrorismo anche internazionale? è infatti il frutto sostanzialmente di quattro interventi normativi succedutisi tra il 2001 ed il 2005 nel diritto interno ed internazionale ( diverse a ben guardare si pongono le questioni relative alla fattispecie, pure riferibile al 270 bis c.p., di ?associazione con finalità  di eversione dell?ordinamento democratico? ) .

                       La ricostruzione del susseguirsi di questi interventi normativi , stratificatisi nella regolazione di quello che nell?ordinamento è ?il terrorismo anche internazionale?, delinea l?ambito della fattispecie richiamata nell?incolpazione provvisoria per cui si procede.

             Prima di ricostruire il combinato disposto di tali interventi normativi, è necessario evidenziarli nella loro successione cronologica.

             Primo intervento.

            Nella detta situazione internazionale creatasi con l?inusitata azione di guerra (più che di terrorismo ) dell?11.9.2001 ( è bene ricordarlo: attacco contemporaneo a strutture civili e militari portato da aerei di linea dirottati e usati per azione suicida , rivendicato dall?organizzazione AL QUAEDA , con migliaia di morti), situazione caratterizzata in ambito planetario dal timore di ulteriori magari devastanti attacchi terroristici portati innanzitutto a Paesi come l?Italia alleati politicamente o militarmente con gli U.S.A. e da una forte volontà politica di comune reazione e difesa, veniva innanzitutto varato con D.L. 18.10.2001 n. 374 convertito in legge 15.12.2001 n. 438 (?disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale?) il nuovo testo dell?art.  270 bis c.p. , che statuisce:

?Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono  il compimento di atti di violenza  con finalità di terrorismo  o di eversione dell?ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni .

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione  da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale , la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un?istituzione ed un organismo internazionale ?.omissis?.?.

             Secondo intervento.

            Con Decisione-Quadro del  Consiglio dell?Unione Europea del 13.6.2002 (pubblicata nella G.U. della Comunità Europea n. L 164 , in vigore dal 22.6.2002 ), il Consiglio , premesso che il ?terrorismo costituisce una delle più gravi violazioni? ? dei principi dell?Unione Europea, e quindi dei ?valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà?, del ?rispetto dei diritti dell?uomo e delle libertà fondamentali? e in senso più ampio ?della democrazia? e ?dello Stato di diritto?, ?patrimonio comune degli Stati membri? ( v. premesse 1 e 2 al testo della Decisione), e chiarito che la Decisione-Quadro ( premessa 11 ) ?non disciplina l?attività delle forze armate in tempo di conflitto armato, secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario , attività disciplinate da questo stesso diritto, né le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell?esercizio delle loro funzioni ufficiali , che sono disciplinate da altre norme del diritto internazionale?, ha invitato gli Stati membri dell?U.E. ad adottare una disciplina dei ?reati terroristici? che abbia un minimo comune denominatore e che consideri ?reati terroristici? ( v. articolo 1 Decisione ) :

??OMISSIS?

gli atti intenzionali di cui alle lettere da a) a i) definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di:

- intimidire gravemente la popolazione, o

- costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o

- destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un'organizzazione internazionale:

a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;

b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona;

c) sequestro di persona e cattura di ostaggi;

d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto,infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli;

e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o

di trasporto di merci;

f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo;

g) diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;

h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;

i) minaccia di realizzare uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) a h).

?..OMISSIS?.?

             Terzo intervento.

            Con legge 14 gennaio 2003 n. 7 , in vigore dal 28.1.2003, si autorizza la ratifica della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo , adottata a New York dall?Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 54/109 l?8.12.1999.

            Con tale Convenzione gli Stati , Parti della medesima, ?profondamente preoccupati per l?escalation mondiale degli atti terroristici in tutte le loro forme e manifestazioni ?, prevedono tra l?altro ( art. 2)  che ?commette un reato ai sensi della Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente ed intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi  con l?intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente , al fine di compiere?, tra l?altro ?qualsiasi atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile  o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva  in situazioni di conflitto armato , quando la finalità di tale atto , per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un?organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa?.

            Poiché non è riprodotta nel testo della Convenzione la premessa 11 della Decisione Quadro per cui come si è visto la medesima Decisione ?non disciplina l?attività delle forze armate in tempo di conflitto armato, secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario , attività disciplinate da questo stesso diritto, né le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell?esercizio delle loro funzioni ufficiali , che sono disciplinate da altre norme del diritto internazionale?, e poiché  con  tale definizione , anche per le ?situazioni di conflitto armato? , il limite è nella Convenzione posto in relazione alla qualità della vittima di ?civile? o di ?altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato? ( espressione riferibile anche ai militari impegnati in operazioni di peace keeping ) , con tale terzo intervento normativo già si giunge ad un assetto per cui può dirsi che ai sensi dell?art. 270 bis c.p., integrato dalla Convenzione del 1999 , discende che ?devono qualificarsi atti terroristici anche gli atti di violenza compiuti nel contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari  e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili gravi conseguenze in danno della vita e dell?incolumità  fisica della popolazione civile , contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico? ( così CASS., Sez. I, 17.1.2007 n. 1072, Bouyahia ).

             Decisione Quadro e Convenzione di New York richiedevano a questo punto un ultimo intervento di adeguamento dell?ordinamento interno alle loro disposizioni , del resto imposto dall?art. 10 della Costituzione , disposizione che statuendo che ?l?ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute? obbliga a rispettare la norma di diritto consuetudinario per cui lo Stato che sottoscrive un accordo internazionale deve poi ratificarlo ed introdurlo nel suo ordinamento dandogli concreta vigenza ed applicabilità .

                       Si arriva così al

           Quarto intervento

            Si è visto che la Decisione Quadro  invitava gli Stati membri dell?U.E. ad adottare una disciplina dei ?reati terroristici? che avesse un minimo comune denominatore e che delineasse il ?reato terroristico? a partire dalla definizione ivi datane .

            Lo Stato italiano ha accolto l?invito con il D.L. 27.7.2005 n. 144, convertito nella legge 31.7.2005 n. 155 , che all?art. 15 comma 1 introduce l?art. 270 sexies c.p., disposizione che statuisce:

?Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un?organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l?Italia?.

             Si tratta di statuizione che ha certamente accolto le definizioni adottate con la Decisione-Quadro del 2002, e che ha anzi ampliato la definizione di reato terroristico (come è facoltà del singolo Stato , obbligato ad introdurre nell?ordinamento la definizione minimo comune denominatore su cui i diversi paesi hanno convenuto, ma che resta libero di introdurre discipline più restrittive): se infatti nella Decisione-Quadro sono considerate terroristiche tra le altre le condotte che intimidiscono la popolazione ?gravemente? e che sono volte a ?destabilizzare? ?gravemente? le strutture di un Paese o di una organizzazione  internazionale, tale avverbio ?gravemente? scompare nell?art. 270 sexies c.p., con l?effetto di ampliare il concetto di condotta terroristica ( non apparendo invece rilevante che nell?art. 270 sexies c.p. il ?costringere poteri pubblici o un?organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto ? non debba avvenire ?indebitamente? così come nella Decisione Quadro, dal momento che il carattere indebito della costrizione ben può ritenersi supposto in una fattispecie penale).

                       Il richiamo alle ?altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo  da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l?Italia?, rinvio dinamico e mobile non a specifici atti normativi ma appunto ad un genere  individuato di norme , è infine una vera e propria norma di chiusura e istituisce, come è stato notato, ?una nozione aperta di terrorismo, destinata ad estendersi o a restringersi per effetto delle convenzioni internazionali non solo già ratificate ma che verranno ratificate dall?Italia? ( Cass. Sez.I ,11.10.2006, pm in causa Bouyahia Maher). Un meccanismo che certo servirà ad adeguare in automatico l?ordinamento italiano alle decisioni prese con le Convenzioni internazionali , ma che crea una nozione di terrorismo non priva per il vero di qualche criticità in riferimento al principio di tassatività della norma penale, con riguardo al rinvio aperto alle ?norme di diritto internazionale vincolanti per l?Italia? ( criticità che saranno superabili solo con la verifica di compatibilità delle future norme convenzionali con i principi costituzionali non solo di diritto penale ma riguardanti i diritti inviolabili della persona).

             Con l?art. 270 sexies c.p., il quadro delle normative di riferimento è completato, ed è quello che ancora oggi regola il fenomeno del terrorismo internazionale nel nostro ordinamento.

             Se la discussione politica e sociologica su cosa sia ?terrorismo? e ?finalità di terrorismo? è evidentemente destinata a proseguire libera da definizioni precostituite, nell?elaborazione giurisprudenziale del concetto di ?terrorismo? e della ?finalità di terrorismo? l?introduzione nell?ordinamento dell?art. 270 sexies c.p. e della sua definizione  segna  evidentemente un punto di arrivo e di cesura, uno spartiacque tra prima e dopo il 2005, epoca nella quale diventa il necessario punto di partenza e di riferimento di ogni analisi normativa.

             E? ora possibile tentare di ricostruire la fattispecie vigente.

             Leggendo sinotticamente le disposizioni  sinora analizzate , e lasciando da parte ? perché in questa sede non rilevante (..)  --  l??associazione con finalità di eversione dell?ordinamento democratico?, si crede possa dirsi che nell?ordinamento italiano sia per quanto sopra vigente una fattispecie di ?associazione con finalità di terrorismo anche internazionale? ex artt. 270 bis?270 sexies c.p.  così costruita:

 ??Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono  il compimento di atti di violenza ( questi ultimi da intendersi , in assenza di specificazioni, quali atti di violenza a persone o a cose: "qualsiasi atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile  o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato?, anche in corso di conflitto armato --secondo la definizione della Convenzione ratificata con legge 7/2003 ? e quindi anche qualsiasi atto compiuto nel contesto di un conflitto armato anche rivolto contro un obiettivo militare, qualora ?le peculiari e concrete situazioni di fatto facciano apparire certe ed inevitabili conseguenze in danno della vita o dell?incolumità fisica di persone civili, così contribuendo a diffondere paura e panico?, così CASS I Pen. 11.10.2006, pm in causa Bouyahia Maher; e ancora : ?atti intenzionali ?definiti reati in base al diritto nazionale?? costituiti da ?attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso; attentati gravi all'integrità fisica di una persona; sequestro di persona e cattura di ostaggi; distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli; sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci; diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane; manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o di altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane? : secondo l?elencazione di cui alla Decisione-Quadro 2002/475/GAI ; atti di violenza tutti rientranti nella fattispecie anche se compiuti ?nel contesto di conflitti armati e rivolti contro un obiettivo militare, quando però le peculiari  e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili gravi conseguenze in danno della vita e dell?incolumità  fisica della popolazione civile , contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico?, secondo l?arresto giurisprudenziale sopra citato caduto sul contenuto della Convenzione di New York ratificata con legge 7/2003) , con finalità di terrorismo ( vale a dire con condotte che costituiscano sì ?atti di violenza? ma che al contempo siano ex art. 270 sexies c.p. ?condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale? --- per l?art. 270 bis comma 3 cp:ad un Paese ?anche? ?estero? e quindi innanzitutto allo Stato italiano ? ?e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un?organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale? , anche perché dirette non contro persone o cose ma contro quello che esse rappresentano, o perché dirette contro la persona indipendentemente dalla sua funzione nella società per incutere maggior timore e scuotere la fiducia nell?ordinamento costituito e nella sua capacità di proteggere i singoli , v. CASS. Sez. I Pen. 21.6.2005, Drissi ;o che siano ?condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l?Italia?: così restando fuori dalla fattispecie ?la minaccia di realizzare? uno dei comportamenti di cui alla Decisione-Quadro cit. art. 1 lettere da a) ad h) -- v. sopra -- , perché non ripresa nel corpo dell?art. 270 sexies c.p. e perché nel nostro ordinamento penale interno la ?minaccia? non può essere agevolmente fatta rientrare nel concetto di ?atto di violenza? , atteso il tenore di tante fattispecie costruite sulle alternative condotte della ?violenza? o ?minaccia?, ed attesa altresì l?esistenza di una fattispecie come il ?procurato allarme? di cui all?art. 658 c.p.; peraltro potendo avvenire che minacce particolari, ?per la loro natura o contesto?, siamo idonee ad ?arrecare grave danno ad un Paese o ad un?organizzazione internazionale?  e siano poste in essere ?allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un?organizzazione internazionale a compiere od astenersi dal compiere ? un determinato atto; restando infine altresì fuori dall?art. 270 sexies c.p., e quindi dalla lettera della fattispecie , la lettera f) dell?art. 1 della Decisione Quadro cit., vale a dire la ?fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche? la loro ?ricerca e sviluppo?, anche per la difficoltà di ricondurre tali condotte al genus degli atti con finalità di terrorismo, che nella disposizione è il genus  degli ?atti di violenza?).

