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Borsa dell'avvocato è intoccabile .. o quasi (Cass. 8031/17)

20 febbraio 2017, Cassazione penale e Nicola Canestrini

La borsa professionale dell'avvocato costituisce una sorta di "proiezione spaziale" di un ufficio legale, con la conseguenza che devono osservarsi, nel sottoporla a perquisizione, le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p. per i locali degli uffici dei difensori (essenzialmente apprestate in funzione di garanzia del diritto di difesa dell’imputato); dette garanzie non operano peraltro quando lo stesso difensore perquisito è indagato.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 dicembre 2016 – 20 febbraio 2017, n. 8031
Presidente Bruno – Relatore Fidanzia

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa in data 6 marzo 2015 la Corte d’Appello di Roma, su impugnazione ex art. 576 c.p.p. proposta dalle parti civili avvocati C.A. e C.P. , ha confermato la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Roma con cui Ca.El. è stata assolta dal reato di perquisizione arbitraria di cui all’art. 609 c.p. perché il fatto non sussiste. In particolare, all’imputata era stato contestato di aver con l’ausilio di ufficiali di polizia giudiziaria, abusando dei poteri inerenti alle proprie funzioni di Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Tempo Pausania, eseguito una perquisizione personale ed una perquisizione della borsa e del fascicolo processuale delle parti civili in assenza della previa emissione di un decreto di perquisizione e senza l’autorizzazione del giudice, a norma dell’art. 103 c.p.p., procedendo altresì all’interno di un’aula di Corte d’Assise subito dopo la fine di un’udienza.
Il presente procedimento prende le mosse dalla pendenza di un processo davanti alla Corte d’Assise di Sassari in cui era imputato di omicidio volontario tale V.M. , difeso dall’avv. C.C. .
Nell’ambito di tale procedimento era stata effettuata una perizia per valutare la capacità dell’imputato di partecipare consapevolmente al processo, le cui conclusioni erano state nel senso della piena capacità dell’imputato dopo essere state assunte informazioni anche dalla dott.ssa P. , direttore sanitario della struttura presso cui l’imputato all’epoca si trovava ristretto in regime di arresti domiciliari.
Proprio la dottoressa P. aveva informato il perito di aver ricevuto in quel periodo la visita di tre persone, tra cui l’avv. C.C. , che dopo averla messa in soggezione e "minacciata" riguardo alle informazioni fornite al perito in ordine alle capacità psichiche del V. , la avrebbero obbligata a firmare un verbale prestampato in cui, nella sostanza, la professionista era stata indotta a confutare le conclusioni del perito.
La dott.ssa Ca. , dopo aver condotto le prime indagini, aveva predisposto un decreto di sequestro del 6.3.2010 diretto all’acquisizione del documento datato 3 marzo 2010 sottoscritto da Ilaria P. , presumibilmente verbale di dichiarazioni assunte dal difensore C.C. ex art. 391 c.p.p..
Nel corso dell’udienza del 8.3.2010, la dott.ssa Ca. sollecitata dal Presidente del Collegio di Corte d’assise ad adottare idonee iniziative in ordine a quanto accaduto, chiedeva che fosse invitato il rappresentante della difesa ad esibire il documento in relazione al quale aveva predisposto il decreto di sequestro.
Di fronte alla dichiarazione degli avvocati C.P. ed C.A. (quest’ultimo allora praticante), che erano sostituti processuali dell’avv. C.C. , di non essere in possesso del documento, il Presidente disponeva la trasmissione degli atti al competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, rinviando il processo ad altra data.
A quel punto, la dott.ssa Ca. , sospettando che il documento richiesto si trovasse effettivamente nel fascicolo difensivo, di fronte all’ulteriore diniego dei difensori, redigeva di suo pugno "un verbale delle operazioni compiute" in cui indicava il procedimento penale a carico dell’avv. C.C. in cui si inseriva l’atto di indagine, indicava la necessità di dare esecuzione al decreto di sequestro del 6 marzo 2010, usando le testuali parole " da considerarsi parte integrante del presente verbale" (tale decreto era effettivamente allegato al verbale). Quindi, dopo aver atteso, previo invito ai legali, che intervenissero i Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Sassari e di Tempio Pausania, procedeva con l’ausilio di due ufficiali di polizia giudiziaria alle perquisizioni descritte nel capo d’imputazione.
