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La tutela dell'ambiente nel processo penale: sulla costituzione di parte civile di un ente esponenziale (associazione ambientale)

11 giugno 2013, Nicola Canestrini

Sulla legittimazione alla costituzione di parte civile degli enti pubblici territoriali e/o enti esponenziali nei processi per reati ambientali.

 

1- IL BENE GIURIDICO TUTELATO DALLE NORME INCRIMINATRICI

Tanto l'articolo 734 c.p. che l'articolo 181 1bis(a) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (emanato con decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 in Suppl. ordinario n. 28 alla Gazz. Uff., 24 febbraio 2004, n. 45) costituiscono il sistema normativo a protezione dei beni paesaggistici ed ambientali.

L'interesse protetto è quello di rilevanza costituzionale relativo alla conservazione della ricchezza estetica naturale del territorio nazionale, in conformità all'articolo 9 della Costituzione secondo la quale

"la Repubblica (..) tutela il paesaggio (..) della Nazione".

Peraltro, a seguito della maggiore sensibilità ai valori paesaggistici si ritiene che il paesaggio oggetto di tutela sia strettamente collegato alla dimensione dell'ambiente, si da definire il danno ambientale, quello risultante da impatti negativi di tipo percettivo-visivo, storico-culturale in dimensione locale, di quartiere e urbana, come anche da impatti negativi sul paesaggio, oltre che sull'ecosistema e sulla fauna (Cassazione penale , sez. III, 29 gennaio 2001, n. 11716, Matarrese, in Cass. pen. 2003, 242).

Del resto, lo stesso articolo 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio definisce il patrimonio culturale quello costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, definendo questi ultimi gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

Rileva, in questa sede, il carattere complesso e polimorfo del bene paesaggio / ambiente e delle lesioni che questo può subire.

La tutela di questo bene giuridico trova la sua fonte genetica direttamente nella Costituzione, attraverso il combinato disposto degli artt. 2, 3, 9, 41, 42 e il loro collegamento con la norma fondativa della tutela aquiliana (art. 2043 c.c.).

In questo senso si sono più volte espresse tanto la Corte Costituzionale , quanto la Corte di Cassazione Civile e Penale (ex plurimis, v. Cass., III sezione civile, n. 5650 del 19.6.96; Cass., III sezione penale, n. 33887 del 7.4 - 9.10.06).

2- (CENNI) SULLA NATURA DEL REATO DI CUI ALL'ART. 181 D. LGS. 41/2004

L'art. 181 D. Lgs. n. 42 del 2004 incrimina la condotta di chi, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. Tale reato già previsto dall'art. 163 D. Lgs. n. 490 del 1999 c.d. T.U. Beni culturali, tutela l'interesse a che la p.a. preposta al controllo venga posta in condizioni di esercitare efficacemente la funzione di salvaguardia del bene ambientale. Interesse strumentale alla tutela del bene giuridico "ambiente e paesaggio". E' peraltro noto che sul reale ambito di applicazione del concetto di ambiente si è lungamente dibattuto.

La Costituzione italiana non conteneva fino alla recente riforma del titolo 5° alcuna espressa disposizione relativa all'ambiente, ed anche a seguito della riforma, l'unico riferimento all'ambiente è stato limitato ai principi in materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni (art. 117 Cost.), senza alcuna norma di ordine sostanziale inerente la tutela dell'ambiente.

La tematica della tutela dell'ambiente è stata oggetto di dibattito a partire dagli anni '60. E' in questo periodo che la dottrina (M.S. Giannini, "Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici", in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, 1, 15 e ss.) tre generici significati del termine ambiente:

(1) l'ambiente a cui fa riferimento la normativa relativa al paesaggio; 
(2) l'ambiente a cui fa riferimento la normativa a tutela del suolo dell'aria e dell'acqua; 
(3) l'ambiente a cui fa riferimento la normativa dell'urbanistica. 

In periodi più recenti parte della dottrina (Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2006) propone una definizione bipartita della materia ambientale:

(1) da una parte vi sarebbe un filone attinente all'assetto territoriale, ricomprendente la tutela specifica di alcuni beni (bellezze naturali, vincolo idrogeologico e simili) e ciò che riguarda in generale il territorio quale oggetto di pianificazione territoriale, che troverebbe fondamento normativo nell'art. 9 Cost., attraverso una ricostruzione ampia del concetto di paesaggio; 
(2) dall'altra parte vi sarebbe un filone connotato dalle normative settoriali a tutela dell'acqua, dell'aria e del suolo, e che troverebbe fondamento nell'art. 32 Cost., intesa come salvaguardia della salubrità umana. 

