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Guida sotto l'effetto di sostanza stupefacente e esame delle urine

22 dicembre 2014, Nicola Canestrini

La condotta tipica del reato previsto dall'art. 187, commi primo e secondo, codice della strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione. 

Il reato di cui all'art. 187 C.d.S. risulta pertanto integrato dalla concorrenza di due elementi, dei quali l'uno obiettivamente rilevabile (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti. (Tribunale Camerino, 28 aprile 2009; Arch. Giur. Circol e sinistri 2009, 9, 739).

Si può dunque stabile se un soggetto ha guidando sotto l'effetto di stupefacenti solo a seguito di due tipi di accertamenti:

  • il primo basato su indici sintomatici, che possono essere rilevati dagli accertatori (indici quali occhi rossi, problemi di reazione, lentezza di riflessi, sonnolenza ecc..);
  • il secondo basato su accertamenti scientifici effettuati su liquidi fisiologici del conducente.

 Ciò significa che gli accertamenti, sia sintomatici (occhi lucidi, sudorazione eccessiva, eloquio sconnesso, ..) che quelli fisiologici, debbono condurre, congiuntamente, alla conferma di uno stato di alterazione psicofisica sussistente al momento della guida. 

1. Gli accertmenti sintomatici

Si tratta di un accertamento demandato alla Polizia giudiziaria (pattuglia dei Vigili urbani, dei Carabinieri o della Polizia stradale, tipicamente), che dovrà rilevare e mettere a verbale gli indizi (i sintomi) dell'attualità al momento della guida dell'effetto del pregresso uso di sostanze stupefacenti e quindi dello stato attuale di alterazione.

Si tratta ad esempio occhi rossi, problemi di reazione, lentezza di riflessi, sonnolenza, parlantina eccessiva, sudorazione non giustificata, pupille dilatate, .. ecc..

Si tratta di elementi valutati, ormai standardizzati, difficilmente contestabili se non tramite un certificato medico da farsi rilasciare immediatamente (non il giorno dopo!) dopo il controllo presso un ospedale pubblico (es che attesti invece la prontezza di riflessi). 

2. Gli accertmenti fisiologici

Quanto invece agli accertamenti di tipo fisiologico, l?esito positivo dimostra esclusivamente che il trasgressore abbia assunto sostanza stupefacente in epoca precedente alla guida ma non che il medesimo versi in stato di alterazione al momento del controllo.  

E' quindi necessario un accertamento specialistico, da parte di una struttura sanitaria; si segnala una pronuncia che ha ritenuto illegittima la richiesta congiunta sia dell'esame delle urine che di quello del sangue

Se l'esame del sangue è ritenuto pienamente probante, ci si chiede, in particolare, se sia sufficiente l'esame delle urine. 

La maggioranza della giurisprudenza di merito la ritiene insufficiente, dato che le urine costituiscono il prodotto dell'eliminazione all'organismo delle sostanze.

Infatti, "l'accertamento della presenza nelle urine di metabolici di sostanza cannabinoidi, se certamente comprova una pregressa assunzione di detta sostanza, non è peraltro parimenti dimostrativa dell'attuale sussistenza - al momento detta guida - dello stato di alterazione in quanto può ritenersi alla stregua di fatto notorio che la presenza di metaboliti costituisce la fase successiva sia al momento dell'assunzione della sostanza, sia al periodo di efficacia del principio attivo, costituendo essa il momento in cui l'organismo umano espelle le "scorie" metaboliche conseguite all'assunzione della sostanza da parte del soggetto. L'attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto, dal punto di vista tossicologico, appare accertabile con sufficiente margine di certezza solo all'esito di un esame ematico. Ne', all'evidenza, detto esame può essere utilmente svolto mediante ulteriori accertamenti, sicché la prova deve considerarsi definitivamente cristallizzata con gli anzidetti insuperabili limiti intrinseci."[2] [3] [4].

Ancora: "la riduzione della capacità di guida, costituente il fatto illecito che il legislatore intende sanzionare mediante gli art. 186 e 187 c. strad., non può essere desunta sulla sola base dei risultati degli esami urinari. Invero, come espresso dalla stessa scienza farmacologica, al di là di un problema di falsi positivi che può presentare un esame di tal genere, potendo anche lo stato di stress psico-fisico del soggetto portare all'alterazione dei valori a causa di tossineche entrano in circolazione, in ogni caso la positività urinaria alle sostanze stupefacenti non permette di documentare l'attualità dell'uso delle stesse e, conseguentemente, un'alterazione psicofisica da loro assunzione da cui scaturisca la riduzione della prestazione alla guida; tali tipi di indagine, infatti, poiché effettuabili in tempi brevi, sono da considerarsi unicamente alla stregua di "rilevatori preliminari" i cui risultati, di conseguenza, per fondare un giudizio di colpevolezza, devono essere confermati da ulteriori e diversi accertamenti."[5];

Dette pronunce traggono conforto dalla letteratura scientifica[6], secondo la quale l'accertamento effettuato sulle urine non è dirimente poiché decreta solo l"esito positivo o negativo dell'esame che viene stabilito in base al riscontro nei campioni prelevati di ng/nl di sostanza superiore a 50 (Positivo: >50 ng/ml; Negativo: <50 ng/ml).