La Corte territoriale, nel confermare il giudizio di assoluzione pronunciato dal G.U.P. del Tribunale di Roma, assumeva di condividere l’impostazione del primo giudice secondo cui il verbale delle operazioni di perquisizione, pur non preceduto da un separato ed autonomo decreto di perquisizione, ne conteneva comunque i requisiti. Tuttavia, evidenziava che quel verbale non era idoneo a soddisfare il disposto di cui all’art. 247 comma 3 c.p.p. in quanto privo di motivazione, non potendosi ricavare dal contesto del provvedimento i "fondati motivi " per cui la cosa da ricercare fosse reperibile sulle persone e nei luoghi ove la perquisizione è stata disposta.
In ogni caso, escludeva che la perquisizione contestata potesse definirsi arbitraria a ciò ostando l’assenza di qualsivoglia pretestuosità, di alcun indice di malevolo uso dei poteri o di sviamento dalla finalità proprie nell’esplicazione di determinate funzioni.
2. Con atto sottoscritto dal loro difensore (apparentemente separato ma assolutamente identico nel contenuto) hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli art. 103 e 247 comma 3 c.p.p. in relazione agli artt. 13 e 24 Cost., anche in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico.
Lamentano i ricorrenti che pacificamente le perquisizioni incriminate non furono precedute dalla emissione di un formale decreto di perquisizione, rendendo così di per sé illegittima la perquisizione. Né un "verbale di operazioni compiute" può surrogare la mancanza di un decreto motivato tenuto conto che il decreto di sequestro non è neppure stato notificato e letto alle persone offese.
Censurano i ricorrenti la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe ritenuto sussistere le condizioni contingenti di emergenza che consentivano al Pubblico Ministero di provvedere alla perquisizione anche in assenza di un decreto motivato.
Il giudice di secondo grado, ritenendo l’esistenza di una tale situazione di emergenza ritenuta anche sulla base di una erronea interpretazione dell’art. 430 c.p.p. in tema di deposito del verbale delle indagini difensive - aveva erroneamente degradato a trascurabile irregolarità la mancanza dei presupposti giuridici che hanno, invece, ricondotto la condotta del P.M. nell’ambito di un gravissimo ed ingiustificabile abuso.
I ricorrenti hanno censurato l’affermazione del giudice di secondo grado anche nella parte in cui ha ritenuto la non operatività dell’art. 103 c.p.p. - che richiede l’autorizzazione del Giudice all’atto perquisito - laddove l’attività non venga svolta negli uffici del difensore, essendo comunque tale garanzia indeclinabile.
In proposito, deducono che la "borsa professionale" rappresenta una parte funzionalmente identica allo spazio dove sono conservati gli atti difensivi e come tale deve essere soggetta alle medesime tutele e garanzie.
In sostanza, la garanzia dell’intervento autorizzativo del giudice prevista per le perquisizioni locali eseguite all’interno degli studi professionali, deve essere estesa, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata, anche alle perquisizioni personali effettuate sui difensori se le stesse vengono eseguite in un ambito tipicamente professionale.
Con riferimento alla mancanza di motivazione sotto il profilo dell’elemento psicologico, lamentano i ricorrenti che alcuni passaggi dell’interrogatorio reso dall’imputata al Pubblico Ministero, riportati nell’atto di appello, consentissero di evidenziare la sussistenza di elementi di prova a carico della stessa. Da tali passaggi - da cui emergeva che la decisione del P.M. di effettuare la perquisizione sarebbe scaturita dalle risposte asseritamente provocatorie dell’avv. P. di fronte alla richiesta di esibizione del documento oggetto di ricerca - risultava la volontà del P.M. di perquisire indebitamente le parti civili con la consapevolezza che tale condotta era contraria alla legge.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge con riferimento all’interpretazione dei giudici di merito che hanno ritenuto la necessità, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 609 c.p., di una condotta "arbitraria", intesa come abnorme, e non semplicemente "abusiva".