Certo è che della tutela dell'ambiente non era ravvisabile un concetto normativo unitario, si pensi solo che questo vocabolo era sconosciuto alla Costituzione e allo stesso Trattato istitutivo delle Comunità Europee.

Nonostante ciò non è mancato in dottrina chi (A. Postiglione, "Ambiente: suo significato giuridico unitario", in Riv. trim. dir. pubbl., 1985, 1, pagg. 49 e 50) ha sostenuto la sussistenza di un concetto unitario di diritto dell'ambiente, definendolo un diritto pubblico fondamentale, o ancora un diritto della personalità, o, infine, un bene giuridico pubblico.

L'evidenziata assenza di un diretto referente Costituzionale in materia ambientale ha fatto si che sia stata fino ad oggi la Corte Costituzionale a riconoscere in via pretoria la natura di valore costituzionale all'ambiente.

Già a partire dagli anni '70 e '80 si ravvisano precedenti della Consulta in materia. Fra più importanti si ricordi che la nozione di paesaggio fu interpretata in modo estensivo fino a ricomprendervi l'intero habitat naturale dell'uomo (territorio, flora, fauna); la tutela dell'ambiente venne anche accostata alla tutela della salute e venne qualificato come bene primario di valore assoluto e costituzionalmente garantito.

Ora, fermo restando che è indubbio come la fattispecie astratta di cui all'art. 181 D. Lgs. n. 42 del 2004 tuteli l'ambiente naturale e il paesaggio, bene giuridico rilevante nel caso oggetto della disamina, il punctum pruriens della questione riguarda la natura giuridica della fattispecie incriminatrice suddetta alla luce del principio di offensività .

Ora, con riguardo alla natura del reato di cui all'art. 181 D. Lgs. n. 42 del 2004, recentissima giurisprudenza di legittimità ritiene si tratti di un reato di pericolo astratto e, pertanto, ai fini della configurabilità dell'illecito

"non è necessario l'effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere il valore del paesaggio nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza di autorizzazione già prevista dall'art. 7 l. n. 1497 del 1939, le cui opere di rilascio sono state innovate dalla l. n. 431 del 1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004 - ogni modificazione all'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia, ma di qualunque genere (ad eccezione degli interventi consistenti nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sentire che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia)" (fra le altre Cass. Sez. III n. 37318 del 10 ottobre 2007 e Cass. Sez. III, sentenza n. 38071 del 16 ottobre 2007 in www.dirittoegiustizia.it del 14.11.2007).

3- SULLA LEGITIMATIO AD CAUSAM DI ENTI ESPONENZIALI (CENNI)

Secondo la giurisprudenza ormai largamente prevalente, gli enti e le associazioni di interessi lesi da reato possono costituirsi parte civile nell'ipotesi in cui gli interessi dell'ente trovino tutela immediata e diretta e siano immediatamente e direttamente offesi dal reato.

La Suprema Corte, invero, riconosce alle pretese delle associazioni di perseguire i propri fini statutari la dignità di diritto soggettivo riconducibile alla categoria dei diritti della personalità nell'ambito di una generale tutela del patrimonio morale degli enti rappresentativi [v. ordinanza del Tribunale di Trento relativa alla rappresentanza del cd. Tribunale del malato ed gli altri enti esponenziali nel cd. processo "sangue infetto", con relativi riferimenti giurisprudenziali della Suprema Corte ivi contenuti, pronunciata all'udienza preliminare del 20 dicembre 2001 nel procedimento penale n. 12227/00 (n. RG 3602/01, GIP Dr. Flaim Giorgio).

La via intrapresa ha trovato, nelle sue espressioni più raffinate (tal senso, v. Sez. VI, 11 ottobre 1990, Santacaterina, in Casazione Penale, 1992, p. 2429, n. 1332, con osservazioni di M. Vessichelli), il fondamento della legittimazione processuale di formazioni sociali portatrici di interessi super-individuali mediante il riconoscimento di un vero e proprio diritto dell'ente alla tutela del proprio patrimonio morale ovvero al perseguimento degli scopi statutari. Per tale via, il reato commesso, oltre a ledere l'interesse direttamente tutelato dalla norma penale ridonderebbe a danno della formazione sociale che della cura del medesimo interesse ha fatto il proprio scopo associativo, frustrandone l'operato. Ne deriverebbe una lesione dello stesso "diritto di personalità" dell'ente e quindi un danno morale legittimante la sua partecipazione al giudizio penale per ottenerne il risarcimento.

