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I rischi penali dell'usato tra rifiuto, ricettazione e incauto acquisto

28 aprile 2015, Andrea Tigrino, Michele Valente e Nicola Canestrini

Chi non ha mai sperato, almeno una volta nella vita, di fare "l'affare del secolo"? Acquistare l'usato ha i sui vantaggi ma anche i suoi rischi: ecco gli indici di sospetto per evitare conseguenze penali.

Infatti, il confine tra un'offerta veramente vantaggiosa e le conseguenze penali è più sfumato di quel che si crede, e la pentola d'oro alla fine dell'arcobaleno potrebbe tramutarsi in un .. calderone pieno di guai giudiziari.

Per non vedersi rovinare la felicità di un ottimo affare, ecco una breve rassegna delle principali fattispecie penali che si possono incontrare, tratteggiandone le differenze sotto il profilo dell'elemento soggettivo.

Infine, casistica alla mano, elencheremo le circostanze maggiormente idonee ad evidenziare la differenza tra lecito ed illecito.       

Le fattispecie maggiormente ricorrenti nella casistica giurisprudenziale sono la ricettazione (art. 648 c.p.) e l'acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p., "incauto acquisto"); in calce, qualche considerazione sul fatto che spesso l'usato deve essere qualificato come "rifiuto" con conseguente rischio di incorrere in reati per attività illecita di smaltimento (o trasporto, ..) non autorizzata secondo il Codice dell'Ambiente.

La ricettazione sanziona con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da € 516 a € 10.329 chiunque "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Le pene sono aumentate se il danaro o le cose provengono dai delitti di rapina aggravata (art. 628, co. 3 c.p.), estorsione aggravata (art. 629, co 3 c.p.) o furto aggravato (art. 625, co 1 c.p.); viceversa sono diminuite se il fatto è di particolare tenuità.

Al contrario, l'incauto acquisto punisce con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda non inferiore a € 10 chiunque, senza aver accertato la legittima provenienza della cosa, la riceva, quando per la qualità o la condizione di chi la offre o per l'entità del prezzo avrebbe avuto motivo di sospettare che provenisse da reato.

Le due fattispecie presentano un forte divario sul versante sanzionatorio, e la principale differenza ontologica può essere apprezzata solamente con riguardo all’elemento soggettivo (volontà di delinquere) di chi riceve, a qualunque titolo, la merce.

Per questo si rende necessario, per quanto possibile, analizzare il confine tra i due illeciti con riguardo all'elemento soggettivo.

(a) Il dolo nella ricettazione 

Dall’analisi testuale della fattispecie di cui all’art. 648 c.p. emerge la necessità di un doppio requisito doloso:

  • si richiede il dolo specifico quando si menziona il fine di procurare a sé o ad altri un profitto, mentre
  • ci si accontenta del dolo generico per la copertura del presupposto della conoscenza circa l’illecita provenienza della res.

Nodo cruciale della disposizione è la possibilità di imputare il presente reato a titolo di dolo eventuale, in assenza cioè della conoscenza certa o diretta dell’illecita provenienza della cosa, e al suo posto vi sia semplicemente un dubbio seguito dalla consapevole accettazione del rischio.

Questa interpretazione, confortata dal dato letterale della norma, si contrappone ad un più rigoroso orientamento favorevole all’accoglimento del solo dolo diretto: tale animus non si accontenta dell’incertezza come nel dolo eventuale e richiede un'alta probabilità o addirittura la certezza della provenienza delittuosa della cosa. A tal fine, i sostenitori di questa tesi pervengono all’equiparazione tra dubbio ed ignoranza (PECORELLA, voce Ricettazione, in Novis. Dig. It., XV, Torino, 945) e rigettano la visione a maglie larghe di chi, come ANTOLISEI,  reputa necessario che l’elemento oggettivo sia coperto dal semplice dolo eventuale: in questo senso si esprime anche la giurisprudenza prevalente. Si argomenta sostenendo che non punire la ricettazione a titolo di dolo eventuale indurrebbe l’agente a non porre in essere alcuna verifica circa la provenienza della merce, pur in presenza di eloquenti sospetti.

La chiave di volta del sistema è quindi la distinzione tra dolo eventuale e colpa: nel primo caso si rientra nella fattispecie della ricettazione, nel secondo dell’incauto acquisto.

La prima ipotesi si verifica ogni qualvolta il soggetto agente, pur non avendo una conoscenza specifica del fatto nella sua completa materialità e nella sua qualificazione giuridica, abbia agito accettando il rischio di incorrere nelle sanzioni penali (ex multis, Cass. 22 settembre 1988, in Riv. Pen., 1990, 795): è invece sufficiente che il soggetto abbia una conoscenza degli aspetti essenziali secondo una valutazione parallela propria della sfera laica, tale cioè da riconoscere il carattere antigiuridico del fatto nei suoi aspetti basilari.