             Come è dato di vedere, si tratta di una fattispecie a struttura estremamente complessa  , di natura plurioffensiva , in quanto le condotte punite ledono o mettono in pericolo sia la vita che l?incolumità di persone o di intere Comunità ? ?Paesi? ? sia  la libertà di autodeterminazione degli Stati e delle organizzazioni internazionali .

L?attuale reato ex artt. 270 bis?270 sexies c.p. Analisi della fattispecie.

Il primo ?grande connotato? che evidenzia l?offensività dell?associazione: l?idoneità della struttura a rendere almeno possibile la realizzazione di ?di atti di violenza con finalità di terrorismo? secondo il comune programma dei suoi aderenti.

             Le evidenziate ragioni storiche dell?introduzione della fattispecie e le internazionalmente sentite esigenze di prevenzione prima ancora che di repressione che hanno caratterizzato negli ultimi vent?anni la lotta degli Stati al terrorismo  internazionale hanno indotto anche il legislatore italiano ad adottare modelli di intervento strutturalmente basati su tecniche di anticipazione della tutela, seguendo itinerari e strumentazioni già adottate per decenni nel contrasto al terrorismo politico interno all?Italia nell?ultimo quarto del Novecento .

                       Il reato in esame ex artt. 270 bis?270 sexies c.p. è ulteriore esempio di fattispecie associativa con funzione di anticipazione della tutela.

                       Sempre lasciando da parte il reato associativo ex art. 270 bis c.p. nel parallelo e diverso profilo , pure come si è visto contenuto nella disposizione in parola, ?di eversione dell?ordine democratico?, si è infatti creata e perfezionata con  i quattro interventi normativi susseguitisi appena illustrati una fattispecie  di delitto di pericolo presunto , o a consumazione anticipata , caratterizzato dall?anticipazione della soglia di punibilità al momento stesso della ?promozione? e della ?costituzione? di una organizzazione di persone e di mezzi che (lungi dall?averli compiuti) anche solo ?si propone il compimento  di atti di violenza con finalità di terrorismo? , con il riferimento al ?proposito? di atti di terrorismo che evidenzia fin dalla lettera della norma come  l?incriminazione abbia ad oggetto già attività meramente preparatorie e prodromiche antecedenti l?inizio dell?esecuzione delle programmate condotte violente.

           In un sistema ispirato ai principi propri del diritto penale di uno Stato democratico , e nel sistema costituzionale della Carta del 1948 , la scelta di introdurre una fattispecie di ?terrorismo internazionale? dichiaratamente orientata alla incriminazione di atti meramente preparatori impone peraltro di analizzare ed interpretare con rigore la norma che la istituisce per verificare se ed a quali condizioni le concrete scelte operate dal legislatore non integrino un diritto penale dell?intenzione o del tipo d?autore o del nemico e siano compatibili con i principi costituzionali cui nel nostro ordinamento è affidata la legittimità, e la legittimazione, dell?uso del diritto penale e  della potestà punitiva dello Stato: principio di legalità, principio di offensività, principio di tassatività e di determinatezza della fattispecie penale,  principio di personalità della responsabilità penale.

                       In materia di terrorismo, il rischio di perseguire penalmente mere posizioni politiche e mere narrazioni ideologiche ( magari anche indulgenti o sinanco esaltatorie o vacuamente declamatorie dell?uso della violenza come mezzo di azione politica ) è altissimo, e lo dimostra proprio l?articolata storia della risposta giudiziaria al terrorismo interno ?rosso? e ?nero? che ha ferito la vita civile italiana dal 1975 in poi, storia caratterizzata dall?esigenza di distinguere le condotte di attiva appartenenza alle associazioni eversive e di attivo ?fiancheggiamento? delle stesse dalla mera appartenenza/militanza ad associazioni politiche non clandestine di ideologia affine a quella dei gruppi terroristici ( e magari ?brodo di cultura? dei medesimi) ma  operanti fino a prova contraria con i metodi ed i mezzi non violenti della democrazia , espressione del diritto dei singoli alla libera manifestazione del pensiero ed alla partecipazione alla vita politica del Paese.

                       Di fronte a fattispecie che anticipa la tutela penale al momento in cui un?organizzazione semplicemente ?si propone? atti poi definiti come illeciti e terroristici , a venire in particolare ed in prima considerazione , in un sistema penale del fatto come quello italiano , ed in un ordinamento costituzionale  che tutela la libera manifestazione del pensiero , è evidentemente il principio di offensività.

                    Al riguardo non può che convenirsi con quella giurisprudenza consolidata della Corte Suprema di Cassazione che afferma che, a fronte di una siffatta fattispecie di pericolo presunto , a fronte di una fattispecie che incrimina un?organizzazione per il semplice fatto di esistere con i suoi meri ?propositi? di atti criminosi strumentali alla finalità terroristica e prima del compimento degli stessi sia necessario ed imprescindibile , in un diritto penale del fatto , per evitare che si vada ad incriminare  la semplice adesione ad una astratto programma politico magari anche incline alla violenza, per evitare di reprimere idee anziché azioni e per giustificare la valutazione legale di pericolosità e l?autonoma repressione penale del fatto associativo, che la struttura organizzativa presenti un grado di effettività tale ?da rendere almeno possibile l?attuazione del progetto criminoso?, effettività  correlata  alla idoneità della struttura alla realizzazione di quella serie indeterminata ?di atti di violenza con finalità di terrorismo? che è il comune programma dei suoi aderenti (Cass. Sez. I Pen. 10.7.2007, Sorroche Fernandez; Cass. Sez. II Pen. 11.10.2006, pm in causa Bouyahia Maher ; Cass. Sez. II Pen. 25.5.2006, e altre ).

            In un sistema in cui libera è la manifestazione di idee ed in cui l?associarsi è in sé fatto lecito e anzi diritto costituzionalmente protetto quando ha finalità ?non vietate ai singoli dalla legge penale? ( art. 18 Cost. ), la soglia del diritto penale legittimamente può essere estesa  a punire una associazione anche in assenza della consumazione di reati-fine, come pericolo in sé. In una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, attenta al principio di offensività, la soglia della punibilità può essere però legittimamente anticipata solo se si è in presenza di una organizzazione che in concreto mette in effettivo pericolo il bene giuridico protetto dalla norma ? vale a dire il diritto della Comunità al sereno svolgimento della vita pubblica , a vivere in assenza di concreti rischi di atti di violenza con finalità di terrorismo --  e quindi solo se si è in presenza di una organizzazione che per la sua oggettiva consistenza  è oggettivamente  ?idonea? a realizzare gli obiettivi terroristici che ?si propone? ( per il suo patrimonio di mezzi e di uomini pronti ad atti di terrorismo, per i suoi caratteri strutturali riferiti al territorio o ad ambiti di attività, per le strutture materiali a disposizione, per le disponibilità patrimoniali ed economiche, per la disponibilità di armi, per i tratti culturali ed ideologici che legano i suoi aderenti e li proiettano ad un comune programma, ecc. ).

             Ora.    Se è necessario che la struttura organizzativa dell?associazione presenti un grado di effettività tale ?da rendere almeno possibile l?attuazione del progetto criminoso? (effettività  correlata  alla idoneità della struttura alla realizzazione di quella serie indeterminata ?di atti di violenza con finalità di terrorismo? che è il comune programma dei suoi aderenti), è evidente che è dalla concreta individuazione degli ?atti di violenza con finalità di terrorismo? che si deve partire , per poter poi individuare quali siano gli elementi di fatto dell?associazione in grado di rendere almeno possibile la loro attuazione da parte della stessa. 

             Ed ecco allora che si giunge ad una prima generale conclusione: potranno ravvisarsi i sopra delineati estremi dell?associazione di cui agli artt. 270 bis-270 sexies c.p. quando si avranno a disposizione indizi della sussistenza di una struttura organizzativa ed associativa idonea a rendere almeno possibile ?atti di violenza con finalità di terrorismo? , e quindi atti di violenza ?che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno? ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale? ( ed innanzitutto quindi allo Stato italiano, v. 270 bis comma 3 c.p.  ) e siano compiuti allo scopo di, e siano idonei ad: ?intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un?organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale? , secondo il programma comune dei suoi aderenti.

            Quali siano tali atti di violenza con finalità di terrorismo lo si è visto. Ce lo dicono le normative richiamate o assorbite dalla fattispecie: ?qualsiasi atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile  o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato?, anche compiuto in corso di conflitto armato ed anche rivolto contro un obiettivo militare, qualora ?le peculiari e concrete situazioni di fatto facciano apparire certe ed inevitabili conseguenze in danno della vita o dell?incolumità fisica di persone civili, così contribuendo a diffondere paura e panico?, e condotte che siano ?atti intenzionali ?definiti reati in base al diritto nazionale?? costituiti da ?attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso; attentati gravi all'integrità fisica di una persona; sequestro di persona e cattura di ostaggi; distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli; sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci; diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane; manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o di altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane? . Atti tutti che dovranno , per loro natura, o contesto, essere idonei ad arrecare grave danno ad un Paese o ad una organizzazione internazionale ed essere stati compiuti con una delle finalitàdescritte dall?art. 270 sexies c.p. .

            Si tratta di finalità, quelle riprese dalle Convenzioni e dalle Decisioni internazionali e calate nel testo dell?art. 270 sexies c.p., schiettamente e chiaramente politiche, e che evidenziano l?adeguarsi della definizione normativa all?essenza sociologica e fenomenologica del ?terrorismo? così come si presenta a tutte le latitudini: una attività fatta di gesti violenti contro cose e persone ? spesso , ma non necessariamente: cose e persone ?simbolo? per una data collettività ; a volte, ma non necessariamente, persone o cose scelte in modo indifferenziato, a suscitare panico, appunto, ?terrore? ? con la finalità di provocare un modificazione alla preesistente situazione economica/sociale/costituzionale (e quindi in sintesi: politica) di una data Comunità , con mezzi diversi da quelli consentiti dall?ordinamento giuridico di quella Comunità.

             Punto estremamente rilevante: il ?nuovo? reato ex art. 270 bis?270 sexies c.p. , nello spirito post 11 settembre di reciproca collaborazione tra Stati nella lotta al terrorismo internazionale ?senza se e senza ma?, ha tolto ogni rilevanza alla natura dell?ordinamento giuridico colpito dall?atto di violenza terroristico.

