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Come recuperare il reddito perso a seguito di incidente? (Cass. 5786/17)

8 marzo 2017, Nicola Canestrini

In caso di incapacità lavorativa, grava sul danneggiato l’asseverazione, anche tramite elementi di natura presuntiva, del pregresso concreto svolgimento di una attività economica o del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata compromessi, nella loro effettiva realizzabilità, dall’evento lesivo: indefettibile presupposto, in punto di an debeteatur, per la ristorabilità della perdita patrimoniale patita, liquidabile poi, in difetto di una precisa dimostrazione del reddito non conseguibile, in base al parametro, costituente soglia minima di risarcimento, del triplo della pensione sociale

 

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 1 dicembre 2016 - 8 marzo 2017, n. 5786
Presidente/Relatore Chiarini

Fatti di causa

Decidendo sulla domanda di risarcimento danni da circolazione stradale proposta da Pi.Ma. nei confronti degli eredi di Sante Pietrangeli e della società H.D.I. Assicurazioni S.p.A., il Tribunale di Rimini, per quanto ancora oggetto di controversia, accertava l’esistenza di lesioni personali incidenti sulla capacità lavorativa specifica di piastrellista dell’attore e condannava i convenuti al ristoro del relativo danno patrimoniale, liquidato secondo il criterio del triplo della pensione sociale.
Con sentenza n.606/2010, la Corte di Appello di Bologna, in accoglimento dell’impugnazione della compagnia assicuratrice, rigettava l’istanza di risarcimento danni da perdita della capacità lavorativa specifica. e A seguito di ricorso di Pi.Ma. , questa Corte, con ordinanza n. 1439/2012, cassava la pronuncia della Corte felsinea, cui rinviava per l’accertamento dei presupposti del danno futuro da ridotta capacità lavorativa della vittima del sinistro.
Riassunta tempestivamente la lite, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza n.131/2013, confermava la statuizione del giudice di primo grado in ordine al ristoro di tale voce di danno.
Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione la H.D.I. Assicurazioni, affidandosi a cinque motivi; resiste Pi.Ma. con controricorso illustrato da memoria.
Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Ragioni della decisione