Secondo la giurisprudenza, la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa o del denaro può trarsi da qualsiasi elemento: alcuni indici si desumono dalla provenienza delittuosa della cosa o del danaro, dalla loro peculiare natura, dal comportamento successivo del soggetto e dalla qualità ed entità del prezzo. Alcuni fra i suddetti requisiti sono espressamente menzionati dall’art. 712 c.p., spesso richiamato "in negativo" dalla giurisprudenza in tema di ricettazione, che utilizza tali indici per distinguere ed applicare l’una o l’altra fattispecie nel caso concreto. In ogni caso, è richiesto che tali indizi siano gravi ed univoci, così da scongiurare il rischio di responsabilità oggettiva.

(b) La colpa nell'incauto acquisto 

Al contrario, per integrare la fattispecie di cui all’art. 712 c.p. occorre un'oggettiva ragione di sospetto (Cass., 48051/2008), o più semplicemente disattenzione, noncuranza o disinteresse verso la provenienza della res (Cass., 8 febbraio 1983, Buzzanga, Giust. Pen. 1984, II, 427), a nulla rilevando le motivazioni personali.

Se le circostanze di fatto risultano tali da indurre in dubbio una persona di media avvedutezza, non importa se il dubbio si sia poi effettivamente ingenerato o meno: il mero sospetto su uno solo dei tre elementi indicati dalla norma, non fugato per mancanza di diligenza, è di per sé idoneo a far scattare il reato (Cass., II, 22-01-2008 n° 5996). Il dolo eventuale della ricettazione, invece, si colloca su un gradino immediatamente più alto di quello del mero sospetto (Cass. SS.UU. 12433/2009) e richiede l’inequivoca dimostrazione della malafede (Trib. Ivrea, 21.03.2011).

(c) Casi pratici

Il lettore che avrà avuto la pazienza di seguirci fin qui, soprattutto il non pratico del diritto, sarà disorientato: come capire, in concreto, la distinzione tra accettazione del rischio (dolo eventuale) e mancanza di diligenza nell’acquisto?

Per chiarire il più possibile uno degli aspetti storicamente più intricati del diritto, operiamo una rapida rassegna di pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito sulle circostanze concrete e sugli indici di sospetto.

Infatti il giudice, per distinguere tra la condotta cosciente e volontaria ed il mero disinteresse, si rifarà alle massime di esperienza desumibili dalla realtà, applicando un criterio probabilistico che faccia collimare la certezza dell’illecita provenienza con la qualificata probabilità di conoscenza (P. Roma, 19 marzo 1997, Addori, RP 1998, 278).

In parole povere, guarderà il fatto concreto e deciderà sulla base dei tre indici di sospetto enucleati dall’art. 712 c.p. inerenti alla qualità delle cose, alla condizione di chi le offre e all’entità del prezzo.

INDICI DI SOSPETTO della ricettazione:

  • La palese impossibilità del venditore di permettersi l’acquisto della merce offerta (T. Reggio Calabria 28.2.2008, n° 97);
  • l’impossibilità di fornire un'attendibile giustificazione sulle modalità di acquisizione di un oggetto rivelatosi poi rubato (Cass. sez. II, 05.07.1991; T. Napoli, 11.03.2004);
  • l’impossibilità della cosa di essere nel legittimo possesso di un soggetto privato ed individuale (es., modulo di assegno bancario in bianco: Cass., Sez. II, 7.2.2013, n. 22120; assegno circolare in bianco: Cass., Sez. II, 30.6.1992; un modulo di carta d'identità in bianco: Cass., Sez. I, 23.1.1985);
  • la consapevolezza della provenienza delittuosa, la circostanza che gli oggetti rechino ancora le etichette riconducibili agli esercizi commerciali dai quali sono stati asportati ed il loro occultamento all'interno di un borsone (Trib. Ivrea, 21.03.2011);
     

INDICI DI SOSPETTO dell’incauto acquisto:

  • Condizioni personali dell’offerente (es. venditore pregiudicato, mendicante, imprenditore fallito, minorenne);
  • Offerente che non esercita legittimamente il commercio (Cass., 141701/1979) o non in grado di riferire coerentemente circa le generalità del venditore;
  • La giovane età di chi offre la merce (Cass. 26 ottobre 1976: nella fattispecie, un minore che vendeva fili di rame bruciati);
  • La qualità della merce (se il bene è usato bisogna stare più attenti) e il luogo della vendita (es. un mercato cittadino noto per essere la sede della rivendita di oggettistica rubata) (Trib. Torino, Sez. V, 25.11.2010);
  • L’acquisto di un telefonino ad un prezzo non di mercato, anche se consegnato insieme alla scatola originale e munito di garanzia, relativo scontrino fiscale e tutti gli accessori (Trib. Genova, sez. I, 12.04.2013);
  • La sottovalutazione del prezzo a cui viene offerto un bene e la mancanza di un?adeguata conoscenza della persona del venditore, tutto ciò nonostante il bene (nel caso di specie, un cellulare) fosse ancora imballato e provvisto dello scontrino fiscale (Trib. Genova, sez. II, 20.07.2006);

L’orientamento favorevole all’accoglimento del dolo eventuale, pur certamente maggioritario, tuttavia non risolve il capitale problema circa l’oggettiva consistenza degli indizi in ordine all’illecita provenienza del bene: in particolare, il rischio di questo filone giurisprudenziale è quello di aprire a presunzioni di dolo eventuale tali da condurre alla punibilità di fatti che ben potrebbero essere soltanto colposi, rischiando di degradare la ricettazione a ciò che autorevole dottrina ha definito quale mero "delitto contravvenzionale" (DONINI, Il delitto contravvenzionale. Culpa iuris e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra, Milano, 1993, 255).