Questione irrilevante con riferimento al terrorismo ?interno? ( per l?ovvia ragione che l?ordinamento giuridico nello statuire norme penali  a tutela della propria esistenza dà per presupposta la propria legittimità ), è divenuta quindi irrilevante la natura democratica o non democratica dello ?Stato estero?, del ?Paese? o dell??organizzazione internazionale? oggetto dell?atto di violenza con finalità di terrorismo . La struttura della fattispecie di cui agli artt. 270 bis?270 sexies c.p. punisce la condotta di chiunque promuova, costituisca, organizzi  nel territorio italiano una associazione che abbia lo scopo di colpire con atti violenti con finalità di terrorismo qualunque ?Stato estero?, ?istituzione od organismo internazionale? (270 bis  comma 3 c.p. ), qualunque ?Paese? od ?organizzazione internazionale? ( 270 sexies c.p. ) , quindi qualunque ordinamento giuridico esistente in qualsiasi altra parte del mondo , prescindendo sia dalla natura democratica o meno dell?ordinamento giuridico colpito, sia dalla qualità di coloro che intendono colpire tale ordinamento, si tratti pure di gruppi ?democratici? o ?patriottici? opposti a regimi fascisti, teocratici, totalitari ( approdo legislativo che non appare sottrarsi a possibili ? (..)  -- dubbi di legittimità costituzionale , in un ordinamento democratico come il nostro che riconosce ?i diritti inviolabili dell?uomo?, il diritto d?asilo dello straniero ?al quale nel suo Paese sia impedito l?effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione?, e che ripudia la guerra solo ?come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali?: potendosi allo stato peraltro affermare che sono dalla norma certamente qualificati come atti terroristici anche gli atti violenti  , in tempo di pace come in tempo di guerra  -- cioè  anche compiuti nel contesto di conflitti armati ed anche rivolti in via esclusiva contro obiettivo militare -- che per le peculiari e concrete situazioni fattuali in cui vengono posti in essere facciano però apparire certe ed inevitabili gravi conseguenze in danno della vita e dell?incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico?, come ha iniziato a riconoscere la giurisprudenza, v. supra ; e che per gli atti di violenza compiuti sia nell?ambito di conflitti armati internazionali tra Stati sia nei conflitti a questi equiparati sia nei conflitti armati interni agli Stati valgono le norme delle quattro Convenzioni di Ginevra ratificate con l. 1739 / 1951 -- ed i due Protocolli aggiuntivi dell?8.6.1977 ratificati con l. 762 / 1985 -- laddove pongono limiti precisi entro i quali gli atti di violenza sono da considerarsi internazionalmente leciti , sia con riguardo ai soggetti autorizzati ad esercitare la violenza --?forze armate?, ?gruppi insurrezionali? -- sia con riguardo alla tipologia degli atti di violenza che possono essere commessi, sia con riguardo ai destinatari della violenza , escludendosi i civili o qualsiasi altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità, quindi anche i militari impegnati in operazioni di pace).

             L?attuale reato ex artt. 270 bis?270 sexies c.p. : il secondo ?grande connotato? che evidenzia l?offensività dell?associazione: l?oggettivarsi ed il manifestarsi nell?organizzazione della sua finalizzazione a compiere atti di terrorismo, secondo la destinazione datale dai partecipi al sodalizio. L?elemento soggettivo del reato e ?il contesto?

            Si è detto: ci si trova di fronte ad una associazione con finalità di terrorismo internazionale ex art. 270 bis-270 sexies c.p./legge 7 del 2003/Decisione Quadro 2002/475/GAI quando la struttura organizzativa è idonea a rendere almeno possibile gli ?atti di violenza con finalità di terrorismo? da tali fonti definiti, secondo il programma comune dei suoi aderenti ( v. supra ).

            Viene qui subito in rilievo il secondo connotato essenziale dell?associazione ex artt. 270 bis-270 sexies c.p. : non deve  essere solo organizzazione idonea a rendere almeno possibili gli atti di violenza con finalità di terrorismo come definiti dalla legge --- idoneità dell?azione al fine che è del resto un profilo strutturale coessenziale ai reati a dolo specifico come quello in esame ? ma deve essere altresì organizzazione che nella sua struttura personale e materiale evidenzia la finalizzazione , la tendenza a possibili atti di terrorismo destinatale dai suoi aderenti.

            La prova del reato passa in altri termini anche per la dimostrazione che l?organizzazione ha per scopo gli atti con finalità di terrorismo come definiti dalla fattispecie , dimostrazione che in un sistema penale come si è detto imperniato sui principi di materialità e di offensività esige ?l?oggettivarsi ed il manifestarsi? nell?organizzazione del ?proposito serio, preciso, circostanziato? degli associati di compiere , o di essere pronti a compiere, atti di violenza con finalità di terrorismo (cfr., seppure su analisi della ?vecchia? fattispecie anti 2001, Cass. VI Sez. Pen., 24.2.1999, pm in causa Abdaoui ).

            Serve in altri termini la prova dell?oggettiva idoneità dell?organizzazione a rendere almeno possibili gli atti di violenza con finalità di terrorismo così come definiti dalla legge, e dell?oggettiva e manifestata tendenza della stessa , nella sua struttura materiale e personale, verso tali atti

                       Quanto all?elemento soggettivo del reato, attesa la configurazione della fattispecie nel suo elemento oggettivo ? che vuole l?esistenza di una ?associazione che si propone il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo? e che per struttura sia in grado di rendere almeno possibile la loro attuazione  ed abbia tendenza verso gli stessi -- il dolo richiesto dalla fattispecie è evidentemente specifico, poiché la consapevolezza e la volontà del fatto-reato devono essere rivolte al perseguimento della peculiare finalità che connota l?associazione , vale a dire quella di compiere ?atti di violenza con finalità di terrorismo? , atti così come definiti dalla legge (Cass. Sez. I, 10.7.2007 cit. ).

            Anche qui, non può che partirsi, come sempre del resto, dalla configurazione della fattispecie .

            Come si è visto , nella fattispecie di cui all?art. 270 bis?270 sexies c.p., l?associazione deve ?proporsi? ?il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo ? , con condotte che costituiscano sì ?atti di violenza? ma che al contempo siano ex art. 270 sexies c.p. ?condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un?organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale?, o che siano ?condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l?Italia?.

            La migliore descrizione della configurazione dell?elemento soggettivo del reato in esame , con un taglio come si vedrà particolarmente utile all?analisi, alla comprensione ed alla qualificazione dei fatti del presente procedimento  è quella di cui a CASS. Sez. VI Pen. 15.5.?27.6.2014 n. 28009/2014 in proc.to Alberto ed altri :  ?A livello soggettivo, sul piano della rappresentazione e della volizione, l?agente opera in una duplice direzione. In primo luogo  vuole ?un grave danno per un Paese od un?organizzazione internazionale?, o almeno vuole creare condizioni che seriamente conducano in quella direzione. In secondo luogo , persegue un fine alternativo, fra i tre indicati dalla norma: intimidire la popolazione, destabilizzare o distruggere strutture politiche fondamentali, o infine costringere il potere pubblico od un?organizzazione internazionale a compiere o a non compiere un qualsiasi atto. Subito si evidenzia la particolare struttura del dolo . Salva ogni osservazione in punto di idoneità dell?azione al fine, quale profilo strutturale dei casi di dolo specifico , la prima parte della norma descrive un evento di pericolo che deve concretamente profilarsi e che, nei riflessi soggettivi, deve pienamente riprodursi. La legge non si limita infatti ad esigere il fine di produrre ?un grave danno? ma esige l?obiettivo compimento di condotte che possono determinare quel danno ( e dunque sono idonee in quel senso)?.Non basta l?intenzione del danno , posto che la condotta deve creare la possibilità che si verifichi. Un evento di pericolo concreto, dunque, da valutare secondo l?ordinario paradigma della prognosi postuma. Un segnale particolarmente rilevante in questo senso viene anche dal riferimento alla ?natura o contesto? della condotta?.Il riferimento al ?contesto? serve ?ad evidenziare come la possibilità dell?evento dannoso posto sullo sfondo della fattispecie rilevi anche quando non dipenda in via esclusiva dall?azione considerata  , ma sia piuttosto il frutto dell?innesto del contributo? del singolo ?in una più ampia serie causale, non necessariamente controllata dall?agente?L?interazione tra condotta individuale e contesto deve segnare sia il momento rappresentativo che quello volitivo nella determinazione dell?agente. In particolare, se la possibilità dell?evento dannoso grave dipende da tale interazione , è ovvio che l?agente dovrà rappresentarsi gli elementi della congerie causale che conferiscono alla sua personale condotta l?efficienza peculiare causata dalla norma, e dovrà volerne l?influsso sulla serie  nella quale il suo comportamento confluisce. Una implicazione è che il ?contesto? nonpuòessere ricostruito tenendo conto di condotte ed avvenimenti successivi al comportamento del reo, non potendo questi farne oggetto di rappresentazione e pianificazione . A meno che, naturalmente , non si riscontri la pertinenza del fatto ad una programmazione che comprenda ab initio futuri elementi di contesto utili ad interagire con l?azione commessa?Dunque , un dolo generico comprendente il pericolo d?un grave danno per un Paese od una organizzazione internazionale.

            Tuttavia l?azione deve essere anche  finalizzata ad uno di tre ulteriori eventi , che non deve necessariamente verificarsi , secondo lo schema tipico del dolo specifico?.? .

                       La rappresentazione e la volizione dell?agente deve cadere quindi su condotta che renda altresì ?attendibile? ? così sempre nella citata sentenza ? e obiettivamente plausibile la prospettiva di intimidazione della popolazione , di costrizione dei poteri pubblici o di un?organizzazione internazionale a compiere od astenersi dal compiere un qualsiasi atto o di destabilizzazione o di distruzione delle strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

                       Una ricostruzione del dolo che ancora una volta àncora la fattispecie all?offensività ed alla materialità dei comportamenti terroristici così come definiti dalla complessa norma incriminatrice , dal momento che  dovendo il dolo in ogni caso focalizzarsi innanzitutto su condotte che obiettivamente , ?per loro natura o contesto? ?possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un?organizzazione internazionale? si esclude la rilevanza delle progettazioni ?deliranti o palesemente inadeguate? ( così ancora la citata sentenza ).

                       Con una simile ricostruzione del dolo rispetto ai fatti di causa dovrà di conseguenza apprezzarsi  se, per gli effetti direttamente riferibili ai fatti in concreto contestati all?associazione (di cui si tratta), come tali rappresentatisi agli indagati nella loro natura o nel loro contesto e come tali e dagli stessi ?voluti? nella loro natura o nel loro contesto, si sia costituita una organizzazione con tendenza ad atti di terrorismo  e si sia determinata e si determini una apprezzabile concreta possibilità che tale organizzazione possa arrecare ?grave danno ad un Paese o ad un?organizzazione internazionale? ed al contempo una plausibile obiettiva possibilità o di intimidazione di popolazioni civili o di costrizione di poteri pubblici o di organizzazioni internazionali , o una plausibile obiettiva possibilità di destabilizzazione o distruzione delle strutture politiche fondamentali , costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di una organizzazione internazionale.

             Gli indici che integrano la prova dell?oggettiva idoneità dell?organizzazione a rendere almeno possibili gli atti di violenza con finalità di terrorismo così come definiti dalla legge, nonché la prova dell?oggettiva e manifestata tendenza della stessa , nella sua struttura materiale e personale, verso tali atti .

                       Per quanto si è detto , per avere gli estremi del reato in parola serve avere la prova dell?oggettiva idoneità dell?organizzazione a rendere almeno possibili gli atti di violenza con finalità di terrorismo così come definiti dalla legge, nonché la prova dell?oggettiva e manifestata tendenza della stessa , nella sua struttura materiale e personale, verso tali atti .

             Si tratta ora di vedere quali caratteristiche debba presentare una tale associazione, quali siano i suoi indici sintomatici.

(a) L?esistenza di una struttura / organizzazione.