La condizione, posta dalla giurisprudenza al fine della legittimazione processuale, viene indicata nella circostanza per cui l'interesse azionato costituisca patrimonio morale imprescindibile dell'ente: ciò si verifica solo quando l'ente abbia indicato, nel proprio statuto, tale interesse quale ragione della propria esistenza ed attività, in modo talmente pregnante da causare una "immedesimazione fra il sodalizio e l'interesse perseguito"(V. Sez. VI, 11 ottobre 1990, Santacaterina, cit).

La costituzione di parte civile è riconosciuta, quindi, ammissibile quando, dall'offesa al bene interesse tutelato dalla fattispecie incriminatrice derivi, in modo diretto ed immediato una lesione del "diritto di personalità" del sodalizio, con riferimento al suo scopo associativo ed alle finalità perseguite dai suoi componenti (così, Sez. III, 11 aprile 1992, Ginatta ed altro, in Riv.giur.ed., 1993, I, p. 451; Sez. III, 29 settembre 1992, Serlenga ed altro, inCassazione Penale, 1994, p. 983, n. 568; Sez. III, 21 maggio 1993, Tessarolo ed altro, ivi, 1994, p. 984, n. 569, con osservazioni di Mendoza, secondo la quale il danno risarcibile in favore dell'associazione è prettamente non patrimoniale e concerne l'afflizione e la frustrazione degli affiliati per il pregiudizio arrecato all'interesse preso a cuore dall'associazione. Nella giurisprudenza di merito, in senso conforme, oltre alle pronunce già citate, v. Pret. Verona, 24 giugno 1992, Chiappin, in Giur.it., 1993, II, p. 420; Trib. Massa, 20 maggio 1993, Dell'Isola, in Arch.n.proc.pen., 1993, p. 440. ).

4- (SEGUE) IN PARTICOLARE, SULLA LEGITIMATIO AD CAUSAM DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

E' proprio la complessità del bene giuridico (cfr. supra) a comportare la possibilità che la sua lesione involga interessi individuali, collettivi e/o pubblici facenti capo a soggetti diversi.

A tale proposito, deve ricordarsi quanto più volte sostenuto dalla Suprema Corte, ossia che in occasione del danno ambientale non si ha soltanto una compromissione dell'ambiente susseguente alla violazione delle leggi ambientali (ossia il danno ambientale), ma anche un'offesa della persona nella sua dimensione individuale e sociale, intesa, cioè, come lesione del diritto fondamentale, ed a rilevanza costituzionale, ad un ambiente salubre, quale elemento integrante della personalità umana; ed, infatti, la nostra Costituzione, nei suoi principi fondamentali, recepisce una concezione aperta dei diritti inviolabili dell'uomo (art.2 Cost.) e, alla luce di questi principi, deve riconoscersi che nel danno ambientale è inscindibile l'offesa ai valori naturali e culturali e la contestuale lesione dei valori umani e sociali di ogni persona (cfr., tra le altre, Cass. 05.04.2002 Kiss Gmunther; Cass.01.10.96, Locatelli; Cass.12.01.96 Amendola; Cass.08.07.96, Perotti).

Il problema allora si sposta dall'analisi generale delle norme legittimanti a quello delle singole posizioni giuridiche che si assumono lese.

Diventa cioè dirimente stabilire se le associazioni in questione abbiano articolato le loro prospettazioni di danno in termini tali da far emergere un interesse che, per essere sufficientemente soggettivizzato e differenziato, meriti di essere etichettato come interesse collettivo.

Giova alla piena comprensione di questi concetti il richiamo della sistemazione teorica elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa le quali distinguono:

¢ gli interessi diffusi, che sono in genere comuni a tutti gli individui di una formazione sociale o addirittura della comunità nazionale o internazionale e che, essendo insuscettibili di appropriazione individuale (i cc.dd. interessi adespoti), sono anche inadeguati alla gestione processuale;

¢ gli interessi collettivi che rappresentano un momento di soggettivizzazione o corporativizzazione e sono suscettibili di tutela giurisdizionale perché trovano una titolarità in enti esponenziali capaci di agire, che si distinguono tanto dalla comunità generale quanto dai singoli associati nell'organizzazione collettiva.