L’eccessivo rigorismo applicativo della giurisprudenza appare censurabile anche ogniqualvolta condanni a titolo di incauto acquisto chiunque riceva un bene - poi rivelatosi rubato - munito di regolare scontrino fiscale. Se è fondato condannare in presenza anche di un solo indice di sospetto, purché rilevante, si deve tuttavia sottolineare come la presenza di una garanzia così forte quale l’allegazione del titolo d'acquisto renda altamente improbabile - se non quasi impossibile - dimostrare almeno una prospettazione colposa del reato presupposto. Sembra quasi paradossale che, se da un lato l’ordinamento civilistico si produce in numerosi sforzi volti a tutelare l’affidamento del terzo in buona fede, dall’altro l’ordinamento penalistico non riconosce un elevato grado di certezza all’emissione di un regolare scontrino. Tale circostanza, unitamente alle radicali prese di posizione della giurisprudenza, rischia di far confluire nel grande baratro della responsabilità oggettiva situazioni che, per loro natura, non sono meritevoli di alcun rimprovero.

(d) L'usato è un rifiuto?

 L'art. 183, comma 1, lett. a) D. Lgs. 152/06, enuncia che è "rifiuto" "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi" .

Non rileva quindi il possibile riutilizzo del bene, ma la volontà del vecchio proprietario: se il vecchio proprietario voleva o doveva disfarsi dell'oggetto usato, allora sarà un rifiuto e come tale assoggettabile alla complessa normativa europea ed italiana sul divieto di  "abbandono di rifiuti" o - peggio - di attività di gestione / smaltimento di rifiuti non autorizzata (reati previsti dall'articolo 256 co.1 d.lgs. 152/2006). 

Si tenga presente che l’astratta riutilizzabilita` di un bene non e` un criterio idoneo per stabilire se lo stesso sia un rifiuto (cfr.: CGCE 28 marzo 1990, Vessoso et Zanetti, cause riunite C-206/88 e C-207/88, punto 9; CGCE 10 maggio 1995, Commission c. Allemagne, causa C- 422/92, punto 22; CGCE 15 giugno 2000, Arco ChemieNederland e a., cause riunite C-418/97 e C-419/97, punto 5; CGCE 25 giugno 1997, Tombesi, cause riunite C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95, punti 47 e 48; CGCE1 marzo 2007, KVZ retec GmbH contro Repubblica d?Austria, causa C176/05, punti 52 e 61; CGCE 22 dicembre 2008, Commissione delle Comunita` europee contro Repubblica italiana, causa C-283/07, punto 46; CGCE 18 dicembre 2007, Commissione delle Comunita` europee contro Repubblica italiana, causa C-263/05, punto 36): rileva, semmai, la certezza oggettiva e concreta del riutilizzo.  

La Corte di giustizia europea (III, 18 dicembre 2007, causa c-263/05) ha infatti da tempo chiarito come la qualifica di rifiuto discenda anzitutto dal comportamento del detentore e dal significato del termine «disfarsi»"; questo termine deve essere interpretato non solo alla luce della finalità essenziale della direttiva la quale, stando al suo terzo considerando, è la «protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti», bensì anche dell’art. 174, n. 2, CE che dispone che «[l]a politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva (?)». 

Anche secondo la giurisprudenza italiana il discrimine tra rifiuto e bene "usato", più o meno deteriorato, ma ancora passibile di riutilizzo deve essere cercato nella condotta del detentore/produttore che, secondo la suprema Corte, conferisce all'"oggetto" la qualifica di "rifiuto", in relazione all'azione del disfarsene, volontariamente o per obbligo e persino attraverso la semplice decisione di procedere in tal senso (Cassazione penale, sentenza n. 50309 del 2 dicembre 2014).

E' quindi possibile che l'acquisto di un usato integri una reato ambientale, se il proprietario originario se ne è voluto disfare: è quindi evidente il rischio per l'acquirente finale di incorrere in un reato .. senza avere la possibilità di cautelarsi.

(e) Conclusioni

Conclusione logica di questi cenni è il rischio concreto di paralizzare, o comunque rendere oltremodo difficoltoso, il libero scambio tra privati.

 Attenzione quindi agli acquisti al prossimo mercatino dell’usato ..  meglio un acquisto mancato che un processo sicuro!