            Prima ed imprescindibile caratteristica dell?associazione in parola non può che essere l?esistenza di una struttura organizzativa.

            Ben può dirsi che non può esservi associazione senza organizzazione e che in assenza degli indizi della sussistenza di una organizzazione non vi sono indizi dell?associazione.

            L?associazione di cui agli artt. 270 bis e 270 sexies c.p. non è espressamente previsto debba essere costituita al minimo ?da tre o più persone?, come per l?associazione a delinquere di cui all?art. 416 c.p. , l?associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all?art. 416 bis c.p.  , l?associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all?art. 74 dpr 309 / 1990.

            D?altro canto, appare difficile , pure nel silenzio della legge , che possano palesarsi sul proscenio nazionale ed internazionale associazioni idonee a compiere atti di terrorismo così come definiti dalla legge composti da sole ?due persone? (come pure una antica giurisprudenza ritiene compatibile con la fattispecie, v. CASS. Sez. I, 4.11.1987, Adinolfi ).

            Di regola , si tratterà, ad integrare la ?idoneità? necessaria a rendere almeno possibili atti di terrorismo , di una pluralità di persone.

            (..)

            La mancata definizione normativa delle caratteristiche strutturali minime dell?associazione con finalità di terrorismo internazionale fa sì che l?idoneità a rendere almeno possibile il compimento degli atti di violenza con finalità di terrorismo così come definiti dalla fattispecie sia l?unico parametro cui riferirsi per delineare i contorni di tali caratteristiche strutturali minime. 

            Se questo è vero, e se del pari è vero che l?associazione ex artt. 270 bis-270 sexies c.p. può avere quindi la consistenza e gli schemi organizzativi strutturali più vari, si crede peraltro che tale associazione non possa non avere alcune delle caratteristiche intrinseche a qualsivoglia associazione a delinquere , e proprie di quelle ?storicamente? tipizzate (e del resto, la fattispecie usa il termine ?associazione?, con ciò solo obbligando in qualche modo l?interprete a partire dalle configurazioni normative di ?associazione?  reperibili nell?ordinamento ).

             Così , anche l?associazione con finalità di terrorismo internazionale , per distinguersi dal sodalizio di più persone nel mero concorso in uno o più reati specifici ( magari anche contro un Paese od una organizzazione internazionale ) , per differenziarsi dal mero accordo funzionale alla realizzazione di uno o più reati ? anche evidentemente unificati dall?unicità del disegno criminoso ? consumati i quali l?accordo si  dissolve , e per costituire quella realtà criminale che ledendo il bene giuridico del diritto delle Comunità, e della Comunità internazionale, a vivere senza essere vittima di atti di violenza terroristici , giustifica e rende razionale una autonoma perseguibilità, anticipata rispetto al compimento di specifici atti terroristici, non potrà non essere anch?essa integrata che dalla formazione e predisposizione di una struttura operativa tra più persone potenzialmente idonea  e tesa alla realizzazione di un numero potenzialmente anche indeterminato di atti di violenza con finalità di terrorismo.

            Così, se nella fattispecie per la configurabilità del reato in esame è irrilevante la durata dell?operatività dell?associazione, di certo tale struttura operativa dovrà essere, se non permanente, almeno caratterizzata da quel minimo di stabilità che la può rendere idonea ad essere mezzo per la commissione di atti di violenza con finalità di terrorismo e strumento sempre a disposizione degli associati per l?esecuzione delle singole deliberazioni criminose, avendo una operatività temporale più ampia del segmento di tempo utile alla pianificazione/esecuzione di quegli ?atti intenzionali definiti reati in base al diritto nazionale? , per usare la definizione della Decisione Quadro , che integrano gli atti di violenza con finalità di terrorismo.

             E ancora: l?organizzazione non è necessario abbia una determinata specifica struttura, e  dimensioni particolari, tanto meno di grande o comunque rilevante consistenza ( per mezzi anche finanziari a disposizione, per numero degli associati, per complessa ed articolata predisposizione di mezzi , per volume di affari illeciti , per disponibilità di strumenti operativi -- armi, veicoli , mezzi di comunicazione a distanza -- per struttura gerarchica al suo interno): in quanto organizzazione/associazione, e attesa la definizione normativa ( che distingue chi ?promuove?, chi ?costituisce?, chi ?organizza?, chi ?dirige?, chi ?finanzia?, chi ?partecipa?) non potrà peraltro non evidenziare la sussistenza di una effettiva ripartizione di compiti tra gli associati in relazione all?assetto dell?organizzazione, con apporto del singolo che non sia meramente episodico o del tutto saltuario , ma stabile nel tempo nel coprire uno dei ruoli necessari all?associazione per essere operativa , sì da poter costituire per gli associati sicuro ed affidabile punto di riferimento ( con il grado di fungibilità del ruolo ricoperto a costituire decisivo indice sintomatico della partecipazione al sodalizio, tanto più un ruolo essendo fungibile  tanto più difficile essendo dalla sua copertura trarre la prova dell?adesione all?associazione); e per effetto di tale ripartizione di compiti non potrà non evidenziare la sussistenza di un patto tra gli associati ( affectio societatis ) in forza del quale gli aderenti siano portati ad operare nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio ed insieme contribuiscano all?attuazione del programma criminale comune, vale a dire il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo: organizzazione con ripartizione di compiti, e patto (consapevolezza dei partecipi di operare in qualità di aderenti ad una organizzazione), che dovranno essere idonei ad evidenziare una entità autonoma e diversa dall?insieme dei mezzi predisposti per l?esecuzione di singoli delitti , e che dovranno essere ?visibili? prima e dopo di essi , per un apprezzabile periodo di tempo, idoneo a consentire al sodalizio di operare in concreto , con la concreta possibilità di compiere atti di terrorismo come definiti dalla normativa esaminata  ( e quanto alla prova , se la prova dell?organizzazione può desumersi anche dalle modalità esecutive dei delitti-fine e dalla partecipazione agli stessi tanto più se stabile nel tempo di certo potrà ricavarsi anche dai contatti tra i partecipi , dalle modalità di tali contatti , dalla segretezza/clandestinità dell?organizzazione, dalle modalità di comunicazione interna tra gli associati, v. infra, specie se protratte per un tempo apprezzabile, aspetto questo nel caso in esame come si vedrà decisivo, e ancora , ad es. , dall?assistenza legale ed economica fornita ai partecipi arrestati ed alle loro famiglie rimaste senza reddito e dalla disponibilità di sedi/basi logistiche/magazzini, in generale di luoghi in cui  incontrarsi od in cui stoccare beni o armi o denaro o veicoli a disposizione dell?organizzazione e dei singoli associati).

             Deve poi convenirsi (..)  che con particolare riguardo al reato di  associazione finalizzata al terrorismo internazionale la necessità di applicare , nella ricerca dei connotati dell??organizzazione , i canoni ermeneutici in genere utilizzati nell?analisi del fenomeno associativo va coniugata con la necessità di non pretermettere i dati storici noti ? provenienti dalle indagini ma anche da fonti aperte così come da precedenti procedimenti penali ? riguardanti le peculiarità del fenomeno terroristico investigato , nel caso il terrorismo figlio del fondamentalismo islamico jihadista.

             Deve così convenirsi con il metodo che ha portato la giurisprudenza a dare rilievo in punto di sussistenza di associazioni ex artt. 270 bis?270 sexies c.p. a modelli di aggregazione e di organizzazione non ordinari, vale a dire ai modelli di aggregazione ed organizzazione storicamente assunti in più Paesi dalle associazioni di tale matrice ideologica, modelli che hanno visto organizzazioni aventi consistenza di grande flessibilità ( in grado  di diversamente configurarsi  secondo le pratiche esigenze che l?attività clandestina richiede di volta in volta nelle diverse realtà statuali) darsi struttura ?cellulare? diffusa in più Paesi e realtà, con più cellule in rete tra loro ed in grado di operare contemporaneamente in più Paesi con contatti a volte stabili a volte sporadici tra adepti, a volte con modalità di comunicazione che sono di per sé ?organizzazione? ( come nel presente caso , (..) ,v. infra ), a volte con l?utilizzo, come in un vero e proprio rapporto di franchising, del marchio di una qualche associazione già nota sul piano planetario perchè marchio capace di per sé, per la sua forza evocativa, di aumentare l?effetto intimidatorio di singoli atti di violenza (fatto massimamente avvenuto, negli ultimi 15 anni, con il nome/marchio di ?Al Qaeda?, l?organizzazione con a capo Osama Bin Laden che ha rivendicato la madre di tutte le azioni terroristiche, l??11 settembre?, data a sua volta divenuta un vero e proprio brand ad altissima valenza rappresentativa ed evocativa). 

            E? stato così affermato ( Cass. V Sez. Pen., sent. 11.6?25.7.2008, n. 31389, Bouyahia Maher) che ?ai fini della configurabilità del delitto di associazione sovversiva con finalità di terrorismo internazionale , la necessità di una struttura organizzativa effettiva e tale  da rendere possibile l?attuazione  del programma criminale non implica necessariamente il riferimento  a schemi organizzativi ordinari, essendo sufficiente che i modelli di aggregazione  tra sodali integrino il minimum organizzativo richiesto a tale fine? ( che sarà, come si è visto, quel minimum idoneo a rendere almeno possibile il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo così come definiti dalla normativa esaminata ) . E che ?ne deriva che tali caratteri sussistono anche  con riferimento alle strutture ?cellulari? proprie delle associazioni di matrice islamica, caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che , di volta in volta, si presentano , in condizione di operare anche contemporaneamente in più Stati , ovvero anche in tempi diversi e con contatti fisici , telefonici o comunque a distanza  tra gli adepti anche connotati da marcata sporadicità, considerato che i soggetti possono essere arruolati anche di volta in volta, con una sorta di adesione progressiva ed entrano comunque a far parte  di una struttura associativa saldamente costituita. Ne consegue che in tal caso l?organizzazione terroristica transazionale  assume le connotazioni, più che di una struttura statica,  di una rete in grado di mettere in relazione soggetti assimilati  da un comune progetto politico-militare che funge da catalizzatore dell? affectio societatis  e costituisce lo scopo sociale del sodalizio ?.

            E ancora, più recentemente , in riferimento a tali organizzazioni a struttura ?cellulare? , ?a rete?, la Corte di Cassazione ha specificato ( Sez. VI, sentenza 46308 del 12.7.2012 ) che la fattispecie di cui agli artt. 270 bis-270 sexies c.p. deve ritenersi integrata anche da un sodalizio che realizza condotte ?di supporto? all?azione terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali ( condotte individuate dalla Corte ad es. nell?attività di proselitismo, nella diffusione di documenti ideologici di propaganda e di radicalizzazione, nell?assistenza data ad associati, nell?attività di finanziamento, nella acquisizione e/o predisposizione all?efficienza di armi, nella predisposizione o acquisizione di documenti falsi, nell?arruolamento, nell?addestramento , in generale ogni attività funzionale  all?azione terroristica , senza che sia necessario che il gruppo ?di supporto? ponga in essere tutte le condotte ritenute sintomatiche della concretezza dei propositi criminosi dell'associazione) ( la Corte avendo ritenuto correttamente motivata la sentenza della Corte d'Assise d'Appello che aveva ritenuto sussistente il reato ex art. 270 bis?270 sexies c.p. con la prova di due attività dimostrative dell'operatività della cellula e della funzionalità di essa al perseguimento della finalità di terrorismo internazionale, vale a dire l'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all'occorrenza nelle zone teatro di guerra, e la raccolta di denaro destinato a sostegno economico dei combattenti dello Jihad all'estero, tramite i mujaheddin in Bosnia: ?Tanto basta per ritenere sussistente il delitto in questione, senza necessità ne' di individuare specificamente i destinatari finali del finanziamento ne' di ulteriormente valutare, come pure i giudici di primo grado avevano fatto, se il gruppo o qualche suo componente si occupasse di acquisizione di armi o di documentazione falsa. Nè può rilevare, secondo i giudici di merito, che i vari adepti pronti a partire ?per fare jihad? ?.omissis? non siano in realtà partiti. Trattasi, infatti, di reato di pericolo, per la cui integrazione è richiesta l'esistenza di un'associazione avente un programma di atti di violenza con finalità di terrorismo, con struttura idonea al compimento di una serie di reati per la cui realizzazione l'associazione è istituita, senza tuttavia che l'atto di violenza sia realizzato o che qualcuno degli affiliati abbia dato inizio all'esecuzione del programma, per esempio partendo per i territori di guerra?.