Peraltro, - essendo un test qualitativo - indica solo la presenza della droga o (eventualmente) di un suo metabolita nelle urine e non indica o misura l?intossicazione?. Altresì  ?alcune sostanze e/o altri fattori, come errori tecnici e di procedura, possono interferire con il test falsandolo?[7] [8]. Peraltro, come riferito dagli esperti (ex multis, Patrizia Maria Gatti, Bertol. E, Lodi F, Mari F, Marozzi E, Trattato di tossicologia forense 1994 Edizioni CEDAM Padova) i cannabinoidi (hashish e marijuana) possono essere rinvenuti nelle urine per un periodo diverso e molto lungo che va dai 5 (consumo acuto) ai 36 giorni (consumo cronico)[9].

 Pertanto, anche a fronte dell'esito positivo dell'esame delle urine, non può essere dimostrata l'alterazione psicofisica dell'imputato, giacché tale esito dimostra solamente che nei giorni precedenti (anche fino a 36) questi ha fatto uso di sostanze stupefacenti ma nulla prova in ordine allo stato di alterazione del medesimo al momento della guida.

Si segnalano tuttavia pronunce di legittimità contrarie, che ritengono cioè sufficienti anche gli esami delle urine. 

 

Cfr. anche N. Canestrini, L. Battisti, "Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: lo stato dell'arte", commento a Tribunale Bolzano, ufficio GIP, sentenza 02.03.2011 n° 105 sub http://www.altalex.com/index.php?idnot=13799.



[1] Tribunale Camerino, 28 aprile 2009; Arch. Giur. Circol e sinistri 2009, 9, 739

[3] In tal senso  anche Tribunale  La Spezia, 17 febbraio 2010, n. 172. Ancora, recentemente: ?in tema di guida in stato di alterazione da stupefacenti, per costante giurisprudenza, il dato circa la positività ai metaboliti della cocaina e/o dei cannabinoidi, accertata attraverso l'esame delle urine , non assume una valenza probatoria ai fini della dimostrazione dello stato acuto di alterazione psicofisica, requisito necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie, potendo tale prova ottenersi in termini di certezza soltanto ricorrendo al prelievo ematico; ciò sul presupposto che, persistendo nelle urine le tracce della sostanza stupefacente anche a distanza di giorni dall'assunzione, una positività così rilevata attesta soltanto la pregressa assunzione della sostanza, non anche il tempo o il quantitativo dell'assunzione (Tribunale  Torino, 10 marzo 2011)

[4](Nella specie, il giudice ha assolto l?imputato, ritenendo non satisfattivo un esame dei liquidi biologici effettuato sulle urine , con le tecniche di "screening", che pure aveva condotto a un giudizio di positività in ordine alla presenza di cannabinoidi, non accompagnato dalla visita medica)?.

[5] Tribunale Bologna 7 gennaio 2010 n.26, Guida al diritto 2010, 14, 80

[6] Bibliografia di riferimento dello studio della Paramedical S.r.l.: 1. baselt, R.C. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man, Davis, Biomedical Communication, 1982; 2. Urine testing for Drugs of Abuse, National Institute on Drug Abuse (NIDA), Research, Monograph 73, 1986.; 3. Fed. Register, Department of Health and Human Services, Mandatory Guidelines for FederalWorkplace Drug Testing Programs, 53, 69, 11970-11979, 1988; 4. McBay, A.J. Clin. Chem. 33, 33B-40B, 1987; 5. The Pharmacological Basis of Therapeutics, Gilman, A.G. Goodman, L. S. and Gilman A. eds. MacMillan Publishing, New York, NY, 1980.

[7] A tal fine vengono utilizzati molto frequentemente saggi immunologici, i quali si suddividono in test immunoenzimatici (EIA), test radio-immunologici (RIA), saggi immunologici di fluorescenza a luce polarizzata (FPIA) e a interazione cinetica di microparticelle in soluzione (KIMS). Questi metodi soddisfano i requisiti di sensibilità, velocità di analisi e in molti casi si prestano alla possibilità di automazione. Tuttavia è necessario puntualizzare che nessuna tecnica di screening è in grado di rilevare tutte le sostanze xenobiotiche di interesse medico-legale, quindi a seconda delle singole esigenze è necessario utilizzare più metodi analitici.

[8] Un?ombra sulle modalità di accertamento su materiale biologico è stata recentemente gettata anche dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2, 28 marzo 2012, n. 1869) la quale ha dichiarato (in qual caso di specie) nulli, da un punto di vista tecnico-scientifico, gli accertamenti su materiale fisiologico ?in quanto vi è .. la concreta possibilità che il campione risulti positivo ..a causa della presenza di sostanze interferenti che il test non riesce a discriminare rispetto al composto oggetto di ricerca

[9] Ed ancora: Estratto da Panoramica sulla canapa e i suoi derivati, stato al 4.10.05)Giovan Maria Zanini, farmacista cantonale del Cantone Ticino, Svizzera Il THC e i suoi metaboliti vengono eliminati per il 65% attraverso le feci e per il 20% attraverso l?urina. La scomparsa dal plasma è multifasica. L?80-90% del quantitativo totale di THC viene eliminato entro 5 giorni. L?emivita terminale però è molto grande, corrispondendo a circa 7 giorni. Ne consegue che i campioni biologici permangono positivi molto a lungo: con metodi analitici molto sensibili, nelle urine si possono trovare metaboliti del THC fino a 2-3 mesi dopo l'interruzione del consumo. Va osservato che l?emivita è soggetta a forti variazioni individuali. Inoltre dipende dalla regolarità del consumo: a seguito di un'induzione degli enzimi epatici, tende a diminuire nei forti consumatori. Esiste un importante circolo enteroepatico. La frazione di THC eliminato senza essere metabolizzato è inferiore al 5%. Nell?urina se ne ritrovano solo delle tracce, verosimilmente a causa dell?elevato riassorbimento tubulare.