La tutela risarcitoria degli interessi collettivi è stata affermata dalla fondamentale sentenza delle S.U. Cass. Civ. n. 500 del 22.7.99, Comune di Fiesole c. Vitali, rv. 530533 che ha disancorato l'art. 2043 c.c. dalla classe dei diritti soggettivi, affermando che anche la lesione di un interesse legittimo può essere fonte di responsabilità aquiliana 'giacché il danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.p. è quello che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, e in particolare senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo' .

Per affrontare le questioni in esame diviene dirimente stabilire se gli interessi rappresentati dalle parti civili e le relative lesioni siano qualificabili come interessi collettivi differenziati anziché come meri interessi diffusi.

La diagnosi differenziale può giovarsi delle linee guida dettate dalla giurisprudenza amministrativa e penale che si soffermano: sul collegamento territoriale tra l'ambito operativo dell'associazione e l'area interessata dalla lesione; sul collegamento con scopi statutari di tutela che l'ente dimostri di avere concretamente perseguito e che i fatti criminosi abbiano frustrato; sulla lesione dell'immagine dell'ente associativo e sulla demoralizzazione dei suoi membri che può conseguire al reato ambientale; sulla vanificazione degli sforzi economici già profusi dall'associazione per la salvaguardia o il recupero di aree poi devastate dal crimine .

Riflette pienamente questa impostazione , Cassazione penale , sez. III, 30 giugno 1995, n. 10557, che specifica che "al riguardo appare, comunque, opportuno ribadire che in tema di tutela ambientale possono costituirsi parte civile nel processo penale gli Enti ed Associazioni di cui allo art. 18 L. 8-VII-'86, n. 349, quando l'interesse diffuso da essi perseguito sia volto alla tutela di situazioni storicamente circostanziate, fatte proprie - come scopo specifico - dallo stesso sodalizio, con la conseguenza che ogni pregiudizio a questa finalità in cui si sostanzia la "affectio societatis", comporta un danno anche non patrimoniale per la frustrazione e l'afflizione degli associati e che - dunque - la costituzione di parte civile va ritenuta legittima nei casi in cui dalla offesa all'interesse derivi, in modo diretto ed immediato, la lesione del diritto alla personalità del sodalizio, riguardo allo scopo da esso perseguito" (conf. Cass. sez. 3, 29-IX-'92, Serlenga; 10-III-'93, Tessarolo ).

In generale, è evidente che nulla osta alla costituzione di parte civile delle associazioni di protezione ambientale che abbiano subito direttamente un danno risarcibile dal reato, alla stregua di un qualunque soggetto dell'ordinamento .

Analoghe considerazioni valgono nei casi di danno ambientale.

Se, pertanto, dal fatto lesivo dell'ambiente sia derivato anche un autonomo danno all'associazione - riconosciuta o meno ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/86 - questa è certamente legittimata, secondo le regole ordinarie, a esercitare l'azione civile risarcitoria, come nell'ipotesi in cui è proprietaria dell'area boschiva danneggiata da una costruzione abusiva, o la sua sede è situata in una zona interessata da un disastro ambientale.

A ben guardare, però, anche in questi casi la legitimatio ad causam è basata sulla lesione di un diritto soggettivo dell'ente.

In caso di danno ambientale, il problema nasce quando come nel caso in esame le associazioni chiedono di partecipare al processo come parti civili, spendendo la loro qualità di soggetti che perseguono la finalità statutaria di tutela dell'ambiente.

L'orientamento giurisprudenziale largamente prevalente attribuisce alle associazioni di protezione ambientale la legittimazione alla costituzione di parte civile iure proprio anche in caso di danno ambientale.

Secondo l'indirizzo in esame, gli enti e le associazioni di protezione ambientale, comprese quelle non "riconosciute" ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/86, possono costituirsi parte civile nei casi in cui sia configurabile una situazione giuridica soggettiva propria dell'organismo esponenziale, di cui è astrattamente ipotizzabile la lesione per via dell'aggressione all'ambiente.