È stato erroneamente richiamato dalla Corte territoriale il concetto di "arbitrarietà" elaborato con riferimento all’applicazione dell’art. 4 dl.lgt. n. 288/1944 (che disciplina la reazione agli atti arbitrari compiuti dai pubblici ufficiali).
Ad avviso dei ricorrenti, vi è un abuso dei poteri inerenti alle funzioni richiesto dall’art. 609 c.p. sia in caso di incompetenza assoluta del pubblico ufficiale, che in quello di inosservanza delle formalità prescritte dalla legge o in caso anomalo uso dei poteri inerenti alle funzioni.
È quindi sufficiente che il pubblico ufficiale abbia agito senza osservare i casi e le modalità previste dalla legge o non abbia osservato le formalità prescritte dalla legge, senza che sia necessario che il pubblico ufficiale usurpi una facoltà o una competenza che non gli spetta.
In conclusione, è erroneo il riferimento ad una nozione di atti arbitrari che debbano essere necessariamente connotati da un’assoluta estraneità rispetto al fine pubblico perseguito dalla legge.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo non è fondato e va pertanto rigettato.
Va, in primo luogo, osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte territoriale non ha affatto affermato che il Pubblico Ministero potesse effettuare la perquisizione anche in assenza di un decreto motivato in relazione alla condizione di emergenza.
Va premesso che il giudice di secondo grado ha condiviso il ragionamento di quello di primo grado nel valutare che il "il verbale delle operazioni compiute", pur non potendo essere assimilato ad un decreto di perquisizione, ne conteneva comunque i requisiti. Sul punto, con argomentazioni coerenti è stato evidenziato che a quel verbale, in ragione degli avvisi ed inviti ivi formulati, del richiamo per relationem alla motivazione del decreto di sequestro nonché per le espressioni adoperate (ritenuto di dover procedere a perquisizione... dispone che si dia corso alle operazioni di ricerca del documento...in quanto corpo del reato....) può attribuirsi nella sostanza il contenuto di un decreto di perquisizione, seppur privo della motivazione prescritta dall’art. 247 c.p.p., non essendo stati esplicitati i motivi in relazione ai quali l’imputata avesse ritenuto che la cosa da ricercare fosse reperibile sulle persone e nei luoghi dove la perquisizione è stata disposta. La Corte territoriale, a quel punto, vista l’assenza di un motivazione che consentisse di valutare, in presenza di una contestazione ex art. 609 c.p., la presenza in quel provvedimento di indici di abuso, ha ritenuto di ricercare anche al di fuori di quel "verbale" gli eventuali elementi sintomatici della condotta arbitraria, necessari per qualificare abusiva la perquisizione disposta dal P.M..
Sul punto, con un motivazione articolata e puntuale che si sottrae ad ogni sindacato in questa sede, la Corte di merito ha ritenuto che, posto che il P.M. aveva il potere di emanare il decreto di perquisizione finalizzato alla ricerca di un corpo del reato in relazione al quale era già stato emesso il decreto di sequestro, le circostanze di fatto emergenti dagli atti processuali escludevano l’abuso, essendo sintomatiche di una peculiare situazione di emergenza venutasi a creare all’udienza del 8 marzo 2010 dopo le sollecitazioni del Presidente della Corte di Assise, che aveva ingenerato nella dott.ssa Ca. il convincimento che il documento oggetto del decreto di sequestro potesse essere nella disponibilità del legale che in quel procedimento sostituiva l’avv. C.C. - soggetto indagato in quel decreto di perquisizione - e del suo praticante (odierne parti civili).