(b) L?estensione internazionale dell?organizzazione .

            Se in assoluto ben può esservi associazione ex artt. 270 bis?270 sexies c.p. operante in un solo Paese o comunque in un ambito territoriale ristretto ( Cass. Sez. VI, 10.2.1998, Cadinu ), o avente un?organizzazione dal carattere ?rudimentale? (Cass. Sez. I, 22.4.?5.6.2008, Di Nucci ) , purchè ne presenti i più volte evidenziati connotati di idoneità offensiva e di tendenza , e se come si è visto può integrare gli estremi della fattispecie anche una associazione ?cellula? che magari in un solo Paese pone in essere attività di ?supporto? funzionali al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo da parte di una più vasta associazione, è però evidente che dovendo l?associazione del tipo in parola avere una struttura tale da rendere almeno possibili il compimento di atti di terrorismo ( quindi il compimento di condotte che ?per la loro natura o contesto? siano in grado ?di arrecare grave danno ad un Paese o ad una organizzazione internazionale?) tanto più e con maggiore facilità saranno di regola ravvisabili i suoi estremi nel caso in cui l?organizzazione, anche magari strutturata per  ?cellule? in rete , abbia una estensione internazionale  ed una presenza in più Paesi, trattandosi di fattore che in tutta evidenza di per sé aumenta l?idoneità/efficienza dell?organizzazione .

(c) La segretezza / clandestinità dell?organizzazione e delle modalità di comunicazione interna .

            Si sta ragionando di una associazione -- e quindi di una organizzazione --  che abbia oggettiva idoneità a rendere almeno possibili gli atti di violenza con finalità di terrorismo così come definiti dalla legge, e quindi oggettiva idoneità a porre in essere condotte in grado di arrecare ?grave danno? non a circoli di privati, ma ad interi ?Paesi? (e quindi anche a ?Stati?) o ad organizzazioni internazionali .

            I Paesi, gli Stati, la Comunità internazionale si difendono. E si difendono con la forza . Con la forza dell?attività politica e diplomatica. Con la forza militare in senso lato ( comprendente l?attività di polizia ) . E tra l?altro anche con l?attività preventiva di spionaggio e quindi di intelligence.

            Caratteristica pressoché coessenziale alle associazioni ex artt. 270 bis?270 sexies c.p. , indispensabile per resistere all?impatto di tale complessiva azione di resistenza e contrasto, sarà allora la ?segretezza? e la ?clandestinità? della loro organizzazione , il loro operare in modo non pubblico, o quanto meno in dati casi con un livello pubblico ed un livello clandestino che sappia eludere i meccanismi normativi/preventivi/repressivi dei singoli Paesi e delle organizzazioni internazionali.

            Segretezza che sarà a sua volta evidenziata dalla natura non pubblica dell?adesione dei partecipi e quindi della lista degli aderenti; dalla rigorosa compartimentazione della circolazione interna delle informazioni, con riserva ai soli dirigenti della conoscenza di programmi/obiettivi ( onde evitare che partecipi arrestati possano fornire informazioni decisive su struttura ed obiettivi dell?associazione ) ; dalla cautela utilizzata dai partecipi nel contattarsi e nel comunicare tra loro, con utilizzo di linguaggi codificati o comunque criptati; dalla struttura in genere gerarchica e compartimentata per ruoli assai definiti , in clandestinità pressoché necessitata da ragioni di sicurezza e di controllo interno; dall?assoluta non trasparenza esterna delle attività poste in essere e dei loro autori, tanto più quando si tratta di attività di per sé autonomamente illecite, attività quando ritenuto necessario poi appunto ?rivendicate? ,con una pubblica affermazione di paternità .

                       Con particolare riguardo alla circolazione interna delle informazioni ed in generale alla comunicazione interna tra gli associati la stessa può essere in dati casi diretta testimonianza e prova stessa dell?organizzazione in quanto tale , al punto da potersi dire che le modalità interne di segreta , criptata e difficilmente captabile comunicazione addirittura già di per sé sole integrano e rendono evidenza dell?organizzazione: il che può avvenire in particolare quando gli associati ? come nel caso dell?associazione oggetto della presente indagine: v. infra -- non vivono a stretto contatto fisico ed hanno frequenti comunicazioni tra loro , e comunicano non solo e non tanto con uso di linguaggi codificati quanto con l?utilizzo di modalità di comunicazione ad elevatissima e poco conosciuta tecnologia e di possibile intercettazione solo a mezzo di altrettanto sofisticati e tecnologicamente avanzati mezzi di indagine. Casi in cui in la sussistenza di un simile livello di segreta comunicazione tra associati finisce con l?essere se non il più importante certo uno tra i principali indizi dell?associazione.

(D) La condivisione , nell?associazione, di un sistema di valori politico-ideologici, o religiosi. La necessità che vi sia predisposizione di uno specifico e concreto programma di violenza.

            La condivisione di posizioni meramente ideologiche, anche le più radicali ed eversive, anche a parole favorevoli all?uso della violenza, non accompagnata da gesti/azioni/condotte che rendano attuale e concreto il proposito di porre davvero in esecuzione atti di violenza con finalità di terrorismo come definiti dalla legge, non vale ad integrare gli estremi del reato in parola.

            La fattispecie presta tutela , quale  reato di pericolo presunto, dalla predisposizione  di un concreto programma di violenza e non dalla condivisione di idee eversive o ?terroristiche?, anche se tali idee si collocano in un sistema di valori ideologico-politici in contrasto con quelli espressi dall?assetto costituzionale della Repubblica Italiana  e dagli organismi internazionali cui la stessa aderisce.

            Per Cass. Sez. I Pen. n. 30824 depositata il 19 settembre 2006 (Tartag Samir ed altri) , ai fini della sussistenza della fattispecie di cui all?art. 270 bis c.p., ?pur costruita come reato di pericolo,non è sufficiente l'adesione a una astratta ideologia (per quanto odiosa e brutalmente manifestata) ma occorre la predisposizione di ?un concreto progetto di azioni eversive?, ancorché non realizzate? : ribadendosi che il bene giuridico tutelato è la protezione contro uno ?specifico programma di violenza e contro coloro che a tale programma aderiscono proponendosi il compito di realizzare atti di violenza?, ?intendendosi, peraltro, per programma l?insieme di propositi concreti ed attuali di violenza e non posizioni meramente ideologiche?.

            Ciò premesso, è evidente che la condivisione, nell?associazione, da parte di tutti o di una gran parte dei partecipi, di un sistema di valori ideologico, o ancor più religioso, idoneo ad aumentare la disponibilità di persone pronte a compiere atti di violenza con finalità di terrorismo costituirà un sicuro indizio ? di per sé solo, per quanto appena detto, del tutto insufficiente ? dell?associazione ex artt. 270 bis?270 sexies c.p.

            E? ciò che può avvenire, tra l?altro, con la condivisione di una visione fondamentalista della religione islamica proiettata verso l?ideologia radicale della ?guerra santa? jihadista , che legittima anche azioni suicide di ?martirio? quale mezzo per combattere gli ?infedeli? e tra essi per primi i Paesi occidentali e persino i musulmani non radicali e laici . ?La costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato  per lo più attorno a nuclei culturali che si rifanno all?integralismo religioso islamico , perché, al contrario, i rapporti  ideologico-religiosi  sommandosi al vincolo associativo  che si propone il compimento di atti  di violenza finalizzati a terrorizzare, lo rendono ancora più pericoloso? ( Cass. Sez. II Pen., sent. 669 del 17.1.2005).

            Dalla teorizzazione degli atti di violenza alla loro concreta ideazione/pianificazione/organizzazione/esecuzione c?è un abisso che copre la distanza tra attività di libera manifestazione del pensiero e le attività penalmente rilevanti di cui si discute.

            L?analisi sul punto deve essere particolarmente attenta , perché in materia di terrorismo il rischio di perseguire penalmente mere posizioni politiche e mere narrazioni ideologiche (magari anche indulgenti o sinanco esaltatorie o vacuamente declamatorie dell?uso della violenza come mezzo di azione politica) è come si è detto altissimo, tanto più in situazioni di grande tensione in singoli Paesi o a livello internazionale, successivamente a concrete sanguinose azioni di terrorismo che hanno causato diffuso panico.

            Servono in altri termini indici sintomatici di quell?oggettiva tendenza dell?organizzazione ad azioni di violenza con finalità di terrorismo , indici che evidenzino obiettivamente ?il proposito serio, preciso, circostanziato? di porli in essere ( secondo la formula utilizzata da alcune pronunce di merito ).

(e) La disponibilità di persone pronte a compiere atti violenti con finalità di terrorismo, anche con azioni ?suicide?. La sussistenza di attività di proselitismo/reclutamento e di successivo indottrinamento volto ad aumentare il numero di persone pronte a compiere per l?associazione atti di violenza con finalità di terrorismo.

            Se per aversi indizi del reato servono  indizi di una struttura organizzativa idonea a rendere almeno possibile ?atti di violenza? ?che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno? ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale? ( ed innanzitutto quindi allo Stato italiano, v. 270 bis comma 3 c.p.  ) e siano idonei ad ?intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un?organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale? , sicuro indice dell?idoneità dell?organizzazione ad essere associazione ai sensi degli artt. 270 bis?270 sexies c.p. sarà come si è detto la prova della disponibilità di persone pronte a compiere atti violenti di tale natura, a cominciare evidentemente dalla disponibilità di persone pronte a raggiungere teatri di guerra e/o a compiere in qualunque luogo azioni anche suicide con armi o esplosivi che contemplino la lesione o la morte di civili. Disponibilità che può derivare dalle più diverse ragioni, ragioni in sé irrilevanti , dal momento che ciò che conta , in un sistema penale che non punisce la manifestazione delle idee ed è imperniato sul principio di offensività, è che vi sia stata da parte del singolo soggetto l?esternizzazione , in una qualche forma, di in serio e circostanziato proposito di porre in essere determinati atti di violenza della natura definita dalla legge, attraverso concrete azioni che abbiano una oggettiva tendenza verso quel risultato.

            I soggetti disponibili a compiere atti di violenza con finalità di terrorismo saranno in genere e di regola compartecipi all?associazione ex artt. 270 bis-270 sexies c.p. , ma bene potranno essere anche estranei alla stessa, e semplicemente pronti ad eseguirne i piani con finalità terrroristica, e gli ordini ?militari?.

             Vengono qui in rilievo le attività di radicalizzazione dei singoli, attività che possono evidentemente avere le forme più diverse: dall?indottrinamento progressivo della singola persona da parte del singolo aderente, all?approntamento di sedi di studio e di lettura e di discussione di testi sacri, alla messa a disposizione di documenti più direttamente politici od ideologici o di strategia militare o comunque operativa  ( libri, files audio, films, materiali vari scaricati dal web ).