E ciò si verifica quando l'interesse diffuso che perseguono si sia concretizzato in riferimento alla salvaguardia di una situazione storicamente circostanziata, fatta propria, come scopo specifico, dal sodalizio, divenendo elemento costitutivo e perciò oggetto di un diritto di personalità dell'ente: l'offesa dello scopo sociale, che costituisce la finalità propria dell'associazione, legittima a far valere i danni subiti - di natura patrimoniale (per i costi sostenuti nello svolgimento delle attività di propaganda e di sensibilizzazione della pubblica opinione) e morale (per le frustrazioni degli associati nonché per il discredito derivante dal mancato raggiungimento dello scopo) - ogni volta che esistano precisi e consistenti collegamenti con il fatto lesivo per essere l'associazione radicata sul territorio anche attraverso sezioni locali (cfr. Cassazione, terza sezione, 26 novembre 1996, Perotti e altri, in Ced Cassazione 209096; in senso conforme: Cassazione, terza sezione, 6 aprile 1996, Russo, in Diritto penale e processo, 1996, p. 1366; v. in dottrina, C. Quaglierini, Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato, Giuffrè, Milano, 2003, p. 65).

La costituzione di parte civile appare legittima quando il fatto-reato lesivo dell'ambiente abbia altresì leso un diritto di personalità dell'associazione, per effetto della frustrazione dello scopo dalla stessa perseguito.

Al contrario, non sono legittimate alla costituzione di parte civile gli enti e le associazioni quando l'interesse perseguito sia quello all'integrità dell'ambiente genericamente inteso o comunque un interesse che, per essere caratterizzato da un mero collegamento ideologico con l'interesse pubblico, resta un interesse diffuso come tale non proprio del sodalizio e perciò anche non risarcibile.

Nella detta giurisprudenza ricorre la sottolineatura della necessità che sia ben ravvisabile il passaggio da una situazione in cui si configurano interessi diffusi rilevanti per la generalità dei cittadini, a un contesto in cui si evidenziano interessi collettivi, cioè riferiti ad una situazione concreta, storicamente definita e che fanno capo a una determinata cerchia di persone. Quando un sodalizio si fa portatore di un interesse collettivo e si determina una vera e propria immedesimazione fra l'organismo e l'interesse stesso, sicché esso ne diviene la ragion d'essere, allora è ipotizzabile che il reato produca lesione di una posizione giuridica incarnata dall'associazione che potrà così costituirsi parte civile nel giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno (cfr. R. Blaiotta, Nota a Cassazione, terza sezione, 24 ottobre 1995, Montone, in Cassazione penale, 1996, p. 2322).

La tesi della legittimazione delle associazioni ambientaliste a costituirsi parte civile si articola, in sintesi, nei seguenti passaggi logico-giuridici:

1. il danno ambientale, in quanto lesivo di un bene rilevante ex art.2 Cost, reca, di per sé, un'offesa alla persona umana nella sua dimensione individuale e sociale; 
2. per le associazioni ambientaliste la lesione riguarda anche il diritto della personalità del sodalizio, in relazione allo scopo perseguito; 
3. il danno ha tipica natura non patrimoniale (per le frustrazioni degli associati, nonché per il discredito derivante dal mancato raggiungimento dello scopo, che potrebbe indurre gli associati a privare il sodalizio del loro sostegno personale e finanziario), ma può essere anche patrimoniale (per i costi sostenuti nello svolgimento delle attività di propaganda e di sensibilizzazione della pubblica opinione). Ovviamente, come si è detto, non è sufficiente che un'associazione, o un comitato, pongano l'interesse di tutela ambientale del proprio territorio come scopo del sodalizio per legittimarli a costituirsi parte civile in processi per reati ambientali; in altri termini, occorre qualcosa di più di un interesse semplice alla tutela dell'ambiente genericamente inteso. 

Occorre, cioè, un interesse specifico dell'ente, e territorialmente localizzato, al fine di poter prospettare che la lesione dello stesso abbia dato vita ad un danno diretto, immediato e risarcibile, ossia le condizioni che legittimano una costituzione di parte civile.