Le doglianze svolte dai ricorrenti in ordine all’insussistenza delle esigenze di necessità ed urgenza - cosi come quelle che censurano la mancanza di motivazione sotto il profilo dell’elemento psicologico - hanno, in realtà, la natura di censure di merito, in quanto finalizzate alla rivalutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito e ad accreditare una diversa ricostruzione del fatto.
In ordine alla dedotta violazione dell’art. 103 c.p.p., i ricorrenti reiterano la doglianza di abuso dei poteri da parte del P.M. sul rilievo che lo stesso, per sottoporre a perquisizione un soggetto esercente la professione legale, avrebbe dovuto munirsi preventivamente della necessaria autorizzazione del giudice, e ciò sul rilievo che anche se l’attività di perquisizione si è svolta in luogo diverso dall’ufficio del legale la "borsa professionale" deve essere assimilata allo spazio in cui in uno studio o archivio sono custoditi gli atti difensivi.
Sul punto, da un lato, questo Collegio condivide l’impostazione dei ricorrenti secondo cui la borsa professionale costituisce una sorta di "proiezione spaziale" di un ufficio legale, con la conseguenza che devono osservarsi, nel sottoporla a perquisizione, le guarentigie previste dall’art. 103 c.p.p. per i locali degli uffici dei difensori (essenzialmente apprestate in funzione di garanzia del diritto di difesa dell’imputato). Dall’altro, non può che condividersi quanto affermato dai giudici di merito, ovvero che, nel caso di specie, la norma predetta del codice di rito non è applicabile, essendo la perquisizione stata diretta alla ricerca di un corpo del reato e neppure nell’ambito del procedimento nel quale il legale esercitava la funzione difensiva, bensì in diverso procedimento in cui l’esercente la professione legale era personalmente indagato (in questi termini Sez. 5, n. 12155 del 05/12/2011, Rv. 25214701).
Né può accogliersi, sul punto, la replica dei ricorrenti secondo cui tale ragionamento non potrebbe valere nei loro confronti, non essendo gli stessi a loro volta indagati nel procedimento per violenza privata iscritto a carico dell’avv. C.C. : tenuto conto che C.P. ha svolto la funzione di sostituto processuale della sorella nel processo per omicidio a carico di V.M. e la perquisizione è stata disposta nell’ambito non di tale procedimento bensì di diverso a carico della sorella, in relazione al quale il ricorrente non rivestiva neppure la funzione di difensore, come delle guarentigie ex art. 103 c.p.p. non avrebbe potuto giovarsi il legale indagato, altrettanto deve ritenersi per il suo sostituto processuale di altro procedimento rispetto a quello per cui lo stesso legale era sottoposto alle indagini.
In ogni caso, deve essere evidenziato che le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p., non ritenute applicabili nel caso di specie per i motivi sopra illustrati, non avrebbero potuto comunque essere mai riconosciute al ricorrente C.A. , all’epoca dei fatti semplice praticante di studio e non rientrante quindi nella categoria dei "difensori".
2. Il secondo motivo è infondato.
Ad avviso dei ricorrenti, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 609 c.p., non occorre una condotta "arbitraria", intesa come abnorme, essendone sufficiente una semplicemente "abusiva".
Sostengono che la condotta illecita del pubblico ufficiale deve ritenersi integrata con il solo "abuso", intendendo per tale "l’uso anomalo dei poteri", ovvero "l’assenza delle condizioni richieste", essendo comunque sufficiente la mera inosservanza delle formalità previste dalla legge.
Ad avviso di questo Collegio, il titolo utilizzato dalla rubrica dell’art. 609 c.p., che contiene il termine "arbitrarie", se, da un lato, non è da solo sufficiente a qualificare la condotta illecita prevista dalla norma, dall’altro, non può non orientare l’interprete nell’operazione ermeneutica di individuare i casi nei quali la perquisizione o l’ispezione personale integri gli estremi di un reato, tenuto conto che già i termini di "abuso", di "uso anomalo dei poteri" non evocano situazioni caratterizzate da una semplice inosservanza di leggi, regolamenti, istruzioni etc., richiamando, invece, concettualmente lo sviamento dei poteri, l’esercizio dell’autorità per finalità diverse da quelle per le quali la stessa è stata conferita, l’estraneità dell’esercizio del potere pubblico rispetto al fine perseguito dalla legge.