            E? attività, quella di radicalizzazione degli aderenti, che appare indice decisivo sulla via del riconoscimento degli estremi dell?associazione ex artt. 270 bis?270 sexies cp, e ciò per il fatto che una tale organizzazione trova nelle finalità che devono avere gli ?atti di violenza? ex artt. 270 bis comma 3 e 270 sexies c.p. delle finalità a ben guardare prettamente e chiaramente politiche , ed in quanto tali delle finalità che necessariamente prendono le mosse da culture ?politiche? in senso ampio e/o da sistemi valoriali morali e/o religiosi .

(f) La sussistenza di fondi propri dell?organizzazione, e di attività di finanziamento della stessa.

            Una organizzazione, in quanto tale, non può non poter contare su beni patrimoniali e su fondi propri. E tanto più evidentemente se deve essere struttura idonea a proporsi e a compiere atti di violenza con finalità di terrorismo come definiti dalla legge , se è struttura complessa e magari estesa a più Paesi , e se consiste in una rete di ?cellule? presenti in più Nazioni.

            Indice sintomatico dell?associazione ex artt. 270 bis e 270 sexies c.p. è allora certamente la presenza di patrimonio e di fondi ?sociali?, a disposizione degli associati per le finalità ragione sociale dell?organizzazione, e prima ancora la presenza di attività di raccolta e di gestione di fondi.

            Si tratta evidentemente di profilo centrale.

            E che come tale è considerato dalla normativa in esame, se è vero che la fattispecie ex art. 270 bis c.p. punisce non solo chi ?promuove, costituisce, organizza, dirige?  le associazioni in esame ma anche chi si limita in qualsiasi modo a finanziarle ( v. la disgiuntiva ?o? tra le varie condotte elencate: ?chiunque promuove, costituisce, organizza dirige, o finanzia??). E se è vero che il profilo del finanziamento è stato al centro dell?intervento della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo , adottata dall?Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 54/109 a New York l?8.12.1999, come si è visto ratificata in Italia con legge 14 gennaio 2003 n. 7 ,   Convenzione con cui gli Stati , Parti della medesima, ?profondamente preoccupati per l?escalation mondiale degli atti terroristici in tutte le loro forme e manifestazioni ?, prevedono tra l?altro ( art. 2)  che ?commette un reato ai sensi della Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente ed intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi  con l?intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente , al fine di compiere?, tra l?altro ?qualsiasi atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile  o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva  in situazioni di conflitto armato , quando la finalità di tale atto , per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un?organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa?.

            Si tratta di elenco, quello contenuto in tale art. 2 , che specifica le condotte di finanziamento, chiarendo che a essere punito è il finanziamento ?con qualsiasi mezzo?, ?diretto? od ?indiretto? , purchè intenzionalmente e consapevolmente finalizzato a compiere  ?qualsiasi atto? terroristico come ivi descritto , e quindi il finanziamento inteso in generale come messa a disposizione di risorse di cui l?organizzazione non  disponeva e non necessariamente come messa a disposizione di denaro , il finanziamento ben potendo essere appunto anche ?indiretto? e potendo avere ad oggetto ?qualsiasi mezzo?.

            Può poi rilevarsi che se la formula della Convenzione del 1999  sembra riferirsi al finanziamento di ?qualsiasi atto? terroristico , l?art. 270 bis c.p. fornisce anche in ordine a tale specifico profilo una tutela anticipata rispetto ai singoli atti terroristici coprendo inequivocabilmente già il finanziamento all?associazione, anche prima e a prescindere dal compimento effettivo di singoli atti terroristici . Così che può dirsi che la condotta che evidenzia il finanziamento dell?associazione oltre che esserne indizio sia condotta direttamente punibile.

 (g) La disponibilità di armi ed esplosivi. La minaccia del loro uso.

            Si tratta di indice sintomatico dell?associazione che si crede non necessiti di particolari analisi circa la sua capacità rappresentativa dell?idoneità dell?associazione a rendere almeno possibili gli atti di violenza con finalità di terrorismo.

            Certo, ?grave danno ad un Paese o ad un?organizzazione internazionale? può essere arrecato nel modo più vario, ed anche a prescindere dall?utilizzo di armi da guerra ( convenzionali o non), armi da sparo, o esplosivi. E certo allo stesso modo senza armi possono essere poste in essere ?condotte che , per la loro natura o contesto? sono idonee ad ?intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici od un?organizzazione internazionale a compiere od astenersi dal compiere un qualsiasi atto? o ancora sono idonee ?a destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali , costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di un?organizzazione internazionale?.

            L?assenza della prova della disponibilità diretta di armi da parte dell?associazione non varrà quindi di per sé sola ad escludere la sussistenza degli indizi dei suoi estremi.

            La prova della disponibilità diretta ? ma anche indiretta ? di armi sarà però evidentemente decisivo indice dell?idoneità dell?associazione a rendere almeno possibili atti di violenza con la finalità di terrorismo , così come definiti dalla legge.

                       Peraltro, potendo essere l??intimidazione della popolazione? o dei poteri pubblici il frutto anche solo della minaccia dell?uso di armi ed esplosivi , minaccia che abbia una sua plausibilità e verosimiglianza, minaccia che ai nostri giorni , nell?era del web, può in pochi minuti avere virale e planetaria diffusione, con ?grave danno ad un Paese o ad un?organizzazione internazionale? ( si pensi ad es. alla minaccia di compiere attentati in una località turistica, ed agli effetti che può avere sull?economia del Paese interessato, che magari solo di turismo viva),  ecco che al di là dell?effettiva disponibilità  di armi ed esplosivi la semplice avvenuta minaccia a mezzo dei media  del loro utilizzo in azioni che ?per la loro natura o contesto? possono avere uno degli effetti di cui all?art. 270 sexies c.p. può essere ritenuto indice se non altro della ?finalità di terrorismo? di chi l?ha posta in essere , ed altresì della sussistenza dell?organizzazione laddove le modalità con cui la minaccia è stata realizzata e resa pubblica facciano ragionevolmente ritenere che debba necessariamente essere stata posta in essere da una pluralità di persone accomunate da una comune finalità ed in qualche modo organizzate.       

 (H) La sussistenza di attività di arruolamento e/o addestramento militare e/o operativo direttamente gestite. Il collegamento con realtà di addestramento militare e/o operativo.

            Si è visto che costituisce sicuro indice dell?idoneità dell?organizzazione ad essere associazione ex artt. 270 bis-270 sexies c.p. la conduzione e l?apprestamento, da parte di partecipi alla stessa, di attività di proselitismo religioso e/o ideologico-politico diretta e svolta in modo tale da aumentare il numero di persone potenzialmente pronte a compiere per l?associazione atti di violenza con finalità di terrorismo, e sinanco atti ?suicidi? di ?martirio?.

            A fortiori, costituirà sicuro ulteriore indice dell?idoneità dell?associazione a rendere almeno possibili azioni di violenza con finalità di terrorismo l?arruolamento e la diretta conduzione ed il diretto svolgimento, su persone già ideologicamente radicalizzate (magari anche al di fuori delle attività associative) , e pronte a combattere o a porre in essere azioni violente, di attività di addestramento militare o anche più in generale di attività di addestramento allo svolgimento di funzioni operative e logistiche connesse alle operazioni più direttamente militari ( ovvero ancora: il comprovato diretto collegamento dell?associazione con realtà e/o strutture che tali tipi di addestramento compiono , tale da consentirne l?utilizzo a partecipi all?associazione , in vista del possibile compimento di ?atti di violenza con finalità di terrorismo? così come definiti dalla legge).

            Si tratta delle attività autonomamente punite , ?al di fuori dei casi di cui all?art. 270 bis c.p.?, dalle fattispecie di cui agli artt. 270 quater e 270 quinquies c.p. : ?l?arruolamento di una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali?, l??addestramento? od il ?fornire istruzioni? sulla ?preparazione o sull?uso di materiali esplosivi , di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose , nonché di ogni altra tecnica o metodo  per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali?  anche se rivolti ?contro uno Stato estero od una organizzazione o istituzione internazionale ?.

(I.1)  La già dimostrata operatività dell?associazione. Nella diffusione mediatica di materiali ideologici di propaganda di atti terroristici, veri o simulati.

            Se si tiene presente che sono condotte con finalità di terrorismo , tra le altre,  le condotte che ?per loro natura o contesto? , oltre che arrecare danno ad un Paese o ad un?organizzazione internazionale, ?sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione? o allo scopo di ?destabilizzare le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di un?organizzazione internazionale?, è evidente  che costituiscono sicuro ulteriore indice dell?idoneità dell?organizzazione ad essere associazione ex artt. 270 bis?270 sexies c.p. le azioni di diffusione con ogni mezzo possibile , ed innanzitutto sul web, di materiali ideologici di rappresentazione, di esaltazione, di apologia e di propaganda di atti terroristici , veri o simulati che siano: soprattutto, se , evidentemente , tali attività non sono le sole poste in essere dall?associazione, ma si accompagnano ad altri ambiti di già dimostrata operatività.

            Si tratta di attività ai nostri giorni di enorme impatto , capaci di scatenare fenomeni emulativi ( lo dimostra il numero dei foreign fighters che in questi mesi da ogni Paese hanno raggiunto l? organizzazione autodenominatasi ISIS o Stato Islamico o Califfato sull?onda della rappresentazione di immagini violente, di assassinii, di vittorie militari vere o simulate), di attività che evidentemente bene possono far parte altresì delle attività di proselitismo e di radicalizzazione di singoli individui .

            Potendo l??intimidazione della popolazione? così come la ?destabilizzazione? economica o sociale di un Paese? avere a che fare con fenomeni psicologici di massa che nascono e si sviluppano sui media -- a volte in ristrettissimi tempi, innanzitutto sul web ? tali azioni finiscono ai nostri giorni con l?essere , più che un indice sintomatico di idoneità dell?organizzazione a compiere condotte con finalità di terrorismo , indice della già attuale operatività dell?organizzazione con finalità di terrorismo anche internazionale.

            E? appunto quello che notoriamente sta avvenendo  sul web e sui media di tutto il mondo a partire dal periodo successivo al giugno 2015 con l?organizzazione terroristica operante nei territori tra IRAQ, SIRIA e TURCHIA autodefinitasi Califfato o I.S. ( acronimo per Islamic State). La diffusione planetaria, in pochi istanti, di immagini di miliziani appartenenti all?organizzazione che compiono azioni militari, che apparentemente controllano e/o governano città e territori conquistati, che pongono in essere feroci atti di tortura o di umiliazione o di assassinio di prigionieri con modalità e rituali di medievale ferocia è certo azione che rende gli estremi dell?organizzazione terroristica ma che allo stesso tempo già ne mostra la attuale operatività, la attuale idoneità ad intimidire determinate popolazioni , a determinare stravolgimenti di situazioni politiche e sociali, ad innestare rilevanti movimenti sui mercati anche finanziari, a costringere poteri pubblici e/o organizzazioni internazionali a date iniziative, o ad ometterle.

            Devono inoltre considerarsi gli effetti di ?ingrandimento? e di emulazione che si creano su internet e sui social media, per cui il gesto di un singolo  raggiunge in pochi minuti ogni angolo del pianeta e crea suggestioni di ampiezza, efficacia e  diffusione di un dato fenomeno sino a poco tempo fa assolutamente impensabili e che, quando hanno determinate caratteristiche, bene possono integrare in sé azioni di terrorismo politico perché in grado appunto di intimidire Stati e/o popolazioni o , ad es. di rovinare il turismo e con esso l?economia di un determinato paese.

(i.2) La già dimostrata operatività dell?associazione : in altre condotte ( ad es., nel supporto logistico, operativo o finanziario all?azione di partecipanti ad organizzazioni terroristiche operanti e riconosciute come tali ).