Con i primi due motivi di censura, congiuntamente esaminabili poiché strettamente connessi ed implicanti analoghe valutazioni in punto di diritto, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2056 e 1223 cod. civ. e dell’art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n.39 in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., assume che il giudice di rinvio, omettendo ogni motivazione al riguardo, non abbia eseguito l’accertamento, demandatogli dalla Suprema Corte, sulla ricorrenza delle circostanze di fatto giustificanti la liquidazione del danno patrimoniale futuro, il cui esito sarebbe stato negativo, mancando ex parte actoris la stessa allegazione (nonché ovviamente l’adeguata dimostrazione) dello svolgimento, in epoca anteriore o successiva al sinistro, dell’attività di piastrellista.
I motivi sono fondati e vanno accolti sotto il profilo della violazione di legge.
Nell’accogliere il ricorso avverso la prima sentenza della Corte di Appello felsinea, con la ordinanza n.1439/2012 questa Corte affermava testualmente: "è vero che la liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno non può costituire un’automatica conseguenza dell’accertata esistenza di lesioni personali, ma è ugualmente vero che essa spetta ogni volta che sia verificata l’attuale o prevedibile incidenza dei postumi sulla capacità di lavoro, anche generica, della vittima. Ne consegue che, stante l’accertamento del C.T.U. che la stessa sentenza impugnata ha recepito, non è corretta la negazione della voce di danno in esame a seguito della mancanza di prova dell’esercizio in concreto di attività lavorativa all’epoca del sinistro. Tale situazione influisce sulla determinazione del danno emergente, ma non esclude la necessità di accertare e sussistendone i presupposti di fatto riconoscere - il danno futuro determinato dalla ridotta capacità di esplicare attività lavorativa confacente alle attitudini della vittima", precisando altresì che "il Pi. non ha documentato la propria qualità di piastrellista, non essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione resa al C.T.U.; pertanto il giudice di rinvio dovrà valutare l’applicabilità alla specie del criterio di cui al D.L. n. 857 del 1976, art. 4, come modificato dalla L. n. 39 del 1977 (triplo della pensione sociale)".
In tal guisa argomentando, la Corte, esclusa ogni inferenza automatica tra lesioni personali e menomazione della capacità di lavoro, ha chiarito che la risarcibilità di quest’ultima postula il concreto accertamento del danno determinato dalla ridotta idoneità ad esplicare un’attività lavorativa confacente alle attitudini della vittima, attività che tuttavia (trattandosi un pregiudizio che si proietta in futuro, a mò di lucro cessante) non deve essere effettivamente esercitata al momento del sinistro.
Si è posta così nel solco dell’orientamento costantemente predicato in sede di nomofilachia, secondo cui, integrando la menomazione della capacità lavorativa specifica un pregiudizio di carattere patrimoniale, il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all’integrità psico-fisica, quantunque di elevata entità, non determina ipso facto la riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica del danneggiato né, conseguentemente, una diminuzione del correlato guadagno, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un’attività produttiva di reddito (o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, che presumibilmente avrebbe svolto) e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (cfr., ex plurimis, Cass., 10/03/2016, n. 4673; Cass. 10/07/2015, n. 14517; Cass., 03/07/2014, n. 15238; Cass., 05/02/2013, n. 2644; Cass., 12/02/2013, n. 3290).
Alla stregua degli ordinari criteri di riparto dell’onere probatorio, grava sul danneggiato l’asseverazione, anche tramite elementi di natura presuntiva, del pregresso concreto svolgimento di una attività economica o del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata compromessi, nella loro effettiva realizzabilità, dall’evento lesivo: indefettibile presupposto, in punto di an debeteatur, per la ristorabilità della perdita patrimoniale patita, liquidabile poi, in difetto di una precisa dimostrazione del reddito non conseguibile, in base al parametro, costituente soglia minima di risarcimento, del triplo della pensione sociale (oltre a Cass. n. 14517/2015, cit., vedi specificamente sul punto Cass.,12/02/2015, n.2758).
Chiarito nei sensi anzidetti l’oggetto dell’accertamento da compiersi nel giudizio di rinvio a seguito della ordinanza n.1439/2012 di questa Corte, va rilevato come la Corte di Appello di Bologna, nella sentenza qui gravata, abbia radicalmente omesso la concreta verifica dei presupposti per la risarcibilità del danno da perdita della capacità lavorativa specifica e disatteso i principi di diritto in materia sopra illustrati.
Invero, il giudice felsineo, peraltro con motivazione laconica e di non agevole intellegibilità, ben lungi dal sottoporre a nuovo riscontro critico la sussistenza di incidenze lesive del sinistro su attitudini lavorative peculiari dell’attore, si è limitato a confermare l’apprezzamento operato dal Tribunale di Rimini in prime cure, ritenendo acclarata "la qualificazione in capo al danneggiato della capacità lavorativa e della conseguente valutazione estimativa della perdita futura, quali congruamente tratteggiati dal primo giudice con riferimento a mansioni inerenti aspirazioni primarie del giovane lavoratore".
La sentenza (nella quale la questione viene risolta unicamente attraverso il trascritto passaggio motivazionale) deve pertanto essere cassata, potendosi procedere alla decisione nel merito sulla domanda risarcitoria, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Orbene, sulla scorta degli elementi, assertivi e asseverativi, raccolti nei gradi di merito del giudizio e in applicazione degli enunciati principi regolatori della materia, non dubbio appare il rigetto della pretesa attorea di risarcimento dei pregiudizi per riduzione della capacità di lavoro e di guadagno.
Dalla lettura degli atti di causa, risulta, inequivocabilmente, come parte attrice non abbia dedotto, nel libello introduttivo del giudizio e nemmeno nei termini consentiti per l’emendatio delle domande, lo svolgimento di una attività (pregressa o contestuale al sinistro) di piastrellista né il possesso di siffatta peculiare abilitazione professionale: la prima allegazione al riguardo si rinviene nella dichiarazione resa personalmente da Pi.Ma. nel corso delle operazioni peritali al consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio di primo grado, con dichiarazione tuttavia ex se priva (come già rimarcato da questa Corte nella ordinanza n. 1439/2012) di sufficiente idoneità asseverativa.
Manca inoltre qualsivoglia elemento dimostrativo, pur in via di inferenza presuntiva ex art. 2729 cod. civ., dell’espletamento della professione di piastrellista (e, quindi, della contrazione del reddito dalla stessa percepibile).
Omessa l’articolazione di prova costituenda, l’attore non ha il prodotto alcun significativo riscontro per tabulas sul punto: mancano infatti documenti di natura fiscale (ad esempio, dichiarazioni dei redditi) o contabile (fatture per prestazioni effettuate o anche per acquisto materiali) indicative del concreto esercizio dell’attività ovvero attestanti il conseguimento di una (potenzialmente spendibile in futuro sul mercato del lavoro) qualificazione professionale.
Non può, al riguardo, costituire oggetto di valutazione la certificazione della Camera di Commercio recante l’iscrizione del Pi. all’albo con la mansione di pavimentista a far data dall’aprile 2002 (anteriore al sinistro, occorso nell’anno 2004), e ciò per una duplice ragione: da un lato, si tratta di documento non utilizzabile ai fini del convincimento giudiziale in quanto (come eccepito dal ricorrente) prodotto per la prima volta nel corso del giudizio di rinvio, in spregio alla natura di detta controversia implicante il tendenziale divieto di nuove prove (derogabile, attesa la configurazione del rinvio come processo ad istruzione chiusa, solo se la produzione sia giustificata da cause di forza maggiore, eventi sopravvenuti o da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Cassazione che abbia reimpostato i termini giuridici della controversia su fatti non trattati dalle parti o non esaminati dal giudice di merito: Cass., 30/09/2015, n. 19424; Cass., 16/04/2014, n. 8872; Cass., 26 giugno 2013, n. 16180; Cass., 12/10/2009, n. 21587); d’altro canto, il contenuto di detto certificato si appalesa anodino, se non equivoco, risultando la contestuale iscrizione del Pi. anche quale coltivatore diretto (attività lavorativa il cui svolgimento non è stato anch’esso mai dedotto negli scritti difensivi), la qual cosa non sembra conciliabile con una particolare abilitazione alla professione di pavimentista.
In accoglimento dei primi due motivi di ricorso, cassata la pronuncia impugnata e decidendo nel merito la lite, va rigettata la domanda di risarcimento dei danni per perdita della capacità lavorativa specifica proposta da Pi.Ma. nei confronti degli eredi di Sante Pietrangeli e della H.D.I. Assicurazioni S.p.A..
Risulta per l’effetto assorbito il vaglio sulla fondatezza degli ulteriori motivi di ricorso, denuncianti asserite violazioni di legge o nullità del procedimento afferenti il regolamento delle spese di lite (segnatamente, la corretta applicazione del principio della soccombenza o il contenuto della statuizione come inclusiva o meno del rimborso delle cd. spese generali).
Il peculiare svolgimento della controversia, connotato da contrastanti pronunce ad opera dei giudici investiti della stessa, giustifica ad avviso della Corte, l’integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito della lite, rigetta la domanda risarcitoria proposta da Pi.Ma..
Compensa le spese di lite.