Ed, infatti, solo se si soggettivizza l'interesse di cui l'ente è portatore si può ritenere che lo stesso si differenzi da quello semplice della generalità dei consociati, relativo al corretto esercizio della tutela dei beni ambientali, che in sé è una mera finalità di interesse pubblico. Secondo la giurisprudenza della suprema corte (v. le sentenze citate sopra), gli elementi che valgono a differenziare la posizione delle associazioni ambientaliste - attraverso le quali si svolge la personalità di ogni uomo titolare del diritto umano all'ambiente - consistono: nella continuità di azione; nell'aderenza al territorio; nella rilevanza del loro contributo; in sostanza, l'interesse diffuso alla tutela ambientale deve essersi concretizzato in una determinata realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo.

Di conseguenza, un ente esponenziale in tanto sarebbe stato concretamente legittimato a costituirsi parte civile in un procedimento penale, per esempio in materia di danno ambientale, in quanto esso avesse dimostrato che l'interesse perseguito a livello costitutivo dal proprio statuto si fosse evoluto e concretizzato nello specifico interesse alla conservazione di un circostanziato contesto ambientale; interesse fattivamente fatto assurgere dagli associati al rango di concreto scopo dell'esistenza del sodalizio e, dunque, di elemento costitutivo dello stesso.

"In tema di tutela dell'ambiente, gli enti e le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parte civile nel processo penale sia per la difesa del proprio diritto soggettivo alla tutela dell'interesse collettivo alla salubrità dell'ambiente sia per la protezione del proprio diritto della personalità al conseguimento dello scopo sociale, che rappresenta la finalità propria di tali enti, quando esistano precisi e consistenti collegamenti con il fatto lesivo, in quanto detti enti non siano insediati in modo precario o occasionale sul territorio, ma siano radicati su esso anche attraverso sezioni locali." (Cassazione penale , sez. III, 02 febbraio 1996, n. 3503, Russo, in Dir. pen. e processo 1996, 1366 nota Quaglierini).

Ciò peraltro nel pieno spirito della evoluzione del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici (cfr. supra), anche per quanto stabilito dall'articolo 6/3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo il quale "La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale": ciò non può che passare anche tramite la possibilità di difesa processuale del patrimonio medesimo da parte dei medesimi soggetti privati.

5- (SEGUE) SULLA LEGITIMATIO AD CAUSAM QUALE SOSTITUTO PROCESSUALE EX ART. 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 DELLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI PROTEZIONE AMBIENTALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1986 N. 349

Peraltro, la medesima conclusione sulla piena ammissibilità della costituzione di parte civile di una associazione ambientalista riconosciuta può trarsi anche dalla legittimazione di cui all'articolo 9 del cd. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in Suppl. ordinario n. 162/L, alla Gazz. Uff. n. 227, del 28 settembre 2000) che statuisce che "Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione."

Se tale disposizione, per scelta politica opinabile ma che costituisce pur sempre diritto positivo, è stata abrogata nel 2006 dall'articolo 318/2(b) del decreto legislativo dd. 3 aprile 2006, n.152 (in Suppl. ordinario n. 96 alla Gazz. Uff., 14 aprile, n. 88), si evidenzia come l'articolo 303 del medesimo decreto stabilisca come la parte sesta del decreto (dall'articolo 299 -all'articolo 318, oltre allegati) f) non si applichi al danno causato da un evento verificatisi prima della data di entrata in vigore del decreto (cfr. lettera f): se l'evento causativo del danno risulta commesso in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, ad esso continua ad applicarsi l'articolo 9 T.U. Enti locali.

Se pertanto la disciplina introdotta dal D.L.vo 152/06 con riguardo alla legittimazione ad agire ha senza dubbio carattere processuale, il principio del tempus regit actum risulta nel caso in esame condizionato dal termine di entrata in vigore previsto dall'art. 303 let. f), per il quale, si ribadisce, l'applicabilità di tutta la parte VI del decreto legislativo è esclusa con riguardo agli eventi verificatisi anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa .

Del resto, è stato acutamente osservato come si verrebbe altrimenti a determinare una situazione di inammissibile vuoto di tutela risarcitoria con riguardo ai danni ambientali verificatisi prima dell'entrata in vigore del codice dell'ambiente del 2006, con l'impossibilità di applicare, da un lato, le complesse procedure di ripristino ambientale di cui agli artt. 305 e ss. del D.L.vo 152/06 e, dall'altro, il risarcimento del danno disciplinato dagli artt. 18 L. 349/86 (con l'esclusione del solo comma 5° relativo all'intervento in giudizio) e 9 D.L.vo 267/00 (anche per le considerazioni che precedono, Tribunale di Tolmezzo, Ordinanza 9 marzo 2007, n. 213/06 RG Trib).