            Si è ripetuto più volte che la fattispecie ex artt. 270bis?270 sexies c.p. sin qui delineata , quale fattispecie di reato associativo, e quale delitto di pericolo presunto, anticipa la soglia di punibilità al fatto stesso della costituzione di un?organizzazione di persone e di mezzi idonea a rendere almeno possibile il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo così come definiti dalla legge, a prescindere e prima del loro effettivo compimento , a prescindere e prima dell?inizio dell?esecuzione di condotte violente, e quindi anche in assenza della consumazione di reati-fine.

            L?anticipazione della soglia di punibilità tocca così anche attività meramente prodromiche e preparatorie a tali condotte violente, purchè idonee a dimostrare l?attuale operatività dell?associazione.

            Si tratta di attività che possono essere le più diverse, alcune delle quali  integranti anche fattispecie delittuose autonome, ?fuori dei casi di concorso? nel reato di cui all?art. 270 bis-270 sexies c.p.  ( v. artt. 270 ter, 270 quater, 270 quinquies c.p.):

--- innanzitutto, azioni di preparazione ed organizzazione in concreto di ?atti di violenza con finalità di terrorismo ( pianificazione dell?azione, azioni di sopralluogo, di reperimento di esplosivi e di materiali utili al piano esecutivo da attuare, di veicoli, di persone idonee all?azione che si vuole compiere );

--- condotte di supporto logistico od operativo o finanziario all?azione di partecipanti ad organizzazioni terroristiche riconosciute e/o operanti come tali ( così ad es. il fornire alle medesime ?vitto o rifugio, ospitalità, mezzi di trasporto strumenti di comunicazione?, v. 270 ter c.p. ; e v. la già citata Cass. Sez. VI Pen. , sent. 12.7.2012 n. 46308 , che ha riferito tale indice sintomatico della esistenza di una organizzazione ex art. 270 bis c.p. alle strutture che diano tale tipo di supporto  anche se aventi una organizzazione ?cellulare?, ?a rete?, ?caratterizzata da estrema flessibilità e capacità di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che di volta in volta si presentano?, anche se operanti ?contemporaneamente in più Paesi? e se connotate da ?contatti fisici, telefonici , informatici tra i vari gruppi in rete? del tutto ?discontinui o sporadici?);

--- condotte di supporto logistico od operativo o finanziario a chi è pronto singolarmente ad azioni terroristiche o ad unirsi ad altre organizzazioni terroristiche (armamento, messa a disposizione di denaro e/o titoli di viaggio, fabbricazione o reperimento di documenti falsi idonei a passare frontiere, indicazione di basi logistiche in Paesi diversi );

--- assistenza legale ed economica ad arrestati per azioni di terrorismo o per appartenenza ad organizzazioni terroristiche , e ai loro familiari ;

--- raccolta e gestione di fondi a diretto sostegno di appartenenti ad organizzazioni che si propongono o hanno già compiuto atti di violenza con finalità di terrorismo ;

--- approntamento / utilizzo di una base logistica ( vale a dire, di un luogo quale punto fisico di riferimento per gli associati, che potrà essere un appartamento anche abitato da uno dei partecipi, o un esercizio pubblico che svolge una attività di copertura, ad es. un ?internet point?). 

            Il ?contesto?.

            Si è visto come per l?art. 270 sexies c.p. , nella definizione di quali siano ?gli atti di violenza con finalità di terrorismo?, il ?contesto? in cui avvengono le ?condotte? sia espressamente, con la ?natura? delle stesse, parametro di valutazione della loro idoneità ad avere uno degli effetti elencati nella disposizione: idoneità ad ?arrecare grave danno ad un Paese o ad una organizzazione internazionale?, idoneità allo ?scopo di intimidire la popolazione? o di ?costringere i poteri pubblici o un?organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto?, idoneità allo scopo di ?destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali , costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un?organizzazione internazionale?.

            Il ?contesto? , nella norma, è il ?volano? che può moltiplicare l?efficienza causale delle singole azioni. O che al contrario tale efficienza causale può del tutto disperdere, nel nulla, o al minimo nel penalmente irrilevante, in ciò che è ?inidoneo? a ledere i beni protetti dalla norma.

            Dall?analisi del ?contesto? , operata la ricognizione degli indici sintomatici del reato disponibili, ed emergenti dalle indagini, non si può quindi prescindere nella valutazione sulla sussistenza della ?gravità indiziaria? del reato associativo ex artt. 270 bis?270 sexies cp e norme correlate.

         (..)

            Il ?contesto? però , seppure nella norma non espressamente richiamato a tale diverso fine, non può non essere altresì parametro di valutazione di sintesi da utilizzarsi nel giudizio in ordine all?idoneità (a rendere almeno possibile la realizzazione degli atti di violenza con finalità di terrorismo) dell?organizzazione stessa nel suo complesso. E ciò per la peculiarità del fenomeno terroristico, che fa riferimento , tra l?altro, all?idoneità a porre in essere condotte che arrechino danno o intimidiscano non bocciofile, ma Stati, popolazioni e poteri pubblici, idoneità che può dipendere, a prescindere dalla oggettiva consistenza delle organizzazioni, se si vuole a prescindere dalla loro obiettiva configurazione o ?natura? , appunto dalla generale situazione storica/culturale/politica/economica in cui versa in un dato momento un dato Paese o un data ?regione? del quadrante internazionale. Appunto: dal ?contesto?.

                     

Profili problematici ricorrenti della prova del reato di cui all?art. 270 bis cp. L?inserimento nelle ?black lists? delle organizzazioni terroristiche .

            Una prima ricorrente questione nei procedimenti per il reato ex artt. 270 bis?270 sexies c.p. è quella del rilievo da assegnare all?inserimento di una data organizzazione nella lista delle organizzazioni terroristiche ( si potrebbe dire) generalmente riconosciute , stilata dal Consiglio di Sicurezza dell?O.N.U. e da altre organizzazioni internazionali.  

            Il PM, nella sua richiesta , evidenzia l?inserimento dell?organizzazione AL QAEDA nella ?black list? delle organizzazioni terroristiche sin dal 6.10.2001, l?inserimento di ANSAR AL ISLAM dal 24.2.2003 (..).

            Al riguardo , deve evidentemente convenirsi con l?affermazione di Cass. I Sez. Pen.11.10.2006, pm in causa Bouyahia Maher riguardante l?associazione ANSAR AL ISLAM (e con quella della sostanzialmente conforme sentenza CASS. I Sez. Pen. 15.6.2006, Tartag ) secondo cui, in tema di associazioni con finalità di terrorismo internazionale, l?inserimento  di una organizzazione negli elenchi di associazioni terroristiche stilati dal Consiglio di Sicurezza dell?ONU ( a seguito  della risoluzione del 15.10.1999 n. 1267 ) (come anche dal Consiglio dell?Unione Europea , da singoli Stati, e dal Comitato di Sicurezza finanziaria del Ministero dell?Economia e delle Finanze italiano)  costituisce un dato valorizzabile soltanto quale spunto investigativo, ma non può mai assumere , di per sé, valore di prova della finalità di terrorismo  svolta dalla associazione inclusa nella ?black list?, prova che deve necessariamente formarsi  secondo le regole prescritte dalla nostra legge processuale , sulla base della valutazione complessiva delle risultanze di indagine : ciò, evidentemente , per l?eterogeneità e non completa attingibilità delle ragioni , spesso essenzialmente politiche, che presiedono all?inserimento nelle liste.

            Può comunque rilevarsi come l?organizzazione di cui in imputazione (..) non sia segnalata da P.G. e P.M. come  attualmente inserita in alcuna delle indicate liste. 

Il fatto notorio

            Altra problematica che di frequente si pone nei procedimenti per associazione con finalità di terrorismo internazionale ( per il fatto che evidentemente in tali giudizi le valutazioni da compiersi spesso non possono limitarsi a considerare le sole attività svolte nel territorio italiano ), problematica sulla quale il Giudice in tali giudizi è chiamato a chiarire i parametri utilizzati, è quella relativa all?ambito di utilizzazione del fatto notorio ( spesso inerente accadimenti avvenuti all?estero ).

            Al riguardo, il giudicante conviene con quelle affermazioni giurisprudenziali secondo le quali nell?iter di accertamento del reato ex artt. 270 bis?270 sexies c.p.,  la valutazione del Giudice non può rifiutarsi di considerare come notori e quindi come non necessitanti specifico accertamento fatti anche avvenuti all?estero solo perché noti o desumibili unicamente da notizie di stampa , quando si tratti di fatti entrati nel patrimonio conoscitivo della generalità dei cittadini, e/o di intere Comunità nazionali e/o addirittura della Comunità internazionale ( Cass. II Sez. Pen., 9.2.2005, pm in causa Gasry) ( si pensi ad es. all?attuale insistenza nel nord dell?IRAQ e intorno ai confini Siria/IRAQ dell?attività di una organizzazione jihadista autoproclamatasi Califfato ed autodefinitasi Stato Islamico , che ha come obiettivo l?instaurazione di uno stato teocratico fondato sull?applicazione della legge islamica ad ogni rapporto della vita civile, organizzazione non riconosciuta dalla Comunità internazionale ed anzi generalmente considerata terroristica).

            Il fatto notorio che può essere utilizzato ? che evidentemente non ha nulla a che fare con la scienza privata del Giudice e con le specifiche personali conoscenze che il giudicante può avere o non avere di determinate vicende o di determinati fatti o contesti ? bene potrà essere quindi rappresentato anche da vicende internazionali quando queste rientrino in un patrimonio nozionistico comune non controverso e bene potrà comprendere ed essere tratto anche da scritti di analisti e storici della cui affidabilità come fonte si dia adeguata motivazione  o la cui affidabilità sia altrettanto ed a sua volta notoria ( così Trib. Milano 17.5.2005, Aouadi, in Giur. Merito, 2005, p. 2961).

 I dati provenienti da fonte di ?intelligence?

            Anche quello dell?utilizzabilità processuale dei dati provenienti da fonte di intelligence, nazionale o estera, è questione ricorrente nei processi per associazione finalizzata al terrorismo internazionale, per l?ovvia ragione che questo genere di procedimenti vede spesso la collaborazione di più Stati, di più Polizie Giudiziarie, dei servizi di informazione e sicurezza di diversi Paesi.

            Al riguardo, CASS. SS. UU. 21.6.2000, Tamarro ( resa in procedimento che riguardava la motivazione in ordine ai collegamenti con l?organizzazione transnazionale ANSAR AL ISLAM ; come poi, in seguito, CASS. I Sez. Pen. 11.10.2006, pm in causa Bouyahia Maher ) , hanno statuito il principio di diritto ? che appare difficilmente confutabile -- per cui non possono trovare ingresso nel processo, e vanno considerate originariamente inutilizzabili , le informazioni tratte da fonti di ?intelligence? quando si tratta di dati  acquisiti senza l?osservanza  delle forme prescritte da norme di legge o pattizie, o in contesti non noti e verificabili,  o da Autorità non investite del potere di indagine , o a mezzo di atti non assistiti da alcuna garanzia difensiva .

La partecipazione del singolo all?associazione ex artt. 270 bis?270 sexies c.p. La prova di tale partecipazione.

            L?individuazione di quali siano le condotte del singolo che integrino il concorso come ?partecipe? nell?associazione ex artt. 270 bis?270 sexies c.p. è come ovvio a sua volta problema che ha attraversato tutti i processi in materia.

            Anche in questo ?campo? si impongono evidentemente ricostruzioni della normativa costituzionalmente orientate ai principi fondamentali del nostro ordinamento, appunto non solo penale ma anche costituzionale, escludendo interpretazioni che dimentichino che nel nostro ordinamento la responsabilità penale è personale , che la libera manifestazione del pensiero e del proprio credo religioso è tutelata nel modo più ampio e che il nostro diritto penale è un diritto penale del fatto e che non ruota intorno a tipi d?autore.