In tale prospettiva, a titolo di esempio, perché la perquisizione effettuata dalla P.G. di propria iniziativa a norma dell’art. 352 c.p.p. possa ritenersi arbitraria e raggiungere la soglia della illiceità penale, occorre un quid pluris rispetto al mancato rispetto in concreto dei requisiti fissati dal codice di rito - violazione peraltro già sanzionabile con la non convalida da parte della Autorità giudiziaria - essendo quindi necessario accertare la totale mancanza anche in astratto dei presupposti previsti dalla legge, ed una tale situazione ricorre allorquando l’atto del pubblico ufficiale non sia semplicemente erroneo o connotato da negligenza, imprudenza o imperizia ma caratterizzato dal deliberato proposito di eccedere le proprie attribuzioni per finalità diverse da quelle per cui gli sono stati attribuiti i pubblici poteri.
In questo contesto, appare condivisibile l’impostazione della Corte territoriale di mutuare il concetto di "arbitrarietà" dagli approdi cui è pervenuta questa Corte nell’occuparsi dell’esimente prevista dall’art. 4 dl.lgt. n. 288/1944 (che disciplina la reazione agli atti arbitrari compiuti dai pubblici ufficiali).
D’altra parte, questa Corte, nel ritenere sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 609 c.p. l’ipotesi della perquisizione eseguita pur nel rispetto delle condizioni previste dalla legge ma con modalità illegali - nella caso esaminato dalla sez. 3 nella sentenza n. 25709 del 14/02/2011 la perquisizione, pur legittimamente disposta ai sensi dell’art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990, era stata violentemente eseguita, provocando lesioni al soggetto perquisito - ha punito proprio il pubblico ufficiale che aveva in concreto dimostrato, nel percuotere il soggetto perquisito, la totale estraneità del suo concreto esercizio della pubblica funzione rispetto al fine pubblico perseguito dalla legge, essendo la sua condotta stata improntata al sopruso, alla prepotenza, alla prevaricazione nei confronti del privato, sfociati nel diverso reato di lesioni personali (nell’ambito del quale la Corte ha ritenuto assorbito quello di perquisizione arbitraria).
Quanto osservato con riferimento agli ufficiali di P.G. non può non valere anche per il magistrato del P.M., la cui condotta, per integrare gli estremi della perquisizione arbitraria a norma dell’art. 609 c.p., deve essere connotata dal deliberato proposito di eccedere le proprie attribuzioni per finalità diverse da quelle per cui gli sono stati attribuiti i pubblici poteri, non essendo sufficiente che in concreto non sia stata rispettosa di una norma processuale penale in tema di perquisizioni.
Inquadrata nei termini sopra precisati la problematica relativa alla configurabilità del delitto di cui all’art. 609 c.p., non vi è dubbio che, nel caso di specie, non sia in alcun modo sufficiente ad integrare gli estremi del predetto reato la mancata motivazione da parte della dott.ssa Ca., come invece impone l’art. 247 comma 2 c.p.p., del provvedimento - "il verbale delle operazioni compiute", al quale i giudici di merito hanno condivisibilmente attribuito, nella sostanza, la natura di "decreto di perquisizione" - in virtù del quale le parti civili sono state sottoposte a perquisizione.
Il giudice di secondo grado ha coerentemente evidenziato come il contesto nel quale l’imputata ha agito, le modalità, le cautele che ha ritenuto di adottare (nei termini descritti nella parte narrativa) sono tutti elementi che contrastano con l’ipotesi di una totale assenza dei requisiti necessari al compimento dell’atto del pubblico ufficiale o di un’attività che sia fuoriuscita totalmente dalle modalità ordinarie di esplicazione del pubblico potere o di un suo esercizio per finalità estranee a quelle per le quali quel potere fu conferito.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.