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Nota di aggiornamento:

Il Trib. Milano, sez. IV, 21.12.2010 (ord.), Giud. Guadagnino, afferma la legittimazione alla costituzione di parte civile degli enti pubblici territoriali nei processi per reati ambientali anche post riforma in relazione alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e/o morale diverso e ulteriore rispetto al danno ambientale così informalmente massimata:
 
Nei processi in materia ambientale, sono astrattamente legittimati a costituirsi parte civile, oltreché lo Stato, in persona del Ministro dell?Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ? unico legittimato a richiedere il risarcimento del danno ambientale, in sé considerato come lesione dell?interesse pubblico e generale all?ambiente ? anche gli altri Enti Pubblici territoriali (Regione, Provincia e Comune), i quali in forza della disposozione generale di cui all?art. 2043 c.c. possono agire in sede penale per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale e/o morale (diverso e ulteriore rispetto al danno ambientale strictu senso inteso) che ad essi sia derivato in conseguenza della commissione di tali reati." (Massima a cura di Tommaso Trinchera; tratto da www.penalecontemporaneo.it).

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Nota di aggiornamento:

Quanto alla risarcibilità del danno morale anche alle associazioni ambientali anche successivamente al d.lgs. 152/06, si veda Cassazione penale , sez. III, sentenza 26.09.2011 n. 34761

(..)

4.2 Il D.Lgs. n. 152 del 2006 (art. 318) ha espressamente abrogato (ad eccezione del comma 5, che riconosce alte associazioni ambientaliste il diritto di intervenire nei giudizi per danno ambientale) la L. n. 349 del 1986, art. 18 e, nell'art. 500 (commi 1 e 2), ha definito la nozione di "danno ambientale" con riferimento a quella posta, in ambito comunitario, dalla direttiva 2004/35/CE. Il cit. D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 311 riserva allo Stato, ed in particolare al Ministro dell'ambiente e detta tutela del territorio, il potere di agire, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale.

Ai sensi del successivo art. 313, comma 7, comunque, "resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di damo ambientale, nella loro salute o nei beni di toro proprietà, di agire in giudizio mi confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi". 4.3. La normativa speciale dal "danno ambientale" dianzi descritta si affianca (non sussistendo alcuna antinomia reale) alla disciplina generale del danno posta dal codice civile, sicchè le associazioni ambientaliste - pure dopo l'abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per danno ambientale (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 9, comma 3, Abrogato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 318) - sono legittimate alla costituzione di parte civile "iure proprio", nel processo per reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il risarcimento non del danno all'ambiente come interesse pubblico, bensì (al pari di ogni persona singola od associata) dei danni direttamente subiti: danni diretti e specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico di natura pubblica, della lesione dell'ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale (vedi Cass., sez. 3: 3.10.2006, n. 36514, Censi; 11.2.2010, n. 14828, De Flamtnineis).

Le associazioni ambientaliste, dunque, sono legittimate a costituirsi parte civile quando perseguano un interesse non caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, bensì concretizzatosi in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo: in tal caso l'interesse all'ambiente cessa di essere diffuso e diviene soggettivizzato e personificato (vedi Cass., sez. 3, 25.1.2011, Polloni ed altri).

Ritiene il Collegio al riguardo (consapevole delle non convergenti posizioni espresse da questa 3 Sezione nelle sentenze n. 14828/20010 e n. 41015/2010, contenente quest'ultima il riferimento ai solo "danni patrimoniali") che il danno risarcibile secondo la disciplina civilistica possa configurarsi anche sub specie del pregiudizio arrecato all'attività concretamente svolta dall'associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo. In tali ipotesi potrebbe identificarsi un nocumento suscettibile anche di valutasene economica in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela.

La possibilità di risarcimento in favore dell'associazione ambientalista, in ogni caso, non deve ritenersi limitata all'ambito patrimoniale di cui all'art. 2043 c.c., poichè l'art. 185 c.p., comma 2 - che costituisce l'ipotesi più importante "determinata dalla legge" per la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. - dispone che ogni reato, che abbia cagionato un damo patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento nei confronti non solo del soggetto passivo del reato stesso, ma di chiunque possa ritenersi "danneggiato" per avere riportato un pregiudizio eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo.

 

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