            Parallelamente , l?analisi non potrà non partire dalla vista particolare connotazione che bene può presentare ( e storicamente ha presentato ) la struttura organizzativa di una associazione ex artt. 270 bis-2 sexies c.p. , ove si considerino specificamente  i dati storici noti ? provenienti dalle indagini ma anche da fonti aperte così come da precedenti procedimenti penali ? riguardanti le peculiarità del fenomeno terroristico figlio del fondamentalismo islamico jihadista, peculiarità che come si è detto hanno portato la giurisprudenza ( massime: CASS V Sez. 11.6.2008-25.7.2008, Bouyahian n. 31389 ) a dare rilievo ai modelli di aggregazione ed organizzazione storicamente assunti in più Paesi dalle associazioni di tale matrice ideologica, modelli che hanno visto organizzazioni importanti e di estensione internazionale presentare consistenza di grande flessibilità ( in grado  di diversamente configurarsi  secondo le pratiche esigenze che l?attività clandestina richiede di volta in volta nelle diverse realtà statuali) e darsi struttura ?cellulare? diffusa in più Paesi e realtà, con più cellule in rete tra loro ed in grado di operare contemporaneamente in più Paesi con contatti a volte stabili a volte sporadici tra adepti, a volte con modalità di comunicazione che sono di per sé ?organizzazione? . Modelli, che hanno spesso visto i partecipi venire arruolati ed entrare comunque a far parte di una struttura associativa saldamente costituita anche di volta in volta , anche in relazione a specifici obiettivi, in una sorta di adesione progressiva ad una organizzazione con le connotazioni, più che di una struttura statica,  appunto di una rete , in grado di mettere in relazione soggetti assimilati  da un comune progetto politico-militare che funge da catalizzatore e fattore fortemente unificante . Modelli, ancora, quelli per cellule in rete tra loro , che hanno portato ad affermare che ?... qualora occorra valutare, ai fini di quanto disposto dall?articolo 270 bis c.p., la condotta di gruppi esistenti in Italia, i quali ? fanno parte di organizzazioni che operano in altri Paesi, è riduttivo considerare soltanto gli elementi che riguardano l?attività svolta nel nostro territorio, senza inserirla nel complessivo quadro di quella riferibile all?intero sodalizio. La cellula italiana, infatti, potrebbe essere chiamata a svolgere compiti di mero supporto dell?azione? di una organizzazione prevalentemente operante all?estero e ?pur avendo un limitato ruolo? potrebbe essere ?parte integrante di un?associazione che si propone il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo? (Cass., Sez. II Pen., 09.02.1995, Gasry] , ed analogamente, ?? un efficiente sistema, invero capillare, di solidarietà reciproca, giustificato in nome della fratellanza islamica, permette di esaltare gli esiti del contribuito causale prestato da ciascuno dei membri, producendo effetti in luoghi molto distanti da quelli in cui esso è stato offerto. Vale a dire che i componenti delle cellule italiane sono consapevoli e responsabili non solo di quanto da loro operato in Italia, ma anche del contributo causale a condotte realizzate da altri membri in altri Paesi ? (Cass., Sez. V Pen., 04.07.2008, Clise Maxamed Cabdullah).

             Operate tali premesse e tenendo conto di queste coordinate, si è così andati affermando negli ultimi anni in giurisprudenza in ordine alla prova della partecipazione del singolo alle associazioni ex artt. 270 bis?270 sexies c.p. , in particolare se di cultura jihadista:

--- che una volta accertati in una associazione i connotati dell?associazione ex artt. 270 bis-270 sexies c.p. , la prova della partecipazione del singolo al sodalizio  deve essere fondata per ciascun partecipe su elementi specifici e non può essere tratta dalla mera adesione ideologica al programma criminale del gruppo ( e quindi anche dalla mera adesione ai principi ideologici e religiosi identificabili nel ?fondamentalismo islamico ?) , essendo sempre necessaria la dimostrazione di un ?concreto passaggio all?azione? e/o dell?effettivo inserimento nella struttura associativa ( partecipazione alla predisposizione di un concreto progetto di azioni violente ed eversive) , sotto forma di condotte o univocamente sintomatiche della partecipazione ad attività preparatorie rispetto all?esecuzione di reati-fine del gruppo o inerenti all?assunzione di un ruolo effettivo nell?organigramma criminale ( così CASS, I Sez. Pen. 15.6.2006, Tartag; CASS. I Sez. Pen. 10.7.2007, Sorroche Fernandez ), condotte in un caso come nell?altro svolte ?con il beneplacito di coloro che nel sodalizio operano a livello dirigenziale od organizzativo? ( aspetto valorizzato da CASS. I Sez. Pen. 10.5.?11.12.1993, n. 11344 , Algranati);

--- che , ciò premesso, la prova della partecipazione al sodalizio (ed anche quella della responsabilità del partecipe nel reato-fine che connota il programma criminoso del gruppo) bene è partita in diversi casi anche dalla valorizzazione , quale specifico elemento di fatto, della accertata connotazione strutturale dell?associazione islamista in ?cellule? territoriali  dalla assai ridotta composizione numerica e dal significato da attribuire alla partecipazione del singolo ad una di esse, dal momento che si tratta di strutture organizzative di base ( anche se poi ?in rete? tra loro) che presentano una fortissima caratterizzazione e coesione ideologico/religiosa dei militanti che nelle stesse si ritrovano e una esasperata selettività a base ideologica degli obiettivi sociali, caratteristiche da cui non può che derivare, per il singolo che nella ?cellula? sia inserito, l?impossibilità di una partecipazione che non preveda la consapevole incondizionata e totalizzante adesione al programma associativo e l?altrettanto necessaria partecipazione alle azioni criminose del sodalizio ( CASS. 7.12.2007-27.3.2008, pm in causa Boccaccini );

--- che la circostanza che non vi siano prove della partecipazione a reati-fine è in ogni caso del tutto irrilevante ai fini della prova della partecipazione all?associazione , prova che, stante l??autonomia? del reato associativo rispetto ai reati-fine si può dare, come peraltro per tutti i reati associativi, con altri mezzi ( con riferimento all?art. 270 bis c.p., cfr. CASS. VI Sez. Pen. 10.2.1998, Cadinu );

--- che, specularmente , la prova della partecipazione ad una associazione ex artt. 270 bis-270 sexies c.p. non comporta per ciò solo la responsabilità di tutti i suoi componenti alle azioni costituenti reati-fine, valendo i principi generali sul concorso di persone nel reato ex artt. 110 c.p. e seguenti  e perché un simile automatismo violerebbe il principio costituzionale della responsabilità penale come responsabilità personale ;

--- che anche in relazione alla fattispecie associativa di cui all?art. 270 bis?270 sexies c.p. è configurabile il concorso esterno, con la conseguenza che possono essere ricondotte al reato anche le condotte realizzate da soggetti che, pur restando estranei all?organizzazione ed alla sua struttura , apportino  un contributo eziologicamente rilevante alla conservazione, al rafforzamento e al conseguimento degli scopi dell?associazione o di alcuna delle sue articolazioni o ?cellule?, nella consapevolezza delle finalità perseguite dalla associazione a vantaggio della quale è prestato il contributo ( Cass. I Sez. Pen. 11.10.2006, pm in causa Bouayahia );

--- che, venendo all?analisi più nello specifico, è stato ritenuto sia sufficiente a provare la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo ex artt. 270 bis-270 sexies c.p. la partecipazione , tanto più ( ma non necessariamente ) se all?interno di una struttura organizzata costituita in Italia anche solo in parte o come ?cellula?, al supporto logistico in favore di associazioni terroristiche operanti all?estero ( cfr. ancora Cass. I Sez. Pen. 11.10.2006, pm in causa Bouyahia Maher );

--- che nella fattispecie in esame l?attribuzione a taluno del ruolo di ?organizzatore? non implica necessariamente lo svolgimento di compiti di coordinamento e direzione  dell?attività di altri partecipi al sodalizio ( compiti più propri dei ?dirigenti?) ma richiede soltanto che l?attività del soggetto  abbia i requisiti della essenzialità e della infungibilità ( intesa, quest?ultima , peraltro , in senso relativo, e cioè come non facile intercambiabilità e non come assoluta insostituibilità) ; laddove come si è visto  ?la spendita di una qualsiasi attività? in favore dell?organismo associativo? con il beneplacito di coloro che nel medesimo organismo operano a livello dirigenziale non può essere ragionevolmente interpretata che come prova dell?avvenuto inserimento del soggetto, per fatti concludenti, ?nel sodalizio criminoso? ( così già CASS. I Sez. Pen. , 10.5.1993?11.12.1993, n. 11344 Algranati ).

 Il decreto legge 18.2.2015 n. 7 convertito in legge 17.4.2015 n. 43

           (..) è stato approvato in Italia un rilevante intervento normativo in materia di terrorismo anche internazionale.

             Si tratta del D.L. 18.2.2015 n. 47 , in vigore dal 20.2.2015, convertito poi con modificazioni in legge 17.4.2015 n. 43 ( ?misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze Armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle  Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione?).

             Il provvedimento viene emanato , come si legge nel preambolo , ?ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di perfezionare gli strumenti di prevenzione e di contrasto del terrorismo ?, ?anche alla luce dei recenti gravissimi episodi verificatisi all?estero? ( si pensa evidentemente a Parigi e agli attentati con molte vittime del 7-9 gennaio 2015 da parte di islamisti ad una rivista satirica e ad altri esercizi pubblici,, con molte vittime ) , e va a ritoccare , tra l?altro, istituti della legge penale sostanziale, di quella processuale, della normativa di prevenzione , di quella inerente il trattamento dei dati personali da parte delle Forze dell?Ordine .

             Sul piano del diritto sostanziale , oltre che a ritoccare il trattamento sanzionatorio previsto dagli artt. 302 e 414 c.p., la Novella opera due interventi:

--- aumenta la pena prevista per la persona arruolata dal comma 2 dell?art. 270 quater c.p. ( fattispecie che al comma 1 punisce ?chiunque  , al di fuori dei casi di cui all?art. 270 bis , arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali , con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero? );

--- sulla strada già ampiamente percorsa di una sempre più anticipata tutela ( e così punendo condotta considerata preparatoria di una condotta anch?essa preparatoria qual è l?associarsi ex art. 270 c.p. prima della commissione di fatti di terrorismo ), inserisce nel Codice Penale una nuova fattispecie, all?art. 270quater.1, che punisce ex novo  ?fuori dei casi  di cui agli artt. 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda  viaggi in territorio estero finalizzati  al compimento delle condotte con finalità di terrorismo  di cui all?art. 270 sexies ? ( sanzione, da cinque a otto anni di reclusione).

             La soglia della punibilità e della rilevanza penale delle condotte è così ora talmente anticipata che è punibile non solo chi commette atti di violenza con finalità di terrorismo o chi si associa proponendosi di compierli ma , prima ancora, chi dà rifugio, o vitto, od ospitalità, o mezzi di trasporto, o strumenti di comunicazione a coloro che partecipano alle associazioni ex artt. 270 e 270 bis c.p., o , appunto, chi organizza, finanzia , o anche solo propaganda viaggi  in territorio estero finalizzati  al compimento di condotte con finalità di terrorismo.

             La fattispecie di cui agli artt. 270 bis?270 sexies c.p. e norme correlate sinora analizzata non è peraltro in alcun modo modificata dall?intervento legislativo.

             E si procede alla nuova incriminazione di cui all?art. 270 quater.1 c.p. , applicabile peraltro ovviamente alle sole condotte successive al 19.2.2015 , solo per il caso che tali condotte non integrino concorso nel reato associativo di cui all?art. 270 bis c.p. o siano parte della condotta di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale .

 

(..) omissis